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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/03/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1983/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1983/2022 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 20 marzo 2025 innanzi al dott. Cristiana Bottazzi, sono comparsi:
Per l'avv. Ilaria Calaprice e l'Avv. Razvan Brastin, nonché il Parte_2
legale rappresentante sig. Pt_3
Per 'avv. Francesco Zanardi. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore dell'attore precisa le conclusioni come da come da atto di citazione in opposizione.
Il Procuratore del convenuto precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Dopo breve discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
Cristiana Bottazzi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Bottazzi, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1983/2022 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in San Giovanni Lupatoto (VR), Via Ugo Foscolo n. 32/I, rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria
Calaprice, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Milano, Piazza San Babila n. 4/A
- attore opponente - contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Verona, Via Ca' di Cozzi n. 41, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Zanardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Verona (VR), Via Gian Matteo Giberti n. 7
- convenuto opposto -
CONCLUSIONI
Per parte opponente, come da atto di citazione in opposizione del 16.3.2022.
Per parte opposta, come da comparsa di costituzione e risposta del 28.9.2022.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 16.3.2022, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 304/2022 emesso dal Tribunale di Verona il 9.2.2022, con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di € 13.054,00, portato dalle fatture n. 210996 del CP_1
31.8.2021, n. 211135 del 8.10.2021, n. 211275 e n. 211276 del 31.10.2021, emesse a titolo di corrispettivo pagina 2 di 8 per i servizi di sicurezza, portierato e guardiania da quest'ultima effettuati nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2021 presso il locale 'Panorama' a Verona, Via Torricelle n. 9.
L'opponente ha chiesto che il decreto ingiuntivo sia revocato e/o annullato perché emesso in relazione a somme non dovute, sul rilievo che gli importi fatturati non sono coerenti con la consistenza dei servizi prestati, non corrispondono agli accordi economici intercorsi tra le parti e non sono in ogni caso verificabili, contengono inoltre duplicazioni e non considerato i pagamenti in acconto già ricevuti.
In particolare, l'opponente ha dedotto che: a) ha incaricato dello Parte_1 CP_1 svolgimento dei servizi di regolazione del flusso di clienti e di controllo del green pass nelle serate di apertura del locale 'Panorama' di Via Torricelle, pattuendo con e (rispettivamente, legale Persona_1 Parte_4 rappresentante e dipendente di il prezzo orario di € 15,00 IVA inclusa per ogni uomo
CP_1 impiegato nell'esecuzione dei servizi;
b) il locale è stato aperto al pubblico per ventisette serate nel mese di agosto 2021, per dieci serate nel mese di settembre 2021 e per una serata (l'evento di chiusura) nel mese di ottobre 2021; c) nel corso del periodo interessato, il personale di è stato presente con due
CP_1 unità nelle serate del venerdì e del sabato e con una sola unità nelle serate dal lunedì al giovedì e della domenica, mentre nella serata di chiusura del 2.10.2021 sono stati eccezionalmente presenti otto unità; d) ha prestato complessivamente 428 ore di servizio, di cui 261 ore nel mese di agosto, 115 ore
CP_1 nel mese di settembre e 52 ore nel mese di ottobre, maturando così, in base agli accordi, il diritto ad un compenso di € 6.420,00; e) ha tuttavia chiesto il pagamento del maggior importo di €
CP_1
13.054,00, esponendo nelle fatture importi aggregati non verificabili e omettendo di chiarire, nonostante le richieste di il numero di ore considerato e il prezzo applicato;
f) Parte_1 CP_1 inoltre, non ha tenuto conto del pagamento di € 2.660,00 già effettuato in contanti da in più tranches, Pt_1
a saldo di singole serate di servizio;
g) le fatture di presentano profili di irregolarità perché, in CP_1 violazione dell'art. 21 co. 2 e 4 D.P.R. 633/1972, non contengono l'indicazione della quantità di servizi fatturati e sono state emesse oltre dodici giorni dalla prestazione del singolo servizio, ed inoltre perché vi è una duplicazione nella fatturazione dei servizi del mese di settembre (che formano oggetto sia della fattura n. 211135 sia della fattura n. 211275). si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in ogni caso, la condanna CP_1 dell'opponente al pagamento del dovuto, da quantificarsi in base agli accordi tra le parti o, in mancanza, ai sensi dell'art. 1657 c.c..
