CA
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/12/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1641/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 10 settembre 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emilia Parte_1 C.F._1
RC (C.F. – PEC: e NZ C.F._2 Email_1
MO (C.F. – PEC: , C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in SA (Cs) alla Via A. Casini, 31
Appellante
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo CP_1 C.F._4
Lavorato (C.F. – PEC: , C.F._5 Email_3 elettivamente domiciliata nel di lui studio in Corigliano-Rossano (CS) alla Via della Scuola, 13
Appellata
E
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Appellati contumaci
Conclusioni
Per Parte_1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 159/2022 emessa dal Tribunale di
Castrovillari, Giudice Dott. Pasquale Angelo Spina, nell'ambito del giudizio N.R.G. 121/2013, depositata in cancelleria in data 04/07/2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“rigettare l'atto di vocatio in ius per carenza di legittimazione attiva della signora CP_1
; respingere la domanda avversaria poiché infondata in fatto ed in diritto” e
[...] conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per : CP_1
“[…] si conclude col chiedere che l'Ecc.ma Corte rigetti l'appello e confermi in toto l'impugna sentenza con condanna degli appellanti al pagamento delle spese e competenze tutte di lite, da liquidare a favore del sottoscritto procuratore anticipante.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4 novembre 2022, ha Parte_1 proposto appello avvero la sentenza n. 159/2022, emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 1° luglio 2022, pubblicata in data 4 luglio 2022, non notificata, con la quale è stata accolta la domanda, proposta da , di dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di CP_1 donazione, stipulato in data 3 luglio 2008, per mezzo di atto del notaio – rep. Persona_1
37284, racc. 14789 – con cui e , coniugi in Controparte_5 Controparte_6 comunione legale, avevano donato alla propria figlia, la proprietà dell'immobile Parte_1 sito in Corigliano Calabro, in contrada Boscarello, individuato al N.C.E.U. del detto Comune al foglio 80, particella 243, sub. 2, cat. A3, e disposta la condanna di e Parte_1 CP_4 al pagamento delle spese di lite1.
[...] Il Tribunale,
- rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di e Parte_1 CP_4
(nella qualità di eredi del disponente, accettanti l'eredità con pregresso
[...] comportamento concludente),
- accolta quella sollevata da nel medesimo senso, valorizzati gli Controparte_6 elementi forniti dall'attrice nonché i principi fissati dalla giurisprudenza circa l'azione di revocazione ex art. 2901 c.c.,
è giunto alla predetta determinazione a fronte di un articolato corredo fattuale.
In particolare, ha rilevato l'esistenza di un credito, vantato dalla parte attrice, sorto ben prima della instaurazione del giudizio e precedente all'atto di disposizione impugnato, originato dal contratto di mutuo stipulato da in data 8 ottobre 2007, in cui l'attrice Controparte_5 aveva assunto la qualità di terza datrice di ipoteca;
ne ha dedotto che la donazione oggetto dell'azione era stata compiuta al solo fine di sottrarre il bene alla garanzia del credito vantato da essa attrice, quale terza datrice di ipoteca, prestata a garanzia del mutuo contratto da
[...]
per l'acquisto di un immobile in favore della stessa attrice in data 8.10.2007. Controparte_5
Elemento non secondario valorizzato dal primo giudice è poi dato dal fatto che, essendo il donante deceduto nel corso del rapporto intrattenuto con l'istituto di credito mutuante, in data
27.8.2012, quest'ultimo aveva richiesto all'attrice il pagamento dei ratei non corrisposti dall'8.12.2011 e, in virtù dell'insolvenza del debitore, aveva poi avviato la procedura esecutiva nei confronti del bene concesso in garanzia.
Quanto all'elemento dell'eventus damni, il Tribunale ha evidenziato che la cessione del bene immobile in quanto gratuita, senza il conseguimento di alcuna utilità, aveva generato un oggettivo depauperamento del patrimonio di e, quindi, la riduzione della Controparte_5 garanzia patrimoniale del credito.
