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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/06/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa R.G. n. 4790/2024, promossa con ricorso depositato il
04.10.2024 da:
1) nata a [...] il [...], cittadina Parte_1 italiana, cod. fisc.: residente in [...]al C.F._1
Campo (Va), Via Enrico fermi n. 3 con gli Avv.ti Sara Morandi e Nicoletta Marina Gnocchi
e
2) nato a [...] il [...], cittadino italiano, cod. Parte_2
fisc.: residente in [...]
San Giorgio n. 44/A
Con l'Avv. Maria Grazia Ponti
I quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Catania (CT) in data 29 Agosto 2015 (anno 2015 atto n. 120 parte II serie C) Separati consensualmente con sentenza n. 747/2024 pubblicata il
25.10.2024 e relativa omologa con i figli minorenni:
- nata a [...] il [...] Parte_3
- nato a [...] il [...] Parte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso cumulativo congiunto dei coniugi ex art. 473 bis
49 e 51 cpc presentato in data 4 ottobre 2024, che ha dato origine al presente procedimento, l'intestato Tribunale con sentenza n.747/2024 del 25.10.2024 dichiarava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e con ordinanza resa in pari data rimetteva sul ruolo la causa per il prosieguo del giudizio finalizzato alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di un'unica nota scritta entro il termine del 23 maggio 2025.
I coniugi provvedevano al deposito della predetta nota scritta congiunta ex art. 127 ter cpc confermando la propria volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio non essendo intervenuta riconciliazione, dichiarando altresì di rinunciare al tentativo di conciliazione ed all'impugnazione della emananda sentenza nei termini di legge. I coniugi davano atto altresì di avere già correttamente adempiuto agli obblighi assunti col ricorso in punto di divisione della comunione ordinaria dell'immobile ex casa coniugale, divenuta ora di esclusiva proprietà del marito, oltre che del contenuto della cassetta di sicurezza.
I coniugi chiedevano la pronuncia di sentenza di scioglimento del matrimonio contratto ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile
Pag. 2 di 6 competente di procedere all'annotazione della sentenza alle seguenti condizioni
1) le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto.
2)Nella casa coniugale sita in SO SE (Va) via San Giorgio
n. 44/a, ora di proprietà esclusiva del sig. , rimarrà a vivere Parte_2
quest'ultimo.
3)I figli minori e saranno affidati in via condivisa a PT Pt_4 entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione.
4) I ricorrenti concordano per un collocamento dei figli presso ciascun genitore secondo lo schema settimanale 2 giorni – 2 giorni – 3 giorni,
e fissazione della residenza dei minori presso l'abitazione della madre, attualmente in Cardano al Campo (VA), Via Enrico Fermi n. 3, ove la stessa ha trasferito la propria residenza e quella dei figli al momento della firma del ricorso. Gli eventuali successivi cambi di residenza verranno preventivamente discussi e concordati tra i genitori al fine di non rendere più gravosa la gestione dell'affidamento condiviso.
5)Le due settimane di vacanze scolastiche natalizie verranno divise dal 24 al 31 dicembre e dal 1° al 6 gennaio, con alternanza annuale tra i genitori, salvo diverso accordo tra gli stessi.
Il periodo di vacanze scolastiche pasquali verrà diviso tra i due genitori dal primo giorno di vacanza scolastica alla domenica di
Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo all'ultimo giorno di vacanza scolastica,
Pag. 3 di 6 con alternanza annuale tra i due genitori, salvo diverso accordo tra gli stessi.
Durante le vacanze estive, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola ed il giorno antecedente l'inizio dell'anno scolastico successivo, i minori trascorreranno 2 settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore nel periodo di ferie lavorative di questi ultimi, da comunicarsi entro la fine del mese di maggio. Il SI. durante il Pt_2 periodo estivo potrà trascorrere ulteriori 2 settimane con i figli, purchè non consecutive con le prime, secondo le modalità già in uso in famiglia, salvo diverso accordo tra i genitori.
6)Durante i periodi, anche brevi, di vacanza dei minori con i genitori, questi si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo di soggiorno ed a garantire adeguati contatti telefonici tra i figli ed il genitore assente.
7)I minori trascorreranno il giorno del compleanno e della Festa della
Mamma con la SI.ra ed il giorno del compleanno e della Parte_1
Festa del Papà con il SI. . I minori trascorreranno, se possibile, Pt_2
il proprio compleanno con entrambi i genitori, in caso contrario con alternanza annuale con ciascuno di essi.
8)Le parti, nell'interesse esclusivo dei figli minori, si impegnano alla massima disponibilità e flessibilità reciproca rispetto alle visite, ed alla massima collaborazione e condivisione sulle altre questioni riguardanti i minori. Il genitore che avrà con sé i figli garantirà un contatto telefonico giornaliero tra i minori e l'altro genitore.
9)Il SI. verserà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente Pt_2
intestato alla SI.ra , entro il giorno 1 del mese, a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento ordinario dei figli minori e PT
, l'importo mensile di euro 200,00 per ciascun figlio, Pt_4 sottoposto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat.
Pag. 4 di 6 I coniugi concordano che l'importo riconosciuto quale Assegno Unico per i figli e , così come l'indennità di frequenza PT Pt_4
riconosciuta per la figlia , saranno percepiti al 100% dalla SI.ra PT
. Parte_1
Resta a carico di entrambi i genitori il pagamento, in misura pari al
50% ciascuno, delle spese di natura straordinaria di cui al protocollo vigente presso il Distretto di Corte d'Appello di Milano allegato al ricorso quale doc. 4.
10)I coniugi si danno sin d'ora reciprocamente l'assenso per il rilascio dei passaporti e dei documenti di identità validi per l'espatrio propri e dei figli minori.
11)Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di assegno di mantenimento.
12)I SI.ri e dichiarano di avere puntualmente e Parte_1 Pt_2 correttamente adempiuto agli impegni assunti con il ricorso aventi ad oggetto la divisione della comunione ordinaria dell'immobile ex casa coniugale e la divisione del contenuto della cassetta di sicurezza e, conseguentemente, dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione, ad eccezione degli obblighi specifici derivanti dal presente atto e di avere già disciplinato ogni diverso rapporto di natura personale e patrimoniale.
Spese di giudizio interamente compensate tra le parti”.
Veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex art. 70, 71 e 473 bis.51 co 3 c.p.c..
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 co 1 n. 2) lett. B) L.
1.12.1970 n.898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA ad ogni effetto di legge lo scioglimento del matrimonio civile contratto da nata Catania il 24 ottobre 1980 Parte_1
cittadina italiana, c.f. residente in [...]al CodiceFiscale_3
Campo (va) via Enrico Fermi n. 3 e nato a [...] il 13 Parte_2
gennaio 1980 cittadino italiano c.f. residente in C.F._4
SO SE (va) via san Giorgio n. 44/A in data 29 agosto
2015 in Catania (CT) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Catania (anno 2015, atto n. 120, parte II, Serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DA' ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente
Ufficiale dello Stato Civile perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del 16.6.2025
Il Presidente Relatore
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