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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/11/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente rel.,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1543/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'8 ottobre 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(P.I.: ), in persona del Presidente e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Manna (C.F. C.F._1
- PEC: egione.calabria.it) dell'Avvocatura Regionale, elettivamente Email_1 Emai_2 domiciliato presso la sede centrale dell'Avvocatura Regionale in Catanzaro, Località Germaneto, alla Cittadella Regionale
Appellante
E
P.I. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore
Appellato contumace
Conclusioni
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, contrariis reiectis, accogliere l'appello proposto dalla
e, in riforma dell'impugnata sentenza in parte qua, rigettare l'originaria Parte_1 domanda avanzata dal nei confronti della , con la quale CP_1 CP_1 Parte_1 si chiede una declaratoria di statuizione di invalidità e/o la disapplicazione del decreto dirigenziale n. 82 del 12.2.2013 (rectius, del Decreto dirigenziale n. 2124 del 15 febbraio 2013), comunicato con nota prot. n. 64229 del 22 febbraio 2013; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, tra cui il report finale dell'Autorità di Audit prot. n. 417139 del 14 dicembre 2012, posto a base del decreto di revoca, nonché il decreto dirigenziale n. 5735 del 15 aprile 2003, di ingiunzione di pagamento della conseguente somma da restituire, pari ad €
66.823,60, in quanto del tutto inammissibile, improponibile e comunque infondata nel merito.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26 ottobre 2022, la ha Parte_1 proposto appello avvero la sentenza n. 512/2022, emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 8 aprile 2022, pubblicata in data 12 aprile 2022, non notificata, con la quale era stata accolta la richiesta di dichiarazione di illegittimità della revoca di un finanziamento per la raccolta differenziata dei rifiuti – resa con decreto dirigenziale n. 2124 del 15 febbraio 2013 contenente disposizione di restituzione della somma già erogata nella misura di euro 66.823,60 – avuto riguardo:
- al ritenuto rispetto, da parte del degli obblighi della Controparte_1 convenzione intercorsa tra le parti,
- alla valutata infondatezza delle ragioni addotte dalla a fondamento della Pt_1 revoca.
A tanto occorre aggiungere che il Tribunale, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni da violazione degli obblighi di correttezza e buona fede esecutiva, non essendo emersa dalle allegazioni del alcun pregiudizio, significativamente e giuridicamente rilevante, CP_1 all'immagine e all'affidabilità dell'ente comunale1.
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto un unico ed articolato motivo di appello, sul quale più ampiamente infra, così rubricato “TOTALE INGIUSTIZIA DELL'IMPUGNATA
SENTENZA. VIOLAZIONE DI LEGGE – ASSENZA TOTALE DI MOTIVAZIONE, OMESSA PRONUNCIA SULLE RAGIONI DELLA REVOCA. MANIFESTA GENERICITÀ, ILLOGICITÀ
ED IRRAGIONEVOLEZZA”.
La Corte, dopo plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni, ha fissato l'udienza dell'8 ottobre 2025; indi, in quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito della richiesta conclusiva dell'appellante per come sopra trascritta, la causa è stata assegnata a sentenza con fissazione di termine di 20 giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di successivi 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
Nel termine assegnato, l'appellante ha depositato la comparsa conclusionale.
Le valutazioni della Corte
§1
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del non costituitosi Controparte_1 in giudizio malgrado la rituale notifica dell'atto di citazione in appello avvenuta a mezzo PEC presso l'indirizzo di posta elettronica dell'Avv. Domenico Sorace in data 26 ottobre 2022.
§2
Ciò posto, occorre esaminare il composito motivo di impugnazione speso dall'
[...]
a sostegno della sentenza resa dal giudice onorario del Tribunale di Catanzaro. Parte_2
Mette conto osservare che la doglianza posta dall'appellante ha investito tutto il corredo motivazione della decisione, essendo rinvenibile nel testo del gravame la segmentata critica a tutta la motivazione afferente alla ritenuta carenza di dimostrazione dell'inadempimento da parte del delle obbligazioni assunte con la convenzione sottoscritta in data 31 Controparte_1 maggio 2010 e che aveva condotto alla emissione del Decreto dirigenziale n. 2124 del 15 febbraio
2013 di revoca del finanziamento e contenente la disposizione di restituzione della somma già erogata nella misura di euro 66.823,60.
Merita ancora di essere richiamata la scarna motivazione della sentenza impugnata – resa dopo riassunzione del giudizio originariamente incardinato innanzi al TAR , dichiaratosi Pt_1 carente di giurisdizione – per la parte di interesse:
“In questo caso però, sembra che la abbia sollevato eccezioni infondate. Pt_1
Ciò detto, l'intervento regionale è risultato smentito, anche a seguito dell'ulteriore interlocuzione tecnica sviluppata dal che, raggiunto dal provvedimento di revoca, ha Controparte_1 continuato a sollecitare la ad una lettura ragionata degli atti e dei documenti, Parte_1 in ottica conservativa e non espulsiva (nota 4.3.2013, nota 5.4.2013). La risposta dell'
[...]
è consistito in un silenzio assoluto, rotto solo dal decreto dirigenziale n. 344 del Parte_2
5.4.2013, notificato il 29.4.2013, con cui si è data ingiunzione al di Controparte_1 rimborsare la somma di € 66.823,60, oltre spese ed interessi calcolati ai sensi dell'art. 5 comma
2 dlgs 231\02, accompagnata dalla premonizione di riscossione coattiva mediante ruolo.
Il piano di lavoro è stato suddiviso e svolto in attività dettagliatamente individua dalla proposta approvata dall'ente regionale.
Orbene, in disparte le eccezioni sollevate dall'ente regionale, l'operato del
[...]
consente di fare emergere come, si sia attenuta adesivamente alle prescrizioni CP_1 contenute nella convenzione.
Né si può ritenere che l'organizzazione dell'attore possa di per sé costituire inadempimento rilevante nella più ampia economia dei rapporti obbligatori tra le parti ed infrangere l'equilibrio negoziale al punto da far perdere il diritto dell'ente comunale l'intera percezione del contributo finanziario.
Pertanto, alcun inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 1455 c.c. può apprezzarsi sul piano dell'inosservanza dei tempi e modi di realizzazione del progetto, tale da giustificare la legittimità sostanziale della contestata decadenza dall'erogazione finanziaria.
In disparte la non trascurabile genericità delle censure elaborate dalla , rileva Parte_1 come il abbia, nel corso del presente giudizio, adeguatamente dimostrato, Controparte_1 attraverso le controdeduzioni e sulla scorta della produzione documentale, di avere adempiuto ai propri obblighi discendenti dalla convenzione di cui al controverso finanziamento.
Infatti, lo stesso ha puntualmente contestato ogni punto di criticità sollevatogli dall'ente regionale, non essendone derivati pregiudizi di sorta a carico dell'ente pubblico territoriale, onde per cui la domanda deve essere accolta.
In base alle osservazioni che precedono, deve quindi considerarsi illegittima e, pertanto, inefficace la decadenza dal rapporto convenzionale di finanziamento unilateralmente disposta dalla con decreto n.82 del 12 febbraio 2013, comunicato con nota del 22 Parte_1 febbraio 2013 n. 64229 del dirigente del settore del Servizio, con la quale è stato disposto il recupero della somma di € 66823,60”.
A fronte di tanto si colloca la tesi impugnatoria della , che ha in primo Parte_1 luogo denunciato il carattere apparente della motivazione.
Giova rilevare, in aderenza al tema dell'appello e ai dati evidenziati in seno al giudizio di primo grado, che il provvedimento di revoca del finanziamento e di disposizione della restituzione della somma già erogata – a seguito di complesso iter amministrativo di Avviso pubblico rivolto ai Comuni e/o Raggruppamenti di Comuni per l'assegnazione di contributi per interventi di progettazione e realizzazione di servizi di raccolta differenziata nel rispetto delle norme di riuso, riciclo e recupero dei rifiuti – era stato emesso in ragione di quanto attestato dall'Autorità di Audit
(da ora in poi anche AdA) con nota n. 417139 del 14 dicembre 2012 a seguito degli accertamenti disposti, l'esito dei quali era stato fatto proprio dall' . Parte_2
La parte appellante ha fatto rilevare che quanto rilevato dall'AdA era stato analiticamente richiamato nel provvedimento di revoca;
in particolare, ha sostenuto che erano state chiaramente enucleate le ragioni di inadempimento riscontrate in sede di controllo di secondo livello:
- Mancato rispetto del quadro economico relativo alla voce di spesa prevista per il servizio di raccolta rifiuti (la Giunta Comunale con Delibera n. 74 del 14/10/2010 nell'approvare il capitolato speciale d'appalto a base di gara destinava (art. 25) la somma di € 35.000,00 oltre IVA per il servizio il servizio di raccolta differenziata.
- Subappalto effettuato in violazione del bando di gara indetto dal Beneficiario, in ragione della rilevata presenza di terza impresa “Autotrasporti Ielapi”, rilevata dai formulari di identificazione dei rifiuti.
- Presenza nel fascicolo di progetto di fatture emesse dall'operatore economico RA.DI.
S.r.l., da intendersi quale spesa non ammissibile in quanto non prevista dalla convenzione e non prevista, tra l'altro, nel quadro economico di progetto.
- Disdetta del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti differenziati da parte dell'appaltatore
Controparte_2
- Presenza di affidamenti diretti di acquisizione beni alle ditte Controparte_3
e DBM in contrasto con l'esigenza di avvio di una procedura ad evidenza
[...] Controparte_4 pubblica.
- Inesattezza dell'indicazione del fondo nell'opuscolo e nel manifesto informativo prodotte dalla ditta . Parte_3
- Presenza di fattura n. 30 del 04/04/2011 emessa dalla recante IVA al Controparte_2
20% e non al 10% e assenza di estratto in ordine alla riscossione delle somme trasferite dalla
. Parte_1
Argomentazioni tutte portate all'attenzione del Tribunale di Catanzaro e da questo, a dire dell'appellante, indebitamente non valutate.
Tanto posto, la Corte non può che validare in parte qua l'impugnazione proposta.
La motivazione addotta dal Tribunale si profila infatti apparente, posto che a) non si confronta con i singoli addebiti;
b) ha ritenuto generica una allegazione assolutamente puntuale delle contestazioni;
c) ha affermato la sostanziale correttezza dell'adempimento del Controparte_1 asseritamente attenutosi alle prescrizioni della convenzione senza specificare alcunché sul punto.
Nessun fondato elemento di esplicitazione delle motivazioni che avevano condotto all'accoglimento della domanda dell' in definitiva, è rinvenibile nel testo del Parte_4 provvedimento di gravato.
Il giudice di primo grado ha espresso una valutazione del tutto disancorata dai dati portati alla sua cognizione dalla – e dei quali di seguito verrà operata la disamina – Parte_1 formulando un giudizio apodittico frutto di una convinzione oggettivamente immotivata.
E tanto legittima ed anzi impone la rivisitazione della questione.
Non prima, però, di avere qualificato la domanda, connotata dalla particolarità relativa alla originariamente invocata “statuizione di invalidità, disapplicazione e incidentale dichiarazione di illegittimità del decreto dirigenziale sopra indicato” (conclusioni dell'atto di citazione).
In verità, l'atto introduttivo dell'intero giudizio recava anche la richiesta di condanna della al pagamento della ultima tranche spettante: domanda sulla quale non risulta Parte_1 essere stata operata alcuna determinazione ma che in ogni caso non può venire in rilievo in ragione della mancata denuncia del relativo vizio decisionale.
Ciò posto, per come introdotta – seppur con le specificità sopra individuate – la domanda si profila alla stregua di richiesta tesa ad ottenere la affermazione del diritto del
[...] alla percezione della prestazione contrattualmente dedotta con la convenzione del 31 CP_1 maggio 2010.
In ragione di tanto, l'onere probatorio che era chiamato ad osservare l'Ente Locale era effettivamente offerto dalla allegazione del titolo della pretesa, spettando alla convenuta
Amministrazione Regionale la dimostrazione della sussistenza di motivi legittimanti il diniego della prestazione ed anzi l'esistenza degli elementi tali da determinare la sussistenza dell'obbligo di restituzione di quanto già erogato.
Si è a cospetto del necessitato rispetto dei noti principi enunciati dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. Civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001, n. 13533) in materia contrattuale.
Viene allora in rilievo il tema legato alla valenza degli accertamenti compiuti dall'AdA, espressamente richiamati nel provvedimento oggetto di disamina.
Appare allora utile rilevare, in via preliminare, che l'Autorità di Audit si configura ai sensi del Reg. C.E. n. 1083 dell'11 luglio 2006, quale organismo funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione, ai sensi dell' art. 59 comma 1 lett. c). Si è dunque a cospetto di organismo autonomo della ancorché Parte_1 funzionalmente inserita nella struttura organizzativa dell' . Parte_2
Ciò comporta l'attribuzione ad essa di un potere accertativo “terzo”, idoneo a fornire elementi probatori significativi in punto di rispetto delle obbligazioni nascenti da rapporti instaurati nell'ambito di progetti finanziati – come incontestatamente nel caso di specie – da fondi europei.
Deve quindi ritenersi probante quanto consegnato nella comunicazione degli esiti del controllo del 12 dicembre 2012.
Ne consegue che deve darsi per accertato che
- si sia a cospetto di mancato rispetto del quadro economico relativo alla voce di spesa prevista per il servizio di raccolta rifiuti, avuto riguardo al fatto che la Giunta Comunale con Delibera n. 74 del 14/10/2010 nell'approvare il capitolato speciale d'appalto a base di gara, aveva destinato la somma di € 35.000,00 oltre IVA per il servizio il servizio di raccolta differenziata;
- sia stata registrata la mancata attivazione di una procedura ad evidenza pubblica priva di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in violazione art. 124 del
D.Lgs 163/06.
- sia stato affidato un subappalto in violazione del bando di gara indetto dal Beneficiario, in ragione della rilevata presenza dell'impresa “terza” “Autotrasporti Ielapi”, rilevata dai formulari di identificazione dei rifiuti;
- siano state emesso fatture dall'operatore economico RA.DI. S.r.l. per spese non ammissibili in quanto non previste dalla convenzione e dal quadro economico di progetto, afferenti a costi “a valle” della raccolta differenziata dei rifiuti;
- sia stata operata disdetta del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti differenziati da parte Con dell'appaltatore CP_2
- siano stati operati affidamenti diretti di acquisizione beni alle ditte
[...]
e senza il necessitato avvio di una procedura Controparte_3 Controparte_5 ad evidenza pubblica;
- sia stata registrata l'inesattezza dell'indicazione del fondo nell'opuscolo e nel manifesto informativo prodotte dalla ditta . Parte_3
Si è a cospetto, a giudizio della Corte, di plurimo grave inadempimento delle obbligazioni assunte dall' Locale con la convenzione del 31 maggio 2010, conducenti a ritenere risolto Pt_2 l'accordo ai sensi degli art. 1453 e 1455 c.c. e dunque non dovuta la prestazione dedotta e dunque non ripetibili le somme erogate.
Né sussistono elementi per ritenere che gli addebiti non siano fondati.
Si impone, in definitiva, l'accoglimento dell'appello, l'annullamento della sentenza impugnata e il rigetto delle domande avanzate dal verso la Controparte_1 Pt_1
nell'ambito del procedimento che occupa.
[...]
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza E vengono liquidate con riferimento a quanto dettato nel DM 55- 2014 e nel DM 147- 2022 causa del valore compreso tra euro 52.000 ed euro 260.000 parametro minimo in ragione della semplicità delle questioni.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla , con atto di citazione notificato in data 26 ottobre 2022, avvero la Parte_1 sentenza n. 512/2022, emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 8 aprile 2022, pubblicata in data
12 aprile 2022, non notificata, così dispone:
1) dichiara la contumacia del Controparte_1
2) accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata e rigetta la domanda avanzata dal nei confronti della;
Controparte_1 Parte_1
3) condanna il al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1
, che liquida per il primo grado in euro 7.052 per onorari, oltre rimborso Parte_1 forfettario delle spese nella misura del 15%, e per il secondo grado in euro 1.138 per spese vive ed euro 7.160 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 26 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Biagio Politano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe emarginata, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: a) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, ACCERTA l'illegittimità e l'inefficacia della determina n.82 del 12 febbraio 2013, comunicato con nota del 22 febbraio 2013 n. 64229 del dirigente del settore del Servizio, con la quale è stato disposto il recupero della somma di € 66823,60; b) rigetta ogni ulteriore domanda;
c) CONDANNA la rifusione in favore del in persona del sindaco p.t., delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali che si liquidano in complessivi € 10.185,00 (di cui € 458,00 per esborsi), oltre a rimborso spese forf., cap ed iva come per legge.”
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente rel.,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1543/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'8 ottobre 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(P.I.: ), in persona del Presidente e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Manna (C.F. C.F._1
- PEC: egione.calabria.it) dell'Avvocatura Regionale, elettivamente Email_1 Emai_2 domiciliato presso la sede centrale dell'Avvocatura Regionale in Catanzaro, Località Germaneto, alla Cittadella Regionale
Appellante
E
P.I. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore
Appellato contumace
Conclusioni
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, contrariis reiectis, accogliere l'appello proposto dalla
e, in riforma dell'impugnata sentenza in parte qua, rigettare l'originaria Parte_1 domanda avanzata dal nei confronti della , con la quale CP_1 CP_1 Parte_1 si chiede una declaratoria di statuizione di invalidità e/o la disapplicazione del decreto dirigenziale n. 82 del 12.2.2013 (rectius, del Decreto dirigenziale n. 2124 del 15 febbraio 2013), comunicato con nota prot. n. 64229 del 22 febbraio 2013; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, tra cui il report finale dell'Autorità di Audit prot. n. 417139 del 14 dicembre 2012, posto a base del decreto di revoca, nonché il decreto dirigenziale n. 5735 del 15 aprile 2003, di ingiunzione di pagamento della conseguente somma da restituire, pari ad €
66.823,60, in quanto del tutto inammissibile, improponibile e comunque infondata nel merito.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26 ottobre 2022, la ha Parte_1 proposto appello avvero la sentenza n. 512/2022, emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 8 aprile 2022, pubblicata in data 12 aprile 2022, non notificata, con la quale era stata accolta la richiesta di dichiarazione di illegittimità della revoca di un finanziamento per la raccolta differenziata dei rifiuti – resa con decreto dirigenziale n. 2124 del 15 febbraio 2013 contenente disposizione di restituzione della somma già erogata nella misura di euro 66.823,60 – avuto riguardo:
- al ritenuto rispetto, da parte del degli obblighi della Controparte_1 convenzione intercorsa tra le parti,
- alla valutata infondatezza delle ragioni addotte dalla a fondamento della Pt_1 revoca.
A tanto occorre aggiungere che il Tribunale, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni da violazione degli obblighi di correttezza e buona fede esecutiva, non essendo emersa dalle allegazioni del alcun pregiudizio, significativamente e giuridicamente rilevante, CP_1 all'immagine e all'affidabilità dell'ente comunale1.
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto un unico ed articolato motivo di appello, sul quale più ampiamente infra, così rubricato “TOTALE INGIUSTIZIA DELL'IMPUGNATA
SENTENZA. VIOLAZIONE DI LEGGE – ASSENZA TOTALE DI MOTIVAZIONE, OMESSA PRONUNCIA SULLE RAGIONI DELLA REVOCA. MANIFESTA GENERICITÀ, ILLOGICITÀ
ED IRRAGIONEVOLEZZA”.
La Corte, dopo plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni, ha fissato l'udienza dell'8 ottobre 2025; indi, in quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito della richiesta conclusiva dell'appellante per come sopra trascritta, la causa è stata assegnata a sentenza con fissazione di termine di 20 giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di successivi 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
Nel termine assegnato, l'appellante ha depositato la comparsa conclusionale.
Le valutazioni della Corte
§1
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del non costituitosi Controparte_1 in giudizio malgrado la rituale notifica dell'atto di citazione in appello avvenuta a mezzo PEC presso l'indirizzo di posta elettronica dell'Avv. Domenico Sorace in data 26 ottobre 2022.
§2
Ciò posto, occorre esaminare il composito motivo di impugnazione speso dall'
[...]
a sostegno della sentenza resa dal giudice onorario del Tribunale di Catanzaro. Parte_2
Mette conto osservare che la doglianza posta dall'appellante ha investito tutto il corredo motivazione della decisione, essendo rinvenibile nel testo del gravame la segmentata critica a tutta la motivazione afferente alla ritenuta carenza di dimostrazione dell'inadempimento da parte del delle obbligazioni assunte con la convenzione sottoscritta in data 31 Controparte_1 maggio 2010 e che aveva condotto alla emissione del Decreto dirigenziale n. 2124 del 15 febbraio
2013 di revoca del finanziamento e contenente la disposizione di restituzione della somma già erogata nella misura di euro 66.823,60.
Merita ancora di essere richiamata la scarna motivazione della sentenza impugnata – resa dopo riassunzione del giudizio originariamente incardinato innanzi al TAR , dichiaratosi Pt_1 carente di giurisdizione – per la parte di interesse:
“In questo caso però, sembra che la abbia sollevato eccezioni infondate. Pt_1
Ciò detto, l'intervento regionale è risultato smentito, anche a seguito dell'ulteriore interlocuzione tecnica sviluppata dal che, raggiunto dal provvedimento di revoca, ha Controparte_1 continuato a sollecitare la ad una lettura ragionata degli atti e dei documenti, Parte_1 in ottica conservativa e non espulsiva (nota 4.3.2013, nota 5.4.2013). La risposta dell'
[...]
è consistito in un silenzio assoluto, rotto solo dal decreto dirigenziale n. 344 del Parte_2
5.4.2013, notificato il 29.4.2013, con cui si è data ingiunzione al di Controparte_1 rimborsare la somma di € 66.823,60, oltre spese ed interessi calcolati ai sensi dell'art. 5 comma
2 dlgs 231\02, accompagnata dalla premonizione di riscossione coattiva mediante ruolo.
Il piano di lavoro è stato suddiviso e svolto in attività dettagliatamente individua dalla proposta approvata dall'ente regionale.
Orbene, in disparte le eccezioni sollevate dall'ente regionale, l'operato del
[...]
consente di fare emergere come, si sia attenuta adesivamente alle prescrizioni CP_1 contenute nella convenzione.
Né si può ritenere che l'organizzazione dell'attore possa di per sé costituire inadempimento rilevante nella più ampia economia dei rapporti obbligatori tra le parti ed infrangere l'equilibrio negoziale al punto da far perdere il diritto dell'ente comunale l'intera percezione del contributo finanziario.
Pertanto, alcun inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 1455 c.c. può apprezzarsi sul piano dell'inosservanza dei tempi e modi di realizzazione del progetto, tale da giustificare la legittimità sostanziale della contestata decadenza dall'erogazione finanziaria.
In disparte la non trascurabile genericità delle censure elaborate dalla , rileva Parte_1 come il abbia, nel corso del presente giudizio, adeguatamente dimostrato, Controparte_1 attraverso le controdeduzioni e sulla scorta della produzione documentale, di avere adempiuto ai propri obblighi discendenti dalla convenzione di cui al controverso finanziamento.
Infatti, lo stesso ha puntualmente contestato ogni punto di criticità sollevatogli dall'ente regionale, non essendone derivati pregiudizi di sorta a carico dell'ente pubblico territoriale, onde per cui la domanda deve essere accolta.
In base alle osservazioni che precedono, deve quindi considerarsi illegittima e, pertanto, inefficace la decadenza dal rapporto convenzionale di finanziamento unilateralmente disposta dalla con decreto n.82 del 12 febbraio 2013, comunicato con nota del 22 Parte_1 febbraio 2013 n. 64229 del dirigente del settore del Servizio, con la quale è stato disposto il recupero della somma di € 66823,60”.
A fronte di tanto si colloca la tesi impugnatoria della , che ha in primo Parte_1 luogo denunciato il carattere apparente della motivazione.
Giova rilevare, in aderenza al tema dell'appello e ai dati evidenziati in seno al giudizio di primo grado, che il provvedimento di revoca del finanziamento e di disposizione della restituzione della somma già erogata – a seguito di complesso iter amministrativo di Avviso pubblico rivolto ai Comuni e/o Raggruppamenti di Comuni per l'assegnazione di contributi per interventi di progettazione e realizzazione di servizi di raccolta differenziata nel rispetto delle norme di riuso, riciclo e recupero dei rifiuti – era stato emesso in ragione di quanto attestato dall'Autorità di Audit
(da ora in poi anche AdA) con nota n. 417139 del 14 dicembre 2012 a seguito degli accertamenti disposti, l'esito dei quali era stato fatto proprio dall' . Parte_2
La parte appellante ha fatto rilevare che quanto rilevato dall'AdA era stato analiticamente richiamato nel provvedimento di revoca;
in particolare, ha sostenuto che erano state chiaramente enucleate le ragioni di inadempimento riscontrate in sede di controllo di secondo livello:
- Mancato rispetto del quadro economico relativo alla voce di spesa prevista per il servizio di raccolta rifiuti (la Giunta Comunale con Delibera n. 74 del 14/10/2010 nell'approvare il capitolato speciale d'appalto a base di gara destinava (art. 25) la somma di € 35.000,00 oltre IVA per il servizio il servizio di raccolta differenziata.
- Subappalto effettuato in violazione del bando di gara indetto dal Beneficiario, in ragione della rilevata presenza di terza impresa “Autotrasporti Ielapi”, rilevata dai formulari di identificazione dei rifiuti.
- Presenza nel fascicolo di progetto di fatture emesse dall'operatore economico RA.DI.
S.r.l., da intendersi quale spesa non ammissibile in quanto non prevista dalla convenzione e non prevista, tra l'altro, nel quadro economico di progetto.
- Disdetta del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti differenziati da parte dell'appaltatore
Controparte_2
- Presenza di affidamenti diretti di acquisizione beni alle ditte Controparte_3
e DBM in contrasto con l'esigenza di avvio di una procedura ad evidenza
[...] Controparte_4 pubblica.
- Inesattezza dell'indicazione del fondo nell'opuscolo e nel manifesto informativo prodotte dalla ditta . Parte_3
- Presenza di fattura n. 30 del 04/04/2011 emessa dalla recante IVA al Controparte_2
20% e non al 10% e assenza di estratto in ordine alla riscossione delle somme trasferite dalla
. Parte_1
Argomentazioni tutte portate all'attenzione del Tribunale di Catanzaro e da questo, a dire dell'appellante, indebitamente non valutate.
Tanto posto, la Corte non può che validare in parte qua l'impugnazione proposta.
La motivazione addotta dal Tribunale si profila infatti apparente, posto che a) non si confronta con i singoli addebiti;
b) ha ritenuto generica una allegazione assolutamente puntuale delle contestazioni;
c) ha affermato la sostanziale correttezza dell'adempimento del Controparte_1 asseritamente attenutosi alle prescrizioni della convenzione senza specificare alcunché sul punto.
Nessun fondato elemento di esplicitazione delle motivazioni che avevano condotto all'accoglimento della domanda dell' in definitiva, è rinvenibile nel testo del Parte_4 provvedimento di gravato.
Il giudice di primo grado ha espresso una valutazione del tutto disancorata dai dati portati alla sua cognizione dalla – e dei quali di seguito verrà operata la disamina – Parte_1 formulando un giudizio apodittico frutto di una convinzione oggettivamente immotivata.
E tanto legittima ed anzi impone la rivisitazione della questione.
Non prima, però, di avere qualificato la domanda, connotata dalla particolarità relativa alla originariamente invocata “statuizione di invalidità, disapplicazione e incidentale dichiarazione di illegittimità del decreto dirigenziale sopra indicato” (conclusioni dell'atto di citazione).
In verità, l'atto introduttivo dell'intero giudizio recava anche la richiesta di condanna della al pagamento della ultima tranche spettante: domanda sulla quale non risulta Parte_1 essere stata operata alcuna determinazione ma che in ogni caso non può venire in rilievo in ragione della mancata denuncia del relativo vizio decisionale.
Ciò posto, per come introdotta – seppur con le specificità sopra individuate – la domanda si profila alla stregua di richiesta tesa ad ottenere la affermazione del diritto del
[...] alla percezione della prestazione contrattualmente dedotta con la convenzione del 31 CP_1 maggio 2010.
In ragione di tanto, l'onere probatorio che era chiamato ad osservare l'Ente Locale era effettivamente offerto dalla allegazione del titolo della pretesa, spettando alla convenuta
Amministrazione Regionale la dimostrazione della sussistenza di motivi legittimanti il diniego della prestazione ed anzi l'esistenza degli elementi tali da determinare la sussistenza dell'obbligo di restituzione di quanto già erogato.
Si è a cospetto del necessitato rispetto dei noti principi enunciati dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. Civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001, n. 13533) in materia contrattuale.
Viene allora in rilievo il tema legato alla valenza degli accertamenti compiuti dall'AdA, espressamente richiamati nel provvedimento oggetto di disamina.
Appare allora utile rilevare, in via preliminare, che l'Autorità di Audit si configura ai sensi del Reg. C.E. n. 1083 dell'11 luglio 2006, quale organismo funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione, ai sensi dell' art. 59 comma 1 lett. c). Si è dunque a cospetto di organismo autonomo della ancorché Parte_1 funzionalmente inserita nella struttura organizzativa dell' . Parte_2
Ciò comporta l'attribuzione ad essa di un potere accertativo “terzo”, idoneo a fornire elementi probatori significativi in punto di rispetto delle obbligazioni nascenti da rapporti instaurati nell'ambito di progetti finanziati – come incontestatamente nel caso di specie – da fondi europei.
Deve quindi ritenersi probante quanto consegnato nella comunicazione degli esiti del controllo del 12 dicembre 2012.
Ne consegue che deve darsi per accertato che
- si sia a cospetto di mancato rispetto del quadro economico relativo alla voce di spesa prevista per il servizio di raccolta rifiuti, avuto riguardo al fatto che la Giunta Comunale con Delibera n. 74 del 14/10/2010 nell'approvare il capitolato speciale d'appalto a base di gara, aveva destinato la somma di € 35.000,00 oltre IVA per il servizio il servizio di raccolta differenziata;
- sia stata registrata la mancata attivazione di una procedura ad evidenza pubblica priva di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in violazione art. 124 del
D.Lgs 163/06.
- sia stato affidato un subappalto in violazione del bando di gara indetto dal Beneficiario, in ragione della rilevata presenza dell'impresa “terza” “Autotrasporti Ielapi”, rilevata dai formulari di identificazione dei rifiuti;
- siano state emesso fatture dall'operatore economico RA.DI. S.r.l. per spese non ammissibili in quanto non previste dalla convenzione e dal quadro economico di progetto, afferenti a costi “a valle” della raccolta differenziata dei rifiuti;
- sia stata operata disdetta del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti differenziati da parte Con dell'appaltatore CP_2
- siano stati operati affidamenti diretti di acquisizione beni alle ditte
[...]
e senza il necessitato avvio di una procedura Controparte_3 Controparte_5 ad evidenza pubblica;
- sia stata registrata l'inesattezza dell'indicazione del fondo nell'opuscolo e nel manifesto informativo prodotte dalla ditta . Parte_3
Si è a cospetto, a giudizio della Corte, di plurimo grave inadempimento delle obbligazioni assunte dall' Locale con la convenzione del 31 maggio 2010, conducenti a ritenere risolto Pt_2 l'accordo ai sensi degli art. 1453 e 1455 c.c. e dunque non dovuta la prestazione dedotta e dunque non ripetibili le somme erogate.
Né sussistono elementi per ritenere che gli addebiti non siano fondati.
Si impone, in definitiva, l'accoglimento dell'appello, l'annullamento della sentenza impugnata e il rigetto delle domande avanzate dal verso la Controparte_1 Pt_1
nell'ambito del procedimento che occupa.
[...]
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza E vengono liquidate con riferimento a quanto dettato nel DM 55- 2014 e nel DM 147- 2022 causa del valore compreso tra euro 52.000 ed euro 260.000 parametro minimo in ragione della semplicità delle questioni.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla , con atto di citazione notificato in data 26 ottobre 2022, avvero la Parte_1 sentenza n. 512/2022, emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 8 aprile 2022, pubblicata in data
12 aprile 2022, non notificata, così dispone:
1) dichiara la contumacia del Controparte_1
2) accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata e rigetta la domanda avanzata dal nei confronti della;
Controparte_1 Parte_1
3) condanna il al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1
, che liquida per il primo grado in euro 7.052 per onorari, oltre rimborso Parte_1 forfettario delle spese nella misura del 15%, e per il secondo grado in euro 1.138 per spese vive ed euro 7.160 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 26 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Biagio Politano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe emarginata, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: a) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, ACCERTA l'illegittimità e l'inefficacia della determina n.82 del 12 febbraio 2013, comunicato con nota del 22 febbraio 2013 n. 64229 del dirigente del settore del Servizio, con la quale è stato disposto il recupero della somma di € 66823,60; b) rigetta ogni ulteriore domanda;
c) CONDANNA la rifusione in favore del in persona del sindaco p.t., delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali che si liquidano in complessivi € 10.185,00 (di cui € 458,00 per esborsi), oltre a rimborso spese forf., cap ed iva come per legge.”