Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/04/2025, n. 3426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3426 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
n. 16992/2017rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Il GIUDICE
DOTT.SSA Maria Tuccillo
Il Tribunale di Napoli , seconda sezione , in persona del giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16992/2017 R.G. affari contenziosi civili e vertente
TRA
. in persona del liquidatore , rappresentata e difesa, in Parte_1
forza di procura agli atti ed elettivamente domiciliati unitamente al nominato procuratore avv. Savino Genovese, in Napoli, presso lo studio legale dell'avv. Antonio De Falco, sito alla via Salvator Rosa n. 299 –
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rapp.te in qualità di mandataria, giusta procura CP_1
generale del 22.01.2008, rep. 356676, Racc. 77776 per Notaio di Milano, di Persona_1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Vittoria Lagani presso il cui Controparte_2
studio è elett.te dom.ta alla Via Riviera di Chiaia n. 207,
- OPPOSTA
e
SENTENZA 1
quale mandataria, giusta procura speciale per atto per notar notaio in Milano Persona_2
del 11.01.2019 (rep. n.42.728 – racc. n. 13.238) la in persona del dott. CP_4 [...]
nato a [...] il [...], nella qualità di legale rappresentante, rappresentata e CP_5 difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv. Deosdedio
Litterio presso il cui studio in Napoli alla Via A. Scarlatti n. 67 elettivamente domiciliata
Terzo Interventore ex art 111 cp.c.
e
in persona del legale rapp.te , rapp.ta e difesa AR dall'Avv. Deosdedio Litterio presso il cui studio in Napoli alla Via A. Scarlatti n. 67 elettivamente domiciliata in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
Terzo interventore ex art 111 cp.c.
CONCLUSIONI : le parti concludevano come da verbale dell'udienza dell'8.11.2024 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2040 del 02/03/2017 emesso nei suoi confronti deducendo quanto segue:
- il credito oggetto del DI opposizione trae origine dai seguenti rapporti:
a) Primo credito: € 108.699,23 derivanti dal saldo passivo del rapporto di conto corrente n.
10257001 acceso per operazioni di anticipo fatture con contratto del 4.4.2013, in relazione al quale banca produceva gli estratti conto relativi al detto rapporto.
b) Secondo credito: € 31.549,68 quale residuo ancora da pagare del contratto di mutuo chirografario n. 38.41259, sottoscritto in data 25.5.2011, di originari € 200.000,00.
c) Terzo credito: Atto di riconoscimento del debito del 13.3.2015 a mezzo del quale è stato riconosciuto il saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 400950619, già n. 65178559. Saldo riconosciuto nella misura di € 207.731,01, oltre interessi contestualmente rinegoziati al tasso del
10,03492%. Il tutto per l'importo complessivo di € 375.507,58, oltre interessi dal 7.9.2016 e sino al soddisfo;
- nullità sia del contratto di conto corrente che del contratto di concessione di fido per assenza di sottoscrizione da parte della banca;
pattuizione usuraria contenuta nel contratto di concessione di fido con riferimento agli oneri promessi per la operatività extra fido;
- Pattuizione usuraria contenuta nel contratto di concessione di fido del conto corrente n.
102570001 del 04/04/2013, con riferimento agli oneri promessi per la operatività extra fido.
-Applicazione ai rapporti oggetto di giudizio di interessi usurari in violazione della l. n. 108/1996.
SENTENZA
2 -Violazione della delibera circ del 06/02/2000, art. 2° c. 2°, per pattuizione solo formale della pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori per inesistenza di un tasso di interesse volto alla remunerazione degli interessi creditori.
- Natura usuraria del taeg espresso dal contratto di mutuo oggetto di giudizio ed errata esposizione del taeg in contratto, .
- Nullità dell'atto di riconoscimento del debito del 15/03/2015 ex art. 117 c. 3° tub derivante da violazione dell'art. 117 c. 1°del tub per la mancata sottoscrizione del contratto da parte della banca.
-Nullità dell'atto di riconoscimento del debito del 15/03/2015 perchè avente ad oggetto un debito in tutto o in parte inesistente;
-Natura non novativa dell'atto di ricognizione del debito.
Cio' posto , domandava : “a) In via preliminare ed in rito: a1) Revocare la provvisoria esecuzione concessa al decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni in narrativa indicate;
a2) autorizzare, ex art. 106 e 269 cpc, la chiamata in causa del terzo identificato nella con sede Controparte_2
sociale in via Alessandro Specchi n. 16 - 00186 Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° , P.IVA_1
per le ragioni in narrativa indicate e, per l'effetto, fissare nuova udienza per la comparizione anche del terzo a seguito della chiamata in causa;
b) In via principale e nel merito: b1) Accertare
e dichiarare la invalidità per le ragioni in narrativa indicate, di tutti i titoli sui quali la banca opposta basa le proprie ragioni di credito (contratti di conto corrente e di concessione di apc regolata su c/c e di mutuo ed atto di riconoscimento del debito) in forza dei quali è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, e per l'effetto, b2) revocare, annullare, e/o dichiarare nullo e comunque privo di giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto;
In via riconvenzionale e nel merito con riferimento alle ragioni di credito indicate dalla banca opposta così si conclude:
A) In relazione alla prima ragione di credito di € 108.699,23 basato sul rapporto di conto anticipi sbf. A1) Accertare e dichiarare la nullità dei contratti di conto corrente e di apc oggetto di giudizio ex art. 117 c. 3° tub derivante da violazione dell'art. 117 c. 1°del tub per la mancata sottoscrizione del contratto da parte della banca e, per l'effetto; A2) calcolare il saldo finale del rapporto oggetto di giudizio senza applicazione di alcun tasso di interesse o, in subordine, con applicazione dei tassi di interesse sostitutivi ex art. 117 c. 7° del tub;
A3) accertare e dichiarare la natura usuraria della clausola di pattuizione del tasso di interesse contenuta nei contratti e di apc
e, per l'effetto, A4) calcolare il saldo finale del rapporto oggetto di giudizio senza applicazione di alcun interesse in applicazione della sanzione prevista dall'art. 1815 c. 2° cc.; A5) Accertare e dichiarare, l'invalidità per nullità e/o inefficacia sotto il profilo legale e contrattuale di ogni saldo
SENTENZA 3 operato dalla banca convenuta sul rapporto di conto corrente oggetto di giudizio, nonché del saldo finale dello stesso, espresso dalla banca medesima, per le ragioni in narrativa indicate;
A6) accertare e dichiarare la inefficacia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 117 e 118 II com.
d.lgs. 01/09/1993 n. 385 e delibera CICR 9 febbraio 2000, della determinazione delle condizioni economiche dei rapporti e delle variazioni dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto trimestrali, delle commissioni, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, con il relativo ricalcolo di tutte le appostazioni contabili senza alcun interesse o, in subordine, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1284 c.c. e. 117, comma 7 del T.U.B; A7) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia per violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c. degli addebiti effettuati in
c/c derivanti dall'applicazione degli interessi anatocistici per le ragioni in narrativa indicate e, per l'effetto, condannare controparte alla restituzione delle somme a tale titolo indebitamente percepite;
A8) calcolare e dichiarare il t.e.g. (tasso effettivo globale) applicato in ciascun trimestre dalla convenuta al rapporto di conto anticipi oggetto di giudizio, in base ai CP_6
criteri in narrativa indicati;
A9) accertare e dichiarare la natura usuraria di tale t.e.g., in tutti i trimestri nei quali lo stesso abbia superato i tassi soglia di cui alla l. n. 108/1996 e norme dipendenti;
A10) accertare e dichiarare, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze nei trimestri indicati al punto precedente e, per l'effetto, condannare controparte alla restituzione di tutto quanto versatole dalla società attrice, a tale titolo ex art. 1815 c. 2 c.c.;A11) in accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti punti, calcolare il corretto saldo finale del rapporto di c/c oggetto di giudizio e condannare la banca al pagamento dello stesso in favore della società attrice, nella ipotesi in cui lo stesso dovesse risultare a credito della società correntista, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate. B) In relazione alla seconda ragione di credito: € 31.549,68 derivanti dal saldo passivo del rapporto di mutuo del 25/05/2011 così si conclude: In via principale: B1. calcolare, accertare e dichiarare il reale t.a.e.g. del contratto di finanziamento oggetto di giudizio in base ai principi in narrativa indicati, sia con riferimento alla fase fisiologica del rapporto sia con riferimento agli oneri promessi in pagamento per tutti i casi di estinzione anticipata dello stesso;
B2. accertare e dichiarare la natura usuraria del t.a.e.g. così calcolato, sia in relazione al tasso degli interessi corrispettivi che al tasso degli interessi di mora;
B3. accertare e dichiarare, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze tutte ex art. 1815, in via principale in relazione sia agli interessi corrispettivi che di mora;
B4. calcolare il saldo passivo del rapporto di mutuo in base alle conclusioni sopra indicate e, nel caso in cui il detto saldo dovesse risultare a
SENTENZA 4 credito della parte mutuataria, condannare la banca convenuta al pagamento delle detta somma in favore della mutuataria.In subordine;
B5) Accertare e dichiarare la inesattezza del taeg espresso dal contratto di finanziamento impugnato per violazione dell'art. 117 c. 4 del tub per le ragioni in narrativa indicate e, per
l'effetto,
B6) calcolare il saldo passivo del rapporto di mutuo con applicazione dei assi di interesse previsti dall'art. 117 c. 7° del tub, per le ragioni in narrativa indicate, e, per l'effetto,
B7) nel caso in cui il detto saldo dovesse risultare a credito della parte mutuataria, condannare la banca convenuta al pagamento delle detta somma.
C) In relazione alla terza ragione di credito: atto di riconoscimento del debito del 13.3.2015 su conto corrente n. 400950619, già n. 65178559 per € 207.731,01 così si conclude:
C1) accertare e dichiarare la nullità dell'operazione di riconoscimento del debito del 13/03/2015 perchè volta al consolidamento e riconoscimento di un debito in realtà non esistente per le ragioni in narrativa indicate;
C2) Accertare e dichiarare, l'invalidità per nullità e/o inefficacia sotto il profilo legale e contrattuale di ogni saldo operato dalla banca convenuta sul rapporto di conto corrente oggetto di giudizio n. 400950619, già n. 65178559 salvo errore, nonché del saldo dello stesso dalla data dell'atto di riconoscimento di debito, per le ragioni in narrativa indicate;
C3) accertare e dichiarare la inefficacia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 117 e 118 II com.
d.lgs. 01/09/1993 n. 385 e delibera CICR 9 febbraio 2000, della determinazione delle condizioni economiche dei rapporti e delle variazioni dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto trimestrali, delle commissioni, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, con il relativo ricalcolo di tutte le appostazioni contabili senza alcun interesse o, in subordine, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1283 e 1284 c.c. e. 117, comma 7 del T.U.B; C4) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia per violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c. degli addebiti effettuati sul detto rapporto di conto corrente derivanti dall'applicazione di interessi ultralegali, degli interessi anatocistici e cms non pattuite, per le ragioni in narrativa indicate e, per l'effetto, condannare controparte alla restituzione delle somme a tale titolo indebitamente percepite;
C5) calcolare e dichiarare il t.e.g. (tasso effettivo globale) applicato in ciascun trimestre dalla CP_6
convenuta al detto rapporto di conto corrente oggetto di giudizio, in base ai criteri in narrativa indicati;
C6) accertare e dichiarare la natura usuraria di tale t.e.g., in tutti i trimestri nei quali lo stesso abbia superato i tassi soglia di cui alla l. n. 108/1996 e norme dipendenti;
C7) accertare e dichiarare, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze nei trimestri indicati al punto precedente e, per
l'effetto, condannare controparte alla restituzione di tutto quanto versatole dalla società attrice, a
SENTENZA 5 tale titolo ex art. 1815 c. 2 c.c.; C8) in accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti punti, calcolare gli oneri addebitati in modo illegittimo sul detto rapporto di c/c per tutte le ragioni in narrativa indicate e condannare la banca convenuta alla restituzione degli stessi in favore della società attrice oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate. 9) in accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti punti, revocare, annullare, e/o dichiarare nullo e comunque privo di giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto. 10) condannare in ogni caso controparte al pagamento in favore della parte attrice delle spese e competenze di causa, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo. interessi contestualmente rinegoziati al tasso del 10,03492%.”
Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio in qualità di mandataria, CP_1
di a quale contestando i fatti posti a fondamento dell'opposizione deduceva Controparte_2
con riferimento al primo credito la validità dei contratti in quanto sottoscritti dalla banca e la mancata applicazione di interessi usurari;
con riferimento alla secondo credito , mancato superamento dei tassi soglia usura applicati al contratto di mutuo e corretta applicazione del taeg
; con riferimento alla terza ragione di credito validità della ricognizione di debito.
Ciò posto, concludeva domandando il rigetto in ogni caso dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività; dichiararsi inammissibile, improponibile ed improcedibile l'atto di opposizione e tutte le domande ed eccezioni nello stesso contenute per i motivi esposti nel merito rigettare l'atto di opposizione perché infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato;
in via gradata e nella denegata ipotesi di accoglimento della spiegata opposizione, accertare e dichiarare che , è debitrice della quale Parte_1 CP_7
mandataria della .p.A. della somma complessiva di 375.507,58, oltre interessi dal CP_8
7.9.2016 e sino all'effettivo soddisfo o del maggior o minore importo che verrà accertato in corso di causa, in via estremamente gradata, nella ipotesi in cui dovesse essere accertato un credito della controparte, compensare eventuali importi a credito della correntista con quelli a credito della
Banca e condannare la società opponente al pagamento della differenza accertata ed infine condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi professionali.
Con comparsa di costituzione interveniva in giudizio in qualità di cessionaria del credito CP_3
e per essa, quale mandataria, la quale rifacendosi alle conclusioni e richieste
[...] CP_4 della banca cedente ne chiedeva l'estromissione .
Con ordinanza del 15.12.2017 il gi dott. rigettava l'istanza ex art 649 cp.c. e Persona_3 assegnava termine per l'espletamento della mediazione .
SENTENZA 6 In data 14.04.2020 si costituiva in qualità di cessionaria del credito
[...]
la quale faceva proprie le conclusioni della banca cedente chiedendo AR
l'estromissione della stessa dal giudizio e il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva istruita con deposito di documenti anche a seguito dell'ordinanza di esibizione ex art 210 cp.c. e nomina di un ctu A seguito del deposito della relazione peritale ne veniva disposta un'integrazione in data 6.11.2020, poi successivamente in data 10.09.2021 .
Il data 5.06.2023 la causa veniva assegnata alla scrivente e in data 21.11.2023 la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art 190 cp.c
La causa era rimessa sul ruolo con ordinanza per necessità di chiarimenti da parte del ctu e integrazione della consulenza depositata e in data 8.11.2024 era riservata in decisione con i termini di cui all'art 190 cp.c.
Ciò posto, in primis, la domanda è da ritenersi procedibile essendo stata espletata la mediazione
(verbale di mediazione depositato dall'attrice in data 28.05.2018);
Inoltre, va riconosciuta la legittimazione attiva della cessionaria
[...] tante l'intervenuta cessione dei credito tra e di cui è AR CP_2 CP_3 stata data pubblicità ai sensi dell'art. 58TUB ( v. all. 2 alla comparsa di costituzione) e successivamente tra e , di cui è stata data pubblicità CP_3 Controparte_9 ai sensi dell' art. 58 TUB, estratti da cui risulta individuabile il credito azionato in questa sede azionato e oggetto dell'intervenute cessioni .
Ed invero, sul punto va rilevato che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha a l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta ( v. sul punto Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020,
Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01).
RB , nella fattispecie in esame atteso che alcuna contestazione è stata formulata dall'opponente se non in sede di comparsa conclusionale, in merito all'intervenuta cessione , e dunque in merito alla legittimazione sostanziale delle cessionarie, e rilevato che il credito oggetto di causa risulta incluso in quelli oggetto di cessione, come è dato evincere dagli estratti depositati, va riconosciuta la legittimazione attiva in capo alla cessionaria AR
.
[...]
SENTENZA 7 Tuttavia, nonostante la successione nel diritto di credito controverso, state il disposto di cui all'art. 111 3 comma cp.c., non potrà disporsi l'estromissione della cedente , non avendovi questa consentito.
Passando all'esame del merito delle domande spiegate dalle parti, mette conto evidenziare che con la notifica dell' atto di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un vero e proprio giudizio di cognizione avente ad oggetto non soltanto l'esame delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma, altresì, l'accertamento della fondatezza del diritto azionato (ex multis S.U.7448/93).
In tale giudizio, attore in senso sostanziale deve ritenersi l'opposto e convenuto in senso sostanziale l'opponente, sicchè troveranno applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, avuto riguardo alle posizione sostanziale assunte dalle parti nel giudizio.
Pertanto, troveranno applicazione i principi in materia di riparto dell'onere della prova tra creditore e debitore sanciti dalla Suprema Corte :“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. ord.
5128/2022; Cass., Sez. un., n. 13533 del 2001).
Ciò posto , va rilevato che il credito ingiunto costituisce la somma di diverse ragioni di credito discendente da rapporti intercorsi tra l'opponente e , alla cui analisi si procederà di CP_2 seguito alla luce delle contestazioni formulate dall'opponente
-Credito di euro 108.699,23 derivante dal saldo passivo del rapporto di conto corrente n.
10257001 acceso per operazioni di anticipo fatture con contratto del 4.4.2013-
Con riferimento a tale credito, alla luce della documentazione depositata in giudizio, va, in primis, disattesa in quanto infondata, l'eccezione di nullità per violazione dell'art. 117 1 comma
TUB.
Sul punto occorre richiamare il recente arresto delle sezioni Unite della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n° 898/ 2018 secondo cui il vincolo di forma, imposto dall'art. 23 del d.lgs.
n. 58 del 1998 e dall'art 117 comma 1 TUB , deve essere inteso secondo la funzione propria della norma, senza richiamare automaticamente la disciplina generale delle nullità.
In particolare, secondo la Suprema Corte, tale vincolo deve essere inteso non in senso strutturale, ma funzionale, tenendo conto dell'evidenziata finalità protettiva dell'investitore. Da ciò consegue, dunque, che il contratto-quadro deve essere redatto per iscritto, che il medesimo contratto deve
SENTENZA 8 essere sottoscritto dall'investitore, a cui ne deve essere consegnata una copia, ma il consenso dell'intermediario non deve necessariamente risultare dalla sottoscrizione, ben potendo ricavarsi da comportamenti concludenti di quest'ultimo. (V. conforme Cassazione civile , sez. I , 30/06/2023
, n. 18590)
RB, nella fattispecie in esame risulta consegnato al cliente il foglio informativo ( circostanza da ritenersi in quanto non contestata) e al contratto è stato dato esecuzione, deve pertanto ritenersi rispettato il vincolo di forma ex art 117 tub e dunque validi i contratti per cui è causa, essendo stata manifestata da parte della banca la volonta' di avvalersi di quei contratti .
In merito alla censura relativa alla dedotta nullità delle clausole per usurarietà degli interessi applicati al conto anticipi fatture del 4.4.2013 e regolati sul conto principale, va rilevato che agli atti risulta depositato il contratto di apertura di credito acceso in data 4 aprile 2013 e dal quale si evince, tra l'altro, il tipo e la misura dell'affidamento, la misura del tasso debitore per gli utilizzi entro il fido e in eccedenza dello stesso, la misura di spese e commissioni riconducibili all'erogazione del credito, la pattuizione dell'esercizio dello jus variandi dell'Istituto e in relazione al quale risultano depositati gli estratti conto e scalare, per l'intero periodo del rapporto, dalla scrittura di apertura – saldo iniziale € 0,00 in data 4 aprile 2013 - al 21 giugno 2016, data di voltura a sofferenza del saldo debitore di € -108.652,92. Il conto è inoltre risultato essere stato chiuso successivamente alla data del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto all'accertamento sull'usura, vanno sul punto richiamati i recenti arresti giurisprudenziali della Cassazione afferenti la questione della cd. usura sopravvenuta.
Come è noto, infatti, con riguardo ai contratti di mutuo la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite n. 24675 del 19 ottobre 2017 ha di recente chiarito che, qualora il tasso degli interessi fissato contrattualmente superi, nel corso del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alla
Legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi pattuita prima dell'entrata in vigore della legge stessa o della clausola successiva di un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, ponendosi la questione della configurabilità dell'usura sopravvenuta, non soltanto con riferimento ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, ma anche con riferimento a contratti successivi all'entrata in vigore della legge recanti tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata poi nel corso del rapporto.
Questo principio espresso in materia di mutui, va adattato ai conti correnti – soprattutto se assistiti da affidamenti - che esplicano le loro funzioni secondo meccanismi diversi (cfr. Trib. Tribunale
Firenze sez. III, 21/04/2022, n.1160) Lo scrutinio dell'usura va, infatti, condotto in primo luogo sul tasso originariamente convenuto. Nell'ipotesi in cui questo tasso sia inferiore al tasso soglia, ciò
SENTENZA 9 non esclude che, nel corso del rapporto, possa comunque verificarsi un superamento. Sono però differenti le modalità con cui si può verificare tale superamento, nonché le relative conseguenze.
La prima ipotesi è che il tasso di interesse pattuito nel contratto sia inferiore al tasso soglia stabilito dal DM applicabile in quel momento, ma che poi, a fronte delle rilevazioni dei DM successivi, che abbiano abbassato il tasso soglia, quel tasso, originariamente inferiore, risulti superiore ai DM applicabili in trimestri successivi. In questa ipotesi (cd. usura sopravvenuta), come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nell'ambito del rapporto di mutuo, ma con considerazioni estensibili analogicamente al rapporto di conto corrente, 'non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto". (SS.UU. n. 24675/2017).
La seconda ipotesi, è quella in cui il tasso di interesse originariamente pattuito, e originariamente inferiore al tasso soglia, venga poi modificato ex art. 118 TUB. È evidente la differenza dall'ipotesi di tasso variabile originariamente pattuito come tale. Infatti, nel caso in cui le parti pattuiscano un tasso variabile, le variazioni dipendono da quella originaria pattuizione;
diversamente, nel caso in cui la banca comunichi una variazione del tasso ex art. 118 TUB, quella variazione non troverà più la fonte nell'originaria pattuizione, bensì nella successiva. Ne consegue che dovrà svolgersi un nuovo esame della natura usuraria del tasso così pattuito, con riferimento al tasso soglia applicabile nel momento in cui avviene tale pattuizione
Nell'ipotesi in cui il tasso originariamente pattuito sia inferiore al tasso soglia al momento della stipula ma, nel momento in cui sia modificato ex art. 118 TUB, risulti superiore al tasso soglia in quel momento applicabile, allora troverà applicazione l'art. 1815, comma 2, c.c., con conseguente azzeramento degli interessi fino a che le parti non abbiano nuovamente pattuito.
RB, applicando tali principi al caso di specie come rilevato dal ctu nominato in corso di causa le cui conclusioni sul punto sono da ritenersi condivisibili, stante la correttezza del metodo di calcolo utilizzato in risposta ai quesiti formulati, risulta lo sforamento della soglia usuraria della convenzione del tasso fuori fido pattuita nel contratto del 4 aprile 2013.
Inoltre, in sede di conduzione del rapporto, anche per effetto della variazione del TEG dovuta al legittimo esercizio dello jus variandi esercitato dell' , si rilevano sforamenti della soglia CP_10
usuraria, della convenzione del tasso fuori fido, per il secondo e quarto trimestre 2013, per il terzo trimestre 2014, per il terzo trimestre 2015 e per il secondo trimestre 2016. Ciò posto alla luce dei
SENTENZA 10 principi innanzi evidenziati stante la nullità delle relative clausole, ai fini del calcolo del saldo andranno eliminati nei trimestri interessati dallo sforamento della soglia tutti gli interessi e le competenze addebitate ultra fido e il saldo andrà riterminato nella somma pari ad euro 105.085,20
a fronte del saldo banca di euro 108.652,92 al 21.06.2016, atteso che la nullità colpisce la singola clausola che contempla gli interessi eccedenti e per il periodo rilevato (v. sul punto Cass n.
21470/2017) .
-Credito di euro 31.549,68 discendente dal Mutuo chirografario n. 3841259-
Sul punto, va rilevato che il contratto deve ritenersi valido in ossequio a quanto in precedenza enunciato in tema “di contratti monofirma” e va dunque rigettata la relativa eccezione di nullità formulata dall'opposta .
Alle medesime conclusioni è dato addivenire in merito all'eccepita nullità del clausole relative ad interessi usurari applicati, atteso come rilevato dal ctu , le conclusioni si condividono, gli interessi applicati non hanno mai superato i tassi soglia.
Il credito vantato dall'opposta e discendente dal mutuo chirografario de quo è dunque pari ad
31.549,68 corrispondente al saldo banca .
Infine, va rigettata in quanto infondata l'eccezione di nullità derivante dalla difformità del taeg applicato .
Sul punto mette conto evidenziare , che l'Indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche Tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito. Tale indicatore, introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE, è stato recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 10688 del
4/03/2003, che, all'art. 9, comma 2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari, “a rendere noto un "Indicatore Sintetico di
Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima”.
L'ISC non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea indicazione dell' , non Pt_2
comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo. Appare, dunque, evidente alla luce di quanto
SENTENZA 11 innanzi evidenziato l'assoluta inconferenza del parametro normativo invocato dall' opponente a sostegno della tesi della nullità quale conseguenza dell'errata indicazione dell'ISC/TAEG.
Ed invero l'art. 117, sesto comma, TUB, richiamato, sanziona con la nullità le “clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Siffatta disposizione di legge non è quindi applicabile alla fattispecie in esame nella quale non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi
Par di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì l' che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa. Pertanto, l'errata indicazione dell' non può essere sanzionata con la nullità Pt_2 prevista dal sesto comma dell'art. 117 TUB come infondatamente sostenuto dall'opponente .
Né tanto meno risulta applicabile il settimo comma del medesimo art. 117 TUB che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi, la cui esistenza e validità nel caso di specie non è messa in discussione.
Né infine puo' trovare applicazione l'art. 125 bis, TUB, che riguarda i contratti di credito stipulati con il consumatore. L'erronea indicazione dell' , in un contratto non Pt_2 disciplinato dall'art. 125 bis TUB, come quello in esame, può, dunque , unicamente comportare conseguenze risarcitorie.
-Credito di euro € 207.731,01 di cui all'atto di riconoscimento del debito del 13.3.2015 a mezzo del quale è stato riconosciuto il saldo passivo del rapporto di conto corrente n.
400950619, già n. 65178559.
In merito a tale atto va sul punto richiamato quanto ripetutamente affermato dalla Suprema Corte secondo cui "in tema di conto corrente bancario, la presenza di un piano di rientro concordato tra banca e cliente, che abbia natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali per difetto di forma scritta e pertanto non esonera la banca, attrice in giudizio per il pagamento del saldo, dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente" ( v. Cass., sez. 6-1, ord. 31 gennaio 2022, n. 2855; conforme, tra le altre, Cass., sez. 1, sent. 19 settembre 2014, n. 19792).
Ciò posto, in tema di ricognizione di debito, ex art. 1988 c.c., avente natura di promessa unilaterale non fonte di obbligazione, il riconoscimento del saldo debitore indicato dalla banca non produce alcun impedimento per il correntista di eccepire le invalidità idonee ad inficiare il rapporto da cui tale debito trae origine nonché gli eventuali illeciti addebiti pregressi, ma esonera, dunque solo il beneficiario della dichiarazione dall'onere di fornire prova del rapporto posto a
SENTENZA 12 fondamento del proprio credito. ( v. sul punto sentenza Corte appello Napoli sez. III, 27/01/2022,
n.308)
Alcun valore confessorio (a dispetto delle deduzioni svolte dall'opposta) può quindi essere assegnato a tale scrittura privata la quale non preclude la verifica delle somme illegittimamente addebitate sul conto.
Ciò posto, in merito al rapporto di conto corrente 400950619 da cui discende la terza ragione di credito, tenuto conto delle eccezioni formulate dall'opponente in merito all'illegittima applicazione di interessi ultralegali , commissione di massimo scoperto, spese addebitate, capitalizzazione degli interessi , usura, tenendo conto anche della somme addebitate sul conto derivante dai conti collegati al conto de quo , specificamente individuati dall'opponente, va precisato quanto segue.
Il conto principale fu accesso da ,in data 1 dicembre 1998 presso l'agenzia Parte_1
Nola 3 della con identificativo n. 65178559 e, per le vicende che hanno Controparte_11 interessato l'Istituto, dal 30 settembre 2008, condotto senza soluzione di continuità presso agenzia di Nola della numerato da ultimo con le seguenti 400950619 e chiuso CP_2
successivamente alla data del decreto ingiuntivo opposto..
Per quanto riguarda la documentazione contabile di detto rapporto e dei rapporto su di esso regolati, risultano depositati in giudizio:
- gli estratti conto e dei conti scalare a far data dalla prima scrittura di riporto del saldo debitore di € -7.510,65 in data 31 dicembre 2002 e sino al 21 giugno 2016, data in cui il rapporto era volturato a sofferenza per l'importo di € -252.979,94.
- copia contratto di apertura di conto corrente presso la rubricato con il n. Controparte_11
65178579, in data 1 dicembre 1998, sottoscritto dalla Ditta correntista, non recante alcuna indicazione delle condizioni poste a regolamento del rapporto, per le quali si rinviava a un foglio analitico informativo non rinvenuto in atti in esso e si pattuiva la facoltà della di CP_6
modificare, anche in senso sfavorevole al cliente, le condizioni normative ed economiche del contratto, nel rispetto degli art. 118 e 161 TUB. All. 3
- comunicazione scritta fidi all'indirizzo della in data 30 aprile 1999, 2 maggio Parte_1
2001, 27 dicembre 2002 e 7 settembre 2005 recanti tipologia, importo e durata delle facilitazioni concesse con operatività subordinata alla firma dei contratti quadro relativi alle singole linee di credito, contratti non rinvenuti in atti;
- contratto di apertura di credito per elasticità di cassa di € 300.000,00 a revoca, regolata sul conto corrente n. 400950619 presso la , in data 18 maggio 2011, sottoscritto dalla Ditta CP_2
correntista anche per avvenuta ricezione di copia, recante indicazione del solo saggio debitore da applicare agli utilizzi entro il fido e in eccedenza dello stesso, con capitalizzazione trimestrale, espresso nella formulazione del Tasso Annuo Nominale ed Effettivo, ove si prevedeva la clausola di salvaguardia per eventuali sconfinamenti della soglia usura prevista dalla L. 108/96; si regolava l'esercizio dello jus variandi dell' nel rispetto della formulazione vigente dell'art. CP_10
118 TUB;
si rinviava per altre condizioni economiche al Documento di Sintesi allegato, scheda non rinvenuta in atti;
- copia di contratto di apertura di credito per elasticità di cassa di € 250.000,00 a revoca, regolata sul conto corrente n. 400950619 presso la , in data 15 aprile 2014, sottoscritto dalla CP_2
correntista anche per avvenuta ricezione di copia, recava indicazione del solo saggio debitore da applicare agli utilizzi entro il fido e in eccedenza dello stesso, con capitalizzazione trimestrale, espresso nella formulazione del Tasso Annuo Nominale ed Effettivo ove si prevedeva la misura della commissione di messa a disposizione fondi e quella di istruttoria veloce in termini percentuali e si regolava l'esercizio dello jus variandi dell'Istituto secondo la formulazione vigente dell'art. 118 TUB;
-contratto di apertura di credito per elasticità di cassa di € 100.000,00 a revoca, regolata sul conto corrente n. 400950619 presso la , in data 13 marzo 2015, sottoscritto dalla CP_2
correntista anche per avvenuta ricezione di copia, recava indicazione del saggio debitore da applicare agli utilizzi entro il fido e in eccedenza dello stesso, con capitalizzazione trimestrale, espresso nella formulazione del Tasso Annuo Nominale ed Effettivo e ove si prevedeva la misura della commissione di messa a disposizione fondi e quella di istruttoria veloce e si regolava l'esercizio dello jus variandi dell' secondo la formulazione vigente dell'art. 118 TUB;
CP_10
- atto di rimodulazione e rientro su affidamento regolato in conto corrente n. 400950619, in data
13 marzo 2015, sottoscritto dalla correntista anche per avvenuta ricezione di copia, recante indicazione delle condizioni economiche da applicare al piano di rientro dall'esposizione di €
207.731,01, della quale l'impresa si riconosceva debitrice nei confronti della attraverso CP_6 rate mensili e costanti da € 3.125,00 a far data dal 30 /04/2015 al 31/03/2019.;
- copia di contratto di apertura di credito presso la , per il conto anticipi su fatture CP_2
n. 102570001, sottoscritto dalla correntista anche per avvenuta ricezione di copia, in data 4 aprile
2013, con allegato documento di sintesi ed estratto delle norme per i servizi di pagamento, ove si stabiliva la misura dell'affidamento, a revoca, per anticipazioni su documenti, nella misura di €
100.000,00 e si pattuiva inoltre la misura del tasso debitore da applicare agli utilizzi entro il fido e in eccedenza dello stesso, espresso nella formulazione del Tasso Annuo Nominale ed Effettivo;
la misura del Tasso creditore Annuo Nominale ed Effettivo, il regime della capitalizzazione, trimestrale, degli interessi;
la misura di valute, spese e commissioni sia di messa a disposizione
SENTENZA 14 fondi che di istruttoria veloce e si regolava l'esercizio dello jus variandi dell'Istituto secondo la formulazione vigente dell'art. 118 TUB
- per il Conto anticipi su fatture n. 110098123, già n. 652787-91 intestato alla , Parte_1 già in essere al 31 dicembre 2002 presso l'agenzia Nola 3 della con Controparte_11
identificativo n. 652787-91 e, per le vicende che hanno interessato l'Istituto, condotto senza soluzione di continuità presso agenzia di Nola della , numerato da ultimo con le CP_2
seguenti coordinate Iban [...] , estratti conto e/o dei conti scalare a far data dalla prima scrittura di riporto del saldo debitore di € -35.002,58 in data 31 dicembre 2002
e sino al 21 giugno 2016, data in cui il rapporto era volturato a sofferenza per l'importo di € -
100.288,39, importo successivamente ridotto a seguito del versamento di € 80.000,00 effettuato da alcuni fidejussori, contratto quadro anticipo crediti maturati e maturandi presso la
[...]
- sottoscritto dalla correntista in data 23 giugno 2008 . Tale documento è da Controparte_12
ritenersi riconducibile al predetto rapporto di conto anticipo atteso che tra i rapporti oggetto di causa, alla data di stipula del suddetto contratto , detto conto era l'unico conto di anticipazioni operativo intestato alla (altri in seguito ne sono intervenuti) e l'unico risultato Parte_1 collegato al conto principale n. 400950619, (vedi l'e. c. al 30 settembre 2008), come si evince altresì alla pagina due dell'estratto scalare del nominato conto anticipi, da cui risulta alla stessa data, il fido operativo di € 300.000,00 riportato nella scheda del 23 giugno 2008, come pure l'applicazione del tasso contrattuale del 7,0312% nell' e. c. al 30 giugno 2008 , come correttamente evidenziato dal ctu nominato in corso di causa e nella nota di chiarimenti depositata in ottemperanza all'ordinanza del 6.05.2024
-copia di contratto di apertura di credito Flat anticipi su fatture Imprese presso la CP_2
sottoscritto dalla Ditta correntista anche per avvenuta ricezione di copia, in data 13 marzo
2015.,ove si stabiliva la misura dell'affidamento, a revoca, per anticipazioni su documenti, nella misura di € 150.000,00 ove si pattuiva inoltre la misura del tasso debitore da applicare agli utilizzi entro il fido e in eccedenza dello stesso, espresso nella formulazione del Tasso Annuo Nominale ed Effettivo, con clausola di salvaguardia, la misura del Tasso creditore Annuo Nominale ed
Effettivo, il regime della capitalizzazione, trimestrale degli interessi;
la misura di valute, spese e commissioni sia di messa a disposizione fondi che di istruttoria veloce e si regolava l'esercizio dello jus variandi dell'Istituto secondo la formulazione vigente dell'art. 118 TUB.
- in relazione al Conto Flexicredito rimborso mensile - imprese n. 401239847 acceso da
[...]
presso la di Nola, numerato da ultimo con le seguenti Parte_1 Controparte_13
coordinate Iban [...] , copie degli estratti conto e/o dei conti scalare a far data dalla prima scrittura di erogazione del finanziamento – saldo debitore € - 100.000,00 al
SENTENZA 15 30 novembre 2009 e sino al 15 giugno 2016, data in cui il rapporto era volturato a sofferenza per l'importo di € - 4.807,40; copia di contratto di apertura di conto corrente con allegato documento di sintesi sottoscritto dalla correntista in data 16 ottobre 2009 con cui il Correntista accettava le condizioni economiche e normative del conto, ove si pattuiva la misura del tasso debitore da applicare agli utilizzi entro il fido e in eccedenza dello stesso, espresso nella formulazione del
Tasso Annuo Nominale ed Effettivo, con clausola di salvaguardia;
la misura del Tasso creditore
Annuo Nominale ed Effettivo, il regime della capitalizzazione, trimestrale, degli interessi;
la misura di valute, spese e commissioni sia di messa a disposizione fondi che di istruttoria veloce;
si regolava l'esercizio dello jus variandi dell' secondo la formulazione vigente dell'art. 118 CP_10
TUB. .
RB alla luce della suddetta documentazione depositata in giudizio, quanto alle eccezione formulate dall'opponente in merito al saldo del conto corrente numero n. 400950619, già n.
65178559 ( come emerge dalla documentazione esaminata ) e dei contratti ad esso collegati le cui competenze sono regolate sul detto conto, in tema di usura vanno richiamati i principi innanzi evidenziati .
Quanto alla nullità delle clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi va rammentato che costituisce ius receptum il principio secondo cui è illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, se prevista da clausole anatocistiche stipulate prima del d.lg. n. 342/99 e della delibera del CICR prevista dall'art. 25 comma 2 di tale decreto, in quanto siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su di un uso negoziale, anziché su di un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio,- in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa deve fare parte dell'ordinamento giuridico (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9695/11).
Viceversa, per i contratti sorti in data successiva al 22.4.2000, data di entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000, contenente come noto la disciplina di attuazione dell'art. 120 TUB come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 342/1999, la capitalizzazione infrannuale degli interessi deve ritenersi legittima, ove avvenuta nel rispetto delle condizioni di forma e contenuto prescritte dal legislatore primario e dalla normativa secondaria.
Pertanto, in forza della menzionata delibera CICR, la capitalizzazione degli interessi, nell'ambito dei rapporti bancari, è legittima a condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca
SENTENZA 16 e che risulti da espressa pattuizione scritta (cfr., in particolare, art. 2 Delibera CICR citata), pattuizione che, inoltre, deve essere specificamente approvata per iscritto e che deve contenere l'indicazione della misura dei tassi di interesse creditori e debitori nominali ed effettivi (art. 6
Delibera CICR citata).
Laddove il rapporto sia sorto prima del 2000 ma proseguito successivamente , la Suprema Corte di
Cassazione ha chiarito da ultimo che “La sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica comporta un peggioramento delle condizioni in precedenza applicate al conto corrente, sicché è necessario un nuovo accordo espresso fra la banca ed il cliente”, con conseguente obbligo di epurazione dagli effetti dell'anatocismo illegittimo in mancanza di nuovo e diverso accordo tra le parti.
Quanto invece al periodo successivo al 01.01.14 deve rammentarsi che , l'art. 1, comma 629, della
L. n. 147/13 ha modificato il comma 2 dell'art. 120 TUB nei seguenti termini : «il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
In ordine all'immediata applicabilità della norma il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento espresso in diverse pronunce di questo Tribunale e di recente confermato dalla Suprema Corte ( cfr. sentenza n. 21344 del 30 luglio 2024), che ritiene applicabile tale disciplina sul presupposto che nessuna specificazione tecnica di carattere secondario avrebbe potuto limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, dovendosi altrimenti ammettere la deroga di una norma primaria (in tutto o in parte o anche solo temporaneamente) da parte di una disposizione secondaria ad essa sotto ordinata.
Passando, poi, all'esame delle censure relative alla illegittima applicazione della commissioni di massimo scoperto e delle altre commissioni applicate che hanno comportano una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi, mette conto evidenziare che nella prassi dei rapporti bancari, sino all'entrata in vigore della novella di cui alla legge n.
2/09 e ss., la commissione di massimo scoperto corrispondeva sostanzialmente a due tipologie: a) pagamento di una somma calcolata in percentuale sull'importo concesso a credito, al netto di quello effettivamente utilizzato;
b) pagamento di una somma calcolata sull'ammontare massimo di
SENTENZA 17 utilizzo nel periodo di riferimento, variabile a seconda che il punto massimo di utilizzo sia avvenuto "entro il fido accordato" ovvero "extrafido".
In mancanza di una disciplina specifica dell'istituto parte della giurisprudenza di merito aveva affermato la tesi della nullità radicale della commissione in ragione della mancanza di causa (cfr.
Trib. Milano n. 4081/2011, Trib. Parma 23/3/2010, Trib. Torino 21/1/2010, Trib. Teramo
18/1/2010, Trib. Salerno 12/6/2009, Trib. Tortona 19/5/2008, Trib. Monza 7/4/2006 e 12/12/2005,
Trib. Lecce 21/11/2005 e 11/2/2005, App. Milano 4/4/2003, Trib. Milano 4/7/2002).
Altra parte della giurisprudenza, pur ammettendo la legittimità della clausola, esigeva che la clausola stessa, per essere valida, dovesse risultare determinata o determinabile, ed, a tal fine, richiedeva che nel contratto fossero previsti quanto meno il tasso della commissione, i criteri di calcolo, la periodicità di tale calcolo (Tribunale Monza 22/11/2011, Tribunale Piacenza 12/4/2011
n. 309, Tribunale Novara 16/7/2010 n. 774, Tribunale di Parma 23/3/2010, Tribunale Teramo
18/1/2010 n. 84, Tribunale Busto Arsizio 9/12/2009, Tribunale Biella 23/7/2009, Tribunale
Genova 18/10/2006, Tribunale Monza 14/10/2008 n. 2755, Tribunale Cassino 10/6/2008 n. 402,
Tribunale Vibo Valentia 28/9/2005, Tribunale Torino 23/7/2003, App. Roma 13/9/2001, App.
Lecce 27/6/2000).
Tale orientamento trovava conforto nella disciplina di cui all'art. 1346 c.c., a mente della quale ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o quanto meno determinabile, e più nello specifico all'art. 117 comma 4 TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.
Con la L. 2/09, e, successivamente, il DL n. 201/11, conv. in L. n. 214/11 e succ. mod., nonché con le disposizioni attuative di cui al DM n. 644/12 è stata disciplinata la commissione di disponibilità fondi nel senso che l'art. 2 bis, comma 1, per la parte che interessa ha previsto che
“Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva
e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con
SENTENZA 18 l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non puo' comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullita' del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo”.
Tale articolo, peraltro, è stato poi abrogato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 27, comma 4, conv., con modif., nella L. 24 marzo 2012, n. 27, mentre la disciplina in materia di commissioni di massimo scoperto, ivi contenuta, era stata poco prima sostituita dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n.
385, art. 117 bis, (t.u.b.), inserito dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 6 bis, conv., con modif., nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, che a pena di nullità consente la previsione nei contratti di apertura di credito, "quali unici oneri a carico del cliente", di "una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate...", imponendo inoltre per detta commissione il limite massimo dello "0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente".
Da cio' ne discende, dunque, che in caso di indeterminatezza delle pattuizioni andranno considerate nulle le clausole che hanno comportato costi per commissione di massimo scoperto o commissione comunque denominate e una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi e non dovuto il relativo importo addebitato, ex art 117 bis TUB .
Quanto all'eccezione relativa alla nullità delle clausole relative agli interessi ultralegali applicati, in presenza di un contratto carente della relativa pattuizione troverà applicazione il sistema di eterointegrazione di cui all'art. 177 7 comma TUB, mentre in assenza di contratto si applicheranno
, ai fini del calcolo del saldo dei rapporti oggetto di accertamento gli interessi al tasso legale.
Ciò posto, sulla base della documentazione agli atti, tenuto conto delle eccezioni sollevate dall'opponente in merito agli addebiti sul conto n. 400950619 anche derivante dai conti collegati, accertate la nullità delle relative clausole dei rapporti oggetto di indagine, facendo applicazione dei principi innanzi evidenziati, tenuto conto della corretta analisi dei documenti agli atti effettuata dal ctu nominato in applicazione delle suddette norme e principi cui si rinvia ( v. tabelle pag 5 e 6 della relazione peritale depositata in risposta all'integrazione peritale di cui all'ordinanza del 10.09.2021 e la tabella a pag 6 della nota integrativa in risposta all'ordinanza del 6.05.2024 ), in risposta ai questi formulati dal gi dott con ordinanza del Persona_3
15.04.2019, del 6.11,2020 e del 10.09.2021 cui il Tribunale ritiene di aderire e far propria, in quanto frutto di una corretta applicazione dei principi innanzi enunciati e in risposta ai quesiti
SENTENZA 19 innanzi formulati, il saldo del rapporto numero 400950619 alla data del 21.06.2016 va accertato nella misura di euro 1399,62 a credito della correntista come da tabella a pag 6 della relazione peritale di chiarimenti depositata dal ctu in ottemperanza all'ordinanza del 6.05.2024.
In conclusione , per il rapporto di conto anticipi su fatture n. 10257001 va accerto un credito a favore dell'opposta di euro 105.085,20; per il finanziamento chirografario n. 3841259 va accertato un credito a favore dell'opposta pari ad euro 31.549,68 ed infine per il rapporto n.
400950619 va accertato un credito a favore dell'opponente di euro 1.399,62, da porre in compensazione con il credito complessivo accertato in capo all'opposta , stante l'eccezione tempestivamente formulata dalla stessa nella comparsa di costituzione .
Ciò posto, per tutte le ragioni innanzi evidenziate il Tribunale accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. n. 2040 del 02/03/2017 e condanna .
[...]
al pagamento in favore di Parte_1 AR dell'importo complessivo di euro 135.235,26 oltre interessi ex art 1484 4 co c.c. .
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio il Tribunale ritine che sussistano giusti motivi per la compensazione in ragione della metà tra le parti, ponendo la residua parte a carico dell'opponente, che liquida in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio e dell'attività espletata secondo tariffa vigente
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione seconda , pronunciando sulla opposizione proposta .
[...]
in persona del liquidatore avverso il decreto ingiuntivo n. 2040 Parte_1
del 02/03/2017 e sulla domanda riconvenzionale da questi spiegata così decide ogni altra istanza e/o eccezione rigettata e disattesa:
- accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto in giuntivo n. n. 2040 del
02/03/2017 e per l'effetto condanna in persona del Parte_1 liquidatore al pagamento dell'importo complessivo di euro 135.235,26 oltre interessi ex art 1484 4 co c.c. a favore di in persona del legale rapp.te; AR
- rigetta la domande riconvenzionale;
- compensa le spese di lite tra le parti in ragione della metà ponendo la residua parte a carico dell'opponente che si liquida, tenuto conto dell'attività espletata nella diverse fasi di giudizio, in euro 2500,00 per compensi oltre iva e c.p.a e rimborso spese forfettarie ex art 2 del DM
55/2014 in favore di quale mandataria di in euro CP_1 Controparte_2
1.200,00 in favore di oltre iva e c.p.a e rimborso spese forfettarie ex art 2 del CP_3
SENTENZA 20 DM 55/2014; in euro 2500,00 in favore di oltre iva e c.p.a AR
e rimborso spese forfettarie ex art 2 del DM 55/2014;
- pone il pagamento delle spese di ctu, liquidate complessivamente in euro 10.840,37 ( giusta decreti di liquidazione del 18.02.2021 e del 21.12.2021 ) , in ragione della metà in solido a carico di quale mandataria di di e di CP_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, ponendo l' altra metà a carico per intero di AR Parte_1
in persona del liquidatore .
[...]
Napoli, 4.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
13 Pt_4