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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/03/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 289/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza n. 289-1/2024 r.g. (ruolo Procedimento Unitario) da:
(codice fiscale residente a [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
Pietro (BO), via Viaria n. 126/A rappresentato e difeso anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Chiara Rigosi e dall'avv. Chiara Doplicher del foro di Bologna
- ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i
(codice fiscale e partita Iva: ) con sede Parte_2 P.IVA_1 legale a Pianoro (BO), via del Lavoro n. 9 in persona del Curatore speciale avv. Parte_3
- resistente pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 15/10/24 ha presentato istanza di Parte_1 apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società in epigrafe ai sensi degli artt. 37 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI), lamentando il mancato pagamento della somma di euro 19.114,81 (oltre accessori e compenso professionale, spese generali, Iva e Cpa) in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1120/24 emesso dalla sezione Lavoro del Tribunale di Bologna, per mancata corresponsione della retribuzione del mese di settembre 2023 e delle spettanze di fine rapporto. Stante la circostanza allegata (ma non documentata) dell'avvenuto decesso del titolare della società resistente e la mancata comparizione della stessa all'udienza fissata innanzi il Giudice Relatore, questo Tribunale ha onerato parte ricorrente di depositare il certificato di morte del legale rappresentante della società resistente ai fini della prosecuzione del procedimento. Verificato l'avvenuto decesso del sig. e nominato curatore speciale Parte_4 ai sensi degli artt. 78-80 c.p.c. l'avv. del foro di Bologna, lo stesso si è Parte_3 costituito rimettendosi a giustizia sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, comma 2, CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la società resistente la propria sede legale (corrispondente al centro principale dei propri interessi), nel relativo circondario.
Tanto premesso si osserva che:
- ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione della parte istante (sul punto, Cass. n. 15346 del 2016, vedi anche sul punto, tra le molte, Cass. n. 23420 del 2016), il credito vantato può ritenersi sufficientemente provato in quanto fondato su titolo esecutivo giudiziale;
- la documentazione versata in atti dal ricorrente consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati (per capitale, interessi e spese) sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI), considerato che oltre al credito della ricorrente sono presenti cartelle esattoriali per complessivi euro 170.073,70 e debiti ancora in fase amministrativa nei confronti di INPS per euro 319,75;
- dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta pertanto provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CC.II. che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore pagina 2 di 5 non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: - insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali (ivi compresi i debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e di Inps); - credito della ricorrente rimasto totalmente impagato, nonostante i tentativi di pignoramento mobiliare;
- cessazione di fatto di ogni attività, come dimostrato dal mancato reperimento della società sia presso la sede legale, sia presso l'unità locale di Castel San Pietro Terme.
- con riguardo, infine, alla prova della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, neppure la nomina del curatore speciale ha consentito il deposito dei bilanci di esercizio in quanto non reperiti: non vi è dunque prova dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI. Sul punto, preme ricordare che – nel vigore dell'analoga previsione dell'art. 1 della legge fallimentare – la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha costantemente affermato che “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l. fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016). Non è possibile neppure ritenere che vi sia prova induttiva della dimensione minore dell'impresa in relazione ai dati di bilancio fino al 2018, perché l'attività è proseguita– quantomeno – fino al 2023, anno di cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore ricorrente.
Ricorrono quindi i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Società.
pagina 3 di 5 La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del comma 3 dell'art. 358 CCI.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di:
(codice fiscale e partita Iva: ) con sede Parte_2 P.IVA_1 legale a Pianoro (BO), via del Lavoro n. 9 in persona del Curatore speciale avv. Pt_3 esercente l'attività di ristorante – pizzeria;
[...]
