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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/02/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
RG n. 20334/2022
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di MI, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
- , << , Parte_1 P.IVA_1 [...]
(Codice Fiscale: e Partita Iva: Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Via Persona_1
XXV Aprile 4, 20092 in Cinisello Balsamo (Mi) rappresentato e difeso in forza di deliberazione di G.C. n. 276 del 16.12.2021 e di determinazione n. del 28.02.2022 ( doc. 1 e 2) in forza di procura speciale rilasciata dall'Avv. PATRIZIA SCARCELLO
(C.F.: - fax: 0283249245 - PEC: C.F._1
, del Foro di MI con studio in MI Email_1
via San Vincenzo n. 12 con l'Avv. SCARCELLO PATRIZIA, giusta delega in atti;
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE
CONTRO
<< > (c.f. Controparte_1 P.IVA_3 Controparte_2 P.IVA_4
in persona del e del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura CP_3
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> con l'Avv. Cristina Bertagni (cod. fisc. – pec: Controparte_4 P.IVA_5
domiciliataria; Email_2
-PARTE CONVENUTA/RESISTENTE -
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile.
CONCLUSIONI
Causa trattenuta a sentenza sulle conclusioni delle parti costituite qui di seguito riprodotte in copia:
Parte_1
1. Accertarsi e dichiararsi l'occupazione senza titolo da parte del
[...]
e della - quale articolazione dello stesso Ministero - CP_1 CP_2 dell'immobile di proprietà del adibito a caserma dei ER Parte_1 per il periodo dal 1.11.2007 ad oggi al accertando e determinando il danno derivato da detta occupazione al Comune di dall'.
1.11.2007 al 20.10.2010, Parte_1 per la somma di €379.059,15, come da e fatture da 6 a 9 relative al periodo dal 1.11.2007 al 20.10.2010, già decurtata di quanto versato dal;
CP_1
2. Condannare conseguentemente il a versare al la somma di CP_1 Pt_1
€379.059,15 come da e fatture da 6 a 9 relative al periodo dal 1.11.2007 al 20.10.2010 non saldate dal a titolo di occupazione e/o locazione CP_1 dell'immobile e/o in considerazione del maggior danno subito dal Comune per non aver locato l'immobile a condizioni di mercato.
3. Accertare e dichiarare che compete al la somma di €126.874,89 quale Pt_1 differenziale per IVA fatturata e non corrisposta relativa alle fatture emesse dal 11.08.2011 al 31.12.2013 condannando il a versare detta somma al CP_1
Pt_1
4. Condannare il a corrispondere sulla somma di €379.059,15 gli CP_1 aggiornamenti ISTAT dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
5. Condannare il a versare gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo CP_1 per tutti gli importi per i quali il dovesse essere condannato;
Controparte_1
6. Respingere la domanda proposta in via subordinata dal e dalla CP_1 CP_2 in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti .
7. Con vittoria di spese diritti ed onorari tutti di causa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA ove occorra, nel caso di contestazione, si chiede al Giudice di disporre consulenza tecnica d'ufficio sull'ammontare dei canoni dovuti e sul valore locativo dell'immobile adibito a caserma dei ER per il periodo 01.11.2007 al 20.10.2010.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<>
Per parte CONVENUTA/RESISTENTE
<<tribunale civile e penale di milano>>
<>
--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE1--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015). Con ricorso depositato in data 23.05.2022, il conveniva in Parte_1 giudizio il chiedendo di accertare l'occupazione Controparte_5 sine titulo dell'immobile sito in , Via Pecchenini 12 di proprietà del Parte_1
Comune, detenuto dalla di MI ed adibito a Caserma dei ER, con CP_2 condanna della Amministrazione statale al pagamento delle somme dovute dal 01.11.2007 al 20.10.2010, pari - detratti gli acconti percepiti - a € 379.059,15 a titolo di indennità di occupazione, oltre ad ulteriori €#126.874,89# che (nella prospettazione del Pt_1 sarebbero dovuti dal a titolo di IVA applicabile (in aggiunta e quale voce ulteriore) CP_1 sull'indennità di occupazione sulle fatture emesse dal 11.08.2011 al 31.12.2013. A motivo della domanda il esponeva Pt_1
-che con contratto n. 2410 del 09.10.1990 (con decorrenza di efficacia a far data dal 01.11.1986) aveva concesso in locazione al Controparte_6
l'immobile sito in Via Pecchenini 12, per la durata di nove anni rinnovabili e al canone di lire £50.000.000 (€25.822,84), per adibirlo a Caserma dei ER (così come ancora ad oggi peraltro è nei fatti adibito e concretamente utilizzato, doc. 3 parte attrice);
-di avere formalmente dato disdetta, giusta comunicazione effettuata con lettera raccomandata a/r n. del 26.09.2006, il contratto di locazione inter partes stipulato (al fine di evitarne il tacito rinnovo), a far data dalla scadenza del 30.10.2007;
- che le parti avevano intrapreso trattative volte alla stipula di un nuovo contratto di locazione, e che, medio tempore, l'immobile era (ndr. ed è tuttora) rimasto nella disponibilità dell'Amministrazione statale conduttrice che ha continuato ad utilizzarlo come sede della Stazione dei ER, a fronte del pagamento di un'indennità di occupazione pari a
€25.822,84 annui;
- che la Prefettura di MI, manifestata la disponibilità a rinnovare il contratto, chiedeva al Comune di formulare una nuova proposta di canone che veniva individuata dal Comune (sulla base di una propria perizia estimativa) in €170.530,77 annui;
la stessa veniva inoltrata alla competente Agenzia del Demanio per il rilascio (previsto dalla normativa vigente) del prescritto cd parere di congruità;
- che, nelle more dell'espressione del parere di congruità, la di MI aveva CP_2 corrisposto a titolo di «acconto sull'indennità di occupazione precontrattuale, salvo 1 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
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<> conguaglio, sulla base del canone annuo di locazione posto a base del precedente contratto, scaduto il 30.10.2007, pari a €25.822,84» un totale di €81.772,33 per il periodo dal 1.11.2007 al 31.12.2010 come da verbali di conciliazione amministrativa n. 304/2009, n. 1500/2009 e n. 989/2010 (doc. 5 parte attrice);
- che la Prefettura di MI, con nota del 13.12.2010, comunicando che l'Agenzia del Demanio (in data 21.10.2020) aveva ritenuto congruo il canone annuo di €170.530,77, aveva chiesto, al contempo, la disponibilità a rinegoziare il canone “congruito”, accordando una ulteriore riduzione del 10% dello stesso (ai sensi delle circolari n. 600/SEGR/77 del 12.05.2004 e n. 600/C/CC.SEGR/234 del 18.11.2005);
- che il Comune accettava l'importo rinegoziato nella misura ridotta pari a €153.477,70;
- che nelle more del perfezionamento dell'iter istruttorio-autorizzativo finalizzato alla stipula del contratto di locazione, in attuazione delle misure di contenimento della spesa pubblica, di cui al D.L. 95/2012 veniva applicata, a far data dal 15.08.2012, l'ulteriore riduzione del 15% del canone di locazione, rideterminando così il quantum “…congruito…” nella minor somma finale di €130.456,05;
- che, a fronte delle fatture emesse dal Comune, la di MI aveva corrisposto per CP_2 il periodo dal 21.10.2010 al 31.12.2010, il conguaglio riferito alla differenza tra il vecchio canone e quello ritenuto congruo dall'Agenzia del Demanio e, per gli anni 2011 e 2012, solo l'indennità di occupazione congruita (sulla base del canone rinegoziato e rideterminato ai sensi del D.L. 95/2012 dal 15.08.2012) senza però corrispondere l'IVA esposta in fattura e versando, quindi, il complessivo importo di €323.080,11 (verbale di conciliazione amministrativa n. 129/2012, doc. 7 parte attrice);
- che l'immobile è (ancora ad oggi) adibito ed in via protratta e continuativa dalla CP_2 ad ospitare la locale Caserma dei ER e destinato a suddetto scopo. Quanto sopra premesso in fatto, il chiedeva quindi accertare l'occupazione senza Pt_1 titolo (ndr. tuttora perdurante) da parte del e della Controparte_1 CP_2 dell'immobile adibito a caserma dei ER per il periodo dal 01.11.2007, con condanna della parte convenuta
• al pagamento della somma complessiva e totale di €#379.059,15# a titolo di indennità di occupazione e/o di maggior danno ex art. 1591 cc relativa al periodo decorrente dal 01.11.2007 al 20.10.2010 (con importo parametrato al valore ritenuto congruo del canone annuo di €130.456,05),
• oltre ad €126.874,89 a titolo di IVA (asseritamente applicabile sull'indennità di occupazione) sulle fatture emesse dal 11.08.2011 al 31.12.2013, essendo il Pt_1
«a partire dal mese di settembre 2010….entrato in regime di IVA per quanto riguarda l'attività di “locazione”», oltre ad interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Si costituiva ritualmente in giudizio il di MI con Controparte_7 memoria del 13.01.2023, non contestando l'avvenuta disdetta del contratto di locazione da parte del Comune locatore e rappresentando, in particolare, che nel corso degli anni le parti avevano portato avanti, senza risultato, l'iter istruttorio e autorizzativo previsto per legge e finalizzato alla stipula di un nuovo contratto di locazione con rinegoziazione dell'importo del canone originariamente pattuito (il tutto nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di conclusione di contratti di locazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni).
