Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2404 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversie iscritta al n. 11005/2024 RG
TRA
, C.F. , rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Laudante;
Parte_1 C.F._1
ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Ponzo;
resistente
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Silvio Tommasini;
resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente si opponeva alla intimazione di pagamento 02820249009846081000 notificata in data 27.08.2024, nella misura in cui è diretta alla riscossione dei crediti contributivi portati dalle cartelle di pagamento:
02820160011056552000, notificata il 29/08/2016 secondo quanto emergente dalla suddetta intimazione;
02820180008973722000, notificata il 07/07/2018 secondo quanto emergente dalla suddetta intimazione.
Esponeva che le anzidette cartelle di pagamento non le erano state ritualmente notificate e deduceva che era ormai maturata la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi.
Chiedeva l'annullamento dell'intimazione e l'accertamento della prescrizione dei crediti contributivi portati dalle suddette cartelle.
Si costituivano l' e l'agente della riscossione chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
L'agente della riscossione osservava che la “..Cartella di pagamento n. 02820160011056552000:
è stata notificata in data 29/08/2016; inserita nel preavviso di fermo n. 02880201900004358000 notificato via pec il 29/05/2019; inserita nell'intimazione di pagamento n.
02820249009846081000, notificata il 27.08.2024, oggi opposta;
- Cartella di pagamento n.
02820180008973722000: è stata notificata in data 07/07/2018; inserita nel preavviso di fermo n.
02880201900004358000 notificato via pec il 29/05/2019; inserita nell'intimazione di pagamento n. 02820249009846081000, notificata il 27.08.2024, oggi opposta…”.
Deduceva che pertanto non è maturata la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi.
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Deve preliminarmente accertarsi la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente a fronte dell'intimazione notificata.
La Corte di legittimità, con riferimento all'interesse ad agire in materia di contestazioni contenenti l'affermazione dell'inadempimento di una obbligazione contributiva provenienti da soggetti qualificati, afferma infatti che “Ove l'incertezza sulla situazione giuridica nasca dalla contestazione del diritto da parte di un terzo, o dalla affermazione di un obbligo giuridico,
l'interesse all'accertamento giudiziale della propria posizione soggettiva è concreto ed attuale quando la contestazione, per il soggetto da cui proviene, e per le modalità con cui è espressa, è tale da mettere in forse il diritto nei rapporti con gli altri o dal costituire seria minaccia di azione per l'adempimento del preteso obbligo. Non vi è dubbio che il pagamento dei contributi dovuti costituisce una obbligazione giuridica;
che l'ente previdenziale è un soggetto qualificato a contestare l'inadempimento di tale obbligazione;
che esso, essendo soggetto al principio di legalità, non può astenersi dal perseguire l'inadempiente con i mezzi predisposti dall'ordinamento, e cioè con ordinanza ingiunzione o decreto ingiuntivo di pagamento” (cfr.
Cassazione civile sez. lav. n. 5366 del 2005).
La cartella di pagamento 02820160011056552000 è stata ritualmente notificata il 29/08/2016 ai sensi dell'art. 26 DPR n. 602 del 1973, secondo quanto emergente dalla documentazione prodotta dall'agente della riscossione.
Inoltre la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi portati dalla suddetta cartella è stata interrotta mediante la notificazione del preavviso di fermo amministrativo
02880201900004358000 in data 29.5.2019 (cfr. doc. in atti prodotta dall'agente della riscossione) e mediante l'intimazione di pagamento 02820249009846081000 notificata in data
27.08.2024.
Deve pertanto dichiararsi la legittimità dell'intimazione di pagamento 02820249009846081000 nella misura in cui è diretta alla riscossione dei crediti contributivi portati dalla cartella di pagamento 02820160011056552000.
Per quanto attiene alla cartella di pagamento 02820180008973722000, portante crediti contributivi inerenti agli anni 2017 e 2018, deve rilevarsi che non vi è prova che la stessa cartella sia stata ritualmente notificata il 07/07/2018, secondo quanto emergente dalla intimazione di pagamento impugnata.
L'agente della riscossione ha unicamente prodotto un avviso di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata relativo alla notificazione della suddetta cartella, in cui si attesta:
“è stato rilevato un errore: 5.1.1 - Aruba Pec S.p.A. - indirizzo non valido Il messaggio è stato rifiutato dal sistema.” Orbene deve rilevarsi che l'art. 60 DPR n. 600 del 1973 prevede testualmente nella formulazione vigente ratione temporis: “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalita' di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che
2 per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato puo' essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della societa'
InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della societa' InfoCamere Scpa……”. Nella fattispecie concreta in esame l'agente della riscossione non ha fornito la prova di aver adempiuto alle suddette disposizioni e pertanto deve accertarsi che la notifica della cartella di pagamento non è stata ritualmente effettuata.
Deve pertanto dichiararsi l'illegittimità della intimazione di pagamento impugnata nella misura in cui è diretta alla riscossione dei crediti contributivi portati dalla cartella di pagamento
02820180008973722000.
Deve rigettarsi la domanda diretta all'accertamento della prescrizione dei crediti contributivi inerenti agli anni 2017 e 2018, portati dalla cartella di pagamento 02820180008973722000.
Deve infatti accertarsi che la richiesta di riscossione dei suddetti crediti, effettuata mediante la notificazione del preavviso di fermo amministrativo 02880201900004358000 in data 29.5.2019
(cfr. doc. in atti prodotta dall'agente della riscossione) e mediante l'intimazione di pagamento
02820249009846081000 notificata in data 27.08.2024, è idonea ad interrompere la prescrizione.
Deve specificarsi che secondo l'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020, infatti, sono sospesi i termini prescrizionali dal 23.2.2020 al 30.6.2020. Allo stesso modo, in base all'art. 11 co. 9 d.l.
183/2020 è prevista la sospensione dal 31.12.2020 al 30.6.2021.
L'art. 68 d.l. 18/2020, invece, è una diversa disposizione che ha un ambito applicativo più limitato in quanto prevede la sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 non della prescrizione di qualsiasi termine di pagamento ma solo ed esclusivamente dei termini dei versamenti in scadenza in tale arco di tempo solo se indicati nella relativa cartella di pagamento od avviso di addebito. In questo caso, infatti, il versamento deve essere eseguito in un'unica soluzione entro il
3 mese successivo al termine del periodo di sospensione. In altre parole, la disposizione in esame si applica solo in presenza delle seguenti condizioni cumulative:
1. credito già cristallizzato in una cartella di pagamento od avviso di addebito;
2. termine di pagamento, indicato espressamente dalla cartella o dall'avviso, ricadente nell'arco di tempo compreso tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021.
La ratio della disposizione, quindi, è rappresentata dalla volontà del legislatore di lasciare un maggior margine di tempo al debitore che riceve per la prima volta la notifica dell'atto impositivo. In questo caso, infatti, vi è il differimento del termine di pagamento alla scadenza del mese successivo al periodo di sospensione. Le altre due disposizioni, invece, riguardano qualsiasi pretesa creditoria.
Per tali ragioni, non si applica l'art. 68 d.l. 18/2020 ma i due periodi di sospensione previsti dall'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 d.l. 183/2020.
e di Controparte_1 Controparte_1 liquidate come in dispositivo, devono essere compensate nella misura di 1/3 in ragione della misura dell'accoglimento del ricorso e per la rimanente parte seguono il principio della soccombenza e pertanto vanno poste a carico del ricorrente.
Le spese di lite tra il ricorrente ed , liquidate come in Controparte_2 dispositivo, devono essere compensate nella misura di 1/3 in ragione della misura dell'accoglimento del ricorso e per la rimanente parte seguono il principio della soccombenza e pertanto vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la legittimità dell'intimazione di pagamento 02820249009846081000 nella misura in cui è diretta alla riscossione dei crediti contributivi portati dalla cartella di pagamento
02820160011056552000;
- dichiara la illegittimità dell'intimazione di pagamento 02820249009846081000 nella misura in cui è diretta alla riscossione dei crediti contributivi portati dalla cartella di pagamento
02820180008973722000;
- dichiara che i crediti contributivi portati dalla cartella di pagamento 02820180008973722000 non sono prescritti;
- liquida le spese di lite tra il ricorrente e l' Controparte_1 in €1.150,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come
[...] per legge compensandole nella misura di 1/3 e condannando il ricorrente al pagamento della rimanente parte delle spese di lite in favore dell' Controparte_1
[...]
- liquida le spese di lite tra il ricorrente ed in €1.150,00 oltre Controparte_2 rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge compensandole nella misura di 1/3 e condannando il ricorrente al pagamento della rimanente parte delle spese di lite in favore di . Controparte_2
Si comunichi.
Così deciso il 28.05.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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