Ordinanza 10 marzo 2022
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- 1. Lettera Da Ortles 21 S.r.l. Per Debiti Vecchi: Come Difenderti Da Un Sollecito Di Pagamento E Trattare Un Saldo E StralcioGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 22 gennaio 2026
Introduzione Ricevere una lettera di sollecito di pagamento da Ortles 21 S.r.l. per un vecchio debito può generare preoccupazione e confusione. È una situazione delicata in cui sono in gioco rischi importanti: se ignorata, infatti, la richiesta potrebbe evolvere in un'azione legale con pignoramenti di stipendi o conti, ipoteche su beni o altre misure esecutive. Non agire tempestivamente è l'errore più grave – molti debitori sottovalutano la lettera o procrastinano, rischiando di perdere opportunità di difesa e di subire costi aggiuntivi. Al contrario, affrontare subito il problema permette spesso di evitare errori irreparabili: ad esempio, pagare senza verifiche può significare sborsare …
Leggi di più… - 2. Lettera Da Nivi S.p.a. Per Debiti Vecchi: Come Difenderti Da Un Sollecito Di Pagamento E Trattare Un Saldo E StralcioGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 22 gennaio 2026
INTRODUZIONE Ricevere una lettera di sollecito di pagamento da Nivi S.p.A. relativa a debiti vecchi può generare preoccupazione e confusione. Si tratta di una situazione importante da affrontare con tempestività e consapevolezza, perché un errore o la passività possono comportare rischi significativi: ad esempio, azioni legali nei tuoi confronti (decreti ingiuntivi, pignoramenti) oppure il pagamento di somme non dovute o ormai prescritte. Ignorare il problema è pericoloso: potresti perdere la possibilità di far valere i tuoi diritti (come la prescrizione del debito) o di cogliere opportunità di definizione agevolata del debito. Al tempo stesso, pagare immediatamente senza verifiche può …
Leggi di più… - 3. Prescrizione e decadenza nell’esercizio del potere sanzionatorio. Profili di responsabilità erarialeAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 16 maggio 2023
- 4. PRESCRIZIONE CREDITI PROFESSIONALI: decorre dalla pubblicazione della decisioneAvv. Brunella Caniglia · https://www.expartecreditoris.it/ · 6 aprile 2022
ISSN 2385-1376 La prescrizione dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 2957 c.c. inizia a decorrere dalla pubblicazione della sentenza – pur non ancora passata in giudicato – in caso di definizione della lite dalla quale essi derivino. Deve escludersi che l'atto interruttivo debba necessariamente indicare l'importo richiesto in pagamento o l'intimazione ad adempiere, essendo sufficiente anche la mera richiesta scritta di adempimento accompagnata dall'individuazione del debitore. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione Sez. VI, Pres. Lombardo- Rel. Fortunato con l'Ordinanza n. 7835 del 10.03.2022. Nel caso di specie, un avvocato vantante un credito professionale – in …
Leggi di più… - 5. Prescrizione del credito: come interromperla?Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 4 aprile 2022
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7835 del 10 marzo 2022, ha affrontato il tema della prescrizione dei crediti, precisando in particolare quali caratteristiche deve presentare l'atto idoneo ad interromperla. Al fine di esaminare il recente approdo giurisprudenziale, tuttavia, è necessario premettere che il quadro normativo di riferimento in tema di interruzione della prescrizione è costituito da due norme del Codice Civile. Queste, nello specifico, sono: l'art. 2943 c.c., secondo cui la prescrizione è interrotta, oltre che dalla notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio o dalla domanda proposta nel corso di un giudizio, anche da ogni atto che valga a costituire in mora …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 10/03/2022, n. 7835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7835 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2022 |
Testo completo
Cass. 13401/2015). Il principio secondo la prescrizione decorre dalla pubblicazione e non dal passaggio in giudicato della sentenza definitiva è stato recentemente ed esplicitamente ribadito – di recente – da Cass. 35275/2021, cui il Collegio ritiene debba darsi continuità. Eventuali successive iniziative intraprese dal medesimo difensore dopo la pubblicazione della sentenza, anche se connesse a quest’ultima, costituiscono prestazioni assoggettate ad un autonomo termine di prescrizione (Cass. 21943/2019). 4. Il terzo ed il quarto motivo sono fondati. Il tribunale ha ritenuto che la richiesta di pagamento inoltrata in data 8.6.2011 non avesse effetti interruttivi della prescrizione, contenendo una generica sollecitazione di pagamento per una serie di cause elencate tramite l’indicazione del nome dei debitori, senza specificare l’importo richiesto, né l’attività svolta o l’inequivocabile volontà di far valere il diritto. Tale conclusione appare del tutto assertiva, oltre che non conforme a diritto, dovendo escludersi che l’atto interruttivo debba necessariamente indicare l’importo richiesto in pagamento o l’intimazione ad adempiere, essendo sufficiente anche la mera richiesta scritta di adempimento accompagnata, come nel caso in esame, dall’individuazione del debitore (Cass. 15714/2018; Cass. 15766/2006). Si è anzi affermato che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa - non trattandosi di non soggetto a formule sacramentali - che assolva allo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà Firmato Da: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b - Firmato Da: RICCI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66eb0ddfb917a111a657c0e31ac3e4b Numero registro generale 3934/2021 Numero sezionale 2198/2022 Numero di raccolta generale 7835/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 5 di 6 del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto (Cass. 24054/2015). La missiva inoltrata dal difensore (il cui contenuto è riprodotto in ricorso) non si limitava ad indicare il nominativo del debitore, ma individuava anche la prestazione svolta (nel giudizio di cui era parte Valter Mannina), con la formulazione di un’esplicita richiesta di adempimento: appare, quindi, del tutto apodittica e perciò assunta in violazione dell’obbligo di motivazione, la conclusione della Corte di merito, secondo cui si era in presenza di una semplice sollecitazione non diretta ad ottenere l’adempimento. Benché l’attuale formulazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. debba essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, resta denunciabile in cassazione il vizio che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, da intendersi non solo come "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", ma anche come "motivazione apparente" o perplessa ed obiettivamente incomprensibile", ipotesi, quest’ultima, che ricorre anche nel caso in esame (Cass. s.u. 8053/14). Sono accolti il terzo ed il quarto motivo di ricorso, mentre sono respinte le altre censure. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, respinge il primo e il secondo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Firmato Da: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b - Firmato Da: RICCI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66eb0ddfb917a111a657c0e31ac3e4b Numero registro generale 3934/2021 Numero sezionale 2198/2022 Numero di raccolta generale 7835/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 6 di 6 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 25.2.2022. IL PRESIDENTE UI AN BA Numero registro generale 3934/2021 Numero sezionale 2198/2022 Numero di raccolta generale 7835/2022 Data pubblicazione 10/03/2022