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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 05/02/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 158-1/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
-PROCEDURE CONCORSUALI-
Il Tribunale di Forlì, composto dai magistrati:
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel. ed est.
Vista la domanda depositata ex artt. 40, co. 4, 48, co. 4 e 57 CCII in data 4 dicembre 2024 da
(C.F. ), con sede legale in Cesenatico Parte_1 P.IVA_1
(FC), Strada Statale Adriatica n. 3092, rappresentata e difesa dall'avv. DANIELE JACCHIA.
Dato atto che gli accordi sono stati sono stati pubblicati nel registro delle imprese in data 6 dicembre 2024 e che nel termine dei 30 giorni successivi all'iscrizione non sono state proposte opposizioni;
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ha emesso la seguente
SENTENZA
Con la domanda in esame, depositata ai sensi degli artt. 40, co. 4, e 48, co. 4, CCII da
[...]
, è stata chiesta l'omologazione degli accordi di ristrutturazione Parte_1
dei debiti conclusi, ai sensi dell'art. 57 CCII, con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti.
Nello specifico i creditori aderenti agli accordi (doc. 3 allegato al ricorso) sono:
Controparte_1
CP_2
; CP_3
; Controparte_4
; Controparte_5 Controparte_6
Controparte_7
Maior PV Srl;
Garanzia Cesimm - CO Spa (Carisp Cesena);
Garanzia Cesimm - CO Spa (Bper);
Garanzia Cesimm - GA PV (Banca Sviluppo);
Garanzia Cesimm - TA PV (Ex Romagna Banca).
Come illustrato in ricorso ed accuratamente specificato nell'attestazione allegata sub doc. 5,
l'accordo è stato concluso con tutti i creditori finanziari.
In estrema sintesi gli accordi raggiunti con i suddetti creditori, al cui contenuto si fa rimando per ogni più specifico dettaglio, prevedono:
- La dismissione del patrimonio immobiliare, l'incasso di alcuni canoni di locazione, la cessione delle partecipazioni societarie detenute dalla ricorrente in Camilla s.r.l. e l'incasso di alcuni crediti;
- Esecuzione degli accordi entro il 31 dicembre 2025 con i seguenti risultati:
1) Il creditore finanziario con garanzia ipotecaria sull' immobile della società sarà soddisfatto contestualmente alla vendita dell'immobile oggetto della garanzia. Allo stesso saranno destinati il 50% dei canoni di locazione incassati.
2) Il creditore ipotecario maturerà interessi nella misura fissa del 1,00% su base annua, pagati annualmente entro la fine dell'anno di maturazione.
3) I creditori finanziari chirografari percepiranno il risultato atteso della liquidazione, stimato nel 10,20% del debito originario, senza maturazione di interessi.
Ciò posto, va rilevato che per procedere all'omologazione, il Tribunale deve anzitutto effettuare un controllo di legittimità, accertando la sussistenza del presupposto soggettivo e del presupposto oggettivo per accedere a tale strumento di regolazione della crisi, vale a dire la qualità di imprenditore, anche non commerciale, non “minore” ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett.
d) CCII;
la sussistenza di una situazione di crisi o insolvenza;
il raggiungimento della soglia di efficacia degli accordi del 60% dell'indebitamento complessivo;
il deposito della documentazione richiesta dagli artt. 39, commi 1 e 3, CCII;
la presenza della relazione redatta da un professionista indipendente ai sensi dell'art. 2, lett. o) CCII attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, nonché l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel termine previsto dall'art. 57, co. 3, CCII. La società ricorrente è indubbiamente qualificabile come imprenditore, regolarmente iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese, e non riveste la qualità di “impresa minore”, risultando superate le soglie previste dall'art. 2, lett. d), avendo un attivo patrimoniale superiore a € 300.000 ed un indebitamento complessivo superiore a € 500.000.
Risulta sussistente anche la situazione di crisi come declinata dall'art. 2, lett. a) in termini di probabilità di insolvenza che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi, e comunque di insolvenza di cui alla successiva lett. b) (stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori,
i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni).
