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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 20/06/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 259 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025, vertente
TRA
(cod. fisc. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in SO AL (Vv) alla via della Libertà n. 16 presso lo studio dell'avv. Tassone Pamela, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 10/03/2025; attrice
E
(cod. fisc. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in LI (Cs) alla via G. Puccini 42 presso lo studio dell'avv.
Carrieri Paolo, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 3/06/2025; convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
OGGETTO: domanda di scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 9.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 10/03/2025, ha proposto Parte_1 domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto con in Amantea il CP_1
19/03/2011 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 2, parte I, anno Pers 2011), in costanza del quale sono nate due figlie, in data 1.02.2015 e il Per_2
1 27.05.2011. A fondamento della domanda ha rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Paola nella procedura di separazione dei coniugi, definita con la sentenza n. 386/2024 emessa dal Tribunale di Paola il 14.05.2024, passata in giudicato (con cui sono state omologate le condizioni concordate tra le parti in corso di causa). Quindi, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) Parte_1
Pronunciare lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra Parte_1
e CA ID dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed
[...] ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente per l'annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre, mantenendo le condizioni della sentenza di separazione, che qui si riportano Pers
“affido condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 preferenziale presso la madre e esercizio del diritto di visita del padre, durante la settimana, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 20.00; a settimane alterne, dal sabato alle 16.00 alla domenica alle 20.00; ad anni alterni, dal 23/12 (10.00) al 27/12 (21.00), dal
30/12 (10.00) al 3/01 (21.00), a Pasqua o Pasquetta (dalle 10.00 alle 20.00), nelle altre festività dalle 10.00 alle 20.00; nel periodo estivo, per 15 giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio o agosto, da concordare con la coniuge entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
- assegnazione della casa coniugale a per potervi abitare con le figli Parte_1 minori, con impegno di a lasciare la medesima casa entro e non oltre venti CP_1 giorni da oggi;
- mantenimento del padre delle due figlie minori mediante il versamento, in favore della madre, entro il giorno cinque di ogni 3 mese (in contanti o con assegno, vaglia postale o bonifico), della somma mensile complessiva di euro 200,00 (pari ad euro 100,00 per ciascuna figlia), rivalutabile secondo gli indici Istat;
- ripartizione delle spese straordinarie occorrenti per le figlie minori (da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo n.
2130/2017 in uso presso il Tribunale di Paola) nella misura del 65% a carico della madre e del
35% a carico del padre;
- rinuncia del mantenimento da parte di per sé Parte_1 stessa e percezione dell'assegno unico da parte di ciascun coniuge nella misura del 50% ciascuno”. c) assegnare la casa coniugale, sita in Amantea in Via Sardegna n. 32/A alla Sig.ra
in quanto rispondente all'interesse della prole, come già stabilito dalla Parte_1 sentenza di separazione e) stabilire a carico del Sig. un assegno di CP_1 mantenimento in favore di ciascun figlio minore conformemente a quanto già stabilito per
l'accordo di separazione consensuale e recepito interamente dalla sentenza n. 386/2024”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto in data
11.03.2025.
2 si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il CP_1
3.06.2025. Lo stesso, associandosi a quanto ex adverso domandato, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia pronunciare la scioglimento del matrimonio dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Amantea (CS) il 19.03.2011, con la sig.ra , alle medesime condizioni già previste in sede di separazione Parte_1 personale dei coniugi e recepite nella sentenza di separazione personale dei coniugi n.
676/2024 - e per come riportate anche nel ricorso di divorzio notificato ex adverso - da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, ordinando al competente ufficiale di stato civile la trascrizione dell'emananda sentenza”.
Fissata l'udienza del 9.06.2025 per la comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, le stesse, comparse personalmente, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo risolutivo di tutte le questioni oggetto del contendere. Quindi, dando atto di non volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto con l'omologa delle condizioni oggetto del medesimo accordo. Il Giudice relatore, pertanto, preso atto della comune volontà dei coniugi, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
Il Pubblico Ministero in sede, preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi in ordine alle condizioni di divorzio, in data 11.06.2025, ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con la sentenza n. 386/2024 emessa il 14.05.2024, passata in giudicato, il Tribunale di Paola (omologando le condizioni oggetto dell'accordo raggiunto tra le parti in corso di causa) ha pronunciato la separazione personale tra e Parte_1
, che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione in Tribunale per un CP_1 tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs.
n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), così come si desume dagli atti di causa che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Altresì, le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio tra loro contratto con l'omologa delle condizioni (formalizzate nel verbale dell'udienza del
9.06.2025) che di seguito si riportano testualmente: “conferma delle condizioni della separazione personale dei coniugi omologate con la sentenza n. 386/2024 emessa dal Tribunale di Paola in data 14.05.2024, passata in giudicato, con la precisazione che la rinuncia dell'assegno di mantenimento da parte di per sé deve intendersi nel Parte_1 presente giudizio quale riconoscimento dell'assenza, allo stato, dei presupposti per il riconoscimento in favore della stessa di un assegno divorzile”. Ebbene, il Tribunale, preso atto
3 delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e l'assenza di contrasti con gli interessi delle figlie minori delle clausole relative alle stesse. Inoltre, la conformità delle intese raggiunte dalle parti agli interessi della prole, ha reso non necessario l'ascolto della stessa ex art. 473 bis.4 c.p.c.. Parimenti, le ulteriori pattuizioni di natura economica non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 259/2025, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Amantea il 19/03/2011 tra i coniugi e (trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 CP_1 del medesimo Comune al n. 2, parte I, anno 2011);
- omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Amantea perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 12.06.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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