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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/06/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Eugenio Scopelliti Presidente
2 Dott.ssa Maria Naso Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 37/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata ex lege Parte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA,
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv.RUGGIERO Controparte_1
DOMENICO, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Palmi, ha convenuto in giudizio il Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_2
“1) accertare e dichiarare che i rapporti di lavoro instauratisi tra il ed il ricorrente a CP_3 decorrere dal 01.07.2001 (l'ultimo con scadenza 31.08.2018) hanno avuto natura di rapporto di lavoro subordinato;
2) accertare e dichiarare che in forza dei rapporti di lavoro instauratisi tra il ed il CP_3
ricorrente a decorrere dal 01.07.2001, il sig. doveva essere inquadrato come Parte_2 assistente amministrativo Area B ex CCNL Comparto Scuola;
3) condannare parte resistente a corrispondere all'istante differenze retributive pari ad €
56.551,05, o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) condannare il a versare le differenze contributive e previdenziali per i rapporti di CP_3 lavoro instauratisi tra parte resistente ed il ricorrente a decorrere dal 01.07.2001 (l'ultimo con scadenza 31.08.2018) atteso che detti rapporti hanno avuto natura di rapporto di lavoro subordinato;
5) condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre IVA e
CPA come per legge da distrarsi al favore dell'avvocato antistatario.”
A sostegno della domanda, il ricorrente, premesso di provenire dal “ruolo degli LSU”, ha rappresentato di aver sottoscritto contratti di collaborazione coordinata e continuativa, senza soluzione di continuità, dal 01/07/2001 sino al 31/08/2011 con l'Istituto Tecnico per Geometri “A.
Righi” di Reggio Calabria e successivamente fino al 31/08/2018 con il Liceo Scientifico Statale
“Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria
Ha evidenziato di aver svolto, in tale arco temporale, attività variamente articolate e tutte riconducibili a quelle di assistente amministrativo.
Alla luce della successione negoziale descritta e dello svolgimento, in concreto, di attività tipiche del lavoro subordinato anziché del lavoro parasubordinato, ha rilevato l'illegittimità dei diversi contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in violazione dei principi emergenti dall'art. 2222 c.c..
Nello specifico, le mansioni assegnate, individuate nei contratti annualmente stipulati o oggetto di proroga, si concretizzavano in attività di natura prettamente esecutiva, prive di autonomia, finalizzate a garantire il regolare funzionamento scolastico e dunque incompatibili con una attività di natura parasubordinata.
Nella resistenza del , il Giudice di prime cure ha accolto parzialmente il ricorso, così Parte_1 statuendo: “Dichiara che tra il ricorrente e il resistente è intercorso un rapporto di Parte_1
lavoro subordinato, continuativo e ininterrotto a far data dal 1/07/2001 al 31/08/2018, con la qualifica di assistente amministrativo del CCNL del 2007 del Comparto Scuola;
2) per l'effetto, condanna il resistente a corrispondere a le Parte_1 Controparte_1
differenze retributive pari a 56.551,05 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo diritto fino al soddisfo;
3) dichiara che sulle predette differenze retributive sono dovuti i contributi previdenziali;
4) condanna il resistente a corrispondere al ricorrente le spese del giudizio, Parte_1 liquidate in 3.513,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore del procuratore antistatario.”
Ha interposto appello Il per i motivi di seguito esplicitati. Parte_1
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello. i Controparte_4
Il decreto ex art 127 ter è stato ritualmente notificato.
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta del 12 giugno 2025 ivi indicato.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha censurato la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto che le Parte_1
prestazioni concretamente rese dal fossero estranee alla disciplina tipica dei lavori CP_1
socialmente utili e presentassero i requisiti della subordinazione.
Dopo aver richiamato la di settore normativa, il ha osservato che i contratti di Parte_1
collaborazione coordinata e continuativa stipulati dall'Amministrazione con l'odierno appellato erano perfettamente in linea, quanto alla descrizione delle attività da svolgere, con le disposizioni di legge e regolamentari contenenti la disciplina specifica dei contratti di collaborazione degli ex lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità da adibire a mansioni tipiche del personale ATA.
