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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 28/05/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
P.N. 411/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di L'Aquila, Sezione Specializzata Agraria, composto dai signori magistrati
Dr. Elvira Buzzelli Presidente
Dr.ssa Monica Croci Giudice
Dr.ssa Maura Manzi Giudice Relatore
Geom. Stefano Iovinelli Esperto
Dr. Benedetto Fattapposta Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 411/2025, decisa all'udienza del 22.5.2025, mediante lettura del dispositivo, vertente tra
, c.f. , in qualità di titolare dell'omonima Azienda Parte_1 C.F._1
Agricola, P. I. digitalmente domiciliato a L'Aquila, presso l'indirizzo pec P.IVA_1 dell'avv. Marco Castellani, , che lo rappresenta Email_1
e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
RICORRENTE
P.I. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato a L'Aquila, via Brancastello n. 16, presso lo studio dell'avv. Pasquale
Passacantando che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
OGGETTO: altri istituti di diritto agrario.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 22.5.2025
PREMESSO IN FATTO CHE
Con ricorso per decreto ingiuntivo rubricato al n. r.g. 2093/2024 R.G.A.C., il Controparte_1
chiedeva ingiungersi a il pagamento della somma di € 120.000,00, oltre interessi Parte_1
e spese, a titolo di canone per la concessione di un terreno ad uso pascolivo, conclusa tra il suddetto Comune, in qualità di concedente e un Associazione Temporanea di Imprese, di cui
1 P.N. 411/2025 R.G.
l'odierno attore era impresa mandataria. Con decreto ingiuntivo n. 386/2024 del 4.11.2024, pubblicato in data 27.11.2024, ritualmente notificato all'opponente in data 15.1.2025, il
Tribunale di L'Aquila, Sezione agraria, ingiungeva il pagamento di detta somma.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha chiesto la revoca del Parte_1
predetto decreto ingiuntivo, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi:
- in primo luogo, ha dedotto l'improponibilità dell'azione monitoria per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 11 d.lgs. 150/2011. Infatti, tale norma, pone a carico di chi vuole esperire una domanda giudiziale in “materia agraria”
l'obbligo del tentativo di conciliazione a pena di improponibilità della domanda. Il principio di diritto connesso a tale conseguenza giuridica, è stata ribadito dalla Suprema Corte con sentenza n. 6893/2018 del 20.3.2018 e dalla successiva giurisprudenza di merito.
- in ogni caso, la domanda è infondata nel merito. Infatti, con Determinazione n. 121 del
15.05.2023, relativa alla stagione pascoliva 2023-2024, con inizio al 15.05.2023 e termine al 14.05.2024, il ha concesso in godimento all' costituita tra Controparte_1 CP_2
l'attrice, mandataria, e le mandanti , Controparte_3 [...]
”, “ Controparte_4 [...]
” e la Controparte_5 Controparte_6
” (di seguito l' ), un lotto di terreno ad uso pascolivo, concordando il
[...] CP_2
canone in € 180.000,00. In ossequio a tale concessione, l'attore e l'azienda agricola provvedevano ad adempiere alle loro obbligazioni, secondo le quote di Controparte_3
utilizzo dei terreni (stabilite con verbale interno di riparto del 15.5.2024). Senonché, in data
16.10.2024, veniva emessa dal Commissario del Governo di Trento una interdittiva antimafia nei confronti delle restanti aziende costituenti l'A.T.I., tutte facenti capo al sig.
che pertanto sono state inibite dalla possibilità di esercitare attività agricola. CP_4
Tale fatto sopravvenuto, ha così determinato una sproporzione tra le prestazioni inizialmente pattuite, sì da alterare l'equilibrio economico del rapporto contrattuale con l'ente concedente. La circostanza, dunque, giustifica la risoluzione del contratto, ex art. 1467 c.c., per onerosità sopravvenuta, esonerando l'opponente e l'azienda CP_3
al pagamento di quanto richiesto dal Tali conseguenze sono
[...] Controparte_1
peraltro desumibili anche dagli art. 9, 60 e 120 del codice degli appalti pubblici, che prevedono i rimedi manutentivi dei contratti di durata, nonché la risoluzione per sopravvenuta onerosità in caso di contratto stipulato con le pubbliche amministrazioni.
- ulteriormente, il è reso responsabile della violazione dei principi di buona Controparte_1 fede e correttezza in epoca precedente all'assegnazione, in quanto era a conoscenza della
2 P.N. 411/2025 R.G.
precaria situazione economica delle aziende facenti capo a circostanze che CP_4
l'Ente ha tuttavia taciuto alle altre aziende parte dell' CP_2
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conseguente Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo, deducendo che:
- l'eccezione di proponibilità formulata dall'opponente è infondata in quanto le norme richiamate dall'opponente si applicano esclusivamente ai c.d. “contratti agrari” mentre, nel caso di specie, si verte in materia di concessione di terreni gravati da uso civico. Ed infatti, alle concessioni non si applica la speciale disciplina sui patti agrari di cui alla l. n. 203.1982,
e la condizione di procedibilità ivi prevista;
- nel merito, l'opposizione è infondata in quanto l'obbligo di pagare il canone è sorto nel momento della stipula del contratto, a nulla rilevando le vicende successive occorse ad alcune azione costituenti l' Infatti, il con determinazione n. 121 CP_2 CP_1 CP_1
del 15.5.2023, ha concesso in uso i terreni costituenti il denominato “lotto zero”, prevedendo, tra l'altro, il pagamento del canone in una unica soluzione, prima della stipula del contratto di concessione, precisamente alla data della determina, essendosi l'accordo perfezionato in seguito all'accettazione dell'offerta formalizzata dall' Pertanto, CP_2
l'interdittiva antimafia pervenuta ad alcune delle aziende agricole, in epoca successiva alla determinazione data 16.10.2023, non ha inciso sull'obbligazione di corrispondere il canone.
