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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/05/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 625/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Paolo TALAMO Presidente
Silvia BURELLI ConIGliere relatore
Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
C.F. con sede legale in Padova - via galleria Spagna 9, in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, SI.ra , Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianni Barillari (C.F. ) e Gianluca CodiceFiscale_1
Spolverato (C.F. ) – che hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni CodiceFiscale_2
agli indirizzi pec e Email_1
–, elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Email_2
Padova - via F. Rismondo 2/e, giusta la procura in atti
Parte appellante contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, CP_1 C.F._3
per procura speciale in calce del presente atto, dagli avvocati Francesco Rossi (C.F.
, Valentina Biscaro (C.F. ) e Giacomo Rossi (C.F. C.F._4 C.F._5
questi ultimi nominati procuratori in forza del mandato conferito all'avv. C.F._6
1 Francesco Rossi, i quali hanno eletto domicilio presso il loro studio sito in Padova, Corso Garibaldi
n. 5; PEC: Email_3 Email_4
nr. fax: 049.650834 Email_5
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 547/2024 del Tribunale di PADOVA – sezione lavoro
IN PUNTO: licenziamento disciplinare
Conclusioni:
Per parte appellante:
“NEL MERITO: accertati i fatti e le circostanze esposti in narrativa e ferme le eccezioni ivi formulate
– nonché fermo l'integrale richiamo anche alle argomentazioni svolte, alle conclusioni formulate e alle eccezioni dedotte in primo grado nella memoria di costituzione e a verbale, da intendersi qui integralmente riproposte e nessuna rinunciata, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c. –, in riforma della sentenza del Tribunale di Padova - Giudice del lavoro n. 547/2024, emessa nel giudizio n. 1276/2023
r.g., pubblicata il 21 novembre 2024 e notificata il successivo 25 novembre, accogliere le domande formulate dalla Società nella memoria di costituzione di primo grado 14 settembre 2023 e, quindi:
'nel merito: accertati i fatti e le circostanze esposti in narrativa,
- in via principale: accertare e dichiarare validità, legittimità ed efficacia del licenziamento oggetto di causa e rigettare le domande della ricorrente, perché infondate tutte in fatto e/o in diritto o,
comunque, non provate;
- in subordine, in caso di accoglimento, in toto o pro parte, delle domande ex art. 18, commi 5 o 6, l.
300/1970 e ss. modifiche, contenere l'indennità risarcitoria ivi prevista nel minimo di legge;
in caso di accoglimento delle domande reintegratorie, ai sensi dei precedenti commi 1-4, detrarre l'aliunde perceptum aut percipiendum, nella misura che emergerà in corso di causa, nonché il t.f.r. pagato dalla convenuta, per l'importo indicato in narrativa o per quello diverso che dovesse risultare in corso di causa.
- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al rimborso delle spese generali (al
15%), a c.p.a. e all'IVA o, in caso di soccombenza, con compensazione delle stesse.'
Con ripetizione delle somme pagate dalla Società in esecuzione della sentenza di primo grado:
2 Con rifusione di spese competenze di causa per entrambi i gradi di giudizio, oltre agli accessori di legge.”
Per parte appellata:
“- rigettarsi, per le ragioni sopra esposte, l'appello proposto da Parte_1
- in ogni caso, spese e competenze professionali interamente refuse.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha parzialmente accolto le domande della lavoratrice, annullando il licenziamento e condannando la società alla reintegrazione nel posto di lavoro e alla corresponsione di una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali per il periodo dal licenziamento alla reintegrazione. Ha, altresì,
condannato la società alla refusione delle spese di lite.
La IG.ra era dipendente della soc. dal 2005, con inquadramento di CP_1 Pt_1
impiegata nel 4° livello del CCNL Commercio e Terziario, e svolgeva le mansioni di commessa presso il negozio Tigotà di Padova. Asseritamente sospettando illeciti nell'attività di cassa, la società
incaricava un'agenzia investigativa e – a seguito dell'attività, con installazione di telecamere nascoste nel negozio, e della relazione della stessa – con lettera del 5.8.2022 contestava alla lavoratrice cinque condotte inadempienti ai propri obblighi (riscontrate nei giorni 3.6.2022, 9.6.2022,
12.7.2022, 25.7.2022, 3.8.2022). Successivamente, con lettera del 29.8.2022, la società contestava ulteriori comportamenti alla lavoratrice. La società non accoglieva le giustificazioni della lavoratrice e con lettera del 22.9.2022 irrogava il licenziamento per giusta causa con riferimento ai soli fatti di cui alla prima contestazione, oltre a depositare denuncia/querela penale del 20.10.2022. La
lavoratrice ha impugnato il licenziamento in data 8.11.2022 e ha instaurato la presente causa ritenendo il licenziamento nullo, in quanto ritorsivo a fronte della sua attività di RSA della CGIL, e/o comunque illegittimo.
Il primo giudice ha accolto le domande della lavoratrice, così motivando:
“5.2. Come noto, 'In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale' (Cass. 4.4.19, n. 9468; Cass. 9.6.17, n. 14456). In altri termini, il lavoratore deve fornire la prova che l'intento di rappresaglia abbia avuto, nella formazione della volontà espulsiva, un ruolo determinante ed esclusivo, anche rispetto ad altri fattori rilevanti nella configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso.
5.3. Nel caso di specie, un tale onere non si ritiene sia stato però assolto dalla lavoratrice.
Nemmeno la prospettazione della ricorrente risulta in realtà sufficiente a configurare, in ipotesi, il carattere ritorsivo del
3 licenziamento, che è tale quando si palesi chiaramente come una ingiusta ed arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore e che comunque, per determinare la nullità dell'atto, deve essere unico e determinate. Secondo la ricorrente l'intento, il disegno, ritorsivo andrebbe individuato nella decisione aziendale di 'fare fuori' tutti quelli che Pt_ erano vicini alla IGnora che sarebbero stati in effetti tutti licenziati.
In ogni caso, le risultanze documentali e testimoniali non sono tali da suffragare, in maniera sufficiente, il carattere ritorsivo del licenziamento della IGnora , risultando in particolare le dichiarazioni delle testi su tali circostanze alquanto generiche e poco CP_1 Tes_ IGnificative (cfr. testi e ). Testimone_1 La domanda svolta in via principale dalla ricorrente va perciò rigettata.
6. Benché non si ritenga provato il carattere ritorsivo del licenziamento, esso risulta però illegittimo.
6.1. Alcune delle condotte contestate alla lavoratrice sono state conosciute ed apprezzate dalla società sulla base dei risultati dell'indagine dell'agenzia investigativa. La società convenuta ha sostenuto che aveva maturato il forte sospetto che, presso il negozio di via Roma, venissero compiuti illeciti di rilevanza penale nello svolgimento dell'attività di cassa, con l'addebito ai clienti di somme superiori a quelle effettivamente dovute e con l'appropriazione, da parte dei responsabili, dei relativi prodotti (formalmente acquistati e pagati dal cliente, ma a questi mai consegnati). Per cui, al fine di garantire il buon nome e il patrimonio della Società (anche per la possibile sottrazione dei beni da parte dei cassieri e per le eventuali responsabilità economiche verso i clienti, ex art. 2049 c.c.), il 23 maggio 2022 (doc. 12 convenuta) – incaricava la società di investigazioni privata Global Investigazioni S.n.c. di Padova di effettuare le necessarie indagini nel negozio;
essa ha precisato di conferire annualmente, nel mese di gennaio, un incarico 'quadro' all'agenzia investigativa, incarico cui viene poi data attuazione solo in caso di effettiva necessità, con successiva precisazione, volta per volta, del negozio, del periodo... L'incarico quadro, nel 2022, è stato conferito il 28 gennaio (doc. 13 convenuta).
La ha perciò prodotto, a conferma delle condotte contestate e, dunque, della legittimità del licenziamento, la successiva Pt_1 relazione dell'agenzia (cfr. docc. 14, 14 bis, nonché sub 15, copia dei file video).
6.2. Tuttavia, come lamentato dalla ricorrente, i controlli dell'agenzia investigativa risultando illegittimi, sicché le relative prove raccolte sono inutilizzabili.
Secondo i recenti arresti della Cassazione, i c.d. controlli difesivi in senso stretto si pongono al di fuori della previsione dell'art. 4 L. 300/1970.
Al contempo, però, tali controlli difensivi sono legittimi solo in quanto rispettino alcune condizioni, al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra le eIGenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlati alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, con un contemperamento che non può precidere dalle circostanze del caso concreto.
In particolare, secondo la Cassazione 'la legittimità dei controlli cd. difensivi in senso stretto presuppone il "fondato sospetto" del datore di lavoro circa comportamenti illeciti di uno o più lavoratori;
ne consegue che spetta al datore l'onere di allegare, prima, e di provare, poi, le specifiche circostanze che l'hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico "ex post", sia perché solo il predetto sospetto consente l'azione datoriale fuori del perimetro di applicazione diretta dell'art. 4 st. lav., sia perché, in via generale, incombe sul datore, ex art. 5 l. n. 604 del 1966, la dimostrazione del complesso degli elementi che giustificano il licenziamento (Cass. 26.6.2023,n. 18168 ).
6.3. Nel caso di specie, il datore di lavoro non ha provato che vi fosse un fondato sospetto, da intendersi quale concreto sospetto della commissione di illeciti da parte dei dipendenti e della IGnora in particolare, tale da legittimare i controlli investigativi posti CP_1 in essere.
Anzi, le stesse dichiarazioni rese dai testi introdotti dalla convenuta hanno contraddetto che un tale 'fondato sospetto' vi fosse.
[…]” (pag. 7-9).
“Ebbene, tali dichiarazioni [del teste n.d.r.] smentiscono la sussistenza di un fondato sospetto, essendosi il teste TE limitato a riferire di generiche e non meglio precisate 'anomalie', riferendo poi di una telefonata di una cliente, in alcun modo individuata ed indicata, alla quale nemmeno era stato chiesto di esibire uno scontrino, non essendo nemmeno dato di sapere chi avesse ricevuto la la telefonate.
Ed anche le anomalie che avrebbe riferito la IGnora non concretizzano un fondato sospetto. Pt_4 Già in mancanza della prova di un fondato sospetto le indagini investigative poste in essere risultano illegittime e, dunque, i dati eventualmente raccolti inutilizzabili.
Quanto dichiarato dal teste , titolare della agenzia investigativa incaricata dell'indagine, conferma Testimone_4 l'illegittimità dei controlli anche sotto ulteriori profili, non essendo stato provato che il controllo fosse effettivamente successivo al sospetto, essendo invece provato che la aveva in essere un rapporto continuativo con l , sulla base di un contratto quadro, Pt_1 Pt_5 mancando perciò anche la prova di un incarico specifico e predeterminato. Inoltre, le concrete modalità dell'indagine effettuata, come emerge dalle dichiarazioni dello stesso teste, risultano lesive della dignità e riservatezza del lavoratore, in violazione del necessario bilanciamento tra i contrapposti diritti, che solo legittima i c.d. controlli difensivi.
Era stata infatti installata una videocamera che aveva costantemente ripreso per due mesi le casse e le cassiere;
le immagini erano viste non solo dal titolare dell'agenzia, ma anche dal figlio e dai responsabili della , che aiutava ad 'interpretarle' e a valutare Pt_1 i comportamenti ripresi e poi descritti nella relazione, precisando il teste addirittura: 'prima di fare la relazione li sottoponevamo Tes_4 a per essere certi che fossero delle anomalie…' CP_2 L'illegittimità dei controlli posti in essere comporta l'inutilizzabilità dei dati raccolti e risultanti dalla prodotta relazione investigativa.
7. In ogni caso, anche a voler ritenere – il che non è, per quanto sopra esposto – la legittimità dei controllo difensivi posti in essere dal datore di lavoro e, dunque, l'utilizzabilità dei risultati investigativi dell'agenzia – il licenziamento impugnato è illegittimo, non avendo il datore dimostrato, come era suo onere, ex art. 5 L. 604/1966, la sussistenza di una giusta causa – vale a dire di una causa che non consentisse la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro – e nemmeno di un giustificato motivo soggettivo, ossia di un notevole inadempimento agli obblighi che gravano sul lavoratore.
7.1. Con la richiamata lettera di contestazione disciplinare del 5.8.22, alla lavoratrice sono stati contestate cinque distinte condotte inadempienti, poste poi a base del licenziamento per giusta causa qui impugnato.
In sintesi, alla IGnora è stato contestato che: 1) in data 3 giugno 2022 avrebbe consegnato senza autorizzazione a CP_1 una cliente, giunta al negozio in compagnia di un bambino, un buono per il parco divertimenti Mirabilandia e un frisbee;
2) in data 9 giugno
2022 alle ore 16.17, ossia a due minuti dall'inizio del proprio turno, avrebbe ultimato la propria spesa personale e in tale occasione avrebbe impropriamente utilizzato la tessera personale di un altro cliente al fine di ottenere uno sconto;
3) in data 12 luglio 2022, nell'effettuare la propria spesa personale, avrebbe omesso di pagare un prodotto (una candeggina spray); 4) in data 25 luglio 2022 avrebbe accantonato taluni prodotti, sottraendoli alla disponibilità dei clienti, per poi acquistarli il giorno seguente;
5) in data 3 agosto 2022, 'passando in cassa' la spesa di una collega, avrebbe inserito nel carrello di quest'ultima un prodotto omaggio senza che ce ne fossero i presupposti. Allega la ricorrente- e non contesta la convenuta - che la IGnora , nel corso del rapporto ultraventennale durante il CP_1 quale ha prestato la sua attività di commessa e cassiere in favore della presso il punto vendita Tigotà di via Roma a Parte_1 Padova, sino ad agosto del 2022, non aveva subito alcun procedimento disciplinare.
4 7.2. Ebbene, anche tenuto della lunga durata di tale rapporto di lavoro – e, dunque, è da ritenere, della reciproca soddisfazione tra le parti – pare a questo giudice che le condotte contestate alla lavoratrice, sia individualmente che complessivamente valutale, quand'anche realizzatesi, non concretizzino una giusta causa di licenziamento, non compromettendo in maniera irreparabile il vincolo fiduciario, non esprimendo un effettivo disvalore.
Né le medesime condotte concretizzano un notevole inadempimento agli obblighi del lavoratore.
8. Vieppiù, l'assenza di antigiuridicità delle condotte contestate è emersa a seguito dell'istruttoria orale, tanto che è da escludere che il datore di lavoro abbia dato la prova, di cui era onerato, della sussistenza della giusta causa e nemmeno del giustificato motivo di licenziamento.
8.1 La prima contestazione rivolta alla IGnora è quella di aver consegnato in data 3 giugno 2022, alle ore 11.42 a CP_1 una IGnora giunta in negozio con un bambino un buono per l'accesso al parco divertimenti Mirabilandia e un 'frisbee VE sun', senza che ne ricorressero i presupposti. Tale condotta è stata contestata alla lavoratrice sulla base dei risultati dell'indagine, sicché, per quanto sopra esposto, in ragione dell'inutilizzabilità della prova, non è rilevante ai fini della valutazione della giustificatezza del licenziamento. Anche, però, a ritenerla provata di tratta di condotta priva di rilievo disciplinare” (pag. 11-13).
“[…] Ebbene, non solo non può dirsi provata la violazione, da parte della ricorrente, della disposizione aziendale e, comunque, che la ricorrente ne fosse a conoscenza, ma soprattutto, si tratta di condotta che appare priva di antigiuridicità. Risulta che l'emissione del buono per l'accesso gratuito al parco divertimenti di Mirabilandia avveniva automaticamente dalla cassa nel momento in cui un cliente effettuava una spesa oltre a una certa soglia prestabilita, come confermato dalla teste Tes_5 collega della ricorrente.
Afferma la ricorrente – e con ciò si può facilmente convenite, quale fatto notorio – che un tal tipo di buono non interessa a tutti i clienti, potendo perciò accadere che alcuni, pur avendolo ottenuto, lo lascino in cassa, come confermato anche dalla teste , Tes_5 la quale ha altresì riferito che gli omaggi venivano dati a tutti i clienti indistintamente
Il fatto che la commessa possa aver in tal modo consegnato il buono ad una cliente, accompagnata da un bambino (anziché cestinarlo), pare davvero privo di qualsiasi disvalore. Tes_ Anzi, si tratta di condotta idonea a fidelizzare la clientela – come anche confermato dalla teste , dunque, addirittura promozionale per l'azienda datrice di lavoro, al pari della consegna ad un bambino di un 'Frisbee VE N' (un pezzo di plastica a forma circolare di limitatissimo valore economico). Tes_ La teste ha invero riferito che tale omaggio era consegnato non solo in caso di spesa non trascurabile o a clienti abituali, ma anche a coloro che si recavano in azienda in compagnia di un bambino.
8.2. Il secondo episodio contestato alla ricorrente è relativo alla effettuazione della spesa personale presso il punto vendita alle ore 16,17. Nell'effettuare tale spesa la IG.ra avrebbe altresì utilizzato la tessera personale di un altro cliente al fine di ottenere CP_1 lo 'sconto compleanno' che sarebbe stato riservato al titolare di tale tessera.
[…] Non è contestato che la IGnora fosse in pausa dalle 16,00 alle 16,15 e, dunque, aveva legittimamente approfittato CP_1 di quei 15 minuti per farsi la spesa, sforando addirittura di 2 minuti sulla ripresa del lavoro !
Anche a prescindere dalle precisazioni della ricorrente, pare davvero difficile ritenere la lavoratrice inadempiente ai suoi obblighi per un ritardo di due minuti, così come non potrebbe essere ritenuta fondata di un lavoratore di farsi pagare per 2 minuti di lavoro straordinario.
Quanto all'utilizzo di una tessera intestata ad altro cliente – i.d. il marito della ricorrente, circostanza provata documentalmente (docc. 11 e 12 ricorrente) e non contestata – per usufruire dello sconto compleanno, benché il teste abbia riferito che, in base TE alla formale disciplina della Fidelity card, la stessa sia personale, è stato invece diversamente riferito che, in concreto, le carte fedeltà potevano essere usate anche dai familiari, senza che la responsabile avesse detto che non si potesse più farlo, essendo Pt_4Tes_ dunque una pratica consentita da parte dell'azienda (testi e . Tes_1Tes_ La teste ha altresì riferito che 'anche quando si faceva la tessera al cliente si diceva che la poteva usare anche il familiare anche quando c'era la Parte_6[.. è fatto notorio che ciò avvenga in tutti gli analoghi esercizi commerciali.
Anche tale condotta è priva di rilievo disciplinare.
8.3. Il terzo episodio contestato, vale a dire l'asserito omesso pagamento nell'ambito di una spesa personale effettuata il 12 luglio 2022 di un prodotto, 'Ace gentile candeggina spray', è stato accertato sulla base dei risultati delle indagini investigative e, dunque, per quanto detto, in maniera illegittima.
Il teste a riferito che 'dalla relazione risulta che abbia preso una candeggina;
e poi è stato verificato che ne mancava TE una dalle EN . La ricorrente a tale proposito ha allegato che in quel periodo, avendo contratto il Covid-19 e pertanto era stata costretta ad assentarsi dal lavoro per malattia;
in data 30 giugno 2022 effettuava per telefono una spesa personale, dettata alla collega IG.ra _6 e poi passata alla cassa da un'altra collega, la IG.ra . A fronte della malattia contratta dalla IG.ra , la spesa Persona_1 CP_1 aveva a oggetto molti prodotti necessari per igienizzare gli ambienti e veniva immediatamente pagata dalla ricorrente con il servizio
Satispay, come comprovato dallo scontrino spesa del 30.06.2022 prodotto (doc. 14 ricorrente). Nll'effettuazione della spesa, uno dei prodotti acquistati e pagati dalla ricorrente (una Ace gentile candeggina spray', appunto) risultava mancante in magazzino e non veniva pertanto consegnato alla IG.ra che pure lo aveva pagato. CP_1 Tes_ la circostanza è stata confermata dalla teste […]. Anche i documenti prodotti dalla ricorrente, comprovano l'allegazione della stessa secondo a fronte dell'acquisto di un prodotto mancante, la giacenza di magazzino viene indicata '– 1' (cfr. giacenze magazzino Ace gentile candeggina spray, sub doc. n. 15 ricorrente); quando le giacenze di magazzino sono negative, si verifica un'anomalia nelle giacenze e il personale la mattina del giorno successivo deve verificare l'effettivo stato del magazzino (cfr. anomalia giacenza del 1 luglio 2022, sub doc. n. 16 Parte_7 ricorrente).
Risulta dunque confermato che, nonostante la giacenza negativa fosse dovuta a un acquisto da parte della IG.ra di CP_1 un prodotto mancante nel magazzino, i colleghi in turno in giorno successivo hanno eleminato tale anomalia, visto che effettivamente non erano presenti prodotti in magazzino, riportando così la giacenza a 0.
Anche tale fatto contestato è, dunque, palesemente insussistente.
8.4. Il quarto fatto contestato alla ricorrente è quello di avere 'messo da parte' diversi prodotti per acquistarli in un momento successivo, con ciò sottraendoli ad un potenziale acquisto da parte di clienti, prodotti che sarebbero poi stati acquistati dalla lavoratrice il giorno successivo.
Il teste ha riferito che tale condotta gli sarebbe stata riferita dalla IGnora TE Pt_4 Egli ha confermando che riguardo ai prodotti accantonati dalla ricorrente il 25 luglio e acquistati il 26 luglio, ' Persona_2 (profumo) era l'unico pezzo nella disponibilità del negozio ed è stato ricaricato nel punto vendita dal magazzino centrale il successivo 28 Pt_ Pa luglio;
di ' Mand. erano disponibili solo due pezzi, perciò ridottisi a uno;
per il prodotto ' Monde Bio' v'erano Pt_8 Parte_9 solo 4 pezzi, ridottisi a tre. Tuttavia, lo stesso ha riferito che 'quando un dipendente fuori dall'orario di lavoro fa i suoi acquisti non c'è nessun TE 5 regolamento che gli impone di non acquistare il prodotto se c'è n'è uno solo o pochi pezzi il dipendente quando acquista è un cliente come gli altri quello che invece il regolamento prevede e che il dipendente non accantoni la merce in magazzino per acquistarla fare la transazione successivamente'. La ricorrente ha allegato che in data 25 luglio 2023 aveva effettuato una spesa di valore elevato presso il punto vendita. Mentre metteva i prodotti nel carrello, si è però accorta che non risultavano presenti nel magazzino alcuni prodotti che intendeva acquistare e decideva pertanto di attendere il giorno successivo, giorno in cui il magazzino sarebbe stato rifornito. Invece di rimettere negli scaffali i prodotti presenti nel carrello, li manteneva in disparte, al fine di non dover ripetere la medesima operazione il giorno successivo;
il giorno successivo, una volta rifornito il magazzino, procedeva immediatamente all'acquisto dei prodotti posti nel carrello, unitamente a quelli mancanti il giorno precedente.
Ciò è confermato dallo scontrino del 26 luglio 2022 (prodotto dalla ricorrente sub doc. n. 18).
Orbene, nemmeno si comprende quale possa essere il pregiudizio causato all'azienda da una tale condotta. Tanto basta a ritenere non solo l'infondatezza dell'addebito, ma anche la sua pretestuosità.
8.5. Infine, con il quinto addebito viene contestato alla lavoratrice l'attribuzione di un prodotto omaggio, un flacone di ammorbidente, a una collega, nonostante non avesse raggiunto il 'carrello pieno'. Il teste a dichiarato essere stata la a riferirgli che il 3 agosto 2022, alle ore 14:07, mentre stava svolgendo TE Pt_4 attività di cassa presso il negozio di via Roma con il suo codice operatore 9509, la passava la spesa della collega CP_1 Persona_1
, inserendo all'interno dello scontrino (nr. 41392 di euro 7,01) il prodotto omaggio “Winni's Amm. Conc. P (cod. 398720), nonostante
[...] tale prodotto, secondo le direttive aziendali, per il mese di agosto andava consegnato solo per premiare i clienti con il c.d. 'carrello pieno' (ossia, che avessero effettuato acquisti di importo considerevole). Tes_ Ma lo stesso teste ha dichiarato di non ricordare se fosse stata verificato lo scontrino e la spesa della , TE aggiungendo: 'non c'è un importo predefinito per il cosiddetto carrello pieno deve trattarsi di un importo considerevole ma a discrezione;
è lasciato un poco alla all'esperienza di chi gestisce il negozio;
confermo che non essendo prevista una cifra precisa è lasciata alle esperienza e quindi anche alla discrezionalità della commessa dare o meno a questo omaggio', confermando che il prodotto omaggio era un flacone ammorbidente, un omaggio 'per premiare spese consistenti' e che per ogni prodotto e buono dati in omaggio ai clienti, Pt_1 si fa carico di parte del relativo costo sostenuto dal fornitore, la quale dipende dal tipo di prodotti e di buoni, dal numero di pezzi acquistati e dalla durata della promozione. Tes_ Vero è che la teste ha al contempo riferito che fosse una prassi che gli omaggi quali Winni's ammorbidente venissero consegnati anche ai clienti abituali, anche se non avevano fatto acquisti rilevanti, precisando: 'finita la promozione era un omaggio libero;
la aveva fatto la stessa cosa'. Pt_4 Pare indiscutibile che i dipendenti del punto vendita possano essere annoverati tra i clienti abituali, sicchè legittimamente la ricorrente ha attribuito il prodotto omaggio alla collega, nonostante non avesse riempito il carrello, risultando peraltro dallo scontrino della spesa che il prodotto era stato passato in cassa (cfr. n. 19 ricorrente). Anche in relazione a tale addebito risulta l'insussistenza di una condotta disciplinarmente rilevante.
8.6. In sintesi, alcuna delle condotte contestate assume effettivo rilievo disciplinare.
Certamente non si ravvisa alcuna condotta che possa aver compromesso in maniera irreparabile il vincolo fiduciario e, nemmeno, un notevole inadempimento agli obblighi propri del lavoratore. Anche a voler, in ipotesi, ravvisare una qualche lieve negligenza – il che comunque non pare – va considerato che essa è punita dal CCNL applicato (art art. 288) con la multa.
Il licenziamento della IGnora non è, dunque, sorretto da giusta causa o giustificato motivo e, dunque, risulta illegittimo, CP_1 anche a prescindere dalla ritenuta illegittimità dei controlli c.d. difesivi posti in essere dall'azienda.
9. In conseguenze dell'accertata insussistenza della giusta causa e del giustificato motivo di licenziamento, per essere i fatti contestati insussistenti sotto il profilo disciplinare, va data applicazione dell'art. 18 comma 4 L. 300/1970, sicché il licenziamento va annullato e, per l'effetto, il datore di lavoro va condannato a reintegrare la ricorrente nel posto di Parte_1 CP_1 lavoro e al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari a 12 mensilità, dedotto l'aliunde perceptum nel periodo di estromissione, nonché al versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione. ” (pagg. 15-21).
2. Per la (parziale, non essendo devoluta la questione della natura ritorsiva del licenziamento)
riforma della sentenza ha proposto appello la soc. sulla base di quattro motivi. Precisa Pt_1
che con lettera del 1°.
8.2024 la lavoratrice ha optato per l'indennità sostituiva della reintegrazione e ha pertanto ricevuto il pagamento di complessivi € 61.436,16.
2.1. Con il primo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per aver ritenuto insussistente il “fondato sospetto” posto alla base dell'attività investigativa.
L'appellante lamenta che sul punto la valutazione del primo giudice è stata determinata da erroneo apprezzamento e, in subordine, da omesso approfondimento delle risultanze istruttorie.
Evidenzia che dalla deposizione del teste (responsabile dell'ufficio del personale) TE
emergono precisi riscontri circostanziati circa comportamenti illeciti presso il negozio, facendo riferimento a una telefonata di lamentela ricevuta dal IG. (dipendente dell'ufficio del Pt_12
6 personale) e alle informazioni fornite dalla IG.ra (nuova responsabile del negozio). Pt_4
Richiama recente giurisprudenza di legittimità secondo cui è legittimo rivolgersi a un'agenzia investigativa “per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'eIGenza di verificarne il contenuto, anche laddove vi sia un sospetto o la mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione” (Cass. n.
27610/2024, p. 2.4.1; cfr. anche Cass. n. 17004/2024). Rileva che comunque – ritenuta insufficiente la deposizione del teste il primo giudice avrebbe dovuto procedere a un approfondimento TE
istruttorio, sentendo anche i testi e indicati dalla società, in quanto egli ha il Pt_12 Pt_4
potere-dovere di acquisire tutte le informazioni indispensabili per la decisione (cfr. Cass.
32456/2022).
2.2. Con il secondo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per aver ritenuto non provato che vi fosse un incarico investigativo specifico né che il controllo sia stato successivo al sospetto.
L'appellante ribadisce che esisteva un preciso incarico investigativo, conferito in data
23.5.2022 (doc. 12) ossia successivamente sia all'accordo quadro del 28.1.2022 sia al sospetto di illeciti, risalendo tale sospetto al marzo 2022 (informazioni fornite dalla IG.ra in negozio) Pt_4
e aprile 2022 (telefonata ricevuta dal IG. . Osserva altresì che il primo giudice non ha Pt_12
chiarito quale sarebbe la dichiarazione del teste che “conferma l'illegittimità dei controlli” Tes_4
investigativi e non ha motivato tale conclusione sul punto.
2.3. Con il terzo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per aver ritenuto illegittima l'attività investigativa e conseguentemente inutilizzabili i dati raccolti.
L'appellante sostiene che l'attività investigativa era legittima quale “controllo difensivo”
poiché i comportamenti de quibus non sono un mero inadempimento contrattuale bensì condotte illecite, con rischio per la società di danni patrimoniali diretti (sottrazione di beni) e indiretti (azioni di responsabilità da parte dei clienti ex art. 2049 c.c.) nonché lesione all'immagine commerciale.
Richiama giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27610/2024, n. 3255/2020, n. 21621/2018, n.
20440/2015) e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sentenza del 17.10.2019) in relazione a casi analoghi a quello di specie. Aggiunge che il primo giudice non ha motivato sulla ritenuta eccessiva durata dell'attività investigativa e, comunque, il tempo dell'indagine era congruo alle
7 eIGenze di accertare le responsabilità di ciascuna dipendente. Precisa che hanno avuto visione dei filmati soltanto i IGg. e , quali soci amministratori Testimone_4 Controparte_3
dell'agenzia investigativa incaricata, nonché il IG. in qualità di responsabile Controparte_4
dell'ufficio sicurezza patrimoniale della società – al quale, quando necessario per chiarimenti, sono stati esibiti i filmati già registrati – nel contesto di un legittimo controllo gerarchico (cfr. Cass. n.
17004/2024).
L'appellante altresì ribadisce che i dati raccolti con l'attività investigativa erano utilizzabili.
Rileva che sul punto la sentenza impugnata è priva di motivazione e comunque errata, poiché l'art. 2 decies del c.d. Codice della privacy (D.Lgs. 196/2003) prevede l'inutilizzabilità dei dati personali acquisiti in violazione della disciplina in materia di trattamento degli stessi fatto salvo quanto previsto dall'art. 160 bis e poiché quattro dei cinque comportamenti contestati risultano accertati a prescindere dalla relazione investigativa essendo stati ammessi o non specificamente contestati dalla lavoratrice.
2.4. Con il quarto motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per aver ritenuto che i fatti contestati non integrassero giusta causa o giustificato motivo soggettivo ai fini del recesso.
L'appellante ribadisce che ciascun comportamento contestato ha rilievo disciplinare ed è
idoneo a ledere il vincolo fiduciario. Osserva che la lavoratrice non si è attenuta alle disposizioni dell'azienda e della responsabile del negozio e che tali comportamenti sono pregiudizievoli per la società, atteso che se fossero tenuti da tutti i dipendenti la società avrebbe gravi danni economici e di immagine. Afferma che la sentenza impugnata contrasta con la documentazione in atti. Evidenzia
l'attendibilità del teste viceversa l'inattendibilità della teste , in quanto collega della TE Tes_2
IG.ra e anch'essa destinataria di analoga contestazione che ha portato al licenziamento CP_1
e alla denuncia penale. Precisa che le condotte contestate integrano le fattispecie dell'“abuso di fiducia” e della violazione degli “obblighi di cui all'art. 233, 1° e 2° comma” sicché è legittima la sanzione espulsiva ex art. 238 CCNL nonché ex art. 242 CCNL. Richiama giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n. 8582/2019, n. 2013/2012, n. 17208/2002), anche con riguardo alla legittimità del licenziamento per giusta causa in caso di valore economico contenuto (Cass. n.
18184/2017, n. 8816/2017, n. 25186/2016).
8 3. Si è costituita la IG.ra contestando l'appello e chiedendone il rigetto. Sostiene CP_1
che il licenziamento consegue a un'invasiva e illegittima attività investigativa, finalizzata a estromettere dall'azienda alcune figure non più gradite.
Quanto al primo motivo di appello, la lavoratrice ne afferma l'infondatezza atteso che il
“fondato sospetto” deve basarsi su riscontri oggettivi e non essere una mera rappresentazione soggettiva del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 18168/2023 e CdA Venezia n. 320/2024) e che la soc.
non ha adempiuto l'onere di allegare tali riscontri oggettivi previ all'attività investigativa. Pt_1
Quanto al secondo motivo di appello, la lavoratrice evidenzia che l'unico documento qualificabile come incarico investigativo è quello del 28.1.2022 – antecedente al sospetto di illeciti –
e che dunque la società non ha rispettato la normativa in materia e in particolare le regole deontologiche (cfr. CdA Venezia n. 320/2024).
Quanto al terzo motivo di appello, la lavoratrice ribadisce l'illegittimità dell'attività investigativa per violazione dei canoni di proporzionalità, minimizzazione e non eccedenza ricavabili dal c.d.
Codice della privacy e dal Regolamento UE n. 2016/679 (cfr. Cass. n. 18168/2023). Ribadisce altresì
l'inutilizzabilità dei dati in quanto illegittimamente raccolti (cfr. CdA Venezia n. 320/2024) e rileva che essa non può essere elusa mediante deposizioni testimoniali o asserite ammissioni/non contestazioni.
Quanto al quarto motivo di appello, la lavoratrice afferma l'insussistenza dei fatti contestati e comunque la loro irrilevanza disciplinare come correttamente rilevato nella sentenza impugnata.
Nella denegata ipotesi in cui fossero riconosciuti sussistenti i fatti contestati, la lavoratrice eccepisce la violazione del principio di proporzionalità della sanzione espulsiva ai sensi dell'art. 238
CCNL e la violazione delle norme relative al procedimento disciplinare (cfr. Cass. n. 7581/2018).
4. All'udienza del 10.4.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di conIGlio,
decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni altra considerazione.
6. Il Collegio ritiene innanzitutto infondato, per come formulato, il primo motivo di appello
9 relativo alla sussistenza di un fondato sospetto di commissione di illeciti.
6.1. Non è decisivo il rilievo che il primo giudice non si sia avveduto che il teste TE
aveva riferito che era stato il collega dell'Ufficio personale, a ricevere la asserita telefonata Pt_12
di segnalazione in merito alla dipendente (e non, in ogni caso, anche in merito alla _6
). Non è tanto la mancata identificazione del dipendente che ha ricevuto la telefonata a CP_1
rendere inconfigurabile il “fondato sospetto”, quanto la mancata identificazione (fatto pacifico) della cliente che l'avrebbe effettuata e i profili di genericità della segnalazione medesima (non è chiaro quando sarebbe stato addebitato due volte l'acquisto di un prodotto – il giorno della segnalazione o quando? -, in quali altre occasioni il fatto si sarebbe verificato, a cosa si riferiva la cliente dicendo che “vi era qualcosa di strano all'interno di quel negozi”), segnalazione peraltro riferita a dipendente
( ) diversa dalla , circostanze che impediscono i conseguenti riscontri sulla Testimone_7 CP_1
fondatezza del sospetto.
Ed invero, proprio il teste ha confermato che “La cliente non si è identificata né ha TE
portato lo scontrino, né noi le abbiamo chiesto di portare lo scontrino”.
Il richiamo del teste alle “informazioni” offerte dalla responsabile del negozio TE
non ha consentito all'appellante di superare le argomentazioni del primo giudice, avendo Pt_4
il teste riferito (de relato, in base alle asserite informazioni della ) di generiche “anomalie”: Pt_4
“Queste anomalie erano una gestione poco chiara degli omaggi e delle procedure di cassa che coinvolgono l'utilizzo della fidelity card, spese effettuate dagli stessi dipendenti durante l'orario di lavoro”: in cosa consisterebbe la gestione “poco chiara” degli omaggi e delle procedure di cassa?
