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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/04/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc. n. 3792/2022 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a D.I., promossa
DA 2
(C.F. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Caltagirone, residente in [...] rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti
Sonia Catalano e Alessandra Scerra, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Milano, alla Via F. Filzi, n. 2, in virtù di procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata all'opposizione
OPPONENTE
CONTRO
a Socio unico, soggetta a direzione e Controparte_1 coordinamento di e Controparte_2 appartenente al , con sede legale in Milano Via Controparte_3
Caldera n. 21, capitale sociale euro 587.500.000,00 i.v., Codice Fiscale e Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza- Lodi: , Partita IVA (Gruppo IVA : , P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 sottoposta al controllo ed alla vigilanza di Banca d'Italia e iscritta all'Albo delle Banche: numero di matricola albo 8045 e codice meccanografico 19275.7, in persona dei legali rappresentanti e Procuratori speciali,
e (in forza di verbale del consiglio di Parte_2 Parte_3 amministrazione del 29/01/2021 – Allegato 1), rappresentata e difesa giusta procura speciale redatta su foglio separato e depositata, unitamente alla comparsa costitutiva, in copia informatica asseverata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale ex art. 10 D.P.R. 123/01, dall'Avv. Vittorio Camilleri, presso il cui studio in Catania, Via Giacomo Leopardi n. 63, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1186/2022 (rgn. 2727/2022), reso dal Tribunale di
Ragusa il 02.09.2022, con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore della la somma di €. 17.600,12, oltre ad interessi e Controparte_1 spese del procedimento monitorio, in virtù di un contratto di finanziamento n. 21196559, intervenuto tra le parti. Chiedeva l'opponente “annullare, dichiarare nullo e, comunque, revocare l'opposto decreto ingiuntivo, per tutte le ragioni meglio specificate in narrativa, con tutte le conseguenze di legge;
in ogni caso, condannare l'opposta al pagamento delle spese, competenze e onorari di lite, come per legge”, per le motivazioni ivi meglio illustrate.
Si costituiva la quale chiedeva “1) Rigettare Controparte_1 ogni domanda avanzata ex adverso e, sulla scorta di tutte le motivazioni sopra indicate, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 1186/2022 del
02.09.2022 (R.G. n. 2727/2022), notificato a mezzo del servizio postale in data 23.09.2022, emesso dall'On.le Tribunale di Ragusa, nella persona del
Giudice designato, dott. Giovanni Giampiccolo, con ogni statuizione conseguente ed accessoria;
2) dichiarare la provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo di cui al punto precedente, in quanto l'avversata opposizione non è fondata su prova scritta ai sensi dell'art. 648, primo comma, del cod. proc. civ.; 3) in via ulteriormente subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, rideterminare la somma dovuta dall'opponente in favore dell'opposta, nei limiti di quanto effettivamente provato ex adverso, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa. 4) In ogni caso, con vittoria di 4
spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio e dell'odierno giudizio di opposizione, ex D.M. Giustizia n. 55/2014, come aggiornato dal
D.M. Giustizia n. 147/2022, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
Ciò premesso, l'opposizione in esame non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, assolutamente infondata deve intendersi l'eccezione di illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di prova della pretesa creditoria, essendo stato prodotto il contratto di finanziamento, il piano di ammortamento e l'estratto conto certificato, i quali devono intendersi pienamente idonei a giustificare l'emissione del decreto de quo.
Al contrario non è richiesta la produzione degli estratti conto integrali, stante la natura del rapporto in questione, ovvero un contratto di finanziamento.
Del tutto infondata deve ritenersi altresì la contestazione di parte opponente di difetto di prova dell'effettiva traditio rei in proprio favore, essendo stata prodotta in atti un'attestazione di avvenuta effettuazione di un bonifico, con cui era stata versata la somma finanziata sul conto corrente del medesimo, e avendo quest'ultimo pagato alcune delle rate del finanziamento fino al 30.06.2021, in tal modo implicitamente riconoscendo l'avvenuto versamento della somma nei propri confronti.
Tutte le altre contestazioni riguardanti la pretesa applicazione di costi occulti, ovvero l'applicazione di un TAEG superiore a quello dichiarato in 5
contratto, o l'ammortamento alla francese, o la violazione del divieto di anatocismo degli interessi di mora sulle rate scadute, devono ritenersi infondate in quanto genericamente formulate, senza specificare in che termini sarebbe configurabile in concreto, nel caso di specie, la lamentata violazione, eventualmente raffrontando il tasso corretto da applicare con quello presuntivamente applicato dalla CP_1
In particolare, con riferimento all'eccepita violazione del divieto di anatocismo degli interessi di mora sulle rate scadute, in realtà nessun interesse di mora è stato richiesto in fase monitoria, e dunque è stato applicato.
Anche il costo relativo alla polizza assicurativa, non tenuto in considerazione ai fini del calcolo del TAEG, deve intendersi come facoltativo, come rilevabile dal tenore del contratto, nel quale il contraente medesimo afferma di avere interesse alla stipula di una polizza assicurativa facoltativa,
e dunque non necessaria per ottenere il chiesto finanziamento.
Nel contratto, peraltro, sono indicati specificamente i criteri di calcolo sia del TAEG che degli altri tassi di riferimento, nonchè le altre condizioni economiche applicabili al finanziamento, rilevanti ai fini del calcolo dei tassi.
Assolutamente generica, infine, appare la contestazione relativa all'applicazione del sistema di ammortamento alla francese, come tale non meritevole di esame.
Alla luce delle considerazioni suespresse l'opposizione in esame andrà rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
6
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa
Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1186/2022, reso dal Tribunale di Ragusa in data 02.09.2022
(R.G. n. 2727/2022), e, per l'effetto, conferma il decreto citato.
Condanna il al pagamento, in favore di delle Pt_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in €. 1.600,000 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge.
Così deciso, in Ragusa il 04 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo