Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/06/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale composto dai signori magistrati:
dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr.ssa Federica Peluso Giudice
nel procedimento r.g.n. 29/2024
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania (NA) alla Via Aviere C.F._1
Mario Pirozzi 22 presso lo studio dell'avv.to Tiziana Buglione, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Portici (NA) alla Via B. Cellini 8/A presso lo studio dell'avv.to
Alessandra Palumbo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
Sulle CONCLUSIONI come note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 04.06.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, ha emesso la seguente
SENTENZA
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della
soggetti indicati in epigrafe.
Il Sig. in particolare, con il ricorso depositato in data 03.01.2024, instava per la Parte_1
modifica del decreto n. cronol. 3269/2021 del 06.10.2021 chiedendo la riduzione del contributo al mantenimento della minore.
Si costituiva la resistente, la quale instava per la conferma del contribuito al mantenimento della prole nella misura disposta nel decreto 3268/2021 con pagamento diretto da parte del datore di lavoro del ricorrente, nonché la modifica dell'affido della minore e dei tempi di permanenza della minore presso il padre.
Ascoltate le parti all'udienza di comparizione del 28.10.2024, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, all'udienza del 04.06.2025, sulle conclusioni precisate, la causa veniva riservata al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il ricorso proposto dal ricorrente merita di essere accolto.
Dal compendio in atti emerge che il ricorrente ha avuto in data 30.07.2023 un'altra figlia, Per_2 verso la quale sussiste l'obbligo di contribuire al mantenimento, è stato licenziato in data 30.04.2024
e allo stato, a seguito di problemi di salute, non svolge più l'attività di autotrasportatore e lavora presso un negozio Miranda Store percependo redditi verosimilmente modesti, vive presso la madre in Melito di Napoli alla via Azalee n.
3. Orbene, ritiene il Tribunale che gli obblighi economici connessi alla nascita di un'altra figlia unitamente ai redditi modesti percepiti dal ricorrente, rendano non più sostenibili gli obblighi di mantenimento determinati in euro 350,00 e consentano di ridurre la misura del mantenimento come previsto con decreto del 6.10.2021 reso nel procedimento rg
1768/2020. Al riguardo, considerato che la signora percepisce reddito di inclusione per euro CP_1
825,00, percepisce AU di circa 200,00 euro mensili per la figlia, svolge lavori saltuari, vive in
Mariglianella alla via Parrocchia n. 7 in immobile idoneo, locato al canone di euro 250,00 ma è aiutata dalla famiglia di origine, si stima congruo porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla signora entro il 5 di ogni mese la somma Per_1 CP_1
di euro 200,00 importo annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Ciascun genitore contribuirà alle spese straordinarie per la figlia spese Per_3
individuate e regolamentate in conformità al protocollo del tribunale di Nola del maggio 2021 nella misura del 50% ciascuno.
Vanno invece rigettate le richieste di affido esclusivo e modifica del diritto di visita avanzate dalla resistente. Dagli atti risulta che il rapporto tra la minore e il padre è sempre stato buono fino al mese di agosto 2023. Successivamente i rapporti si sarebbero incrinati a causa dell'ingerenza della compagna del ricorrente e dei cattivi rapporti con la figlia di questa. Non emergono, invece, carenze nell'idoneità genitoriale del ricorrente (cfr. relazione dei SS di Melito depositata il 3.06.2025) di talché è a ritenersi che i rapporti padre – figlia siano in parte condizionati dalla scarsa comunicativa e fiducia reciproca tra le parti, dall'altra dall'esigenza che il padre, da un lato, assecondi e rispetti i tempi e le esigenze della minore, dall'altro eserciti con costanza il diritto di visita. Il padre sta, inoltre, versando il mantenimento.
Al fine di superare le problematiche evidenziate si ritiene, piuttosto, di fare continuare alle parti i percorsi di sostegno alla genitorialità intrapresi e di avviare le parti verso percorsi di mediazione.
Andranno nelle more confermati il regime di affido condiviso e visita vigenti.
La natura della controversia e la peculiarità dei rapporti familiari inducono a compensare le spese di lite.
PQM
1) A parziale modifica del decreto n. cronol. 3269/2021 del 06.10.2021, pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla signora Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 200,00; importo Controparte_1
annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
2) Pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno, l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per la figlia , spese individuate e regolamentate in conformità al Per_1
protocollo del tribunale di Nola del maggio 2021;
3) Rigetta le domande di affido esclusivo e modifica del diritto di visita del padre formulate dalla resistente;
4) Invita le parti a proseguire i percorsi di sostegno alla genitorialità già intrapresi e ad intraprendere percorsi di mediazione familiare all'uopo incaricandosi i SS di Melito e di
Mariglianella;
5) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 09.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)