Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/05/2025, n. 2359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2359 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G.8738/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
), elettivamente domiciliata in VIA M. Parte_1 CodiceFiscale_1
D'AZEGLIO, 8 GIARRE, presso lo studio dell'Avv. SCANDURRA GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, per procura in calce all'atto di riassunzione;
ATTORE
CONTRO
(c.f. ); CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 06/12/2022, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 6.8.2020 (a seguito di più ordini di rinnovazione della notifica), ha convenuto in giudizio per ottenere il risarcimento Parte_1 CP_1
del danno subito a causa del sinistro avvenuto in data 15 Dicembre 2003.
La riassunzione del presente giudizio è avvenuta a cura dell'attrice, a seguito della sentenza della Corte di Appello di Catania n.588/2018, depositata in data 14.3.2018 che ha parzialmente annullato la sentenza n.3426/2013, depositata il 26.9.2013 dal Tribunale monocratico, sezione distaccata di Giarre, nella parte in cui pronunciato l'estinzione del giudizio n.r.g.151/2004 promosso dall'attrice, in luogo di una estinzione parziale, con rimessione della causa al giudice di primo grado per la prosecuzione del
1
, regolarmente citato, è rimasto contumace (al pari di quanto all'epoca avvenuto dinanzi CP_1
al Tribunale sezione distaccata di Giarre).
E' agli atti la relazione di CTU medico legale depositata nel giudizio n.r.g. 501/2004 Tribunale di
Giarre. L'istruttoria si è articolata nella prova per testi con la teste (vedi verbale udienza Tes_1
del 22.10.2021).
Il convenuto non si è invece presentato a rendere interrogatorio formale nonostante l'invito regolarmente notificato a cura della parte attrice.
L'evento di danno oggetto di causa risale al lontano 15 Dicembre 2003, intorno alle ore 11:30, allorquando , nel dirigersi verso l'ingresso del supermercato Despar, percorrendo il Parte_1
marciapiedi del Corso Matteotti in Giarre, parzialmente ostruito da un camion posteggiato con le ruote posteriori sul marciapiedi, dal quale alcuni operai stavano effettuando operazioni di scarico merci, veniva colpita al capo da una sbarra di ferro, caduta con altre dal camion, in quanto non adeguatamente assicurate allo stesso. L'attrice ha poi dedotto che l'ingresso in questione era adibito all'accesso degli utenti del supermercato, mentre quello adibito allo scarico merci si trovava in altro luogo al numero civico 4. A seguito dell'impatto, la veniva trasportata con l'autoambulanza all'Ospedale di Pt_1
Giarre riportando un trauma cranico contusivo.
La verificazione dei fatti e dei requisiti del fatto illecito quale fatto, evento di danno, colpa, nesso causale, danno conseguenza, come rappresentati dalla parte attrice e fondanti la responsabilità per fatto illecito del convenuto per i danni derivanti dalla condotta negligente tenuta, devono ritenersi comprovati, sia sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla teste escussa, sia tenuto conto della mancata presentazione del convenuto all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio formale (regolarmente notificata come emerge dal verbale di udienza del 22.10.2021) che, nella specie, avuto riguardo agli elementi di riscontro probatorio raccolti, assume valore di cd. ficta confessio.
Il nesso causale tra evento di danno e lesioni risulta altresì comprovato all'esito della CTU acquisita agli atti di causa. Il CTU ha accertato che al sinistro è conseguito un trauma contusivo cranico non commotivo dal quale non sono tuttavia residuati postumi permanenti, bensì esclusivamente un periodo di ITA di giorni 4 e di ITP al 50% di giorni 15 e di ITP al 25% di giorni 15.
Il danno biologico temporaneo, sulla scorta delle tabelle di Milano, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (anni 63) ammonta €1.753,75. Sul detto importo vanno riconosciuti la rivalutazione e gli interessi compensativi, questi ultimi calcolati sull'importo, dapprima devalutato alla data del sinistro (€1.196,28), e via via rivalutato, anno per anno, per un totale
2 complessivo dovuto di €2.269,99, oltre ulteriori interessi legali dalla sentenza.
Va conseguentemente disposta la condanna del convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa del fatto illecito oggetto di causa, della somma di €2.269,99, oltre ulteriori interessi legali dalla sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in favore dello Stato, stante l'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato (per la detta ragione non può il difensore richiedere la distrazione delle spese: vedi deposito del 30.11.2022), secondo i parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif., avuto riguardo al valore determinato sulla scorta del criterio del decisum, per tutte le fasi, ridotte ai minimi per la fase decisoria, tenuto conto dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta, nella contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: accerta la responsabilità del convenuto per il fatto illecito occorso in data 15.12.2003 e, CP_1
per l'effetto, lo condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di , della somma di €2.269,99, oltre ulteriori interessi legali dalla sentenza;
Parte_1
condanna al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite, che si liquidano in CP_1
€2.127,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute per legge.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 2.5.2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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