Infatti le disposizioni di legge indicano, quale contenuto dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, proprio lo svolgimento di “attività” (art. 6, comma 2, D. Lgs n. 81 del
2000) “per lo svolgimento di funzioni ATA” (art. 9, comma 3, d. m. 23 luglio 1999) e, in particolare,
“nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico” (art. 2, d. interm. n. 66 del
2010).
Non vi era, dunque, alcuna indicazione circa l'obbligo di prevedere uno specifico progetto ulteriore rispetto a quello di assicurare, nel contempo, lo svolgimento del servizio anche dopo il transito del personale dagli Enti locali allo Stato e la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.
Del resto, anche con l'Intesa sindacale del 30 settembre 2002, all'art. 7, comma 3, della suddetta Intesa, le parti hanno esplicitamente individuato alcune attività riconducibili ai suddetti
“progetti specifici”, consistenti, sebbene non tassativamente, in:
“a) predisposizione di atti amministrativi e/o contabili;
b) gestione della documentazione cartacea e/o delle banche dati informatiche;
c) gestione dei magazzini;
d) gestione delle attività di biblioteca, videoteca, emeroteca;
e) preparazione di esperienze propedeutiche alle attività didattiche e di laboratorio;
f) gestione delle attrezzature tecniche”. Dunque, ai fini dell'individuazione del contenuto dei contratti, a fronte della mera previsione delle “funzioni” di personale ATA, di cui alle norme sopra richiamate, era di per sé sufficiente l'indicazione di qualsivoglia delle attività elencate nell'art. 7, comma 3, dell'Intesa sindacale del 30 settembre 2002.
Del resto, l'art. 2, n. 2, della citata Intesa richiedeva l'indicazione, nel contratto,
l'individuazione delle “tipologie di attività richieste al collaboratore”, mentre gli “obiettivi professionali” erano solo “eventuali”.
Nel caso di specie, dunque, il contratto era perfettamente aderente al contenuto tipico previsto per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa del personale ATA attinto dal bacino degli ex lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità.
Inoltre, il Tribunale avrebbe errato errato nel ritenere che la documentazione prodotta dalla ricorrente odierna appellata dimostrasse che la prestazione è stata resa con le modalità tipiche del contratto di tipo subordinato, infatti gli atti del dirigente scolastico con cui si chiedeva anche al personale “co.co.co.” di comunicare preventivamente le assenze per malattia e, in generale le assenze dal luogo di lavoro erano del tutto coerenti con quanto previsto dalla citata Intesa sindacale, in quanto volte ad armonizzare l'attività del collaboratore con quella degli altri dipendenti ATA dell'Istituto scolastico.
Con il secondo motivi di appello articolato in via subordinata, il ha censurato la Pt_3 sentenza per avere ritenuto applicabile l'art.2126 cp.c..
Dopo aver rilevato che la situazione giuridica degli lsu “è sì un diritto soggettivo, ma ha ad oggetto non già direttamente l'assunzione, bensì la partecipazione ad un 'avviamento a selezione'(..)”Cass. civ., sez. lav., n. 23928 del 2010, il ha eccepito che visto che il Parte_1 presupposto perché possano riconoscersi al personale co.co.co. gli effetti dell'art. 2126 cc è che la prestazione lavorativa si sia svolta al di fuori dei presupposti di legge, nel caso di specie, non si sarebbe potuto riconoscere alcunche, posto “i contratti di collaborazione coordinata e continuativa
e le mansioni concretamente espletate hanno avuto ad oggetto esclusivo lo svolgimento di mansioni ricadenti nelle funzioni del personale ATA, come espressamente previsto dalle disposizioni di legge
e regolamentari sopra richiamate, nonché dalla citata Intesa sindacale del 30 settembre 2002.”
Ed, infatti, lo stesso Giudice di prime cure, nel rigettare la domanda di accertamento dell'illegittima reiterazione del termine apposto ai contratti, aveva dato atto che, trattandosi di una reiterazione disposta in attuazione di disposizioni di legge di favore, volte alla stabilizzazione del personale ex l.su. o l.p.u, la successione di contratti era perfettamente legittima, con la conseguenza che non poteva evincersi alcun abuso da parte del . Parte_1 Con il terzo motivo di appello, il ha censurato la statuizione del Giudice di prime Parte_1 cure di condanna del al riconoscimento dell'anzianità di servizio e al pagamento delle Parte_1 differenze retributive per gli scatti di anzianità, per violazione della clausola n. 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, in quanto se “la natura assistenziale del rapporto preclude di ritenere, non solo che si sia costituito un rapporto di lavoro di tipo subordinato tra le parti, ma anche di escludere la natura illegittima del reiterarsi dei contratti collaborazione coordinata e continuativa, è parimenti da escludere che possa trovare applicazione, ai lavoratori del comparto scuola (ATA) con contratto di collaborazione coordinata e continuativa la tutela prevista dalla clausola n. 4 del citato Accordo Quadro, che riguarda esclusivamente i lavoratori a termine sottoposti a vincolo di subordinazione.”
L' appello è infondato.
La circostanza che l'appellato, con il quale sono stati reitertamente stipulati i contratti, provenga dal bacino lsu diviene irrilevante una volta che il rapporto sia stato formalizzato secondo un schema contrattuale privatistico.
E' stato ripetutamente affermato da questa Corte in analoghe vertenze, di cui si riportano ex art 118 c.p.c ( ex multis sentenza resa nel frascicolo iscritto al n. 482/22 RGL) i passaggi salienti della motivazione, che la circostanza che la previsione della stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con i lavoratori ex LSU abbia copertura legislativa non esclude la necessità di accertare il concreto atteggiarsi dell'attività lavorativa, al fine di verificarne l'effettiva natura subordinata.
La previsione di siffatta norma, infatti, comporta esclusivamente la possibilità per le amministrazioni pubbliche di impiegare quella categoria di soggetti con tali forme di collaborazione, ferma restando la necessità di verificare che il concreto utilizzo delle loro prestazioni risponda a quello schema contrattuale.
Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo cui "In tema di accertamento della eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nessuna previsione normativa potrebbe assumere di per sé carattere vincolante per il giudice, atteso che neppure al legislatore è consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi - come affermato dalla Corte costituzionale, sentenze n. 121 del 1993 e n. 111 del 1993 - l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato" (vd. Cass. 22.11.2010, n.
23638 e Cass. 11.5.2005, n. 9892). Nel caso in esame, il lavoratore ha allegato e documentato in primo grado – senza peraltro alcuna contestazione specifica in fatto da parte del , che si è limitato, sia in Parte_1
primo che in secondo grado, a negare i presupposti di diritto delle domande di controparte - di essere inserita nella dotazione organica del personale ATA, con il profilo di “Assistente
Amministrativo; di svolgere le stesse mansioni di altri dipendenti di ruolo a tempo pieno;
di dover rispettare un preciso orario di lavoro;
che gli erano affidati compiti propri dell'organizzazione scolastica e del profilo di assistente amministrativo, quali redazione degli atti e delle certificazioni, disciplinandone i tempi di effettuazione;
rispetto di registrazione delle presenze;
rispetto dell'orario di lavoro;
divieto di allontanarsi dal lavoro senza autorizzazione;
comunicazione tempestiva delle assenze per malattia;
richiesta di permessi e di ferie disciplinandone la tempistica;
obbligo di recupero di eventuali ore a debito;
che doveva richiedere le ferie, i permessi per motivi familiari e i permessi brevi, in archi temporali datorialmente stabiliti;
di essere sottoposto alle norme disciplinari relative a tutto il personale;
che le assenze dell'appellante venivano gestite in maniera identica a quella del personale docente e del personale ATA a tempo indeterminato;
che percepiva una retribuzione fissa mensile.
Rispetto a tali specifiche e documentate allegazioni, nessuna contestazione – si ripete – è stata mossa dal . Parte_1
Nessun dubbio, pertanto, che i lavoratore in questione fosse pienamente e stabilmente inserito nell'organizzazione dell'Istituto e svolgesse attività lavorativa secondo modalità identiche a quelle del personale ATA con rapporto di lavoro subordinato, con assoggettamento a penetranti poteri direttivi e di controllo, tali da travalicare i limiti imposti dalle esigenze di un mero coordinamento tra prestatore di lavoro e struttura nell'ambito della quale la prestazione deve essere resa.
A ciò si aggiunga che i singoli contratti di co.co.co non erano caratterizzati da alcun progetto specifico.
Sicché deve concludersi che l'attività lavorativa prestata dal lavoratore in forza dei successivi contratti di collaborazione coordinata e continuativa fosse, in realtà, di natura subordinata.
Ne consegue che sussistono le condizioni per la tutela risarcitoria, alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso. Sez. L -Ordinanza n. 4360 del 13/02/2023).
Infine anche il terzo motivo di appello è infondato.
L'appellata ha, infatti, diritto, una volta affermata la reale consistenza del rapporto di lavoro, come subordinato e a termine, al computo unitario dei periodi lavorati ai fini della anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità (Ordinanza n. 21849 del
2022 che cita Cass. n. 17248/2018 e Cass. n. 262/2015).
Non sussiste nessun ostacolo a tale accertamento se si afferma che i rapporti di lavoro erano effettivamente di natura rapporti subordinata e dunque configuravano una molteplicità di rapporti a termine, reiterati per svariati anni, per ritenere la piena e diretta applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva
99/70/CE, di diretta applicazione. Essa impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi all'1 luglio 2001,
l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto 'ab origine' a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento.
Vale, anche in tal caso, il principio di diritto affermato in motivazione da Cass. n.
17314/2020 e da Cass. n. 31149/2019, per cui l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato. Si tratta di pretese fondate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, ma fra loro eterogenee, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo. La sentenza merita dunque conferma, ad eccezione del capo riguardante la domanda di versamento dei contributi e di regolarizzazione previdenziale: in mancanza dell'evocazione in giudizio del contraddittore necessario ( ), la cognizione della stessa deve rimettersi al CP_5 primo giudice per l'accertamento e la condanna nei confronti di tale soggetto, disponendosi l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo sulla base del DM n 147/22, V scaglione valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1
, avverso la sentenza n. 10/2023 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in Controparte_1
data 12/01/2023 , rigetta l'appello.
In parziale riforma della sentenza che nel resto conferma, dichiara la nullità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato il diritto della ricorrente ai contributi previdenziali sulle predette differenze retributive, disponendo la rimessione al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , litisconsorte necessario, limitatamente a tale domanda. CP_5
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che liquida in € 7.160,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Eugenio Scopelliti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Eugenio Scopelliti Presidente
2 Dott.ssa Maria Naso Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 37/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata ex lege Parte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA,
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv.RUGGIERO Controparte_1
DOMENICO, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Palmi, ha convenuto in giudizio il Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_2
“1) accertare e dichiarare che i rapporti di lavoro instauratisi tra il ed il ricorrente a CP_3 decorrere dal 01.07.2001 (l'ultimo con scadenza 31.08.2018) hanno avuto natura di rapporto di lavoro subordinato;
2) accertare e dichiarare che in forza dei rapporti di lavoro instauratisi tra il ed il CP_3
ricorrente a decorrere dal 01.07.2001, il sig. doveva essere inquadrato come Parte_2 assistente amministrativo Area B ex CCNL Comparto Scuola;
3) condannare parte resistente a corrispondere all'istante differenze retributive pari ad €
56.551,05, o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) condannare il a versare le differenze contributive e previdenziali per i rapporti di CP_3 lavoro instauratisi tra parte resistente ed il ricorrente a decorrere dal 01.07.2001 (l'ultimo con scadenza 31.08.2018) atteso che detti rapporti hanno avuto natura di rapporto di lavoro subordinato;
5) condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre IVA e
CPA come per legge da distrarsi al favore dell'avvocato antistatario.”
A sostegno della domanda, il ricorrente, premesso di provenire dal “ruolo degli LSU”, ha rappresentato di aver sottoscritto contratti di collaborazione coordinata e continuativa, senza soluzione di continuità, dal 01/07/2001 sino al 31/08/2011 con l'Istituto Tecnico per Geometri “A.
Righi” di Reggio Calabria e successivamente fino al 31/08/2018 con il Liceo Scientifico Statale
“Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria
Ha evidenziato di aver svolto, in tale arco temporale, attività variamente articolate e tutte riconducibili a quelle di assistente amministrativo.
Alla luce della successione negoziale descritta e dello svolgimento, in concreto, di attività tipiche del lavoro subordinato anziché del lavoro parasubordinato, ha rilevato l'illegittimità dei diversi contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in violazione dei principi emergenti dall'art. 2222 c.c..
Nello specifico, le mansioni assegnate, individuate nei contratti annualmente stipulati o oggetto di proroga, si concretizzavano in attività di natura prettamente esecutiva, prive di autonomia, finalizzate a garantire il regolare funzionamento scolastico e dunque incompatibili con una attività di natura parasubordinata.
Nella resistenza del , il Giudice di prime cure ha accolto parzialmente il ricorso, così Parte_1 statuendo: “Dichiara che tra il ricorrente e il resistente è intercorso un rapporto di Parte_1
lavoro subordinato, continuativo e ininterrotto a far data dal 1/07/2001 al 31/08/2018, con la qualifica di assistente amministrativo del CCNL del 2007 del Comparto Scuola;
2) per l'effetto, condanna il resistente a corrispondere a le Parte_1 Controparte_1
differenze retributive pari a 56.551,05 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo diritto fino al soddisfo;
3) dichiara che sulle predette differenze retributive sono dovuti i contributi previdenziali;
4) condanna il resistente a corrispondere al ricorrente le spese del giudizio, Parte_1 liquidate in 3.513,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore del procuratore antistatario.”
Ha interposto appello Il per i motivi di seguito esplicitati. Parte_1
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello. i Controparte_4
Il decreto ex art 127 ter è stato ritualmente notificato.
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta del 12 giugno 2025 ivi indicato.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha censurato la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto che le Parte_1
prestazioni concretamente rese dal fossero estranee alla disciplina tipica dei lavori CP_1
socialmente utili e presentassero i requisiti della subordinazione.
Dopo aver richiamato la di settore normativa, il ha osservato che i contratti di Parte_1
collaborazione coordinata e continuativa stipulati dall'Amministrazione con l'odierno appellato erano perfettamente in linea, quanto alla descrizione delle attività da svolgere, con le disposizioni di legge e regolamentari contenenti la disciplina specifica dei contratti di collaborazione degli ex lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità da adibire a mansioni tipiche del personale ATA.
Infatti le disposizioni di legge indicano, quale contenuto dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, proprio lo svolgimento di “attività” (art. 6, comma 2, D. Lgs n. 81 del
2000) “per lo svolgimento di funzioni ATA” (art. 9, comma 3, d. m. 23 luglio 1999) e, in particolare,
“nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico” (art. 2, d. interm. n. 66 del
2010).
Non vi era, dunque, alcuna indicazione circa l'obbligo di prevedere uno specifico progetto ulteriore rispetto a quello di assicurare, nel contempo, lo svolgimento del servizio anche dopo il transito del personale dagli Enti locali allo Stato e la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.
Del resto, anche con l'Intesa sindacale del 30 settembre 2002, all'art. 7, comma 3, della suddetta Intesa, le parti hanno esplicitamente individuato alcune attività riconducibili ai suddetti
“progetti specifici”, consistenti, sebbene non tassativamente, in:
“a) predisposizione di atti amministrativi e/o contabili;
b) gestione della documentazione cartacea e/o delle banche dati informatiche;
c) gestione dei magazzini;
d) gestione delle attività di biblioteca, videoteca, emeroteca;
e) preparazione di esperienze propedeutiche alle attività didattiche e di laboratorio;
f) gestione delle attrezzature tecniche”. Dunque, ai fini dell'individuazione del contenuto dei contratti, a fronte della mera previsione delle “funzioni” di personale ATA, di cui alle norme sopra richiamate, era di per sé sufficiente l'indicazione di qualsivoglia delle attività elencate nell'art. 7, comma 3, dell'Intesa sindacale del 30 settembre 2002.
Del resto, l'art. 2, n. 2, della citata Intesa richiedeva l'indicazione, nel contratto,
l'individuazione delle “tipologie di attività richieste al collaboratore”, mentre gli “obiettivi professionali” erano solo “eventuali”.
Nel caso di specie, dunque, il contratto era perfettamente aderente al contenuto tipico previsto per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa del personale ATA attinto dal bacino degli ex lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità.
Inoltre, il Tribunale avrebbe errato errato nel ritenere che la documentazione prodotta dalla ricorrente odierna appellata dimostrasse che la prestazione è stata resa con le modalità tipiche del contratto di tipo subordinato, infatti gli atti del dirigente scolastico con cui si chiedeva anche al personale “co.co.co.” di comunicare preventivamente le assenze per malattia e, in generale le assenze dal luogo di lavoro erano del tutto coerenti con quanto previsto dalla citata Intesa sindacale, in quanto volte ad armonizzare l'attività del collaboratore con quella degli altri dipendenti ATA dell'Istituto scolastico.
Con il secondo motivi di appello articolato in via subordinata, il ha censurato la Pt_3 sentenza per avere ritenuto applicabile l'art.2126 cp.c..
Dopo aver rilevato che la situazione giuridica degli lsu “è sì un diritto soggettivo, ma ha ad oggetto non già direttamente l'assunzione, bensì la partecipazione ad un 'avviamento a selezione'(..)”Cass. civ., sez. lav., n. 23928 del 2010, il ha eccepito che visto che il Parte_1 presupposto perché possano riconoscersi al personale co.co.co. gli effetti dell'art. 2126 cc è che la prestazione lavorativa si sia svolta al di fuori dei presupposti di legge, nel caso di specie, non si sarebbe potuto riconoscere alcunche, posto “i contratti di collaborazione coordinata e continuativa
e le mansioni concretamente espletate hanno avuto ad oggetto esclusivo lo svolgimento di mansioni ricadenti nelle funzioni del personale ATA, come espressamente previsto dalle disposizioni di legge
e regolamentari sopra richiamate, nonché dalla citata Intesa sindacale del 30 settembre 2002.”
Ed, infatti, lo stesso Giudice di prime cure, nel rigettare la domanda di accertamento dell'illegittima reiterazione del termine apposto ai contratti, aveva dato atto che, trattandosi di una reiterazione disposta in attuazione di disposizioni di legge di favore, volte alla stabilizzazione del personale ex l.su. o l.p.u, la successione di contratti era perfettamente legittima, con la conseguenza che non poteva evincersi alcun abuso da parte del . Parte_1 Con il terzo motivo di appello, il ha censurato la statuizione del Giudice di prime Parte_1 cure di condanna del al riconoscimento dell'anzianità di servizio e al pagamento delle Parte_1 differenze retributive per gli scatti di anzianità, per violazione della clausola n. 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, in quanto se “la natura assistenziale del rapporto preclude di ritenere, non solo che si sia costituito un rapporto di lavoro di tipo subordinato tra le parti, ma anche di escludere la natura illegittima del reiterarsi dei contratti collaborazione coordinata e continuativa, è parimenti da escludere che possa trovare applicazione, ai lavoratori del comparto scuola (ATA) con contratto di collaborazione coordinata e continuativa la tutela prevista dalla clausola n. 4 del citato Accordo Quadro, che riguarda esclusivamente i lavoratori a termine sottoposti a vincolo di subordinazione.”
L' appello è infondato.
La circostanza che l'appellato, con il quale sono stati reitertamente stipulati i contratti, provenga dal bacino lsu diviene irrilevante una volta che il rapporto sia stato formalizzato secondo un schema contrattuale privatistico.
E' stato ripetutamente affermato da questa Corte in analoghe vertenze, di cui si riportano ex art 118 c.p.c ( ex multis sentenza resa nel frascicolo iscritto al n. 482/22 RGL) i passaggi salienti della motivazione, che la circostanza che la previsione della stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con i lavoratori ex LSU abbia copertura legislativa non esclude la necessità di accertare il concreto atteggiarsi dell'attività lavorativa, al fine di verificarne l'effettiva natura subordinata.
La previsione di siffatta norma, infatti, comporta esclusivamente la possibilità per le amministrazioni pubbliche di impiegare quella categoria di soggetti con tali forme di collaborazione, ferma restando la necessità di verificare che il concreto utilizzo delle loro prestazioni risponda a quello schema contrattuale.
Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo cui "In tema di accertamento della eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nessuna previsione normativa potrebbe assumere di per sé carattere vincolante per il giudice, atteso che neppure al legislatore è consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi - come affermato dalla Corte costituzionale, sentenze n. 121 del 1993 e n. 111 del 1993 - l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato" (vd. Cass. 22.11.2010, n.
23638 e Cass. 11.5.2005, n. 9892). Nel caso in esame, il lavoratore ha allegato e documentato in primo grado – senza peraltro alcuna contestazione specifica in fatto da parte del , che si è limitato, sia in Parte_1
primo che in secondo grado, a negare i presupposti di diritto delle domande di controparte - di essere inserita nella dotazione organica del personale ATA, con il profilo di “Assistente
Amministrativo; di svolgere le stesse mansioni di altri dipendenti di ruolo a tempo pieno;
di dover rispettare un preciso orario di lavoro;
che gli erano affidati compiti propri dell'organizzazione scolastica e del profilo di assistente amministrativo, quali redazione degli atti e delle certificazioni, disciplinandone i tempi di effettuazione;
rispetto di registrazione delle presenze;
rispetto dell'orario di lavoro;
divieto di allontanarsi dal lavoro senza autorizzazione;
comunicazione tempestiva delle assenze per malattia;
richiesta di permessi e di ferie disciplinandone la tempistica;
obbligo di recupero di eventuali ore a debito;
che doveva richiedere le ferie, i permessi per motivi familiari e i permessi brevi, in archi temporali datorialmente stabiliti;
di essere sottoposto alle norme disciplinari relative a tutto il personale;
che le assenze dell'appellante venivano gestite in maniera identica a quella del personale docente e del personale ATA a tempo indeterminato;
che percepiva una retribuzione fissa mensile.
Rispetto a tali specifiche e documentate allegazioni, nessuna contestazione – si ripete – è stata mossa dal . Parte_1
Nessun dubbio, pertanto, che i lavoratore in questione fosse pienamente e stabilmente inserito nell'organizzazione dell'Istituto e svolgesse attività lavorativa secondo modalità identiche a quelle del personale ATA con rapporto di lavoro subordinato, con assoggettamento a penetranti poteri direttivi e di controllo, tali da travalicare i limiti imposti dalle esigenze di un mero coordinamento tra prestatore di lavoro e struttura nell'ambito della quale la prestazione deve essere resa.
A ciò si aggiunga che i singoli contratti di co.co.co non erano caratterizzati da alcun progetto specifico.
Sicché deve concludersi che l'attività lavorativa prestata dal lavoratore in forza dei successivi contratti di collaborazione coordinata e continuativa fosse, in realtà, di natura subordinata.
Ne consegue che sussistono le condizioni per la tutela risarcitoria, alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso. Sez. L -Ordinanza n. 4360 del 13/02/2023).
Infine anche il terzo motivo di appello è infondato.
L'appellata ha, infatti, diritto, una volta affermata la reale consistenza del rapporto di lavoro, come subordinato e a termine, al computo unitario dei periodi lavorati ai fini della anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità (Ordinanza n. 21849 del
2022 che cita Cass. n. 17248/2018 e Cass. n. 262/2015).
Non sussiste nessun ostacolo a tale accertamento se si afferma che i rapporti di lavoro erano effettivamente di natura rapporti subordinata e dunque configuravano una molteplicità di rapporti a termine, reiterati per svariati anni, per ritenere la piena e diretta applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva
99/70/CE, di diretta applicazione. Essa impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi all'1 luglio 2001,
l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto 'ab origine' a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento.
Vale, anche in tal caso, il principio di diritto affermato in motivazione da Cass. n.
17314/2020 e da Cass. n. 31149/2019, per cui l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato. Si tratta di pretese fondate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, ma fra loro eterogenee, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo. La sentenza merita dunque conferma, ad eccezione del capo riguardante la domanda di versamento dei contributi e di regolarizzazione previdenziale: in mancanza dell'evocazione in giudizio del contraddittore necessario ( ), la cognizione della stessa deve rimettersi al CP_5 primo giudice per l'accertamento e la condanna nei confronti di tale soggetto, disponendosi l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo sulla base del DM n 147/22, V scaglione valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1
, avverso la sentenza n. 10/2023 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in Controparte_1
data 12/01/2023 , rigetta l'appello.
In parziale riforma della sentenza che nel resto conferma, dichiara la nullità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato il diritto della ricorrente ai contributi previdenziali sulle predette differenze retributive, disponendo la rimessione al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , litisconsorte necessario, limitatamente a tale domanda. CP_5
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che liquida in € 7.160,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Eugenio Scopelliti)