Articolo 1815 del Codice dell'ordinamento militare
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Versione
9 ottobre 2010
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7 luglio 2017
Art. 1815. ((Incentivi agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori piloti in servizio permanente effettivo)) ((44)) 1. Agli ufficiali ((generali e agli ufficiali superiori)) piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio permanente effettivo si applicano le norme previste dall'articolo 1803. ((44)) ------------ AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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