- ulteriormente, ha dedotto che, a prescindere dal provvedimento interdittivo, l'associazione ha utilizzato i terreni portando al pascolo i capi di bestiame, come provato dagli allegati attestati la “monticazione” e la “demonticazione”. Peraltro, la durata annuale della concessione sarebbe una mera formalità in quanto i terreni per il pascolo si utilizzano convenzionalmente nel periodo compreso tra maggio e ottobre;
- infine, ferma la responsabilità solidale della aziende costituenti l' le vicende interne CP_2
alla stessa non rilevano nei confronti del CP_1
All'udienza del 22.5.2025, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti. In particolare,
l'opponente ha rappresentato che, dai documenti relativi alla monticazione e demonticazione depositati dal è emerso come i terreni siano stati in vero utilizzati non dalle aziende CP_1
del facente parte dell bensì da soggetti terzi, dunque autorizzati all'uso pascolivo CP_4 CP_2
dall'ente comunale, in violazione di quanto previsto dal bando della concessione. Anche in ragione di tale elemento, emerso solo in sede di costituzione del ha insistito per CP_1
l'accoglimento dell'opposizione, chiedendo in subordine di essere autorizzato a chiamare in causa, quali garanti, e , effettivi utilizzatori dei terreni. CP_7 Persona_1
3 P.N. 411/2025 R.G.
Il Collegio, all'esito della discussione, disattendendo la domanda per la chiamata in garanzia proposta in udienza dall'opponente, ha emesso la seguente sentenza dando lettura del dispositivo.
OSSERVA IN DIRITTO
1. Questioni preliminari: l'eccezione di improponibilità della domanda.
In primo luogo, occorre analizzare l'eccezione formulata dall'opponente di improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 150/2011, il quale prevede che: “Le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
Sono competenti le sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320.
Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia nelle materie indicate dal comma 1 è tenuto a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio…”
Tale norma non è applicabile al caso di specie.
Infatti, già nella vigenza dell'art. 46 della L. n. 203/1982 - norma poi abrogata dall'art. 34 d.lgs.
150/2011 che prevedeva la condizione di procedibilità anzidetta per le controversie in materia di contratti agrari - la giurisprudenza ne escludeva l'applicabilità alle concessioni di terreni gravati da uso civico, stante la diversa natura dei contratti agrari stipulati tra privati e quelli conclusi tra i privati e P.A. aventi ad oggetto la concessione in godimento di beni gravati da uso civico che, pur se di competenza delle Sezioni agrarie, non sono qualificabili come contratti agrari tout court (Cass. civ., S.U., 8192/1994).
La principale distinzione tra contratti agrari e contrari aventi ad oggetto la concessione a privati di beni demaniali gravati da uso civico, risiede nel carattere temporaneo e precario di questi ultimi;
la sussistenza dell'uso civico e la destinazione d'uso del terreno preclude infatti l'applicabilità di tutte le norme sui contratti agrari relative a durata dei rapporti e proroghe, essendo prevalente l'interesse collettivo sotteso alla sussistenza del vincolo. In tal senso, si è espressa la Suprema Corte nella sentenza n. 11276/2020 che, pur non occupandosi espressamente della questione relativa all'applicabilità della norma sull'obbligo di conciliazione, ha escluso l'applicabilità delle norme speciali alle concessioni di terreno demaniale gravato da uso civico.
Pertanto, ritiene il Collegio che l'opposto non era obbligato al preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, il quale non è dunque condizione di procedibilità né di proponibilità della domanda.
4 P.N. 411/2025 R.G.
^^^^
2. Delimitazione del thema decidendum e ripartizione dell'onere della prova
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento.
Parte opposta ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento della somma di € 120.000,00, oltre interessi, spese e accessori di legge, a titolo di mancato pagamento canone per la concessione in godimento di alcuni terreni ad uso pascolivo in favore di un'A.T.I., di cui l'opponente è mandataria.
Per contro, l'opponente, ha dedotto che la somma non è dovuta in considerazione dello squilibrio tra le prestazioni che si è venuto a creare durante l'esecuzione del contratto, con conseguente diritto alla risoluzione ai sensi dell'art. 1467 c.c. o diritto alla rideterminazione del prezzo, in considerazione della mutata composizione dell'associazione di imprese.
Orbene, prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso,
Cass. Sezioni Unite 13533/2001; conf., ex plurimis, Cass. n. 13674/2006; Cass. 8615/2006).
Nel caso in esame, il mancato pagamento del canone stabilito appare documentalmente provato ancorché pacifico, il quanto la circostanza non è contestata dall'opponente. Quest'ultimo, ha eccepito che il mancato pagamento sia derivante da causa ed esso non imputabile, ossia di un fatto sopravvenuto che ha alterato l'equilibrio contrattuale.
^^^^
5 P.N. 411/2025 R.G.
3. Esame delle fattispecie concreta
Al fine di inquadrare il merito della vicenda, occorre analizzarla dal punto di vista temporale.
Infatti, il aveva posto all'asta pubblica, con avviso pubblico del 12.04.2024, Controparte_1
un lotto di terreni ad uso pascolivo per la stagione 2023-2024, con un canone stabilito in €
393.334,72. L'asta era però andata deserta, sicché un costituita dall'impresa CP_2 dell'odierno opponente e dalle “ , “ Controparte_3 [...]
”, Controparte_4 [...]
” e la Controparte_5 Controparte_6
, in data 15.5.2024 proponeva istanza di assegnazione in concessione degli stessi terreni
[...] per la somma di € 180.000,00. L'impresa di è la mandataria dell'A.T.I. Parte_1
Con determinazione n. 121 del 15.5.2023, il concedeva il lotto di terreni alla CP_1 CP_1
predetta A.T.I. alla somma offerta, facendo rinvio, per gli aspetti relativi alle modalità di pagamento del canone, all'avviso pubblico richiamato. Dopo tale determina, l'associazione provvedeva a versare al Comune la somma di € 60.000,00, a fronte della maggior somma concordata. Di conseguenza, il con missiva del 26.9.2023, sollecitava il Controparte_1
pagamento della restante parte, non ottenendo riscontro. In data 16.10.2023, a CP_4 legale rappresentante di tre aziende costituenti l' CP_2 Controparte_4
”, “
[...] Controparte_5
e la ) venivano notificati dei
[...] Controparte_6
provvedimenti interdittivi antimafia emessi dal Commissario del Governo di Trento, che inibivano alle società facenti capo allo stesso, di svolgere attività agricola.