- ordina al competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalle parti convenute;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_6
- condanna quale beneficiaria e quale erede, e quale erede, in solido, alla Parte_1 Controparte_4 refusione, in favore dello Stato, delle spese di lite, che si liquidano in € 8.700,00 (di cui € 1.300,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 4.000 per la fase istruttoria ed € 2.500,00 per la fase decisoria) per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
- condanna e in qualità di eredi, in solido, alla refusione, in favore di Parte_1 Controparte_4 CP_5 e delle spese si lite che si liquidano nella somma di € 2.200,00 (di cui € 900,00 per la fase
[...] Controparte_3 di studio ed € 1.300,00 per la fase di trattazione) per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- compensa le spese nei confronti di .” Controparte_6 Nessun dubbio il Tribunale ha ritenuto sussistere in punto di elemento soggettivo, stante il carattere gratuito della cessione, con connessa consapevolezza da parte del disponente del pregiudizio recato con l'atto di liberalità alle ragioni creditorie della parte attrice, preesistenti all'atto dismissivo, stante la consapevolezza dell'ingente debito con la banca mutuataria e della garanzia reale relativa al debito medesimo rilasciata dall'attrice.
Va detto anche che il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale, proposta dalle parti convenute, tesa alla restituzione delle somme versate alla attrice a titolo di prestito da parte di in quanto del tutto non provata. Controparte_5
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto un unico ed articolato motivo, sul quale più ampiamente infra, così rubricato: 1) “Errata interpretazione dei fatti di causa, con contestuale errata ed illogica applicazione dei presupposti giustificanti l'azione di revocatoria ex art. 2901
c.c.. Assenza di prova sul “consilium fraudis”.
La Corte, rilevato che l'atto di citazione in appello non era stato notificato ad CP_4
erede di debitore donante e litisconsorte necessario, con
[...] Controparte_5 ordinanza resa ai sensi dell'art. 331 c.p.c. del 13 marzo 2023, ha disposto l'integrazione del contraddittorio, rinviando la causa all'udienza del 27 settembre 2023; indi, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto dell'avvenuta integrazione del contraddittorio, la Corte ha dichiarato, con ordinanza dell'8 ottobre 2023, la contumacia di , e CP_4 CP_5 CP_3
e, rigettata l'istanza inibitoria, ha rinviato la causa all'udienza dell'11 dicembre 2024 per
[...] la precisazione delle conclusioni, poi ulteriormente rinviata.
Successivamente, all'udienza del 10 settembre 2025, sostituita dal deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assegnata a sentenza con fissazione di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le valutazioni della Corte
§1
Con l'unico ampio motivo di impugnazione, ha sottoposto a radicale e Parte_1 segmentata critica la decisione di prime cure, assumendo di essere a cospetto di ricostruzione fattuale in contrasto con la realtà della vicenda.
All'esito della lettura funditus del motivo di gravame, è possibile circoscrivere la critica attorno ad alcuni nuclei tematici:
a) la insussistenza della legittimazione passiva della in ragione del fatto che costei CP_1 si presentava sostanzialmente quale beneficiaria del mutuo, contratto dal Controparte_5
[...] al fine di consentirle di acquistare l'immobile oggetto poi della garanzia ipotecaria
[...] da lei concessa quale terzo garante;
b) la non anteriorità del debito contratto con l'istituto di credito, posto che questo si era concretizzato solo con la messa in mora operata “dopo il 2011”;
c) la mancanza di prova, da parte della della derivazione del diritto di credito verso CP_1 il debitore d) la mancata dimostrazione del necessario consilium fraudis e dell'eventus damni.
Giova rilevare che la ricostruzione operata dall'appellante è stata confutata puntualmente dalla difesa della che a sua volta ha messo in rilievo che: CP_1
- aveva concesso un proprio appartamento, posto in Corigliano Calabro, riportato al fl.76, mappale 294 sub.8, cat.A, classe 3, a garanzia del mutuo contratto dal
[...]
