Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 4310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4310 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro e previdenza
Il giudice designato, dott. Elisa Tomassi, in funzione di Giudice del lavoro, in esito alla udienza del
29.5.2025 come sostituita dalle note ex art. 127 ter cpc ritualmente depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta n. 9848/2024 al R.G.L. TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Romano e Parte_1
Viviana Scotti, elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la propria sede in Napoli, via A. De Gasperi 55, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato in data 23.04.2024 il ricorrente in epigrafe esponeva di avere percepito indennità di mobilità ordinaria per il periodo dal 02.07.2005 al 02.07.2007, come da decreto interministeriale n.60967, provvedimento n° 112, trasmesso dalla Regione Campania all' ; di avere CP_1 instaurato nei confronti della Regione Campania un giudizio per l'accertamento del diritto all'indennità di mobilità in deroga per i dodici mesi successivi;
che il suddetto giudizio era stato definito in primo grado con sentenza n.1849/2022, con la quale questo Tribunale aveva affermato “la legittimazione passiva della sola Regione Campania rispetto alla domanda formulata per l'accertamento del diritto alla proroga del periodo di mobilità in deroga, in quanto ente ex lege deliberante la proroga”, senza, dunque, necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , quale ente meramente CP_1 erogatore sulla base della provvista ricevuta;
che con la detta sentenza era stato inoltre dichiarato nei confronti della Regione Campania il suo diritto a percepire la proroga dell'indennità dal 01.07.2011 per il periodo previsto dalla legge;
e che, tale decisione era stata successivamente confermata con sentenza n.2218/23 dalla Corte di appello di Napoli. Tutto ciò premesso il ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento della mobilità in deroga CP_1 per il periodo compreso da luglio 2011 a luglio 2012, oltre interessi in cumulo con rivalutazione monetaria ex art 429 cpc, oltre interessi moratori da transazione commerciale ex art. 1284, commi 4 e 5, c.c., così come esplicitato nelle conclusioni rassegnate: “Accertare e dichiarare che al ricorrente sono dovute le somme di cui al prospetto contabile (che forma parte integrante del presente atto) e per
i titoli infra dedotti per complessivi euro 13.223,54. 2. Per l'effetto - per tutti i motivi infra dedotti - ovvero, tenuto conto dell'accertamento del diritto già statuito con sentenza n. 1849/2022 confermato CP_ dalla sentenza di appello n. 2218/2023, della normativa vigente in subiecta materia condannare l' in persona del l.r.p.t., al pagamento di euro 13.223,54 a titolo di indennità di mobilità in deroga per il
3. Emettere ordinanza di pagamento - ex art. 423 c.p.c. - in favore del ricorrente per tutte le somme di denaro non contestate e/o per le quali si ritiene raggiunta la prova. Con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., oltre interessi legali maggiorati ex art. 1284 c.c., in ogni caso oltre interessi legali ex L. n. 167/2014 maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.
5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione”.
L' , costituito con memoria depositata in data 11/11/2024, rassegnava le seguenti conclusioni: “si CP_1 voglia dichiarare improponibile ovvero si voglia rigettare la domanda del ricorrente, anche alla luce dell'eccezione di prescrizione;
vittoria di spese”; eccepiva in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, stante la sua estraneità al giudizio intrapreso da parte ricorrente nei confronti della Regione Campania, essendo ex lege un ente meramente erogatore della prestazione di cui è causa sulla base di una delibera della Regione Campania e del conseguenziale trasferimento della provvista. In subordine, eccepiva l'improponibilità del ricorso in quanto non preceduto da domanda amministrativa a esso per il pagamento della prestazione nonché l'infondatezza della domanda CP_1 in ragione delle carenze assertive e probatorie. Infine, l' resistente eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto di credito, attenendo la CP_1 domanda al periodo da luglio 2011 a giugno 2012 e non avendo controparte mai interrotto la prescrizione;
sosteneva non trovare applicazione l'art. 1310 cc, stante l'insussistenza di un'obbligazione solidale tra la Regione Campania ed esso quanto alla indennità di mobilità in CP_1 deroga. Disposta integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Campania, quest'ultima si costituiva, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della domanda, non avendo parte ricorrente allegato né provato il numero di proroga attuata, né l'eventuale frequenza di specifici programmi di reimpiego organizzati da essa Regione (prescritta ove si tratti di proroghe successive alla seconda), né la prova circa la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 30 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 220/10.
In esito alla udienza sopra indicata, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice decideva la causa, dando lettura della presente sentenza entro il termine di legge.
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di difetto di procedibilità della domanda per non essere CP_ stata preceduta da domanda amministrativa all' posto che nella specie trattasi di domanda avente oggetto la quantificazione di un diritto già sancito con sentenza emessa da questo Tribunale e confermata dalla Corte d'appello, nella quale si ripercorre il quadro normativo afferente la vicenda, CP_ individuandosi l' quale ente erogatore della prestazione. Analogamente deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione del credito, posto che a fronte del diniego della proroga della mobilità in deroga da parte della Regione, solo in esito all'instaurazione del giudizio di cui si è detto il ricorrente è stato posto in grado di esercitare il diritto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dalla sentenza emessa nel 2022, provvisoriamente esecutiva ed è stata validamente interrotta mediante la notifica del presente ricorso . CP_ Va infine rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' in qualità di ente erogatore della prestazione, come pure va rigettata l'analoga eccezione avanzata dalla Regione Campania, che tra
2 l'altro è stata individuata espressamente dalla sentenza posta a base del presente giudizio di quantificazione come legittimato passivo nel procedimento che occupa (si legge nella indicata sentenza di primo grado: “Va innanzitutto affermata la legittimazione passiva della Regione: spetta ad essa CP_ deliberare circa il diritto alla prestazione mentre all' compete la erogazione di essa”). Tanto giustifica l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione stessa, titolare della provvista economica, specie a fronte della mancata esecuzione del disposto della sentenza definitiva.
La domanda è in parte fondata e come tale deve essere accolta nei limiti di cui si dità . Invero, l'art. 1, cc. 30-31 L. n. 220/2009 prevedeva la concessione - fino al 31.12.2011 – di ammortizzatori sociali in deroga della normativa vigente ratione temporis, così come disposto dall'art. 2, co. 138, L. n. 191/2009. Tale concessione veniva disposta in favore dei lavoratori individuati nelle apposite liste. E' certo che in data 12.02.2009 veniva sottoscritto l'Accordo Stato-Regioni, relativo agli interventi e alle misure anticrisi mediante azioni combinate sia a sostegno del reddito che alla riqualificazione e/o reinserimento dei lavoratori.
Pertanto, il ricorrente (circostanza non contestata e documentata), sussistendone i requisiti, veniva inserito in apposite liste, percependo l'indennità di mobilità in deroga fino al 30.06.2011. Successivamente, in data 01.02.2012, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto n.
64128 (GU n. 65 del 17.03.2012), giusta Decreto n. 60967/2011 e Accordo governativo del 10.11.2011, assegnava alla Regione Campania le risorse finanziarie per la concessione di un ulteriore periodo di ammortizzatori sociali in deroga (dal 01.05.2011). Tuttavia, al ricorrente – che nelle more aveva effettuato il percorso di riqualificazione personale con dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro – la detta indennità non veniva più riconosciuta. E' certo altresì che con sentenza n. 1849/22 emessa da altro Giudice di questa sezione ( dr. Gagliardi) è stato dichiarato il diritto, tra gli altri ricorrenti, di , a percepire la proroga dell'indennità Parte_1 dal 01.07.11 e per il periodo previsto dalla legge. Tale pronuncia è stata confermata con sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2218/23, che ha rigettato il gravame proposto dalla Regione. Se ne riposta parte della motivazione: “Invero è pacifico che la indennità in tal sede rivendicata sia stata corrisposta fino al 30.06.2011 ed è, altresì, pacifico che il riconoscimento del diritto alla stessa sia previsto, su base specifica, dall'art. 1 comma 30-32 della legge 220/2010. In particolare il comma 30 ha previsto la concessione, per il 2011, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, stabilendo che “tali interventi vengono disposti, nei limiti di specifiche risorse, in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi”. Ciò premesso in diritto è di tutta evidenza che, ai fini della concessione della proroga del trattamento, è necessaria la sussistenza di uno specifico accordo governativo, che preveda la compatibilità del trattamento con le risorse economiche e la sussistenza dei presupposti per prorogare gli stessi. Tale accordo è documentalmente provato dal Decreto
64128/2012 versato in atti dalla difesa degli odierni appellati, ove si assegnano alla Regione gli stanziamenti per la concessione in proroga del trattamento in godimento alla data del 30.06.2011, sulla base dell'Accordo del 10.11.2011 (attributivo alla Regione Campania di 90 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione e mobilità).
Tale il dato documentale, in assenza di altre contestazioni sulla sussistenza del diritto di cui è causa e nulla essendo stato dedotto sulla durata complessiva del trattamento in godimento, non può che convenirsi con il giudice di prime cure sull'accoglimento della domanda con riconoscimento del trattamento per il periodo annuale previsto dalla legge (si legge in sentenza dichiara il diritto degli istanti a percepire la proroga dell'indennità dall'1.07.2011 e per il periodo previsto dalla legge).
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Orbene, la indicata e definitiva pronuncia sull'an appare esaustivamente e condivisibilmente motivata;
il Giudice ha riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire la proroga dell'indennità dal 01.07.11 e per il periodo previsto dalla legge, individuando quale legittimato passivo, come si è detto, la Regione
Campania, con riferimento a un importo da quantificarsi – implicitamente - in separata sede.
A fronte della motivazione di cui sopra si è dato conto e soprattutto della sua definitività, non appare condivisibile l'orientamento contrario espresso da altri giudici della sezione, secondo cui nella specie mancherebbe il presupposto per la condanna al pagamento dell'importo per indennità di mobilità in deroga, in assenza di prova circa la sussistenza del requisito rappresentato dal numero di proroga attuata e dalla frequenza di specifici programmi di reimpiego attuati dalla Regione stessa .
Infine, quanto all'aspetto del dato anagrafico del ricorrente ( che nel periodo per cui è ricorso non aveva ancora compiuto i 55 anni), di cui si fa menzione in effetti non nella memoria della Regione ma solo nella relazione alla stessa allegata, è pur vero che il ricorrente ha prodotto lettera inviata dalla
Regione stessa in cui si fa riferimento a proroga solo in favore di soggetti di 55 anni ma, a parte che non è rinvenibile una data di invio, va specificato che in detta missiva si ha riguardo solo a quanto riferito sul punto da un assessore, senza pertanto che sussista alcun dato normativo ovvero dispositivo atto a corroborare l'affermazione in parola .
Trattandosi di sentenza divenuta definitiva, pertanto e per tutto quanto sopra rimarcato, è ammissibile l'azione per la quantificazione. E' pur vero, infatti, che il c. 30 sopra citato prevede La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
Occorre però rimarcare che la mancata organizzazione di tali programmi di reimpiego - peraltro non giustificata in alcun modo dalla Regione della propria memoria di costituzione - a fronte della sussistenza di provvista economica, per come accertata dalla pronuncia della Corte d'appello di cui sopra si è detto (in cui si fa menzione dell'avvenuta assegnazione alla Regione degli stanziamenti per la concessione in proroga del trattamento in godimento alla data del 30.06.2011, sulla base dell'Accordo del 10.11.2011, nella misura di 90 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione) non può determinare la totale vanificazione del diritto del ricorrente così come accertato sulla base della definitiva pronuncia di primo grado. Totale vanificazione che di realizzerebbe in caso di rigetto della presente domanda, posto, tra l'altro, che il diritto accertato in via definitiva ha ad oggetto la espressa percezione in capo al ricorrente dell'indennità per il periodo di cui si tratta.
Orbene, il ricorrente è pervenuto alla indicazione della cifra esposta in ricorso sulla base di conteggi, CP_ allegati al ricorso medesimo, sul fondamento della circolare dell' n. 25 del 04.02.2011, di cui ha riportato il contenuto con riferimento agli importi erogabili sulla base dell'ammontare della retribuzione, facendo proprio l'importo calcolato sulla retribuzione più bassa ( fino a euro 1961,80); d'altra parte va tenuto presente il disposto di cui all'art. 1 c. 30 L. 220/2010 30 sopra riportato nella parte in cui dispone che “(…) . La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.(…) “
4 Ne consegue che non appare corretto il conteggio di cui al ricorso, non essendo stata operata la riduzione del 10%, trattandosi di prima proroga del trattamento, per come chiarito dallo stesso ricorrente nelle proprie note di t.s.; si reputa pertanto corretto e scevro da errori contabili il conteggio allegato alle indicate note, nella parte in cui reca l'importo ridotto del 10% come pari a euro.
A quanto esposto, una volta accertato il diritto del ricorrente all'importo sopra indicato, segue la CP_ condanna dell' quale ente erogatore, al pagamento in suo favore dell'importo medesimo.
CP_ L' deve pertanto essere condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 11.901,24 oltre ad ulteriori interessi legali da calcolarsi dal deposito del ricorso fino al saldo;
non è dovuta la rivalutazione monetaria, in applicazione dell'art. 22 c. 3 L. 724/94 che, con il richiamo all'art. 16 c. 6 L. 412/1991 ha previsto che il diritto alla rivalutazione sussiste solo per l'eventuale frazione differenziale rispetto all'importo maturato a titolo di interessi.
Le spese vengono compensate per metà in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali sulla materia mentre per il resto seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, a carico dei convenuti in solido, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, letto l'art. 429 c.p.c, così provvede: CP_ a) In parziale accoglimento del ricorso, condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 11.901,24 per le causali di cui in motivazione relativamente al periodo dal 1.7.2011 al 31.7.2012, oltre interessi legali dal deposito del ricorso al soddisfo;
b) rigetta per il resto il ricorso;
c) dichiara compensata tra le parti la metà delle spese , condannando i convenuti in solido al pagamento della restante metà delle dette spese, metà che liquida in euro 820,00 oltre iva , cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 2.6.25 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Elisa Tomassi
Dr.Elisa Tomassi
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