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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 06/11/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 922/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 922/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
( ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30/04/1981 con l'Avv. Noemi PALERMO e Vincenzo PETRONI RICORRENTE
E
( ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 06.11.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio Parte_1 contratto con in data 27.4.2006 nel Comune di Calcata (atto anno 2006, CP_1
n. 1, p. I, uff. 1), dando conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. A fondamento della domanda premetteva che: PE a) che dall'unione erano nati i figli il 16.3.2006, il 13.6.2008 e il 3.4.2010 e Per_1 Per_2 che in ragione del deteriorarsi dell'unione, a causa del completo disinteresse del resistente nei confronti dei figli oltre che per gli atteggiamenti vessatori e violenti perpetrati dal CP_1 in danno della moglie (fatti per i quali era stato instaurato procedimento penale presso il Tribunale di Roma, N. 43500/20 RGNR, per il reato di cui agli artt. 81 cpv e 570 bis c.p e poi determinato l'attuale stato di detenzione del resistente, il Tribunale di Viterbo in data 09.12.2021 emetteva sentenza di separazione n. 1417/2021 disponendo: 3) affidare i figli minori Per_
, e in regime di affidamento esclusivo alla madre disponendone il Per_1 PEona_4 collocamento presso quest'ultima; 4) dispone che il Servizio Sociale del Comune di Roma, Municipio XV, già incaricato provveda al monitoraggio di tutto il nucleo familiare prestando ogni necessario sostegno ai minori, sotto il profilo psicologico e di educativa domiciliare, proseguendo con i percorsi e sostegni già attivi per i componenti il nucleo, anche presso il SerD territorialmente competente, nonché provveda alla regolamentazione dei rapporti dei minori con i padre, laddove manifestata la volontà positiva dei figli, predisponendo, nel caso, un calendario di incontri-padre figli;
5) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra a titolo di Per_4 Pt_1 contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma complessiva di € 270,00 (€ 90,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
6) pone le spese straordinarie occorrenti per i figli a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, spese straordinarie da individuarsi in base al Protocollo del Tribunale di Viterbo;
b) che era decorso il termine di legge dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale e la sentenza di separazione era passata in giudicato;
c) che provvedeva da sola al mantenimento dei tre figli, in quanto il padre, salvo sporadiche dazioni, non provvedeva in alcun modo al mantenimento dei propri figli. Ciò premesso chiedeva la conferma di quanto stabilito in sentenza di separazione, incrementando il contributo per i figli fino ad € 600,00 (€ 200,00 per figli oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno. Nel corso del processo, nella contumacia di parte resistente al quale il ricorso era stato ritualmente notificato in data 8.7.2025, non sussistendo prove da assumere, all'udienza del 6- 11.2025 la causa veniva rimessa alla decisione del collegio.
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
-considerato che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi divenuto definitivo e la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi oltre alla loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 ed attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
- atteso che, anche in ragione dell'attuale stato di detenzione del resistente, circostanza riferita dalla ricorrente ed emergente dalla notificazione del ricorso, al fine di garantire una corretta gestione dei minori, appare legittimo confermare il già disposto affidamento esclusivo dei due PE figli minori ( e in favore della madre, confermando, inoltre, un contributo che il Per_2 padre dovrà versare alla moglie per il mantenimento degli stessi nella misura già stabilita in sede di separazione (ad eccezione del figlio maggiorenne che al momento svolge, seppur sporadicamente, attività lavorativa con una retribuzione mensile di euro 500,00), non potendosi riconoscere l'incremento richiesto dalla ricorrente in ragione della migliore condizione di quest'ultimo come riferito in udienza;
- preso atto dell'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento;
- rilevato che in ragione della mancata contestazione nulla dovrà stabilirsi sulle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
in relazione al matrimonio celebrato in data 27.4.2006 nel Comune di Calcata (atto
[...] anno 2006, n. 1, p. I, uff. 1); 2. ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. affida i figli minori e in regime di affidamento esclusivo alla PEona_5 PEona_4 madre disponendone il collocamento presso quest'ultima in Roma, via Collegiove n. 65;
4. dispone che il Servizio Sociale del Comune di Roma, Municipio XV, già incaricato provveda in caso di richiesta del padre ed ove vi sia stata, in ogni caso, la manifestata volontà positiva dei minori, ad organizzare incontri dei due minori con il padre;
5. pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra a Per_4 Pt_1 titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori, la somma complessiva di € 180,00 (€ 90,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per i figli a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, spese straordinarie da individuarsi in base al Protocollo del Tribunale di Viterbo;
