Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 28/01/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
n.6435/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. MARZOCCA MARCO -c.f. , nonché dell'avv. C.F._1
MARZOCCA RUGGIERO -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 28/01/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 30/08/2024 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per ottenere la
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l'indennità di accompagnamento ed il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità, la condanna dell' alla erogazione delle corrispondenti prestazioni CP_1 assistenziali con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ovvero della pensione d'inabilità il legislatore ha previsto una percentuale minima – già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88; D. M. 05/02/1992) – nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni;
mentre l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez.
Lav., sent. 16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile;
invece, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.3 della L.
n.104/92, è portatore di handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
2 progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione… Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
Adriana Doronzo, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione della pensione d'inabilità civile, avendo valutato l'invalidità permanente nella misura pari al 82% inferiore a quella del 100% prescritta dalla legge per il riconoscimento della pensione d'inabilità civile;
nonché di quelli prescritti dalla legge per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, nonché di quelli previsti dalla legge n.104/1992
3 per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU a pagg.8 e 9 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «Dall'analisi della documentazione sanitaria e dall'esame clinico della sig.ra è possibile formulare il Pt_1 seguente giudizio.
La ricorrente è affetta da: “Esiti isteroannessiectomia bilaterale per cisti ovarica dx. Esiti mastectomia dx per carcinoma mammario.
Spondiloartrite indifferenziata”.
Per gli esiti dell'isteroannessiectomia eseguita all'età di 46 anni si può fare riferimento al cod. 6603 DM 5/2/92 (“Isterectomia totale in età fertile”) che prevede un'invalidità del 25%.
Per il carcinoma mammario dx si può fare riferimento al cod. 9323
DM 5/2/92 (“Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale”) che prevede un'invalidità del 70%.
Per la spondiloartrite indifferenziata si può fare riferimento al cod. 7001 DM 5/2/92 (“Anchilosi di rachide totale”) e prevedere in via analogica, per la modesta compromissione della funzionalità rachidea in assenza di sintomatologia radicolare, un'invalidità del 20%.
La ricorrente viene considerata, secondo calcolo riduzionistico, invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'82%.
Non sussistono le condizioni sanitarie per la concessione della pensione di inabilità civile.
Non sussistono le condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
La ricorrente presenta un quadro pluri-patologico che non determina un processo di svantaggio sociale ed emarginazione con necessità di assistenza permanente nella sfera individuale o in quella di relazione. Pertanto si ritiene possa essere definita
“portatore di handicap” ai sensi dell'art. 3 comma 1 legge
104/92».
4 In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento di un eventuale aggravamento, in quanto non documentato in maniera idonea.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dello CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
Va, infine, dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui
è diretta ad ottenere l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno d'invalidità civile, sia perché trattasi di domanda non avanzata nel ricorso introduttivo della precedente fase di ATP, sia perché la
Commissione Invalidi Civili, all'esito della visita del
07/08/2023, aveva già riconosciuto in capo alla parte ricorrente la sussistenza del corrispondente requisito sanitario avendo valutato l'invalidità permanente nella misura pari al 75%, che è corrispondente a quella prescritta dalla legge per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile.
In conclusione, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
5 -dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare della pensione d'inabilità civile;
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità;
-dichiara inammissibile la domanda attorea limitatamente alla richiesta di accertamento della sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno d'invalidità civile;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 28/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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