In particolare, la società ha rappresentato:
- Di essere stata costituita nell'anno 1963 al fine di sviluppare iniziative immobiliari;
- Di essere attualmente proprietaria di cespiti immobiliari (fabbricati e terreni) che intende cedere;
- Di trovarsi in una importante situazione di contrazione economico – finanziaria iniziata sostanzialmente nel 2008 (a fronte della nota crisi involgente il mercato immobiliare) e procrastinatasi fino al 2016 (infatti, alla crisi del mercato di riferimento si sono affiancati una continua diminuzione dei ricavi e uno squilibrio economico finanziario, che hanno condotto l'assemblea dei soci a porre in liquidazione la società fin dal 3 gennaio 2017);
- Di avere chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Forlì l'omologazione di accordi ex art. 182 bis L.F. in data 8 ottobre 2020;
- Detti accordi sono rimasti solo in parte eseguiti: alla scadenza del 31 dicembre 2022, infatti, non erano completate le dismissioni previste dal piano già vagliato dal
Tribunale;
- La società, dunque, ha rappresentato ai propri creditori la volontà di completare il percorso di regolazione della crisi già intrapreso ed è dunque addivenuta al deposito della domanda che qui occupa, che si pone in continuità con gli accordi già omologati in precedenza, rispetto ai quali, è bene evidenziarlo, non sono emerse criticità né profili di inattendibilità dei dati posti a base del primo accordo;
- I motivi di mancata completa esecuzione del precedente accordo risiedono essenzialmente nel ritardo nelle vendite immobiliari (collegato, soprattutto, agli effetti dell'emergenza epidemiologica) e nel decesso del precedente Liquidatore,
[...]
Per_1 - La debitoria di ammonta, alla data del 31/10/2024, ad Euro Parte_1
8.590.034,00.
Accertata la sussistenza del requisito oggettivo e soggettivo, va rilevato che la società istante ha assolto anche gli oneri di allegazione documentale, avendo prodotto:
- le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata,
- le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
- una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi,
- l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, con indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali ne siano muniti;
- il piano, redatto con le modalità indicate dall'art. 56, contenente l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione.
Nello specifico, ai sensi del richiamato art. 57, il piano deve apparire idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa ed assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria e deve indicare:
a) la situazione economico patrimoniale e finanziaria dell'impresa b) le principali cause della crisi c) le strategie di intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;
e) gli apporti di finanza nuova;
f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto;
g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario. Il piano sottostante gli accordi oggetto della presente omologa prevede:
- la dismissione delle proprietà immobiliari entro il 31 dicembre 2025 mediante l'esecuzione delle vendite non ancora effettuate, tramite la diminuzione dei prezzi di vendita di un importo consistente (pari al 25%);
- l'incasso dei canoni di locazione per gli immobili attualmente locati fino alla loro dismissione;
- la cessione delle partecipazioni societarie detenute, per la quale vi è già offerta irrevocabile di acquisto;
- l'incasso di alcuni crediti;
il ricavato è destinato al soddisfacimento dei creditori sociali che saranno pagati secondo le modalità e i tempi previsti negli accordi conclusi.
Gli accordi ed il sottostante piano economico-finanziario sono corredati dall' attestazione rilasciata in data 17 settembre 2024 dal Dott. professionista indipendente in Per_2
possesso dei requisiti di cui all'art. 2 lett. o) CCII, in ordine alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del piano, nonché all'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel termine previsto dall'art. 57, co 3, CCII.
La relazione del professionista ex art. 57, co. 4, CCII risulta formalmente corretta;
dopo aver preso in esame gli assets societari, sulla base della diretta verifica della necessaria documentazione, ha esaminato in dettaglio le componenti dell'attivo e del passivo, dando conto della metodica dell'analisi compiuta, dei riscontri operati e dei criteri di valutazione adottati.
Nella relazione, il professionista evidenzia di non aver rilevato irregolarità nelle scritture contabili esaminate né criticità nella contabilizzazione dei crediti e dei debiti e nelle poste di bilancio.
Il professionista attestatore, all'esito di un vaglio critico ragionato e convincente, scevro da antinomie, contraddizioni od illogicità intrinseche, ha attestato la veridicità dei dati aziendali- contabili e la correttezza delle principali voci contabili presenti nella situazione patrimoniale alla data di riferimento del 29 febbraio 2024, formulando altresì un giudizio favorevole in ordine alla fattibilità del piano e alla sua idoneità ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo.
In merito al raggiungimento delle maggioranze prescritte, si rileva che la complessiva esposizione debitoria della società alla data del 31 ottobre 2024 ammontava a € 8.590.034,00, con la conseguenza che gli accordi di ristrutturazione conclusi con i creditori (titolari complessivamente di un credito di € 8.384.458,10) raggiungono il 97% del debito complessivo, misura superiore a quella del 60% prevista dall'art. 57 CCII.