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<> Ripercorrendo l'iter storico-fattuale negoziale intercorso tra le parti nel corso di tanti anni, l'Amministrazione statale osservava che l'occupazione dell'immobile non era mai stata regolarizzata da apposito (formale e nuovo) contratto di locazione per la condotta asseritamente riferibile ed imputabile al Comune, il quale non era stato in grado di fornire tutta la documentazione necessaria e richiesta dalla Agenzia del Demanio per il rilascio del nulla osta alla spesa (tra cui il documento di verifica della vulnerabilità sismica dell'edificio), propedeutico alla stipula del nuovo e formale contratto di locazione. Specificava infine il di occupare l'immobile per cui è causa (destinato a Caserma CP_1 dei ER) dietro pagamento di un'indennità di occupazione pari all'indennità annua
• prima di €25.822,84 annui (calcolata sulla base dell'ultimo canone contrattualmente pattuito in conformità a quanto previsto dall'art. 1591 c.c.) per il periodo decorrente dal 31.10.2007 (scadenza del contratto) al 20/10/2010,
• nonchè del diverso importo di €153.477,70 annui a far data dal 21.10.2010 (data del rilascio del nulla osta e parere di congruità dell'Agenzia del Demanio) con importo determinato, appunto, sulla base del canone ritenuto congruo e rinegoziato tra le parti (con applicazione della riduzione, a decorrere dal 15.08.2012, del 15% e quindi diminuito al minore importo di €130.456,05 ai sensi della legge n.135/2012 -c.d. Spending Review- del D.L. 95/2012).
Da ultimo contestava che, in ogni caso, non risultava affatto dovuta l'IVA esposta nelle fatture emesse dal dall'anno 2011 in poi. Ciò in quanto le somme versate dalla Pt_1
a titolo di indennità di occupazione con chiara ed univoca natura risarcitoria del CP_2 danno arrecato dall'occupazione e come tali non soggette ad IVA. Ciò anche doverosamente ed obbligatoriamente considerando l'assoluta impossibilità per il , sottoposto a CP_1 precisi e specifici vincoli pubblicistici di bilancio, di riconoscere, in assenza di contratto scritto, somme maggiori rispetto a quelle autorizzate. Il chiedeva in subordine, CP_1 piuttosto, di imputare ad IVA parte dell'importo già riconosciuto e corrisposto. In virtù di quanto innanzi esposto il invocava il Controparte_5 rigetto di tutte le domande attoree. Mutato il rito del procedimento in ordinario e concessi, su richiesta di parte, i termini ex art. 183, VI comma c.p.c., la causa risultava documentalmente istruita. Il Tribunale adito in composizione monocratica emetteva e pronunziava sentenza2 decisoria parziale e non definitiva del presente giudizio n. 4907/2024 (rep 4174/2024) del 08/05/2024 2 Sentenza n. 4907/2024 (rep 4174/2024) del 08/05/2024 …..Quanto al merito della vertenza la domanda giudiziale del di Pt_1 assoggettare l'indennità di occupazione all'aliquota IVA non appare meritevole di accoglimento e va respinta. Parte attrice chiede infatti di ottenere dalla Amministrazione statale, per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2013, in aggiunta all'indennità di occupazione riconosciuta e versata dalla di MI, il pagamento in favore dell'Ente locale dell'Iva (per CP_2 complessivi €#126.874,89#) in ragione del fatto di essere «a partire dal mese di settembre 2010….entrato in regime di IVA per quanto riguarda l'attività di “locazione». La richiesta del appare priva di fondamento e deve essere disattesa per varie e concorrenti ragioni, ciascuna di esse dirimente Pt_1 ed assorbente. In primo luogo, preme rilevare che l'indennità di occupazione, come innanzi ricordato, ha natura risarcitoria (lo indica la stessa rubrica dell'art. 1591 c.c., e lo si desume chiaramente dalla circostanza che la salvezza dell'obbligo di risarcire il maggior danno non può che presupporre un'identica natura risarcitoria nell'obbligo di “dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna”) e come tale è esclusa dal campo di applicazione IVA che si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi.
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<> di cui si riporta il dispositivo ….
PQM
… Il Tribunale Civile e Penale di MI, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 20334/2022, non definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti così provvede e dispone:
…-Respinge e disattende integralmente la domanda giudiziale di parte attrice
[...]
di cui al punto 3 tre delle conclusioni già sopra riportate e volta ad Parte_1 ottenere il pagamento in proprio favore della somma di €#126.874,89# quale asserito differenziale per IVA fatturata;
-Provvede, come da separata ordinanza, alla rimessione del presente procedimento innanzi al Giudice per la definizione delle residue domande ancora pendenti tra le parti…omissis...
Con Risultati quindi vani i tentativi --(pure più volte sollecitati ed auspicati dalla stessa oggi decidente) di fare addivenire le parti in causa (entrambe peraltro Amministrazioni
In subiecta materia appare granitica quella giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui «Per il disposto dell'art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 non concorrono a formare la base imponibile dell'IVA - che consegue alla cessione dei beni e alla prestazione dei servizi - le somme dovute a titolo di risarcimento del danno nonché a titolo di interessi moratori, penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi contrattuali, tra le quali rientra l'indennità dovuta ex art. 34 legge 392/78, che costituisce un indennizzo per la cessazione del rapporto di locazione» (Corte di Cassazione, Sez. III, Sent. n. 13345 del 07.06.2006; conf. Cass.
Sez. I, Sent., n. 6693 del 2000). Ciò appare conforme a quanto sempre affermato dalla Suprema Corte di legittimità per cui «Per il disposto dell'art. 15 del d.P.R. , n. 633 non concorrono a formare la base imponibile IVA - che consegue alla cessione di beni e alla prestazione di servizi - le somme dovute a titolo di risarcimento del danno nonché a titolo di interessi moratori, penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi contrattuali, tra le quali rientrano quelle derivanti da un contratto di transazione» (Corte di Cassazione, Sez. V, Sent. n. 17633 del 2008).
In effetti, l'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dispone che «L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate». A mente dell'art. 13 del citato D.P.R. la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente del bene o prestatore del servizio secondo le condizioni contrattuali. Da tali disposizioni appare davvero univoco il dato fattuale per cui l'applicazione dell'Iva presupponga l'esistenza di un contratto e la corresponsione di un corrispettivo in esecuzione di tale contratto (per la cessione di un bene o la prestazione di un servizio) e che, pertanto, non possa essere compresa nella base imponibile e, quindi, assoggettata a detta imposta una somma di danaro che debba essere corrisposta a titolo di risarcimento del danno.
Certamente l'indennità di occupazione sine titulo non può essere considerata corrispettivo (né ne ha natura) di prestazioni di servizi
o cessione di beni. Invero, come già osservato, si tratta di una indennità che ha funzione di ristorare il proprietario usurpato dalla perdita della disponibilità del bene e dell'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. L'art. 15 del D.P.R. n. 633/1972 recita che «non concorrono a formare la base imponibile: 1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente» e nell'ampia e generica formulazione di tale norma, letta in correlazione con le altre disposizioni su riportate, possono sicuramente farsi rientrare le somme dovute dalla Prefettura di MI al Comune per il periodo di protratta occupazione dell'immobile sine titulo dopo l'intervenuta scadenza del contratto di locazione. Peraltro, sotto altro aspetto, la scelta dell'applicazione dell'IVA sul canone di locazione non è stata pattuita nel contratto di locazione (originariamente pattuito esente da imposta) e nemmeno successivamente negli accordi intervenuti tra le parti, ove si fa sempre riferimento al solo canone (senza indicare nulla sull'imposta de quo). Conseguentemente, non può ritenersi integrato il requisito della forma scritta della modifica in contestazione, requisito richiesto obbligatoriamente e tassativamente ex lege per i contratti della P.A.
Invero, esclusa già in astratto la possibilità che la pubblica amministrazione possa stipulare contratti non in forma scritta, nella proposta di rideterminazione del canone nemmeno in ogni caso è specificato alcunchè in punto della debenza o meno della IVA (e se quindi debba o meno essere applicata), lasciando quindi intendere che – come in precedenza – l'importo ritenuto congruo fosse quello definitivo;
né vi è in atti prova alcuna (e di alcun genere) di richiesta di modifica del canone con l'aggiunta dell'Iva. In definitiva il versamento dell'Iva in aggiunta all'indennità di occupazione si tradurrebbe in un (non ammissibile ed indebito) maggiore ed ulteriore esborso per il Ministero (le cui risorse economiche e finanziarie sono soggette a rigorosi e pubblicistici vincoli di bilancio) nella anche contemporanea assenza di un accordo negoziale scritto in tal senso. Pertanto la domanda del sub n. Pt_1 3 deve essere respinta.
