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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/10/2025, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 966/2015 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 966/2015 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 23/06/2021 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 07 ottobre 2025. TRA
, c.f.: , elett.te dom.to/a alla VIA S.S MARTIRI Parte_1 SALERNITANI NON SPECIFICATO presso lo studio dell'Avv. FORTUNATO MARCELLO, c.f.: dal quale è C.F._1 rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura agli atti
- ATTRICE E
, c.f.: , elett.te dom.to alla VIA Controparte_1 N.SAURO C/OAVV. , presso lo studio Parte_2 dell'Avv. D'ADDEDDA IGNAZIO, c.f.: dal quale C.F._2 è rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- CONVENUTA E
Controparte_2 CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali. Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 18 Giugno 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con il presente giudizio, parte attrice ha chiesto a codesto ecc.mo Tribunale di voler riconoscere il diritto alla restituzione parziale del prezzo corrisposto ed al risarcimento dei danni subiti per inadempimento contrattuale e violazione delle garanzie prestate con il contratto di cessione quote e contestuale scrittura privata integrativa del 06.05.2013.
Come illustrato nei dati di fatto nell'ambito dell'atto di citazione, uno dei progetti commissionati dalla Società ” alla per CP_3 CP_1 l'attivazione di un impianto eolico è risultato non realizzabile.
Parte attrice ha quindi allegato la sussistenza di errori di progettazione imputabili esclusivamente alla parte venditrice ed oggetto, tra l'altro, di esplicite garanzie contrattuali pattuite sia nell'ambito del contratto preliminare di cessione quote sottoscritto in data 06.03.2013 che nella scrittura privata integrativa al contratto definitivo del 06.05.2013, la società Controparte_1 e la sig.ra hanno prestato in proprio apposite
[...] Controparte_2 garanzie sulla corretta e completa realizzabilità dei progetti.
Chiedeva quindi a questo Tribunale: 1)accertare e dichiarare l'inadempimento parziale della Società
[...] e della sig.ra Profumo per l'inidoneità del progetto CP_1 contraddistinto con il n. posizione 178 – ID progetto 6 e violazione CP_3 delle garanzie contrattuali assunte personalmente quale sviluppatore con la scrittura privata del 06.05.2013; 2)accertare il diritto della Società alla riduzione del prezzo Parte_1 corrisposto, ovvero alla restituzione del prezzo pagato per il progetto non conforme pari ad € 87.000,00 + IVA come quietanzato nell'ambito della scrittura privata integrativa del 06.05.2013, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di cessione quote del 06.05.2013;
3) – accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1223 c.c. il diritto al risarcimento di tutti i danni patiti per: a – acquisto dei materiali, strumentazione tecnica, piano elettrico, installazione cabine, messa in posa di cavidotto, intermediazione, ecc., i quali si indicano in complessivi € 180.000,00 fatto salvo la maggior o minor somma che sarà accertata in corso di giudizio;
b - le obbligazioni assunte con i terzi (contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori, contratti di locazione ultranovennali delle aree, ecc), come da somma che sarà accertata in corso di giudizio;
b – mancato guadagno, rallentamento della produzione, ritardo nella conclusione dei lavori, come sarà accertato in corso di giudizio, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c..
4 – condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Non si costituiva in giudizio la convenuta , per cui Controparte_2 all'udienza del 13 Aprile 2016 il Giudice all'epoca procedente ne dichiarava la contumacia.
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Si costituiva in giudizio la società convenuta, insistendo per il rigetto della domanda obiettando, in particolare il controllo di due diligence compiuto positivamente da parte attrice.
La causa, di natura eminentemente documentale, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni, considerati i criteri prioritari del vigente Programma di gestione, e trattenuta all'udienza del 18.06.2025 dalla scrivente quale nuovo magistrato assegnatario, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per gli scritti conclusionali.
Ciò premesso, la domanda è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di fatto e di diritto che di seguito si espongono.
1. Dell'inadempimento contrattuale della convenuta: insussistenza dell'eccezione di due diligence in base alle fasi della contrattazione
Dall'esame degli atti si evince che La Sig.ra e la Controparte_2 società , odierne convenute, erano proprietarie nella Controparte_1 misura del 5%, la prima, e del 95% la seconda, del 100% del capitale sociale della Società “Savoia 1 s.r.l.”
Nello svolgimento della propria attività, la società “Savoia 1 s.r.l.” ha affidato alla (cd. sviluppatore) l'incarico di elaborare n. 3 Parte_3 (tre) progetti per la realizzazione di altrettanti impianti eolici nell'ambito del Comune di Savoia di Lucania.
La , invece, è una società impegnata da anni, tra l'altro, nella Parte_1 produzione e commercializzazione di energia alternativa da impianti eolici. Nell'esercizio della propria attività, ha intrapreso rapporti commerciali con la società e la sig.ra ai fini della cessione Controparte_1 CP_2 delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale della società “Savoia 1 S.r.l.”. Tale società, infatti, risultava titolare di tre iniziative da realizzarsi nell'ambito del Comune di Savoia di Lucania.
Nelle more della predisposizione di tutti gli atti utili e necessari ai fini della stipula dell'atto pubblico, le parti, in data 06.03.2013, hanno sottoscritto un contratto preliminare di cessione di dette quote. Per quanto di interesse, agli artt. 2 e 3 la parte cedente ha dichiarato e garantito, tra l'altro, che:
- “…., ogni progetto in titolarità della 1 risulta regolarmente munito CP_3 del corrispondente titolo autorizzativo (DIA/PAS), della connessione ENEL, di tutte le autorizzazioni e le servitù di elettrodotto aereo ed interrato e di
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tutti i rapporti che sono strumentali e necessari alla effettiva realizzazione degli impianti …” (cfr. art. 2);
- “… l'iter autorizzativo necessario per la realizzazione dei Progetti è stato
….. correttamente iniziato e condotto e non vi sono circostanze oggettive ostative all'inizio e conclusione del cantiere né risultano vizi di forma o procedurali nel predetto iter autorizzativo o contestazioni di terzi ..”.
In data 28.03.2013, come si legge nella lett. AVv. Fortunato allegata telematicamente alla memoria ex art. 183 comma 6, ns c.p.c. di parte convenuta, si legge espressamente che, per effetto dei controlli di due diligence effettuati dalla odierna attrice, venivano rilevate rilevate delle omissioni di documentazione concernenti, in particolare, i titoli di disponibilità delle particelle interessate dalle servitù di elettrodotto dall'impianto eolico;
l'eventuale piano particellare di esproprio;
la modalità di pubblicazione del progetto ai fini della partecipazione procedurale;
Via etc. Veniva quindi ribadito che, in assenza di tale documentazione, il termine per la definizione della due diligence doveva dirsi sospeso ( (cfr. lettera del 28.03.2013 allegata alla produzione telematica di con la memoria Parte_4 ex art 183, comma 6 n. 2 c.p.c.).
