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31 dicembre 2019
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31 gennaio 2024
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28 settembre 2024
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Art. 297. Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa 1. Salva diversa disposizione delle leggi speciali, se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione della liquidazione giudiziale si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso di uno o piu' creditori o dell'autorita' che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza.
2. Il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda per la dichiarazione dello stato di insolvenza non rileva ai fini della competenza.
3. Con la stessa sentenza o con successivo decreto, il tribunale adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.
4. Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalita' di cui ((all'articolo 41)) e l'autorita' che ha la vigilanza sull'impresa.
5. La sentenza e' comunicata entro tre giorni, a norma dell' articolo 136 del codice di procedura civile , all'autorita' competente perche' disponga la liquidazione o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE o del regolamento (UE) 2021/23 e delle relative norme attuative. Essa e' inoltre notificata, e resa pubblica a norma dell'articolo 45.
6. Contro la sentenza puo' essere proposto reclamo da qualunque interessato, a norma dell'articolo 51.
7. Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 50.
8. Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza a norma del presente articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione della liquidazione giudiziale, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica, in ogni caso, il procedimento di cui al comma 4.
9. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.
2. Il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda per la dichiarazione dello stato di insolvenza non rileva ai fini della competenza.
3. Con la stessa sentenza o con successivo decreto, il tribunale adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.
4. Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalita' di cui ((all'articolo 41)) e l'autorita' che ha la vigilanza sull'impresa.
5. La sentenza e' comunicata entro tre giorni, a norma dell' articolo 136 del codice di procedura civile , all'autorita' competente perche' disponga la liquidazione o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE o del regolamento (UE) 2021/23 e delle relative norme attuative. Essa e' inoltre notificata, e resa pubblica a norma dell'articolo 45.
6. Contro la sentenza puo' essere proposto reclamo da qualunque interessato, a norma dell'articolo 51.
7. Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 50.
8. Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza a norma del presente articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione della liquidazione giudiziale, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica, in ogni caso, il procedimento di cui al comma 4.
9. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.
Commentari • 6
- 1. Debiti Di Una Cooperativa Sociale: Chi Risponde E Chi Paga?Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 10 giugno 2025 · 1
Hai a che fare con una cooperativa sociale indebitata e ti stai chiedendo chi dovrà affrontare le conseguenze? I soci rispondono con i propri beni? L'amministratore rischia qualcosa? Chi paga davvero i debiti della cooperativa? Le cooperative sociali operano spesso in ambiti delicati – assistenza, educazione, sanità – e non è raro che, per difficoltà di gestione o ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, accumulino debiti verso fornitori, dipendenti o enti pubblici. Quando la situazione sfugge di mano, il primo pensiero va alla responsabilità: chi ne risponde legalmente ed economicamente? I soci sono coinvolti? I creditori possono aggredire i beni personali? Gli …
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Giurisprudenza • 295
- 1. Trib. Ancona, sentenza 13/10/2025, n. 90Provvedimento: N. R.G. PU 7/ 2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ANCONA Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dott. Roberto Sereni Lucarelli Presidente Dott.ssa Giuliana Filippello Giudice rel. Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso per l'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza ex art. 298 CCII della società Parte_1 “ , assoggettata a liquidazione coatta [...] Parte_2 amministrativa con D.M. n. 225/2025 del 12/05/2025, con sede in Ancona (AN), alla Via Achille Grandi, 43/E (C. F.: 93018000427), presentato dal commissario liquidatore della stessa società, …Leggi di più...
- legittimazione a interloquire·
- art. 2545-terdecies c.c.·
- art. 298 CCII·
- accertamento stato di insolvenza·
- soglie dimensionali CCII·
- art. 49 CCII·
- valutazione insolvenza·
- comunicazione sentenza·
- debiti scaduti e non pagati·
- liquidazione coatta amministrativa