In ogni caso la domanda sub 3 di parte attrice non potrebbe trovare accoglimento alcuno per l'assorbente rilievo per cui le somme dovute a titolo di risarcimento danno, quale appunto l'indennità di occupazione, sono escluse dall'ambito di applicazione IVA……
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<> pubbliche) nelle more del procedimento- ad una soluzione concordata della controversia-- il G.I. procedeva nella trattazione e quindi tratteneva a sentenza ex art. 281 sexies ultimo comma cpc come da ultimo riformato. In rito va precisato che entrambe e parti non hanno proposto3 istanze istruttorie di prova orale di alcun genere, né hanno da ultimo insistito per la loro ammissione. Sicchè sotto tale profilo deve, oramai, ritenersi definitivamente maturato ogni effetto preclusivo. Deve, preliminarmente ed in rito, confermarsi nel caso di specie la piena sussistenza della giurisdizione dell' ggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata CP_8 la competenza territoriale dell'adito Tribunale del capoluogo lombardo secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Né del resto sul punto è stata sollevata alcuna contestazione ovvero eccezione di parte. Con riferimento ad atti di attività negoziale della P.A., sono devolute infatti alla giurisdizione dell'AGO tutte le controversie che radicano le loro ragioni nella serie negoziale che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e riguardano la disciplina dei rapporti scaturenti dal contratto, essendo oramai, dopo la stipula, da qualificarsi del tutto paritetico il rapporto scaturito dal contratto (Cass.. Sez. U. ord. 29/01/2018, n. 2144). Come già anche (condivisibilmente) affermato qualora la Pubblica amministrazione, al fine di procurarsi la disponibilità di un bene, si avvalga dello strumento privatistico della locazione, le vicende del relativo rapporto restano regolate dal diritto privato, senza incidere su atti o provvedimenti autoritativi dell'amministrazione medesima (in senso analogo anche Cass.23 maggio 1985 n. 3173). La Cassazione (n. 6356/2019) ha statuito che spetti alla giurisdizione del Giudice ordinario la domanda fondata su contratto di locazione di immobile da costruirsi dal locatore e da destinare ad edificio pubblico, per quanto concerne la domanda del locatore volta a conseguire l'adempimento delle obbligazioni nascenti da quel contratto, ed anche quella dal medesimo rivolta contro il locatario e tutte le altre pubbliche amministrazioni che abbiano in lui indotto un affidamento prospettato come incolpevole sulla legittimità pure urbanistica e paesaggistica dell'opera invece esclusa dall'autorità giudiziaria penale. 3 Cfr. Cass. n. 1074/2012 ……Premesso che, a prescindere da qualunque “riserva” precedentemente formulata dal giudice istruttore, non pare dubitabile che l'invito a precisare le conclusioni abbia comportato l'implicito rigetto delle istanze istruttorie, risulta corretta e conforme agli orientamenti di legittimità (cfr. Cass. n. 25157/2008 e Cass. n. 16290/2016) l'affermazione della Corte secondo cui le istanze probatorie disattese dal giudice istruttore debbono intendersi rinunciate se non siano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni (e non possono pertanto essere riproposte in appello); deve peraltro escludersi che risulti idoneo a comportare reiterazione delle richieste istruttorie il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi (come quello effettuato nel caso in esame), atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste istruttorie e di merito- definitivamente proposte (cfr. Cass. n. 10748/2012 che sottolinea il “diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato”). Cfr. Corte di Cassazione, n.19352 del 03 agosto 2017
………………….La parte che si sia vista rigettare dal Giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle specificamente al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello.Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte. Cfr. ordinanza della Corte di Cassazione, n. 6590 del 07 marzo 2019
………………….La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello;
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<> Occorre ancora in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare4 alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di 4 Cass 22698/2021….. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili.
3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass.
n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge
(in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). 3.3.2.
Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (c.f.r. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto,
a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996;
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<> diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di
Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia, in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.). E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del 2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivì, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la …incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che "e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile…. ".
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<> quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020). Passando al merito contenzioso va ricordato (fatto incontestato in atti) che con contratto n.
2410 del 09.10.1990 (con decorrenza pregressa a far data dal 01.11.1986) il Comune di aveva concesso in locazione al Parte_1 Controparte_6
l'immobile sito in Via Pecchenini 12, per la durata di nove anni rinnovabili e al canone
[...] di lire £50.000.000 (€25.822,84), per adibirlo a Caserma dei ER (così come ancora ad oggi peraltro è nei fatti adibito e concretamente utilizzato). Da parte locatrice veniva data disdetta (anch'esso fatto incontestato), giusta comunicazione effettuata con lettera raccomandata a/r n. del 26.09.2006, il contratto di locazione inter partes stipulato (al fine di evitarne il tacito rinnovo) con data di scadenza della vigenza contrattuale al 30.10.2007. Le parti intraprendevano (fatto non contestato ex art. 115 I cpc) una serie di interlocuzioni e trattative volte alla stipula di un nuovo contratto di locazione, e che, medio tempore, l'immobile era ed è (ancora ad oggi) rimasto nella disponibilità dell'Amministrazione ex conduttrice che continua ad utilizzarlo come sede della Stazione dei ER (a fronte del pagamento di un'indennità di occupazione originariamente pari a €25.822,84 annui e poi successivamente corrispondente al diverso importo di €153.477,70 --a far data dal 21.10.2010 data del rilascio del nulla osta e parere di congruità dell'Agenzia del Demanio-- con importo determinato, appunto, sulla base del canone ritenuto congruo e rinegoziato tra le parti); successivamente, a decorrere dal 15.08.2012,veniva applicata la ulteriore e finale riduzione del 15% e quindi diminuito al minore importo di €130.456,05 ai sensi della legge n.135/2012
-c.d. Spending Review- del D.L. 95/2012).
La somma richiesta di €379.059,15 come da fatture da 6 a 9 relative al periodo 01/11/2007 al 20/10/2010 (doc. 17) è pretesa dal proprio atteso il fatto che il Parte_1
Ministero aveva versato dal 01/11/2007 al 20/10/2010 solo ed unicamente il minore importo di €25.882,24 corrispondente (per entità) all'importo canone di locazione del contratto in precedenza stipulato e vigente tra le parti e scaduto nel 2007. Ebbene sull'indennità di occupazione maturata dovuta dal Ministero dal 01.11.2007 al 20.10.2010 (e che correttamente andava parametrata < normativo dell'art. 1591 cc>> al “corrispettivo convenuto” e concordato tra le stesse parti
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<> sulla base del rapporto locatizio in precedenza vigente) lo stesso Comune riconosce ed ammette (dato fattuale pacifico) che l'Amministrazione statale aveva puntualmente versato all' proprietario l'importo di €#25.882,24# (canone annuo dovuto Controparte_9
e concordato dalle parti in base al contratto locatizio in precedenza vigente e portante data del 09/10/1990). Altro (e diverso) profilo nella sostanza --posto a fondamento della pretesa creditoria del è l'invocato maggior danno per ritardata restituzione ex art. 1591 cc asseritamente Pt_1 patito dal Pt_1
La giurisprudenza (anche di legittimità) afferma che l'offerta da parte del conduttore di un canone maggiore per la rinnovazione del contratto possa integrare la prova del maggior danno, anche come elemento presuntivo (in concreto) che concorre unitamente ad elementi dello stesso segno a provare l'esistenza del danno. E' proprio a questo maggior danno (ex art. 1591 cc) che appare riferirsi il petitum del
CP_10
Del resto come da verbale di conciliazione amministrativa n. 129 del 31/12/2012
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<> Quando furono attivate le procedure per il rinnovo del contratto scaduto, stipulato 18 anni prima e mai rivalutato, il Comune proponeva al Ministero il nuovo canone di locazione di
€170.530,77 oltre IVA risultante da apposita perizia estimativa (doc. 4b). Il trasmetteva la perizia alla Prefettura di MI con nota del 06.12.2007 prot. 1748 Pt_1
(doc.4 a) e la stessa era stata predisposta sulla base dei parametri oggettivi contenuti nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia del Territorio, tenuto conto delle condizioni dell'immobile. La di MI provvedeva a versare degli acconti sull'indennità di occupazione sulla CP_2 base del canone del contratto scaduto pari ad € 25.822,84 avendo cura di inoltrare la perizia al . CP_1
Tutti i verbali di conciliazione intercorsi tra le due Amministrazioni (statale e comunale) del 03.03.2009 (doc. 26 a valere per l'indennità che va dal 31.10.2007 al 31.12.2008), del 17.11.2009 (doc. 27 per l'indennità di occupazione dal 01.1.2009-31.12.2019) e del 08.09.2010 ( doc. 28) relativo al 01.10.2010 al 31.12.2010 davano espressamente atto che nelle more dell'espressione del parere di congruità da parte dell'organo tecnico competente può essere corrisposto un acconto sull'indennità di occupazione precontrattuale, salvo conguaglio sulla base del canone annuo di locazione posto a base del precedente contratto” e le parti accettano la somma “salvo conguaglio sulla base del canone di locazione che sarà ritenuto congruo dall'Agenzia del Demanio”. L'art. 1591 cc prevede che Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.
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<> La Prefettura di MI5, con nota del 13.12.2010, infine comunicava che l'Agenzia del Demanio (in data 21.10.2020) aveva ritenuto congruo il canone annuo di €#170.530,77# ed aveva chiesto, al contempo, la disponibilità a rinegoziare il canone “…congruito….”, accordando una ulteriore riduzione del 10% dello stesso (ai sensi delle circolari n. 600/SEGR/77 del 12.05.2004 e n. 600/C/CC.SEGR/234 del 18.11.2005); ed infatti veniva poi concordemente applicata la ulteriore e finale riduzione del 15% e quindi diminuito al minore e finale importo di €#130.456,05# ai sensi della legge n.135/2012 -c.d. Spending Review- del D.L. 95/2012). Quanto sopra nella ricostruzione in fatto va evidenziato che il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata è soggetto, in base all'art. 1591 c.c., ad un duplice obbligo e precisamente quello di dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, che ha natura di debito di valuta ed è sottoposto al principio nominalistico, concretandosi in un debito determinato, sin dal momento della sua nascita, in una espressione monetaria, e quello (eventuale) di risarcire il maggior danno patito dal locatore (Cassazione civile sez. III, 20/06/2017, n.15146). Ed invero l'art. 1591 c.c. stabilisce che il conduttore in mora nella restituzione del bene locato deve corrispondere al locatore il corrispettivo fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno. La disposizione sancita dall'art. 1591 c.c. (danni per ritardata restituzione) predispone una predeterminazione legale del danno da mancata riconsegna dell'immobile cioè laddove il conduttore continui ad utilizzare l'immobile senza averne più titolo. In queste ipotesi infatti al vantaggio che consegue il concessionario da tale utilizzazione consegue un danno per il concedente che ha come misura certa il corrispettivo periodico stabilito contrattualmente (Cass. sez. III, 24.05.2003, n. 8240). In caso di «danni per ritardata restituzione» della cosa locata, la norma di cui all'articolo 1591 c.c. ha una struttura simile a quella dell'articolo 1224 c.c., in tema di interessi moratori e, quindi, in tema di danno da ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie (Cass. civ. n. 2306/2000). Va ricordato che (cfr. Cass6. 20105/2024)…. per fermo convincimento del giudice della nomofilachia, in materia di locazione, pur quando il rapporto venga risolto -sia 5 L'art. 3, comma 4, del DL n. 95 del 06.07.2012 poi convertito in legge prevedeva: “Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31.12.2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 01.07.2014 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. ….Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni: a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;
b) permanenza per le Amministrazioni dello Stato delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23.12.2009, n. 191, ove già definiti, nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti”…. 6 Cass. 18318/2024 …..Infatti, anche ammettendo (ma così non è, come si dirà) che, ai fini del riconoscimento del maggior danno ex art. 1591 c.c. , sia necessaria la preventiva costituzione in mora del conduttore ai sensi dell'art. 1219 c.c. , davvero non si comprende perché mai un simile effetto non potrebbe ascriversi alla domanda giudiziale avanzata dalla , posto che il danno in questione CP_11 viene individuato in un differenziale di canone, ossia in una maggior somma pretesa dal locatore, a cagione dell'illegittimo Con comportamento tenuto dal In altre parole, non è dato comprendere - nella prospettiva seguita dalla Corte d'Appello, per rigettare la domanda in parola - quale mai possa essere la pertinenza della costituzione in mora del conduttore con l'obbligazione di risarcire il maggior danno, posto che il relativo debito suppone una situazione che il locatore deve pur sempre provare e che attribuisce un diritto risarcitorio aggiuntivo rispetto al corrispettivo;
quanto precede, pure considerando che il relativo credito, a differenza di quello relativo al canone, non è liquido….
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<> contrattualmente, sia giudizialmente- l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., non richiede la sua costituzione in mora e permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene, fino al momento dell'effettiva riconsegna (da ultimo, Cass. 08/05/2023, n. 12213; Cass. 07/05/2018, n. 10926). L'art. 1591 c.c. (cfr. Cass. n. 78/2025) del resto, lì dove prevede, in materia di locazione, che "il conduttore in mora nella restituzione della cosa È tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno", disciplina un'obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale, normativamente determinata, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno …..da dimostrare in concreto (Cass. n. 2525 del 2006; Cass. n. n. 8240 del 2003)…. È vero che, in tale ipotesi, il canone convenuto costituisce soltanto il parametro di riferimento per la quantificazione del risarcimento minimo spettante: versando il relativo importo, infatti, il conduttore che continua ad occupare l'immobile dopo la cessazione del contratto non adempie l'obbligazione di "dare il corrispettivo nei termini convenuti" (ai sensi dell'art. 1587 n. 2 c.c.) ma risarcisce un danno da mora, così adempiendo un'obbligazione risarcitoria che si sostituisce a quella contrattuale di pagamento del canone (Cass. n. 2525 del 2006; Cass. n. 8240 del 2003), tant'è che costituisce debito di valore (Cass. n. 22592 del 2013; Cass. n. 18946 del 2019, in motiv.)… Resta, nondimeno, il fatto che l'art. 1591 c.c. assicura al locatore danneggiato dalla ritardata restituzione una liquidazione automatica del danno, incentrata sulla presunzione secondo cui esso deve essere almeno pari al canone precedentemente pagato. Si tratta, peraltro, di una presunzione assoluta, che non ammette prova contraria, se non in senso più favorevole al locatore (Cass. n. 6368 del 1995; Cass. n. 2660 del 1966): il conduttore in mora, cioè, non può eccepire che il danno subito dal locatore è inferiore alla misura del canone ma deve continuare a versare la somma ad esso corrispondente quale corrispettivo di una prosecuzione (non voluta dal locatore) della relazione di godimento con la res non ancora restituita. ….Ed è, per il resto, noto che: - in materia di locazione, anche se il rapporto viene risolto, sia contrattualmente, sia giudizialmente, l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., non richiede la sua costituzione in mora e permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene, fino al momento dell'effettiva riconsegna, che può avvenire mediante formale restituzione al locatore ovvero con il rilascio dello stesso in condizioni tali da essere per quello disponibile (Cass. n. 10926 del 2018); - la caducazione del contratto di locazione non determina, pertanto, l'automatica cessazione degli effetti sostanziali collegati al rapporto, i quali permangono, a norma dell'art. 1591 c.c., fino all'esatto adempimento dell'obbligazione del conduttore di riconsegna del cespite, la quale rimane inadempiuta ogniqualvolta il locatore non riacquisti la disponibilità del bene locato in modo da farne uso secondo la sua destinazione e, dunque, anche quando l'immobile risulti inutilizzabile perché danneggiato o ancora occupato da cose del conduttore (Cass. n. 23143 del 2022). La protrazione della detenzione del bene da parte del locatario costituisce fonte di responsabilità
3.2 - Il vero è, però, che - trattandosi di responsabilità contrattuale - il debitore è obbligato quale diretta conseguenza dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1218 c.c.; ciò anche in relazione al maggior danno ex art. 1591 c.c. Non occorre, dunque, alcuna costituzione in mora, potendo al più porsi il problema di eventuali atti interruttivi della prescrizione (decennale), ove occorra.
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<> extracontrattuale verso la concedente e il relativo credito risarcitorio, commisurato all'entità dei canoni convenuti. Inoltre --come condivisibilmente già più volte affermato dalla Suprema Corte di legittimità cui il giudicante intende conformarsi (cfr. Cass. 24871/2024)--ritiene il Collegio che la corte territoriale abbia del tutto appropriatamente proceduto all'applicazione dell'art. 2729 c.c. nell'individuare i fatti noti suscettibili, per inferenza, di comprovare l'entità del danno da mancato guadagno subito dal locatore, correttamente richiamando il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la specifica e seria proposta di nuova locazione suscettibile di rilevare, in relazione al disposto dell'art. 1591 c.c., ai fini della prova del danno subito dal locatore per non aver potuto dare in locazione il bene ad un canone più elevato, a causa del ritardo nella restituzione dell'immobile - può identificarsi anche con quella proveniente dallo stesso conduttore (Sez. 3, Ordinanza n. 18370 del 27/06/2023, Rv. 668459 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5051 del 03/03/2009, Rv. 606948 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13653 del 13/06/2006, Rv. 591118 – 01). In breve, la circostanza che il conduttore, attinto dalla cessazione della locazione (per disdetta), offra un nuovo canone maggiorato in funzione di canone per un nuovo eventuale contratto, deve ragionevolmente ritenersi tale da risolversi in una sorta di riconoscimento della commisurazione del (maggior) danno (rispetto al corrispettivo dovuto e da pagare come indennità di occupazione derivante dal perdurare dell'illegittimo godimento dell'immobile non rilasciato e fino al rilascio) nella differenza fra il canone e l'importo oggetto della proposta, atteso che il conduttore, nell'inoltrare una simile offerta, riconosce che in ogni caso il valore del godimento dell'immobile sia quello corrispondente all'ammontare del canone offerto. Tale riconoscimento deve quindi ritenersi tale da assumere un carattere assorbente rispetto alla mancata dimostrazione, da parte del locatore, dell'eventuale diversa destinazione dell'immobile in caso di immediato rilascio, dovendo in ogni caso ritenersi che l'assenza di alcun dovere del locatore di accettare la proposta avanzatagli dal conduttore impedisce di attribuire alcuna rilevanza al suo rifiuto, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. o addirittura in funzione di elisione del nesso di causalità (la società ricorrente sollecitava la Corte di legittimità a valutare se la sola proposta di nuova locazione, proveniente dal vecchio conduttore, a un canone di maggiore importo rispetto a quello originariamente convenuto, unita alla circostanza relativa al rifiuto della locatrice di addivenire a tale locazione e alla circostanza che l'immobile in esame rimase sfitto per tutta la durata del giudizio, valgano a configurare elementi presuntivi dotati di effettiva gravità, precisione e concordanza (nel senso della prova dell'effettività del maggior danno ex art. 1591 c.c. sofferto dal locatore). L'Amministrazione comunale quindi --come da suo specifico onere ex art. 2697 cc-- appare avere offerto congruo e concreto supporto e riscontro probatorio alla esistenza del maggior danno patito ex art. 1591 cc (peraltro con condotta riferibile e riconducibile direttamente alla Amministrazione statale avversaria) ed ha per contro contestato7 --ex art. 115, I comma, 7 Ai sensi dell'art. 115, comma I, c.p.c. “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. L'ultimo inciso («fatti non specificamente contestati») approda nell'art. 115 cit. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 la quale ha, di fatto, convalidato la giurisprudenza di Cassazione che, a partire dall'arresto a Sezioni Unite del 2002 (sentenza n. 761), ha affermato l'esistenza, nell'ordinamento processuale civile, di un onere di contestazione per le parti, legato ai fatti introdotti dall'altra: conseguentemente, la “non contestazione” o la “contestazione generica” di fatti allegati dalla controparte vale quale relevatio ab onere
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<> ultima parte c.p.c., sia in fatto che in diritto quanto prospettato dalla controparte ministeriale, sicchè quest'ultima, anche in ossequio al generale principio dispositivo8 della prova,
probandi e produce effetti vincolanti per il giudice che deve “astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v. Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356). Secondo un orientamento si tratterebbe di un principio «di diuturna applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti ed in ispecie dell'attore, per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale». La ratio del principio di non contestazione, tenuto conto dell'architettura generale della legge 69/2009 e della dottrina suaccennata, va, dunque, ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, o anche, se si vuole, nella responsabilità o autoresponsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”. In particolare, Cass. civ., sez. trib., 24 gennaio 2007 n. 1540 ha affermato che il c.d. “principio di non contestazione” ha anche una diretta incidenza sul principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. “Questo non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto al giudice in quanto soggetto del processo, ma soprattutto alle parti, che, specie nei processi dispositivi, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e perciò immediatamente delimitando, ove possibile, la materia realmente controversa”. Ciò, invero, trova riscontro in altro autorevole orientamento che, già a suo tempo, avvisava che «dinanzi al magistrato non si va per tacere ma bensì per parlare, per far conoscere le proprie ragioni e i torti dell'avversario con dichiarazioni precise, positive e pertinenti alla lite». Per effetto dell'art. 115, comma I, c.p.c., dunque, nel ventaglio dei fatti introdotti nel giudizio, il giudice deve effettuare un distinguo: vanno a confluire nel thema probandum, infatti, solo i fatti “bisognosi di prova”: tali non sono i fatti non contestati che, in quanto ammessi, sono provati. Il difetto di contestazione produce, quindi, un triplice effetto: un effetto per chi doveva contestare (e non l'ha fatto), un effetto per il deducente (colui che allega il fatto non contestato), un effetto per il giudice. Per la parte gravata dall'onere di contestazione, il principio comporta che i fatti allegati dalla parte avversaria (e non contestati o contestati genericamente) debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione
(si v. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 27596 del 20 novembre 2008, ove la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio sul rilievo che gli attori non avevano allegato alcun fatto costitutivo del diritto stesso, senza tenere in adeguata considerazione che l'esistenza del diritto non era stata contestata dai convenuti e che l'unico oggetto del giudizio consisteva nello stabilirne l'estensione e le modalità di esercizio). Per il deducente: questo viene esonerato dall'onere della prova. Per il giudice, questi ha l'obbligo di ritenere il fatto provato senza svolgere istruttoria al riguardo. Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale devono, con essa, venire richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative: deve, cioè, trattarsi di una contestazione «specifica», il cui fulcro, tuttavia, va delimitato e circoscritto in ragione del fatto allegato. La contestazione deve, poi, essere “tempestiva” e tanto avviene quando essa interviene nella prima difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. civ. 21 maggio 2008 n. 13079). Va condivisa sul punto la motivazione data dalle Sez.