A sostegno della propria domanda ha affermato: - che gli accordi economici tra le parti prevedevano un prezzo di € 160,00 oltre IVA per servizio e per guardia ed un prezzo ridotto di € 130,00 oltre IVA per pagina 3 di 8 guardia in occasione dell'evento di chiusura stagionale;
- che non è mai stato pattuito un prezzo orario lordo di € 15,00, insufficiente persino a coprire il costo aziendale del dipendente e le spese generali;
- che nel periodo interessato ha svolto, senza contestazione alcuna da parte di CP_1 [...]
complessivi 85 servizi, tutti in orari serali e notturni, per un totale di 528 ore, di cui 263 ore Parte_1 nel mese di agosto, 198 ore nel mese di settembre e 67 ore nel mese di ottobre;
- che ha CP_1 talora impiegato più di una guardia nelle serate infrasettimanali e più di due guardie nelle serate del weekend;
- che le fatture elettroniche sono state consegnate immediatamente dopo l'emissione, in assenza di contestazioni da parte di - che le fatture emesse sono regolari e non contengono Parte_1 duplicazioni (la seconda fattura relativa a settembre, in particolare, costituisce il saldo per le prestazioni relative a quel mese); - che nello scambio di corrispondenza intercorso prima del giudizio,
[...] ha riconosciuto come ancora dovuto perlomeno l'importo di € 3.570,00. Parte_1
Con ordinanza del 3.10.2022 è stata sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ex art. 649
c.p.c. e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c..
Con successiva ordinanza del 23.2.2023 sono stati ammessi i mezzi istruttori. Alle udienze del 5.10.2023,
11.12.2023, 21.2.2024 e 8.4.2024 è stata assunta la prova orale.
È stata quindi formulata alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c..
Stante l'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
* * *
1. Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si realizza notoriamente un'inversione della posizione processuale delle parti, restando tuttavia invariata la rispettiva posizione sostanziale, nel senso che, come in ogni ordinario giudizio di cognizione, è a carico del creditore-opposto l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, mentre è a carico del debitore-opponente l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Quanto al contenuto dell'onere probatorio configurabile a carico del creditore opposto, si osserva che, essendo l'appalto (anche di servizi) un contratto a prestazioni corrispettive, l'appaltatore che agisca per ottenere il corrispettivo è tenuto a provare non solo l'esistenza del titolo contrattuale, ma anche di aver eseguito la prestazione di cui chiede il pagamento.
Infatti, “il principio generale che regola la condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive comporta, in effetti, che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato o, in caso di fallimento della committente, l'insinuazione al passivo del relativo credito) non dev'essere a sua volta
pagina 4 di 8 inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di (offrire l'esecuzione della propria, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero) dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l'appaltatore, precede
l'adempimento di pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta. L'applicazione di tale principio al contratto di appalto (cui, per giurisprudenza costante, si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto) comporta, quindi, che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento (o, come nel caso in esame, l'ammissione al passivo) del (credito al) corrispettivo convenuto, ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, e cioè di avere eseguito
l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa” (Cass. n. 7763 del 22.3.2024).
2. Su queste premesse si osserva che, nel caso in esame, non vi è contestazione sul fatto che
[...] abbia commissionato a lo svolgimento dei servizi di sicurezza e guardiania Parte_1 CP_1 presso il locale 'Panorama' nella stagione da agosto a ottobre 2021, il che equivale a dire che risulta provato il contratto di appalto di servizi che forma il titolo della pretesa azionata in sede monitoria.
È invece controversa la quantificazione dei servizi effettivamente resi dall'opposta (che ammonterebbero a
428 ore per l'opponente ed invece a 528 ore per l'opposta).
Così come, del resto, divergono le prospettazioni di parte relative al corrispettivo asseritamente pattuito per tali prestazioni (pari ad € 15,00 comprensivi di IVA secondo l'opponente e pari invece a € 160,00 oltre IVA nella tesi dell'opposta).
Entrambi gli elementi controversi (entità delle prestazioni e del corrispettivo orario) rappresentano fatti costitutivi della pretesa creditoria di che pertanto, in base ai principi sopra delineati, è suo CP_1 preciso onere provare ai sensi dell'art. 2697 c.c..
3. Quanto al primo di tali aspetti, le risultanze documentali e dell'istruttoria orale non sono sufficienti per ritenere dimostrato lo svolgimento di servizi per un monte ore complessivo di 528.
I report mensili prodotti come docc. 21, 22, 23 contengono invero un riepilogo delle ore lavorate dai dipendenti di nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2021 per totali 528 ore, e tuttavia si CP_1 tratta di documenti di formazione unilaterale, di per sé soli insufficienti a fornire tale prova.
Né si può ritenere che l'istruttoria orale abbia confermato la correttezza dei dati indicati in tali report.
I testi sentiti al riguardo si sono espressi in termini estremamente generici e imprecisi, confermando soltanto di avere svolto alcuni servizi presso il locale 'Panorama', ma senza riuscire mai a precisare con un ragionevole grado di certezza né le date dei servizi né il numero di ore lavorate (teste “per quanto Tes_1 riguarda la mia presenza sicuramente … degli altri servizi conosco che il servizio veniva svolto, ma non da chi e non posso rispondere sui giorni precisi … altri colleghi andavano ma non so in che giorni”; teste “confermo i miei 18 Tes_2
pagina 5 di 8 servizi … non ricordo oggi se avevo svolto i servizi con loro a settembre o ottobre, né i giorni”; teste “non mi Tes_3 ricordo di preciso i giorni, so che quando l'hanno aperto noi abbiamo effettuati i servizi”; teste : “mi ricordo i miei, Tes_4 ma non il totale di ore, ricordo che erano orientativamente tre-quattro servizi tra settembre e ottobre del 2021, di cui uno fatto da solo e gli altri, uno di sicuro in due persone, e un altro più di due, forse tre-quattro”).
Fermo quanto precede, si osserva tuttavia che parte opponente ha riconosciuto e dato atto che
[...]
ha svolto la propria attività per 428 ore nel periodo considerato (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione in CP_1 opposizione, laddove l'opponente ha imputato tale complessivo monte orario come segue: per 261 ore alle
27 serate del mese di agosto, per 115 ore alle dieci serate del mese di settembre e per 52 ore all'evento di chiusura del mese di ottobre).
Valorizzando la portata confessoria di tale dichiarazione, è pertanto raggiunta la prova dell'esecuzione di servizi contrattuali da parte di per un monte orario pari complessivamente a 428 ore lavorate. CP_1
4. Per quanto concerne il secondo aspetto controverso, ovverosia il corrispettivo pattuito, nessuna delle due contrapposte tesi di parte ha trovato un riscontro sul piano probatorio.
L'allegazione dell'opponente secondo cui sarebbe stato concordato un prezzo orario di € 15,00 comprensivo di IVA è del tutto indimostrata, mancando sul punto la stessa articolazione di qualsiasi capitolo di prova.
E lo stesso può dirsi dell'allegazione di parte opposta relativa alla presunta pattuizione di un prezzo di €
160 per servizio e per guardia (con uno sconto per la serata di chiusura della stagione).
L'unico teste sentito al riguardo è all'epoca direttore commerciale di il quale Parte_4 CP_1 ha riconosciuto di aver messo in contatto le parti, ma ha negato qualsiasi proprio coinvolgimento nella trattativa sui termini economici dell'accordo (“avendo un rapporto di amicizia con diciamo che ho Persona_2 chiuso io in maniera informale l'accordo tra loro, poi si sono trovati tra loro, io non entravo mai nel merito di pagamenti, accordi, queste cose qui”).
5. Fermo quanto precede, si osserva che, in deroga ai principi generali posti dall'art. 1346 c.c., il contratto di appalto non è affetto da nullità qualora il prezzo non sia determinato né determinabile per l'assenza di idonei criteri stabiliti dalle parti nel contratto.
L'art. 1657 c.c. prevede infatti, in via sussidiaria all'assenza di un accordo negoziale, che la determinazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore possa avvenire a posteriori in base alle tariffe esistenti, agli usi o, in mancanza, ad opera del giudice (“se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
in mancanza, è determinata dal giudice”).
pagina 6 di 8 Tra le modalità di determinazione del prezzo stabilite dall'art. 1657 c.c. esiste un ordine gerarchico: si fa dunque ricorso alle tariffe esistenti o agli usi, e solo in difetto al giudice.
Quanto alle tariffe, si deve avere riguardo a quelle in vigore nel tempo e nel luogo di conclusione del contratto, e si intendono applicabili solo quelle autorizzate, stabilite cioè da leggi speciali, dalle competenti autorità o da organizzazioni sindacali riconosciute, non invece quelle predisposte da una parte oppure a carattere meramente privato.
Ne consegue che, in mancanza di un accordo inter partes, il corrispettivo spettante a può CP_1 essere determinato facendo riferimento alle tariffe concernenti il costo medio orario per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, approvate dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, nella versione pro tempore vigente (D.M. 21.3.2016).
Giova evidenziare che anche parte opponente non ha svolto specifiche contestazioni sull'applicabilità al caso di specie di tale tariffario, correttamente richiamato nei propri atti difensivi dall'opposta.
Per l'ipotesi di lavoro notturno, le predette tariffe stabiliscono un costo orario che varia tra € 16,77 e €
28,76 a seconda del livello dell'operatore.
Appare dunque ragionevole assumere come prezzo orario rilevante il valore medio tra i due estremi tariffari, pari ad € 22,76.
E consegue che, moltiplicando tale importo orario per il numero di ore accertato pari a 428, si ottiene che il corrispettivo delle prestazioni rese da ammonta ad € 9.741,28, importo sul quale va applicata CP_1
l'IVA al 22%, e così per un credito totale nei confronti di pari ad € 11.884,36. Parte_1
6. Resta infine da verificare se sia accertato il fatto (parzialmente) estintivo rappresentato dal pagamento in contanti della somma di € 2.660,00.
È inammissibile l'unico capitolo di prova orale dedotto dall'opponente per provare il pagamento, in quanto generico nei riferimenti temporali e comunque non idoneo a dimostrare la riferibilità dell'asserito pagamento al rapporto contrattuale per cui è causa, oltre che contrario all'art. 2726 c.c.
Analogamente, è insufficiente ai fini della prova la conversazione whatsapp di cui al doc.
8. In tale messaggio scrive all'utenza che si suppone riferibile al legale rappresentante di Parte_4 Parte_1
“Pagati 1660 cash”. Ebbene, oltre al fatto (di per sé già dirimente) che non era un soggetto Parte_4 dotato di poteri gestori all'interno di a ben vedere la frase in questione, del tutto slegata dalla CP_1 conversazione precedente e successiva, non contiene alcun riferimento che consenta di collegarla al contratto e alla pretesa creditoria oggetto del presente giudizio e, anzi, si può addirittura prestare a interpretazioni contrastanti (potendo anche essere intesa come riferita a un pagamento fatto dallo stesso pagina 7 di 8 e non viceversa dallo stesso ricevuto). Parrebbe inoltre in contrasto con la prospettazione Pt_4 dell'opponente, laddove afferma che il pagamento della somma in questione sarebbe stato fatto in più tranches.
Gli elementi probatori a disposizione, pertanto, non bastano a provare il fatto estintivo eccepito dalla debitrice. Gli asseriti pagamenti in acconto fatti da non risultano pertanto provati. Parte_1
7. In conclusione, si è accertato che il credito di a titolo di corrispettivo è inferiore a quello CP_1 azionato in via monitoria, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo va revocato e Parte_1 va condannata a pagare in favore dell'opposta il minor importo di € 11.884,36, oltre interessi ai sensi del
D.Lgs. 231/2002 dalla data delle fatture sino alla data di deposito del ricorso monitorio e ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c., da tale data sino al saldo effettivo.
Alla prevalente e sostanziale soccombenza dell'opponente segue la sua condanna alla rifusione delle spese di lite, relative sia alla fase monitoria (da liquidarsi ex art. 653 c.p.c.) sia al presente giudizio.
La liquidazione viene fatta in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accerta e dichiara che il credito di per le prestazioni rese in base al contratto di Controparte_1 appalto di servizi intercorso tra le parti ammonta ad € 11.884,36 e pertanto, revocato il decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona n. 304/2022, condanna a pagare in Parte_1 favore di la somma di € 11.884,36, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dalla Controparte_1 data delle fatture sino alla data di deposito del ricorso monitorio e ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c., da tale data sino al saldo effettivo;
2) condanna a rifondere a le spese della fase monitoria Parte_1 Controparte_1 nonché quelle del presente giudizio, che si liquidano, rispettivamente, in € 540,00 e in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, CPA e IVA di legge, e oltre ad € 145,50 per spese della fase monitoria.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Verona, 20.3.2025
Il Giudice
Cristiana Bottazzi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1983/2022 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 20 marzo 2025 innanzi al dott. Cristiana Bottazzi, sono comparsi:
Per l'avv. Ilaria Calaprice e l'Avv. Razvan Brastin, nonché il Parte_2
legale rappresentante sig. Pt_3
Per 'avv. Francesco Zanardi. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore dell'attore precisa le conclusioni come da come da atto di citazione in opposizione.
Il Procuratore del convenuto precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Dopo breve discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
Cristiana Bottazzi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Bottazzi, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1983/2022 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in San Giovanni Lupatoto (VR), Via Ugo Foscolo n. 32/I, rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria
Calaprice, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Milano, Piazza San Babila n. 4/A
- attore opponente - contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Verona, Via Ca' di Cozzi n. 41, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Zanardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Verona (VR), Via Gian Matteo Giberti n. 7
- convenuto opposto -
CONCLUSIONI
Per parte opponente, come da atto di citazione in opposizione del 16.3.2022.
Per parte opposta, come da comparsa di costituzione e risposta del 28.9.2022.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 16.3.2022, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 304/2022 emesso dal Tribunale di Verona il 9.2.2022, con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di € 13.054,00, portato dalle fatture n. 210996 del CP_1
31.8.2021, n. 211135 del 8.10.2021, n. 211275 e n. 211276 del 31.10.2021, emesse a titolo di corrispettivo pagina 2 di 8 per i servizi di sicurezza, portierato e guardiania da quest'ultima effettuati nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2021 presso il locale 'Panorama' a Verona, Via Torricelle n. 9.
L'opponente ha chiesto che il decreto ingiuntivo sia revocato e/o annullato perché emesso in relazione a somme non dovute, sul rilievo che gli importi fatturati non sono coerenti con la consistenza dei servizi prestati, non corrispondono agli accordi economici intercorsi tra le parti e non sono in ogni caso verificabili, contengono inoltre duplicazioni e non considerato i pagamenti in acconto già ricevuti.
In particolare, l'opponente ha dedotto che: a) ha incaricato dello Parte_1 CP_1 svolgimento dei servizi di regolazione del flusso di clienti e di controllo del green pass nelle serate di apertura del locale 'Panorama' di Via Torricelle, pattuendo con e (rispettivamente, legale Persona_1 Parte_4 rappresentante e dipendente di il prezzo orario di € 15,00 IVA inclusa per ogni uomo
CP_1 impiegato nell'esecuzione dei servizi;
b) il locale è stato aperto al pubblico per ventisette serate nel mese di agosto 2021, per dieci serate nel mese di settembre 2021 e per una serata (l'evento di chiusura) nel mese di ottobre 2021; c) nel corso del periodo interessato, il personale di è stato presente con due
CP_1 unità nelle serate del venerdì e del sabato e con una sola unità nelle serate dal lunedì al giovedì e della domenica, mentre nella serata di chiusura del 2.10.2021 sono stati eccezionalmente presenti otto unità; d) ha prestato complessivamente 428 ore di servizio, di cui 261 ore nel mese di agosto, 115 ore
CP_1 nel mese di settembre e 52 ore nel mese di ottobre, maturando così, in base agli accordi, il diritto ad un compenso di € 6.420,00; e) ha tuttavia chiesto il pagamento del maggior importo di €
CP_1
13.054,00, esponendo nelle fatture importi aggregati non verificabili e omettendo di chiarire, nonostante le richieste di il numero di ore considerato e il prezzo applicato;
f) Parte_1 CP_1 inoltre, non ha tenuto conto del pagamento di € 2.660,00 già effettuato in contanti da in più tranches, Pt_1
a saldo di singole serate di servizio;
g) le fatture di presentano profili di irregolarità perché, in CP_1 violazione dell'art. 21 co. 2 e 4 D.P.R. 633/1972, non contengono l'indicazione della quantità di servizi fatturati e sono state emesse oltre dodici giorni dalla prestazione del singolo servizio, ed inoltre perché vi è una duplicazione nella fatturazione dei servizi del mese di settembre (che formano oggetto sia della fattura n. 211135 sia della fattura n. 211275). si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in ogni caso, la condanna CP_1 dell'opponente al pagamento del dovuto, da quantificarsi in base agli accordi tra le parti o, in mancanza, ai sensi dell'art. 1657 c.c..
A sostegno della propria domanda ha affermato: - che gli accordi economici tra le parti prevedevano un prezzo di € 160,00 oltre IVA per servizio e per guardia ed un prezzo ridotto di € 130,00 oltre IVA per pagina 3 di 8 guardia in occasione dell'evento di chiusura stagionale;
- che non è mai stato pattuito un prezzo orario lordo di € 15,00, insufficiente persino a coprire il costo aziendale del dipendente e le spese generali;
- che nel periodo interessato ha svolto, senza contestazione alcuna da parte di CP_1 [...]
complessivi 85 servizi, tutti in orari serali e notturni, per un totale di 528 ore, di cui 263 ore Parte_1 nel mese di agosto, 198 ore nel mese di settembre e 67 ore nel mese di ottobre;
- che ha CP_1 talora impiegato più di una guardia nelle serate infrasettimanali e più di due guardie nelle serate del weekend;
- che le fatture elettroniche sono state consegnate immediatamente dopo l'emissione, in assenza di contestazioni da parte di - che le fatture emesse sono regolari e non contengono Parte_1 duplicazioni (la seconda fattura relativa a settembre, in particolare, costituisce il saldo per le prestazioni relative a quel mese); - che nello scambio di corrispondenza intercorso prima del giudizio,
[...] ha riconosciuto come ancora dovuto perlomeno l'importo di € 3.570,00. Parte_1
Con ordinanza del 3.10.2022 è stata sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ex art. 649
c.p.c. e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c..
Con successiva ordinanza del 23.2.2023 sono stati ammessi i mezzi istruttori. Alle udienze del 5.10.2023,
11.12.2023, 21.2.2024 e 8.4.2024 è stata assunta la prova orale.
È stata quindi formulata alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c..
Stante l'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
* * *
1. Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si realizza notoriamente un'inversione della posizione processuale delle parti, restando tuttavia invariata la rispettiva posizione sostanziale, nel senso che, come in ogni ordinario giudizio di cognizione, è a carico del creditore-opposto l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, mentre è a carico del debitore-opponente l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Quanto al contenuto dell'onere probatorio configurabile a carico del creditore opposto, si osserva che, essendo l'appalto (anche di servizi) un contratto a prestazioni corrispettive, l'appaltatore che agisca per ottenere il corrispettivo è tenuto a provare non solo l'esistenza del titolo contrattuale, ma anche di aver eseguito la prestazione di cui chiede il pagamento.
Infatti, “il principio generale che regola la condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive comporta, in effetti, che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato o, in caso di fallimento della committente, l'insinuazione al passivo del relativo credito) non dev'essere a sua volta
pagina 4 di 8 inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di (offrire l'esecuzione della propria, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero) dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l'appaltatore, precede
l'adempimento di pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta. L'applicazione di tale principio al contratto di appalto (cui, per giurisprudenza costante, si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto) comporta, quindi, che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento (o, come nel caso in esame, l'ammissione al passivo) del (credito al) corrispettivo convenuto, ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, e cioè di avere eseguito
l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa” (Cass. n. 7763 del 22.3.2024).
2. Su queste premesse si osserva che, nel caso in esame, non vi è contestazione sul fatto che
[...] abbia commissionato a lo svolgimento dei servizi di sicurezza e guardiania Parte_1 CP_1 presso il locale 'Panorama' nella stagione da agosto a ottobre 2021, il che equivale a dire che risulta provato il contratto di appalto di servizi che forma il titolo della pretesa azionata in sede monitoria.
È invece controversa la quantificazione dei servizi effettivamente resi dall'opposta (che ammonterebbero a
428 ore per l'opponente ed invece a 528 ore per l'opposta).
Così come, del resto, divergono le prospettazioni di parte relative al corrispettivo asseritamente pattuito per tali prestazioni (pari ad € 15,00 comprensivi di IVA secondo l'opponente e pari invece a € 160,00 oltre IVA nella tesi dell'opposta).
Entrambi gli elementi controversi (entità delle prestazioni e del corrispettivo orario) rappresentano fatti costitutivi della pretesa creditoria di che pertanto, in base ai principi sopra delineati, è suo CP_1 preciso onere provare ai sensi dell'art. 2697 c.c..
3. Quanto al primo di tali aspetti, le risultanze documentali e dell'istruttoria orale non sono sufficienti per ritenere dimostrato lo svolgimento di servizi per un monte ore complessivo di 528.
I report mensili prodotti come docc. 21, 22, 23 contengono invero un riepilogo delle ore lavorate dai dipendenti di nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2021 per totali 528 ore, e tuttavia si CP_1 tratta di documenti di formazione unilaterale, di per sé soli insufficienti a fornire tale prova.
Né si può ritenere che l'istruttoria orale abbia confermato la correttezza dei dati indicati in tali report.
I testi sentiti al riguardo si sono espressi in termini estremamente generici e imprecisi, confermando soltanto di avere svolto alcuni servizi presso il locale 'Panorama', ma senza riuscire mai a precisare con un ragionevole grado di certezza né le date dei servizi né il numero di ore lavorate (teste “per quanto Tes_1 riguarda la mia presenza sicuramente … degli altri servizi conosco che il servizio veniva svolto, ma non da chi e non posso rispondere sui giorni precisi … altri colleghi andavano ma non so in che giorni”; teste “confermo i miei 18 Tes_2
pagina 5 di 8 servizi … non ricordo oggi se avevo svolto i servizi con loro a settembre o ottobre, né i giorni”; teste “non mi Tes_3 ricordo di preciso i giorni, so che quando l'hanno aperto noi abbiamo effettuati i servizi”; teste : “mi ricordo i miei, Tes_4 ma non il totale di ore, ricordo che erano orientativamente tre-quattro servizi tra settembre e ottobre del 2021, di cui uno fatto da solo e gli altri, uno di sicuro in due persone, e un altro più di due, forse tre-quattro”).
Fermo quanto precede, si osserva tuttavia che parte opponente ha riconosciuto e dato atto che
[...]
ha svolto la propria attività per 428 ore nel periodo considerato (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione in CP_1 opposizione, laddove l'opponente ha imputato tale complessivo monte orario come segue: per 261 ore alle
27 serate del mese di agosto, per 115 ore alle dieci serate del mese di settembre e per 52 ore all'evento di chiusura del mese di ottobre).
Valorizzando la portata confessoria di tale dichiarazione, è pertanto raggiunta la prova dell'esecuzione di servizi contrattuali da parte di per un monte orario pari complessivamente a 428 ore lavorate. CP_1
4. Per quanto concerne il secondo aspetto controverso, ovverosia il corrispettivo pattuito, nessuna delle due contrapposte tesi di parte ha trovato un riscontro sul piano probatorio.
L'allegazione dell'opponente secondo cui sarebbe stato concordato un prezzo orario di € 15,00 comprensivo di IVA è del tutto indimostrata, mancando sul punto la stessa articolazione di qualsiasi capitolo di prova.
E lo stesso può dirsi dell'allegazione di parte opposta relativa alla presunta pattuizione di un prezzo di €
160 per servizio e per guardia (con uno sconto per la serata di chiusura della stagione).
L'unico teste sentito al riguardo è all'epoca direttore commerciale di il quale Parte_4 CP_1 ha riconosciuto di aver messo in contatto le parti, ma ha negato qualsiasi proprio coinvolgimento nella trattativa sui termini economici dell'accordo (“avendo un rapporto di amicizia con diciamo che ho Persona_2 chiuso io in maniera informale l'accordo tra loro, poi si sono trovati tra loro, io non entravo mai nel merito di pagamenti, accordi, queste cose qui”).
5. Fermo quanto precede, si osserva che, in deroga ai principi generali posti dall'art. 1346 c.c., il contratto di appalto non è affetto da nullità qualora il prezzo non sia determinato né determinabile per l'assenza di idonei criteri stabiliti dalle parti nel contratto.
L'art. 1657 c.c. prevede infatti, in via sussidiaria all'assenza di un accordo negoziale, che la determinazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore possa avvenire a posteriori in base alle tariffe esistenti, agli usi o, in mancanza, ad opera del giudice (“se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
in mancanza, è determinata dal giudice”).
pagina 6 di 8 Tra le modalità di determinazione del prezzo stabilite dall'art. 1657 c.c. esiste un ordine gerarchico: si fa dunque ricorso alle tariffe esistenti o agli usi, e solo in difetto al giudice.
Quanto alle tariffe, si deve avere riguardo a quelle in vigore nel tempo e nel luogo di conclusione del contratto, e si intendono applicabili solo quelle autorizzate, stabilite cioè da leggi speciali, dalle competenti autorità o da organizzazioni sindacali riconosciute, non invece quelle predisposte da una parte oppure a carattere meramente privato.
Ne consegue che, in mancanza di un accordo inter partes, il corrispettivo spettante a può CP_1 essere determinato facendo riferimento alle tariffe concernenti il costo medio orario per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, approvate dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, nella versione pro tempore vigente (D.M. 21.3.2016).
Giova evidenziare che anche parte opponente non ha svolto specifiche contestazioni sull'applicabilità al caso di specie di tale tariffario, correttamente richiamato nei propri atti difensivi dall'opposta.
Per l'ipotesi di lavoro notturno, le predette tariffe stabiliscono un costo orario che varia tra € 16,77 e €
28,76 a seconda del livello dell'operatore.
Appare dunque ragionevole assumere come prezzo orario rilevante il valore medio tra i due estremi tariffari, pari ad € 22,76.
E consegue che, moltiplicando tale importo orario per il numero di ore accertato pari a 428, si ottiene che il corrispettivo delle prestazioni rese da ammonta ad € 9.741,28, importo sul quale va applicata CP_1
l'IVA al 22%, e così per un credito totale nei confronti di pari ad € 11.884,36. Parte_1
6. Resta infine da verificare se sia accertato il fatto (parzialmente) estintivo rappresentato dal pagamento in contanti della somma di € 2.660,00.
È inammissibile l'unico capitolo di prova orale dedotto dall'opponente per provare il pagamento, in quanto generico nei riferimenti temporali e comunque non idoneo a dimostrare la riferibilità dell'asserito pagamento al rapporto contrattuale per cui è causa, oltre che contrario all'art. 2726 c.c.
Analogamente, è insufficiente ai fini della prova la conversazione whatsapp di cui al doc.
8. In tale messaggio scrive all'utenza che si suppone riferibile al legale rappresentante di Parte_4 Parte_1
“Pagati 1660 cash”. Ebbene, oltre al fatto (di per sé già dirimente) che non era un soggetto Parte_4 dotato di poteri gestori all'interno di a ben vedere la frase in questione, del tutto slegata dalla CP_1 conversazione precedente e successiva, non contiene alcun riferimento che consenta di collegarla al contratto e alla pretesa creditoria oggetto del presente giudizio e, anzi, si può addirittura prestare a interpretazioni contrastanti (potendo anche essere intesa come riferita a un pagamento fatto dallo stesso pagina 7 di 8 e non viceversa dallo stesso ricevuto). Parrebbe inoltre in contrasto con la prospettazione Pt_4 dell'opponente, laddove afferma che il pagamento della somma in questione sarebbe stato fatto in più tranches.
Gli elementi probatori a disposizione, pertanto, non bastano a provare il fatto estintivo eccepito dalla debitrice. Gli asseriti pagamenti in acconto fatti da non risultano pertanto provati. Parte_1
7. In conclusione, si è accertato che il credito di a titolo di corrispettivo è inferiore a quello CP_1 azionato in via monitoria, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo va revocato e Parte_1 va condannata a pagare in favore dell'opposta il minor importo di € 11.884,36, oltre interessi ai sensi del
D.Lgs. 231/2002 dalla data delle fatture sino alla data di deposito del ricorso monitorio e ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c., da tale data sino al saldo effettivo.
Alla prevalente e sostanziale soccombenza dell'opponente segue la sua condanna alla rifusione delle spese di lite, relative sia alla fase monitoria (da liquidarsi ex art. 653 c.p.c.) sia al presente giudizio.
La liquidazione viene fatta in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accerta e dichiara che il credito di per le prestazioni rese in base al contratto di Controparte_1 appalto di servizi intercorso tra le parti ammonta ad € 11.884,36 e pertanto, revocato il decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona n. 304/2022, condanna a pagare in Parte_1 favore di la somma di € 11.884,36, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dalla Controparte_1 data delle fatture sino alla data di deposito del ricorso monitorio e ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c., da tale data sino al saldo effettivo;
2) condanna a rifondere a le spese della fase monitoria Parte_1 Controparte_1 nonché quelle del presente giudizio, che si liquidano, rispettivamente, in € 540,00 e in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, CPA e IVA di legge, e oltre ad € 145,50 per spese della fase monitoria.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Verona, 20.3.2025
Il Giudice
Cristiana Bottazzi
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