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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 15853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15853 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Roma, Quinta Sezione Civile, Dr. Luigi
Cavallo, all'udienza del 12 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG 54385/23, e avente ad oggetto “Comodato di immobili” e vertente
TRA
Avv. Angela RI, elettivamente domiciliata in Roma, Via degli
Scipioni 153, presso lo Studio degli Avv.ti Fabio Blasi e Virgilio Ciocci, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura in atti
RICORRENTE
E
Sig. , elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Parte_1
Clodio 12, presso lo Studio dell'Avv. Giorgio Diamantini, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29 novembre 2023, l'Avv. Angela
RI esponeva di essere proprietaria di un locale box destinato ad autorimessa sito in Roma, Via di Val Tellina 79/95, concesso, dall'anno 2011, al coniuge separato, Sig. con Parte_1
contratto verbale di comodato.
Rilevava la ricorrente che nessun termine era stato stabilito per la restituzione del bene e che, richiesta la sua restituzione con raccomandata in data 6 ottobre 2021, il resistente non aveva provveduto al rilascio del box, né al versamento di alcuna indennità di occupazione.
Concludeva richiedendo la condanna di controparte al rilascio del box oggetto di accordo, oltre che al pagamento dell'indennità di occupazione e degli oneri condominiali maturati e rimasti insoluti.
Disposta la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio il Sig.
che rilevava di non aver mai stipulato con la Parte_1
ricorrente alcun contratto di comodato gratuito verbale, né quest'ultima aveva dimostrato l'avvenuto, dedotto, accordo fra le parti.
Contestava pertanto le deduzioni di controparte e concludeva richiedendo il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti.
La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 12 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che con la domanda introduttiva del presente giudizio parte ricorrente ha richiesto, innanzi tutto, la condanna del resistente al rilascio del box oggetto di contratto di comodato gratuito verbale;
a fronte di ciò, costituendosi in giudizio, il
Sig. ha rilevato di non aver mai stipulato alcun contratto di Pt_1
comodato con la ricorrente, in relazione al box oggetto di giudizio, evidenziando che controparte non aveva in alcun modo dimostrato la sussistenza dello stesso.
Ora, tenuto conto delle censure del convenuto, si deve rilevare come parte ricorrente non abbia provato l'esistenza del contestato accordo, nessuna istanza istruttoria risultando tempestivamente formulata in tal senso e non potendo la sussistenza del contratto in questione risultare provata sulla base della comunicazione dell'Avv. RI in data 6 ottobre 2021; a ciò deve aggiungersi che il giuramento decisorio deferito dalla ricorrente è stato dichiarato inammissibile con provvedimento in data 22 gennaio 2025, da confermarsi nella presente sede.
Occorre però evidenziare che nelle note conclusive depositate in data
29 ottobre 2025, la ricorrente ha dato atto di essere rientrata da sola nel possesso del box richiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Deve quindi ritenersi, attese le deduzioni della ricorrente, che la stessa abbia riottenuto il possesso del box, per come dalla detta parte dichiarato, con conseguente cessazione della materia del contendere, risultando le conclusioni raggiunte assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto.
In ordine alle spese di lite, da liquidarsi secondo il principio della cd soccombenza virtuale, le stesse, avuto riguardo alle considerazioni precedentemente svolte in ordine alla mancata prova della sussistenza del contratto di comodato, contestata dal resistente, oltre che agli elementi introdotti in giudizio, devono essere poste a carico della ricorrente, in favore del resistente.
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente, liquidate in complessivi euro 2.300,00, di cui euro 700,00 per la fase di studio, euro 600,00 per la fase introduttiva ed euro
1.000,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.
Roma, 12 novembre 2025 IL GIUDICE