, padre della , con la per un Controparte_5 Parte_1 Parte_2 importo pari ad € 145.000,00, maggiorato di interessi e spese per un totale di €
259.819,20 da pagarsi in rate n.240 mensili costanti e di importo fisso pari ad €1.082,58 ciascuna;
- il mutuo era stato concesso alla data dell'8.10.2007 a con Controparte_5 contestuale garanzia della terza datrice d'ipoteca di primo grado Persona_2 poi acquisito il cognome sul predetto appartamento;
CP_1
- il mutuatario non aveva ottemperato a quanto dovuto, determinando così l'istituto mutuante a richiedere al debitore e alla garante (atto stragiudiziale d'intimazione del
31.07.2012) il pagamento di reati scaduti e non pagati;
- ricevuta la diffida di pagamento, la terza datrice d'ipoteca aveva diffidato
[...]
a provvedere al pagamento;
Controparte_5
- questi non vi aveva provveduto ed aveva cessato di vivere in data 29.11.2012;
- vani erano risultati i tentativi di ottenere la tutela della sua posizione, essendosi il liberato di ogni bene ed avendo i suoi eredi incassato tutte le somme da lui Pt_1 vantate a vario titolo.
Così ricostruito il thema decidendum, occorre osservare che viene in preliminare e dirimente rilievo la questione legata alla contestata legittimazione attiva della CP_1
Appare allore necessario evidenziare che in seno all'atto di citazione introduttivo del giudizio, così si espresse l'attrice: “Ritenuto quanto sopra, vi è esplicito diritto in capo all'attrice di impugnare il detto atto di liberalità intervenuto con riferimento alla quota parte di proprietà del che venga revocato o meglio dirsi venga dichiarato inefficace nei suoi Controparte_5 confronti l'intervenuto atto di liberalità a garanzia di quanto sarà tenuta a pagare alla
[...] per l'esposizione debitoria in essere, che ammonta ad oltre 150.000 €”. Parte_2
Così poi in seno alla memoria ex art. 183 comma VI del 15 novembre 2013:
“Riteniamo che la paventata carenza di legittimazione attiva sia veramente fuor di luogo e l'attrice era legittimata e tale rimane in conseguenza dell'ineludibile dato che è fideiussore garante di una debitoria non estinta da parte del ed indetta suo esclusiva posizione Controparte_5 creditrice, permanendo la debitoria e non essendo stata estinta perché di tanto non si dà contezza e, quindi, giustamente, prima della scadenza dei termini perentori previsti per la proposizione della domanda revocatoria ha agito chiedendone la garanzia”.
Dalla lettura degli atti parrebbe essersi a cospetto della richiesta di declaratoria di relativa inefficacia della disposizione di liberalità sopra indicata in ragione della ventilata possibilità che la originaria attrice dovesse sopportare le conseguenze dell'inadempimento del debitore principale in punto di obblighi nascenti dal contratto di mutuo con esposizione al rischio – poi effettivamente concretizzatosi – di vedere e aggredito il bene concesso in garanzia ipotecaria.
Posta in questi termini la domanda, è dato rilevare la carenza della titolarità del diritto ad agire ai sensi dell'art. 2901 c.c. da parte della CP_1
Il dettato della norma da ultimo citata, infatti, riserva la possibilità di azione al creditore;
e nel caso di specie, stante la spendita della causa petendi nei termini sopra indicati, la CP_1 certamente non si configura tale, avendo ella solo lamentato la sussistenza del rischio che il debitore principale, con la liberalità compiuta in favore della figlia, Controparte_5 avesse ridotto le dimensioni del proprio patrimonio a garanzia dell'adempimento delle proprie obbligazioni.
Altro non è stato specificamente allegato.
In particolare, non è stata allegata la sussistenza di un eventuale credito da regresso verso il debitore principale che potesse sostenere l'azione.
Sulla scorta di quanto precede, l'azione avrebbe dovuto e deve esser ancora oggi dichiarata infondata nei confronti di e degli eredi del disponente. Parte_1
E a tale determinazione deve arrestarsi la valutazione della Corte.
I motivi della decisione, parzialmente diversi da quelli allegati dalle parti vincitrici, impongono di disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 4 novembre 2022, avvero la Parte_1 sentenza n. 159/2022, emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 2 luglio 2022, pubblicata in data 4 luglio 2022, non notificata, così dispone:
1) in accoglimento dell'appello e in modifica dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da nei confronti degli odierni appellati;
CP_1
2) dichiara integralmente compensate tra le parti e le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 9 dicembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto di donazione, stipulato il 03.07.2008 per mezzo di CP_1 atto del notaio (rep. 37284, racc. 14789), del 50% dell'immobile sito Corigliano Calabro, alla Persona_1 contrada Boscarello, individuato al N.C.E.U. del detto Comune al foglio 80, particella 243, sub. 2, cat. A3;
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1641/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 10 settembre 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emilia Parte_1 C.F._1
RC (C.F. – PEC: e NZ C.F._2 Email_1
MO (C.F. – PEC: , C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in SA (Cs) alla Via A. Casini, 31
Appellante
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo CP_1 C.F._4
Lavorato (C.F. – PEC: , C.F._5 Email_3 elettivamente domiciliata nel di lui studio in Corigliano-Rossano (CS) alla Via della Scuola, 13
Appellata
E
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Appellati contumaci
Conclusioni
Per Parte_1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 159/2022 emessa dal Tribunale di
Castrovillari, Giudice Dott. Pasquale Angelo Spina, nell'ambito del giudizio N.R.G. 121/2013, depositata in cancelleria in data 04/07/2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“rigettare l'atto di vocatio in ius per carenza di legittimazione attiva della signora CP_1
; respingere la domanda avversaria poiché infondata in fatto ed in diritto” e
[...] conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per : CP_1
“[…] si conclude col chiedere che l'Ecc.ma Corte rigetti l'appello e confermi in toto l'impugna sentenza con condanna degli appellanti al pagamento delle spese e competenze tutte di lite, da liquidare a favore del sottoscritto procuratore anticipante.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4 novembre 2022, ha Parte_1 proposto appello avvero la sentenza n. 159/2022, emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 1° luglio 2022, pubblicata in data 4 luglio 2022, non notificata, con la quale è stata accolta la domanda, proposta da , di dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di CP_1 donazione, stipulato in data 3 luglio 2008, per mezzo di atto del notaio – rep. Persona_1
37284, racc. 14789 – con cui e , coniugi in Controparte_5 Controparte_6 comunione legale, avevano donato alla propria figlia, la proprietà dell'immobile Parte_1 sito in Corigliano Calabro, in contrada Boscarello, individuato al N.C.E.U. del detto Comune al foglio 80, particella 243, sub. 2, cat. A3, e disposta la condanna di e Parte_1 CP_4 al pagamento delle spese di lite1.
[...] Il Tribunale,
- rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di e Parte_1 CP_4
(nella qualità di eredi del disponente, accettanti l'eredità con pregresso
[...] comportamento concludente),
- accolta quella sollevata da nel medesimo senso, valorizzati gli Controparte_6 elementi forniti dall'attrice nonché i principi fissati dalla giurisprudenza circa l'azione di revocazione ex art. 2901 c.c.,
è giunto alla predetta determinazione a fronte di un articolato corredo fattuale.
In particolare, ha rilevato l'esistenza di un credito, vantato dalla parte attrice, sorto ben prima della instaurazione del giudizio e precedente all'atto di disposizione impugnato, originato dal contratto di mutuo stipulato da in data 8 ottobre 2007, in cui l'attrice Controparte_5 aveva assunto la qualità di terza datrice di ipoteca;
ne ha dedotto che la donazione oggetto dell'azione era stata compiuta al solo fine di sottrarre il bene alla garanzia del credito vantato da essa attrice, quale terza datrice di ipoteca, prestata a garanzia del mutuo contratto da
[...]
per l'acquisto di un immobile in favore della stessa attrice in data 8.10.2007. Controparte_5
Elemento non secondario valorizzato dal primo giudice è poi dato dal fatto che, essendo il donante deceduto nel corso del rapporto intrattenuto con l'istituto di credito mutuante, in data
27.8.2012, quest'ultimo aveva richiesto all'attrice il pagamento dei ratei non corrisposti dall'8.12.2011 e, in virtù dell'insolvenza del debitore, aveva poi avviato la procedura esecutiva nei confronti del bene concesso in garanzia.
Quanto all'elemento dell'eventus damni, il Tribunale ha evidenziato che la cessione del bene immobile in quanto gratuita, senza il conseguimento di alcuna utilità, aveva generato un oggettivo depauperamento del patrimonio di e, quindi, la riduzione della Controparte_5 garanzia patrimoniale del credito.
