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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 03/04/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 608/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 608/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDINI Parte_1 C.F._1 MICOL e dell'avv. BONDINI STEFANIA e dell'avv. RAVAIOLI MARY, elettivamente domiciliato in VIALE CARDUCCI, N. 21, 47521 CESENA presso lo studio dei propri difensori
ATTORE
contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALAVASI Controparte_1 P.IVA_1 MANUELA e dell'avv. SILVIA SARTORI e dell'avv. MARCO CIMINO, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC dei difensori ovvero Email_1
e Email_2 Email_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 30 ottobre 2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 7.03.2024 e, in particolare:
- parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni Parte_1 depositato in data 28.10.2024, ovvero: “Voglia L'Ill.mo Giudice adito contrariis reiectis, In via principale accertare l'inadempimento contrattuale posto in essere da Controparte_2
, ora quale descritto al punto 1) del presente atto e già oggetto di
[...] Controparte_1 accertamento della decisione ACF n. 5793 emessa nell'interesse dell'attore e quindi condannare
, in persona del legale rappresentante pt, al risarcimento del danno subito da Controparte_1 quest'ultimo pari all'importo di Euro 8.157,24 quale quantificato dall'Arbitro adito oltre rivalutazione successivamente maturata ed interessi;
In subordine - accertare il grave inadempimento dell'intermediario finanziario nello svolgimento della propria attività professionale a favore dell'attore nella negoziazione di titoli azionari emessi e negoziati da , oggi Controparte_2
, indicata nel presente atto per i motivi ivi indicati e, conseguentemente, Controparte_1
pagina 1 di 17 dichiarare la nullità delle operazioni di negoziazione in oggetto, o la loro nullità sopravvenuta, rectius risoluzione per nullità sopravvenuta, o la risoluzione del rapporto di intermediazione mobiliare tra le parti, per i motivi indicati nel presente atto, cioè per i gravi e ripetuti inadempimenti dell'intermediario
e conseguentemente condannare l'intermediario (prima Controparte_1 Controparte_2
), nella persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle somme
[...] complessivamente investite dall'attore nei citati titoli, pari ad € 7.627,75 oltre interessi legali e rivalutazione;
- in ulteriore subordine, accertare l'inadempimento dell'intermediario finanziario nello svolgimento della propria attività professionale a favore dell'attore, in particolare nelle negoziazioni aventi ad oggetto azioni , come indicate nel presente atto e, Controparte_2 conseguentemente, dichiarare l'intermediario (prima Controparte_1 Controparte_2
) tenuto al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. e
[...] condannarlo, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle somme complessivamente investite da parte attrice e nei citati titoli, pari ad Euro 7.627,75 oltre interessi legali e rivalutazione;
in via ulteriormente subordinata- accertare che la condotta posta in essere dall'intermediario finanziario integra anche gli estremi dell'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
e, conseguentemente, condannare quest'ultimo al rimborso delle somme investite da parte attrice nei citati titoli, pari ad Euro 7.627,75 maggiorate degli interessi legali e rivalutazione;
in ulteriore subordine annullare, per i motivi di cui al presente atto, il contratto di acquisto titoli di cui è causa e conseguentemente condannare , in persona del legale rappresentante pt, al Controparte_1 rimborso delle somme complessivamente investite pari ad Euro 7.627,75 oltre interessi e rivalutazione;
- ordinare, per i fatti e le motivazioni di cui al presente atto, all'intermediario finanziario
[...]
(prima ), nella persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2 pro tempore, di rimborsare e restituire a parte attrice tutte le somme investite da quest'ultima nei citati titoli, maggiorate degli interessi legali e rivalutazione;
- accertare il maggior danno causato a parte attrice dal comportamento illecito posto in essere dall'intermediario finanziario e conseguentemente condannare quest'ultimo anche al pagamento degli interessi legali sulle somme investite dal momento dell'investimento sino all'effettivo rimborso;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”;
- parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle Controparte_1 conclusioni depositato in data 29.10.2024, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
− in via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare la propria incompetenza a decidere la presente causa e per l'effetto declinare la propria competenza a favore del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia d'impresa; − nel merito, respingere le domande avversarie in quanto prescritte nei limiti e per le ragioni esposte in narrativa;
− in subordine, nel merito: (a) respingere integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
(b) in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'esponente, quantificare il danno ai sensi degli artt. 1223 e 1227 c.c., o comunque l'importo che deve essere restituito, tenendo conto anche di tutto quanto percepito da controparte in relazione alle azioni per cui è causa, e di tutte le ulteriori utilità che percepirà, oltre che del suo concorso di colpa e condannare il Sig. a restituire alla Pt_1 Banca (i) gli importi eventualmente percepiti dall'attore per la vendita delle azioni Crédit Agricole di cui è in possesso;
ovvero (ii) il controvalore delle azioni Crédit Agricole di cui è in possesso (per l'ipotesi in cui i titoli non siano stati ceduti in corso di causa e non ne venga ordinata la restituzione alla Banca); − in via istruttoria, qualora il Giudice adito non dovesse ritenere già dimostrata la liquidità delle azioni oggetto di causa, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 7 marzo 2024, disporre consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la liquidità di tali azioni (di cui alla Comparsa Crédit Agricole §§ 46 e VIII.D); − in ogni caso, con riserva ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
pagina 2 di 17 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche solo cliente e/o Parte_1 investitore) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, quale Controparte_1 incorporante di (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale Controparte_2
o anche solo intermediario finanziario o banca), al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate in atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, qui solo sinteticamente riportate, l'accoglimento delle proprie domande di accertamento della responsabilità e di condanna al risarcimento dei danni subiti, come precisate all'udienza del 30.10.2024, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c.. Preliminarmente, parte attrice ricostruiva le vicende fattuali oggetto di causa, dando atto che: a)
era titolare di un dossier titoli n. 005/3042513 presso Parte_1 Controparte_2
e, previa consulenza resa dal responsabile della filiale di Sarsina della banca, aveva acquistato n. 400 azioni con ordine d'acquisto impartito in data 21.09.2012, per un Controparte_2 controvalore pari ad euro 7.627,75; b) le azioni oggetto d'acquisto perdevano, infatti, poi il loro valore a causa delle difficoltà economiche – finanziarie in cui versava da diversi anni la banca emittente, con conseguente perdita del capitale ivi investito e senza alcuna possibilità di recupero dello stesso;
inoltre, l'investitore decideva di non aderire all'Offerta Pubblica di Acquisto successivamente lanciata nell'anno 2018 da Credit Agricole Cariparma;
c) previo reclamo diretto all'intermediario finanziario proposto in data 1.07.2021 con esito negativo, l'odierna parte attrice proponeva formale ricorso davanti Contr all' che, con decisione n. 5793 del 25 agosto 2022, riteneva fondate le doglianze dell'investitore, accogliendone la domanda risarcitoria e dichiarando l'intermediario finanziario tenuto a risarcire il danno derivante dalla non corretta informazione sulle caratteristiche e la rischiosità delle azioni intermediate, oltre rivalutazione ed interessi;
d) con comunicazione del 31.10.2022, l'intermediario finanziario dichiarava che non riteneva di adempiere alla decisione, “non Controparte_1 condividendola nel merito”. Ciò premesso in fatto, parte attrice lamentava, pertanto, la violazione di plurime disposizioni di settore
– T.U.F. e Regolamento Consob n. 16190 - da parte dell'intermediario finanziario, avendo omesso di informare l'investitore circa la reale natura dell'investimento eseguito e l'illiquidità dei titoli azionari acquistati, avendo inoltre eseguito un'operazione in conflitto di interesse, nonché a fronte della mancata adeguatezza dell'ordine di acquisto rispetto al profilo di rischio medio-basso e alla profilatura del cliente / investitore in sede di redazione del questionario Mifid. Inoltre, parte attrice deduceva la violazione, da parte dell'intermediario finanziario, del dovere di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione dei prodotti finanziari illiquidi, come previsto dalla comunicazione
Consob del 2.03.2009, nonché la violazione delle disposizioni contenute nel contratto quadro sottoscritto dall'investitore in data 28.07.2008, quale “cliente al dettaglio”. Per tutte le predette ragioni, parte attrice in via principale domandava l'accertamento e la declaratoria di inadempimento informativo in capo all'intermediario finanziario e la conseguente conferma dell'accertamento condotto dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie, con conseguente condanna di al rimborso a proprio favore dell'importo investito pari ad euro 8.157,24, come Controparte_1 Contr quantificato dall' oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
in via subordinata, per le stesse ragioni, domandava la declaratoria di nullità, annullamento e/o risoluzione contrattuale delle operazioni di acquisto dei titoli azionari in oggetto, con conseguente restituzione integrale delle somme investite, oltre interessi e rivalutazione;
in via di ulteriore subordine, l'accertamento e la declaratoria della responsabilità ex art. 1218 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. in capo all'intermediario finanziario, con conseguente restituzione integrale delle somme investite, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.06.2023, si costituiva in giudizio
, contestando l'avversario atto introduttivo e domandando, in ogni caso, il rigetto Controparte_1 delle domande ivi formulate in quanto infondate in fatto e in diritto. pagina 3 di 17 In via pregiudiziale di rito, parte convenuta eccepiva l'incompetenza del giudice adito, essendo competente il Tribunale di Bologna Sezione Specializzata in materia di Imprese e ancora sollevava eccezione preliminare di prescrizione di tutte le domande ex adverso formulate. Quanto al merito, in particolare, parte convenuta evidenziava l'infondatezza delle Controparte_1 contestazioni avversarie, a fronte della liquidità delle azioni intermediate alla data dell'acquisto dei titoli, effettuato mediante ordine diretto impartito dall'investitore medesimo e non già con attività di consulenza svolta dalla banca. Inoltre, parte convenuta affermava l'esatto adempimento posto in essere dall'intermediario finanziario ai plurimi obblighi assunti, dando atto della corretta profilatura del cliente al dettaglio / investitore, con profilo di rischio alto in ragione della sua protratta esperienza finanziaria, della corretta informativa sulle caratteristiche delle azioni e sui profili di rischio, nonché sul conflitto di interessi, fornita agli stessi al momento di ogni singolo acquisto dei titoli azionari in oggetto. Parimenti, parte convenuta negava la violazione della normativa in tema di adeguatezza e appropriatezza degli investimenti, nonché eccepiva l'insussistenza di alcuna propria violazione dell'art. 2043 c.c. e/o dei doveri contrattuali. Pertanto, parte convenuta deduceva che l'odierna parte attrice era stata messa Controparte_1 nelle condizioni di ben ponderare tutte le caratteristiche ed i rischi relativi all'acquisto delle azioni
, previa adeguata ed idonea informativa e che lo stesso avesse, dunque, CP_4 Parte_1 consapevolmente deciso di procedere all'investimento de quo, con conseguente validità delle operazioni di investimento, che non potevano quindi considerarsi né nulle né annullabili. All'udienza del 20.07.2023, i difensori delle parti si riportavano integralmente ai rispettivi atti introduttivi, contestando quelli di controparte e il giudice, rilevato che l'eccezione pregiudiziale di incompetenza, nonché l'eccezione preliminare di prescrizione sollevate da parte convenuta potessero comunque trovare una miglior definizione in sentenza unitamente alla decisione sul merito, nonché rilevato che in atti vi era prova dell'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010, assegnava, su richiesta alle parti, i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3, c.p.c. con decorrenza differita in ragione della sospensione dei termini ex lege prevista eccezionalmente dall'art. 2, comma 4, d.l. n. 61/2023 e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova. Le parti provvedevano, poi, al tempestivo deposito delle rispettive memorie istruttorie. All'udienza del 7.03.2024, all'esito della discussione orale e delle richieste formulate dai difensori delle parti, il giudice, ritenuta la CTU richiesta da parte convenuta non necessaria ai fini del decidere e, dunque, la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 30.10.2024, dando atto della prosecuzione della propria assegnazione a tempo parziale alla sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio e dell'esigenza di dare prioritaria definizione ai procedimenti di più risalente iscrizione, nonché a quelli rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. All'udienza del 30.10.2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento di fissazione dell'udienza, le parti precisavano le rispettive conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 31.10.2024 a scioglimento della riserva automatica assunta, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti provvedevano poi a depositare tempestivamente.
***
Le domande attoree proposte in via principale dal cliente al dettaglio / investitore Parte_1
nei confronti di sono fondate sia con riferimento all'accertamento
[...] Controparte_1 CP_1 dell'inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario Controparte_2
sia con riferimento alle conseguenti e necessarie obbligazioni restitutorie e risarcitorie;
[...] dunque, vanno accolte nei limiti e per le ragioni di cui alla presente motivazione.
pagina 4 di 17
1. In merito alle questioni pregiudiziali e/o preliminari in rito e di merito necessarie ai fini del decidere la presente controversia in materia di intermediazione finanziaria Preliminarmente e prima di passare all'analisi delle specifiche domande propriamente di merito proposte dall'odierna parte attrice, al fine di fornire una completa valutazione della vicenda processuale e sostanziale intercorsa tra le parti processuali, nonché delle molteplici questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari sia in fatto che in diritto in relazione alla controversia in esame. 1.1 Innanzitutto e per completezza espositiva, si ribadisce che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010 si è ritualmente avverata, come da documentazione offerta in comunicazione dalle parti in relazione al preventivo ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (cfr. doc. nn.
5-8 e 13 parte attrice e doc. nn. 3 e 4 parte convenuta), in assenza peraltro di tempestive e rituali eccezioni sul punto ad opera delle parti alla prima udienza di comparizione e trattazione tenutasi in presenza in data 20.07.2023. A tal proposito, ci si limita a ricordare che l'Arbitro per le Controversie Finanziarie, operando presso la
, contribuisce all'implementazione della cd. giustizia Controparte_5 complementare, costituendo un sistema stragiudiziale specializzato di risoluzione delle controversie tra clienti e intermediari bancari o finanziari aventi ad oggetto servizi o attività di investimento. La Contr decisione emessa dall' organismo autonomo ed indipendente, all'esito del procedimento integra, senza dubbio, in alternativa alla mediazione, la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010 e, pur non essendo per sua natura vincolante per le parti, svolge in ogni caso una funzione informativa, di tutela della clientela e di educazione finanziaria. Dunque, ferma l'assenza di efficacia esecutiva della decisione n. 5793 del 25 agosto 2022 emessa Contr dall' tra le odierne parti processuali e sui medesimi fatti per cui è causa (cfr. doc. n. 6 parte attrice), una tale tempestiva produzione documentale è certamente utilizzabile nel processo civile, quantomeno alla stregua di prova atipica formatasi in altro procedimento nel rispetto del contraddittorio tra le parti (cfr. da ultimo Cass. n. 9507 del 06.04.2023) e valutabile dal giudice ordinario ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c. od argomenti di prova e che tecnicamente trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale, soggiacendo ai limiti temporali posti a pena di decadenza e nel rispetto quindi delle preclusioni istruttorie.
A tal proposito e fatte salve le valutazioni e gli accertamenti che verranno condotti nel proseguo della presente motivazione tanto in relazione alla responsabilità dell'intermediario finanziario convenuto, quanto alla condanna al risarcimento dei danni patiti dall'investitore, risulta opportuno sin d'ora riportare testualmente, da un lato, l'esito di un tale procedimento stragiudiziale instaurato da Parte_1
nei confronti di per cui “In accoglimento del ricorso, il Collegio
[...] Controparte_1 dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 8.157,24 per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi dalla data della decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima” (cfr. doc. n. 6 parte attrice) e, dall'altro, il successivo comportamento dell'intermediario finanziario che con comunicazione del 31.10.2022 informava gli investitori che “ non ritiene di adempiere alla decisione, non Controparte_1 condividendola nel merito” (cfr. doc. n. 8 parte attrice).
1.2 Sempre preliminarmente, si deve rilevare che l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice ordinario adito per essere competente il Tribunale di Bologna, sezione specializzata per le imprese, sollevata tempestivamente da parte convenuta non può trovare accoglimento in base alla valutazione ex ante in ordine al contenuto e allo specifico oggetto della domanda giudiziale proposta nella specie da , in qualità di investitore in azioni . Parte_1 Controparte_2
A tal proposito, si richiamano i condivisibili e consolidati orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità in materia di controversie relative alle partecipazioni sociali o ai diritti ad esse inerenti, per cui, per un verso, “in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti" queste ultime, di
pagina 5 di 17 cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del "petitum" sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della "causa petendi", per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio” (cfr. Cass. n. 22149 del 14.10.2020, nonché Cass. n. 8656 del 08.05.2020 e Cass. n. 30622 del 25.11.2019 in regolamento di competenza) e, per altro verso, “esula dalla competenza della sezione specializzata in materia di impresa la controversia relativa all'acquisto di azioni di una società nell'ambito di un contratto di investimento finanziario, nella quale l'attore lamenti, ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle disposizioni che regolano la prestazione di servizi di investimento ed il mancato rispetto da parte dell'intermediario delle norme di comportamento poste in capo al medesimo” (cfr. Cass. n. 22340 del 15.10.2020). In sintesi, è senza dubbio da escludere la competenza della sezione specializzata in materia di imprese in relazione a controversie giudiziali aventi ad oggetto contratti di investimento mobiliare.
Pertanto, nel caso di specie, avendo l'investitore, odierna parte attrice, proposto domande giudiziali tese all'accertamento della responsabilità da inadempimento e alla conseguenza condanna dell'intermediario finanziario al risarcimento dei danni subiti per violazione degli obblighi di informazione circa la reale natura e le principali caratteristiche di rilievo dell'investimento finanziario intermediato, di trasparenza e di comportarsi con la dovuta correttezza e diligenza professionale qualificata, previsti dalla normativa di settore, non vi è dubbio che le n. 400 azioni Controparte_2 acquistate in data 24.09.2012, con ordine di acquisto del 21.09.2012, presso la filiale di
[...]
Sarsina della banca (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte attrice e doc. nn. 1, 2 e 10 parte convenuta), lungi dal venire in rilievo quali titoli partecipativi incorporanti diritti e obblighi nei confronti della società emittente, vengono qui in rilievo quale mero oggetto del rapporto contrattuale di intermediazione finanziaria tra la banca / intermediario finanziario e l'investitore che agisce in giudizio.
1.3 Sempre in via preliminare e per quanto di specifico interesse ai fini della presente decisione,
è necessario rilevare, in via assorbente e di ragione maggiormente liquida, che in ogni caso sia l'azione proposta dall'investitore quantomeno in termini di accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'intermediario finanziario per mancanza di adeguata informazione – al pari della domanda di declaratoria della risoluzione contrattuale ex artt. 1453 e 1455 c.c. -, sia le conseguenti azioni di condanna a carattere restitutorio e/o risarcitorio, alla data di proposizione giudiziale della domanda da parte di (perfezionamento della notifica via pec dell'atto di citazione in data Parte_1
22.02.2023), non possono certamente ritenersi prescritte, facendo corretta applicazione della disciplina e dei principi generali in materia di estinzione per inattività delle parti del diritto ed in particolare dovendosi applicare senza dubbio alle fattispecie di natura contrattuale in esame, in assenza di una difforme previsione di legge, il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.. In via generale sul punto, innanzitutto, si rende opportuno brevemente ricordare che, in tema di estinzione dell'obbligazione, l'istituto della prescrizione di cui all'art. 2934, comma 1, c.c. è causa generale di estinzione dei diritti per mancanza di esercizio prolungato nel tempo determinato dalla legge, anche per ragioni di ordine pubblico, volte in particolare a garantire la certezza dei rapporti giuridici. Il termine legale di prescrizione previsto per le diverse categorie di diritti, nell'ambito dell'ordinamento, inizia a decorrere dal giorno in cui in cui il diritto può essere fatto valere e, quindi, in caso di risarcimento del danno contrattuale, dal momento in cui nella sfera patrimoniale del creditore si
è prodotto il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore e il creditore / danneggiato ha avuto conoscenza del fatto che il danno si sia verificato e sia riconducibile alla condotta inadempiente della controparte contrattuale.
Inoltre, con specifico riferimento al caso di interesse ai fini della presente decisione, ci si limita a richiamare il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “in ambito di intermediazione finanziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria per inadempimento
pagina 6 di 17 degli obblighi formativi, la prescrizione non decorre dal momento in cui viene impartito l'ordine d'acquisto dei titoli, bensì da quello in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta. (Fattispecie in tema di acquisto di bond argentini nel febbraio 1999 ove il pregiudizio si è verificato con la totale perdita dell'investimento)” (cfr. Cass. n. 2066 del 24.01.2023, nonché Cass. n. 1823 del 20.01.2022 sempre in materia di intermediazione finanziaria di titoli azionari;
in senso conforme anche di recente Tribunale di Forlì n. 634 del 29.03.2023 e n. 888/2024). In aggiunta, tenuto conto degli ulteriori argomenti giuridici introdotti nel presente procedimento dalle parti, si rende altresì necessario richiamare testualmente la disciplina generale prevista dal codice in relazione all'istituto sostanziale dell'interruzione della prescrizione di cui ai successivi artt. 2943 e ss. c.c., parimenti applicabile al caso di specie, in base al quale “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. (…) La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (…)”. In sintesi, quindi, è idoneo ad interrompere la prescrizione qualsiasi atto stragiudiziale contenente una specifica richiesta scritta di adempiere, individuando la persona del debitore (cfr. ex multis Cass. n. 7835 del 10.03.2022).
Ciò doverosamente premesso in diritto, alla data di introduzione del presente giudizio nei confronti di parte convenuta (22.02.2023) da parte dell'investitore Controparte_1 Parte_1
, il termine decennale di prescrizione applicabile al caso di specie e decorrente dal dies a quo
[...] della sostanziale perdita di valore delle azioni acquistate in data Controparte_2
24.09.2012, con ordine di acquisto del 21.09.2012 ovvero, quantomeno, dalla sua conoscibilità in capo all'investitore / danneggiato – dunque, in base alla documentazione in atti, dalla non contestata ricezione dell'estratto conto titoli al 30.06.2016 predisposto dall'intermediario finanziario emittente, recante l'indicazione di un controvalore prossimo allo zero dei titoli azionari in esame (cfr. doc. nn. 3 e 10 parte attrice e doc. n. 10 parte convenuta) – non era certamente di per sé ancora scaduto.
Per completezza espositiva e comunque in via assorbente, si deve altresì osservare come lo stesso termine decennale di prescrizione applicabile all'azione di accertamento dell'inadempimento contrattuale e di conseguente condanna al risarcimento del danno patito, in ogni caso, fosse già stato ritualmente interrotto nel caso di specie tanto con la proposizione ad opera dell'investitore, avente diritto, del già richiamato reclamo diretto nei confronti dell'intermediario finanziario proposto da con pec ricevuta dall'intermediario finanziario in data 1.07.2021 e dallo stesso Controparte_6 riscontrata con comunicazione datata 21.07.2021 (cfr. doc. nn. 4, 12 e 13 parte attrice); quanto con la Contr successiva proposizione del procedimento di risoluzione alternativa delle controversie davanti all'
e con la conseguente decisione n. 5793 del 25 agosto 2022 (cfr. doc. nn. 5 e 6 parte attrice). In ragione dell'accoglimento delle predette domande di natura contrattuale proposte da parte attrice in via principale – come meglio si dirà nei successivi paragrafi di motivazione -, restano senza dubbio assorbite, le ulteriori eccezioni di prescrizione specificamente sollevate da parte convenuta in relazione a qualsivoglia domanda a titolo di responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale e della domanda avente ad oggetto il pagamento degli interessi legali.
1.4 Ancora in via preliminare, si rende opportuno delineare, in sintesi, le vicende fattuali oggetto del presente giudizio, rilevando che tali circostanze fattuali risultano adeguatamente documentate dagli atti offerti in comunicazione dalle parti e comunque non sono state di fatto specificamente contestate dalle stesse nella loro oggettività, costituendo, pertanto, circostanze fattuali pacifiche che devono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.. Il presente giudizio trae origine dai rapporti negoziali intercorsi tra l'odierna parte attrice e la di cui il primo è cliente presso la filiale di Parte_1 Controparte_2
Sarsina e, per quanto di centrale interesse ai fini della presente decisione, è titolare del dossier titoli n. 005/3042513 (cfr. doc. nn. 9, 10 e 11 parte convenuta).
pagina 7 di 17 In particolare, infatti, l'odierna parte attrice acquistava, tramite sottoscrizione del relativo ordine di acquisto datato 21.09.2012 eseguito in data 24.09.2012, n. 400 azioni Controparte_2 emesse dalla banca, al costo unitario di euro 19,05 ovvero per un controvalore complessivo di euro
7.627,75, commissioni e spese incluse (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte attrice e doc. nn. 1 e 2 parte convenuta). In aggiunta, è documentale che in relazione ad un tale investimento azionario, l'odierna parte attrice, in data 24 aprile 2015, incassava dividendi in natura, ricevendo gratuitamente ulteriori n. 4 azioni in relazione al quantitativo di azioni detenute, nonché nel corso del Controparte_2 rapporto incassava, altresì, dividendi netti per euro 22,40 e per euro 48,00 (cfr. doc. nn. 10, 15 e 16 parte convenuta e doc. n. 10 parte attrice).
Inoltre, si rileva come, senza dubbio, nel corso della predetta operazione di investimento finanziario, l'investitore aveva sottoscritto – senza sollevare, nell'ambito del presente giudizio, alcuna contestazione né disconoscimento delle rispettive firme apposte - la relativa documentazione offerta in comunicazione ovvero il “documento informativo contrattuale per la prestazione di servizi di investimento e accessori”, il correlato questionario Mifid, nonché il profilo finanziario di adeguatezza e l'attestazione classificazione Mifid, redatti nell'anno 2008 ed aggiornati nell'anno 2014, da cui emerge la classificazione quale “cliente al dettaglio” ed un profilo di rischio medio-basso (cfr. doc. n. 9 parte attrice e doc. nn. 9 e 11 parte convenuta). In aggiunta e per quanto di specifico interesse, costituisce circostanza pacifica tra le parti il fatto che l'odierna parte attrice nel proprio dossier titoli avesse in precedenza già acquistato, Parte_1 non solo titoli obbligazionari della medesima banca, ma anche titoli azionari ovvero, nello specifico, azioni EN (cfr. doc. nn. 10 parte convenuta). È, altresì, documentato in atti che l'operazione di investimento in azioni Controparte_2 eseguita in data 24.09.2012, come risulta testualmente dall'ordine di acquisto datato
[...] 21.09.2012, è stata “impartita direttamente dal cliente” ed è stata espressamente autorizzata dal cliente al dettaglio / investitore “nonostante sia stato preventivamente informato che Parte_1 presenta un conflitto d'interesse per titolo emesso dalla banca” e “nonostante sia stato preventivamente informato che l'operazione non risulta appropriata per il cliente”. Inoltre, con riferimento all'indicazione del mercato di riferimento, l'ordine di acquisto del 21.09.2012 riporta la dicitura “MXA Mercato Azioni Carisp” (cfr. doc. n. 1 parte attrice e doc. n. 1 parte convenuta). In aggiunta, costituiscono fatti pacifici tra le odierna parti, le sopravvenute difficoltà economiche dell'istituto di credito già negli anni 2015 e 2016 e le successive vicende che hanno portato alla fusione di nell'anno 2018, anche a Controparte_7 seguito delle verifiche ispettive condotte dalla Banca d'Italia proprio nell'anno 2015, nonché la sostanziale perdita di valore e il successivo e conseguente ritiro delle azioni della banca oggetto del presente giudizio. Sotto tale profilo e con specifico riferimento alla questione di risarcimento del danno lamentato dal cliente / investitore, che verrà comunque meglio approfondita nel proseguo della motivazione, occorre dare atto del fatto che Credit Agricole Cariparma ha lanciato un'Offerta Pubblica di Acquisto avente ad oggetto proprio le azioni ordinarie di con Controparte_2
“CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO Euro 0,50 per azione ordinaria quale componente up-front oltre a una eventuale componente differita compresa tra un minimo di Euro 0,327 per azione (floor) e un massimo di Euro 0,850 per azione (cap), nei termini e alle condizioni di cui al presente Documento di Offerta” con pagamento del corrispettivo definito, a cui comunque l'odierna parte attrice Parte_1
ha scelto di non aderire (cfr. doc. nn. 17 e 18 parte convenuta). Sempre facendo riferimento
[...] alla predetta OPA scaduta in data 18.05.2018, si ritiene decisivo ai fini del decidere riportare testualmente le previsioni contenute al relativo punto A.4 rubricato “alternative per gli azionisti destinatari dell'offerta, in caso mancata adesione all'offerta anche durante l'eventuale riapertura dei termini” per cui viene previsto che “i destinatari dell'Offerta che non aderiranno all'Offerta, manterranno la titolarità sia delle Azioni non apportate all'Offerta, sia dei relativi Warrant, nonché il diritto a convertire questi ultimi nei termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento, e
pagina 8 di 17 prenderanno parte alla Fusione tra l'Offerente e le 3 Banche, fermo restando che, per effetto del rapporto di cambio, vale a dire, quanto all'Emittente n. 0,07 nuove azioni dell'Offerente per ogni azione dell'Emittente (cfr. il comunicato stampa congiunto diffuso dall e dall'Emittente in Parte_2 data 8 febbraio 2018 e a disposizione sui siti internet delle stese www.gruppo.credit-agricole.it e www.carispcesena.it) conseguiranno una percentuale molto esigua del capitale sociale dell' . Parte_2
Al riguardo si precisa che in coerenza con il regolamento dei Warrant, al fine di assicurare ai possessori dei Warrant diritti equivalenti anche a seguito della Fusione, è stato riconosciuto ai Beneficiari il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie dell'Offerente in luogo di quelle dell'Emittente, sulla base del rapporto di cambio stabilito ai fini della Fusione dell'Emittente nell'Offerente, vale a dire n. 0,07 nuove azioni dell'Offerente per ogni azioni dell'Emittente (cfr. il comunicato stampa congiunto diffuso dall' e dall'Emittente in data 8 febbraio 2018 e a disposizione sui siti Parte_2 internet delle stesse www.gruppo.credit-agricole.it e www.carispcesena.it). A seguito di tale Fusione ogni Warrant darà quindi diritto a sottoscrivere (al prezzo stabilito di Euro 0,50) n. 0,07 nuove azioni di CA Cariparma” (cfr. pag. 19).
