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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica sezione V civile
In persona del Giudice dott.ssa Claudia Spiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 15583 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Rosalia Francesca Parte_1
Rappa
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Fanara
CONVENUTA
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 17.10.2024.
MOTIVI della DECISIONE
ha convenuto in giudizio chiedendone la Parte_1 Controparte_1
condanna al risarcimento del danno – quantificato nella misura complessiva di €.
10.000,00 – oppure alla restituzione della predetta somma, pari all'ammontare della perdita subita, calcolata con riferimento al capitale investito oltre interessi e rivalutazione, quale conseguenza della risoluzione degli ordini di acquisto compiuti con l'intermediazione della convenuta in data 16.11.2004.
L'attrice ha lamentato la violazione degli obblighi informativi previsti dal TUF, con riferimento alle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'investimento effettuato – rappresentati da fondi comuni di investimento-, così come gli obblighi di previa profilatura di esso acquirente. ha eccepito la prescrizione delle azioni proposte dall'attrice e, nel Controparte_1
merito, contestato la fondatezza delle domande deducendo la correttezza del proprio operato, ed evidenziando che l'attrice aveva nel lontano 2008 trasferito detti titoli su conto presso altro istituto bancario e che pertanto non aveva più la disponibilità dei dati relativi a detto rapporto.
*****
Deve osservarsi come, vertendosi in tema di vendita di prodotti finanziari a investitori privati, la normativa da applicare (avuto riguardo al tempo dell'acquisto) è quella dettata dal T.U. 58/1998 recante “disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (di seguito TUF) e dal regolamento attuativo approvato dalla CONSOB con delibera n. 1152 del 1.7.1998 (avente portata integrativa rispetto alle prescrizioni del TUF) a sua volta modificato ed integrato dal regolamento introdotto con il documento Consob del 20.07.07 volto a dare attuazione alle prescrizioni contenute nella direttiva comunitaria c.d. IF (recepita con d lgs. 164/07).
Il rapporto si articola nella previsa conclusione del contratto quadro, rispetto al quale i singoli ordini di acquisto si configurano come negozi adempitivi del primo.
“In tema di intermediazione finanziaria e alla stregua di quanto stabilito dall'art. 23
d. lgs. 58/98, sono nulle per carenza di un indispensabile requisito di forma prescritto dalla legge a protezione dell'investitore, le operazioni di investimento compiute da una banca in assenza del c.d. contratto quadro, senza che sia possibile una ratifica tacita che sarebbe affetta dal medesimo vizio di forma” (cfr. cass sez. I civ. n. 7283/13). “La forma scritta è richiesta per la validità del c.d. contratto- quadro col quale l'intermediario si obbliga a prestare il servizio di negoziazione di strumenti finanziari in favore del cliente, ma non anche per i singoli ordini che, in base a tale contratto, vengano poi impartiti dal cliente all'intermediario medesimo, la cui validità non è soggetta a requisiti di forma” (cfr. cass. sez. I civ. n. 384/12).
Inoltre, l'art. 21 del TUF impone agli intermediari nell'attività di servizi di investimenti ed accessori di: a) comportarsi con diligenza. correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l''integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
Il regolamento CONSOB (artt. art. 26 co. 1^ lett. e, 27, 28 comma 1^ lett. a e 29 co.
1^) specifica tali doveri individuando i comportamenti che in concreto l'operatore è tenuto a compiere al fine di rendere l'operazione il più possibile trasparente e comprensibile anche ad un cliente scarso conoscitore dei meccanismi del mercato e degli strumenti finanziari e, in particolare, prevede:
- che l'intermediario, prima della stipula del contratto di gestione, chieda all'investitore ogni notizia sulla sua propensione al rischio, sulla sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, sulla sua situazione finanziaria e che l'eventuale rifiuto a fornire le predette informazioni risulti dal contratto;
- che l'intermediario consegni al cliente il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari;
- che l'intermediario acquisisca un'adeguata conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi e dei prodotti diversi, propri o di terzi e non effettui operazioni prima di avere assolto prontamente agli oneri di informazione sulla natura dei rischi e sulle implicazioni della specifica operazione, mettendo a disposizione dei clienti i documenti e le registrazioni che li riguardano;
- che l'intermediario non agisca in situazioni di conflitto di interessi a meno che l'investitore non sia stato preventivamente informato per iscritto e non abbia acconsentito sempre per iscritto alla relativa operazione;
- che l'intermediario si astenga dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni, pur espressamente impartite dal cliente, rispetto a costui non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione, salvo l'onere di reiterazione per iscritto dell'ordine preceduto dall'esplicazione delle ragioni di inadeguatezza.
