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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 01/07/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Volontaria Giurisdizione
R.G.N. 2742/2024
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 2742/2024 introdotto da rappresentata e difesa dall'avv. ROVITO DOMENICO ANTONIO giusta Parte_1
delega dimessa in atti;
- parte ricorrente - contro ato a IRAN il 03/11/1971; CP_1
- parte convenuta, contumace -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio, riqualificato quale procedimento ex artt. 337 bis. ss c.c. per la regolamentazione di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minorenne;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate dalla parte ricorrente ll'udienza del 29/05/2025: Parte_1
“Voglia il Tribunale di Bolzano, a modifica delle condizioni di divorzio disposte dall'autorità iraniana, disporre la seguente regolamentazione:
pagina 1 di 6
1. disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre Persona_1 Pt_1
con collocamento e residenza anagrafica presso la medesima autorizzando la madre ad
[...]
assumere (in via esclusiva e senza il consenso del padre) tutte le decisioni anche di maggior interesse della minore e prendere scelte in via esclusiva per ogni aspetto della vita della figlia (ad esempio riguardo a salute, crescita, istruzione, educazione, rinnovo e rilascio documenti ivi incluso passaporto);
2. imponerre al padre di versare alla madre a titolo di CP_1 Parte_1
concorso al mantenimento ordinario della figlia minorenne entro il giorno 5 Persona_1 di ogni mese, l'importo mensile di € 300,00 oltre alla rivalutazione annuale automatica di detto importo secondo gli indici accertati dall'ASTAT per il Comune di Bolzano, con prima rivalutazione il giorno 01/06/2026 (con base maggio 2025);
3. i genitori devono sostenere le spese straordinarie della figlia nella Persona_1
misura del 50% ciascuno;
4. tutti i contributi pubblici spettanti per la detta figlia minorenne (ivi Persona_1 incluso l'assegno unico ed universale e l'assegno familiare provinciale e/o regionale) possono essere fatti valere esclusivamente e per intero (100%) dalla madre;
Parte_1
eventuali detrazioni fiscali spettanti per la detta figlia possono essere fatte valere per intero dalla madre;
Parte_1
5. le visite padre – figlia sono sospese;
6. con vittoria di spese di lite.
In via subordinata si chiede che – laddove il Tribunale ritenesse di non poter procedere alla modifica delle condizioni di divorzio a causa della mancata produzione della sentenza iraniana in forma legalizzata – il Tribunale voglia disporre come segue:
Previa riqualificazione del ricorso quale ricorso ex art. 337 bis ss. c.c., disporre come segue:
7. disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre Persona_1 Pt_1
con collocamento e residenza anagrafica presso la medesima autorizzando la madre ad
[...]
assumere (in via esclusiva e senza il consenso del padre) tutte le decisioni anche di maggior interesse della minore e prendere scelte in via esclusiva per ogni aspetto della vita della figlia (ad esempio riguardo a salute, crescita, istruzione, educazione, rinnovo e rilascio documenti ivi incluso passaporto);
8. imponerre al padre di versare alla madre a titolo di CP_1 Parte_1
concorso al mantenimento ordinario della figlia minorenne entro il giorno 5 Persona_1 di ogni mese, l'importo mensile di € 300,00 oltre alla rivalutazione annuale automatica di detto
pagina 2 di 6 importo secondo gli indici accertati dall'ASTAT per il Comune di Bolzano, con prima rivalutazione il giorno 01/06/2026 (con base maggio 2025);
9. i genitori devono sostenere le spese straordinarie della figlia nella Persona_1
misura del 50% ciascuno;
10. tutti i contributi pubblici spettanti per la detta figlia minorenne (ivi Persona_1 incluso l'assegno unico ed universale e l'assegno familiare provinciale e/o regionale) possono essere fatti valere esclusivamente e per intero (100%) dalla madre;
Parte_1
eventuali detrazioni fiscali spettanti per la detta figlia possono essere fatte valere per intero dalla madre;
Parte_1
11. le visite padre – figlia sono sospese;
12. con vittoria di spese di lite.” precisate dal Pubblico Ministero in data 02-03/06/2025: “Il Pubblico Ministero conclude per
l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
circa la determinazione dell'entità del mantenimento dovuto periodicamente dal padre si rimette la decisione al giudice.
Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni presentate dalla parte ricorrente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 01/10/2024 a adito il Tribunale di Bolzano;
la Parte_1
parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace CP_1 all'udienza del 29/05/2025, dove la ricorrente ha rassegnato le sopra estese conclusioni;
il pubblico ministero ha concluso a sua volta come sopra riportato.
2. Il presente procedimento è stato introdotto quale procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio disposte dall'autorità iraniana. Senonché la ricorrente – rifugiata politica in Italia – non era in grado di produrre copia legalizzata della detta sentenza e nemmeno copia legalizzata dell'atto di matrimonio. Tale circostanza (impossibilità di produrre copia della sentenza legalizzata) è peraltro non imputabile alla ricorrente, dal momento che dalla stessa non può essere pretesa di rivolgersi alle autorità iraniane dalle quali era fuggita nel 2017. Il principio di riservatezza di cui all'art. 7 del regolamento UE 1348/2024 prevede, infatti, che “[…] Nell'intero corso della procedura di protezione internazionale e dopo l'adozione della decisione definitiva sulla domanda, le autorità:
a) non rivelano ai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave informazioni relative alla singola domanda di protezione internazionale né il fatto stesso che sia stata fatta domanda;
b) non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che rischino di rivelare a tali responsabili che il richiedente ha fatto domanda.”
pagina 3 di 6 sicché non può essere pretesa dalla ricorrente di produrre documentazione la cui formazione la costringerebbe a rivolgersi alle autorità dello Stato iraniano.
Senza la legalizzazione questo Tribunale non può però riconoscere efficacia alcuna alla sentenza di divorzio prodotta dalla ricorrente (cfr. mutatis mutandis Cass. 4742/2003), né al certificato di matrimonio (quest'ultimo peraltro nemmeno prodotto).
Ne consegue che ai fini del presente procedimento la situazione dedotta in giudizio va riqualificata quale quella di una copia genitoriale non sposata (non essendo debitamente provati matrimonio e divorzio) con conseguente applicazione degli artt. 337 bis. ss c.c.
3. Dagli atti emerge, infatti, che dall'unione tra e sono Parte_1 CP_1
nate due figlie:
- (nata in [...] il [...]), maggiorenne ed economicamente Persona_2
indipendente;
- (nata a [...] il [...]) tuttora minorenne (cfr. estratto Persona_1 dell'atto di nascita in atti, legalizzato).
Il signor icchiava la signora anche le figlie e non ha CP_1 Parte_1
garantito il loro mantenimento. Il padre non ha più contatti né con la madre né con le figlie.
Sentita dal giudice delegato all'udienza del 30/04/2025, la ricorrente ha dichiarato: “Vivo a […] con le mie due figlie nata il [...] e nata il Persona_2 Persona_1
17.08.2012; viviamo in un appartamento in affitto. Pago un canone di affitto di € 870.00 mensile;
prendo un contributo per l'affitto dalla Provincia di € 142.00 al mese. Lavoro full-time come dipendente in un supermercato […] e percepisco uno stipendio netto mensile di ca. € 1400,00 al mese. Percepisco per l'assegno unico € 201,00 al mese.
ADR: Dopo il divorzio da mio marito non lo ho più sentito e non voglio nemmeno sentirlo. Sono scappata nel 2017 dall'Iran insieme alle mie due figlie.
ADR: Non so che lavoro faccia mio ex marito attualmente. Quando eravamo sposati, lui lavorava come contabile per l'ospedale dell'università; non so quanto lui guadagnava allora. Ho solo sentito dire – ma non ho nessuna informazione sicura sul punto – che mio ex marito si sarebbe risposato e avrebbe ora un'altra figlia.
Preciso che nonostante il mio divorzio da mio marito, mio marito continuava ad avere – anche da marito divorziato – potere su di me secondo la legge locale. Come donna non avevo alcun diritto di vivere senza la sua interferenza nella mia vita.
Durante il matrimonio mio marito mi ha picchiato, ha picchiato anche le mie figlie. Tre mesi dopo la sentenza di divorzio iraniana ha smesso di pagarmi il contributo previsto dalla sentenza. Ho
pagina 4 di 6 comunque spiegato compiutamente la mia situazione alla commissione territoriale in Calabria quando sono stata sentita nel procedimento per la mia protezione internazionale.”
Dal quadro processuale emerge una grave carenza educativa in capo al sig. il CP_1
quale ha violato - in aperto contrasto con quanto disposto dall'art. 337-ter cc - ogni suo dovere riguardante la cura, l'istruzione, l'educazione ed il mantenimento delle figlie. Da anni non contribuisce al mantenimento della figlia minore. Da quanto premesso consegue un giudizio negativo sulla idoneità educativa di Sussistono, dunque, i presupposti per CP_1
disporre l'affidamento esclusivo della figlia minorenne alla madre;
l'affidamento esclusivo va esteso anche alle decisioni di maggior interesse della figlia. Le visite tra il padre e la figlia minorenne vanno sospese.
4. In punto “contributo al mantenimento della figlia” si evidenzia che considerata la situazione economica di entrambi i genitori, la loro piena capacità lavorativa, e considerato che di educazione, istruzione e mantenimento della detta figlia si sta occupando esclusivamente la madre, appare congruo imporre al padre di contribuire al mantenimento della figlia minorenne con l'importo mensile di € 300,00 (oltre rivalutazione ASTAT) e oltre al 50% delle spese straordinarie.
Gli assegni familiari e altri contributi pubblici (ivi incluso l'assegno unico ed universale) nonché le detrazioni fiscali eventualmente spettanti per la figlia minore, potranno essere fatti valere esclusivamente e per intero da Parte_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché la parte va condannata a CP_1
rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che sono liquidate, ai sensi del decreto ministeriale n. 55 del 10/03/2014, come segue: euro 810,00 per la fase di studio della controversia, euro 575,00 per la fase introduttiva, euro 815,00 per la fase di trattazione e decisione che nel caso in esame coincidono, e dunque complessivamente euro 2.200,00, oltre 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, previa riqualificazione del ricorso proposto quale procedimento proposto ex art. 337 bis ss. c.c., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre Persona_1 Pt_1
con collocamento e residenza anagrafica presso la medesima autorizzando la madre ad
[...]
assumere (in via esclusiva e senza il consenso del padre) tutte le decisioni anche di maggior interesse pagina 5 di 6 della minore e prendere scelte in via esclusiva per ogni aspetto della vita della figlia (ad esempio riguardo a salute, crescita, istruzione, educazione, rinnovo e rilascio documenti ivi incluso passaporto);
2) impone al padre di versare alla madre a titolo di CP_1 Parte_1
concorso al mantenimento ordinario della figlia minorenne entro il giorno 5 Persona_1 di ogni mese, l'importo mensile di € 300,00 oltre alla rivalutazione annuale automatica di detto importo secondo gli indici accertati dall'ASTAT per il Comune di Bolzano, con prima rivalutazione il giorno
01/06/2026 (con base maggio 2025);
3) i genitori devono sostenere le spese straordinarie della figlia nella misura Persona_1
del 50% ciascuno;
4) tutti i contributi pubblici spettanti per la detta figlia minorenne (ivi incluso Persona_1
l'assegno unico ed universale e l'assegno familiare provinciale e/o regionale) possono essere fatti valere esclusivamente e per intero (100%) dalla madre;
Parte_1
eventuali detrazioni fiscali spettanti per la detta figlia possono essere fatte valere per intero dalla madre
; Parte_1
5) le visite padre – figlia sono sospese;
6) condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, CP_1 Parte_1
che liquida in euro 2.200,00 per compenso totale, oltre al 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
Così deciso in Bolzano in Camera di Consiglio, il 19/06/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Volontaria Giurisdizione
R.G.N. 2742/2024
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 2742/2024 introdotto da rappresentata e difesa dall'avv. ROVITO DOMENICO ANTONIO giusta Parte_1
delega dimessa in atti;
- parte ricorrente - contro ato a IRAN il 03/11/1971; CP_1
- parte convenuta, contumace -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio, riqualificato quale procedimento ex artt. 337 bis. ss c.c. per la regolamentazione di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minorenne;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate dalla parte ricorrente ll'udienza del 29/05/2025: Parte_1
“Voglia il Tribunale di Bolzano, a modifica delle condizioni di divorzio disposte dall'autorità iraniana, disporre la seguente regolamentazione:
pagina 1 di 6
1. disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre Persona_1 Pt_1
con collocamento e residenza anagrafica presso la medesima autorizzando la madre ad
[...]
assumere (in via esclusiva e senza il consenso del padre) tutte le decisioni anche di maggior interesse della minore e prendere scelte in via esclusiva per ogni aspetto della vita della figlia (ad esempio riguardo a salute, crescita, istruzione, educazione, rinnovo e rilascio documenti ivi incluso passaporto);
2. imponerre al padre di versare alla madre a titolo di CP_1 Parte_1
concorso al mantenimento ordinario della figlia minorenne entro il giorno 5 Persona_1 di ogni mese, l'importo mensile di € 300,00 oltre alla rivalutazione annuale automatica di detto importo secondo gli indici accertati dall'ASTAT per il Comune di Bolzano, con prima rivalutazione il giorno 01/06/2026 (con base maggio 2025);
3. i genitori devono sostenere le spese straordinarie della figlia nella Persona_1
misura del 50% ciascuno;
4. tutti i contributi pubblici spettanti per la detta figlia minorenne (ivi Persona_1 incluso l'assegno unico ed universale e l'assegno familiare provinciale e/o regionale) possono essere fatti valere esclusivamente e per intero (100%) dalla madre;
Parte_1
eventuali detrazioni fiscali spettanti per la detta figlia possono essere fatte valere per intero dalla madre;
Parte_1
5. le visite padre – figlia sono sospese;
6. con vittoria di spese di lite.
In via subordinata si chiede che – laddove il Tribunale ritenesse di non poter procedere alla modifica delle condizioni di divorzio a causa della mancata produzione della sentenza iraniana in forma legalizzata – il Tribunale voglia disporre come segue:
Previa riqualificazione del ricorso quale ricorso ex art. 337 bis ss. c.c., disporre come segue:
7. disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre Persona_1 Pt_1
con collocamento e residenza anagrafica presso la medesima autorizzando la madre ad
[...]
assumere (in via esclusiva e senza il consenso del padre) tutte le decisioni anche di maggior interesse della minore e prendere scelte in via esclusiva per ogni aspetto della vita della figlia (ad esempio riguardo a salute, crescita, istruzione, educazione, rinnovo e rilascio documenti ivi incluso passaporto);
8. imponerre al padre di versare alla madre a titolo di CP_1 Parte_1
concorso al mantenimento ordinario della figlia minorenne entro il giorno 5 Persona_1 di ogni mese, l'importo mensile di € 300,00 oltre alla rivalutazione annuale automatica di detto
pagina 2 di 6 importo secondo gli indici accertati dall'ASTAT per il Comune di Bolzano, con prima rivalutazione il giorno 01/06/2026 (con base maggio 2025);
9. i genitori devono sostenere le spese straordinarie della figlia nella Persona_1
misura del 50% ciascuno;
10. tutti i contributi pubblici spettanti per la detta figlia minorenne (ivi Persona_1 incluso l'assegno unico ed universale e l'assegno familiare provinciale e/o regionale) possono essere fatti valere esclusivamente e per intero (100%) dalla madre;
Parte_1
eventuali detrazioni fiscali spettanti per la detta figlia possono essere fatte valere per intero dalla madre;
Parte_1
11. le visite padre – figlia sono sospese;
12. con vittoria di spese di lite.” precisate dal Pubblico Ministero in data 02-03/06/2025: “Il Pubblico Ministero conclude per
l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
circa la determinazione dell'entità del mantenimento dovuto periodicamente dal padre si rimette la decisione al giudice.
Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni presentate dalla parte ricorrente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 01/10/2024 a adito il Tribunale di Bolzano;
la Parte_1
parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace CP_1 all'udienza del 29/05/2025, dove la ricorrente ha rassegnato le sopra estese conclusioni;
il pubblico ministero ha concluso a sua volta come sopra riportato.
2. Il presente procedimento è stato introdotto quale procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio disposte dall'autorità iraniana. Senonché la ricorrente – rifugiata politica in Italia – non era in grado di produrre copia legalizzata della detta sentenza e nemmeno copia legalizzata dell'atto di matrimonio. Tale circostanza (impossibilità di produrre copia della sentenza legalizzata) è peraltro non imputabile alla ricorrente, dal momento che dalla stessa non può essere pretesa di rivolgersi alle autorità iraniane dalle quali era fuggita nel 2017. Il principio di riservatezza di cui all'art. 7 del regolamento UE 1348/2024 prevede, infatti, che “[…] Nell'intero corso della procedura di protezione internazionale e dopo l'adozione della decisione definitiva sulla domanda, le autorità:
a) non rivelano ai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave informazioni relative alla singola domanda di protezione internazionale né il fatto stesso che sia stata fatta domanda;
b) non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che rischino di rivelare a tali responsabili che il richiedente ha fatto domanda.”
pagina 3 di 6 sicché non può essere pretesa dalla ricorrente di produrre documentazione la cui formazione la costringerebbe a rivolgersi alle autorità dello Stato iraniano.
Senza la legalizzazione questo Tribunale non può però riconoscere efficacia alcuna alla sentenza di divorzio prodotta dalla ricorrente (cfr. mutatis mutandis Cass. 4742/2003), né al certificato di matrimonio (quest'ultimo peraltro nemmeno prodotto).
Ne consegue che ai fini del presente procedimento la situazione dedotta in giudizio va riqualificata quale quella di una copia genitoriale non sposata (non essendo debitamente provati matrimonio e divorzio) con conseguente applicazione degli artt. 337 bis. ss c.c.
3. Dagli atti emerge, infatti, che dall'unione tra e sono Parte_1 CP_1
nate due figlie:
- (nata in [...] il [...]), maggiorenne ed economicamente Persona_2
indipendente;
- (nata a [...] il [...]) tuttora minorenne (cfr. estratto Persona_1 dell'atto di nascita in atti, legalizzato).
Il signor icchiava la signora anche le figlie e non ha CP_1 Parte_1
garantito il loro mantenimento. Il padre non ha più contatti né con la madre né con le figlie.
Sentita dal giudice delegato all'udienza del 30/04/2025, la ricorrente ha dichiarato: “Vivo a […] con le mie due figlie nata il [...] e nata il Persona_2 Persona_1
17.08.2012; viviamo in un appartamento in affitto. Pago un canone di affitto di € 870.00 mensile;
prendo un contributo per l'affitto dalla Provincia di € 142.00 al mese. Lavoro full-time come dipendente in un supermercato […] e percepisco uno stipendio netto mensile di ca. € 1400,00 al mese. Percepisco per l'assegno unico € 201,00 al mese.
ADR: Dopo il divorzio da mio marito non lo ho più sentito e non voglio nemmeno sentirlo. Sono scappata nel 2017 dall'Iran insieme alle mie due figlie.
ADR: Non so che lavoro faccia mio ex marito attualmente. Quando eravamo sposati, lui lavorava come contabile per l'ospedale dell'università; non so quanto lui guadagnava allora. Ho solo sentito dire – ma non ho nessuna informazione sicura sul punto – che mio ex marito si sarebbe risposato e avrebbe ora un'altra figlia.
Preciso che nonostante il mio divorzio da mio marito, mio marito continuava ad avere – anche da marito divorziato – potere su di me secondo la legge locale. Come donna non avevo alcun diritto di vivere senza la sua interferenza nella mia vita.
Durante il matrimonio mio marito mi ha picchiato, ha picchiato anche le mie figlie. Tre mesi dopo la sentenza di divorzio iraniana ha smesso di pagarmi il contributo previsto dalla sentenza. Ho
pagina 4 di 6 comunque spiegato compiutamente la mia situazione alla commissione territoriale in Calabria quando sono stata sentita nel procedimento per la mia protezione internazionale.”
Dal quadro processuale emerge una grave carenza educativa in capo al sig. il CP_1
quale ha violato - in aperto contrasto con quanto disposto dall'art. 337-ter cc - ogni suo dovere riguardante la cura, l'istruzione, l'educazione ed il mantenimento delle figlie. Da anni non contribuisce al mantenimento della figlia minore. Da quanto premesso consegue un giudizio negativo sulla idoneità educativa di Sussistono, dunque, i presupposti per CP_1
disporre l'affidamento esclusivo della figlia minorenne alla madre;
l'affidamento esclusivo va esteso anche alle decisioni di maggior interesse della figlia. Le visite tra il padre e la figlia minorenne vanno sospese.
4. In punto “contributo al mantenimento della figlia” si evidenzia che considerata la situazione economica di entrambi i genitori, la loro piena capacità lavorativa, e considerato che di educazione, istruzione e mantenimento della detta figlia si sta occupando esclusivamente la madre, appare congruo imporre al padre di contribuire al mantenimento della figlia minorenne con l'importo mensile di € 300,00 (oltre rivalutazione ASTAT) e oltre al 50% delle spese straordinarie.
Gli assegni familiari e altri contributi pubblici (ivi incluso l'assegno unico ed universale) nonché le detrazioni fiscali eventualmente spettanti per la figlia minore, potranno essere fatti valere esclusivamente e per intero da Parte_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché la parte va condannata a CP_1
rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che sono liquidate, ai sensi del decreto ministeriale n. 55 del 10/03/2014, come segue: euro 810,00 per la fase di studio della controversia, euro 575,00 per la fase introduttiva, euro 815,00 per la fase di trattazione e decisione che nel caso in esame coincidono, e dunque complessivamente euro 2.200,00, oltre 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, previa riqualificazione del ricorso proposto quale procedimento proposto ex art. 337 bis ss. c.c., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre Persona_1 Pt_1
con collocamento e residenza anagrafica presso la medesima autorizzando la madre ad
[...]
assumere (in via esclusiva e senza il consenso del padre) tutte le decisioni anche di maggior interesse pagina 5 di 6 della minore e prendere scelte in via esclusiva per ogni aspetto della vita della figlia (ad esempio riguardo a salute, crescita, istruzione, educazione, rinnovo e rilascio documenti ivi incluso passaporto);
2) impone al padre di versare alla madre a titolo di CP_1 Parte_1
concorso al mantenimento ordinario della figlia minorenne entro il giorno 5 Persona_1 di ogni mese, l'importo mensile di € 300,00 oltre alla rivalutazione annuale automatica di detto importo secondo gli indici accertati dall'ASTAT per il Comune di Bolzano, con prima rivalutazione il giorno
01/06/2026 (con base maggio 2025);
3) i genitori devono sostenere le spese straordinarie della figlia nella misura Persona_1
del 50% ciascuno;
4) tutti i contributi pubblici spettanti per la detta figlia minorenne (ivi incluso Persona_1
l'assegno unico ed universale e l'assegno familiare provinciale e/o regionale) possono essere fatti valere esclusivamente e per intero (100%) dalla madre;
Parte_1
eventuali detrazioni fiscali spettanti per la detta figlia possono essere fatte valere per intero dalla madre
; Parte_1
5) le visite padre – figlia sono sospese;
6) condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, CP_1 Parte_1
che liquida in euro 2.200,00 per compenso totale, oltre al 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
Così deciso in Bolzano in Camera di Consiglio, il 19/06/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 6 di 6