Un. 761 del 23 gennaio 2002. In detta decisione il Collegio Supremo spiega che il difetto di contestazione si coordina al potere di allegazione dei fatti e partecipa della sua natura, “sicchè simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere;
in altre parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione”. Alcuno, peraltro, ha osservato che «la contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all'eccezione in senso stretto»: conseguentemente, in considerazione di quanto previsto dall'art. 345, comma II, c.p.c. la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi inammissibile in appello. L'onere di contestazione, secondo la giurisprudenza anteriore alla legge 69/2009, involgeva solo i fatti cd. primari. Altri autori erano critici quanto a tale distinzione ed affermavano che il regime differenziato tra valore della non contestazione dei fatti principali e valore della non contestazione dei fatti secondari non reggesse poiché la non contestazione «opera allo stesso modo sia riguardo ai fatti principali che riguardo ai fatti secondari» (v. al riguardo, comunque, Cass. 17 aprile 2002, n. 5526, Foro it., 2002, I, 2017). La novella del 2009 non ha recepito la distinzione poiché, pur potendolo fare, non ha tenuto distinti i “fatti costitutivi della domanda” dagli altri, discorrendo tout court di “fatti non contestati” (differentemente da quanto avviene per gli artt. 167 o 702-bis, comma IV, c.p.c.). Ed, allora, deve ritenersi che la norma operi riguardo ad ogni fatto;
8 In tema di prova civile una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte ovvero se questa -pur non contestandolo in modo specifico, abbia comunque improntato la propria difesa su circostanze ovvero argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cassazione civile n. 23816/2010, 2699/2004 e da ultimo 10482/2001); ancora nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati i pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisione- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cassazione civile n. 5488/2006); la attuale normativa processualcivilistica, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il Giudice il quale dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato dovendo pertanto ritenerlo sussistente e provato cfr, Cassazione civile 10031/2004. Cfr. Cass. SSUU n. 11353/2004 i dati fattuali, interessanti
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<> nemmeno avrebbe potuto ritualmente valersi9 né giovarsi del conseguente esonero ovvero alleggerimento probatorio ai sensi ed agli effetti della norma appena sopra citata. In ragione dell'esito del giudizio e del principio della soccombenza (nel caso di specie parziale reciproca) le spese legali di lite e di procedura sono disciplinate come in dispositivo, cui in questa sede si rinvia tenuto conto del valore della causa e della applicazione di tutti i parametri di cui alla tabella del D.M. attualmente vigente. In particolare si dispone la parziale compensazione tra le parti costituite delle spese legali di procedura nella limitata misura di metà mentre, per la restante quota di un/mezzo liquidata già come in dispositivo, le stesse saranno poste a carico della parte convenuta. Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione10 il Tribunale Civile e Penale di MI provvede come in dispositivo.
sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio ovvero in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità affermata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, 3° comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cassazione 5526/2002).Il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe presenti nel giudizio, in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una parte, e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. La parte che lo invochi, pertanto, in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione, e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Cass. n. 31619/2018). Il principio di non contestazione, di matrice giurisprudenziale, e poi confluito all'intero dell'art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione processuale, per cui la parte gravata dall'onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto). Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. Né assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr. Cass.Civ., sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540; più recentemente Cass.Civ., sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287, che lo limita, attesta l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente ai profili probatori del fatto non contestato e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza; cfr. Cass. n. 23710/2018). Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cassazione 2802/2003 cit.; 5526/2002 cit.; 15920/2000). ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, 1° comma, Cost. sul "giusto processo regolato della legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso del poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso (cfr. al riguardo tra le altre: Cassazione 8220/2003; 4180/2003; 6531/2003; 3026/1999; 310/1998). Gli stessi poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova sono ad esercitare pur sempre con limitato riferimento ai fatti comunque allegate dalle parti oppure emersi nel processo a seguito di contraddittorio tra le parti stesse (Cassazione SSUU n. 8202/2005) con esclusione quindi di supplenze di eventuali decadenze o inerzie istruttorie;
9 Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (…) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045). 10 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari)
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<> Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito11, deve ritenersi allo stato assorbita12.
C.F._2
Il Tribunale Civile e Penale di MI, in composizione monocratica, nel procedimento al R.G. n. 20334/2022 –dato atto di quanto già statuito con la sentenza parziale e non definitiva già emessa dal T.O. di MI al n. 4907/2024 (rep n. 4174/2024) del 08/05/2024-- definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti così provvede e dispone:
-Fermo quanto già statuito con precedente sentenza parziale e non definitiva, in parziale e solo limitato accoglimento delle domande giudiziali del Parte_1 condanna la parte convenuta a versare, in favore del la somma complessiva e Pt_1
eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica
è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v.
Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e
24508/2006). 11 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
12 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e
Cass. Civ. n. 9936/2014);
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<> totale di €#379.059,15# (periodo dal 01.11.2007 al 20.10.2010) oltre agli interessi dovuti nella misura di legge e maturati e maturandi dal dovuto sino al saldo effettivo;
–Dispone la parziale compensazione tra le parti costituite delle spese legali di procedura nella limitata misura di metà (1/2);
-Condanna la parte convenuta resistente alla refusione, in favore del
[...]
, della residua quota parte di metà (1/2) delle spese legali della Parte_1 presente procedura qui di seguito direttamente liquidata in complessivi €#3.674,50# per compensi professionali, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege;
-La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice per l'immediato deposito come per legge.
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. MI, deciso il 13/02/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
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<>
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di MI, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
- , << , Parte_1 P.IVA_1 [...]
(Codice Fiscale: e Partita Iva: Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Via Persona_1
XXV Aprile 4, 20092 in Cinisello Balsamo (Mi) rappresentato e difeso in forza di deliberazione di G.C. n. 276 del 16.12.2021 e di determinazione n. del 28.02.2022 ( doc. 1 e 2) in forza di procura speciale rilasciata dall'Avv. PATRIZIA SCARCELLO
(C.F.: - fax: 0283249245 - PEC: C.F._1
, del Foro di MI con studio in MI Email_1
via San Vincenzo n. 12 con l'Avv. SCARCELLO PATRIZIA, giusta delega in atti;
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE
CONTRO
<< > (c.f. Controparte_1 P.IVA_3 Controparte_2 P.IVA_4
in persona del e del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura CP_3
<<tribunale civile e penale di milano>>
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domiciliataria; Email_2
-PARTE CONVENUTA/RESISTENTE -
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile.
CONCLUSIONI
Causa trattenuta a sentenza sulle conclusioni delle parti costituite qui di seguito riprodotte in copia:
Parte_1
1. Accertarsi e dichiararsi l'occupazione senza titolo da parte del
[...]
e della - quale articolazione dello stesso Ministero - CP_1 CP_2 dell'immobile di proprietà del adibito a caserma dei ER Parte_1 per il periodo dal 1.11.2007 ad oggi al accertando e determinando il danno derivato da detta occupazione al Comune di dall'.
1.11.2007 al 20.10.2010, Parte_1 per la somma di €379.059,15, come da e fatture da 6 a 9 relative al periodo dal 1.11.2007 al 20.10.2010, già decurtata di quanto versato dal;
CP_1
2. Condannare conseguentemente il a versare al la somma di CP_1 Pt_1
€379.059,15 come da e fatture da 6 a 9 relative al periodo dal 1.11.2007 al 20.10.2010 non saldate dal a titolo di occupazione e/o locazione CP_1 dell'immobile e/o in considerazione del maggior danno subito dal Comune per non aver locato l'immobile a condizioni di mercato.
3. Accertare e dichiarare che compete al la somma di €126.874,89 quale Pt_1 differenziale per IVA fatturata e non corrisposta relativa alle fatture emesse dal 11.08.2011 al 31.12.2013 condannando il a versare detta somma al CP_1
Pt_1
4. Condannare il a corrispondere sulla somma di €379.059,15 gli CP_1 aggiornamenti ISTAT dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
5. Condannare il a versare gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo CP_1 per tutti gli importi per i quali il dovesse essere condannato;
Controparte_1
6. Respingere la domanda proposta in via subordinata dal e dalla CP_1 CP_2 in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti .
7. Con vittoria di spese diritti ed onorari tutti di causa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA ove occorra, nel caso di contestazione, si chiede al Giudice di disporre consulenza tecnica d'ufficio sull'ammontare dei canoni dovuti e sul valore locativo dell'immobile adibito a caserma dei ER per il periodo 01.11.2007 al 20.10.2010.
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Per parte CONVENUTA/RESISTENTE
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--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE1--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015). Con ricorso depositato in data 23.05.2022, il conveniva in Parte_1 giudizio il chiedendo di accertare l'occupazione Controparte_5 sine titulo dell'immobile sito in , Via Pecchenini 12 di proprietà del Parte_1
Comune, detenuto dalla di MI ed adibito a Caserma dei ER, con CP_2 condanna della Amministrazione statale al pagamento delle somme dovute dal 01.11.2007 al 20.10.2010, pari - detratti gli acconti percepiti - a € 379.059,15 a titolo di indennità di occupazione, oltre ad ulteriori €#126.874,89# che (nella prospettazione del Pt_1 sarebbero dovuti dal a titolo di IVA applicabile (in aggiunta e quale voce ulteriore) CP_1 sull'indennità di occupazione sulle fatture emesse dal 11.08.2011 al 31.12.2013. A motivo della domanda il esponeva Pt_1
-che con contratto n. 2410 del 09.10.1990 (con decorrenza di efficacia a far data dal 01.11.1986) aveva concesso in locazione al Controparte_6
l'immobile sito in Via Pecchenini 12, per la durata di nove anni rinnovabili e al canone di lire £50.000.000 (€25.822,84), per adibirlo a Caserma dei ER (così come ancora ad oggi peraltro è nei fatti adibito e concretamente utilizzato, doc. 3 parte attrice);
-di avere formalmente dato disdetta, giusta comunicazione effettuata con lettera raccomandata a/r n. del 26.09.2006, il contratto di locazione inter partes stipulato (al fine di evitarne il tacito rinnovo), a far data dalla scadenza del 30.10.2007;
- che le parti avevano intrapreso trattative volte alla stipula di un nuovo contratto di locazione, e che, medio tempore, l'immobile era (ndr. ed è tuttora) rimasto nella disponibilità dell'Amministrazione statale conduttrice che ha continuato ad utilizzarlo come sede della Stazione dei ER, a fronte del pagamento di un'indennità di occupazione pari a
€25.822,84 annui;
- che la Prefettura di MI, manifestata la disponibilità a rinnovare il contratto, chiedeva al Comune di formulare una nuova proposta di canone che veniva individuata dal Comune (sulla base di una propria perizia estimativa) in €170.530,77 annui;
la stessa veniva inoltrata alla competente Agenzia del Demanio per il rilascio (previsto dalla normativa vigente) del prescritto cd parere di congruità;
- che, nelle more dell'espressione del parere di congruità, la di MI aveva CP_2 corrisposto a titolo di «acconto sull'indennità di occupazione precontrattuale, salvo 1 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
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- che la Prefettura di MI, con nota del 13.12.2010, comunicando che l'Agenzia del Demanio (in data 21.10.2020) aveva ritenuto congruo il canone annuo di €170.530,77, aveva chiesto, al contempo, la disponibilità a rinegoziare il canone “congruito”, accordando una ulteriore riduzione del 10% dello stesso (ai sensi delle circolari n. 600/SEGR/77 del 12.05.2004 e n. 600/C/CC.SEGR/234 del 18.11.2005);
- che il Comune accettava l'importo rinegoziato nella misura ridotta pari a €153.477,70;
- che nelle more del perfezionamento dell'iter istruttorio-autorizzativo finalizzato alla stipula del contratto di locazione, in attuazione delle misure di contenimento della spesa pubblica, di cui al D.L. 95/2012 veniva applicata, a far data dal 15.08.2012, l'ulteriore riduzione del 15% del canone di locazione, rideterminando così il quantum “…congruito…” nella minor somma finale di €130.456,05;
- che, a fronte delle fatture emesse dal Comune, la di MI aveva corrisposto per CP_2 il periodo dal 21.10.2010 al 31.12.2010, il conguaglio riferito alla differenza tra il vecchio canone e quello ritenuto congruo dall'Agenzia del Demanio e, per gli anni 2011 e 2012, solo l'indennità di occupazione congruita (sulla base del canone rinegoziato e rideterminato ai sensi del D.L. 95/2012 dal 15.08.2012) senza però corrispondere l'IVA esposta in fattura e versando, quindi, il complessivo importo di €323.080,11 (verbale di conciliazione amministrativa n. 129/2012, doc. 7 parte attrice);
- che l'immobile è (ancora ad oggi) adibito ed in via protratta e continuativa dalla CP_2 ad ospitare la locale Caserma dei ER e destinato a suddetto scopo. Quanto sopra premesso in fatto, il chiedeva quindi accertare l'occupazione senza Pt_1 titolo (ndr. tuttora perdurante) da parte del e della Controparte_1 CP_2 dell'immobile adibito a caserma dei ER per il periodo dal 01.11.2007, con condanna della parte convenuta
• al pagamento della somma complessiva e totale di €#379.059,15# a titolo di indennità di occupazione e/o di maggior danno ex art. 1591 cc relativa al periodo decorrente dal 01.11.2007 al 20.10.2010 (con importo parametrato al valore ritenuto congruo del canone annuo di €130.456,05),
• oltre ad €126.874,89 a titolo di IVA (asseritamente applicabile sull'indennità di occupazione) sulle fatture emesse dal 11.08.2011 al 31.12.2013, essendo il Pt_1
«a partire dal mese di settembre 2010….entrato in regime di IVA per quanto riguarda l'attività di “locazione”», oltre ad interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Si costituiva ritualmente in giudizio il di MI con Controparte_7 memoria del 13.01.2023, non contestando l'avvenuta disdetta del contratto di locazione da parte del Comune locatore e rappresentando, in particolare, che nel corso degli anni le parti avevano portato avanti, senza risultato, l'iter istruttorio e autorizzativo previsto per legge e finalizzato alla stipula di un nuovo contratto di locazione con rinegoziazione dell'importo del canone originariamente pattuito (il tutto nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di conclusione di contratti di locazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni).
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• prima di €25.822,84 annui (calcolata sulla base dell'ultimo canone contrattualmente pattuito in conformità a quanto previsto dall'art. 1591 c.c.) per il periodo decorrente dal 31.10.2007 (scadenza del contratto) al 20/10/2010,
• nonchè del diverso importo di €153.477,70 annui a far data dal 21.10.2010 (data del rilascio del nulla osta e parere di congruità dell'Agenzia del Demanio) con importo determinato, appunto, sulla base del canone ritenuto congruo e rinegoziato tra le parti (con applicazione della riduzione, a decorrere dal 15.08.2012, del 15% e quindi diminuito al minore importo di €130.456,05 ai sensi della legge n.135/2012 -c.d. Spending Review- del D.L. 95/2012).
Da ultimo contestava che, in ogni caso, non risultava affatto dovuta l'IVA esposta nelle fatture emesse dal dall'anno 2011 in poi. Ciò in quanto le somme versate dalla Pt_1
a titolo di indennità di occupazione con chiara ed univoca natura risarcitoria del CP_2 danno arrecato dall'occupazione e come tali non soggette ad IVA. Ciò anche doverosamente ed obbligatoriamente considerando l'assoluta impossibilità per il , sottoposto a CP_1 precisi e specifici vincoli pubblicistici di bilancio, di riconoscere, in assenza di contratto scritto, somme maggiori rispetto a quelle autorizzate. Il chiedeva in subordine, CP_1 piuttosto, di imputare ad IVA parte dell'importo già riconosciuto e corrisposto. In virtù di quanto innanzi esposto il invocava il Controparte_5 rigetto di tutte le domande attoree. Mutato il rito del procedimento in ordinario e concessi, su richiesta di parte, i termini ex art. 183, VI comma c.p.c., la causa risultava documentalmente istruita. Il Tribunale adito in composizione monocratica emetteva e pronunziava sentenza2 decisoria parziale e non definitiva del presente giudizio n. 4907/2024 (rep 4174/2024) del 08/05/2024 2 Sentenza n. 4907/2024 (rep 4174/2024) del 08/05/2024 …..Quanto al merito della vertenza la domanda giudiziale del di Pt_1 assoggettare l'indennità di occupazione all'aliquota IVA non appare meritevole di accoglimento e va respinta. Parte attrice chiede infatti di ottenere dalla Amministrazione statale, per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2013, in aggiunta all'indennità di occupazione riconosciuta e versata dalla di MI, il pagamento in favore dell'Ente locale dell'Iva (per CP_2 complessivi €#126.874,89#) in ragione del fatto di essere «a partire dal mese di settembre 2010….entrato in regime di IVA per quanto riguarda l'attività di “locazione». La richiesta del appare priva di fondamento e deve essere disattesa per varie e concorrenti ragioni, ciascuna di esse dirimente Pt_1 ed assorbente. In primo luogo, preme rilevare che l'indennità di occupazione, come innanzi ricordato, ha natura risarcitoria (lo indica la stessa rubrica dell'art. 1591 c.c., e lo si desume chiaramente dalla circostanza che la salvezza dell'obbligo di risarcire il maggior danno non può che presupporre un'identica natura risarcitoria nell'obbligo di “dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna”) e come tale è esclusa dal campo di applicazione IVA che si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi.
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PQM
… Il Tribunale Civile e Penale di MI, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 20334/2022, non definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti così provvede e dispone:
…-Respinge e disattende integralmente la domanda giudiziale di parte attrice
[...]
di cui al punto 3 tre delle conclusioni già sopra riportate e volta ad Parte_1 ottenere il pagamento in proprio favore della somma di €#126.874,89# quale asserito differenziale per IVA fatturata;
-Provvede, come da separata ordinanza, alla rimessione del presente procedimento innanzi al Giudice per la definizione delle residue domande ancora pendenti tra le parti…omissis...
Con Risultati quindi vani i tentativi --(pure più volte sollecitati ed auspicati dalla stessa oggi decidente) di fare addivenire le parti in causa (entrambe peraltro Amministrazioni
In subiecta materia appare granitica quella giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui «Per il disposto dell'art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 non concorrono a formare la base imponibile dell'IVA - che consegue alla cessione dei beni e alla prestazione dei servizi - le somme dovute a titolo di risarcimento del danno nonché a titolo di interessi moratori, penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi contrattuali, tra le quali rientra l'indennità dovuta ex art. 34 legge 392/78, che costituisce un indennizzo per la cessazione del rapporto di locazione» (Corte di Cassazione, Sez. III, Sent. n. 13345 del 07.06.2006; conf. Cass.
Sez. I, Sent., n. 6693 del 2000). Ciò appare conforme a quanto sempre affermato dalla Suprema Corte di legittimità per cui «Per il disposto dell'art. 15 del d.P.R. , n. 633 non concorrono a formare la base imponibile IVA - che consegue alla cessione di beni e alla prestazione di servizi - le somme dovute a titolo di risarcimento del danno nonché a titolo di interessi moratori, penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi contrattuali, tra le quali rientrano quelle derivanti da un contratto di transazione» (Corte di Cassazione, Sez. V, Sent. n. 17633 del 2008).
In effetti, l'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dispone che «L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate». A mente dell'art. 13 del citato D.P.R. la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente del bene o prestatore del servizio secondo le condizioni contrattuali. Da tali disposizioni appare davvero univoco il dato fattuale per cui l'applicazione dell'Iva presupponga l'esistenza di un contratto e la corresponsione di un corrispettivo in esecuzione di tale contratto (per la cessione di un bene o la prestazione di un servizio) e che, pertanto, non possa essere compresa nella base imponibile e, quindi, assoggettata a detta imposta una somma di danaro che debba essere corrisposta a titolo di risarcimento del danno.
Certamente l'indennità di occupazione sine titulo non può essere considerata corrispettivo (né ne ha natura) di prestazioni di servizi
o cessione di beni. Invero, come già osservato, si tratta di una indennità che ha funzione di ristorare il proprietario usurpato dalla perdita della disponibilità del bene e dell'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. L'art. 15 del D.P.R. n. 633/1972 recita che «non concorrono a formare la base imponibile: 1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente» e nell'ampia e generica formulazione di tale norma, letta in correlazione con le altre disposizioni su riportate, possono sicuramente farsi rientrare le somme dovute dalla Prefettura di MI al Comune per il periodo di protratta occupazione dell'immobile sine titulo dopo l'intervenuta scadenza del contratto di locazione. Peraltro, sotto altro aspetto, la scelta dell'applicazione dell'IVA sul canone di locazione non è stata pattuita nel contratto di locazione (originariamente pattuito esente da imposta) e nemmeno successivamente negli accordi intervenuti tra le parti, ove si fa sempre riferimento al solo canone (senza indicare nulla sull'imposta de quo). Conseguentemente, non può ritenersi integrato il requisito della forma scritta della modifica in contestazione, requisito richiesto obbligatoriamente e tassativamente ex lege per i contratti della P.A.
Invero, esclusa già in astratto la possibilità che la pubblica amministrazione possa stipulare contratti non in forma scritta, nella proposta di rideterminazione del canone nemmeno in ogni caso è specificato alcunchè in punto della debenza o meno della IVA (e se quindi debba o meno essere applicata), lasciando quindi intendere che – come in precedenza – l'importo ritenuto congruo fosse quello definitivo;
né vi è in atti prova alcuna (e di alcun genere) di richiesta di modifica del canone con l'aggiunta dell'Iva. In definitiva il versamento dell'Iva in aggiunta all'indennità di occupazione si tradurrebbe in un (non ammissibile ed indebito) maggiore ed ulteriore esborso per il Ministero (le cui risorse economiche e finanziarie sono soggette a rigorosi e pubblicistici vincoli di bilancio) nella anche contemporanea assenza di un accordo negoziale scritto in tal senso. Pertanto la domanda del sub n. Pt_1 3 deve essere respinta.
In ogni caso la domanda sub 3 di parte attrice non potrebbe trovare accoglimento alcuno per l'assorbente rilievo per cui le somme dovute a titolo di risarcimento danno, quale appunto l'indennità di occupazione, sono escluse dall'ambito di applicazione IVA……
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………………….La parte che si sia vista rigettare dal Giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle specificamente al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello.Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte. Cfr. ordinanza della Corte di Cassazione, n. 6590 del 07 marzo 2019
………………….La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello;
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3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass.
n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge
(in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). 3.3.2.
Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (c.f.r. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto,
a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996;
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Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia, in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.). E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del 2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivì, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la …incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che "e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile…. ".
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2410 del 09.10.1990 (con decorrenza pregressa a far data dal 01.11.1986) il Comune di aveva concesso in locazione al Parte_1 Controparte_6
l'immobile sito in Via Pecchenini 12, per la durata di nove anni rinnovabili e al canone
[...] di lire £50.000.000 (€25.822,84), per adibirlo a Caserma dei ER (così come ancora ad oggi peraltro è nei fatti adibito e concretamente utilizzato). Da parte locatrice veniva data disdetta (anch'esso fatto incontestato), giusta comunicazione effettuata con lettera raccomandata a/r n. del 26.09.2006, il contratto di locazione inter partes stipulato (al fine di evitarne il tacito rinnovo) con data di scadenza della vigenza contrattuale al 30.10.2007. Le parti intraprendevano (fatto non contestato ex art. 115 I cpc) una serie di interlocuzioni e trattative volte alla stipula di un nuovo contratto di locazione, e che, medio tempore, l'immobile era ed è (ancora ad oggi) rimasto nella disponibilità dell'Amministrazione ex conduttrice che continua ad utilizzarlo come sede della Stazione dei ER (a fronte del pagamento di un'indennità di occupazione originariamente pari a €25.822,84 annui e poi successivamente corrispondente al diverso importo di €153.477,70 --a far data dal 21.10.2010 data del rilascio del nulla osta e parere di congruità dell'Agenzia del Demanio-- con importo determinato, appunto, sulla base del canone ritenuto congruo e rinegoziato tra le parti); successivamente, a decorrere dal 15.08.2012,veniva applicata la ulteriore e finale riduzione del 15% e quindi diminuito al minore importo di €130.456,05 ai sensi della legge n.135/2012
-c.d. Spending Review- del D.L. 95/2012).
La somma richiesta di €379.059,15 come da fatture da 6 a 9 relative al periodo 01/11/2007 al 20/10/2010 (doc. 17) è pretesa dal proprio atteso il fatto che il Parte_1
Ministero aveva versato dal 01/11/2007 al 20/10/2010 solo ed unicamente il minore importo di €25.882,24 corrispondente (per entità) all'importo canone di locazione del contratto in precedenza stipulato e vigente tra le parti e scaduto nel 2007. Ebbene sull'indennità di occupazione maturata dovuta dal Ministero dal 01.11.2007 al 20.10.2010 (e che correttamente andava parametrata < normativo dell'art. 1591 cc>> al “corrispettivo convenuto” e concordato tra le stesse parti
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e concordato dalle parti in base al contratto locatizio in precedenza vigente e portante data del 09/10/1990). Altro (e diverso) profilo nella sostanza --posto a fondamento della pretesa creditoria del è l'invocato maggior danno per ritardata restituzione ex art. 1591 cc asseritamente Pt_1 patito dal Pt_1
La giurisprudenza (anche di legittimità) afferma che l'offerta da parte del conduttore di un canone maggiore per la rinnovazione del contratto possa integrare la prova del maggior danno, anche come elemento presuntivo (in concreto) che concorre unitamente ad elementi dello stesso segno a provare l'esistenza del danno. E' proprio a questo maggior danno (ex art. 1591 cc) che appare riferirsi il petitum del
CP_10
Del resto come da verbale di conciliazione amministrativa n. 129 del 31/12/2012
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€170.530,77 oltre IVA risultante da apposita perizia estimativa (doc. 4b). Il trasmetteva la perizia alla Prefettura di MI con nota del 06.12.2007 prot. 1748 Pt_1
(doc.4 a) e la stessa era stata predisposta sulla base dei parametri oggettivi contenuti nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia del Territorio, tenuto conto delle condizioni dell'immobile. La di MI provvedeva a versare degli acconti sull'indennità di occupazione sulla CP_2 base del canone del contratto scaduto pari ad € 25.822,84 avendo cura di inoltrare la perizia al . CP_1
Tutti i verbali di conciliazione intercorsi tra le due Amministrazioni (statale e comunale) del 03.03.2009 (doc. 26 a valere per l'indennità che va dal 31.10.2007 al 31.12.2008), del 17.11.2009 (doc. 27 per l'indennità di occupazione dal 01.1.2009-31.12.2019) e del 08.09.2010 ( doc. 28) relativo al 01.10.2010 al 31.12.2010 davano espressamente atto che nelle more dell'espressione del parere di congruità da parte dell'organo tecnico competente può essere corrisposto un acconto sull'indennità di occupazione precontrattuale, salvo conguaglio sulla base del canone annuo di locazione posto a base del precedente contratto” e le parti accettano la somma “salvo conguaglio sulla base del canone di locazione che sarà ritenuto congruo dall'Agenzia del Demanio”. L'art. 1591 cc prevede che Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.