In data 09 Aprile 2013 la comunicava l'esito favorevole della due Parte_5 diligence sulla base della documentazione ricevuta, ribadendo tuttavia espressamente la necessità di conservare tutte le garanzia prestate, in particolare le autorizzazioni degli impianti e la effettiva realizzabilità delle stesse, in sede di contratto definitivo. ( cfr. nota del 09.04.2013 allegata al fascicolo telematico di parte attrice).
Di conseguenza, in data 06.05.2013, le parti hanno sottoscritto il contratto definitivo di cessione delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale della
“Savoia 1 S.r.l.”.
Contestualmente, al fine rinnovare le garanzie fornite con il preliminare, le parti hanno sottoscritto apposita scrittura privata integrativa del contratto di cessione delle quote societarie, sempre datata 06.05.2013, volta a disciplinare gli obblighi e le garanzie dei venditori per la corretta esecuzione dei previsti impianti eolici. In particolare, con tale scrittura privata si legge:
“ La sig.ra e la Società “ , in Controparte_2 Controparte_1 persona del suo amministratore unico sig.ra , ad Controparte_2 integrazione del contratto definitivo di cessione, in favore della società
“ , delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale della Controparte_4 società “SAVOIA 1 S.r.l.”, sottoscritto in pari data, prestano ogni più ampia garanzia, assumendosi ogni connesso obbligo in solido, in
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ordine:
- alla completezza dei pareri, autorizzazioni e/o atti di assenso comunque denominati necessari ai fini della realizzazione dei previsti impianti eolici, della connessione ENEL, delle servitù di elettrodotto aereo ed interrato e di tutti i rapporti strumentali e/o necessari alla effettiva realizzazione dei previsti impianti;
- alla regolarità, conformità ed immediata cantierabilità degli impianti eolici, come elaborati e progettati dalla società
[...]
CP_1
- alla effettiva disponibilità di tutte le aree necessarie alla realizzazione di impianti, reti ed ogni altra opera utile e/o necessaria alla completa realizzazione e connessione alla rete pubblica;
-alla esclusiva proprietà dei progetti;
- all'iter autorizzativo necessario per la realizzazione dei progetti;
esso è stato correttamente iniziato e condotto e non vi sono circostanze oggettive ostative all'inizio e conclusione del cantiere, né risultano vizi di forma o procedurali nel predetto iter autorizzativi o contestazioni di terzi o diritti da questi vantati tali da compromettere e/o comunque rallentare l'esecuzione dei progetti ed il successivo esercizio degli impianti;
– all'assenza di criticità sulla viabilità esistente per il trasporto delle turbine (torre, navicella e pale);
alla permanenza di ogni altra garanzia prestata con il contratto preliminare sottoscritto in data 06.03.2013;
- alla previsione per ciascun impianto di un autonomo e distinto punto di connessione alla rete elettrica pubblica nonché alla relativa localizzazione nell'ambito di particelle catastali distinte e non confinanti né contigue;
-all'assenza di obblighi per eventuali misure compensative, con la sola eccezione di quelle previste in favore del Comune di Savoia di Lucania, nella misura dell'1% (uno pere cento), la cui convenzione non è stata ancora sottoscritta.
Le suddette garanzie ed i connessi obblighi:
vengono assunti dalla società “ anche quale Controparte_1
“sviluppatore”;
- dovranno permanere anche nel corso dei lavori e sino alla completa realizzazione ed attivazione di ciascuno degli impianti, nei limiti di cui alle garanzie sopra prestate”.
Dall'esame degli atti indicati, esaminati nella loro sequenza logico- cronologica, si evince che l'eccezione di parte convenuta volta ad escludere il proprio inadempimento per completamento della due diligence da parte attrice deve ritenersi infondata.
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Infatti Espressione («dovuta diligenza») che si riferisce all'attenzione e alla cura che si dovrebbero prestare, in maniera ragionevole, prima di stipulare un accordo con una controparte. In ambito economico o commerciale, la d. d. rappresenta un approfondimento, una verifica di un potenziale investimento, ed è finalizzata a confermare oppure a smentire tutti i fatti, gli elementi e le circostanze che attengono a una data operazione (per es., una compravendita). Più chiaramente, è un processo organizzato di raccolta e di analisi di informazioni dettagliate di varia natura, in ordine a una determinata attività economica, allo scopo di pervenire a una valutazione attendibile di tale attività, quindi di esprimere un giudizio motivato sulla fattibilità versus la rischiosità dell'operazione che le controparti intendono porre in essere.
La dovuta diligenza può essere intesa in senso restrittivo, sotto due punti di vista: il contenuto dell'operazione da realizzare e l'oggetto specifico del processo di verifica. È un'espressione, infatti, che tende a essere utilizzata solo in caso di fusioni e acquisizioni societarie (mergers & acquisitions) e/o viene ricondotta alle attività di revisione (financial audit) operate principalmente da istituti finanziari in concomitanza alle procedure di affidamento creditizio e finalizzate a un giudizio sull'attendibilità delle informazioni riportate in bilancio circa l'andamento economico-finanziario e la situazione patrimoniale dell'azienda.
Secondo invece un'interpretazione più ampia, una d. d. può essere effettuata non solo in caso di acquisizione – totalitaria, maggioritaria o minoritaria – di un'azienda target, oppure di operazioni di finanza straordinaria, ma anche, in via residuale, di altre fattispecie come perizie per la valutazione di aziende o rami d'azienda, aumenti di capitale, management buy out.
Inoltre, la dovuta diligenza può avere a oggetto non soltanto l'analisi delle risultanze contabili in merito agli andamenti gestionali (financial d. d.), ma anche più aspetti dell'azienda trattata, fino a estendersi a una visione globale dell'attività (full d. d.). In tal caso, si parlerà rispettivamente di un'area di indagine fiscale (tax d. d.), legale (legal d. d.), strategica od operational (mercato di sbocco, prodotti, concorrenza), sui sistemi informativi e ambientale (environmental d. d.).
Il grado di estensione delle verifiche influisce sulla composizione del team di figure professionali incaricato di attuare materialmente la dovuta diligenza e di predisporre il d. d. report per il committente. La dovuta diligenza si distingue a seconda: del soggetto o entità che la richiede e/o la esegue, più frequentemente il potenziale investitore, oppure il venditore o un'ulteriore parte in causa (per es., i soci di minoranza dell'azienda target); del momento in cui viene compiuta, prima oppure dopo l'operazione di acquisto. Nel secondo caso, il corrispettivo fissato contrattualmente per il passaggio di
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proprietà viene rivisto a seguito di criticità emerse con la dovuta diligenza, ma generalmente non produce ulteriori effetti sull'operazione. In caso invece di pre-acquisition d. d., gli esiti delle indagini possono incidere direttamente sulla trattativa, al limite interrompendola, oppure suggerendo rettifiche a prezzo e contenuto della transazione e/o l'inserimento di garanzie contrattuali.
Nel caso in esame, quindi, la due diligence risulta avere individuato un potenziale di rischio per cui ha richiesto addirittura una scrittura integrativa al contratto definitivo per rafforzare le garanzie richieste da parte attrice.
Essa non ha dunque inteso, come invece prospettato da parte convenuta, sancire il perfetto adempimento delle proprie obbligazioni, infatti le due lettere relative alla due diligence fanno espressamente riferimento alla necessità di stipulare apposite garanzie e si collocano, logicamente e temporalmente, prima della stipula del definitivo e della scrittura integrativa.
Pertanto, la prima eccezione sollevata da parte convenuta deve essere disattesa.
2. Dell'operatività delle garanzia contrattuali
In adempimento agli obblighi assunti, la società ha Parte_1 provveduto all'integrale pagamento del corrispettivo dovuto alla Società
quale sviluppatore. Controparte_1
Stipulati i predetti contratti definitivi, la società (recte: “Savoia Parte_1 1 s.r.l.”) ha dato inizio ai lavori. Senonché, nel corso di lavori, è emerso la impossibilità di realizzare uno dei suddetti impianti ovvero quello contraddistinto con il numero posizione 178 – ID progetto Savoia 6, ricadente nell'ambito dell'area distinta in catasto al foglio 2 plla n. 287. E ciò, per una erronea progettazione relativa alla localizzazione dell'impianto ovvero perché l'area distinta in catasto al foglio 2 plla n. 287 è risultata contigua all'area di cui alla p.lla distinta in catasto al foglio 2 p.lla n. 407, ove era già previsto un altro impianto.
In seguito ad apposite verifiche è emerso che la realizzazione di impianti su aree contigue è vietata sia dal D.M. 06.07.2012 sia dalle procedure applicative del succitato D.M. approvate dal GSE (Gestore Servizi Energetici) ovvero è ostativa alla realizzazione di entrambi gli impianti così come assentiti. Tale circostanza costituisce un grave inadempimento contrattuale ovvero una carenza delle “garanzie” prestate con il contratto di cessione sottoscritto e la contestuale scrittura privata integrativa.
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In altri e più chiari termini, per poter realizzare entrambi gli impianti in maniera autonoma e distinta tra loro, uno dei due avrebbe dovuto essere delocalizzato su altra particella non contigua.
E ciò avrebbe comportato l'attivazione di un nuovo iter autorizzatorio i cui tempi di definizione non avrebbero consentito il rispetto dei termini imposti dal D.M. per l'attivazione dell'impianto (art. 17 del D.M. 06.07.2012) ai fini del diritto all'applicazione delle tariffe incentivanti.
In tal modo, dunque, rendendo assolutamente antieconomica l'iniziativa.
Ne deriva, pertanto, che uno dei progetti acquistati dalla società Parte_1
– ovvero che la “Savoia 1 s.r.l.” avrebbe dovuto realizzare - non è risultato realizzabile per cause imputabili esclusivamente alla parte venditrice ovvero per la mancanza di una delle garanzie prestate.
La localizzazione di ciascun impianto nell'ambito di particelle catastali distinte, non confinanti né contigue, è stata oggetto di espressa garanzia contrattuale da parte sia della che della sig.ra CP_1 CP_2
Tale garanzia è stata assunta dalla anche nella qualità di CP_1 sviluppatore dei progetti nonché dalla sig.ra in proprio e Controparte_2 nella qualità di legale rappresentante sia della che Controparte_1 della ceduta “Savoia 1 s.r.l.” (si cfr. scrittura privata integrativa del contratto di cessione art. 2.3)
Inoltre, l'impianto n. 178 è risultato impossibile da realizzare anche per una ulteriore e decisiva circostanza. Detto impianto era previsto nell'ambito dell'area distinta in catasto al foglio 2, part. 287. La cabina più vicina attraverso la quale connettere detto impianto alla rete è ricompresa nell'ambito dell'area, sita nel limitrofo Comune di Vietri di Potenza, distinta in catasto al foglio 36, part. 302. Ai fini di tale connessione è necessario attraversare le seguenti aree, così individuate in catasto: a - foglio 2, particella 407; b - foglio 6, particella 43; c - Foglio 6 particella 61; d - Foglio 10 particella 82. Nel corso dell'esecuzione dei lavori è emerso che era nella effettiva disponibilità della parte venditrice solo l'area distinta in catasto al foglio 2, particella 407. Alcun titolo, invece, è risultato per tutte le ulteriori aree (ovvero per le particelle nn. 43, 61 e 82 succitate).
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Per l'effetto, non è stato possibile realizzare tale impianto anche per tale ulteriore motivo ovvero per la impossibilità di raggiungere la cabina attraverso la quale connetterlo alla rete pubblica. La progettazione di impianti su particelle non contigue è stata oggetto di esplicita garanzia da parte della nell'ambito della scrittura privata integrativa al contratto di CP_1 cessione quote del 06.05.2013 (si cfr. par.
2.3 lett. h “.. alla previsione per ciascun impianto di un autonomo e distinto punto di connessione alla rete elettrica pubblica nonché alla relativa localizzazione nell'ambito di particelle catastali distinte e non confinanti né contigue). Sicché, il mancato accesso agli incentivi è imputabile solo ed esclusivamente alla . Controparte_1
La non ammissione agli incentivi risulta provata dalla stessa documentazione depositata in atti da controparte (All. 2 e 3).
L'ammissione dell'impianto nella graduatoria del registro GSE 2012 (all. 2 memoria controparte) non prevede anche l'ammissione agli incentivi.
E ciò, è espressamente chiarito nell'ambito della stessa graduatoria
“…L'inclusione in graduatoria non garantisce l'accesso agli incentivi per il cui riconoscimento il GSE verificherà il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa nonché l'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 23 del D.lgs n. 28/2011”. Sicché, risulta smentito per tabulas quanto ex adverso sostenuto in relazione sia ad una presunta decorrenza termini, tra l'altro non specificata, che al diritto agli incentivi. Il progetto non è stato ammesso agli incentivi per il divieto di cui all'art. 5 del D.M 06.07.2012.
E ciò, in violazione anche della garanzia relativa “alla effettiva disponibilità di tutte le aree necessarie alla realizzazione di impianti, reti ed ogni altra opera utile e/o necessaria alla completa realizzazione e connessione alla rete pubblica” (cfr. parag.
2.3 lett. c) della scrittura privata integrativa).
Trova conferma la responsabilità contrattuale dei venditori per inadempimento e violazione delle garanzie prestate.
Ai sensi dell'art. 1218 c.c., infatti, “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità sopravvenuta”. Nella specie, è evidente che la prestazione dovuta dai venditori non è stata eseguita correttamente per causa esclusivamente a loro imputabile ed in aperta violazione delle garanzie espressamente prestate in sede contrattuale.
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Ne deriva l'applicazione dell'art. 1464 c.c., in virtù del quale “quando la prestazione di una parte è diventata solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione ….”. Nella specie, a fronte di un inadempimento parziale delle parti convenute, è evidente il diritto della società attrice alla riduzione anche della propria controprestazione ovvero alla restituzione del prezzo corrisposto per il progetto – non realizzabile -relativo all'impianto n. 178, pari ad € 87.000,00, oltre IVA.
3. Del risarcimento del danno
Oltre al prezzo di € 87.000,00 corrisposto e – non dovuto -per l'impianto non più realizzato (giusta quietanza riportata nell'ambito della scrittura privata integrativa del 06.05.2013, all. 3 dell'atto di citazione), parte attrice ha allegato di aver subito danni emergenti per circa € 180.000,00 riportandosi alla documentazione allegata alla memoria ex art. 183 comma 6, n. 2 c.p.c., nonché danni ulteriori derivanti dal mancato guadagno dell'impianto non più realizzato.
Ai fini della realizzazione dei tre impianti, la Società ” ha CP_3 sottoscritto con la Società “Elettromeccanica CMC s.r.l.” apposito contratto di appalto. Il costo di ogni singolo impianto, completo di acquisto di aerogeneratore e di tutte le opere e gli allacciamenti necessari per la relativa attivazione, è stato convenuto in € 395.000,00. I pagamenti, come si evince dal contratto allegato, sono stati convenuti a SAL – stato di avanzamento lavori. I primi SAL sono stati pagati con bonifico del 10.01.2014 di € 425.000,00 e bonifico del 04.12.2014 di € 250.000,00.
Dopo aver avuto contezza dell'impossibilità di realizzare uno dei tre impianti, parte attrice ha tempestivamente contattato l'appaltatore al fine di ridefinire gli accordi convenuti. Senonché, in esito ad apposite verifiche, è emerso che molte delle opere relative a tale impianto erano state già realizzate (ad es. cavidotti, cabine ENEL e piano elettrico). Sicché, è stato possibile stralciare solo le opere non ancora eseguite, addivenendo alla sottoscrizione di apposita “appendice al contratto di appalto per la realizzazione di n. 3 impianti eolici del 10.09.2013” che, “facendo seguito alle richieste della Vs società di non installare la torre n. 7, …,” ha comportato “la detrazione dal contratto originario è di € 69.364,80”.
E ciò a fronte di un costo pattuito di € 395.000, per cui parte attrice ritiene di avere diritto ad un risarcimento pari ad euro 395,000 decurtato l'importo di € 69.364,80”.
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Tuttavia, come eccepito anche dalla controparte, il danno invocato non risulta dimostrato alla luce della documentazione prodotta da parte attrice.
Infatti non è dato comprendere di quali attività ed opere si tratti, né è dato risalire agli importi di euro 180.000,00 richiesti, che non risultano neppure versati o quietanzati nel contesto del contratto di appalto con la società terza.
Più nello specifico, la documentazione allegata alla seconda memoria di parte attrice: (i) concerne tutti e tre gli impianti;
(ii) non reca alcuna indicazione delle attività ed opere eseguite, indicando anzi importi relativi alla fornitura della turbina (doc. 2 memoria attorea) che, invece, per l'impianto di cui è causa (che non è stato realizzato), non è stata mai fornita ed installata;
(iii) riguarda disposizioni di bonifico ed estratto conto (doc.ti 4 e 5 memoria attorea) che recano pagamenti effettuati alla sedicente società appaltatrice senza indicazioni della causale, per cui non è dato desumere a che titolo i pagamenti siano stati effettuati.
Peraltro, anche volendo inferire, secondo un ragionamento presuntivo, che tali bonifici siano stati effettuati alla società terza in adempimento del contratto di appalto allegato come documento 1 della memoria ex art. 183 comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice, si evincerebbe l'avvenuto pagamento della somma complessiva di euro 675.000 ( bonifico euro 425.000+ bonifico euro 250.000).
Tale somma non corrisponde nemmeno all'integrale versamento del corrispettivo per due impianti ( costo del singolo impianto pari ad euro 395.000 x 2), per cui non risulta integrato il pregiudizio economico costituito dall'avvenuto pagamento del terzo impianto interessato dall'inadempimento contrattuale che precede.
Pertanto, dall'esame degli atti e delle risultanze istruttorie, deve ritenersi che il danno invocato non sia stato adeguatamente provato dall'attore, neppure sotto il profilo del criterio logico-probabilistico che caratterizza il giudizio civile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei Parametri ex DM 147/2022, considerata la misura di accoglimento della domanda, in euro 11.268,00 per compensi ed euro 545,00 per spese di lite+ CU euro 518,00+ euro 27 Marca da Bollo).
Spese da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) Accoglie la domanda principale, dichiarando ai sensi dell'art. 1464 c.c., il diritto della Società alla riduzione del prezzo Parte_1 corrisposto, ovvero alla restituzione del prezzo pagato per il progetto non conforme pari ad € 87.000,00 + IVA come quietanzato nell'ambito della scrittura privata integrativa del 06.05.2013, oltre interessi legali decorrenti dalla notifica dell'atto di citazione fino all'effettivo soddisfo, rigettando ogni altra domanda.
2) Condanna la convenuta soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 11.268,00 per compensi ed euro 545,00 per spese di lite+ CU euro 518,00+ euro 27 Marca da Bollo). Spese da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Potenza, il 15 Ottobre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 966/2015 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 23/06/2021 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 07 ottobre 2025. TRA
, c.f.: , elett.te dom.to/a alla VIA S.S MARTIRI Parte_1 SALERNITANI NON SPECIFICATO presso lo studio dell'Avv. FORTUNATO MARCELLO, c.f.: dal quale è C.F._1 rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura agli atti
- ATTRICE E
, c.f.: , elett.te dom.to alla VIA Controparte_1 N.SAURO C/OAVV. , presso lo studio Parte_2 dell'Avv. D'ADDEDDA IGNAZIO, c.f.: dal quale C.F._2 è rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- CONVENUTA E
Controparte_2 CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali. Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 18 Giugno 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con il presente giudizio, parte attrice ha chiesto a codesto ecc.mo Tribunale di voler riconoscere il diritto alla restituzione parziale del prezzo corrisposto ed al risarcimento dei danni subiti per inadempimento contrattuale e violazione delle garanzie prestate con il contratto di cessione quote e contestuale scrittura privata integrativa del 06.05.2013.
Come illustrato nei dati di fatto nell'ambito dell'atto di citazione, uno dei progetti commissionati dalla Società ” alla per CP_3 CP_1 l'attivazione di un impianto eolico è risultato non realizzabile.
Parte attrice ha quindi allegato la sussistenza di errori di progettazione imputabili esclusivamente alla parte venditrice ed oggetto, tra l'altro, di esplicite garanzie contrattuali pattuite sia nell'ambito del contratto preliminare di cessione quote sottoscritto in data 06.03.2013 che nella scrittura privata integrativa al contratto definitivo del 06.05.2013, la società Controparte_1 e la sig.ra hanno prestato in proprio apposite
[...] Controparte_2 garanzie sulla corretta e completa realizzabilità dei progetti.
Chiedeva quindi a questo Tribunale: 1)accertare e dichiarare l'inadempimento parziale della Società
[...] e della sig.ra Profumo per l'inidoneità del progetto CP_1 contraddistinto con il n. posizione 178 – ID progetto 6 e violazione CP_3 delle garanzie contrattuali assunte personalmente quale sviluppatore con la scrittura privata del 06.05.2013; 2)accertare il diritto della Società alla riduzione del prezzo Parte_1 corrisposto, ovvero alla restituzione del prezzo pagato per il progetto non conforme pari ad € 87.000,00 + IVA come quietanzato nell'ambito della scrittura privata integrativa del 06.05.2013, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di cessione quote del 06.05.2013;
3) – accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1223 c.c. il diritto al risarcimento di tutti i danni patiti per: a – acquisto dei materiali, strumentazione tecnica, piano elettrico, installazione cabine, messa in posa di cavidotto, intermediazione, ecc., i quali si indicano in complessivi € 180.000,00 fatto salvo la maggior o minor somma che sarà accertata in corso di giudizio;
b - le obbligazioni assunte con i terzi (contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori, contratti di locazione ultranovennali delle aree, ecc), come da somma che sarà accertata in corso di giudizio;
b – mancato guadagno, rallentamento della produzione, ritardo nella conclusione dei lavori, come sarà accertato in corso di giudizio, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c..
4 – condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Non si costituiva in giudizio la convenuta , per cui Controparte_2 all'udienza del 13 Aprile 2016 il Giudice all'epoca procedente ne dichiarava la contumacia.
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Si costituiva in giudizio la società convenuta, insistendo per il rigetto della domanda obiettando, in particolare il controllo di due diligence compiuto positivamente da parte attrice.
La causa, di natura eminentemente documentale, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni, considerati i criteri prioritari del vigente Programma di gestione, e trattenuta all'udienza del 18.06.2025 dalla scrivente quale nuovo magistrato assegnatario, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per gli scritti conclusionali.
Ciò premesso, la domanda è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di fatto e di diritto che di seguito si espongono.
1. Dell'inadempimento contrattuale della convenuta: insussistenza dell'eccezione di due diligence in base alle fasi della contrattazione
Dall'esame degli atti si evince che La Sig.ra e la Controparte_2 società , odierne convenute, erano proprietarie nella Controparte_1 misura del 5%, la prima, e del 95% la seconda, del 100% del capitale sociale della Società “Savoia 1 s.r.l.”
Nello svolgimento della propria attività, la società “Savoia 1 s.r.l.” ha affidato alla (cd. sviluppatore) l'incarico di elaborare n. 3 Parte_3 (tre) progetti per la realizzazione di altrettanti impianti eolici nell'ambito del Comune di Savoia di Lucania.
La , invece, è una società impegnata da anni, tra l'altro, nella Parte_1 produzione e commercializzazione di energia alternativa da impianti eolici. Nell'esercizio della propria attività, ha intrapreso rapporti commerciali con la società e la sig.ra ai fini della cessione Controparte_1 CP_2 delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale della società “Savoia 1 S.r.l.”. Tale società, infatti, risultava titolare di tre iniziative da realizzarsi nell'ambito del Comune di Savoia di Lucania.
Nelle more della predisposizione di tutti gli atti utili e necessari ai fini della stipula dell'atto pubblico, le parti, in data 06.03.2013, hanno sottoscritto un contratto preliminare di cessione di dette quote. Per quanto di interesse, agli artt. 2 e 3 la parte cedente ha dichiarato e garantito, tra l'altro, che:
- “…., ogni progetto in titolarità della 1 risulta regolarmente munito CP_3 del corrispondente titolo autorizzativo (DIA/PAS), della connessione ENEL, di tutte le autorizzazioni e le servitù di elettrodotto aereo ed interrato e di
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tutti i rapporti che sono strumentali e necessari alla effettiva realizzazione degli impianti …” (cfr. art. 2);
- “… l'iter autorizzativo necessario per la realizzazione dei Progetti è stato
….. correttamente iniziato e condotto e non vi sono circostanze oggettive ostative all'inizio e conclusione del cantiere né risultano vizi di forma o procedurali nel predetto iter autorizzativo o contestazioni di terzi ..”.
In data 28.03.2013, come si legge nella lett. AVv. Fortunato allegata telematicamente alla memoria ex art. 183 comma 6, ns c.p.c. di parte convenuta, si legge espressamente che, per effetto dei controlli di due diligence effettuati dalla odierna attrice, venivano rilevate rilevate delle omissioni di documentazione concernenti, in particolare, i titoli di disponibilità delle particelle interessate dalle servitù di elettrodotto dall'impianto eolico;
l'eventuale piano particellare di esproprio;
la modalità di pubblicazione del progetto ai fini della partecipazione procedurale;
Via etc. Veniva quindi ribadito che, in assenza di tale documentazione, il termine per la definizione della due diligence doveva dirsi sospeso ( (cfr. lettera del 28.03.2013 allegata alla produzione telematica di con la memoria Parte_4 ex art 183, comma 6 n. 2 c.p.c.).
In data 09 Aprile 2013 la comunicava l'esito favorevole della due Parte_5 diligence sulla base della documentazione ricevuta, ribadendo tuttavia espressamente la necessità di conservare tutte le garanzia prestate, in particolare le autorizzazioni degli impianti e la effettiva realizzabilità delle stesse, in sede di contratto definitivo. ( cfr. nota del 09.04.2013 allegata al fascicolo telematico di parte attrice).
Di conseguenza, in data 06.05.2013, le parti hanno sottoscritto il contratto definitivo di cessione delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale della
“Savoia 1 S.r.l.”.
Contestualmente, al fine rinnovare le garanzie fornite con il preliminare, le parti hanno sottoscritto apposita scrittura privata integrativa del contratto di cessione delle quote societarie, sempre datata 06.05.2013, volta a disciplinare gli obblighi e le garanzie dei venditori per la corretta esecuzione dei previsti impianti eolici. In particolare, con tale scrittura privata si legge:
“ La sig.ra e la Società “ , in Controparte_2 Controparte_1 persona del suo amministratore unico sig.ra , ad Controparte_2 integrazione del contratto definitivo di cessione, in favore della società
“ , delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale della Controparte_4 società “SAVOIA 1 S.r.l.”, sottoscritto in pari data, prestano ogni più ampia garanzia, assumendosi ogni connesso obbligo in solido, in
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ordine:
- alla completezza dei pareri, autorizzazioni e/o atti di assenso comunque denominati necessari ai fini della realizzazione dei previsti impianti eolici, della connessione ENEL, delle servitù di elettrodotto aereo ed interrato e di tutti i rapporti strumentali e/o necessari alla effettiva realizzazione dei previsti impianti;
- alla regolarità, conformità ed immediata cantierabilità degli impianti eolici, come elaborati e progettati dalla società
[...]
CP_1
- alla effettiva disponibilità di tutte le aree necessarie alla realizzazione di impianti, reti ed ogni altra opera utile e/o necessaria alla completa realizzazione e connessione alla rete pubblica;
-alla esclusiva proprietà dei progetti;
- all'iter autorizzativo necessario per la realizzazione dei progetti;
esso è stato correttamente iniziato e condotto e non vi sono circostanze oggettive ostative all'inizio e conclusione del cantiere, né risultano vizi di forma o procedurali nel predetto iter autorizzativi o contestazioni di terzi o diritti da questi vantati tali da compromettere e/o comunque rallentare l'esecuzione dei progetti ed il successivo esercizio degli impianti;
– all'assenza di criticità sulla viabilità esistente per il trasporto delle turbine (torre, navicella e pale);
alla permanenza di ogni altra garanzia prestata con il contratto preliminare sottoscritto in data 06.03.2013;
- alla previsione per ciascun impianto di un autonomo e distinto punto di connessione alla rete elettrica pubblica nonché alla relativa localizzazione nell'ambito di particelle catastali distinte e non confinanti né contigue;
-all'assenza di obblighi per eventuali misure compensative, con la sola eccezione di quelle previste in favore del Comune di Savoia di Lucania, nella misura dell'1% (uno pere cento), la cui convenzione non è stata ancora sottoscritta.
Le suddette garanzie ed i connessi obblighi:
vengono assunti dalla società “ anche quale Controparte_1
“sviluppatore”;
- dovranno permanere anche nel corso dei lavori e sino alla completa realizzazione ed attivazione di ciascuno degli impianti, nei limiti di cui alle garanzie sopra prestate”.
Dall'esame degli atti indicati, esaminati nella loro sequenza logico- cronologica, si evince che l'eccezione di parte convenuta volta ad escludere il proprio inadempimento per completamento della due diligence da parte attrice deve ritenersi infondata.
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Infatti Espressione («dovuta diligenza») che si riferisce all'attenzione e alla cura che si dovrebbero prestare, in maniera ragionevole, prima di stipulare un accordo con una controparte. In ambito economico o commerciale, la d. d. rappresenta un approfondimento, una verifica di un potenziale investimento, ed è finalizzata a confermare oppure a smentire tutti i fatti, gli elementi e le circostanze che attengono a una data operazione (per es., una compravendita). Più chiaramente, è un processo organizzato di raccolta e di analisi di informazioni dettagliate di varia natura, in ordine a una determinata attività economica, allo scopo di pervenire a una valutazione attendibile di tale attività, quindi di esprimere un giudizio motivato sulla fattibilità versus la rischiosità dell'operazione che le controparti intendono porre in essere.
La dovuta diligenza può essere intesa in senso restrittivo, sotto due punti di vista: il contenuto dell'operazione da realizzare e l'oggetto specifico del processo di verifica. È un'espressione, infatti, che tende a essere utilizzata solo in caso di fusioni e acquisizioni societarie (mergers & acquisitions) e/o viene ricondotta alle attività di revisione (financial audit) operate principalmente da istituti finanziari in concomitanza alle procedure di affidamento creditizio e finalizzate a un giudizio sull'attendibilità delle informazioni riportate in bilancio circa l'andamento economico-finanziario e la situazione patrimoniale dell'azienda.
Secondo invece un'interpretazione più ampia, una d. d. può essere effettuata non solo in caso di acquisizione – totalitaria, maggioritaria o minoritaria – di un'azienda target, oppure di operazioni di finanza straordinaria, ma anche, in via residuale, di altre fattispecie come perizie per la valutazione di aziende o rami d'azienda, aumenti di capitale, management buy out.
Inoltre, la dovuta diligenza può avere a oggetto non soltanto l'analisi delle risultanze contabili in merito agli andamenti gestionali (financial d. d.), ma anche più aspetti dell'azienda trattata, fino a estendersi a una visione globale dell'attività (full d. d.). In tal caso, si parlerà rispettivamente di un'area di indagine fiscale (tax d. d.), legale (legal d. d.), strategica od operational (mercato di sbocco, prodotti, concorrenza), sui sistemi informativi e ambientale (environmental d. d.).
Il grado di estensione delle verifiche influisce sulla composizione del team di figure professionali incaricato di attuare materialmente la dovuta diligenza e di predisporre il d. d. report per il committente. La dovuta diligenza si distingue a seconda: del soggetto o entità che la richiede e/o la esegue, più frequentemente il potenziale investitore, oppure il venditore o un'ulteriore parte in causa (per es., i soci di minoranza dell'azienda target); del momento in cui viene compiuta, prima oppure dopo l'operazione di acquisto. Nel secondo caso, il corrispettivo fissato contrattualmente per il passaggio di
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proprietà viene rivisto a seguito di criticità emerse con la dovuta diligenza, ma generalmente non produce ulteriori effetti sull'operazione. In caso invece di pre-acquisition d. d., gli esiti delle indagini possono incidere direttamente sulla trattativa, al limite interrompendola, oppure suggerendo rettifiche a prezzo e contenuto della transazione e/o l'inserimento di garanzie contrattuali.
Nel caso in esame, quindi, la due diligence risulta avere individuato un potenziale di rischio per cui ha richiesto addirittura una scrittura integrativa al contratto definitivo per rafforzare le garanzie richieste da parte attrice.
Essa non ha dunque inteso, come invece prospettato da parte convenuta, sancire il perfetto adempimento delle proprie obbligazioni, infatti le due lettere relative alla due diligence fanno espressamente riferimento alla necessità di stipulare apposite garanzie e si collocano, logicamente e temporalmente, prima della stipula del definitivo e della scrittura integrativa.
Pertanto, la prima eccezione sollevata da parte convenuta deve essere disattesa.
2. Dell'operatività delle garanzia contrattuali
In adempimento agli obblighi assunti, la società ha Parte_1 provveduto all'integrale pagamento del corrispettivo dovuto alla Società
quale sviluppatore. Controparte_1
Stipulati i predetti contratti definitivi, la società (recte: “Savoia Parte_1 1 s.r.l.”) ha dato inizio ai lavori. Senonché, nel corso di lavori, è emerso la impossibilità di realizzare uno dei suddetti impianti ovvero quello contraddistinto con il numero posizione 178 – ID progetto Savoia 6, ricadente nell'ambito dell'area distinta in catasto al foglio 2 plla n. 287. E ciò, per una erronea progettazione relativa alla localizzazione dell'impianto ovvero perché l'area distinta in catasto al foglio 2 plla n. 287 è risultata contigua all'area di cui alla p.lla distinta in catasto al foglio 2 p.lla n. 407, ove era già previsto un altro impianto.
In seguito ad apposite verifiche è emerso che la realizzazione di impianti su aree contigue è vietata sia dal D.M. 06.07.2012 sia dalle procedure applicative del succitato D.M. approvate dal GSE (Gestore Servizi Energetici) ovvero è ostativa alla realizzazione di entrambi gli impianti così come assentiti. Tale circostanza costituisce un grave inadempimento contrattuale ovvero una carenza delle “garanzie” prestate con il contratto di cessione sottoscritto e la contestuale scrittura privata integrativa.
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In altri e più chiari termini, per poter realizzare entrambi gli impianti in maniera autonoma e distinta tra loro, uno dei due avrebbe dovuto essere delocalizzato su altra particella non contigua.
E ciò avrebbe comportato l'attivazione di un nuovo iter autorizzatorio i cui tempi di definizione non avrebbero consentito il rispetto dei termini imposti dal D.M. per l'attivazione dell'impianto (art. 17 del D.M. 06.07.2012) ai fini del diritto all'applicazione delle tariffe incentivanti.
In tal modo, dunque, rendendo assolutamente antieconomica l'iniziativa.
Ne deriva, pertanto, che uno dei progetti acquistati dalla società Parte_1
– ovvero che la “Savoia 1 s.r.l.” avrebbe dovuto realizzare - non è risultato realizzabile per cause imputabili esclusivamente alla parte venditrice ovvero per la mancanza di una delle garanzie prestate.
La localizzazione di ciascun impianto nell'ambito di particelle catastali distinte, non confinanti né contigue, è stata oggetto di espressa garanzia contrattuale da parte sia della che della sig.ra CP_1 CP_2
Tale garanzia è stata assunta dalla anche nella qualità di CP_1 sviluppatore dei progetti nonché dalla sig.ra in proprio e Controparte_2 nella qualità di legale rappresentante sia della che Controparte_1 della ceduta “Savoia 1 s.r.l.” (si cfr. scrittura privata integrativa del contratto di cessione art. 2.3)
Inoltre, l'impianto n. 178 è risultato impossibile da realizzare anche per una ulteriore e decisiva circostanza. Detto impianto era previsto nell'ambito dell'area distinta in catasto al foglio 2, part. 287. La cabina più vicina attraverso la quale connettere detto impianto alla rete è ricompresa nell'ambito dell'area, sita nel limitrofo Comune di Vietri di Potenza, distinta in catasto al foglio 36, part. 302. Ai fini di tale connessione è necessario attraversare le seguenti aree, così individuate in catasto: a - foglio 2, particella 407; b - foglio 6, particella 43; c - Foglio 6 particella 61; d - Foglio 10 particella 82. Nel corso dell'esecuzione dei lavori è emerso che era nella effettiva disponibilità della parte venditrice solo l'area distinta in catasto al foglio 2, particella 407. Alcun titolo, invece, è risultato per tutte le ulteriori aree (ovvero per le particelle nn. 43, 61 e 82 succitate).
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Per l'effetto, non è stato possibile realizzare tale impianto anche per tale ulteriore motivo ovvero per la impossibilità di raggiungere la cabina attraverso la quale connetterlo alla rete pubblica. La progettazione di impianti su particelle non contigue è stata oggetto di esplicita garanzia da parte della nell'ambito della scrittura privata integrativa al contratto di CP_1 cessione quote del 06.05.2013 (si cfr. par.
2.3 lett. h “.. alla previsione per ciascun impianto di un autonomo e distinto punto di connessione alla rete elettrica pubblica nonché alla relativa localizzazione nell'ambito di particelle catastali distinte e non confinanti né contigue). Sicché, il mancato accesso agli incentivi è imputabile solo ed esclusivamente alla . Controparte_1
La non ammissione agli incentivi risulta provata dalla stessa documentazione depositata in atti da controparte (All. 2 e 3).
L'ammissione dell'impianto nella graduatoria del registro GSE 2012 (all. 2 memoria controparte) non prevede anche l'ammissione agli incentivi.
E ciò, è espressamente chiarito nell'ambito della stessa graduatoria
“…L'inclusione in graduatoria non garantisce l'accesso agli incentivi per il cui riconoscimento il GSE verificherà il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa nonché l'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 23 del D.lgs n. 28/2011”. Sicché, risulta smentito per tabulas quanto ex adverso sostenuto in relazione sia ad una presunta decorrenza termini, tra l'altro non specificata, che al diritto agli incentivi. Il progetto non è stato ammesso agli incentivi per il divieto di cui all'art. 5 del D.M 06.07.2012.
E ciò, in violazione anche della garanzia relativa “alla effettiva disponibilità di tutte le aree necessarie alla realizzazione di impianti, reti ed ogni altra opera utile e/o necessaria alla completa realizzazione e connessione alla rete pubblica” (cfr. parag.
2.3 lett. c) della scrittura privata integrativa).
Trova conferma la responsabilità contrattuale dei venditori per inadempimento e violazione delle garanzie prestate.
Ai sensi dell'art. 1218 c.c., infatti, “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità sopravvenuta”. Nella specie, è evidente che la prestazione dovuta dai venditori non è stata eseguita correttamente per causa esclusivamente a loro imputabile ed in aperta violazione delle garanzie espressamente prestate in sede contrattuale.
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Ne deriva l'applicazione dell'art. 1464 c.c., in virtù del quale “quando la prestazione di una parte è diventata solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione ….”. Nella specie, a fronte di un inadempimento parziale delle parti convenute, è evidente il diritto della società attrice alla riduzione anche della propria controprestazione ovvero alla restituzione del prezzo corrisposto per il progetto – non realizzabile -relativo all'impianto n. 178, pari ad € 87.000,00, oltre IVA.
3. Del risarcimento del danno
Oltre al prezzo di € 87.000,00 corrisposto e – non dovuto -per l'impianto non più realizzato (giusta quietanza riportata nell'ambito della scrittura privata integrativa del 06.05.2013, all. 3 dell'atto di citazione), parte attrice ha allegato di aver subito danni emergenti per circa € 180.000,00 riportandosi alla documentazione allegata alla memoria ex art. 183 comma 6, n. 2 c.p.c., nonché danni ulteriori derivanti dal mancato guadagno dell'impianto non più realizzato.
Ai fini della realizzazione dei tre impianti, la Società ” ha CP_3 sottoscritto con la Società “Elettromeccanica CMC s.r.l.” apposito contratto di appalto. Il costo di ogni singolo impianto, completo di acquisto di aerogeneratore e di tutte le opere e gli allacciamenti necessari per la relativa attivazione, è stato convenuto in € 395.000,00. I pagamenti, come si evince dal contratto allegato, sono stati convenuti a SAL – stato di avanzamento lavori. I primi SAL sono stati pagati con bonifico del 10.01.2014 di € 425.000,00 e bonifico del 04.12.2014 di € 250.000,00.
Dopo aver avuto contezza dell'impossibilità di realizzare uno dei tre impianti, parte attrice ha tempestivamente contattato l'appaltatore al fine di ridefinire gli accordi convenuti. Senonché, in esito ad apposite verifiche, è emerso che molte delle opere relative a tale impianto erano state già realizzate (ad es. cavidotti, cabine ENEL e piano elettrico). Sicché, è stato possibile stralciare solo le opere non ancora eseguite, addivenendo alla sottoscrizione di apposita “appendice al contratto di appalto per la realizzazione di n. 3 impianti eolici del 10.09.2013” che, “facendo seguito alle richieste della Vs società di non installare la torre n. 7, …,” ha comportato “la detrazione dal contratto originario è di € 69.364,80”.
E ciò a fronte di un costo pattuito di € 395.000, per cui parte attrice ritiene di avere diritto ad un risarcimento pari ad euro 395,000 decurtato l'importo di € 69.364,80”.
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Tuttavia, come eccepito anche dalla controparte, il danno invocato non risulta dimostrato alla luce della documentazione prodotta da parte attrice.
Infatti non è dato comprendere di quali attività ed opere si tratti, né è dato risalire agli importi di euro 180.000,00 richiesti, che non risultano neppure versati o quietanzati nel contesto del contratto di appalto con la società terza.
Più nello specifico, la documentazione allegata alla seconda memoria di parte attrice: (i) concerne tutti e tre gli impianti;
(ii) non reca alcuna indicazione delle attività ed opere eseguite, indicando anzi importi relativi alla fornitura della turbina (doc. 2 memoria attorea) che, invece, per l'impianto di cui è causa (che non è stato realizzato), non è stata mai fornita ed installata;
(iii) riguarda disposizioni di bonifico ed estratto conto (doc.ti 4 e 5 memoria attorea) che recano pagamenti effettuati alla sedicente società appaltatrice senza indicazioni della causale, per cui non è dato desumere a che titolo i pagamenti siano stati effettuati.
Peraltro, anche volendo inferire, secondo un ragionamento presuntivo, che tali bonifici siano stati effettuati alla società terza in adempimento del contratto di appalto allegato come documento 1 della memoria ex art. 183 comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice, si evincerebbe l'avvenuto pagamento della somma complessiva di euro 675.000 ( bonifico euro 425.000+ bonifico euro 250.000).
Tale somma non corrisponde nemmeno all'integrale versamento del corrispettivo per due impianti ( costo del singolo impianto pari ad euro 395.000 x 2), per cui non risulta integrato il pregiudizio economico costituito dall'avvenuto pagamento del terzo impianto interessato dall'inadempimento contrattuale che precede.
Pertanto, dall'esame degli atti e delle risultanze istruttorie, deve ritenersi che il danno invocato non sia stato adeguatamente provato dall'attore, neppure sotto il profilo del criterio logico-probabilistico che caratterizza il giudizio civile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei Parametri ex DM 147/2022, considerata la misura di accoglimento della domanda, in euro 11.268,00 per compensi ed euro 545,00 per spese di lite+ CU euro 518,00+ euro 27 Marca da Bollo).
Spese da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) Accoglie la domanda principale, dichiarando ai sensi dell'art. 1464 c.c., il diritto della Società alla riduzione del prezzo Parte_1 corrisposto, ovvero alla restituzione del prezzo pagato per il progetto non conforme pari ad € 87.000,00 + IVA come quietanzato nell'ambito della scrittura privata integrativa del 06.05.2013, oltre interessi legali decorrenti dalla notifica dell'atto di citazione fino all'effettivo soddisfo, rigettando ogni altra domanda.
2) Condanna la convenuta soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 11.268,00 per compensi ed euro 545,00 per spese di lite+ CU euro 518,00+ euro 27 Marca da Bollo). Spese da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Potenza, il 15 Ottobre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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