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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 1016/2024 promossa da:
- - ass. avv. SANTILLI (parte Parte_1 C.F._1
ricorrente) contro
- - ass. avv. BORLA CP_1 P.IVA_1 all'udienza del 10/06/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso depositato in data 8.2.2024 il sig. ha impugnato l'avviso di Parte_1
addebito n° 410_2023_00098508_06_000, formato in data 9/12/23 e notificatogli in data
2/1/2024, con il quale gli è stato richiesto il pagamento di € 13.693,32 per contributi asseritamente dovuti alla Gestione Artigiani I.N.P.S..
Queste le allegazioni e deduzioni poste a fondamento dell'opposizione:
- il ricorrente è titolare della ditta artigiana VASA, che svolge l'attività di lavorazione, la rifinitura e la sbavatura di componenti e articoli in gomma (ad esempio guarnizioni) utilizzando come base per le lavorazioni semilavorati in gomma;
- l'azienda ha come unici addetti un coadiuvante che si occupa esclusivamente dell'amministrazione ed un dipendente part-time assunto nell'aprile 2016;
- l'avviso di addebito oggetto del presente giudizio trae origine dall'avviso di accertamento fiscale T7G010900751/2, con cui quale l ha Controparte_2 contestato al ricorrente un maggior reddito imponibile per l'anno di imposta 2016 di €
33.695,00 ed a seguito del quale l ha richiesto il pagamento della contribuzione CP_1
relativa a tale reddito;
- il ricorrente ha contestato gli esiti dell'accertamento fiscale sia in fase amministrativa, sia avanti alla Commissione tributaria provinciale: il giudizio tributario, prima del passaggio in giudicato della sentenza depositata in data 14/9/2023, con la quale era stato respinto il suo ricorso, si è estinto con l'accoglimento della domanda di definizione agevolata, a seguito del quale l'importo richiesto per la definizione della lite pendente è stato quantificato in € 21.114,00;
- nonostante l'intervenuta definizione della lite pendente (c.d. rottamazione), l CP_1 ha proceduto a richiedere il pagamento della contribuzione riferita al maggior reddito (€
7.969,50), oltre alle sanzioni (€ 4.781,70) ed interessi di mora e spese di notifica, per complessivi € 13.693,32;
- l'avviso di addebito non è stato preceduto da un avviso bonario, “al cui invio l'Istituto è tenuto in forza di legge”: “l'omissione di tale atto prodromico causa la completa inefficacia dell'intera procedura sanzionatoria con conseguente nullità della richiesta di pagamento di cui all'avviso di addebito qui impugnato o quantomeno, in via di subordine, di quanto richiesto a titolo di sanzioni”;
- l non ha offerto prova della sussistenza dell'obbligazione contributiva, CP_1 dovendosi considerare che l'esistenza del maggior reddito è stata accertata in via presuntiva nella fase amministrativa e che il giudizio tributario si è concluso con la procedura di “rottamazione” “senza mai alcun riconoscimento della effettiva esistenza di quel debito”:
- può escludersi che “sull'oggetto della lite e dunque sulla pretesa e sulla sussistenza del maggior reddito si sia formato un giudicato né può desumersi dalla definizione
(strumento deflattivo e privo quindi di effetti sostanziali) un'acquiescenza del contribuente all'accertamento”;
- in ogni caso, l'assunto dell' secondo cui sarebbero state emesse Controparte_2
fatture per operazioni inesistenti in favore della società è smentito dagli Controparte_3 atti e dai dai documenti depositati nel giudizio tributario, che attestano che “le cifre corrisposte dal ricorrente a e quindi dedotte dal reddito d'impresa CP_3 corrispondono a reali e documentate operazioni di acquisto”;
- “nulla di fittizio o simulato può essere dunque imputato al ricorrente ed è solo in via presuntiva e indiziaria che ha imputato quelle somme a maggior reddito”. CP_4
L' ha chiesto la reiezione dell'opposizione sulla base delle seguenti difese: CP_1
- il ricorrente solleva censure su presunte nullità dell'avviso di addebito invocando norme tributarie (Statuto del Contribuente) che non si applicano alla materia previdenziale e che pertanto risultano del tutto infondate;
- l ha accertato un maggior reddito ed ha comunicato all'Istituto Controparte_2
tale informazione per provvedere al recupero di quanto non versato a titolo di contributi;
- l'accertamento dell' è stato impugnato avanti alla Commissione Controparte_2
tributaria che ha respinto il ricorso del sig. , il quale non ha proposto Parte_1 appello: “per sua stessa ammissione la sentenza a lui sfavorevole è passata in giudicato”;
- la definizione agevolata delle liti fiscali non si estende ai crediti contributivi e tale conclusione “è confermata anche dal fondamentale ed ineludibile principio dell'autonomia del rapporto contributivo e dell'indisponibilità dei diritti previdenziali che ne conseguono”.
