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Ordinanza collegiale 2 novembre 2021
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Decreto cautelare 17 novembre 2021
Ordinanza cautelare 29 novembre 2021
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 10/06/2025, n. 11285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11285 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11285/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06715/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6715 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Capotorto, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Giudizio definitivo della Commissione per gli Accertamenti Psico-fisici, prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, successivamente conosciuto dal ricorrente, recante il giudizio di inidoneità al Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3.581 allievi Carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. -OMISSIS-;
-di tutti i verbali della Commissione esaminatrice del concorso relativi alla valutazione del profilo del ricorrente, di cui non si conoscono i contenuti, con riserva espressa di proporre motivi aggiunti all'atto della loro esibizione;
- di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti, se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NI EN il -OMISSIS-:
- del giudizio di verificazione effettuato dalla Commissione Medica Interforze di 2° istanza di Roma, a seguito della visita a cui si è sottoposto il ricorrente in data 29/09/21, nella parte in cui esprimono un giudizio di inidoneità su valori (45 db) non ritenuti dalla normativa di riferimento causa invalidante e di esclusione;
- della Graduatoria finale di merito pubblicata in data -OMISSIS-;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 aprile 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale indetta per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, venendo escluso in ragione di un giudizio di inidoneità sanitaria formulato dalla competente Commissione medico-legale per la rilevata perdita uditiva monolaterale isolata >40 dB alle frequenze 4000 e 6000 Hz, con attribuzione di coefficiente AU 3, ritenuto non compatibile con l’arruolamento.
2. Tale valutazione è stata confermata, a seguito di verificazione disposta dal Collegio, dalla Commissione Medica Interforze di Seconda Istanza, che ha ribadito l’inidoneità del candidato sulla base delle medesime risultanze cliniche. Il ricorrente ha impugnato con ricorso per motivi aggiunti anche l’esito della verificazione ritenendo affetto dai medesimi vizi denunciati con il ricorso principale.
3. La difesa del ricorrente ha articolato numerose censure, tutte fondate sul presunto errore tecnico e giuridico commesso dalle Commissioni sanitarie nell’applicare criteri non previsti dalla normativa vigente.
4. In particolare, si è sostenuto che la normativa tecnica di riferimento – costituita dall’art. 582, lett. T), n. 2 del D.P.R. n. 90/2010 e dal D.M. 04/06/2014 – considera invalidante unicamente la ipoacusia monolaterale con perdita uditiva superiore a 50 dB calcolata sulla media delle frequenze 500, 1000, 2000 e 3000 Hz, senza alcun riferimento alle frequenze 4000 e 6000 Hz utilizzate nella valutazione del caso di specie.
5. Si è costituito in giudizio il Ministero intimato con memoria formale depositando la documentazione rilevante.
6. All’udienza del 4 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio ritiene che le doglianze articolate dal ricorrente non siano fondate.
8. La giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che i giudizi delle Commissioni mediche operanti in ambito concorsuale, pur essendo espressione di discrezionalità tecnica, non sono insindacabili, ma possono essere oggetto di scrutinio giurisdizionale nei soli casi di manifesta illogicità, travisamento dei fatti, errore tecnico evidente o violazione di legge (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 giugno 2018, n. 3982; id., 2 febbraio 2021, n. 968; T.A.R. Lazio, I bis, sent. n. 9454/2023).
9. Tuttavia, tale scrutinio non può tradursi nella sostituzione del giudizio del giudice amministrativo a quello degli esperti incaricati di compiere valutazioni sanitarie complesse e specifiche, tanto più in settori sensibili come quello militare, in cui il principio di precauzione e il primato delle esigenze funzionali e operative delle Forze Armate impongono criteri di selezione rigorosi e standardizzati.
10. Nel caso in esame, la Commissione di verificazione ha puntualmente esaminato la situazione clinica del ricorrente, con visita specialistica otorinolaringoiatrica e audiometria eseguita presso struttura militare. La relazione, ampiamente motivata, ha chiarito che la soglia uditiva registrata (45 dB) in sede concorsuale, pur non integrando la causa invalidante descritta nel D.M. 04/06/2014 con riferimento alle quattro frequenze “canoniche”, risulta tuttavia rilevante e incompatibile con l’arruolamento militare in ragione di ulteriori parametri sanitari validati nella prassi medico-legale delle Forze Armate.
11. In altri termini, la Commissione ha fatto applicazione di criteri aggiornati, che – come chiarito anche in dottrina – possono contemplare estensioni delle frequenze testate in funzione della mansione. Il giudizio non si fonda quindi su un arbitrio, ma su una valutazione precauzionale e funzionale alla specificità del servizio militare.
12. Va ribadito, in tal senso, che non ogni divergenza interpretativa rispetto alla normativa tecnica integra un vizio di legittimità: al contrario, l’interprete deve tener conto della peculiarità del contesto operativo in cui si collocano i concorsi militari, dove la salvaguardia dell’efficienza psicofisica dei candidati risponde non solo a criteri legali ma anche a standard tecnico-operativi consolidati.
13. Né è possibile affermare, come sostenuto dalla difesa del ricorrente, che la Commissione abbia agito in modo illogico o contraddittorio. Al contrario, essa ha motivato il proprio giudizio richiamando la concreta incidenza della patologia riscontrata sulla funzionalità uditiva complessiva, con esposizione del candidato a potenziali rischi in ambiente operativo, il che giustifica l’adozione di un coefficiente (AU 3) non compatibile con l’idoneità al servizio attivo.