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b) permanenza per le Amministrazioni dello Stato delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23.12.2009, n. 191, ove già definiti, nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti”…. 6 Cass. 18318/2024 …..Infatti, anche ammettendo (ma così non è, come si dirà) che, ai fini del riconoscimento del maggior danno ex art. 1591 c.c. , sia necessaria la preventiva costituzione in mora del conduttore ai sensi dell'art. 1219 c.c. , davvero non si comprende perché mai un simile effetto non potrebbe ascriversi alla domanda giudiziale avanzata dalla , posto che il danno in questione CP_11 viene individuato in un differenziale di canone, ossia in una maggior somma pretesa dal locatore, a cagione dell'illegittimo Con comportamento tenuto dal In altre parole, non è dato comprendere - nella prospettiva seguita dalla Corte d'Appello, per rigettare la domanda in parola - quale mai possa essere la pertinenza della costituzione in mora del conduttore con l'obbligazione di risarcire il maggior danno, posto che il relativo debito suppone una situazione che il locatore deve pur sempre provare e che attribuisce un diritto risarcitorio aggiuntivo rispetto al corrispettivo;
quanto precede, pure considerando che il relativo credito, a differenza di quello relativo al canone, non è liquido….
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3.2 - Il vero è, però, che - trattandosi di responsabilità contrattuale - il debitore è obbligato quale diretta conseguenza dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1218 c.c.; ciò anche in relazione al maggior danno ex art. 1591 c.c. Non occorre, dunque, alcuna costituzione in mora, potendo al più porsi il problema di eventuali atti interruttivi della prescrizione (decennale), ove occorra.
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probandi e produce effetti vincolanti per il giudice che deve “astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v. Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356). Secondo un orientamento si tratterebbe di un principio «di diuturna applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti ed in ispecie dell'attore, per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale». La ratio del principio di non contestazione, tenuto conto dell'architettura generale della legge 69/2009 e della dottrina suaccennata, va, dunque, ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, o anche, se si vuole, nella responsabilità o autoresponsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”. In particolare, Cass. civ., sez. trib., 24 gennaio 2007 n. 1540 ha affermato che il c.d. “principio di non contestazione” ha anche una diretta incidenza sul principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. “Questo non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto al giudice in quanto soggetto del processo, ma soprattutto alle parti, che, specie nei processi dispositivi, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e perciò immediatamente delimitando, ove possibile, la materia realmente controversa”. Ciò, invero, trova riscontro in altro autorevole orientamento che, già a suo tempo, avvisava che «dinanzi al magistrato non si va per tacere ma bensì per parlare, per far conoscere le proprie ragioni e i torti dell'avversario con dichiarazioni precise, positive e pertinenti alla lite». Per effetto dell'art. 115, comma I, c.p.c., dunque, nel ventaglio dei fatti introdotti nel giudizio, il giudice deve effettuare un distinguo: vanno a confluire nel thema probandum, infatti, solo i fatti “bisognosi di prova”: tali non sono i fatti non contestati che, in quanto ammessi, sono provati. Il difetto di contestazione produce, quindi, un triplice effetto: un effetto per chi doveva contestare (e non l'ha fatto), un effetto per il deducente (colui che allega il fatto non contestato), un effetto per il giudice. Per la parte gravata dall'onere di contestazione, il principio comporta che i fatti allegati dalla parte avversaria (e non contestati o contestati genericamente) debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione
(si v. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 27596 del 20 novembre 2008, ove la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio sul rilievo che gli attori non avevano allegato alcun fatto costitutivo del diritto stesso, senza tenere in adeguata considerazione che l'esistenza del diritto non era stata contestata dai convenuti e che l'unico oggetto del giudizio consisteva nello stabilirne l'estensione e le modalità di esercizio). Per il deducente: questo viene esonerato dall'onere della prova. Per il giudice, questi ha l'obbligo di ritenere il fatto provato senza svolgere istruttoria al riguardo. Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale devono, con essa, venire richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative: deve, cioè, trattarsi di una contestazione «specifica», il cui fulcro, tuttavia, va delimitato e circoscritto in ragione del fatto allegato. La contestazione deve, poi, essere “tempestiva” e tanto avviene quando essa interviene nella prima difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. civ. 21 maggio 2008 n. 13079). Va condivisa sul punto la motivazione data dalle Sez.
Un. 761 del 23 gennaio 2002. In detta decisione il Collegio Supremo spiega che il difetto di contestazione si coordina al potere di allegazione dei fatti e partecipa della sua natura, “sicchè simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere;
in altre parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione”. Alcuno, peraltro, ha osservato che «la contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all'eccezione in senso stretto»: conseguentemente, in considerazione di quanto previsto dall'art. 345, comma II, c.p.c. la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi inammissibile in appello. L'onere di contestazione, secondo la giurisprudenza anteriore alla legge 69/2009, involgeva solo i fatti cd. primari. Altri autori erano critici quanto a tale distinzione ed affermavano che il regime differenziato tra valore della non contestazione dei fatti principali e valore della non contestazione dei fatti secondari non reggesse poiché la non contestazione «opera allo stesso modo sia riguardo ai fatti principali che riguardo ai fatti secondari» (v. al riguardo, comunque, Cass. 17 aprile 2002, n. 5526, Foro it., 2002, I, 2017). La novella del 2009 non ha recepito la distinzione poiché, pur potendolo fare, non ha tenuto distinti i “fatti costitutivi della domanda” dagli altri, discorrendo tout court di “fatti non contestati” (differentemente da quanto avviene per gli artt. 167 o 702-bis, comma IV, c.p.c.). Ed, allora, deve ritenersi che la norma operi riguardo ad ogni fatto;
8 In tema di prova civile una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte ovvero se questa -pur non contestandolo in modo specifico, abbia comunque improntato la propria difesa su circostanze ovvero argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cassazione civile n. 23816/2010, 2699/2004 e da ultimo 10482/2001); ancora nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati i pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisione- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cassazione civile n. 5488/2006); la attuale normativa processualcivilistica, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il Giudice il quale dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato dovendo pertanto ritenerlo sussistente e provato cfr, Cassazione civile 10031/2004. Cfr. Cass. SSUU n. 11353/2004 i dati fattuali, interessanti
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sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio ovvero in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità affermata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, 3° comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cassazione 5526/2002).Il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe presenti nel giudizio, in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una parte, e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. La parte che lo invochi, pertanto, in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione, e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Cass. n. 31619/2018). Il principio di non contestazione, di matrice giurisprudenziale, e poi confluito all'intero dell'art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione processuale, per cui la parte gravata dall'onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto). Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. Né assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr. Cass.Civ., sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540; più recentemente Cass.Civ., sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287, che lo limita, attesta l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente ai profili probatori del fatto non contestato e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza; cfr. Cass. n. 23710/2018). Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cassazione 2802/2003 cit.; 5526/2002 cit.; 15920/2000). ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, 1° comma, Cost. sul "giusto processo regolato della legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso del poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso (cfr. al riguardo tra le altre: Cassazione 8220/2003; 4180/2003; 6531/2003; 3026/1999; 310/1998). Gli stessi poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova sono ad esercitare pur sempre con limitato riferimento ai fatti comunque allegate dalle parti oppure emersi nel processo a seguito di contraddittorio tra le parti stesse (Cassazione SSUU n. 8202/2005) con esclusione quindi di supplenze di eventuali decadenze o inerzie istruttorie;
9 Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (…) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045). 10 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari)
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C.F._2
Il Tribunale Civile e Penale di MI, in composizione monocratica, nel procedimento al R.G. n. 20334/2022 –dato atto di quanto già statuito con la sentenza parziale e non definitiva già emessa dal T.O. di MI al n. 4907/2024 (rep n. 4174/2024) del 08/05/2024-- definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti così provvede e dispone:
-Fermo quanto già statuito con precedente sentenza parziale e non definitiva, in parziale e solo limitato accoglimento delle domande giudiziali del Parte_1 condanna la parte convenuta a versare, in favore del la somma complessiva e Pt_1
eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica
è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v.
Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e
24508/2006). 11 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
12 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e
Cass. Civ. n. 9936/2014);
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–Dispone la parziale compensazione tra le parti costituite delle spese legali di procedura nella limitata misura di metà (1/2);
-Condanna la parte convenuta resistente alla refusione, in favore del
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, della residua quota parte di metà (1/2) delle spese legali della Parte_1 presente procedura qui di seguito direttamente liquidata in complessivi €#3.674,50# per compensi professionali, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege;
-La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice per l'immediato deposito come per legge.
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. MI, deciso il 13/02/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
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