Nessun profilo di illegittimità risulta individuabile negli accordi e nel piano sottostante.
Nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione nel registro delle Imprese, scaduto il 6 gennaio
2025, nessuna opposizione è stata presentata dai creditori, rendendo così non necessaria la previa convocazione dell'udienza in camera di consiglio.
Quanto alle ulteriori verifiche di spettanza del Tribunale, si osserva che non è consentita una valutazione delle scelte di merito e di convenienza attraverso le quali il proponente abbia inteso perseguire il risanamento, a meno che queste scelte incidano sulla idoneità del piano ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e, più in generale, a superare la situazione di crisi e di insolvenza, condizione che nel caso di specie non ricorre,
Conclusivamente, constatata la propria competenza territoriale (avendo la società istante la propria sede nel circondario di questo Tribunale), la mancanza di qualsiasi opposizione, la completezza e regolarità della documentazione, il coinvolgimento negli accordi di ristrutturazione di creditori rappresentanti oltre il 60% dell'esposizione debitoria complessiva, la logicità del piano presentato, la coerenza e persuasività della relazione redatta dal professionista attestatore, in particolare in ordine alle idoneità dello stesso ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, questo Tribunale non può che procedere all'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi da Parte_1
, accordi registrati e depositati presso il Registro delle Imprese di Forlì ed iscritti
[...]
in data 6 dicembre 2024.
Nulla per le spese stante la natura del procedimento e l'assenza di qualsiasi opposizione.
P.Q.M.
visti gli artt. 48, co. 4 e 57 CCII,
[. il Tribunale di Forlì omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi da Pt_1
(C.F. ), con sede legale in Cesenatico (FC), Strada Parte_1 P.IVA_1
Statale Adriatica n. 3092 con i creditori indicati in parte motiva, accordi depositati per la pubblicazione sul registro delle imprese alla C.C.I.A.A. di Forlì in data 6 dicembre 2024 ed iscritti in pari data;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui agli art. 45 e 48, co. 5, CCII Così deciso a Forlì, nella camera di consiglio del 30/01/2025
Il Presidente
Dott. Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed est.
Dott. Maria Cecilia Branca
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
-PROCEDURE CONCORSUALI-
Il Tribunale di Forlì, composto dai magistrati:
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel. ed est.
Vista la domanda depositata ex artt. 40, co. 4, 48, co. 4 e 57 CCII in data 4 dicembre 2024 da
(C.F. ), con sede legale in Cesenatico Parte_1 P.IVA_1
(FC), Strada Statale Adriatica n. 3092, rappresentata e difesa dall'avv. DANIELE JACCHIA.
Dato atto che gli accordi sono stati sono stati pubblicati nel registro delle imprese in data 6 dicembre 2024 e che nel termine dei 30 giorni successivi all'iscrizione non sono state proposte opposizioni;
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ha emesso la seguente
SENTENZA
Con la domanda in esame, depositata ai sensi degli artt. 40, co. 4, e 48, co. 4, CCII da
[...]
, è stata chiesta l'omologazione degli accordi di ristrutturazione Parte_1
dei debiti conclusi, ai sensi dell'art. 57 CCII, con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti.
Nello specifico i creditori aderenti agli accordi (doc. 3 allegato al ricorso) sono:
Controparte_1
CP_2
; CP_3
; Controparte_4
; Controparte_5 Controparte_6
Controparte_7
Maior PV Srl;
Garanzia Cesimm - CO Spa (Carisp Cesena);
Garanzia Cesimm - CO Spa (Bper);
Garanzia Cesimm - GA PV (Banca Sviluppo);
Garanzia Cesimm - TA PV (Ex Romagna Banca).
Come illustrato in ricorso ed accuratamente specificato nell'attestazione allegata sub doc. 5,
l'accordo è stato concluso con tutti i creditori finanziari.
In estrema sintesi gli accordi raggiunti con i suddetti creditori, al cui contenuto si fa rimando per ogni più specifico dettaglio, prevedono:
- La dismissione del patrimonio immobiliare, l'incasso di alcuni canoni di locazione, la cessione delle partecipazioni societarie detenute dalla ricorrente in Camilla s.r.l. e l'incasso di alcuni crediti;
- Esecuzione degli accordi entro il 31 dicembre 2025 con i seguenti risultati:
1) Il creditore finanziario con garanzia ipotecaria sull' immobile della società sarà soddisfatto contestualmente alla vendita dell'immobile oggetto della garanzia. Allo stesso saranno destinati il 50% dei canoni di locazione incassati.
2) Il creditore ipotecario maturerà interessi nella misura fissa del 1,00% su base annua, pagati annualmente entro la fine dell'anno di maturazione.
3) I creditori finanziari chirografari percepiranno il risultato atteso della liquidazione, stimato nel 10,20% del debito originario, senza maturazione di interessi.
Ciò posto, va rilevato che per procedere all'omologazione, il Tribunale deve anzitutto effettuare un controllo di legittimità, accertando la sussistenza del presupposto soggettivo e del presupposto oggettivo per accedere a tale strumento di regolazione della crisi, vale a dire la qualità di imprenditore, anche non commerciale, non “minore” ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett.
d) CCII;
la sussistenza di una situazione di crisi o insolvenza;
il raggiungimento della soglia di efficacia degli accordi del 60% dell'indebitamento complessivo;
il deposito della documentazione richiesta dagli artt. 39, commi 1 e 3, CCII;
la presenza della relazione redatta da un professionista indipendente ai sensi dell'art. 2, lett. o) CCII attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, nonché l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel termine previsto dall'art. 57, co. 3, CCII. La società ricorrente è indubbiamente qualificabile come imprenditore, regolarmente iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese, e non riveste la qualità di “impresa minore”, risultando superate le soglie previste dall'art. 2, lett. d), avendo un attivo patrimoniale superiore a € 300.000 ed un indebitamento complessivo superiore a € 500.000.
Risulta sussistente anche la situazione di crisi come declinata dall'art. 2, lett. a) in termini di probabilità di insolvenza che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi, e comunque di insolvenza di cui alla successiva lett. b) (stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori,
i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni).
In particolare, la società ha rappresentato:
- Di essere stata costituita nell'anno 1963 al fine di sviluppare iniziative immobiliari;
- Di essere attualmente proprietaria di cespiti immobiliari (fabbricati e terreni) che intende cedere;
- Di trovarsi in una importante situazione di contrazione economico – finanziaria iniziata sostanzialmente nel 2008 (a fronte della nota crisi involgente il mercato immobiliare) e procrastinatasi fino al 2016 (infatti, alla crisi del mercato di riferimento si sono affiancati una continua diminuzione dei ricavi e uno squilibrio economico finanziario, che hanno condotto l'assemblea dei soci a porre in liquidazione la società fin dal 3 gennaio 2017);
- Di avere chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Forlì l'omologazione di accordi ex art. 182 bis L.F. in data 8 ottobre 2020;
- Detti accordi sono rimasti solo in parte eseguiti: alla scadenza del 31 dicembre 2022, infatti, non erano completate le dismissioni previste dal piano già vagliato dal
Tribunale;
- La società, dunque, ha rappresentato ai propri creditori la volontà di completare il percorso di regolazione della crisi già intrapreso ed è dunque addivenuta al deposito della domanda che qui occupa, che si pone in continuità con gli accordi già omologati in precedenza, rispetto ai quali, è bene evidenziarlo, non sono emerse criticità né profili di inattendibilità dei dati posti a base del primo accordo;
- I motivi di mancata completa esecuzione del precedente accordo risiedono essenzialmente nel ritardo nelle vendite immobiliari (collegato, soprattutto, agli effetti dell'emergenza epidemiologica) e nel decesso del precedente Liquidatore,
[...]
Per_1 - La debitoria di ammonta, alla data del 31/10/2024, ad Euro Parte_1
8.590.034,00.
Accertata la sussistenza del requisito oggettivo e soggettivo, va rilevato che la società istante ha assolto anche gli oneri di allegazione documentale, avendo prodotto:
- le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata,
- le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
- una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi,
- l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, con indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali ne siano muniti;
- il piano, redatto con le modalità indicate dall'art. 56, contenente l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione.