- ordina al competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalle parti convenute;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_6
- condanna quale beneficiaria e quale erede, e quale erede, in solido, alla Parte_1 Controparte_4 refusione, in favore dello Stato, delle spese di lite, che si liquidano in € 8.700,00 (di cui € 1.300,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 4.000 per la fase istruttoria ed € 2.500,00 per la fase decisoria) per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
- condanna e in qualità di eredi, in solido, alla refusione, in favore di Parte_1 Controparte_4 CP_5 e delle spese si lite che si liquidano nella somma di € 2.200,00 (di cui € 900,00 per la fase
[...] Controparte_3 di studio ed € 1.300,00 per la fase di trattazione) per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- compensa le spese nei confronti di .” Controparte_6 Nessun dubbio il Tribunale ha ritenuto sussistere in punto di elemento soggettivo, stante il carattere gratuito della cessione, con connessa consapevolezza da parte del disponente del pregiudizio recato con l'atto di liberalità alle ragioni creditorie della parte attrice, preesistenti all'atto dismissivo, stante la consapevolezza dell'ingente debito con la banca mutuataria e della garanzia reale relativa al debito medesimo rilasciata dall'attrice.
Va detto anche che il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale, proposta dalle parti convenute, tesa alla restituzione delle somme versate alla attrice a titolo di prestito da parte di in quanto del tutto non provata. Controparte_5
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto un unico ed articolato motivo, sul quale più ampiamente infra, così rubricato: 1) “Errata interpretazione dei fatti di causa, con contestuale errata ed illogica applicazione dei presupposti giustificanti l'azione di revocatoria ex art. 2901
c.c.. Assenza di prova sul “consilium fraudis”.
La Corte, rilevato che l'atto di citazione in appello non era stato notificato ad CP_4
erede di debitore donante e litisconsorte necessario, con
[...] Controparte_5 ordinanza resa ai sensi dell'art. 331 c.p.c. del 13 marzo 2023, ha disposto l'integrazione del contraddittorio, rinviando la causa all'udienza del 27 settembre 2023; indi, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto dell'avvenuta integrazione del contraddittorio, la Corte ha dichiarato, con ordinanza dell'8 ottobre 2023, la contumacia di , e CP_4 CP_5 CP_3
e, rigettata l'istanza inibitoria, ha rinviato la causa all'udienza dell'11 dicembre 2024 per
[...] la precisazione delle conclusioni, poi ulteriormente rinviata.
Successivamente, all'udienza del 10 settembre 2025, sostituita dal deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assegnata a sentenza con fissazione di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le valutazioni della Corte
§1
Con l'unico ampio motivo di impugnazione, ha sottoposto a radicale e Parte_1 segmentata critica la decisione di prime cure, assumendo di essere a cospetto di ricostruzione fattuale in contrasto con la realtà della vicenda.
All'esito della lettura funditus del motivo di gravame, è possibile circoscrivere la critica attorno ad alcuni nuclei tematici:
a) la insussistenza della legittimazione passiva della in ragione del fatto che costei CP_1 si presentava sostanzialmente quale beneficiaria del mutuo, contratto dal Controparte_5
[...] al fine di consentirle di acquistare l'immobile oggetto poi della garanzia ipotecaria
[...] da lei concessa quale terzo garante;
b) la non anteriorità del debito contratto con l'istituto di credito, posto che questo si era concretizzato solo con la messa in mora operata “dopo il 2011”;
c) la mancanza di prova, da parte della della derivazione del diritto di credito verso CP_1 il debitore d) la mancata dimostrazione del necessario consilium fraudis e dell'eventus damni.
Giova rilevare che la ricostruzione operata dall'appellante è stata confutata puntualmente dalla difesa della che a sua volta ha messo in rilievo che: CP_1
- aveva concesso un proprio appartamento, posto in Corigliano Calabro, riportato al fl.76, mappale 294 sub.8, cat.A, classe 3, a garanzia del mutuo contratto dal
[...]
, padre della , con la per un Controparte_5 Parte_1 Parte_2 importo pari ad € 145.000,00, maggiorato di interessi e spese per un totale di €
259.819,20 da pagarsi in rate n.240 mensili costanti e di importo fisso pari ad €1.082,58 ciascuna;
- il mutuo era stato concesso alla data dell'8.10.2007 a con Controparte_5 contestuale garanzia della terza datrice d'ipoteca di primo grado Persona_2 poi acquisito il cognome sul predetto appartamento;
CP_1
- il mutuatario non aveva ottemperato a quanto dovuto, determinando così l'istituto mutuante a richiedere al debitore e alla garante (atto stragiudiziale d'intimazione del
31.07.2012) il pagamento di reati scaduti e non pagati;
- ricevuta la diffida di pagamento, la terza datrice d'ipoteca aveva diffidato
[...]
a provvedere al pagamento;
Controparte_5
- questi non vi aveva provveduto ed aveva cessato di vivere in data 29.11.2012;
- vani erano risultati i tentativi di ottenere la tutela della sua posizione, essendosi il liberato di ogni bene ed avendo i suoi eredi incassato tutte le somme da lui Pt_1 vantate a vario titolo.