14. Ad avviso del Collegio, le doglianze sollevate dal ricorrente non sono idonee a scalfire la presunzione di legittimità e correttezza del giudizio reso dalla Commissione medica e confermato in sede di verificazione.
15. Deve, infatti, evidenziarsi che l’intero iter istruttorio si è svolto secondo procedure cliniche rigorose, formalizzate e garantite dalla presenza del medico di parte, nonché da una metodologia replicabile e conforme ai protocolli adottati in ambito militare. In particolare, il ricorrente è stato sottoposto a visita specialistica otorinolaringoiatrica presso una struttura sanitaria militare qualificata, durante la quale sono stati effettuati esami audiometrici multipli e randomizzati, al fine di assicurare un quadro diagnostico attendibile e oggettivo.
16. La relazione di verificazione, redatta dal Collegio medico legale militare, ha confermato la diagnosi di ipoacusia monolaterale isolata con soglia uditiva di 45 dB alle frequenze 4000 e 6000 Hz, attribuendo un coefficiente AU 3. Tale attribuzione non è avvenuta in modo apodittico o astratto, ma è stata motivata con riferimento alla compromissione dell’efficienza uditiva funzionale, in considerazione delle specifiche esigenze del servizio militare.
17. Occorre, infatti, tener presente che la valutazione sanitaria in ambito militare non può ridursi ad una mera ricognizione aritmetica di soglie tabellari, ma deve essere contestualizzata in funzione della capacità operativa richiesta, dell’ambiente sonoro di impiego, e della necessità di reazioni uditive tempestive anche in condizioni ambientali critiche. Le frequenze “alte” come 4000 e 6000 Hz, ancorché non espressamente menzionate nelle soglie minime previste dalle normative di base, assumono rilievo operativo nella rilevazione tempestiva di segnali acustici ad alta frequenza, quali allarmi, comandi radio o impulsi elettronici.
18. In questo senso, va altresì osservato che l’impostazione seguita dalla Commissione riflette l’evoluzione delle prassi clinico-operative adottate in ambito militare, che – pur nel rispetto della cornice normativa dettata dal D.P.R. n. 90/2010 e dal D.M. 04/06/2014 – riconoscono la necessità di tenere conto anche di parametri funzionali ulteriori, ove scientificamente consolidati e rilevanti per la specificità dell’impiego. In questo contesto, le frequenze superiori (4000 e 6000 Hz), sebbene non menzionate tra quelle fondamentali per la valutazione audiometrica minima, assumono oggi rilievo tecnico concreto nella misurazione dell’idoneità operativa, specie per ruoli che richiedano prontezza percettiva in ambienti acusticamente complessi.
19. L’utilizzo di tali frequenze come indicatori complementari non si pone in contrasto con la normativa vigente, bensì rappresenta una sua applicazione coerente e funzionalmente orientata, secondo criteri tecnico-scientifici consolidati nel tempo all’interno della medicina legale militare. Ne deriva che l’adozione di tali parametri da parte della Commissione verificatrice, lungi dal costituire una deviazione arbitraria dai criteri normativi, rientra pienamente nell’ambito della discrezionalità tecnica riconosciuta all’Amministrazione in sede selettiva.
20. Alla luce di quanto precede, l’attribuzione del coefficiente AU 3 – da ritenersi preclusiva dell’idoneità al servizio – si configura come espressione di un’applicazione prudente, proporzionata e ragionevolmente motivata del principio di selezione, funzionale alla tutela dell’efficienza psicofisica, della sicurezza collettiva e dell’affidabilità dell’apparato militare.
21. Va, inoltre, rilevato che l’operato della Commissione si colloca in un contesto di uniformità valutativa, volto ad assicurare parità di trattamento tra tutti i candidati e ad evitare l’introduzione di margini discrezionali individuali incompatibili con il principio di uguaglianza sostanziale. Le Commissioni medico-legali militari sono chiamate ad applicare criteri tecnico-scientifici consolidati, codificati nella prassi amministrativa e integrati da esigenze funzionali specifiche, che ben giustificano l’utilizzo di frequenze uditive ulteriori rispetto a quelle codificate dalla norma base, ove ciò sia necessario a garantire la coerenza valutativa e l’adeguatezza del reclutamento.
22. In definitiva, il Collegio ritiene che la valutazione della Commissione di verificazione – immune da vizi logici, formalmente ben motivata e tecnicamente congruente – non possa essere oggetto di sindacato sostitutivo da parte del giudice amministrativo, salvo che nei casi, qui insussistenti, di errore manifesto, illogicità evidente o travisamento dei fatti.
23. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che non sussistono i presupposti per un sindacato giurisdizionale demolitorio sul giudizio medico contestato.
24. Sia il ricorso introduttivo che il ricorso per motivi aggiunti devono, pertanto, essere respinti in quanto le valutazioni delle Commissioni mediche risultano immuni dai vizi dedotti e coerenti con i principi di proporzionalità, precauzione e tutela dell’interesse pubblico che informano l’attività selettiva nelle Forze Armate.
25. Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità tecnica della questione e del tenore giurisprudenziale non univoco sulle soglie audiometriche da impiegare nei concorsi militari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO