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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, ha pronunziato all'udienza di discussione del 21/01/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 13928 / 2024 R.G.A.P.
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. PALOMBA Parte_1 C.F._1
STEFANO presso il cui studio in Portici è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p. t., rapp.to e difeso dal funz. ed elettivamente domiciliato presso la Parte_2 sede di Napoli
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.06.2024 ritualmente notificato, l'istante esponeva di aver ottenuto omologa dal Tribunale di Napoli dopo ATP avente n. 8994/ 2022 R.G., ma che tuttavia l' non CP_1 aveva corrisposto i ratei per il periodo con decorrenza dal gennaio 2024.
Dedotto che gli stati patologici denunciati danno diritto alle prestazioni richieste, sussistendo altresì i requisiti socio-economici richiesti dalla legge, l'istante ha chiesto il pagamento della prestazione – assegno di invalidità civile - oltre accessori.
L' si è costituito in giudizio evidenziando la mancanza dei requisiti reddituali e concludendo CP_1 per il rigetto della domanda.
All'odierna udienza parte ricorrente ha rilevato l'avvenuto pagamento di € 2061,96 e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese;
la causa viene pertanto decisa dandosi lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Occorre dichiarare cessata la materia del contendere.
Il riconoscimento della prestazione richiesta in giudizio per il periodo indicato in ricorso determina, infatti, il venir meno dell'interesse ad agire della parte ricorrente.
Quanto al regime delle spese processuali, ricorrono i presupposti per compensarle per la metà fra le parti atteso l'avvenuto adempimento in corso di lite;
nel residuo seguono la soccombenza
1 dell'istituto, liquidandosi come in dispositivo, tenuto conto della limitata attività difensiva svolta, e del valore del giudizio, in relazione alla somma attribuita alla parte vincitrice ed al valore effettivo della controversia avuto riguardo al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
il giudice del lavoro del tribunale di Napoli così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara compensate le spese di lite per la metà; nel residuo condanna parte resistente al CP_1 pagamento di €. 655,00, oltre IVA CPA, e spese forfettarie con distrazione all'avv. Stefano Palomba antistatario.
Napoli, 21/01/2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Manzon
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, ha pronunziato all'udienza di discussione del 21/01/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 13928 / 2024 R.G.A.P.
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. PALOMBA Parte_1 C.F._1
STEFANO presso il cui studio in Portici è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p. t., rapp.to e difeso dal funz. ed elettivamente domiciliato presso la Parte_2 sede di Napoli
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.06.2024 ritualmente notificato, l'istante esponeva di aver ottenuto omologa dal Tribunale di Napoli dopo ATP avente n. 8994/ 2022 R.G., ma che tuttavia l' non CP_1 aveva corrisposto i ratei per il periodo con decorrenza dal gennaio 2024.
Dedotto che gli stati patologici denunciati danno diritto alle prestazioni richieste, sussistendo altresì i requisiti socio-economici richiesti dalla legge, l'istante ha chiesto il pagamento della prestazione – assegno di invalidità civile - oltre accessori.
L' si è costituito in giudizio evidenziando la mancanza dei requisiti reddituali e concludendo CP_1 per il rigetto della domanda.
All'odierna udienza parte ricorrente ha rilevato l'avvenuto pagamento di € 2061,96 e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese;
la causa viene pertanto decisa dandosi lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Occorre dichiarare cessata la materia del contendere.
Il riconoscimento della prestazione richiesta in giudizio per il periodo indicato in ricorso determina, infatti, il venir meno dell'interesse ad agire della parte ricorrente.
Quanto al regime delle spese processuali, ricorrono i presupposti per compensarle per la metà fra le parti atteso l'avvenuto adempimento in corso di lite;
nel residuo seguono la soccombenza
1 dell'istituto, liquidandosi come in dispositivo, tenuto conto della limitata attività difensiva svolta, e del valore del giudizio, in relazione alla somma attribuita alla parte vincitrice ed al valore effettivo della controversia avuto riguardo al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
il giudice del lavoro del tribunale di Napoli così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara compensate le spese di lite per la metà; nel residuo condanna parte resistente al CP_1 pagamento di €. 655,00, oltre IVA CPA, e spese forfettarie con distrazione all'avv. Stefano Palomba antistatario.
Napoli, 21/01/2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Manzon
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