Detta circostanza, ad opinione dell'opponente, avrebbe determinato una sproporzione tra le prestazioni contrattuali. Difatti, in conseguenza dell'interdittiva a carico di le CP_4 aziende agricole facenti capo all'opponente e a erano le uniche dell Controparte_3 CP_2
a poter svolgere attività agricola e, considerate le diverse quote di partecipazione, esse non erano più in grado di onorare le obbligazioni assunte. D'altronde, senza le imprese di CP_4
l'opponente e non avrebbero mai costituito l né avrebbero rivolto
[...] Controparte_8 CP_2
istanza al per la concessione dei terreni. Sussisterebbero pertanto, nel caso Controparte_1
in esame, i presupposti per la risoluzione del contratto ex art. 1467 c.c.
Le doglianze dell'opponente non colgono nel segno e, pertanto, non possono essere accolte.
In primo luogo, merita rammentare, in punto di diritto, che l'istituto della risoluzione per eccessiva onerosità riguarda i soli contratti con prestazioni corrispettive a esecuzione continuata o periodica o differita. Per contro, nei contratti con prestazioni corrispettive a
6 P.N. 411/2025 R.G.
efficacia istantanea, nei quali la residua attività esecutiva non sia rinviata, né si protragga nel tempo, né sia ripetuta a intervalli periodici, non potrà invocarsi tale forma di risoluzione, poiché in tali casi le parti affrontano consapevolmente il rischio, assunto all'atto della conclusione del contratto, che eventi sopravvenuti possano rendere una delle attribuzioni più onerosa rispetto al costo e al sacrificio che allo spostamento patrimoniale erano in origine ricollegati e che erano ragionevolmente prevedibili.
Detta ipotesi di risoluzione del contratto presuppone dunque un'alterazione dell'equilibrio patrimoniale fra le prestazioni dovuta all'eccessiva onerosità sopravvenuta dell'una o alla diminuzione del valore originario dell'altra. Sul punto si contrappongono due criteri proposti per la valutazione di tale squilibrio sopravvenuto, entrambi di natura dinamica: un criterio di comparazione del sinallagma e un criterio di comparazione della prestazione. In base al primo criterio l'eccessiva onerosità deve essere valutata raffrontando l'equilibrio iniziale tra le prestazioni con l'alterazione successivamente intervenuta;
in ragione del secondo criterio, il confronto deve invece avvenire sulla base della prestazione dovuta, verificando il mutamento di valore che essa subisce tra il momento della conclusione del contratto e quello dell'adempimento, nonché assumendo il valore monetario della prestazione come unità di misura dell'intervenuta sproporzione. Ciò posto, la sproporzione è irrilevante qualora intervenga dopo l'adempimento della prestazione;
essa deve infatti essersi determinata successivamente alla stipulazione del contratto, ma può derivare anche da eventi anteriori alla stipulazione, le cui conseguenze, straordinarie e imprevedibili, si verifichino nel periodo di esecuzione del contratto. Può agire per richiedere la risoluzione solo la parte che non abbia ancora eseguito la prestazione divenuta eccessivamente onerosa e che non sia inadempiente o non abbia dato causa al verificarsi dell'evento o non abbia concorso ad aggravare la propria posizione debitoria. In ogni caso l'eccessiva onerosità non giustifica la sospensione dell'adempimento né può essere fatta valere come eccezione nel giudizio promosso dalla controparte.
Con riferimento alla nozione di avvenimento straordinario e imprevedibile, idoneo a giustificare la risoluzione ex art. 1467 c.c., la giurisprudenza sostiene che la straordinarietà ha natura oggettiva, qualificando un evento in base all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi tali da consentire attraverso analisi quantitative classificazioni quanto meno di carattere statistico), mentre il carattere dell'imprevedibilità ha fondamento soggettivo, facendo riferimento alla fenomenologia della conoscenza (Cass. n. 22396/2006; Cass. n. 2661/2001). Tra tali avvenimenti ricade, ad esempio, il terremoto (Cass. n. 37778/2021).
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Non è rilevante ai fini della risoluzione la sproporzione tra prestazioni che rientra nell'alea normale del contratto, intesa come rischio non prevedibile né esplicitamente assunto, ma connaturato alla causa concreta del contratto, e dunque implicitamente assunto.
Secondo la giurisprudenza rientrano nell'alea normale le oscillazioni di valore delle prestazioni che siano originate dal fenomeno della svalutazione monetaria (Cass. n.
9314/2017; Cass. n. 4423/2004; Cass. n. 5480/1991) o dalle oscillazioni dei cambi di valuta (Cass. n. 9263/2011; Cass. n. 11200/2003) o dalle variazioni in aumento del prelievo comunitario, che costituisce una sorta di dazio doganale sulle importazioni (Cass. n.
2386/1998), salvo che non presentino le caratteristiche di un evento straordinario e imprevedibile (Cass. n. 6574/1984). I mancati pagamenti da parte della clientela non giustificano la risoluzione per eccessiva onerosità del canone di una locazione commerciale, poiché rientrano nell'alea normale (Cass. n. 7460/1997).
Tanto chiarito, deve in primo luogo osservarsi che, nel caso in esame, l'obbligo di pagamento del canone di concessione è sorto al momento del perfezionamento della stessa, ossia il
15.5.2023, data della determinazione n. 121.2023 del Comune di il quale, accogliendo CP_1
la manifestazione di interesse dell' le ha concesso in locazione, per la somma di CP_2
180.000,00, i terreni ricompreso nel lotto denominato lotto “0”, alle condizioni di cui all'avviso di asta pubblica n. prot. 0002296 del 12-04-2024. Relativamente al momento di pagamento del canone e al soggetto tenuto allo stesso, nell'avviso, all'art. 5, si legge che “Il canone di concessione, corrispondente a quello offerto dall'aggiudicatario dovrà essere pagato in un'unica soluzione, e comunque prima della stipula del contratto di concessione, pena la perdita della priorità assunta nella graduatoria di aggiudicazione. Per le imprese associate, le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi, l'obbligo relativo al pagamento del canone di concessione si riterrà assolto esclusivamente se effettuato da parte del dell'Associazione, della società mandataria, del;
pagamenti eventualmente effettuati CP_9 dalle imprese associate, mandanti o partecipanti al o comunque da soggetti diversi CP_9 dalle imprese firmatarie del contratto di concessione, ancorché incassati dall'ente non estinguono l'obbligazione contrattuale, risultando così inadempimento contrattuale”
L'obbligazione di pagamento del canone, lungi dall'avere natura continuativa o periodica, è dunque sorta in capo all'associazione in data 15.5.2023 e avrebbe dovuto essere adempiuta ancor prima della stipula della concessione.
Ne consegue che, sotto tale profilo, difetta nel caso di specie il primo presupposto per la pronuncia della risoluzione per eccessiva onerosità, attesa la natura unitaria (e non periodica)
8 P.N. 411/2025 R.G.
dell'obbligazione di pagamento rispetto alla quale l – e la società mandataria di cui CP_2
l'opponente è titolare – sono inadempienti sin dalla stipula della concessione.
In secondo luogo, va rilevato che, dalle produzione documentali del (cfr. docc. da 5 a CP_1
16 fasc. opposto) risulta che i terreni sono stati utilizzati dalle aziende facenti capo all' CP_2 nel periodo tra maggio e ottobre 2023, mese in cui è avvenuta la c.d. “demonticazione”.
Pertanto, il 16.10.2023, data in cui le aziende del sono state colpite dall'interdittive CP_4 antimafia, l'utilizzo dei terreni era invero già cessato, con conseguente avvenuta esecuzione ed esaurimento anche della controprestazione del Comune.
Circa la dedotta sproporzione tra le prestazioni, osserva il Collegio come la circostanza che a talune delle aziende costituenti l'A.T.I. sia stato inibito l'esercizio dell'attività agricola neppure può valere come evento straordinario e imprevedibile idoneo a giustificare la risoluzione. Lo stesso attiene infatti ad evento terzo, estraneo al contratto, che non altera il sinallagma o le prestazioni contrattuali, le quali mantengono il loro valore originario.
Né tantomeno può dirsi che il fatto che talune delle aziende riunite nell' si siano poi CP_2 rilevate inadempienti al pagamento della loro quota parte canone, a prescindere dalle ragioni dell'adempimento, rappresenti un accadimento straordinario e imprevedibile, consistendo, al contrario, proprio nella concretizzazione del rischio che il bando, prevedendo la responsabilità solidale della mandataria e dell mirava a prevenire. CP_2
D'altronde, anche secondo la Suprema Corte “al mandatario di un'associazione temporanea
d'impresa è riconosciuta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto;
l'appaltante può agire in giudizio anche nei confronti della sola mandataria in proprio, stante il vincolo di responsabilità solidale che sorge con l'offerta delle imprese riunite in associazione.” (Cass. n. 25204/2011).
Ne consegue che, lungi dal porsi come evento assolutamente straordinario e imprevedibile, il mancato pagamento del canone da parte delle aziende del è invece da ricondurre nell'alea CP_4 normale del contratto e dal rischio espressamente assunto dalla mandataria.
Le relazioni interne tra le aziende costituenti l'A.T.I. e la ripartizione tra le stesse dei costi relativi al canone sono dunque del tutto irrilevanti nei confronti del Comune creditore.
Parimenti irrilevanti, ai fini della decisione dell'opposizione, sono le deduzioni in ordine alla violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del il quale Controparte_1 avrebbe taciuto alle altre componenti dell l'esposizione debitoria delle aziende del CP_2 CP_4 verso il già esistente al momento della stipula della concessione. Al riguardo, non CP_1
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solo non è dato comprendere sulla base di quale principio o norma il avrebbe dovuto CP_1 informare le altre aziende dell circa le vicende relative alle imprese del inoltre la CP_2 CP_4 sproporzione tra le prestazioni dedotta dall'opponente non è certo dovuta all'insolvenza delle aziende riconducibili a bensì per invece l'intervento di una interdittiva antimafia, CP_4 che è questione che nulla ha a che fare con i pregressi debiti esistenti nei confronti dell'ente comunale.
Sulla scorta delle argomentazioni sinora esposte, ritiene il Collegio che il diritto del al CP_1 pagamento del canone risulti pienamente provato, così come cristallizzato nel titolo opposto.
Per tali ragioni, il Tribunale ha ritenuto di non accogliere la domanda di chiamata in garanzia proposta all'udienza di discussione dall'opponente. Difatti, l'estensione del giudizio nei confronti dei terzi effettivi utilizzatori del fondi – avanzata peraltro dall'opponente sulla base di un titolo diverso rispetto a quello dedotto con la domanda principale – non avrebbe potuto in alcun un modo incidere sull'obbligazione del nei confronti del opposto, Pt_1 CP_1 obbligazione che, si ribadisce, trova fondamento diretto nella concessione e nel regime di solidarietà esistente tra l' e l'impresa mandataria. CP_2
^^^^
4. Conclusioni
In conclusione, l'opposizione va respinta e il decreto congiuntivo confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM
55/2014, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento secondo il valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando, rigettate le altre richieste anche istruttorie proposte, così provvede:
- CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 386/2024 del 4.11.2024, pubblicato in data
21.11.2024 e, visto l'art. 653 c.p.c. lo dichiara definitivamente esecutivo;
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite che liquida nella somma di € Parte_1
14.103,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa nella misura di legge.
L'Aquila, 22.05.2025
Il Giudice relatore
(dott.ssa Maura Manzi)
10 P.N. 411/2025 R.G.
La Presidente
(Elvira Buzzelli)
11
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di L'Aquila, Sezione Specializzata Agraria, composto dai signori magistrati
Dr. Elvira Buzzelli Presidente
Dr.ssa Monica Croci Giudice
Dr.ssa Maura Manzi Giudice Relatore
Geom. Stefano Iovinelli Esperto
Dr. Benedetto Fattapposta Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 411/2025, decisa all'udienza del 22.5.2025, mediante lettura del dispositivo, vertente tra
, c.f. , in qualità di titolare dell'omonima Azienda Parte_1 C.F._1
Agricola, P. I. digitalmente domiciliato a L'Aquila, presso l'indirizzo pec P.IVA_1 dell'avv. Marco Castellani, , che lo rappresenta Email_1
e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
RICORRENTE
P.I. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato a L'Aquila, via Brancastello n. 16, presso lo studio dell'avv. Pasquale
Passacantando che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
OGGETTO: altri istituti di diritto agrario.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 22.5.2025
PREMESSO IN FATTO CHE
Con ricorso per decreto ingiuntivo rubricato al n. r.g. 2093/2024 R.G.A.C., il Controparte_1
chiedeva ingiungersi a il pagamento della somma di € 120.000,00, oltre interessi Parte_1
e spese, a titolo di canone per la concessione di un terreno ad uso pascolivo, conclusa tra il suddetto Comune, in qualità di concedente e un Associazione Temporanea di Imprese, di cui
1 P.N. 411/2025 R.G.
l'odierno attore era impresa mandataria. Con decreto ingiuntivo n. 386/2024 del 4.11.2024, pubblicato in data 27.11.2024, ritualmente notificato all'opponente in data 15.1.2025, il
Tribunale di L'Aquila, Sezione agraria, ingiungeva il pagamento di detta somma.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha chiesto la revoca del Parte_1
predetto decreto ingiuntivo, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi:
- in primo luogo, ha dedotto l'improponibilità dell'azione monitoria per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 11 d.lgs. 150/2011. Infatti, tale norma, pone a carico di chi vuole esperire una domanda giudiziale in “materia agraria”
l'obbligo del tentativo di conciliazione a pena di improponibilità della domanda. Il principio di diritto connesso a tale conseguenza giuridica, è stata ribadito dalla Suprema Corte con sentenza n. 6893/2018 del 20.3.2018 e dalla successiva giurisprudenza di merito.
- in ogni caso, la domanda è infondata nel merito. Infatti, con Determinazione n. 121 del
15.05.2023, relativa alla stagione pascoliva 2023-2024, con inizio al 15.05.2023 e termine al 14.05.2024, il ha concesso in godimento all' costituita tra Controparte_1 CP_2
l'attrice, mandataria, e le mandanti , Controparte_3 [...]
”, “ Controparte_4 [...]
” e la Controparte_5 Controparte_6
” (di seguito l' ), un lotto di terreno ad uso pascolivo, concordando il
[...] CP_2
canone in € 180.000,00. In ossequio a tale concessione, l'attore e l'azienda agricola provvedevano ad adempiere alle loro obbligazioni, secondo le quote di Controparte_3
utilizzo dei terreni (stabilite con verbale interno di riparto del 15.5.2024). Senonché, in data
16.10.2024, veniva emessa dal Commissario del Governo di Trento una interdittiva antimafia nei confronti delle restanti aziende costituenti l'A.T.I., tutte facenti capo al sig.
che pertanto sono state inibite dalla possibilità di esercitare attività agricola. CP_4
Tale fatto sopravvenuto, ha così determinato una sproporzione tra le prestazioni inizialmente pattuite, sì da alterare l'equilibrio economico del rapporto contrattuale con l'ente concedente. La circostanza, dunque, giustifica la risoluzione del contratto, ex art. 1467 c.c., per onerosità sopravvenuta, esonerando l'opponente e l'azienda CP_3
al pagamento di quanto richiesto dal Tali conseguenze sono
[...] Controparte_1
peraltro desumibili anche dagli art. 9, 60 e 120 del codice degli appalti pubblici, che prevedono i rimedi manutentivi dei contratti di durata, nonché la risoluzione per sopravvenuta onerosità in caso di contratto stipulato con le pubbliche amministrazioni.
- ulteriormente, il è reso responsabile della violazione dei principi di buona Controparte_1 fede e correttezza in epoca precedente all'assegnazione, in quanto era a conoscenza della
2 P.N. 411/2025 R.G.
precaria situazione economica delle aziende facenti capo a circostanze che CP_4
l'Ente ha tuttavia taciuto alle altre aziende parte dell' CP_2
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conseguente Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo, deducendo che:
- l'eccezione di proponibilità formulata dall'opponente è infondata in quanto le norme richiamate dall'opponente si applicano esclusivamente ai c.d. “contratti agrari” mentre, nel caso di specie, si verte in materia di concessione di terreni gravati da uso civico. Ed infatti, alle concessioni non si applica la speciale disciplina sui patti agrari di cui alla l. n. 203.1982,
e la condizione di procedibilità ivi prevista;
- nel merito, l'opposizione è infondata in quanto l'obbligo di pagare il canone è sorto nel momento della stipula del contratto, a nulla rilevando le vicende successive occorse ad alcune azione costituenti l' Infatti, il con determinazione n. 121 CP_2 CP_1 CP_1
del 15.5.2023, ha concesso in uso i terreni costituenti il denominato “lotto zero”, prevedendo, tra l'altro, il pagamento del canone in una unica soluzione, prima della stipula del contratto di concessione, precisamente alla data della determina, essendosi l'accordo perfezionato in seguito all'accettazione dell'offerta formalizzata dall' Pertanto, CP_2
l'interdittiva antimafia pervenuta ad alcune delle aziende agricole, in epoca successiva alla determinazione data 16.10.2023, non ha inciso sull'obbligazione di corrispondere il canone.
- ulteriormente, ha dedotto che, a prescindere dal provvedimento interdittivo, l'associazione ha utilizzato i terreni portando al pascolo i capi di bestiame, come provato dagli allegati attestati la “monticazione” e la “demonticazione”. Peraltro, la durata annuale della concessione sarebbe una mera formalità in quanto i terreni per il pascolo si utilizzano convenzionalmente nel periodo compreso tra maggio e ottobre;
- infine, ferma la responsabilità solidale della aziende costituenti l' le vicende interne CP_2
alla stessa non rilevano nei confronti del CP_1
All'udienza del 22.5.2025, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti. In particolare,
l'opponente ha rappresentato che, dai documenti relativi alla monticazione e demonticazione depositati dal è emerso come i terreni siano stati in vero utilizzati non dalle aziende CP_1
del facente parte dell bensì da soggetti terzi, dunque autorizzati all'uso pascolivo CP_4 CP_2
dall'ente comunale, in violazione di quanto previsto dal bando della concessione. Anche in ragione di tale elemento, emerso solo in sede di costituzione del ha insistito per CP_1
l'accoglimento dell'opposizione, chiedendo in subordine di essere autorizzato a chiamare in causa, quali garanti, e , effettivi utilizzatori dei terreni. CP_7 Persona_1
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Il Collegio, all'esito della discussione, disattendendo la domanda per la chiamata in garanzia proposta in udienza dall'opponente, ha emesso la seguente sentenza dando lettura del dispositivo.
OSSERVA IN DIRITTO
1. Questioni preliminari: l'eccezione di improponibilità della domanda.
In primo luogo, occorre analizzare l'eccezione formulata dall'opponente di improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 150/2011, il quale prevede che: “Le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
Sono competenti le sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320.
Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia nelle materie indicate dal comma 1 è tenuto a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio…”
Tale norma non è applicabile al caso di specie.
Infatti, già nella vigenza dell'art. 46 della L. n. 203/1982 - norma poi abrogata dall'art. 34 d.lgs.
150/2011 che prevedeva la condizione di procedibilità anzidetta per le controversie in materia di contratti agrari - la giurisprudenza ne escludeva l'applicabilità alle concessioni di terreni gravati da uso civico, stante la diversa natura dei contratti agrari stipulati tra privati e quelli conclusi tra i privati e P.A. aventi ad oggetto la concessione in godimento di beni gravati da uso civico che, pur se di competenza delle Sezioni agrarie, non sono qualificabili come contratti agrari tout court (Cass. civ., S.U., 8192/1994).
La principale distinzione tra contratti agrari e contrari aventi ad oggetto la concessione a privati di beni demaniali gravati da uso civico, risiede nel carattere temporaneo e precario di questi ultimi;
la sussistenza dell'uso civico e la destinazione d'uso del terreno preclude infatti l'applicabilità di tutte le norme sui contratti agrari relative a durata dei rapporti e proroghe, essendo prevalente l'interesse collettivo sotteso alla sussistenza del vincolo. In tal senso, si è espressa la Suprema Corte nella sentenza n. 11276/2020 che, pur non occupandosi espressamente della questione relativa all'applicabilità della norma sull'obbligo di conciliazione, ha escluso l'applicabilità delle norme speciali alle concessioni di terreno demaniale gravato da uso civico.
Pertanto, ritiene il Collegio che l'opposto non era obbligato al preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, il quale non è dunque condizione di procedibilità né di proponibilità della domanda.
4 P.N. 411/2025 R.G.
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2. Delimitazione del thema decidendum e ripartizione dell'onere della prova
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento.
Parte opposta ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento della somma di € 120.000,00, oltre interessi, spese e accessori di legge, a titolo di mancato pagamento canone per la concessione in godimento di alcuni terreni ad uso pascolivo in favore di un'A.T.I., di cui l'opponente è mandataria.
Per contro, l'opponente, ha dedotto che la somma non è dovuta in considerazione dello squilibrio tra le prestazioni che si è venuto a creare durante l'esecuzione del contratto, con conseguente diritto alla risoluzione ai sensi dell'art. 1467 c.c. o diritto alla rideterminazione del prezzo, in considerazione della mutata composizione dell'associazione di imprese.
Orbene, prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso,
Cass. Sezioni Unite 13533/2001; conf., ex plurimis, Cass. n. 13674/2006; Cass. 8615/2006).
Nel caso in esame, il mancato pagamento del canone stabilito appare documentalmente provato ancorché pacifico, il quanto la circostanza non è contestata dall'opponente. Quest'ultimo, ha eccepito che il mancato pagamento sia derivante da causa ed esso non imputabile, ossia di un fatto sopravvenuto che ha alterato l'equilibrio contrattuale.
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5 P.N. 411/2025 R.G.
3. Esame delle fattispecie concreta
Al fine di inquadrare il merito della vicenda, occorre analizzarla dal punto di vista temporale.
Infatti, il aveva posto all'asta pubblica, con avviso pubblico del 12.04.2024, Controparte_1
un lotto di terreni ad uso pascolivo per la stagione 2023-2024, con un canone stabilito in €
393.334,72. L'asta era però andata deserta, sicché un costituita dall'impresa CP_2 dell'odierno opponente e dalle “ , “ Controparte_3 [...]
”, Controparte_4 [...]
” e la Controparte_5 Controparte_6
, in data 15.5.2024 proponeva istanza di assegnazione in concessione degli stessi terreni
[...] per la somma di € 180.000,00. L'impresa di è la mandataria dell'A.T.I. Parte_1
Con determinazione n. 121 del 15.5.2023, il concedeva il lotto di terreni alla CP_1 CP_1
predetta A.T.I. alla somma offerta, facendo rinvio, per gli aspetti relativi alle modalità di pagamento del canone, all'avviso pubblico richiamato. Dopo tale determina, l'associazione provvedeva a versare al Comune la somma di € 60.000,00, a fronte della maggior somma concordata. Di conseguenza, il con missiva del 26.9.2023, sollecitava il Controparte_1
pagamento della restante parte, non ottenendo riscontro. In data 16.10.2023, a CP_4 legale rappresentante di tre aziende costituenti l' CP_2 Controparte_4
”, “
[...] Controparte_5
e la ) venivano notificati dei
[...] Controparte_6
provvedimenti interdittivi antimafia emessi dal Commissario del Governo di Trento, che inibivano alle società facenti capo allo stesso, di svolgere attività agricola.
Detta circostanza, ad opinione dell'opponente, avrebbe determinato una sproporzione tra le prestazioni contrattuali. Difatti, in conseguenza dell'interdittiva a carico di le CP_4 aziende agricole facenti capo all'opponente e a erano le uniche dell Controparte_3 CP_2
a poter svolgere attività agricola e, considerate le diverse quote di partecipazione, esse non erano più in grado di onorare le obbligazioni assunte. D'altronde, senza le imprese di CP_4
l'opponente e non avrebbero mai costituito l né avrebbero rivolto
[...] Controparte_8 CP_2
istanza al per la concessione dei terreni. Sussisterebbero pertanto, nel caso Controparte_1
in esame, i presupposti per la risoluzione del contratto ex art. 1467 c.c.
Le doglianze dell'opponente non colgono nel segno e, pertanto, non possono essere accolte.
In primo luogo, merita rammentare, in punto di diritto, che l'istituto della risoluzione per eccessiva onerosità riguarda i soli contratti con prestazioni corrispettive a esecuzione continuata o periodica o differita. Per contro, nei contratti con prestazioni corrispettive a
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efficacia istantanea, nei quali la residua attività esecutiva non sia rinviata, né si protragga nel tempo, né sia ripetuta a intervalli periodici, non potrà invocarsi tale forma di risoluzione, poiché in tali casi le parti affrontano consapevolmente il rischio, assunto all'atto della conclusione del contratto, che eventi sopravvenuti possano rendere una delle attribuzioni più onerosa rispetto al costo e al sacrificio che allo spostamento patrimoniale erano in origine ricollegati e che erano ragionevolmente prevedibili.
Detta ipotesi di risoluzione del contratto presuppone dunque un'alterazione dell'equilibrio patrimoniale fra le prestazioni dovuta all'eccessiva onerosità sopravvenuta dell'una o alla diminuzione del valore originario dell'altra. Sul punto si contrappongono due criteri proposti per la valutazione di tale squilibrio sopravvenuto, entrambi di natura dinamica: un criterio di comparazione del sinallagma e un criterio di comparazione della prestazione. In base al primo criterio l'eccessiva onerosità deve essere valutata raffrontando l'equilibrio iniziale tra le prestazioni con l'alterazione successivamente intervenuta;
in ragione del secondo criterio, il confronto deve invece avvenire sulla base della prestazione dovuta, verificando il mutamento di valore che essa subisce tra il momento della conclusione del contratto e quello dell'adempimento, nonché assumendo il valore monetario della prestazione come unità di misura dell'intervenuta sproporzione. Ciò posto, la sproporzione è irrilevante qualora intervenga dopo l'adempimento della prestazione;
essa deve infatti essersi determinata successivamente alla stipulazione del contratto, ma può derivare anche da eventi anteriori alla stipulazione, le cui conseguenze, straordinarie e imprevedibili, si verifichino nel periodo di esecuzione del contratto. Può agire per richiedere la risoluzione solo la parte che non abbia ancora eseguito la prestazione divenuta eccessivamente onerosa e che non sia inadempiente o non abbia dato causa al verificarsi dell'evento o non abbia concorso ad aggravare la propria posizione debitoria. In ogni caso l'eccessiva onerosità non giustifica la sospensione dell'adempimento né può essere fatta valere come eccezione nel giudizio promosso dalla controparte.
Con riferimento alla nozione di avvenimento straordinario e imprevedibile, idoneo a giustificare la risoluzione ex art. 1467 c.c., la giurisprudenza sostiene che la straordinarietà ha natura oggettiva, qualificando un evento in base all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi tali da consentire attraverso analisi quantitative classificazioni quanto meno di carattere statistico), mentre il carattere dell'imprevedibilità ha fondamento soggettivo, facendo riferimento alla fenomenologia della conoscenza (Cass. n. 22396/2006; Cass. n. 2661/2001). Tra tali avvenimenti ricade, ad esempio, il terremoto (Cass. n. 37778/2021).
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Non è rilevante ai fini della risoluzione la sproporzione tra prestazioni che rientra nell'alea normale del contratto, intesa come rischio non prevedibile né esplicitamente assunto, ma connaturato alla causa concreta del contratto, e dunque implicitamente assunto.
Secondo la giurisprudenza rientrano nell'alea normale le oscillazioni di valore delle prestazioni che siano originate dal fenomeno della svalutazione monetaria (Cass. n.
9314/2017; Cass. n. 4423/2004; Cass. n. 5480/1991) o dalle oscillazioni dei cambi di valuta (Cass. n. 9263/2011; Cass. n. 11200/2003) o dalle variazioni in aumento del prelievo comunitario, che costituisce una sorta di dazio doganale sulle importazioni (Cass. n.
2386/1998), salvo che non presentino le caratteristiche di un evento straordinario e imprevedibile (Cass. n. 6574/1984). I mancati pagamenti da parte della clientela non giustificano la risoluzione per eccessiva onerosità del canone di una locazione commerciale, poiché rientrano nell'alea normale (Cass. n. 7460/1997).
Tanto chiarito, deve in primo luogo osservarsi che, nel caso in esame, l'obbligo di pagamento del canone di concessione è sorto al momento del perfezionamento della stessa, ossia il
15.5.2023, data della determinazione n. 121.2023 del Comune di il quale, accogliendo CP_1
la manifestazione di interesse dell' le ha concesso in locazione, per la somma di CP_2
180.000,00, i terreni ricompreso nel lotto denominato lotto “0”, alle condizioni di cui all'avviso di asta pubblica n. prot. 0002296 del 12-04-2024. Relativamente al momento di pagamento del canone e al soggetto tenuto allo stesso, nell'avviso, all'art. 5, si legge che “Il canone di concessione, corrispondente a quello offerto dall'aggiudicatario dovrà essere pagato in un'unica soluzione, e comunque prima della stipula del contratto di concessione, pena la perdita della priorità assunta nella graduatoria di aggiudicazione. Per le imprese associate, le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi, l'obbligo relativo al pagamento del canone di concessione si riterrà assolto esclusivamente se effettuato da parte del dell'Associazione, della società mandataria, del;
pagamenti eventualmente effettuati CP_9 dalle imprese associate, mandanti o partecipanti al o comunque da soggetti diversi CP_9 dalle imprese firmatarie del contratto di concessione, ancorché incassati dall'ente non estinguono l'obbligazione contrattuale, risultando così inadempimento contrattuale”
L'obbligazione di pagamento del canone, lungi dall'avere natura continuativa o periodica, è dunque sorta in capo all'associazione in data 15.5.2023 e avrebbe dovuto essere adempiuta ancor prima della stipula della concessione.
Ne consegue che, sotto tale profilo, difetta nel caso di specie il primo presupposto per la pronuncia della risoluzione per eccessiva onerosità, attesa la natura unitaria (e non periodica)
8 P.N. 411/2025 R.G.
dell'obbligazione di pagamento rispetto alla quale l – e la società mandataria di cui CP_2
l'opponente è titolare – sono inadempienti sin dalla stipula della concessione.
In secondo luogo, va rilevato che, dalle produzione documentali del (cfr. docc. da 5 a CP_1
16 fasc. opposto) risulta che i terreni sono stati utilizzati dalle aziende facenti capo all' CP_2 nel periodo tra maggio e ottobre 2023, mese in cui è avvenuta la c.d. “demonticazione”.
Pertanto, il 16.10.2023, data in cui le aziende del sono state colpite dall'interdittive CP_4 antimafia, l'utilizzo dei terreni era invero già cessato, con conseguente avvenuta esecuzione ed esaurimento anche della controprestazione del Comune.
Circa la dedotta sproporzione tra le prestazioni, osserva il Collegio come la circostanza che a talune delle aziende costituenti l'A.T.I. sia stato inibito l'esercizio dell'attività agricola neppure può valere come evento straordinario e imprevedibile idoneo a giustificare la risoluzione. Lo stesso attiene infatti ad evento terzo, estraneo al contratto, che non altera il sinallagma o le prestazioni contrattuali, le quali mantengono il loro valore originario.
Né tantomeno può dirsi che il fatto che talune delle aziende riunite nell' si siano poi CP_2 rilevate inadempienti al pagamento della loro quota parte canone, a prescindere dalle ragioni dell'adempimento, rappresenti un accadimento straordinario e imprevedibile, consistendo, al contrario, proprio nella concretizzazione del rischio che il bando, prevedendo la responsabilità solidale della mandataria e dell mirava a prevenire. CP_2
D'altronde, anche secondo la Suprema Corte “al mandatario di un'associazione temporanea
d'impresa è riconosciuta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto;
l'appaltante può agire in giudizio anche nei confronti della sola mandataria in proprio, stante il vincolo di responsabilità solidale che sorge con l'offerta delle imprese riunite in associazione.” (Cass. n. 25204/2011).
Ne consegue che, lungi dal porsi come evento assolutamente straordinario e imprevedibile, il mancato pagamento del canone da parte delle aziende del è invece da ricondurre nell'alea CP_4 normale del contratto e dal rischio espressamente assunto dalla mandataria.
Le relazioni interne tra le aziende costituenti l'A.T.I. e la ripartizione tra le stesse dei costi relativi al canone sono dunque del tutto irrilevanti nei confronti del Comune creditore.
Parimenti irrilevanti, ai fini della decisione dell'opposizione, sono le deduzioni in ordine alla violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del il quale Controparte_1 avrebbe taciuto alle altre componenti dell l'esposizione debitoria delle aziende del CP_2 CP_4 verso il già esistente al momento della stipula della concessione. Al riguardo, non CP_1
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solo non è dato comprendere sulla base di quale principio o norma il avrebbe dovuto CP_1 informare le altre aziende dell circa le vicende relative alle imprese del inoltre la CP_2 CP_4 sproporzione tra le prestazioni dedotta dall'opponente non è certo dovuta all'insolvenza delle aziende riconducibili a bensì per invece l'intervento di una interdittiva antimafia, CP_4 che è questione che nulla ha a che fare con i pregressi debiti esistenti nei confronti dell'ente comunale.
Sulla scorta delle argomentazioni sinora esposte, ritiene il Collegio che il diritto del al CP_1 pagamento del canone risulti pienamente provato, così come cristallizzato nel titolo opposto.
Per tali ragioni, il Tribunale ha ritenuto di non accogliere la domanda di chiamata in garanzia proposta all'udienza di discussione dall'opponente. Difatti, l'estensione del giudizio nei confronti dei terzi effettivi utilizzatori del fondi – avanzata peraltro dall'opponente sulla base di un titolo diverso rispetto a quello dedotto con la domanda principale – non avrebbe potuto in alcun un modo incidere sull'obbligazione del nei confronti del opposto, Pt_1 CP_1 obbligazione che, si ribadisce, trova fondamento diretto nella concessione e nel regime di solidarietà esistente tra l' e l'impresa mandataria. CP_2
^^^^
4. Conclusioni
In conclusione, l'opposizione va respinta e il decreto congiuntivo confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM
55/2014, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento secondo il valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando, rigettate le altre richieste anche istruttorie proposte, così provvede:
- CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 386/2024 del 4.11.2024, pubblicato in data
21.11.2024 e, visto l'art. 653 c.p.c. lo dichiara definitivamente esecutivo;
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite che liquida nella somma di € Parte_1
14.103,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa nella misura di legge.
L'Aquila, 22.05.2025
Il Giudice relatore
(dott.ssa Maura Manzi)
10 P.N. 411/2025 R.G.
La Presidente
(Elvira Buzzelli)
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