2. In merito alla domanda principale di accertamento dell'inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario in relazione all'operazione di investimento in azioni
per cui è causa Controparte_2
Ciò doverosamente ricostruito in fatto, la domanda attorea proposta in via principale è senza dubbio fondata, in ragione dell'evidente inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario all'atto dell'ordine di acquisto di n. 400 azioni proprie da Controparte_2 parte dell'investitore , impartito in data 21.09.2012, come emergente in atti e tenuto Parte_1 conto degli orientamenti interpretativi della più recente giurisprudenza di legittimità sul punto, non potendosi che integralmente condividere e confermare sul punto le valutazioni e gli accertamenti Contr contenuti nella decisione dell' n. 5793 del 25 agosto 2022 e che hanno portato alla decisione di condanna dell'intermediario finanziario inadempiente (cfr. doc. n. 6 parte attrice). 2.1 A tal proposito, occorre senza dubbio, brevemente ricordare in generale la disciplina relativa agli obblighi informativi a carico degli intermediari finanziari ed innanzitutto, nello specifico, richiamare testualmente l'esatta fonte normativa - art. 21 T.U.F. (d. lgs. n. 58 del 24.02.1998) -, che pone i criteri generali – applicabili anche al caso di specie - secondo cui si devono comportare gli intermediari finanziari per cui “nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”. Inoltre, sempre in via generale, occorre richiamare, altresì, le specifiche in ordine ai criteri di trasparenza e di correttezza nella prestazione dei servizi / attività di investimento e dei servizi accessori enucleate dal regolamento attuativo adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, in particolare in termini di obblighi di trasparente e corretta informazione, nonché in termini di necessarie verifiche e valutazioni delle caratteristiche dell'investitore e di adeguatezza e di appropriatezza delle operazioni di investimento oggetto dell'attività di intermediazione finanziaria.
Da un lato, infatti, gli intermediari finanziari devono ottenere dal cliente le informazioni necessarie in merito alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio intermediato, nonché in merito alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento degli investitori e, dall'altro, gli intermediari finanziari devono valutare che la specifica operazione finanziaria - consigliata e/o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o eseguita a seguito dell'ordine impartito direttamente dal cliente - corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente medesimo, sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di pagina 9 di 17 investimento, nonché sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio. Sul punto, in ogni caso, ci si limita unicamente a richiamare che, come noto, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere, per un verso, che “in tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi di diligenza, trasparenza, correttezza ed informazione che gli artt. 21 t.u.f., 28 e 29 reg. Consob n. 11522 del 1998 (applicabile “ratione temporis”) pongono a carico dei soggetti abilitati al compimento di operazioni di negoziazione in valori mobiliari, hanno lo scopo di segnalare all'investitore, tenendo conto della sua accertata propensione al rischio, l'eventuale non adeguatezza delle operazioni di investimento che si appresta a compiere, alle quali si potrà quindi dare corso solo in seguito ad un ordine scritto dell'investitore nel quale si faccia esplicito riferimento alle avvertenze ricevute” (cfr. Cass. n. 8751 del 10.04.2018) e, per altro verso, “in materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di "default" dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno” (cfr. Cass. n. 12544 del 18.05.2017). Ancora, in via generale, ci si limita a ricordare che, come noto, per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass.
S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015) e, con specifico riferimento alle questioni in esame, la consolidata e condivisibile massima giurisprudenziale in base al quale “in tema d'intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziari, può dar luogo a responsabilità contrattuale, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento. Pertanto, è sufficiente che l'investitore alleghi da parte dell'intermediario l'inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 (integrato dalla normativa secondaria) e che provi che il pregiudizio lamentato consegua a siffatto inadempimento;
l'intermediario ha invece l'onere di provare d'aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta” (cfr. Cass. n. 22147 del 29.10.2010, nonché Cass. n. 4602 del 22.02.2017).
Per quanto di specifico interesse, poi, si rende necessario altresì richiamare testualmente quanto disposto dall'art. 31 del regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (rubricato “Informazioni sugli strumenti finanziari”), per cui “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate” e rilevare come, in linea con l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'inadempimento di tali stringenti obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario può giustificare non solo la risoluzione del contratto quadro d'investimento, bensì anche dei singoli ordini impartiti dal cliente / investitore nel corso del rapporto contrattuale ove ritenuta idonea a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale (cfr. da ultimo
Cass. n. 24648 del 16.08.2023, Cass. n. 10646 del 20.04.2023 e Cass. n. 8997 del 31.03.2021).
pagina 10 di 17 2.2 Nel caso di specie, alla luce dell'esame complessivo della documentazione offerta in comunicazione dalle parti ed in linea con i sopra richiamati principi, parte attrice ha adeguatamente provato la fonte negoziale del proprio diritto di credito – ovvero il rapporto negoziale di intermediazione finanziaria intrattenuto con la banca (cfr. doc. nn. 9, 10, 11 e 12 parte attrice) e la documentazione bancaria attestante l'intervenuto acquisto di n. 400 azioni della Controparte_2 in data 24.09.2012 (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte attrice) - e ha altresì allegato gli specifici
[...] inadempimenti della controparte in termini di omessa informazione in merito alla natura e ai rischi insisti negli strumenti finanziari intermediati e al dovere dell'intermediario finanziario di comportarsi con correttezza, trasparenza e diligenza professionale qualificata.
In relazione ad una tale operazione di investimento, parte convenuta , ora Controparte_2
, non ha, invece, altrettanto adeguatamente offerto in comunicazione idonee e Controparte_1 sufficienti prove del proprio esatto adempimento, ai sensi dell'art. 1218 c.c., delle obbligazioni di adeguata e specifica trasparenza informativa in relazione ai prodotti finanziari dalla stessa, contemporaneamente, emessi e collocati.
In base alla ragione maggiormente liquida (cfr. Cass. n. 30745 del 26.11.2019) e non ritenendosi necessario, ai fini del decidere, l'accertamento in ordine all'effettivo svolgimento da parte dell'intermediario finanziario nei confronti dell'investitore agente anche di un formale servizio di consulenza – circostanza fattuale in contestazione tra le parti processuali – assorbente è l'assenza di sufficiente prova in ordine all'esatto adempimento di rispetto ai generali Controparte_2 obblighi informativi e di trasparenza previsti dagli artt. 21 e ss. T.U.F., nonché di cui al regolamento
Consob ratione temporis applicabile al caso di specie, che gravano sull'intermediario finanziario, nell'ambito dello svolgimento del servizio finanziario di raccolta ed esecuzione ordini aventi ad oggetto azioni proprie. In particolare, infatti, nel corso dello svolgimento della propria attività di intermediazione finanziaria - essendo certamente ricompresa nell'ambito del contratto quadro sottoscritto da in data 28.07.2008 (cfr. doc. n. 9 parte attrice e doc. n. 9 parte Parte_1 convenuta) e sussumibile nell'alveo dell'art. 1, comma 5, d.lgs. n. 58 del 1998 “servizi e attività di investimento” e nello specifico nell'ambito applicativo di cui alla lettera “a) negoziazione per conto proprio” di strumenti finanziari (contropartita diretta) - ovvero al momento dell'acquisto delle n. 400 azioni da parte del cliente al dettaglio / investitore, l'intermediario Controparte_2 finanziario convenuto non ha provato di aver segnalato in maniera adeguata e chiara la particolare natura, le specifiche modalità e criteri di riacquisto e la conseguente volatilità / rischiosità del titolo azionario compravenduto, in linea con il canone della diligenza professionale qualificata impostogli dalla legge. Il cliente / investitore, pertanto, alla specifica data in cui ha impartito l'ordine di acquisto, avrebbe senz'altro dovuto ricevere dall'intermediario finanziario, soggetto professionale e tenuto ad operare con la dovuta diligenza qualificata, tutti quegli elementi idonei ad indirizzarlo e a metterlo in condizione di effettuare una decisione consapevole e ponderata circa l'investimento in azioni
[...]
proprio sulla base di complete, trasparenti e chiare informazioni su tutti gli Controparte_2 elementi di rilievo dello strumento finanziario intermediato. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, in cui, ferma l'indicazione testuale per cui l'operazione viene eseguita in “MXA Mercato Azioni Carisp”, quindi sostanzialmente su di un sistema di scambi unicamente interno all'emittente (cfr. doc. n. 1 parte attrice e doc. n. 1 parte convenuta), non sono state fornite altre puntuali ed indispensabili informazioni scritte in ordine al meccanismo di vendita e di acquisto dei titoli azionari e al reale ed effettivo grado di rischio delle medesime azioni intermediate, negoziate nell'ambito di un mercato sostanzialmente chiuso di riferimento, gestito unicamente dalla stessa banca emittente le medesime azioni Cassa dei Risparmi di Cesena e conseguentemente cedute all'investitore in contropartita diretta – senza alcuna dettagliata spiegazione, Parte_1 all'epoca della sottoscrizione, in ordine al concreto funzionamento del richiamato “Mercato Azioni Carisp” e al meccanismo dell'asta istituita a far data dal mese di aprile 2012 internamente alla banca.
pagina 11 di 17 Informazioni essenziali che, se fossero state fornite chiaramente e tempestivamente all'investitore al momento della propria manifestazione di volontà tramite sottoscrizione dell'ordine di acquisto in data 21.09.2012, da parte dell'intermediario finanziario con la specifica diligenza e trasparenza necessarie nei servizi di investimento finanziario, avrebbero senza dubbio consentito al cliente al dettaglio, peraltro con profilo di rischio medio-basso, in ogni caso di meglio ponderare le conseguenze reali dell'operazione di investimento che stava ponendo in essere – in termini di rischi di liquidità e di disinvestimento - e di scegliere liberamente e consapevolmente se evitare di impartire il predetto ordine di acquisto o se invece procedere comunque alla sottoscrizione delle azioni per cui è causa, intermediate dalla medesima banca emittente, effettuando quindi un effettivo bilanciamento circa i concreti vantaggi e svantaggi complessivi dell'operazione. Quanto al puntuale profilo relativo alla “diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati”, nonché all'ulteriore profilo di “utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti”, ci si limita poi a rilevare che l'attività di negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari (in contropartita diretta), richieda uno sforzo informativo ancora più ampio e trasparente da parte dell'intermediario finanziario, in ragione delle peculiari caratteristiche soggettive delle parti contraenti interessate, rispetto ad esempio all'attività di raccolta ed esecuzione ordini su strumenti finanziari per conto dei clienti (non in contropartita diretta).
Nel caso di specie, si deve rilevare come non integrino sufficiente prova di una specifica e trasparente informazione scritta sulla natura e rischiosità delle azioni intermediate dalla banca Controparte_2
– banca che senza dubbio ha, invece, adeguatamente assolto al proprio ulteriore onere
[...] informativo in relazione all'evidente conflitto di interesse presente nell'attività di intermediazione di azioni proprie (cfr. doc. n. 1 parte attrice e doc. n. 1 parte convenuta) - né la copia sottoscritta dall'investitore del “documento informativo e contrattuale per la prestazione di servizi di investimento e accessori” (contratto quadro), in data 28.07.2008 e né la copia del questionario Mifid e relativo aggiornamento effettuato nell'anno 2014 (cfr. doc. n. 9 parte attrice e doc. nn. 9 e 11 parte convenuta), né tantomeno l'ordine di acquisto direttamente impartito dal cliente al dettaglio / investitore in data 21.09.2012 e la relativa nota informativa, prodotti in atti dalle parti.
Per un verso, infatti, quanto al documento informativo generale prodotto, lo stesso non contiene specifiche indicazioni in ordine alla natura sostanzialmente illiquida e alla conseguente rischiosità dei titoli azionari oggetto dell'investimento intermediato nella specie, anzi alla relativa sezione n. 6 rubricata proprio “informazioni sugli investimenti finanziari” precisa testualmente che le “specifiche informazioni saranno contenute nei documenti descrittivi dei singoli prodotti finanziari e dei servizi di investimento che il cliente acquista/sottoscrive di volta in volta, in relazione agli ordini impartiti alla banca. Le informazioni che seguono hanno la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari e al servizio di gestione patrimoniale, personalizzata, fermo restando che tali informazioni non pretendono di illustrare tutti i rischi e gli altri aspetti significativi riguardanti tali investimenti” (cfr. doc. n. 9 parte attrice e doc. n. 9 parte convenuta pag. 6). In forza, dunque, del predetto rinvio alla necessaria informazione al momento delle singole operazioni di investimento, per altro verso, la prova di una corretta e completa informativa posta in essere da non risulta fornita dalla conferma d'inserimento dell'ordine di Controparte_2 compravendita titoli azionari impartito direttamente dall'investitore in data 21.09.2012 (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte attrice e doc. nn. 1 e 2 parte convenuta), in cui non vi è il minimo riferimento alla peculiare caratteristica della sostanziale illiquidità che caratterizza le azioni proprie dell'intermediario finanziario emittente intermediate, non quotate su mercati regolamentati, ma unicamente su mercato interno, quindi, chiuso di riferimento gestito esclusivamente dalla . Controparte_2
Una tale puntuale operatività non è di fatto comprensibile, in maniera trasparente e chiara per un investitore, cliente al dettaglio, peraltro con profilo di rischio medio-basso, come nella specie definito dalla stessa in sede di profilatura del cliente, e che risulta aver investito Controparte_2
pagina 12 di 17 prima in titoli azionari EN, quotati su mercati regolamentati, esclusivamente sulla base delle sintetiche indicazioni testuali ivi contenute ovvero che l'operazione è eseguita in “MXA Mercato Azioni Carisp” e con fase/modalità “Asta Sett.”. Se, infatti, come già rilevato in precedenza, il documento di conferma dell'inserimento dell'ordine contiene espressamente in calce le dichiarazioni, specificamente sottoscritte dall'investitore, di autorizzazione delle operazioni di acquisto di azioni nonostante la Controparte_2 preventiva informazione circa l'esistenza di conflitto di interesse relativo al gruppo bancario, si deve comunque osservare, sotto il profilo in esame della trasparente e diligente informativa da parte dell'intermediario finanziario, come tali segnalazioni non risultino in ogni caso idonee ad informare e a rendere il cliente al dettaglio / investitore realmente consapevole circa l'effettiva natura e conseguente rischiosità dei titoli azionari sottoscritti, in un momento antecedente e/o contestuale all'operazione di investimento. A tal proposito, si deve precisare che in forza del condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la prova liberatoria che onera l'intermediario finanziario non è fornita dall'adeguatezza della operazione, neppure – come nella specie – in caso di alta propensione al rischio dell'investitore, dovendo anche quest'ultimo poter scegliere informato tra diversi investimenti possibili (cfr. Cass. n. 7288 del 07.07.2023, Cass. n. 570 del 11.01.2023, Cass. n.
19891 del 20.06.2022 e Cass. n. 18153 del 31.08.2020). Per altro verso, ma sempre a quest'ultimo proposito, è indispensabile osservare che non possono ritenersi condivisibili le plurime argomentazioni di parte convenuta circa la Controparte_1 natura liquida delle azioni al momento dell'acquisto da parte Controparte_2 dell'investitore , in ogni caso eccepite solo a posteriori a fronte dell'originaria Parte_1 indicazione testuale da parte dello stesso intermediario finanziario professionale, all'epoca dei fatti, di eseguire la specifica operazione in “MXA Mercato Azioni Carisp”. Infatti, proprio in ragione delle ontologiche caratteristiche del mercato di riferimento in cui erano trattate le azioni per cui è causa e della specifica natura delle stesse, emesse ed intermediate unicamente dalla stessa banca che ha raccolto dall'investitore l'ordine di acquisto, non paiono dirimenti le dedotte e non contestate circostanze per cui, da un lato, a far data dal 1992 è stato istituito il Fondo Acquisto Azioni proprie della banca e, dall'altro lato, solo successivamente dal 1.04.2012 è diventato operativo il meccanismo dell'asta settimanale delle azioni come peraltro Controparte_2 argomentato dalla consulenza tecnica di parte offerta in comunicazione (cfr. doc. E parte convenuta).