Così ricostruito il thema decidendum, occorre osservare che viene in preliminare e dirimente rilievo la questione legata alla contestata legittimazione attiva della CP_1
Appare allore necessario evidenziare che in seno all'atto di citazione introduttivo del giudizio, così si espresse l'attrice: “Ritenuto quanto sopra, vi è esplicito diritto in capo all'attrice di impugnare il detto atto di liberalità intervenuto con riferimento alla quota parte di proprietà del che venga revocato o meglio dirsi venga dichiarato inefficace nei suoi Controparte_5 confronti l'intervenuto atto di liberalità a garanzia di quanto sarà tenuta a pagare alla
[...] per l'esposizione debitoria in essere, che ammonta ad oltre 150.000 €”. Parte_2
Così poi in seno alla memoria ex art. 183 comma VI del 15 novembre 2013:
“Riteniamo che la paventata carenza di legittimazione attiva sia veramente fuor di luogo e l'attrice era legittimata e tale rimane in conseguenza dell'ineludibile dato che è fideiussore garante di una debitoria non estinta da parte del ed indetta suo esclusiva posizione Controparte_5 creditrice, permanendo la debitoria e non essendo stata estinta perché di tanto non si dà contezza e, quindi, giustamente, prima della scadenza dei termini perentori previsti per la proposizione della domanda revocatoria ha agito chiedendone la garanzia”.
Dalla lettura degli atti parrebbe essersi a cospetto della richiesta di declaratoria di relativa inefficacia della disposizione di liberalità sopra indicata in ragione della ventilata possibilità che la originaria attrice dovesse sopportare le conseguenze dell'inadempimento del debitore principale in punto di obblighi nascenti dal contratto di mutuo con esposizione al rischio – poi effettivamente concretizzatosi – di vedere e aggredito il bene concesso in garanzia ipotecaria.
Posta in questi termini la domanda, è dato rilevare la carenza della titolarità del diritto ad agire ai sensi dell'art. 2901 c.c. da parte della CP_1
Il dettato della norma da ultimo citata, infatti, riserva la possibilità di azione al creditore;
e nel caso di specie, stante la spendita della causa petendi nei termini sopra indicati, la CP_1 certamente non si configura tale, avendo ella solo lamentato la sussistenza del rischio che il debitore principale, con la liberalità compiuta in favore della figlia, Controparte_5 avesse ridotto le dimensioni del proprio patrimonio a garanzia dell'adempimento delle proprie obbligazioni.
Altro non è stato specificamente allegato.
In particolare, non è stata allegata la sussistenza di un eventuale credito da regresso verso il debitore principale che potesse sostenere l'azione.
Sulla scorta di quanto precede, l'azione avrebbe dovuto e deve esser ancora oggi dichiarata infondata nei confronti di e degli eredi del disponente. Parte_1
E a tale determinazione deve arrestarsi la valutazione della Corte.
I motivi della decisione, parzialmente diversi da quelli allegati dalle parti vincitrici, impongono di disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 4 novembre 2022, avvero la Parte_1 sentenza n. 159/2022, emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 2 luglio 2022, pubblicata in data 4 luglio 2022, non notificata, così dispone:
1) in accoglimento dell'appello e in modifica dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da nei confronti degli odierni appellati;
CP_1
2) dichiara integralmente compensate tra le parti e le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 9 dicembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto di donazione, stipulato il 03.07.2008 per mezzo di CP_1 atto del notaio (rep. 37284, racc. 14789), del 50% dell'immobile sito Corigliano Calabro, alla Persona_1 contrada Boscarello, individuato al N.C.E.U. del detto Comune al foglio 80, particella 243, sub. 2, cat. A3;