Come rilevano eventuali acquisti fatti da dipendenti in orario di lavoro rispetto agli asseriti doppi addebiti di prodotti ai clienti?
6.2. Si tratta di circostanze del tutto generiche in ordine alle quali la prosecuzione dell'istruttoria sarebbe risultata del tutto esplorativa. Né parte appellante, che pure lamenta l'omessa prosecuzione della prova testimoniale in primo grado, indica ulteriori circostanze specifiche, decisive ai fini della sussistenza del fondato sospetto, su cui la prova testimoniale avrebbe dovuto essere espletata.
Sicchè la sussistenza di un fondato sospetto non è provata, essendo del tutto irragionevole,
10 sulla base delle predette generiche circostanze, del tutto sfornite di prova (da intendersi prova non dell'illecito, ma di circostanze idonee a fondare il ragionevole sospetto), ipotizzare che le cassiere
(non solo la addebitassero intenzionalmente ai clienti due volte i prodotti per poi _6
appropriarsene, secondo quanto riferito dalla società.
Irrilevante, in tale prospettiva, il contenuto della denuncia querela del 20 ottobre 2022, a fronte di una indagine investigativa riferita all'anteriore periodo giugno-agosto del medesimo anno e avviata, come detto, in assenza di elementi oggettivi rilevati ex ante su possibili commissioni di illeciti.
6.3. In altri termini, la società non ha provato di essere ex ante (prima di disporre il controllo investigativo) in possesso di elementi/riscontri oggettivi (non di una mera rappresentazione soggettiva) idonei a rendere verosimile la perpetrazione dell'illecito di cui si discorre. Ed invero, sulla base di quanto riferito dal teste citato, l'eventuale doppio addebito del medesimo prodotto è
suscettibile di essere ascritto ad un errore dovuto alla velocità con cui notoriamente vengono eseguite operazioni di questo tipo.
6.4. Né la giurisprudenza citata da parte appellante è idonea a far ritenere che sia sufficiente un “mero” sospetto non qualificabile come ragionevole/fondato sul piano oggettivo: è proprio il bilanciamento tra valori costituzionalmente rilevanti sotteso alla materia in esame (dignità del lavoratore da un lato/tutela della proprietà e della libertà di impresa dall'altro lato) ad escludere la persuasività dell'assunto dell'appellante. Solo un sospetto ragionevole e oggettivamente fondato può giustificare la compressione della tutela della riservatezza del lavoratore per la tutela del patrimonio aziendale. In tale prospettiva, la locuzione “mera ipotesi”/”mero sospetto” utilizzata nella giurisprudenza citata da parte appellante deve essere intesa nel senso che non è necessaria una piena prova di perpetrazione di illecito da parte dei dipendenti, essendo sufficiente, per l'appunto,
un “mero” sospetto (purchè ragionevole in quanto oggettivamente riscontrabile). Tale locuzione non può, per quanto precede, essere intesa nel senso che quel “mero” sospetto (e non prova) sia rilevante anche se del tutto inverosimile/irragionevole/ non ancorato a circostanze oggettive e verificabili e, dunque, in ultima analisi, non “fondato”.
Quanto precede è sufficiente ad escludere la sussistenza del fondato sospetto tale da
11 legittimare il ricorso all'agenzia investigativa.
6.5. In chiave confermativa di un tanto può essere richiamata la circostanza pacifica che la società aveva conferito un “incarico-quadro” in via preventiva (l'asserita segnalazione dell'ignota cliente è del 3.4.2022, secondo il teste alla società di investigazioni nel gennaio 2022 TE
(doc. 13 come, del resto, all'inizio di ogni anno, secondo le stesse allegazioni della società). Tale
incarico quadro prevedeva, del tutto genericamente “espletare tutte le indagini aventi lo scopo della salvaguardia del patrimonio aziendale della … oggetto eventuali condotte fraudolente Parte_1
e/o illecite da parte di collaboratori … nonché l'utilizzo illegittimo di mezzi aziendali e il rispetto degli incarichi, da svolgere all'esterno dei locali aziendali, di volta in volta assegnati ai singoli
Collaboratori” (doc. 13 appellante).
In ogni caso, la lettera di incarico del maggio 2022, asseritamente inviata dopo la telefonata di segnalazione della ignota cliente, è del pari generica, in quanto reca l'indicazione: “svolgere indagini atte a tutelare il patrimonio della ” (doc. 12 appellante). CP_5
In altri termini, la genericità (e, dunque, il carattere esplorativo del controllo sub iudice) è
confermata dal fatto che nemmeno nella lettera di incarico del 23.5.2022 (doc. 12 appellante) sono indicati elementi di fatto tali da giustificare il sospetto.
Si veda quanto già chiarito sul punto da questa Corte nella sentenza n. 320/24, sub RG
699/23: “il Garante per il trattamento dei dati personali ha emanato un provvedimento recante
“Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria” (Provvedimento 60/2008), a mente del quale, tra le altre previsioni, è stabilito che “L'atto d'incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, …..nonché i principali elementi di fatto che giustificano l´investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa”.
Recentemente la giurisprudenza di legittimità ha chiarito la valenza normativa delle regole deontologiche del Garante, ed in particolare quella di “fonti normative integrative”, il cui rispetto è
“condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali” ai sensi del previgente art. 12, comma 3, d.lgs. 196/2003 e dell'attuale art. 2 quater, comma 4, del medesimo d.lgs. Tali Regolamenti, pertanto, possono essere conosciuti e applicati dal giudice anche a
12 prescindere dall'allegazione di parte (Cass. 28378/2023 che richiama Cass. 12834/2014).”.
In conclusione, la circostanza che nel caso concreto l'atto d'incarico all'Agenzia investigativa non menzioni in maniera specifica i principali elementi di fatto che giustificano l´investigazione (e il termine ragionevole entro cui questa doveva essere conclusa) è confermativa dell'insussistenza ex ante di un “ragionevole” (in quanto fondato su elementi oggettivi) sospetto di commissione di illecito.
8. Il secondo motivo di appello, da ritenersi comunque assorbito dal rigetto del primo motivo in punto insussistenza di un fondato sospetto tale da legittimare le indagini di cui si discorre, è in ogni caso infondato per quanto già esposto in chiusura del punto che precede.
9. Il Collegio ritiene infondato anche il terzo motivo di appello.
L'illegittimità dell'attività investigativa deriva dall'assenza del presupposto dell'esistenza ex ante di un fondato sospetto.
Dalla predetta illegittimità correttamente il primo giudice ha dedotto l'inutilizzabilità delle relative risultanze.
Questa Corte ha già avuto modo di statuire in tal senso, con argomentazioni che si richiamano anche ex artt. 118 disp att. c.p.c., non essendo state addotte in questa sede argomentazioni tali da indurre il Collegio a discostarsene, in quanto non superate dalle argomentazioni di parte appellante: “La conseguenza del controllo in esame attuato in violazione dei presupposti di legittimità è l'inutilizzabilità dei dati e delle informazioni raccolti dagli investigatori
(Cass. 18168/2023; Cass. 28378/2023) ex artt. 2 decies e 160 bis del d.lgs. 196/2003.
…..
In ogni caso, il Collegio rileva innanzitutto che deve ritenersi che la violazione dei principi fondamentali in materia di trattamento di dati personali…” (quali, nel caso di specie, le condizioni di legittimità del ricorso all'Agenzia investigativa) “…rientri, ex se, nell'ambito della “disciplina rilevante”
in materia di trattamento dati alla cui violazione consegue, ex art. 2 decies d.lgs. 196/2003, la sanzione dell'inutilizzabilità.
Quanto alla rilevanza processuale di tale inutilizzabilità, questo Collegio aderisce all'orientamento secondo il quale, anche a prescindere dalla ammissibilità della categoria dell'inutilizzabilità della prova in ambito processualcivilistico (in tal senso, peraltro, spunti in Cass.
13 28378/2023), non è possibile configurare come prove (nemmeno come prove atipiche) elementi conoscitivi acquisiti in violazione di diritti fondamentali, come il diritto alla protezione dei propri dati personali (Cass. 8459/2020). Ed invero, consentire ad una parte di trarre vantaggio, sul piano della prova di un fatto in giudizio, da una attività che sul piano sostanziale è illecita (in quanto posta in essere in violazione dei principi in materia di trattamento di dati) risulterebbe contrario ai principi sul giusto processo ex art. 111 Cost. e determinerebbe un irragionevole contrasto tra disciplina processuale e disciplina sostanziale, atteso che la ratio dell'inutilizzabilità prevista dalla disciplina in materia di trattamento dei dati personali è proprio quella di “scoraggiare la ricerca, l'acquisizione e,
più in generale il trattamento “abusivi” di dati personali e per realizzare questa funzione il rimedio previsto dal legislatore è quello di impedirne la realizzazione dello scopo (id est la successiva utilizzazione di quei dati)” (v. Cass. 28378/2023).
6.4. L'inutilizzabilità dei dati raccolti a mezzo di un controllo tramite agenzia investigativa illegittimo non può essere elusa attraverso l'assunzione di testimoni sulle circostanze medesime (v.
Cass. 33367/2021)” (CdA Venezia n. 320/24, sub 699/23).
La sentenza Cass. 3045/2025 (peraltro relativa ad una fattispecie in cui i controlli investigativi sono stati ritenuti legittimi) non contiene argomentazioni tali da portare questa Corte a rivedere il predetto orientamento, in quanto non affronta ex professo il tema della (in)utilizzabilità nel processo civile degli elementi probatori acquisiti in violazione di diritti fondamentali costituzionalmente protetti
(tanto che, come detto, nel caso concreto deciso dalla Cass. citata il controllo è stato ritenuto lecito).
L'inutilizzabilità delle informazioni/dati/circostanze apprese tramite i controlli investigativi illegittimi comporta che quelle informazioni/dati/circostanze non potevano essere utilizzati nemmeno ai fini della redazione della contestazione disciplinare, proprio in quanto appresi attraverso un atto illegittimo nel caso concreto (il controllo investigativo). Sicchè sono del tutto inconferenti le argomentazioni dell'appellante in ordine al fatto che quattro dei cinque episodi contestati sarebbero stati provati anche a prescindere dalla relazione investigativa in atti (inutilizzabile), in quanto non specificamente contestati dalla lavoratrice. Un tanto, proprio in quanto quei fatti non sarebbero potuti essere nemmeno contestati dal datore se non avesse posto in essere un atto illegittimo ex ante (il controllo tramite Agenzia in assenza di presupposti).
14 In ogni caso, la non ha ammesso i fatti contestati ma ha allegato di non ricordare il CP_1
loro esatto svolgimento.
Del resto, come già chiarito nel precedente di questa Corte sopra richiamato, non è
ammissibile la prova testimoniale in ordine a circostanze apprese attraverso la relazione investigativa illegittima, in quanto, in caso contrario, si preverrebbe ad eludere il divieto di utilizzo delle risultanze illegittimamente raccolte.
10. Il quarto motivo di appello (in ordine all'analisi dei fatti contestati in punto proporzionalità)
resta assorbito da quanto precede, trattandosi di addebiti da ritenersi non provati. Sicchè
inconferente l'argomentazione in relazione alla loro idoneità o meno a legittimare il licenziamento,
anche sotto il profilo della proporzionalità.
L'inutilizzabilità delle risultanze dell assorbe le argomentazioni svolte Controparte_6
dal primo giudice in ordine all'inconfigurabilità di una giusta causa o di un giustificato motivo di licenziamento nei fatti contestati e, correlativamente, l'appello della società sul punto e sull'eventuale applicazione, in via subordinata, della c.d. tutela indennitaria forte.
11. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello deve essere rigettato.
12. Quanto alle spese di lite del grado di giudizio, per il principio della soccombenza devono essere poste a carico di parte appellante.
Sicché parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod. in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa (v. valore del quantum corrisposto alla lavoratrice a seguito dell'opzione), oltre al 15% per rimborso spese forfetario e IVA e CPA come per legge.
13.
Considerato che
l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
PQM
15 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore della parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in euro 8.479,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 10.4.2025
Il ConIGliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Paolo Talamo
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