In tal senso, infatti, si deve evidenziare proprio la totale carenza di informazione, in sede di raccolta d'ordine, circa le modalità concrete di negoziazione delle azioni in Controparte_2 quanto quotate su un mercato non regolamentato e, quindi, chiuso e gestito dalla sola banca emittente, secondo modalità decise unilateralmente dalla stessa, anche se attraverso i propri organi / struttura. In sintesi, con linguaggio chiaro e comprensibile da parte dell'investitore, l'intermediario finanziario convenuto non ha informato il proprio cliente al dettaglio, nel corso dello svolgimento dell'attività di intermediazione, circa lo specifico meccanismo di compravendita delle azioni proprie per cui è causa e il sostanziale rischio di liquidità delle azioni, non quotate su mercati regolamentati – nota a quella data allo stesso intermediario finanziario – e circa il fatto che nella sostanza fosse proprio la stessa banca emittente a fare il mercato delle azioni proprie o comunque a partire dal 2012 a gestirlo pur sempre in proprio mediante asta interna. Informazioni che sono entrati nella sfera di conoscenza dell'investitore solo in un momento successivo rispetto alla conclusione del contratto di investimento, probabilmente al verificarsi della perdita pressoché totale di valore dei titoli azionari acquistati.
In ultima analisi, si deve evidenziare che anche le modalità di formazione ed andamento del relativo prezzo restano soggette alla determinazione operata dallo stesso intermediario finanziario emittente che svolge altresì attività di intermediazione finanziaria delle stesse, all'atto della raccolta degli ordini e di conseguente esecuzione dei medesimi per conto proprio dei clienti / investitori. Pertanto, un tale prezzo non può dirsi di mercato - a cui partecipano, quindi, diversi intermediari finanziari, nazionali ed internazionali, e conseguentemente plurimi investitori -, secondo le normative di settore vigenti, come pagina 13 di 17 rilevato anche dalla delibera Consob n. 20004 del 17.05.2017, all'esito dell'attività ispettiva espletata nella specie, e prima regolamentato dalla comunicazione del 2.03.2009 della stessa Consob. Parimenti, non dirimenti sullo specifico piano della verifica del rispetto dei puntuali obblighi di informazione al momento della singola operazione di investimento in azioni Controparte_2
è poi il questionario Mifid redatto, in pari data e successivamente aggiornato nell'anno 2014,
[...] con riferimento al cliente al dettaglio, ad opera dell'intermediario finanziario, che, per sua stessa natura, non contiene informative dettagliate sugli specifici prodotti finanziari che saranno in futuro oggetto di investimento, ma costituisce solo un adempimento necessario da parte dell'intermediario finanziario in ordine all'indicazione della propensione al rischio del singolo investitore considerato. Inoltre, si precisa che tutte le successive ragioni addotte da parte convenuta nell'ambito del Contr procedimento svoltosi innanzi all' (cfr. doc. nn. 3 e 4 parte convenuta) e/o in sede stragiudiziale (cfr. doc. n. 13 parte attrice), nonché nel presente giudizio contenzioso ordinario non hanno, comunque, la forza di sanare con efficacia retroattiva la carenza informativa imputabile all'intermediario finanziario con riferimento all'operazione di investimento in azioni Controparte_2 CP_2
conclusa dall'odierna parte attrice in data 21.09.2012. Controparte_2
In sintesi, alla luce dell'esame complessivo della documentazione in atti e delle deduzioni di parte convenuta, si rileva la fondatezza della domanda attorea di accertamento del grave inadempimento informativo della banca in relazione alla vendita e all'intermediazione finanziaria delle proprie azioni, in ragione della ripetuta carenza di adeguata e chiara informazione in ordine ai prodotti finanziari intermediati, in violazione delle disposizioni specificamente previste in materia di intermediazione finanziaria, restando ivi assorbite le ulteriori ed eventuali questioni sollevate e le domande subordinate proposte dal cliente / investitore.
3. In merito all'ulteriore domanda attorea proposta dall'investitore in via principale di risarcimento dei danni patrimoniali subiti. Onere prova e concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 Contr c.c.. Quantificazione del danno condotta dall' Accertata, dunque, la sussistenza di responsabilità da inadempimento contrattuale di parte convenuta in relazione agli obblighi informativi e di trasparenza di cui all'art. 21 Controparte_1 del d. lgs. n. 58 del 1998 e del regolamento Consob n. 16190 del 2007, che contiene analoghe previsioni rispetto al regolamento Consob n. 11522 del 1998 in ordine alla specifica natura, ai rischi concreti dell'investimento e alle specifiche modalità di scambio delle azioni proprie emesse, negoziate ed intermediate, per cui è causa, occorre ora analizzare le conseguenti domande restitutorie / risarcitorie proposte da parte attrice, unitamente alle eccezioni sollevate sul punto dalla controparte. 3.1 Innanzitutto, come noto, ai fini dell'affermazione della responsabilità risarcitoria, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si ricorda che l'onere della dimostrazione di aver subito un danno è a carico di colui che agisce per il risarcimento (cfr. ex multis Cass. n. 28995 del 5.12.2017, nonché Cass. n. 25774 del 26.09.2024 e Cass. n. 5504 del 5.04.2012).
In aggiunta, infatti, si precisa che il risarcimento del danno patrimoniale richiede comunque la prova, anche da fornire eventualmente in via presuntiva, circa la certezza della reale esistenza di un vero e proprio danno, nonché della relativa quantificazione;
in quanto la sola declaratoria di responsabilità del debitore per inadempimento dell'obbligazione non esaurisce il sistema della risarcibilità del danno di cui agli artt. 1223 e ss. c.c.. Pertanto, la puntuale prova di una effettiva ed esatta diminuzione di patrimonio, conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento, è elemento in difetto del quale non vi è radicalmente spazio per alcuna forma di attribuzione risarcitoria a livello patrimoniale.
Inoltre, con specifico riferimento alla materia oggetto del presente giudizio, ci si limita a richiamare quanto disposto dall'art. 23, comma 6, del T.U.F. (ovvero “Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”) e l'affermata giurisprudenza di legittimità per cui “in tema di intermediazione finanziaria, il riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore - in cui deve accertarsi se
pagina 14 di 17 l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria - impone innanzitutto all'investitore stesso di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta” (cfr. Cass. n. 810 del 19.01.2016, ancora in tal senso Cass. n. 14335 del 24.05.2019 e Cass. n. 4727 del 2.02.2018). Di conseguenza è opinione condivisa che la carenza di prova di avere dato adeguate informazioni da parte dell'intermediario finanziario determina una presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente / investitore, in quanto fattore di disorientamento, che condiziona le libere scelte di investimento
(cfr. da ultimo Cass. n. 570 del 11.01.2023 e Cass. n. 7288 del 07.07.2023). In aggiunta, in considerazione delle specifiche eccezioni sollevate da parte resistente, ci si limita, altresì, a ricordare che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che una volta allegato da parte del responsabile del danno il fatto colposo del danneggiato, il giudice ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. è tenuto ad esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo di quest'ultimo nella produzione dell'evento dannoso, diversamente, nel caso di cui al secondo comma dell'art. 1227 c.c. - di esclusione della risarcibilità dei danni che il soggetto ha diritto alla prestazione risarcitoria avrebbe potuto evitare con l'uso dell'ordinaria diligenza – grava sul responsabile del danno l'onere di provare la violazione da parte del danneggiato del dovere di correttezza ed evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, in quanto circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria (cfr. Cass. n. 11258 del 2018). 3.2 Sulla base dell'analisi complessiva delle risultanze probatorie emerse, nel caso di specie, sempre in parziale accoglimento della domanda proposta in via principale da parte attrice Parte_1
ed in aderenza con la già richiamata motivazione della decisione n. 5793 del 25 agosto 2022
[...] emessa dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie tra le odierne parti processuali e sui medesimi fatti per cui è causa (cfr. doc. n. 6 parte attrice), la sussistenza del danno patrimoniale e la relativa quantificazione in linea capitale pari ad euro 7.218,80, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, sono circostanze provate in modo idoneo, tenuto conto delle non contestate sopravvenute difficoltà economico finanziarie occorse alla banca emittente e del sostanziale Controparte_2 azzeramento del valore delle relative azioni e del fatto che nell'ambito del presente giudizio ordinario di cognizione non può ritenersi raggiunta ad opera dell'intermediario finanziario la prova di aver agito nei confronti dell'investitore con la diligenza professionale richiesta dal contesto, né tantomeno la prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c., non essendo emerse cause ostative all'adempimento non imputabili all'intermediario finanziario, soggetto a stringenti obblighi informativi e di trasparenza nell'esercizio dell'attività di cui al d.lgs. n. 58 del 1998. Da un lato, integrano circostanze fattuali debitamente documentate in atti sia l'acquisto da parte dell'odierna parte attrice di n. 400 azioni in data 24.09.2012, in Controparte_2 esecuzione dell'ordine di acquisto impartito in data 21.09.2012, per un controvalore e, dunque, un effettivo esborso, comprensivo di commissioni, versato all'intermediario finanziario pari ad euro 7.627,75, sia il successivo acquisto a titolo gratuito in data 24.04.2015 di dividendi in natura e di dividendi netti (cfr. doc. nn. 1, 2, 10, 15 e 16 parte convenuta). Dall'altro, ai fini del risarcimento del danno patrimoniale in concreto subito dall'investitore, quale conseguenza immediata e diretta del solo inadempimento informativo dell'intermediario finanziario, è necessario tener conto di un duplice profilo riconducibile alla colpa del creditore danneggiato ovvero del cliente al dettaglio / investitore, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2 c.c., evitando così che nei fatti si venga a creare un ingiustificato arricchimento del danneggiato medesimo. In tal senso, per un verso, occorre certamente valorizzare la circostanza fattuale non contestata relativa alla mancata adesione dell'investitore all'Offerta Pubblica di Acquisto delle azioni Parte_1
pagina 15 di 17 scaduta in data 18.05.2018 al prezzo unitario di euro 0,50 per azione Controparte_2 offerto agli azionisti di minoranza e, dunque, detrarre dall'importo pagato per l'investimento finanziario gli importi pari al danno che, in effetti, l'investitore, se avesse aderito all'OPA, avrebbe sostanzialmente evitato, incassando la somma complessiva pari ad euro 338,55 – importo a titolo di corrispettivo up front e di corrispettivo differito, come confermato dal comunicato stampa di
[...] Contr
del 25 marzo 2021 e nei calcoli sul punto condotti dall' (cfr. doc. n. 9 parte attrice e Controparte_1 doc. nn. 17 e 18 parte convenuta). Per altro verso, parimenti da considerare a tale specifico proposito è l'incidenza causale del comportamento dell'investitore nella produzione dell'evento dannoso ovvero dell'incasso da parte di quest'ultimo nel corso del rapporto di investimento, oltre ai dividendi in natura già considerati, anche di dividendi netti per euro 70,40 (cfr. doc. n. 9 parte attrice e doc. nn. 10 e 16 parte convenuta)
3.3 In ultima analisi e al fine di garantire massimamente il principio generale dell'esatto e non superiore reintegro del pregiudizio cagionato, si deve richiamare poi l'ulteriore previsione disciplinata dalla stessa Offerta Pubblica d'Acquisto lanciata da Credit Agricole Cariparma per cui, in caso mancata adesione – come nel caso di specie -, i destinatari della stessa manterranno la titolarità sia delle azioni non apportate all'OPA, sia dei relativi warrant, convertibili nei termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento di nuove azioni dell'offerente Credit Agricole Cariparma. Alla luce del contesto fattuale sopra descritto ed in ragione della documentazione offerta in comunicazione, nella specie, può ritenersi sostanzialmente impossibile anche in futuro il recupero di valore residuo dei titoli azionari per cui è causa, che quindi devono essere restituiti all'emittente, al fine di commisurare il risarcimento all'effettivo danno patito (cfr. Cass. n. 14178 del 5.05.2022, nonché
Cass. n. 23450 del 26.10.2020). Pertanto, in conseguenza del disposto risarcimento del danno a tacitazione delle pretese economiche dell'investitore nei confronti dell'intermediario finanziario inadempiente sul piano informativo circa l'ordine di acquisto impartito da in data Parte_1
21.09.2012, la stessa parte attrice deve restituire quanto ancora in proprio possesso - azioni e warrant scaduti e non esercitati, documentati quantomeno nel dossier titoli n. 005/3042513 fino alla data del
30.09.2021 ovvero n. 28 azioni CRED AGRIC ITALIA e n.
1.616 WARRANT CRC 16-21 (cfr. doc. n. 10 parte convenuta) - di inerente al predetto acquisto di n. 400 azioni Controparte_2 oggetto del presente giudizio.
In conclusione e per le ragioni sopra evidenziate, la domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale subito dal cliente al dettaglio / investitore , conseguenza immediata e Parte_1 diretta dell'inadempimento contrattuale dell'intermediario finanziario, è fondata e deve trovare accoglimento in relazione alla somma in linea capitale meglio indicata nel relativo punto del dispositivo, già debitamente devalutata al momento della verificazione del danno (quindi, con riferimento al capitale investito, al 30.06.2016) e rivalutata oltre interessi, alla data della pronuncia della presente sentenza, tenuto conto della relativa natura di debito di valore del danno da inadempimento contrattuale (cfr. ex multis Cass. n. 1627 del 19.01.2022).
4. In merito alla liquidazione delle spese di lite del presente giudizio
Infine, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo nei valori medi in ogni fase, ad eccezione della fase istruttoria / trattazione, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata ovvero il solo deposito di memorie istruttorie scritte e documentazione ivi allegata, che deve essere liquidata nei valori minimi, in ragione del valore della causa ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.
pagina 16 di 17 Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte convenuta in relazione a tutte le domande proposte da parte attrice, come meglio chiarito in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 608/2023; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE le domande proposte in via principale da parte attrice nei confronti Parte_1 di parte convenuta nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_1
2. ACCERTA e DICHIARA l'inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario successivamente incorporato in Controparte_2 Controparte_1
nell'ambito dell'attività di intermediazione finanziaria in relazione all'ordine di
[...] acquisto di n. 400 azioni proprie della banca, impartito da parte del cliente al dettaglio / investitore in data 21.09.2012. Parte_1
3. CONDANNA parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice Controparte_1
della somma di euro 8.475,01 - somma già devalutata e rivalutata all'attualità Parte_1 con interessi -, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento informativo imputabile all'intermediario finanziario, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
4. CONDANNA parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice Controparte_1
, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro Parte_1
4.237,00 per compensi, nei limiti della nota spese depositata da parte ricorrente;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro
264,00 per contributo unificato e bolli;
infine, IVA e CPA sull'imponibile come per legge.
Forlì, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 608/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDINI Parte_1 C.F._1 MICOL e dell'avv. BONDINI STEFANIA e dell'avv. RAVAIOLI MARY, elettivamente domiciliato in VIALE CARDUCCI, N. 21, 47521 CESENA presso lo studio dei propri difensori
ATTORE
contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALAVASI Controparte_1 P.IVA_1 MANUELA e dell'avv. SILVIA SARTORI e dell'avv. MARCO CIMINO, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC dei difensori ovvero Email_1
e Email_2 Email_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 30 ottobre 2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 7.03.2024 e, in particolare:
- parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni Parte_1 depositato in data 28.10.2024, ovvero: “Voglia L'Ill.mo Giudice adito contrariis reiectis, In via principale accertare l'inadempimento contrattuale posto in essere da Controparte_2
, ora quale descritto al punto 1) del presente atto e già oggetto di
[...] Controparte_1 accertamento della decisione ACF n. 5793 emessa nell'interesse dell'attore e quindi condannare
, in persona del legale rappresentante pt, al risarcimento del danno subito da Controparte_1 quest'ultimo pari all'importo di Euro 8.157,24 quale quantificato dall'Arbitro adito oltre rivalutazione successivamente maturata ed interessi;
In subordine - accertare il grave inadempimento dell'intermediario finanziario nello svolgimento della propria attività professionale a favore dell'attore nella negoziazione di titoli azionari emessi e negoziati da , oggi Controparte_2
, indicata nel presente atto per i motivi ivi indicati e, conseguentemente, Controparte_1
pagina 1 di 17 dichiarare la nullità delle operazioni di negoziazione in oggetto, o la loro nullità sopravvenuta, rectius risoluzione per nullità sopravvenuta, o la risoluzione del rapporto di intermediazione mobiliare tra le parti, per i motivi indicati nel presente atto, cioè per i gravi e ripetuti inadempimenti dell'intermediario
e conseguentemente condannare l'intermediario (prima Controparte_1 Controparte_2
), nella persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle somme
[...] complessivamente investite dall'attore nei citati titoli, pari ad € 7.627,75 oltre interessi legali e rivalutazione;
- in ulteriore subordine, accertare l'inadempimento dell'intermediario finanziario nello svolgimento della propria attività professionale a favore dell'attore, in particolare nelle negoziazioni aventi ad oggetto azioni , come indicate nel presente atto e, Controparte_2 conseguentemente, dichiarare l'intermediario (prima Controparte_1 Controparte_2
) tenuto al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. e
[...] condannarlo, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle somme complessivamente investite da parte attrice e nei citati titoli, pari ad Euro 7.627,75 oltre interessi legali e rivalutazione;
in via ulteriormente subordinata- accertare che la condotta posta in essere dall'intermediario finanziario integra anche gli estremi dell'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
e, conseguentemente, condannare quest'ultimo al rimborso delle somme investite da parte attrice nei citati titoli, pari ad Euro 7.627,75 maggiorate degli interessi legali e rivalutazione;
in ulteriore subordine annullare, per i motivi di cui al presente atto, il contratto di acquisto titoli di cui è causa e conseguentemente condannare , in persona del legale rappresentante pt, al Controparte_1 rimborso delle somme complessivamente investite pari ad Euro 7.627,75 oltre interessi e rivalutazione;
- ordinare, per i fatti e le motivazioni di cui al presente atto, all'intermediario finanziario
[...]
(prima ), nella persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2 pro tempore, di rimborsare e restituire a parte attrice tutte le somme investite da quest'ultima nei citati titoli, maggiorate degli interessi legali e rivalutazione;
- accertare il maggior danno causato a parte attrice dal comportamento illecito posto in essere dall'intermediario finanziario e conseguentemente condannare quest'ultimo anche al pagamento degli interessi legali sulle somme investite dal momento dell'investimento sino all'effettivo rimborso;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”;
- parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle Controparte_1 conclusioni depositato in data 29.10.2024, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
− in via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare la propria incompetenza a decidere la presente causa e per l'effetto declinare la propria competenza a favore del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia d'impresa; − nel merito, respingere le domande avversarie in quanto prescritte nei limiti e per le ragioni esposte in narrativa;
− in subordine, nel merito: (a) respingere integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
(b) in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'esponente, quantificare il danno ai sensi degli artt. 1223 e 1227 c.c., o comunque l'importo che deve essere restituito, tenendo conto anche di tutto quanto percepito da controparte in relazione alle azioni per cui è causa, e di tutte le ulteriori utilità che percepirà, oltre che del suo concorso di colpa e condannare il Sig. a restituire alla Pt_1 Banca (i) gli importi eventualmente percepiti dall'attore per la vendita delle azioni Crédit Agricole di cui è in possesso;
ovvero (ii) il controvalore delle azioni Crédit Agricole di cui è in possesso (per l'ipotesi in cui i titoli non siano stati ceduti in corso di causa e non ne venga ordinata la restituzione alla Banca); − in via istruttoria, qualora il Giudice adito non dovesse ritenere già dimostrata la liquidità delle azioni oggetto di causa, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 7 marzo 2024, disporre consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la liquidità di tali azioni (di cui alla Comparsa Crédit Agricole §§ 46 e VIII.D); − in ogni caso, con riserva ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
pagina 2 di 17 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche solo cliente e/o Parte_1 investitore) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, quale Controparte_1 incorporante di (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale Controparte_2
o anche solo intermediario finanziario o banca), al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate in atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, qui solo sinteticamente riportate, l'accoglimento delle proprie domande di accertamento della responsabilità e di condanna al risarcimento dei danni subiti, come precisate all'udienza del 30.10.2024, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c.. Preliminarmente, parte attrice ricostruiva le vicende fattuali oggetto di causa, dando atto che: a)
era titolare di un dossier titoli n. 005/3042513 presso Parte_1 Controparte_2
e, previa consulenza resa dal responsabile della filiale di Sarsina della banca, aveva acquistato n. 400 azioni con ordine d'acquisto impartito in data 21.09.2012, per un Controparte_2 controvalore pari ad euro 7.627,75; b) le azioni oggetto d'acquisto perdevano, infatti, poi il loro valore a causa delle difficoltà economiche – finanziarie in cui versava da diversi anni la banca emittente, con conseguente perdita del capitale ivi investito e senza alcuna possibilità di recupero dello stesso;
inoltre, l'investitore decideva di non aderire all'Offerta Pubblica di Acquisto successivamente lanciata nell'anno 2018 da Credit Agricole Cariparma;
c) previo reclamo diretto all'intermediario finanziario proposto in data 1.07.2021 con esito negativo, l'odierna parte attrice proponeva formale ricorso davanti Contr all' che, con decisione n. 5793 del 25 agosto 2022, riteneva fondate le doglianze dell'investitore, accogliendone la domanda risarcitoria e dichiarando l'intermediario finanziario tenuto a risarcire il danno derivante dalla non corretta informazione sulle caratteristiche e la rischiosità delle azioni intermediate, oltre rivalutazione ed interessi;
d) con comunicazione del 31.10.2022, l'intermediario finanziario dichiarava che non riteneva di adempiere alla decisione, “non Controparte_1 condividendola nel merito”. Ciò premesso in fatto, parte attrice lamentava, pertanto, la violazione di plurime disposizioni di settore
– T.U.F. e Regolamento Consob n. 16190 - da parte dell'intermediario finanziario, avendo omesso di informare l'investitore circa la reale natura dell'investimento eseguito e l'illiquidità dei titoli azionari acquistati, avendo inoltre eseguito un'operazione in conflitto di interesse, nonché a fronte della mancata adeguatezza dell'ordine di acquisto rispetto al profilo di rischio medio-basso e alla profilatura del cliente / investitore in sede di redazione del questionario Mifid. Inoltre, parte attrice deduceva la violazione, da parte dell'intermediario finanziario, del dovere di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione dei prodotti finanziari illiquidi, come previsto dalla comunicazione
Consob del 2.03.2009, nonché la violazione delle disposizioni contenute nel contratto quadro sottoscritto dall'investitore in data 28.07.2008, quale “cliente al dettaglio”. Per tutte le predette ragioni, parte attrice in via principale domandava l'accertamento e la declaratoria di inadempimento informativo in capo all'intermediario finanziario e la conseguente conferma dell'accertamento condotto dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie, con conseguente condanna di al rimborso a proprio favore dell'importo investito pari ad euro 8.157,24, come Controparte_1 Contr quantificato dall' oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
in via subordinata, per le stesse ragioni, domandava la declaratoria di nullità, annullamento e/o risoluzione contrattuale delle operazioni di acquisto dei titoli azionari in oggetto, con conseguente restituzione integrale delle somme investite, oltre interessi e rivalutazione;
in via di ulteriore subordine, l'accertamento e la declaratoria della responsabilità ex art. 1218 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. in capo all'intermediario finanziario, con conseguente restituzione integrale delle somme investite, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.06.2023, si costituiva in giudizio
, contestando l'avversario atto introduttivo e domandando, in ogni caso, il rigetto Controparte_1 delle domande ivi formulate in quanto infondate in fatto e in diritto. pagina 3 di 17 In via pregiudiziale di rito, parte convenuta eccepiva l'incompetenza del giudice adito, essendo competente il Tribunale di Bologna Sezione Specializzata in materia di Imprese e ancora sollevava eccezione preliminare di prescrizione di tutte le domande ex adverso formulate. Quanto al merito, in particolare, parte convenuta evidenziava l'infondatezza delle Controparte_1 contestazioni avversarie, a fronte della liquidità delle azioni intermediate alla data dell'acquisto dei titoli, effettuato mediante ordine diretto impartito dall'investitore medesimo e non già con attività di consulenza svolta dalla banca. Inoltre, parte convenuta affermava l'esatto adempimento posto in essere dall'intermediario finanziario ai plurimi obblighi assunti, dando atto della corretta profilatura del cliente al dettaglio / investitore, con profilo di rischio alto in ragione della sua protratta esperienza finanziaria, della corretta informativa sulle caratteristiche delle azioni e sui profili di rischio, nonché sul conflitto di interessi, fornita agli stessi al momento di ogni singolo acquisto dei titoli azionari in oggetto. Parimenti, parte convenuta negava la violazione della normativa in tema di adeguatezza e appropriatezza degli investimenti, nonché eccepiva l'insussistenza di alcuna propria violazione dell'art. 2043 c.c. e/o dei doveri contrattuali. Pertanto, parte convenuta deduceva che l'odierna parte attrice era stata messa Controparte_1 nelle condizioni di ben ponderare tutte le caratteristiche ed i rischi relativi all'acquisto delle azioni
, previa adeguata ed idonea informativa e che lo stesso avesse, dunque, CP_4 Parte_1 consapevolmente deciso di procedere all'investimento de quo, con conseguente validità delle operazioni di investimento, che non potevano quindi considerarsi né nulle né annullabili. All'udienza del 20.07.2023, i difensori delle parti si riportavano integralmente ai rispettivi atti introduttivi, contestando quelli di controparte e il giudice, rilevato che l'eccezione pregiudiziale di incompetenza, nonché l'eccezione preliminare di prescrizione sollevate da parte convenuta potessero comunque trovare una miglior definizione in sentenza unitamente alla decisione sul merito, nonché rilevato che in atti vi era prova dell'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010, assegnava, su richiesta alle parti, i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3, c.p.c. con decorrenza differita in ragione della sospensione dei termini ex lege prevista eccezionalmente dall'art. 2, comma 4, d.l. n. 61/2023 e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova. Le parti provvedevano, poi, al tempestivo deposito delle rispettive memorie istruttorie. All'udienza del 7.03.2024, all'esito della discussione orale e delle richieste formulate dai difensori delle parti, il giudice, ritenuta la CTU richiesta da parte convenuta non necessaria ai fini del decidere e, dunque, la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 30.10.2024, dando atto della prosecuzione della propria assegnazione a tempo parziale alla sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio e dell'esigenza di dare prioritaria definizione ai procedimenti di più risalente iscrizione, nonché a quelli rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. All'udienza del 30.10.2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento di fissazione dell'udienza, le parti precisavano le rispettive conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 31.10.2024 a scioglimento della riserva automatica assunta, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti provvedevano poi a depositare tempestivamente.
***
Le domande attoree proposte in via principale dal cliente al dettaglio / investitore Parte_1
nei confronti di sono fondate sia con riferimento all'accertamento
[...] Controparte_1 CP_1 dell'inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario Controparte_2
sia con riferimento alle conseguenti e necessarie obbligazioni restitutorie e risarcitorie;
[...] dunque, vanno accolte nei limiti e per le ragioni di cui alla presente motivazione.
pagina 4 di 17
1. In merito alle questioni pregiudiziali e/o preliminari in rito e di merito necessarie ai fini del decidere la presente controversia in materia di intermediazione finanziaria Preliminarmente e prima di passare all'analisi delle specifiche domande propriamente di merito proposte dall'odierna parte attrice, al fine di fornire una completa valutazione della vicenda processuale e sostanziale intercorsa tra le parti processuali, nonché delle molteplici questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari sia in fatto che in diritto in relazione alla controversia in esame. 1.1 Innanzitutto e per completezza espositiva, si ribadisce che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010 si è ritualmente avverata, come da documentazione offerta in comunicazione dalle parti in relazione al preventivo ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (cfr. doc. nn.
5-8 e 13 parte attrice e doc. nn. 3 e 4 parte convenuta), in assenza peraltro di tempestive e rituali eccezioni sul punto ad opera delle parti alla prima udienza di comparizione e trattazione tenutasi in presenza in data 20.07.2023. A tal proposito, ci si limita a ricordare che l'Arbitro per le Controversie Finanziarie, operando presso la
, contribuisce all'implementazione della cd. giustizia Controparte_5 complementare, costituendo un sistema stragiudiziale specializzato di risoluzione delle controversie tra clienti e intermediari bancari o finanziari aventi ad oggetto servizi o attività di investimento. La Contr decisione emessa dall' organismo autonomo ed indipendente, all'esito del procedimento integra, senza dubbio, in alternativa alla mediazione, la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010 e, pur non essendo per sua natura vincolante per le parti, svolge in ogni caso una funzione informativa, di tutela della clientela e di educazione finanziaria. Dunque, ferma l'assenza di efficacia esecutiva della decisione n. 5793 del 25 agosto 2022 emessa Contr dall' tra le odierne parti processuali e sui medesimi fatti per cui è causa (cfr. doc. n. 6 parte attrice), una tale tempestiva produzione documentale è certamente utilizzabile nel processo civile, quantomeno alla stregua di prova atipica formatasi in altro procedimento nel rispetto del contraddittorio tra le parti (cfr. da ultimo Cass. n. 9507 del 06.04.2023) e valutabile dal giudice ordinario ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c. od argomenti di prova e che tecnicamente trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale, soggiacendo ai limiti temporali posti a pena di decadenza e nel rispetto quindi delle preclusioni istruttorie.
A tal proposito e fatte salve le valutazioni e gli accertamenti che verranno condotti nel proseguo della presente motivazione tanto in relazione alla responsabilità dell'intermediario finanziario convenuto, quanto alla condanna al risarcimento dei danni patiti dall'investitore, risulta opportuno sin d'ora riportare testualmente, da un lato, l'esito di un tale procedimento stragiudiziale instaurato da Parte_1
nei confronti di per cui “In accoglimento del ricorso, il Collegio
[...] Controparte_1 dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 8.157,24 per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi dalla data della decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima” (cfr. doc. n. 6 parte attrice) e, dall'altro, il successivo comportamento dell'intermediario finanziario che con comunicazione del 31.10.2022 informava gli investitori che “ non ritiene di adempiere alla decisione, non Controparte_1 condividendola nel merito” (cfr. doc. n. 8 parte attrice).
1.2 Sempre preliminarmente, si deve rilevare che l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice ordinario adito per essere competente il Tribunale di Bologna, sezione specializzata per le imprese, sollevata tempestivamente da parte convenuta non può trovare accoglimento in base alla valutazione ex ante in ordine al contenuto e allo specifico oggetto della domanda giudiziale proposta nella specie da , in qualità di investitore in azioni . Parte_1 Controparte_2
A tal proposito, si richiamano i condivisibili e consolidati orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità in materia di controversie relative alle partecipazioni sociali o ai diritti ad esse inerenti, per cui, per un verso, “in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti" queste ultime, di
pagina 5 di 17 cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del "petitum" sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della "causa petendi", per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio” (cfr. Cass. n. 22149 del 14.10.2020, nonché Cass. n. 8656 del 08.05.2020 e Cass. n. 30622 del 25.11.2019 in regolamento di competenza) e, per altro verso, “esula dalla competenza della sezione specializzata in materia di impresa la controversia relativa all'acquisto di azioni di una società nell'ambito di un contratto di investimento finanziario, nella quale l'attore lamenti, ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle disposizioni che regolano la prestazione di servizi di investimento ed il mancato rispetto da parte dell'intermediario delle norme di comportamento poste in capo al medesimo” (cfr. Cass. n. 22340 del 15.10.2020). In sintesi, è senza dubbio da escludere la competenza della sezione specializzata in materia di imprese in relazione a controversie giudiziali aventi ad oggetto contratti di investimento mobiliare.
Pertanto, nel caso di specie, avendo l'investitore, odierna parte attrice, proposto domande giudiziali tese all'accertamento della responsabilità da inadempimento e alla conseguenza condanna dell'intermediario finanziario al risarcimento dei danni subiti per violazione degli obblighi di informazione circa la reale natura e le principali caratteristiche di rilievo dell'investimento finanziario intermediato, di trasparenza e di comportarsi con la dovuta correttezza e diligenza professionale qualificata, previsti dalla normativa di settore, non vi è dubbio che le n. 400 azioni Controparte_2 acquistate in data 24.09.2012, con ordine di acquisto del 21.09.2012, presso la filiale di
[...]
Sarsina della banca (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte attrice e doc. nn. 1, 2 e 10 parte convenuta), lungi dal venire in rilievo quali titoli partecipativi incorporanti diritti e obblighi nei confronti della società emittente, vengono qui in rilievo quale mero oggetto del rapporto contrattuale di intermediazione finanziaria tra la banca / intermediario finanziario e l'investitore che agisce in giudizio.
1.3 Sempre in via preliminare e per quanto di specifico interesse ai fini della presente decisione,
è necessario rilevare, in via assorbente e di ragione maggiormente liquida, che in ogni caso sia l'azione proposta dall'investitore quantomeno in termini di accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'intermediario finanziario per mancanza di adeguata informazione – al pari della domanda di declaratoria della risoluzione contrattuale ex artt. 1453 e 1455 c.c. -, sia le conseguenti azioni di condanna a carattere restitutorio e/o risarcitorio, alla data di proposizione giudiziale della domanda da parte di (perfezionamento della notifica via pec dell'atto di citazione in data Parte_1
22.02.2023), non possono certamente ritenersi prescritte, facendo corretta applicazione della disciplina e dei principi generali in materia di estinzione per inattività delle parti del diritto ed in particolare dovendosi applicare senza dubbio alle fattispecie di natura contrattuale in esame, in assenza di una difforme previsione di legge, il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.. In via generale sul punto, innanzitutto, si rende opportuno brevemente ricordare che, in tema di estinzione dell'obbligazione, l'istituto della prescrizione di cui all'art. 2934, comma 1, c.c. è causa generale di estinzione dei diritti per mancanza di esercizio prolungato nel tempo determinato dalla legge, anche per ragioni di ordine pubblico, volte in particolare a garantire la certezza dei rapporti giuridici. Il termine legale di prescrizione previsto per le diverse categorie di diritti, nell'ambito dell'ordinamento, inizia a decorrere dal giorno in cui in cui il diritto può essere fatto valere e, quindi, in caso di risarcimento del danno contrattuale, dal momento in cui nella sfera patrimoniale del creditore si
è prodotto il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore e il creditore / danneggiato ha avuto conoscenza del fatto che il danno si sia verificato e sia riconducibile alla condotta inadempiente della controparte contrattuale.
Inoltre, con specifico riferimento al caso di interesse ai fini della presente decisione, ci si limita a richiamare il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “in ambito di intermediazione finanziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria per inadempimento
pagina 6 di 17 degli obblighi formativi, la prescrizione non decorre dal momento in cui viene impartito l'ordine d'acquisto dei titoli, bensì da quello in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta. (Fattispecie in tema di acquisto di bond argentini nel febbraio 1999 ove il pregiudizio si è verificato con la totale perdita dell'investimento)” (cfr. Cass. n. 2066 del 24.01.2023, nonché Cass. n. 1823 del 20.01.2022 sempre in materia di intermediazione finanziaria di titoli azionari;
in senso conforme anche di recente Tribunale di Forlì n. 634 del 29.03.2023 e n. 888/2024). In aggiunta, tenuto conto degli ulteriori argomenti giuridici introdotti nel presente procedimento dalle parti, si rende altresì necessario richiamare testualmente la disciplina generale prevista dal codice in relazione all'istituto sostanziale dell'interruzione della prescrizione di cui ai successivi artt. 2943 e ss. c.c., parimenti applicabile al caso di specie, in base al quale “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. (…) La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (…)”. In sintesi, quindi, è idoneo ad interrompere la prescrizione qualsiasi atto stragiudiziale contenente una specifica richiesta scritta di adempiere, individuando la persona del debitore (cfr. ex multis Cass. n. 7835 del 10.03.2022).
Ciò doverosamente premesso in diritto, alla data di introduzione del presente giudizio nei confronti di parte convenuta (22.02.2023) da parte dell'investitore Controparte_1 Parte_1
, il termine decennale di prescrizione applicabile al caso di specie e decorrente dal dies a quo
[...] della sostanziale perdita di valore delle azioni acquistate in data Controparte_2
24.09.2012, con ordine di acquisto del 21.09.2012 ovvero, quantomeno, dalla sua conoscibilità in capo all'investitore / danneggiato – dunque, in base alla documentazione in atti, dalla non contestata ricezione dell'estratto conto titoli al 30.06.2016 predisposto dall'intermediario finanziario emittente, recante l'indicazione di un controvalore prossimo allo zero dei titoli azionari in esame (cfr. doc. nn. 3 e 10 parte attrice e doc. n. 10 parte convenuta) – non era certamente di per sé ancora scaduto.
Per completezza espositiva e comunque in via assorbente, si deve altresì osservare come lo stesso termine decennale di prescrizione applicabile all'azione di accertamento dell'inadempimento contrattuale e di conseguente condanna al risarcimento del danno patito, in ogni caso, fosse già stato ritualmente interrotto nel caso di specie tanto con la proposizione ad opera dell'investitore, avente diritto, del già richiamato reclamo diretto nei confronti dell'intermediario finanziario proposto da con pec ricevuta dall'intermediario finanziario in data 1.07.2021 e dallo stesso Controparte_6 riscontrata con comunicazione datata 21.07.2021 (cfr. doc. nn. 4, 12 e 13 parte attrice); quanto con la Contr successiva proposizione del procedimento di risoluzione alternativa delle controversie davanti all'
e con la conseguente decisione n. 5793 del 25 agosto 2022 (cfr. doc. nn. 5 e 6 parte attrice). In ragione dell'accoglimento delle predette domande di natura contrattuale proposte da parte attrice in via principale – come meglio si dirà nei successivi paragrafi di motivazione -, restano senza dubbio assorbite, le ulteriori eccezioni di prescrizione specificamente sollevate da parte convenuta in relazione a qualsivoglia domanda a titolo di responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale e della domanda avente ad oggetto il pagamento degli interessi legali.
1.4 Ancora in via preliminare, si rende opportuno delineare, in sintesi, le vicende fattuali oggetto del presente giudizio, rilevando che tali circostanze fattuali risultano adeguatamente documentate dagli atti offerti in comunicazione dalle parti e comunque non sono state di fatto specificamente contestate dalle stesse nella loro oggettività, costituendo, pertanto, circostanze fattuali pacifiche che devono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.. Il presente giudizio trae origine dai rapporti negoziali intercorsi tra l'odierna parte attrice e la di cui il primo è cliente presso la filiale di Parte_1 Controparte_2
Sarsina e, per quanto di centrale interesse ai fini della presente decisione, è titolare del dossier titoli n. 005/3042513 (cfr. doc. nn. 9, 10 e 11 parte convenuta).
pagina 7 di 17 In particolare, infatti, l'odierna parte attrice acquistava, tramite sottoscrizione del relativo ordine di acquisto datato 21.09.2012 eseguito in data 24.09.2012, n. 400 azioni Controparte_2 emesse dalla banca, al costo unitario di euro 19,05 ovvero per un controvalore complessivo di euro
7.627,75, commissioni e spese incluse (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte attrice e doc. nn. 1 e 2 parte convenuta). In aggiunta, è documentale che in relazione ad un tale investimento azionario, l'odierna parte attrice, in data 24 aprile 2015, incassava dividendi in natura, ricevendo gratuitamente ulteriori n. 4 azioni in relazione al quantitativo di azioni detenute, nonché nel corso del Controparte_2 rapporto incassava, altresì, dividendi netti per euro 22,40 e per euro 48,00 (cfr. doc. nn. 10, 15 e 16 parte convenuta e doc. n. 10 parte attrice).
Inoltre, si rileva come, senza dubbio, nel corso della predetta operazione di investimento finanziario, l'investitore aveva sottoscritto – senza sollevare, nell'ambito del presente giudizio, alcuna contestazione né disconoscimento delle rispettive firme apposte - la relativa documentazione offerta in comunicazione ovvero il “documento informativo contrattuale per la prestazione di servizi di investimento e accessori”, il correlato questionario Mifid, nonché il profilo finanziario di adeguatezza e l'attestazione classificazione Mifid, redatti nell'anno 2008 ed aggiornati nell'anno 2014, da cui emerge la classificazione quale “cliente al dettaglio” ed un profilo di rischio medio-basso (cfr. doc. n. 9 parte attrice e doc. nn. 9 e 11 parte convenuta). In aggiunta e per quanto di specifico interesse, costituisce circostanza pacifica tra le parti il fatto che l'odierna parte attrice nel proprio dossier titoli avesse in precedenza già acquistato, Parte_1 non solo titoli obbligazionari della medesima banca, ma anche titoli azionari ovvero, nello specifico, azioni EN (cfr. doc. nn. 10 parte convenuta). È, altresì, documentato in atti che l'operazione di investimento in azioni Controparte_2 eseguita in data 24.09.2012, come risulta testualmente dall'ordine di acquisto datato
[...] 21.09.2012, è stata “impartita direttamente dal cliente” ed è stata espressamente autorizzata dal cliente al dettaglio / investitore “nonostante sia stato preventivamente informato che Parte_1 presenta un conflitto d'interesse per titolo emesso dalla banca” e “nonostante sia stato preventivamente informato che l'operazione non risulta appropriata per il cliente”. Inoltre, con riferimento all'indicazione del mercato di riferimento, l'ordine di acquisto del 21.09.2012 riporta la dicitura “MXA Mercato Azioni Carisp” (cfr. doc. n. 1 parte attrice e doc. n. 1 parte convenuta). In aggiunta, costituiscono fatti pacifici tra le odierna parti, le sopravvenute difficoltà economiche dell'istituto di credito già negli anni 2015 e 2016 e le successive vicende che hanno portato alla fusione di nell'anno 2018, anche a Controparte_7 seguito delle verifiche ispettive condotte dalla Banca d'Italia proprio nell'anno 2015, nonché la sostanziale perdita di valore e il successivo e conseguente ritiro delle azioni della banca oggetto del presente giudizio. Sotto tale profilo e con specifico riferimento alla questione di risarcimento del danno lamentato dal cliente / investitore, che verrà comunque meglio approfondita nel proseguo della motivazione, occorre dare atto del fatto che Credit Agricole Cariparma ha lanciato un'Offerta Pubblica di Acquisto avente ad oggetto proprio le azioni ordinarie di con Controparte_2
“CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO Euro 0,50 per azione ordinaria quale componente up-front oltre a una eventuale componente differita compresa tra un minimo di Euro 0,327 per azione (floor) e un massimo di Euro 0,850 per azione (cap), nei termini e alle condizioni di cui al presente Documento di Offerta” con pagamento del corrispettivo definito, a cui comunque l'odierna parte attrice Parte_1
ha scelto di non aderire (cfr. doc. nn. 17 e 18 parte convenuta). Sempre facendo riferimento
[...] alla predetta OPA scaduta in data 18.05.2018, si ritiene decisivo ai fini del decidere riportare testualmente le previsioni contenute al relativo punto A.4 rubricato “alternative per gli azionisti destinatari dell'offerta, in caso mancata adesione all'offerta anche durante l'eventuale riapertura dei termini” per cui viene previsto che “i destinatari dell'Offerta che non aderiranno all'Offerta, manterranno la titolarità sia delle Azioni non apportate all'Offerta, sia dei relativi Warrant, nonché il diritto a convertire questi ultimi nei termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento, e
pagina 8 di 17 prenderanno parte alla Fusione tra l'Offerente e le 3 Banche, fermo restando che, per effetto del rapporto di cambio, vale a dire, quanto all'Emittente n. 0,07 nuove azioni dell'Offerente per ogni azione dell'Emittente (cfr. il comunicato stampa congiunto diffuso dall e dall'Emittente in Parte_2 data 8 febbraio 2018 e a disposizione sui siti internet delle stese www.gruppo.credit-agricole.it e www.carispcesena.it) conseguiranno una percentuale molto esigua del capitale sociale dell' . Parte_2
Al riguardo si precisa che in coerenza con il regolamento dei Warrant, al fine di assicurare ai possessori dei Warrant diritti equivalenti anche a seguito della Fusione, è stato riconosciuto ai Beneficiari il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie dell'Offerente in luogo di quelle dell'Emittente, sulla base del rapporto di cambio stabilito ai fini della Fusione dell'Emittente nell'Offerente, vale a dire n. 0,07 nuove azioni dell'Offerente per ogni azioni dell'Emittente (cfr. il comunicato stampa congiunto diffuso dall' e dall'Emittente in data 8 febbraio 2018 e a disposizione sui siti Parte_2 internet delle stesse www.gruppo.credit-agricole.it e www.carispcesena.it). A seguito di tale Fusione ogni Warrant darà quindi diritto a sottoscrivere (al prezzo stabilito di Euro 0,50) n. 0,07 nuove azioni di CA Cariparma” (cfr. pag. 19).