n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Alessandra Mirabelli;
n o m i n a
Curatore la dott.ssa (con studio in Bologna), dando atto che entro Persona_1 due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già depositate;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 2 luglio 2025 ore 12.00 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
pagina 4 di 5 a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, dell'archivio dei rapporti finanziari e del PRA;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 11 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Alessandra Mirabelli Pasquale Liccardo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza n. 289-1/2024 r.g. (ruolo Procedimento Unitario) da:
(codice fiscale residente a [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
Pietro (BO), via Viaria n. 126/A rappresentato e difeso anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Chiara Rigosi e dall'avv. Chiara Doplicher del foro di Bologna
- ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i
(codice fiscale e partita Iva: ) con sede Parte_2 P.IVA_1 legale a Pianoro (BO), via del Lavoro n. 9 in persona del Curatore speciale avv. Parte_3
- resistente pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 15/10/24 ha presentato istanza di Parte_1 apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società in epigrafe ai sensi degli artt. 37 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI), lamentando il mancato pagamento della somma di euro 19.114,81 (oltre accessori e compenso professionale, spese generali, Iva e Cpa) in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1120/24 emesso dalla sezione Lavoro del Tribunale di Bologna, per mancata corresponsione della retribuzione del mese di settembre 2023 e delle spettanze di fine rapporto. Stante la circostanza allegata (ma non documentata) dell'avvenuto decesso del titolare della società resistente e la mancata comparizione della stessa all'udienza fissata innanzi il Giudice Relatore, questo Tribunale ha onerato parte ricorrente di depositare il certificato di morte del legale rappresentante della società resistente ai fini della prosecuzione del procedimento. Verificato l'avvenuto decesso del sig. e nominato curatore speciale Parte_4 ai sensi degli artt. 78-80 c.p.c. l'avv. del foro di Bologna, lo stesso si è Parte_3 costituito rimettendosi a giustizia sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, comma 2, CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la società resistente la propria sede legale (corrispondente al centro principale dei propri interessi), nel relativo circondario.
Tanto premesso si osserva che:
- ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione della parte istante (sul punto, Cass. n. 15346 del 2016, vedi anche sul punto, tra le molte, Cass. n. 23420 del 2016), il credito vantato può ritenersi sufficientemente provato in quanto fondato su titolo esecutivo giudiziale;
- la documentazione versata in atti dal ricorrente consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati (per capitale, interessi e spese) sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI), considerato che oltre al credito della ricorrente sono presenti cartelle esattoriali per complessivi euro 170.073,70 e debiti ancora in fase amministrativa nei confronti di INPS per euro 319,75;
- dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta pertanto provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CC.II. che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore pagina 2 di 5 non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: - insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali (ivi compresi i debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e di Inps); - credito della ricorrente rimasto totalmente impagato, nonostante i tentativi di pignoramento mobiliare;
- cessazione di fatto di ogni attività, come dimostrato dal mancato reperimento della società sia presso la sede legale, sia presso l'unità locale di Castel San Pietro Terme.
- con riguardo, infine, alla prova della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, neppure la nomina del curatore speciale ha consentito il deposito dei bilanci di esercizio in quanto non reperiti: non vi è dunque prova dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI. Sul punto, preme ricordare che – nel vigore dell'analoga previsione dell'art. 1 della legge fallimentare – la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha costantemente affermato che “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l. fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016). Non è possibile neppure ritenere che vi sia prova induttiva della dimensione minore dell'impresa in relazione ai dati di bilancio fino al 2018, perché l'attività è proseguita– quantomeno – fino al 2023, anno di cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore ricorrente.
Ricorrono quindi i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Società.
pagina 3 di 5 La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del comma 3 dell'art. 358 CCI.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di:
(codice fiscale e partita Iva: ) con sede Parte_2 P.IVA_1 legale a Pianoro (BO), via del Lavoro n. 9 in persona del Curatore speciale avv. Pt_3 esercente l'attività di ristorante – pizzeria;
[...]
n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Alessandra Mirabelli;
n o m i n a
Curatore la dott.ssa (con studio in Bologna), dando atto che entro Persona_1 due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già depositate;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 2 luglio 2025 ore 12.00 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
pagina 4 di 5 a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, dell'archivio dei rapporti finanziari e del PRA;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 11 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Alessandra Mirabelli Pasquale Liccardo
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