Art. 1. Contenuti dell'intervento straordinario
L'intervento straordinario dello Stato nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e' finalizzato al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori medesimi nel quadro dello sviluppo economico nazionale e si realizza, mediante interventi organici, straordinari e aggiuntivi, volti alla promozione, al potenziamento e allo sviluppo delle attivita' produttive, delle infrastrutture e dei servizi reali, al fine di garantire l'occupazione della manodopera, soprattutto giovanile.
In particolare, l'intervento straordinario prevede:
a) interventi organici consistenti nella realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture generali al servizio dello sviluppo civile ed economico, interventi diretti a favorire l'attrezzatura del territorio, soprattutto nelle zone interne, e la riorganizzazione dei sistemi urbani;
b) interventi finalizzati allo sviluppo delle attivita' produttive, ivi comprese le incentivazioni e le attivita' promozionali dell'iniziativa economica, dirette a migliorare l'utilizzazione delle risorse, anche naturali, storiche e artistiche, diffondere i servizi idonei ad accrescere l'innovazione tecnologica e la produttivita', commercializzare e valorizzare la produzione, sostenere la ricerca e la sperimentazione;
c) attivita' di assistenza tecnica e di formazione dei quadri, funzionali agli obiettivi della presente legge, con particolare riguardo al raggiungimento di efficienti strutture gestionali per il potenziamento del sistema delle autonomie locali.
L'intervento straordinario dello Stato nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e' finalizzato al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori medesimi nel quadro dello sviluppo economico nazionale e si realizza, mediante interventi organici, straordinari e aggiuntivi, volti alla promozione, al potenziamento e allo sviluppo delle attivita' produttive, delle infrastrutture e dei servizi reali, al fine di garantire l'occupazione della manodopera, soprattutto giovanile.
In particolare, l'intervento straordinario prevede:
a) interventi organici consistenti nella realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture generali al servizio dello sviluppo civile ed economico, interventi diretti a favorire l'attrezzatura del territorio, soprattutto nelle zone interne, e la riorganizzazione dei sistemi urbani;
b) interventi finalizzati allo sviluppo delle attivita' produttive, ivi comprese le incentivazioni e le attivita' promozionali dell'iniziativa economica, dirette a migliorare l'utilizzazione delle risorse, anche naturali, storiche e artistiche, diffondere i servizi idonei ad accrescere l'innovazione tecnologica e la produttivita', commercializzare e valorizzare la produzione, sostenere la ricerca e la sperimentazione;
c) attivita' di assistenza tecnica e di formazione dei quadri, funzionali agli obiettivi della presente legge, con particolare riguardo al raggiungimento di efficienti strutture gestionali per il potenziamento del sistema delle autonomie locali.