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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 12688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12688 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. AN PA, all'udienza del 9 /12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.34083/2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. ta Daniela Ferrera giusta procura speciale in atti. Parte_1 ricorso.
RICORRENTE
E
. Controparte_1
CONVENUTO-CONTUMACE
Conclusioni: come da ricorso e verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso depositato in via telematica il 3/10/2025 si è rivolta a questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, al fine di far accertare il diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/1980 a decorrere dal 30/11/2023, data della visita di revisione negativa e per l'effetto condannare l' al pagamento dei relativi ratei, oltre accessori, deducendo CP_2 che, nonostante la notifica all' in data 7/4/2025 del decreto di omologa ex art. 445 bis, comma CP_3
5, c.p.c., che aveva accertato la sussistenza del prescritto requisito sanitario, e l'invio in data
14/4/2025 della documentazione attestante la sussistenza della condizione di non ricovero, l'ente non aveva provveduto alla liquidazione della prestazione;
che non si è costituito l' , sebbene ritualmente evocato in giudizio con atto notificato a mezzo CP_2 pec sia presso la sede legale sia presso la sede provinciale che presso la sede zonale;
che all'odierna udienza il difensore di parte ricorrente ha ribadito che la prestazione non era stata ancora liquidata, sicchè la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c..
Ritenuto che la domanda è fondata, atteso che:
-la sussistenza del requisito sanitario richiesto dall'art. 1 legge n. 18/1980, a decorrere dall'epoca della visita di revisione negativa espletata in data 30/11/2023, è stato accertato con decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 31/3/2025;
1 -tale decreto è stato notificato a mezzo pec all' in data 7/4/2025 sia presso la sede legale che CP_2 presso la sede provinciale;
-in data 14/4/2025 è stato comunicato a mezzo pec alla sede territorialmente competente, ossia CP_2 quella di Roma Casilino, anche il modello AP/70, attestante la sussistenza della condizione di non ricovero, giusta quanto si evince dalla documentazione prodotta, che riproduce le ricevuta di avvenuta consegna a mezzo pec del modello anzidetto all'indirizzo di posta elettronica della filiale metropolitana di Roma-Casilina;
- la sussistenza delle condizione di non ricovero gratuito della ricorrente in istituti di lunga degenza o per terapie riabilitative nel periodo successivo alla visita di revisione è confermata anche dalle risultanze della ctu medico-legale espletata nel procedimento definito con il decreto di omologa anzidetto;
-alla data del deposito del ricorso risulta decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,
Ritenuto, quindi, che l' deve essere condannato a pagare in favore della ricorrente i ratei CP_2 dell'indennità di accompagnamento maturati dalla data delle visita negativa di revisione, oltre accessori ex art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 con la medesima decorrenza;
Ritenuto, quanto alle spese di lite, che esse devono essere poste a carico dell' , secondo CP_2 soccombenza, tenendo conto dei criteri dettati dal D.M. n. 54 del 2014 e del D.M. n. 147/2022 e dell'assenza di una fase di trattazione o istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Condanna l' a pagare in favore della ricorrente i ratei dell'indennità di accompagnamento CP_2 maturati dal 30/11/2023, oltre accessori ex art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 con la medesima decorrenza.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.865,00, oltre CP_2 rimborso spese forfettario della misura del 15%, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2025
Il Giudice
AN PA
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. AN PA, all'udienza del 9 /12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.34083/2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. ta Daniela Ferrera giusta procura speciale in atti. Parte_1 ricorso.
RICORRENTE
E
. Controparte_1
CONVENUTO-CONTUMACE
Conclusioni: come da ricorso e verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso depositato in via telematica il 3/10/2025 si è rivolta a questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, al fine di far accertare il diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/1980 a decorrere dal 30/11/2023, data della visita di revisione negativa e per l'effetto condannare l' al pagamento dei relativi ratei, oltre accessori, deducendo CP_2 che, nonostante la notifica all' in data 7/4/2025 del decreto di omologa ex art. 445 bis, comma CP_3
5, c.p.c., che aveva accertato la sussistenza del prescritto requisito sanitario, e l'invio in data
14/4/2025 della documentazione attestante la sussistenza della condizione di non ricovero, l'ente non aveva provveduto alla liquidazione della prestazione;
che non si è costituito l' , sebbene ritualmente evocato in giudizio con atto notificato a mezzo CP_2 pec sia presso la sede legale sia presso la sede provinciale che presso la sede zonale;
che all'odierna udienza il difensore di parte ricorrente ha ribadito che la prestazione non era stata ancora liquidata, sicchè la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c..
Ritenuto che la domanda è fondata, atteso che:
-la sussistenza del requisito sanitario richiesto dall'art. 1 legge n. 18/1980, a decorrere dall'epoca della visita di revisione negativa espletata in data 30/11/2023, è stato accertato con decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 31/3/2025;
1 -tale decreto è stato notificato a mezzo pec all' in data 7/4/2025 sia presso la sede legale che CP_2 presso la sede provinciale;
-in data 14/4/2025 è stato comunicato a mezzo pec alla sede territorialmente competente, ossia CP_2 quella di Roma Casilino, anche il modello AP/70, attestante la sussistenza della condizione di non ricovero, giusta quanto si evince dalla documentazione prodotta, che riproduce le ricevuta di avvenuta consegna a mezzo pec del modello anzidetto all'indirizzo di posta elettronica della filiale metropolitana di Roma-Casilina;
- la sussistenza delle condizione di non ricovero gratuito della ricorrente in istituti di lunga degenza o per terapie riabilitative nel periodo successivo alla visita di revisione è confermata anche dalle risultanze della ctu medico-legale espletata nel procedimento definito con il decreto di omologa anzidetto;
-alla data del deposito del ricorso risulta decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,
Ritenuto, quindi, che l' deve essere condannato a pagare in favore della ricorrente i ratei CP_2 dell'indennità di accompagnamento maturati dalla data delle visita negativa di revisione, oltre accessori ex art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 con la medesima decorrenza;
Ritenuto, quanto alle spese di lite, che esse devono essere poste a carico dell' , secondo CP_2 soccombenza, tenendo conto dei criteri dettati dal D.M. n. 54 del 2014 e del D.M. n. 147/2022 e dell'assenza di una fase di trattazione o istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Condanna l' a pagare in favore della ricorrente i ratei dell'indennità di accompagnamento CP_2 maturati dal 30/11/2023, oltre accessori ex art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 con la medesima decorrenza.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.865,00, oltre CP_2 rimborso spese forfettario della misura del 15%, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2025
Il Giudice
AN PA
2