2. In merito alla domanda principale di accertamento dell'inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario in relazione all'operazione di investimento in azioni
per cui è causa Controparte_2
Ciò doverosamente ricostruito in fatto, la domanda attorea proposta in via principale è senza dubbio fondata, in ragione dell'evidente inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario all'atto dell'ordine di acquisto di n. 400 azioni proprie da Controparte_2 parte dell'investitore , impartito in data 21.09.2012, come emergente in atti e tenuto Parte_1 conto degli orientamenti interpretativi della più recente giurisprudenza di legittimità sul punto, non potendosi che integralmente condividere e confermare sul punto le valutazioni e gli accertamenti Contr contenuti nella decisione dell' n. 5793 del 25 agosto 2022 e che hanno portato alla decisione di condanna dell'intermediario finanziario inadempiente (cfr. doc. n. 6 parte attrice). 2.1 A tal proposito, occorre senza dubbio, brevemente ricordare in generale la disciplina relativa agli obblighi informativi a carico degli intermediari finanziari ed innanzitutto, nello specifico, richiamare testualmente l'esatta fonte normativa - art. 21 T.U.F. (d. lgs. n. 58 del 24.02.1998) -, che pone i criteri generali – applicabili anche al caso di specie - secondo cui si devono comportare gli intermediari finanziari per cui “nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”. Inoltre, sempre in via generale, occorre richiamare, altresì, le specifiche in ordine ai criteri di trasparenza e di correttezza nella prestazione dei servizi / attività di investimento e dei servizi accessori enucleate dal regolamento attuativo adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, in particolare in termini di obblighi di trasparente e corretta informazione, nonché in termini di necessarie verifiche e valutazioni delle caratteristiche dell'investitore e di adeguatezza e di appropriatezza delle operazioni di investimento oggetto dell'attività di intermediazione finanziaria.
Da un lato, infatti, gli intermediari finanziari devono ottenere dal cliente le informazioni necessarie in merito alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio intermediato, nonché in merito alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento degli investitori e, dall'altro, gli intermediari finanziari devono valutare che la specifica operazione finanziaria - consigliata e/o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o eseguita a seguito dell'ordine impartito direttamente dal cliente - corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente medesimo, sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di pagina 9 di 17 investimento, nonché sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio. Sul punto, in ogni caso, ci si limita unicamente a richiamare che, come noto, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere, per un verso, che “in tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi di diligenza, trasparenza, correttezza ed informazione che gli artt. 21 t.u.f., 28 e 29 reg. Consob n. 11522 del 1998 (applicabile “ratione temporis”) pongono a carico dei soggetti abilitati al compimento di operazioni di negoziazione in valori mobiliari, hanno lo scopo di segnalare all'investitore, tenendo conto della sua accertata propensione al rischio, l'eventuale non adeguatezza delle operazioni di investimento che si appresta a compiere, alle quali si potrà quindi dare corso solo in seguito ad un ordine scritto dell'investitore nel quale si faccia esplicito riferimento alle avvertenze ricevute” (cfr. Cass. n. 8751 del 10.04.2018) e, per altro verso, “in materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di "default" dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno” (cfr. Cass. n. 12544 del 18.05.2017). Ancora, in via generale, ci si limita a ricordare che, come noto, per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass.
S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015) e, con specifico riferimento alle questioni in esame, la consolidata e condivisibile massima giurisprudenziale in base al quale “in tema d'intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziari, può dar luogo a responsabilità contrattuale, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento. Pertanto, è sufficiente che l'investitore alleghi da parte dell'intermediario l'inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 (integrato dalla normativa secondaria) e che provi che il pregiudizio lamentato consegua a siffatto inadempimento;
l'intermediario ha invece l'onere di provare d'aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta” (cfr. Cass. n. 22147 del 29.10.2010, nonché Cass. n. 4602 del 22.02.2017).
Per quanto di specifico interesse, poi, si rende necessario altresì richiamare testualmente quanto disposto dall'art. 31 del regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (rubricato “Informazioni sugli strumenti finanziari”), per cui “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate” e rilevare come, in linea con l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'inadempimento di tali stringenti obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario può giustificare non solo la risoluzione del contratto quadro d'investimento, bensì anche dei singoli ordini impartiti dal cliente / investitore nel corso del rapporto contrattuale ove ritenuta idonea a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale (cfr. da ultimo
Cass. n. 24648 del 16.08.2023, Cass. n. 10646 del 20.04.2023 e Cass. n. 8997 del 31.03.2021).
pagina 10 di 17 2.2 Nel caso di specie, alla luce dell'esame complessivo della documentazione offerta in comunicazione dalle parti ed in linea con i sopra richiamati principi, parte attrice ha adeguatamente provato la fonte negoziale del proprio diritto di credito – ovvero il rapporto negoziale di intermediazione finanziaria intrattenuto con la banca (cfr. doc. nn. 9, 10, 11 e 12 parte attrice) e la documentazione bancaria attestante l'intervenuto acquisto di n. 400 azioni della Controparte_2 in data 24.09.2012 (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte attrice) - e ha altresì allegato gli specifici
[...] inadempimenti della controparte in termini di omessa informazione in merito alla natura e ai rischi insisti negli strumenti finanziari intermediati e al dovere dell'intermediario finanziario di comportarsi con correttezza, trasparenza e diligenza professionale qualificata.
In relazione ad una tale operazione di investimento, parte convenuta , ora Controparte_2
, non ha, invece, altrettanto adeguatamente offerto in comunicazione idonee e Controparte_1 sufficienti prove del proprio esatto adempimento, ai sensi dell'art. 1218 c.c., delle obbligazioni di adeguata e specifica trasparenza informativa in relazione ai prodotti finanziari dalla stessa, contemporaneamente, emessi e collocati.
In base alla ragione maggiormente liquida (cfr. Cass. n. 30745 del 26.11.2019) e non ritenendosi necessario, ai fini del decidere, l'accertamento in ordine all'effettivo svolgimento da parte dell'intermediario finanziario nei confronti dell'investitore agente anche di un formale servizio di consulenza – circostanza fattuale in contestazione tra le parti processuali – assorbente è l'assenza di sufficiente prova in ordine all'esatto adempimento di rispetto ai generali Controparte_2 obblighi informativi e di trasparenza previsti dagli artt. 21 e ss. T.U.F., nonché di cui al regolamento
Consob ratione temporis applicabile al caso di specie, che gravano sull'intermediario finanziario, nell'ambito dello svolgimento del servizio finanziario di raccolta ed esecuzione ordini aventi ad oggetto azioni proprie. In particolare, infatti, nel corso dello svolgimento della propria attività di intermediazione finanziaria - essendo certamente ricompresa nell'ambito del contratto quadro sottoscritto da in data 28.07.2008 (cfr. doc. n. 9 parte attrice e doc. n. 9 parte Parte_1 convenuta) e sussumibile nell'alveo dell'art. 1, comma 5, d.lgs. n. 58 del 1998 “servizi e attività di investimento” e nello specifico nell'ambito applicativo di cui alla lettera “a) negoziazione per conto proprio” di strumenti finanziari (contropartita diretta) - ovvero al momento dell'acquisto delle n. 400 azioni da parte del cliente al dettaglio / investitore, l'intermediario Controparte_2 finanziario convenuto non ha provato di aver segnalato in maniera adeguata e chiara la particolare natura, le specifiche modalità e criteri di riacquisto e la conseguente volatilità / rischiosità del titolo azionario compravenduto, in linea con il canone della diligenza professionale qualificata impostogli dalla legge. Il cliente / investitore, pertanto, alla specifica data in cui ha impartito l'ordine di acquisto, avrebbe senz'altro dovuto ricevere dall'intermediario finanziario, soggetto professionale e tenuto ad operare con la dovuta diligenza qualificata, tutti quegli elementi idonei ad indirizzarlo e a metterlo in condizione di effettuare una decisione consapevole e ponderata circa l'investimento in azioni
[...]
proprio sulla base di complete, trasparenti e chiare informazioni su tutti gli Controparte_2 elementi di rilievo dello strumento finanziario intermediato. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, in cui, ferma l'indicazione testuale per cui l'operazione viene eseguita in “MXA Mercato Azioni Carisp”, quindi sostanzialmente su di un sistema di scambi unicamente interno all'emittente (cfr. doc. n. 1 parte attrice e doc. n. 1 parte convenuta), non sono state fornite altre puntuali ed indispensabili informazioni scritte in ordine al meccanismo di vendita e di acquisto dei titoli azionari e al reale ed effettivo grado di rischio delle medesime azioni intermediate, negoziate nell'ambito di un mercato sostanzialmente chiuso di riferimento, gestito unicamente dalla stessa banca emittente le medesime azioni Cassa dei Risparmi di Cesena e conseguentemente cedute all'investitore in contropartita diretta – senza alcuna dettagliata spiegazione, Parte_1 all'epoca della sottoscrizione, in ordine al concreto funzionamento del richiamato “Mercato Azioni Carisp” e al meccanismo dell'asta istituita a far data dal mese di aprile 2012 internamente alla banca.
pagina 11 di 17 Informazioni essenziali che, se fossero state fornite chiaramente e tempestivamente all'investitore al momento della propria manifestazione di volontà tramite sottoscrizione dell'ordine di acquisto in data 21.09.2012, da parte dell'intermediario finanziario con la specifica diligenza e trasparenza necessarie nei servizi di investimento finanziario, avrebbero senza dubbio consentito al cliente al dettaglio, peraltro con profilo di rischio medio-basso, in ogni caso di meglio ponderare le conseguenze reali dell'operazione di investimento che stava ponendo in essere – in termini di rischi di liquidità e di disinvestimento - e di scegliere liberamente e consapevolmente se evitare di impartire il predetto ordine di acquisto o se invece procedere comunque alla sottoscrizione delle azioni per cui è causa, intermediate dalla medesima banca emittente, effettuando quindi un effettivo bilanciamento circa i concreti vantaggi e svantaggi complessivi dell'operazione. Quanto al puntuale profilo relativo alla “diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati”, nonché all'ulteriore profilo di “utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti”, ci si limita poi a rilevare che l'attività di negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari (in contropartita diretta), richieda uno sforzo informativo ancora più ampio e trasparente da parte dell'intermediario finanziario, in ragione delle peculiari caratteristiche soggettive delle parti contraenti interessate, rispetto ad esempio all'attività di raccolta ed esecuzione ordini su strumenti finanziari per conto dei clienti (non in contropartita diretta).
Nel caso di specie, si deve rilevare come non integrino sufficiente prova di una specifica e trasparente informazione scritta sulla natura e rischiosità delle azioni intermediate dalla banca Controparte_2
– banca che senza dubbio ha, invece, adeguatamente assolto al proprio ulteriore onere
[...] informativo in relazione all'evidente conflitto di interesse presente nell'attività di intermediazione di azioni proprie (cfr. doc. n. 1 parte attrice e doc. n. 1 parte convenuta) - né la copia sottoscritta dall'investitore del “documento informativo e contrattuale per la prestazione di servizi di investimento e accessori” (contratto quadro), in data 28.07.2008 e né la copia del questionario Mifid e relativo aggiornamento effettuato nell'anno 2014 (cfr. doc. n. 9 parte attrice e doc. nn. 9 e 11 parte convenuta), né tantomeno l'ordine di acquisto direttamente impartito dal cliente al dettaglio / investitore in data 21.09.2012 e la relativa nota informativa, prodotti in atti dalle parti.
Per un verso, infatti, quanto al documento informativo generale prodotto, lo stesso non contiene specifiche indicazioni in ordine alla natura sostanzialmente illiquida e alla conseguente rischiosità dei titoli azionari oggetto dell'investimento intermediato nella specie, anzi alla relativa sezione n. 6 rubricata proprio “informazioni sugli investimenti finanziari” precisa testualmente che le “specifiche informazioni saranno contenute nei documenti descrittivi dei singoli prodotti finanziari e dei servizi di investimento che il cliente acquista/sottoscrive di volta in volta, in relazione agli ordini impartiti alla banca. Le informazioni che seguono hanno la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari e al servizio di gestione patrimoniale, personalizzata, fermo restando che tali informazioni non pretendono di illustrare tutti i rischi e gli altri aspetti significativi riguardanti tali investimenti” (cfr. doc. n. 9 parte attrice e doc. n. 9 parte convenuta pag. 6). In forza, dunque, del predetto rinvio alla necessaria informazione al momento delle singole operazioni di investimento, per altro verso, la prova di una corretta e completa informativa posta in essere da non risulta fornita dalla conferma d'inserimento dell'ordine di Controparte_2 compravendita titoli azionari impartito direttamente dall'investitore in data 21.09.2012 (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte attrice e doc. nn. 1 e 2 parte convenuta), in cui non vi è il minimo riferimento alla peculiare caratteristica della sostanziale illiquidità che caratterizza le azioni proprie dell'intermediario finanziario emittente intermediate, non quotate su mercati regolamentati, ma unicamente su mercato interno, quindi, chiuso di riferimento gestito esclusivamente dalla . Controparte_2
Una tale puntuale operatività non è di fatto comprensibile, in maniera trasparente e chiara per un investitore, cliente al dettaglio, peraltro con profilo di rischio medio-basso, come nella specie definito dalla stessa in sede di profilatura del cliente, e che risulta aver investito Controparte_2
pagina 12 di 17 prima in titoli azionari EN, quotati su mercati regolamentati, esclusivamente sulla base delle sintetiche indicazioni testuali ivi contenute ovvero che l'operazione è eseguita in “MXA Mercato Azioni Carisp” e con fase/modalità “Asta Sett.”. Se, infatti, come già rilevato in precedenza, il documento di conferma dell'inserimento dell'ordine contiene espressamente in calce le dichiarazioni, specificamente sottoscritte dall'investitore, di autorizzazione delle operazioni di acquisto di azioni nonostante la Controparte_2 preventiva informazione circa l'esistenza di conflitto di interesse relativo al gruppo bancario, si deve comunque osservare, sotto il profilo in esame della trasparente e diligente informativa da parte dell'intermediario finanziario, come tali segnalazioni non risultino in ogni caso idonee ad informare e a rendere il cliente al dettaglio / investitore realmente consapevole circa l'effettiva natura e conseguente rischiosità dei titoli azionari sottoscritti, in un momento antecedente e/o contestuale all'operazione di investimento. A tal proposito, si deve precisare che in forza del condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la prova liberatoria che onera l'intermediario finanziario non è fornita dall'adeguatezza della operazione, neppure – come nella specie – in caso di alta propensione al rischio dell'investitore, dovendo anche quest'ultimo poter scegliere informato tra diversi investimenti possibili (cfr. Cass. n. 7288 del 07.07.2023, Cass. n. 570 del 11.01.2023, Cass. n.
19891 del 20.06.2022 e Cass. n. 18153 del 31.08.2020). Per altro verso, ma sempre a quest'ultimo proposito, è indispensabile osservare che non possono ritenersi condivisibili le plurime argomentazioni di parte convenuta circa la Controparte_1 natura liquida delle azioni al momento dell'acquisto da parte Controparte_2 dell'investitore , in ogni caso eccepite solo a posteriori a fronte dell'originaria Parte_1 indicazione testuale da parte dello stesso intermediario finanziario professionale, all'epoca dei fatti, di eseguire la specifica operazione in “MXA Mercato Azioni Carisp”. Infatti, proprio in ragione delle ontologiche caratteristiche del mercato di riferimento in cui erano trattate le azioni per cui è causa e della specifica natura delle stesse, emesse ed intermediate unicamente dalla stessa banca che ha raccolto dall'investitore l'ordine di acquisto, non paiono dirimenti le dedotte e non contestate circostanze per cui, da un lato, a far data dal 1992 è stato istituito il Fondo Acquisto Azioni proprie della banca e, dall'altro lato, solo successivamente dal 1.04.2012 è diventato operativo il meccanismo dell'asta settimanale delle azioni come peraltro Controparte_2 argomentato dalla consulenza tecnica di parte offerta in comunicazione (cfr. doc. E parte convenuta).