Tale disciplina mira a tutelare l'interesse degli investitori e l'integrità del mercato assicurando la correttezza e trasparenza dell'attività di intermediazione. La corretta interpretazione delle preferenze d'investimento dei risparmiatori e la ponderata valutazione dei rischi da parte di costoro riducono infatti l'alea connessa agli investimenti finanziari a quella connaturata, e perciò insopprimibile, alle operazioni eseguite sul mercato dei valori mobiliari, elidendo – tendenzialmente – il rischio non necessario ed evitando che questo sia addossato in modo inconsapevole ai risparmiatori. Le norme in questione – con riferimento alla cui violazione il legislatore non ha previsto esplicitamente alcuna sanzione – contengono prescrizioni relative agli obblighi di comportamento che l'intermediario è tenuto a rispettare, tanto nella fase che precede la stipula del contratto di intermediazione finanziaria (c.d. contratto quadro), quanto nella fase esecutiva dello stesso, fase (quest'ultima) durante la quale l'intermediario compie per conto del cliente una serie di operazioni che possono a loro volta consistere in atti di natura negoziale. Gli obblighi che tali norme pongono a carico dell'intermediario sono, in sostanza, una specificazione di quelli più generali di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ. la cui violazione – ove non sia altrimenti stabilito dalla legge – non incide sulla genesi del contratto sì da provocarne la nullità, integrando piuttosto gli estremi della responsabilità precontrattuale e/o dell'inadempimento contrattuale con conseguente diritto del cliente ad ottenere il risarcimento del danno che a tali violazioni sia conseguito e, nel caso di inadempimento, la risoluzione del contratto.
Ricostruita nei termini appena illustrati la natura delle disposizioni di cui si è detto, non può che condividersi il principio enunciato dalle Sezioni unite civili della S.C.
(cfr. sent. n. 26724/07) secondo il quale “la violazione dei doveri di informazione del cliente e corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario, può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto di intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti a norma dell'art. 1418 co. 1 c.c.”.
Né può dubitarsi della possibilità di addivenire, in conseguenza delle suddette violazioni, alla risoluzione delle singole operazioni di investimento in valori mobiliari in quanto contratti autonomi, benché esecutivi del contratto quadro (cfr. in tal senso Cass. sez. 1^ civ. n. 16861/17). Va altresì osservato che ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'intermediario risulta irrilevante “la valutazione di adeguatezza dell'operazione, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento. Al riguardo, l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal decreto legislativo n. 58 del
1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo.
Né, infine, la violazione di tale obbligo può ritenersi esclusa in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici” (cfr. Cass.36584/2022).
Quanto al riparto dell'onere della prova, va infine evidenziato, sempre sulla scorta di costante giurisprudenza di legittimità, (cfr. ex multis Cass. sez. 1^ civ. ord. n.
10111/18) che “in tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato,
l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute”.
Così inquadrata la domanda avanzata da parte attrice, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione.
In applicazione del generale principio di cui all'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere. La prescrizione della spiegata domanda di risarcimento del danno, così come di quella di risoluzione per inadempimento, decorre dalla data di certa del pregiudizio dipendente dall'altrui inadempimento e quindi, nella specie dalla data di comunicazione del 13.6.2018 da parte dell'emittente della necessità di un accontamento imprevisto reso necessario dalle vicende legate all'accertamento della
Guardia di Finanza che ha sostanzialmente azzerato le restituzioni in favore degli investitori.
Rispetto a tale data non risulta pertanto maturato il termine di prescrizione quinquennale rispetto alla data di proposizione della domanda giudiziale.
Nel merito, alla luce dei principi illustrati e dei rilievi che seguono in ordine agli esiti dell'istruttoria svolta, reputa il Tribunale di dovere addivenire all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore.
Risulta dagli atti depositati, e peraltro non contestato dalla convenuta, che l'attrice ha acquistato, con l'intermediazione di quote di un fondo comune Controparte_1 di investimento per il complessivo valore di €. 10.000,00
Deve poi ritenersi in relazione all'onere della prova che avendo l'attrice, dato prova di aver acquistato il titolo “Europa Immobiliare 1”e non essendo in discussione l'acquisto avvenuto, costituiva onere del convenuto fornire la prova di aver correttamente adempiuto l'onere informativa nei termini sopra esposti.