Nello specifico, ai sensi del richiamato art. 57, il piano deve apparire idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa ed assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria e deve indicare:
a) la situazione economico patrimoniale e finanziaria dell'impresa b) le principali cause della crisi c) le strategie di intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;
e) gli apporti di finanza nuova;
f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto;
g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario. Il piano sottostante gli accordi oggetto della presente omologa prevede:
- la dismissione delle proprietà immobiliari entro il 31 dicembre 2025 mediante l'esecuzione delle vendite non ancora effettuate, tramite la diminuzione dei prezzi di vendita di un importo consistente (pari al 25%);
- l'incasso dei canoni di locazione per gli immobili attualmente locati fino alla loro dismissione;
- la cessione delle partecipazioni societarie detenute, per la quale vi è già offerta irrevocabile di acquisto;
- l'incasso di alcuni crediti;
il ricavato è destinato al soddisfacimento dei creditori sociali che saranno pagati secondo le modalità e i tempi previsti negli accordi conclusi.
Gli accordi ed il sottostante piano economico-finanziario sono corredati dall' attestazione rilasciata in data 17 settembre 2024 dal Dott. professionista indipendente in Per_2
possesso dei requisiti di cui all'art. 2 lett. o) CCII, in ordine alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del piano, nonché all'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel termine previsto dall'art. 57, co 3, CCII.
La relazione del professionista ex art. 57, co. 4, CCII risulta formalmente corretta;
dopo aver preso in esame gli assets societari, sulla base della diretta verifica della necessaria documentazione, ha esaminato in dettaglio le componenti dell'attivo e del passivo, dando conto della metodica dell'analisi compiuta, dei riscontri operati e dei criteri di valutazione adottati.
Nella relazione, il professionista evidenzia di non aver rilevato irregolarità nelle scritture contabili esaminate né criticità nella contabilizzazione dei crediti e dei debiti e nelle poste di bilancio.
Il professionista attestatore, all'esito di un vaglio critico ragionato e convincente, scevro da antinomie, contraddizioni od illogicità intrinseche, ha attestato la veridicità dei dati aziendali- contabili e la correttezza delle principali voci contabili presenti nella situazione patrimoniale alla data di riferimento del 29 febbraio 2024, formulando altresì un giudizio favorevole in ordine alla fattibilità del piano e alla sua idoneità ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo.
In merito al raggiungimento delle maggioranze prescritte, si rileva che la complessiva esposizione debitoria della società alla data del 31 ottobre 2024 ammontava a € 8.590.034,00, con la conseguenza che gli accordi di ristrutturazione conclusi con i creditori (titolari complessivamente di un credito di € 8.384.458,10) raggiungono il 97% del debito complessivo, misura superiore a quella del 60% prevista dall'art. 57 CCII.
Nessun profilo di illegittimità risulta individuabile negli accordi e nel piano sottostante.
Nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione nel registro delle Imprese, scaduto il 6 gennaio
2025, nessuna opposizione è stata presentata dai creditori, rendendo così non necessaria la previa convocazione dell'udienza in camera di consiglio.
Quanto alle ulteriori verifiche di spettanza del Tribunale, si osserva che non è consentita una valutazione delle scelte di merito e di convenienza attraverso le quali il proponente abbia inteso perseguire il risanamento, a meno che queste scelte incidano sulla idoneità del piano ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e, più in generale, a superare la situazione di crisi e di insolvenza, condizione che nel caso di specie non ricorre,
Conclusivamente, constatata la propria competenza territoriale (avendo la società istante la propria sede nel circondario di questo Tribunale), la mancanza di qualsiasi opposizione, la completezza e regolarità della documentazione, il coinvolgimento negli accordi di ristrutturazione di creditori rappresentanti oltre il 60% dell'esposizione debitoria complessiva, la logicità del piano presentato, la coerenza e persuasività della relazione redatta dal professionista attestatore, in particolare in ordine alle idoneità dello stesso ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, questo Tribunale non può che procedere all'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi da Parte_1
, accordi registrati e depositati presso il Registro delle Imprese di Forlì ed iscritti
[...]
in data 6 dicembre 2024.
Nulla per le spese stante la natura del procedimento e l'assenza di qualsiasi opposizione.
P.Q.M.
visti gli artt. 48, co. 4 e 57 CCII,
[. il Tribunale di Forlì omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi da Pt_1
(C.F. ), con sede legale in Cesenatico (FC), Strada Parte_1 P.IVA_1
Statale Adriatica n. 3092 con i creditori indicati in parte motiva, accordi depositati per la pubblicazione sul registro delle imprese alla C.C.I.A.A. di Forlì in data 6 dicembre 2024 ed iscritti in pari data;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui agli art. 45 e 48, co. 5, CCII Così deciso a Forlì, nella camera di consiglio del 30/01/2025
Il Presidente
Dott. Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed est.
Dott. Maria Cecilia Branca