2. Esaminate le difese dell' e i documenti versati in atti, ed in particolare i CP_1 documenti acquisiti su istanza del ricorrente ex art. 210 c.p.c. dall' , Controparte_2
dalla Procura della Repubblica di Ivrea e dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Torino, questa giudice ritiene che l'opposizione sia meritevole di accoglimento.
2.1. – Si deve in primo luogo osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dall' la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di CP_1
Torino non è passata in giudicato, in quanto il giudizio si è estinto a seguito dell'accoglimento della domanda di definizione agevolata della lite pendente ex art. 1, commi 186-2022, l. 197/2022 (v. doc. acquisita in data 16.9.2024).
2.2. - Si rileva poi, che, come dedotto anche dall' nella comparsa di risposta, “La CP_1
Cassazione, con la sentenza n. 23301 del 18.09.2019 (che, pur riferendosi alla definizione agevolata ex art. 39 c.12 d.L.98 cit., detta un principio riferibile a tutte le ipotesi di definizione concordata delle liti fiscali pendenti) ha pertanto precisato che:< costituito dalla chiusura della lite fra il contribuente e l a fronte del Controparte_2
pagamento di un importo pari ad una percentuale ridotta dell'imposta in contestazione.
La definizione concordata non incide in alcun modo sul contenuto dell'atto di accertamento dell'Agenzia e non importa definitività, propriamente detta, dell'accertamento compiuto dall'Agenzia ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, la cui efficacia, ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi a percentuale sul maggiore CP_1 reddito, rimane impregiudicata>>.”.
Ciò significa che l titolare della pretesa contributiva e dunque attore in veste CP_1 sostanziale, può utilizzare a proprio favore gli esiti dell'accertamento dell' CP_2
, qualora non contestati dal contribuente, o e può fornire prova dei fatti oggetto
[...] dell'accertamento in caso di contestazione. 2.3. - Nel caso di specie il ricorrente ha contestato gli esiti dell'accertamento, ottenendo l'esibizione in giudizio, da parte dell' , della Procura della Controparte_2
Repubblica di Ivrea e della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Torino, di documentazione idonea ad provare quanto meno la sussistenza – se non l'effettiva entità – dei rapporti commerciali tra la sua azienda e la (bonifici, Controparte_3
documenti di trasporto, fatture, prezziario dei pezzi oggetto delle lavorazioni affidate a tale fornitore, verbale s.i.t. da cui risulta che una dei dipendenti della società CP_3 la signora ha ricordato di aver lavorato per l'azienda del ricorrente). Parte_2
2.4. - L' invece, nonostante fosse gravato dell'onere della prova, si è limitato a CP_1 chiedere l'ammissione della prova per testi sui seguenti capi: “1) tutte le circostanze riportate nell'Accertamento Unificato dell' T7G010900751/2022 Controparte_2 che qui si intendono integralmente riportate;
2) l ha verificato la Controparte_2 mancata contribuzione su tale maggior reddito e ha comunicato all' tale Pt_3 informazione per provvedere al recupero di quanto non versato”, indicando a testi “il
Dirigente Area Autonomi della Sede territorialmente competente o altro CP_1
Funzionario informato sui fatti di causa” e “il Direttore di Torino o Controparte_2 altro funzionario informato”.
Tale istanza non appare meritevole di accoglimento, perché i capi di prova non sono articolati in forma specifica, rispettosa del disposto dell'art. 244 c.p.c., e richiamano gli esiti dell'accertamento senza precisare quali circostanze dovrebbero esser sottoposte ai testi, che peraltro risultano estranei ai fatti di causa.
2.5. - Si osserva infine che, come indicato dal PM che ha richiesto – ed ottenuto –
l'archiviazione del procedimento penale cui è stato sottoposto il ricorrente per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), l ha solo ipotizzato che a Controparte_2
seguito dei bonifici ricevuti la possa aver restituito al ricorrente in tutto o in CP_3
parte gli importi da lui pagati, e che non è stato in alcun modo provato, nonostante le indagini svolte dalla PG su delega della Procura, che vi sia stata tale restituzione.
3. Per le ragioni sopra esposte l'opposizione appare meritevole di accoglimento.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, accerta e dichiara che il ricorrente non è tenuto a versare la contribuzione oggetto dell'avviso di addebito n° 410_2023_00098508_06_000, dichiara tenuto e condanna l a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1 in complessivi € 5391,00, oltre I.V.A., C.P.A., spese forfetarie in misura del 15% e contributo se versato.
la giudice
Roberta PASTORE