Nella specie a fronte della prova offerta da parte attrice con il teste escusso – che ha confermato la mancanza di alcuna informativa in relazione alla natura dei titoli acquistati, e che l'operazione è stata compiuta nella convinzione trattarsi di prodotti finanziari emessi da e quindi “sicuri”- (avendo riferito che “il Controparte_1 direttore della filiale che si chiama il quale ci disse che non c'era Controparte_2 alcun rischio sull'investimento che mia moglie andava a fare. Ci assicurò che il capitale investito non avrebbe subito alcun rischio di pregiudizio”), nessuna prova ha invece offerto la convenuta per dimostrare di aver assolto al proprio obbligo di informativa.
La sola indicazione contenuta nella copia dell'ordinativo dell'acquisto della natura rischiosa, non vale evidentemente a ritenere assolto l'obbligo di informativa nei termini sopra esposti.
L'informativa deve infatti svolgersi in concreto, e deve essere tale da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente. Ribadito che l'onere di dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi grava sulla banca e che la documentazione sottoscritta dai clienti sul punto non ha valore confessorio, deve ritenersi non raggiunta la prova del puntuale adempimento degli obblighi di informativa come sopra ricostruiti, gravanti sull'intermediario.
Va quindi disposta la risoluzione dell'ordine di acquisto con condanna della convenuta alla restituzione del prezzo corrisposto dall'attrice (pari a €. 10.000,00) oltre interessi legali dalla data del pagamento.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano – ex DM 55/14 e succ. mod. tenuto conto del valore della controversia in € 5.077,00 oltre CPA, spese generali e IVA come per legge e le spese vive pari a €. 264,00.
P.Q.M.
CONDANNA al pagamento di €. 10.000,00 in favore di Controparte_1 Parte_1
oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. a decorrere dal 16.11.2004;
[...]
CONDANNA al pagamento in favore di le spese di CP_1 Parte_1 lite che si liquidano in € 5.077,00 oltre CPA, spese generali e IVA come per legge e le spese vive pari a €. 264,00.
Palermo, lì 7.3.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Spiga
assazione civile sez. I, 14/12/2022, n.36584 Sugli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario Sentenza
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TRA rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Rosalia Francesca Parte_1
Rappa
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Fanara
CONVENUTA
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 17.10.2024.
MOTIVI della DECISIONE
ha convenuto in giudizio chiedendone la Parte_1 Controparte_1
condanna al risarcimento del danno – quantificato nella misura complessiva di €.
10.000,00 – oppure alla restituzione della predetta somma, pari all'ammontare della perdita subita, calcolata con riferimento al capitale investito oltre interessi e rivalutazione, quale conseguenza della risoluzione degli ordini di acquisto compiuti con l'intermediazione della convenuta in data 16.11.2004.
L'attrice ha lamentato la violazione degli obblighi informativi previsti dal TUF, con riferimento alle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'investimento effettuato – rappresentati da fondi comuni di investimento-, così come gli obblighi di previa profilatura di esso acquirente. ha eccepito la prescrizione delle azioni proposte dall'attrice e, nel Controparte_1
merito, contestato la fondatezza delle domande deducendo la correttezza del proprio operato, ed evidenziando che l'attrice aveva nel lontano 2008 trasferito detti titoli su conto presso altro istituto bancario e che pertanto non aveva più la disponibilità dei dati relativi a detto rapporto.
*****
Deve osservarsi come, vertendosi in tema di vendita di prodotti finanziari a investitori privati, la normativa da applicare (avuto riguardo al tempo dell'acquisto) è quella dettata dal T.U. 58/1998 recante “disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (di seguito TUF) e dal regolamento attuativo approvato dalla CONSOB con delibera n. 1152 del 1.7.1998 (avente portata integrativa rispetto alle prescrizioni del TUF) a sua volta modificato ed integrato dal regolamento introdotto con il documento Consob del 20.07.07 volto a dare attuazione alle prescrizioni contenute nella direttiva comunitaria c.d. IF (recepita con d lgs. 164/07).
Il rapporto si articola nella previsa conclusione del contratto quadro, rispetto al quale i singoli ordini di acquisto si configurano come negozi adempitivi del primo.
“In tema di intermediazione finanziaria e alla stregua di quanto stabilito dall'art. 23
d. lgs. 58/98, sono nulle per carenza di un indispensabile requisito di forma prescritto dalla legge a protezione dell'investitore, le operazioni di investimento compiute da una banca in assenza del c.d. contratto quadro, senza che sia possibile una ratifica tacita che sarebbe affetta dal medesimo vizio di forma” (cfr. cass sez. I civ. n. 7283/13). “La forma scritta è richiesta per la validità del c.d. contratto- quadro col quale l'intermediario si obbliga a prestare il servizio di negoziazione di strumenti finanziari in favore del cliente, ma non anche per i singoli ordini che, in base a tale contratto, vengano poi impartiti dal cliente all'intermediario medesimo, la cui validità non è soggetta a requisiti di forma” (cfr. cass. sez. I civ. n. 384/12).
Inoltre, l'art. 21 del TUF impone agli intermediari nell'attività di servizi di investimenti ed accessori di: a) comportarsi con diligenza. correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l''integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
Il regolamento CONSOB (artt. art. 26 co. 1^ lett. e, 27, 28 comma 1^ lett. a e 29 co.
1^) specifica tali doveri individuando i comportamenti che in concreto l'operatore è tenuto a compiere al fine di rendere l'operazione il più possibile trasparente e comprensibile anche ad un cliente scarso conoscitore dei meccanismi del mercato e degli strumenti finanziari e, in particolare, prevede:
- che l'intermediario, prima della stipula del contratto di gestione, chieda all'investitore ogni notizia sulla sua propensione al rischio, sulla sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, sulla sua situazione finanziaria e che l'eventuale rifiuto a fornire le predette informazioni risulti dal contratto;
- che l'intermediario consegni al cliente il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari;
- che l'intermediario acquisisca un'adeguata conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi e dei prodotti diversi, propri o di terzi e non effettui operazioni prima di avere assolto prontamente agli oneri di informazione sulla natura dei rischi e sulle implicazioni della specifica operazione, mettendo a disposizione dei clienti i documenti e le registrazioni che li riguardano;
- che l'intermediario non agisca in situazioni di conflitto di interessi a meno che l'investitore non sia stato preventivamente informato per iscritto e non abbia acconsentito sempre per iscritto alla relativa operazione;
- che l'intermediario si astenga dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni, pur espressamente impartite dal cliente, rispetto a costui non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione, salvo l'onere di reiterazione per iscritto dell'ordine preceduto dall'esplicazione delle ragioni di inadeguatezza.
Tale disciplina mira a tutelare l'interesse degli investitori e l'integrità del mercato assicurando la correttezza e trasparenza dell'attività di intermediazione. La corretta interpretazione delle preferenze d'investimento dei risparmiatori e la ponderata valutazione dei rischi da parte di costoro riducono infatti l'alea connessa agli investimenti finanziari a quella connaturata, e perciò insopprimibile, alle operazioni eseguite sul mercato dei valori mobiliari, elidendo – tendenzialmente – il rischio non necessario ed evitando che questo sia addossato in modo inconsapevole ai risparmiatori. Le norme in questione – con riferimento alla cui violazione il legislatore non ha previsto esplicitamente alcuna sanzione – contengono prescrizioni relative agli obblighi di comportamento che l'intermediario è tenuto a rispettare, tanto nella fase che precede la stipula del contratto di intermediazione finanziaria (c.d. contratto quadro), quanto nella fase esecutiva dello stesso, fase (quest'ultima) durante la quale l'intermediario compie per conto del cliente una serie di operazioni che possono a loro volta consistere in atti di natura negoziale. Gli obblighi che tali norme pongono a carico dell'intermediario sono, in sostanza, una specificazione di quelli più generali di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ. la cui violazione – ove non sia altrimenti stabilito dalla legge – non incide sulla genesi del contratto sì da provocarne la nullità, integrando piuttosto gli estremi della responsabilità precontrattuale e/o dell'inadempimento contrattuale con conseguente diritto del cliente ad ottenere il risarcimento del danno che a tali violazioni sia conseguito e, nel caso di inadempimento, la risoluzione del contratto.
Ricostruita nei termini appena illustrati la natura delle disposizioni di cui si è detto, non può che condividersi il principio enunciato dalle Sezioni unite civili della S.C.
(cfr. sent. n. 26724/07) secondo il quale “la violazione dei doveri di informazione del cliente e corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario, può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto di intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti a norma dell'art. 1418 co. 1 c.c.”.
Né può dubitarsi della possibilità di addivenire, in conseguenza delle suddette violazioni, alla risoluzione delle singole operazioni di investimento in valori mobiliari in quanto contratti autonomi, benché esecutivi del contratto quadro (cfr. in tal senso Cass. sez. 1^ civ. n. 16861/17). Va altresì osservato che ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'intermediario risulta irrilevante “la valutazione di adeguatezza dell'operazione, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento. Al riguardo, l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal decreto legislativo n. 58 del
1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo.
Né, infine, la violazione di tale obbligo può ritenersi esclusa in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici” (cfr. Cass.36584/2022).
Quanto al riparto dell'onere della prova, va infine evidenziato, sempre sulla scorta di costante giurisprudenza di legittimità, (cfr. ex multis Cass. sez. 1^ civ. ord. n.
10111/18) che “in tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato,
l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute”.
Così inquadrata la domanda avanzata da parte attrice, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione.
In applicazione del generale principio di cui all'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere. La prescrizione della spiegata domanda di risarcimento del danno, così come di quella di risoluzione per inadempimento, decorre dalla data di certa del pregiudizio dipendente dall'altrui inadempimento e quindi, nella specie dalla data di comunicazione del 13.6.2018 da parte dell'emittente della necessità di un accontamento imprevisto reso necessario dalle vicende legate all'accertamento della
Guardia di Finanza che ha sostanzialmente azzerato le restituzioni in favore degli investitori.
Rispetto a tale data non risulta pertanto maturato il termine di prescrizione quinquennale rispetto alla data di proposizione della domanda giudiziale.
Nel merito, alla luce dei principi illustrati e dei rilievi che seguono in ordine agli esiti dell'istruttoria svolta, reputa il Tribunale di dovere addivenire all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore.
Risulta dagli atti depositati, e peraltro non contestato dalla convenuta, che l'attrice ha acquistato, con l'intermediazione di quote di un fondo comune Controparte_1 di investimento per il complessivo valore di €. 10.000,00
Deve poi ritenersi in relazione all'onere della prova che avendo l'attrice, dato prova di aver acquistato il titolo “Europa Immobiliare 1”e non essendo in discussione l'acquisto avvenuto, costituiva onere del convenuto fornire la prova di aver correttamente adempiuto l'onere informativa nei termini sopra esposti.
Nella specie a fronte della prova offerta da parte attrice con il teste escusso – che ha confermato la mancanza di alcuna informativa in relazione alla natura dei titoli acquistati, e che l'operazione è stata compiuta nella convinzione trattarsi di prodotti finanziari emessi da e quindi “sicuri”- (avendo riferito che “il Controparte_1 direttore della filiale che si chiama il quale ci disse che non c'era Controparte_2 alcun rischio sull'investimento che mia moglie andava a fare. Ci assicurò che il capitale investito non avrebbe subito alcun rischio di pregiudizio”), nessuna prova ha invece offerto la convenuta per dimostrare di aver assolto al proprio obbligo di informativa.
La sola indicazione contenuta nella copia dell'ordinativo dell'acquisto della natura rischiosa, non vale evidentemente a ritenere assolto l'obbligo di informativa nei termini sopra esposti.
L'informativa deve infatti svolgersi in concreto, e deve essere tale da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente. Ribadito che l'onere di dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi grava sulla banca e che la documentazione sottoscritta dai clienti sul punto non ha valore confessorio, deve ritenersi non raggiunta la prova del puntuale adempimento degli obblighi di informativa come sopra ricostruiti, gravanti sull'intermediario.
Va quindi disposta la risoluzione dell'ordine di acquisto con condanna della convenuta alla restituzione del prezzo corrisposto dall'attrice (pari a €. 10.000,00) oltre interessi legali dalla data del pagamento.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano – ex DM 55/14 e succ. mod. tenuto conto del valore della controversia in € 5.077,00 oltre CPA, spese generali e IVA come per legge e le spese vive pari a €. 264,00.
P.Q.M.
CONDANNA al pagamento di €. 10.000,00 in favore di Controparte_1 Parte_1
oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. a decorrere dal 16.11.2004;
[...]
CONDANNA al pagamento in favore di le spese di CP_1 Parte_1 lite che si liquidano in € 5.077,00 oltre CPA, spese generali e IVA come per legge e le spese vive pari a €. 264,00.
Palermo, lì 7.3.2025
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