6. Nulla sulle spese Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 6.11.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 922/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
( ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30/04/1981 con l'Avv. Noemi PALERMO e Vincenzo PETRONI RICORRENTE
E
( ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 06.11.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio Parte_1 contratto con in data 27.4.2006 nel Comune di Calcata (atto anno 2006, CP_1
n. 1, p. I, uff. 1), dando conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. A fondamento della domanda premetteva che: PE a) che dall'unione erano nati i figli il 16.3.2006, il 13.6.2008 e il 3.4.2010 e Per_1 Per_2 che in ragione del deteriorarsi dell'unione, a causa del completo disinteresse del resistente nei confronti dei figli oltre che per gli atteggiamenti vessatori e violenti perpetrati dal CP_1 in danno della moglie (fatti per i quali era stato instaurato procedimento penale presso il Tribunale di Roma, N. 43500/20 RGNR, per il reato di cui agli artt. 81 cpv e 570 bis c.p e poi determinato l'attuale stato di detenzione del resistente, il Tribunale di Viterbo in data 09.12.2021 emetteva sentenza di separazione n. 1417/2021 disponendo: 3) affidare i figli minori Per_
, e in regime di affidamento esclusivo alla madre disponendone il Per_1 PEona_4 collocamento presso quest'ultima; 4) dispone che il Servizio Sociale del Comune di Roma, Municipio XV, già incaricato provveda al monitoraggio di tutto il nucleo familiare prestando ogni necessario sostegno ai minori, sotto il profilo psicologico e di educativa domiciliare, proseguendo con i percorsi e sostegni già attivi per i componenti il nucleo, anche presso il SerD territorialmente competente, nonché provveda alla regolamentazione dei rapporti dei minori con i padre, laddove manifestata la volontà positiva dei figli, predisponendo, nel caso, un calendario di incontri-padre figli;
5) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra a titolo di Per_4 Pt_1 contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma complessiva di € 270,00 (€ 90,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
6) pone le spese straordinarie occorrenti per i figli a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, spese straordinarie da individuarsi in base al Protocollo del Tribunale di Viterbo;
b) che era decorso il termine di legge dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale e la sentenza di separazione era passata in giudicato;
c) che provvedeva da sola al mantenimento dei tre figli, in quanto il padre, salvo sporadiche dazioni, non provvedeva in alcun modo al mantenimento dei propri figli. Ciò premesso chiedeva la conferma di quanto stabilito in sentenza di separazione, incrementando il contributo per i figli fino ad € 600,00 (€ 200,00 per figli oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno. Nel corso del processo, nella contumacia di parte resistente al quale il ricorso era stato ritualmente notificato in data 8.7.2025, non sussistendo prove da assumere, all'udienza del 6- 11.2025 la causa veniva rimessa alla decisione del collegio.
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
-considerato che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi divenuto definitivo e la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi oltre alla loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 ed attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
- atteso che, anche in ragione dell'attuale stato di detenzione del resistente, circostanza riferita dalla ricorrente ed emergente dalla notificazione del ricorso, al fine di garantire una corretta gestione dei minori, appare legittimo confermare il già disposto affidamento esclusivo dei due PE figli minori ( e in favore della madre, confermando, inoltre, un contributo che il Per_2 padre dovrà versare alla moglie per il mantenimento degli stessi nella misura già stabilita in sede di separazione (ad eccezione del figlio maggiorenne che al momento svolge, seppur sporadicamente, attività lavorativa con una retribuzione mensile di euro 500,00), non potendosi riconoscere l'incremento richiesto dalla ricorrente in ragione della migliore condizione di quest'ultimo come riferito in udienza;
- preso atto dell'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento;
- rilevato che in ragione della mancata contestazione nulla dovrà stabilirsi sulle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
in relazione al matrimonio celebrato in data 27.4.2006 nel Comune di Calcata (atto
[...] anno 2006, n. 1, p. I, uff. 1); 2. ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. affida i figli minori e in regime di affidamento esclusivo alla PEona_5 PEona_4 madre disponendone il collocamento presso quest'ultima in Roma, via Collegiove n. 65;
4. dispone che il Servizio Sociale del Comune di Roma, Municipio XV, già incaricato provveda in caso di richiesta del padre ed ove vi sia stata, in ogni caso, la manifestata volontà positiva dei minori, ad organizzare incontri dei due minori con il padre;
5. pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra a Per_4 Pt_1 titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori, la somma complessiva di € 180,00 (€ 90,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per i figli a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, spese straordinarie da individuarsi in base al Protocollo del Tribunale di Viterbo;
6. Nulla sulle spese Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 6.11.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco