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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 14/04/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2172 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2172 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
n il patrocinio dell'Avv. MONTANARI CLAUDIA (C.F. C.F._1
) C.F._2
e
nata a [...] il [...] Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. MONTANARI CLAUDIA CodiceFiscale_3 ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 27/12/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati la figlia , a Scandiano (RE), in data 4.07.2015 ed il figlio , Per_1 Per_2
a Rimini (RN), il 3.06.2019;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 1.04.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla data dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I figli minori e sono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori e Per_1 Persona_3 collocati presso la madre.
2. Il signor verserà a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli la somma di Parte_1
€ 800,00 (€ 400,00 per ciascuno di essi), che sarà versata alla signora in via anticipata entro il Parte_2 giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat;
3. Il signor corrisponderà il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli, come Parte_1 individuate dal Protocollo sulle spese straordinarie adottato dal Tribunale di Bologna il 9 agosto 2017.
4. Il padre potrà vedere i figli ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e tenuto conto degli impegni scolastici, sportivi e/o ludici dei minori. In ogni caso, starà con i figli secondo le seguenti modalità:
a) la prima, la seconda e la quarta settimana di ogni mese dal venerdì alle ore 15,30 alla domenica alle ore 17;
b) sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando con l'altro genitore il giorno di Natale e di Capodanno;
c) tre giorni, ad anni alterni, durante le festività pasquali;
d) 20 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno: in caso di disaccordo, le parti stabiliscono sin da ora che negli anni dispari deciderà il padre e negli anni pari la madre.
I ricorrenti dichiarano sin da ora di rinunciare ad ogni reciproco diritto successorio.
Le spese legali del presente procedimento saranno a carico del signor Parte_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
pagina 2 di 3 a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 il 2.06.2012 in REGGIO NELL'EMILIA (RE) alle condizioni di cui sopra da Parte_2 intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Reggio nell'Emilia (RE) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 37 Parte II Serie A Anno 2012 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 3.04.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2172 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
n il patrocinio dell'Avv. MONTANARI CLAUDIA (C.F. C.F._1
) C.F._2
e
nata a [...] il [...] Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. MONTANARI CLAUDIA CodiceFiscale_3 ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 27/12/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati la figlia , a Scandiano (RE), in data 4.07.2015 ed il figlio , Per_1 Per_2
a Rimini (RN), il 3.06.2019;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 1.04.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla data dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I figli minori e sono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori e Per_1 Persona_3 collocati presso la madre.
2. Il signor verserà a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli la somma di Parte_1
€ 800,00 (€ 400,00 per ciascuno di essi), che sarà versata alla signora in via anticipata entro il Parte_2 giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat;
3. Il signor corrisponderà il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli, come Parte_1 individuate dal Protocollo sulle spese straordinarie adottato dal Tribunale di Bologna il 9 agosto 2017.
4. Il padre potrà vedere i figli ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e tenuto conto degli impegni scolastici, sportivi e/o ludici dei minori. In ogni caso, starà con i figli secondo le seguenti modalità:
a) la prima, la seconda e la quarta settimana di ogni mese dal venerdì alle ore 15,30 alla domenica alle ore 17;
b) sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando con l'altro genitore il giorno di Natale e di Capodanno;
c) tre giorni, ad anni alterni, durante le festività pasquali;
d) 20 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno: in caso di disaccordo, le parti stabiliscono sin da ora che negli anni dispari deciderà il padre e negli anni pari la madre.
I ricorrenti dichiarano sin da ora di rinunciare ad ogni reciproco diritto successorio.
Le spese legali del presente procedimento saranno a carico del signor Parte_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
pagina 2 di 3 a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 il 2.06.2012 in REGGIO NELL'EMILIA (RE) alle condizioni di cui sopra da Parte_2 intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Reggio nell'Emilia (RE) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 37 Parte II Serie A Anno 2012 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 3.04.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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