In tal senso, infatti, si deve evidenziare proprio la totale carenza di informazione, in sede di raccolta d'ordine, circa le modalità concrete di negoziazione delle azioni in Controparte_2 quanto quotate su un mercato non regolamentato e, quindi, chiuso e gestito dalla sola banca emittente, secondo modalità decise unilateralmente dalla stessa, anche se attraverso i propri organi / struttura. In sintesi, con linguaggio chiaro e comprensibile da parte dell'investitore, l'intermediario finanziario convenuto non ha informato il proprio cliente al dettaglio, nel corso dello svolgimento dell'attività di intermediazione, circa lo specifico meccanismo di compravendita delle azioni proprie per cui è causa e il sostanziale rischio di liquidità delle azioni, non quotate su mercati regolamentati – nota a quella data allo stesso intermediario finanziario – e circa il fatto che nella sostanza fosse proprio la stessa banca emittente a fare il mercato delle azioni proprie o comunque a partire dal 2012 a gestirlo pur sempre in proprio mediante asta interna. Informazioni che sono entrati nella sfera di conoscenza dell'investitore solo in un momento successivo rispetto alla conclusione del contratto di investimento, probabilmente al verificarsi della perdita pressoché totale di valore dei titoli azionari acquistati.
In ultima analisi, si deve evidenziare che anche le modalità di formazione ed andamento del relativo prezzo restano soggette alla determinazione operata dallo stesso intermediario finanziario emittente che svolge altresì attività di intermediazione finanziaria delle stesse, all'atto della raccolta degli ordini e di conseguente esecuzione dei medesimi per conto proprio dei clienti / investitori. Pertanto, un tale prezzo non può dirsi di mercato - a cui partecipano, quindi, diversi intermediari finanziari, nazionali ed internazionali, e conseguentemente plurimi investitori -, secondo le normative di settore vigenti, come pagina 13 di 17 rilevato anche dalla delibera Consob n. 20004 del 17.05.2017, all'esito dell'attività ispettiva espletata nella specie, e prima regolamentato dalla comunicazione del 2.03.2009 della stessa Consob. Parimenti, non dirimenti sullo specifico piano della verifica del rispetto dei puntuali obblighi di informazione al momento della singola operazione di investimento in azioni Controparte_2
è poi il questionario Mifid redatto, in pari data e successivamente aggiornato nell'anno 2014,
[...] con riferimento al cliente al dettaglio, ad opera dell'intermediario finanziario, che, per sua stessa natura, non contiene informative dettagliate sugli specifici prodotti finanziari che saranno in futuro oggetto di investimento, ma costituisce solo un adempimento necessario da parte dell'intermediario finanziario in ordine all'indicazione della propensione al rischio del singolo investitore considerato. Inoltre, si precisa che tutte le successive ragioni addotte da parte convenuta nell'ambito del Contr procedimento svoltosi innanzi all' (cfr. doc. nn. 3 e 4 parte convenuta) e/o in sede stragiudiziale (cfr. doc. n. 13 parte attrice), nonché nel presente giudizio contenzioso ordinario non hanno, comunque, la forza di sanare con efficacia retroattiva la carenza informativa imputabile all'intermediario finanziario con riferimento all'operazione di investimento in azioni Controparte_2 CP_2
conclusa dall'odierna parte attrice in data 21.09.2012. Controparte_2
In sintesi, alla luce dell'esame complessivo della documentazione in atti e delle deduzioni di parte convenuta, si rileva la fondatezza della domanda attorea di accertamento del grave inadempimento informativo della banca in relazione alla vendita e all'intermediazione finanziaria delle proprie azioni, in ragione della ripetuta carenza di adeguata e chiara informazione in ordine ai prodotti finanziari intermediati, in violazione delle disposizioni specificamente previste in materia di intermediazione finanziaria, restando ivi assorbite le ulteriori ed eventuali questioni sollevate e le domande subordinate proposte dal cliente / investitore.
3. In merito all'ulteriore domanda attorea proposta dall'investitore in via principale di risarcimento dei danni patrimoniali subiti. Onere prova e concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 Contr c.c.. Quantificazione del danno condotta dall' Accertata, dunque, la sussistenza di responsabilità da inadempimento contrattuale di parte convenuta in relazione agli obblighi informativi e di trasparenza di cui all'art. 21 Controparte_1 del d. lgs. n. 58 del 1998 e del regolamento Consob n. 16190 del 2007, che contiene analoghe previsioni rispetto al regolamento Consob n. 11522 del 1998 in ordine alla specifica natura, ai rischi concreti dell'investimento e alle specifiche modalità di scambio delle azioni proprie emesse, negoziate ed intermediate, per cui è causa, occorre ora analizzare le conseguenti domande restitutorie / risarcitorie proposte da parte attrice, unitamente alle eccezioni sollevate sul punto dalla controparte. 3.1 Innanzitutto, come noto, ai fini dell'affermazione della responsabilità risarcitoria, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si ricorda che l'onere della dimostrazione di aver subito un danno è a carico di colui che agisce per il risarcimento (cfr. ex multis Cass. n. 28995 del 5.12.2017, nonché Cass. n. 25774 del 26.09.2024 e Cass. n. 5504 del 5.04.2012).
In aggiunta, infatti, si precisa che il risarcimento del danno patrimoniale richiede comunque la prova, anche da fornire eventualmente in via presuntiva, circa la certezza della reale esistenza di un vero e proprio danno, nonché della relativa quantificazione;
in quanto la sola declaratoria di responsabilità del debitore per inadempimento dell'obbligazione non esaurisce il sistema della risarcibilità del danno di cui agli artt. 1223 e ss. c.c.. Pertanto, la puntuale prova di una effettiva ed esatta diminuzione di patrimonio, conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento, è elemento in difetto del quale non vi è radicalmente spazio per alcuna forma di attribuzione risarcitoria a livello patrimoniale.
Inoltre, con specifico riferimento alla materia oggetto del presente giudizio, ci si limita a richiamare quanto disposto dall'art. 23, comma 6, del T.U.F. (ovvero “Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”) e l'affermata giurisprudenza di legittimità per cui “in tema di intermediazione finanziaria, il riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore - in cui deve accertarsi se
pagina 14 di 17 l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria - impone innanzitutto all'investitore stesso di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta” (cfr. Cass. n. 810 del 19.01.2016, ancora in tal senso Cass. n. 14335 del 24.05.2019 e Cass. n. 4727 del 2.02.2018). Di conseguenza è opinione condivisa che la carenza di prova di avere dato adeguate informazioni da parte dell'intermediario finanziario determina una presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente / investitore, in quanto fattore di disorientamento, che condiziona le libere scelte di investimento
(cfr. da ultimo Cass. n. 570 del 11.01.2023 e Cass. n. 7288 del 07.07.2023). In aggiunta, in considerazione delle specifiche eccezioni sollevate da parte resistente, ci si limita, altresì, a ricordare che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che una volta allegato da parte del responsabile del danno il fatto colposo del danneggiato, il giudice ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. è tenuto ad esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo di quest'ultimo nella produzione dell'evento dannoso, diversamente, nel caso di cui al secondo comma dell'art. 1227 c.c. - di esclusione della risarcibilità dei danni che il soggetto ha diritto alla prestazione risarcitoria avrebbe potuto evitare con l'uso dell'ordinaria diligenza – grava sul responsabile del danno l'onere di provare la violazione da parte del danneggiato del dovere di correttezza ed evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, in quanto circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria (cfr. Cass. n. 11258 del 2018). 3.2 Sulla base dell'analisi complessiva delle risultanze probatorie emerse, nel caso di specie, sempre in parziale accoglimento della domanda proposta in via principale da parte attrice Parte_1
ed in aderenza con la già richiamata motivazione della decisione n. 5793 del 25 agosto 2022
[...] emessa dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie tra le odierne parti processuali e sui medesimi fatti per cui è causa (cfr. doc. n. 6 parte attrice), la sussistenza del danno patrimoniale e la relativa quantificazione in linea capitale pari ad euro 7.218,80, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, sono circostanze provate in modo idoneo, tenuto conto delle non contestate sopravvenute difficoltà economico finanziarie occorse alla banca emittente e del sostanziale Controparte_2 azzeramento del valore delle relative azioni e del fatto che nell'ambito del presente giudizio ordinario di cognizione non può ritenersi raggiunta ad opera dell'intermediario finanziario la prova di aver agito nei confronti dell'investitore con la diligenza professionale richiesta dal contesto, né tantomeno la prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c., non essendo emerse cause ostative all'adempimento non imputabili all'intermediario finanziario, soggetto a stringenti obblighi informativi e di trasparenza nell'esercizio dell'attività di cui al d.lgs. n. 58 del 1998. Da un lato, integrano circostanze fattuali debitamente documentate in atti sia l'acquisto da parte dell'odierna parte attrice di n. 400 azioni in data 24.09.2012, in Controparte_2 esecuzione dell'ordine di acquisto impartito in data 21.09.2012, per un controvalore e, dunque, un effettivo esborso, comprensivo di commissioni, versato all'intermediario finanziario pari ad euro 7.627,75, sia il successivo acquisto a titolo gratuito in data 24.04.2015 di dividendi in natura e di dividendi netti (cfr. doc. nn. 1, 2, 10, 15 e 16 parte convenuta). Dall'altro, ai fini del risarcimento del danno patrimoniale in concreto subito dall'investitore, quale conseguenza immediata e diretta del solo inadempimento informativo dell'intermediario finanziario, è necessario tener conto di un duplice profilo riconducibile alla colpa del creditore danneggiato ovvero del cliente al dettaglio / investitore, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2 c.c., evitando così che nei fatti si venga a creare un ingiustificato arricchimento del danneggiato medesimo. In tal senso, per un verso, occorre certamente valorizzare la circostanza fattuale non contestata relativa alla mancata adesione dell'investitore all'Offerta Pubblica di Acquisto delle azioni Parte_1
pagina 15 di 17 scaduta in data 18.05.2018 al prezzo unitario di euro 0,50 per azione Controparte_2 offerto agli azionisti di minoranza e, dunque, detrarre dall'importo pagato per l'investimento finanziario gli importi pari al danno che, in effetti, l'investitore, se avesse aderito all'OPA, avrebbe sostanzialmente evitato, incassando la somma complessiva pari ad euro 338,55 – importo a titolo di corrispettivo up front e di corrispettivo differito, come confermato dal comunicato stampa di
[...] Contr
del 25 marzo 2021 e nei calcoli sul punto condotti dall' (cfr. doc. n. 9 parte attrice e Controparte_1 doc. nn. 17 e 18 parte convenuta). Per altro verso, parimenti da considerare a tale specifico proposito è l'incidenza causale del comportamento dell'investitore nella produzione dell'evento dannoso ovvero dell'incasso da parte di quest'ultimo nel corso del rapporto di investimento, oltre ai dividendi in natura già considerati, anche di dividendi netti per euro 70,40 (cfr. doc. n. 9 parte attrice e doc. nn. 10 e 16 parte convenuta)
3.3 In ultima analisi e al fine di garantire massimamente il principio generale dell'esatto e non superiore reintegro del pregiudizio cagionato, si deve richiamare poi l'ulteriore previsione disciplinata dalla stessa Offerta Pubblica d'Acquisto lanciata da Credit Agricole Cariparma per cui, in caso mancata adesione – come nel caso di specie -, i destinatari della stessa manterranno la titolarità sia delle azioni non apportate all'OPA, sia dei relativi warrant, convertibili nei termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento di nuove azioni dell'offerente Credit Agricole Cariparma. Alla luce del contesto fattuale sopra descritto ed in ragione della documentazione offerta in comunicazione, nella specie, può ritenersi sostanzialmente impossibile anche in futuro il recupero di valore residuo dei titoli azionari per cui è causa, che quindi devono essere restituiti all'emittente, al fine di commisurare il risarcimento all'effettivo danno patito (cfr. Cass. n. 14178 del 5.05.2022, nonché
Cass. n. 23450 del 26.10.2020). Pertanto, in conseguenza del disposto risarcimento del danno a tacitazione delle pretese economiche dell'investitore nei confronti dell'intermediario finanziario inadempiente sul piano informativo circa l'ordine di acquisto impartito da in data Parte_1
21.09.2012, la stessa parte attrice deve restituire quanto ancora in proprio possesso - azioni e warrant scaduti e non esercitati, documentati quantomeno nel dossier titoli n. 005/3042513 fino alla data del
30.09.2021 ovvero n. 28 azioni CRED AGRIC ITALIA e n.
1.616 WARRANT CRC 16-21 (cfr. doc. n. 10 parte convenuta) - di inerente al predetto acquisto di n. 400 azioni Controparte_2 oggetto del presente giudizio.
In conclusione e per le ragioni sopra evidenziate, la domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale subito dal cliente al dettaglio / investitore , conseguenza immediata e Parte_1 diretta dell'inadempimento contrattuale dell'intermediario finanziario, è fondata e deve trovare accoglimento in relazione alla somma in linea capitale meglio indicata nel relativo punto del dispositivo, già debitamente devalutata al momento della verificazione del danno (quindi, con riferimento al capitale investito, al 30.06.2016) e rivalutata oltre interessi, alla data della pronuncia della presente sentenza, tenuto conto della relativa natura di debito di valore del danno da inadempimento contrattuale (cfr. ex multis Cass. n. 1627 del 19.01.2022).
4. In merito alla liquidazione delle spese di lite del presente giudizio
Infine, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo nei valori medi in ogni fase, ad eccezione della fase istruttoria / trattazione, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata ovvero il solo deposito di memorie istruttorie scritte e documentazione ivi allegata, che deve essere liquidata nei valori minimi, in ragione del valore della causa ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.
pagina 16 di 17 Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte convenuta in relazione a tutte le domande proposte da parte attrice, come meglio chiarito in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 608/2023; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE le domande proposte in via principale da parte attrice nei confronti Parte_1 di parte convenuta nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_1
2. ACCERTA e DICHIARA l'inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario successivamente incorporato in Controparte_2 Controparte_1
nell'ambito dell'attività di intermediazione finanziaria in relazione all'ordine di
[...] acquisto di n. 400 azioni proprie della banca, impartito da parte del cliente al dettaglio / investitore in data 21.09.2012. Parte_1
3. CONDANNA parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice Controparte_1
della somma di euro 8.475,01 - somma già devalutata e rivalutata all'attualità Parte_1 con interessi -, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento informativo imputabile all'intermediario finanziario, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
4. CONDANNA parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice Controparte_1
, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro Parte_1
4.237,00 per compensi, nei limiti della nota spese depositata da parte ricorrente;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro
264,00 per contributo unificato e bolli;
infine, IVA e CPA sull'imponibile come per legge.
Forlì, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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