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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 691/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PEZZA SERGIO, Presidente
MUSUMECI EUGENIO, AT
FERRARA VINCENZO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2367/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Salerno - Via San Leonardo 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 12082025 IVA-ALTRO 2019
contro
Ag.entrate - SC - Salerno - Via San Leonardo 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220015122773000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240010801572000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240018514815000 CRED.IMPOSTA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M100152 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 421/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistente: conforme a quelle della memoria depositata il 10 luglio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato lunedì 7 aprile 2025 all'Agenzia delle Entrate – SC (in sigla: AdER), nonché depositato presso questa Corte il 7 del mese successivo, Ricorrente_1 s.r.l. (d'ora in poi: la società) ha impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria n° 100 76 2025 00000043000. A detrimento di quest'ultimo l'odierna ricorrente ha eccepito l'omessa indicazione riguardo all'immobile sul quale sarebbe stata eseguita la preannunciata iscrizione ipotecaria, l'omessa e comunque indimostrata notificazione delle cartelle di pagamento sottese al preavviso stesso, l'omessa notificazione di una previa intimazione ad adempiere,
l'eccesso di potere dell'AdER nel caso di specie, la violazione del decreto legislativo n° 159/2015 in tema di calcolo degli interessi.
Perciò la società ha domandato l'annullamento del preavviso impugnato.
2. Con memoria depositata il 10 luglio 2025 si è costituita l'AdER, ricapitolando i diversi atti sottesi al preavviso in questione, nonché eccependo la propria carenza di legittimazione riguardo al merito di quei medesimi atti: in relazione ai quali, perciò, sarebbe stato necessario notificare il ricorso all'Agenzia delle Entrate ed all'INAIL. Inoltre l'AdER ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario: perché i due avvisi di addebito sottesi al preavviso impugnato avevano ad oggetto crediti previdenziali, mentre una delle quattro cartelle concerneva una sanzione da violazione stradale.
Nel merito l'AdER ha evidenziato che erano stati validamente notificati gli atti prodromici al preavviso oggetto del contendere;
ed inoltre ha resistito anche alle altre doglianze attoree.
3. Nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, nella parte in cui il preavviso impugnato è scaturito dalla cartella di pagamento n° 100 2024 00281171 62000, la quale risulta avere ad oggetto tanto crediti previdenziali vantati dall'INAIL quanto una contravvenzione da violazione stradale;
ed altresì nella parte in cui quel medesimo preavviso è promanato da due avvisi di addebito, anch'essi aventi ad oggetto crediti previdenziali dell'INPS.
5. Ancora in via preliminare va rilevato come, dalla lettura del ricorso, il thema decidendum devoluto a questa Corte abbia ad oggetto esclusivamente le tre "... cartelle esattoriali [asseritamente] mai notificate alla [società] ricorrente" (pag. 1): venendo a tal proposito lamentata la "omessa prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento oggetto ..." del preavviso impugnato (pag. 3) e la circostanza che la società stessa non abbia
"... mai ricevuto le cartelle esattoriali poste ad oggetto ..." di quel medesimo preavviso (pag. 4).
Quindi esula dall'odierna cognizione il ruolo in materia di IRAP, IRES ed IVA, per l'annualità 2019, scaturito dall'avviso di accertamento n° TF903M100152/2024: perché quest'ultimo non viene menzionato affatto nel ricorso introduttivo, sebbene costituisca la magna pars del preavviso per cui è lite.
6. Venendo al merito, da intendersi perciò circoscritto alle tre cartelle di pagamento n° 100 2022 00151227
73000 in materia di IVA per l'annualità 2017, n° 100 2024 00108015 72000 in materia di tassa automobilistica e n° 100 2024 00185148 15000 in materia di credito d'imposta per l'annualità 2020, l'AdER ha dimostrato che esse erano state validamente notificate all'indirizzo di posta elettronica Email_4 presso cui sarebbe poi pervenuto anche il preavviso qui impugnato. Esattamente, infatti, tali notificazioni risultano esser state eseguite:
- il 9 novembre 2022, riguardo alla cartella n° 100 2022 00151227 73000;
- il 15 marzo 2024, riguardo alla cartella n° 100 2024 00108015 72000;
- il 27 marzo 2024, riguardo alla cartella n° 100 2024 00185148 15000.
7. Infine il comma 2-bis dell'art. 77 del D.P.R. n° 602/1973, laddove addossa al concessionario della riscossione l'onere della comunicazione preventiva riguardo all'iscrizione d'ipoteca, riguardo al concreto oggetto di tale garanzia si limita a rinviare al comma 1: cioè, del tutto genericamente, agli "... immobili del debitore ...". Perciò, in quel preavviso, non v'è necessità di chiarire quale specifico immobile verrebbe assoggettato ad ipoteca, ove perduri l'inadempimento.
Va da sé, peraltro, come il preavviso stesso assorba l'intimazione ad adempiere, altrimenti prevista dall'art. 50 del D.P.R. n° 602/1973 qualora l'esecuzione forzata non venga "... iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento": fermo restando che, nel caso di specie, le due cartelle più recenti sono state notificate alla società meno di un anno prima rispetto alla data del 5 febbraio 2025 in cui le è pervenuto il preavviso in questione.
8. La fin qui evidenziata totale infondatezza del ricorso trae con sé la condanna della società a pagare all'AdER le spese di lite: le quali, alla luce dell'assai rilevante ammontare del preavviso impugnato, vanno liquidate in 4.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario riguardo al preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato, nella parte in cui quest'ultimo è scaturito dalla cartella di pagamento n° 100 2024 00281171
62000 e dagli avvisi di addebito n° 400 2016 0008782908000 e n° 400 2022 0000789141000, ed indica a tal proposito quale giudice munito di giurisdizione quello ordinario;
- rigetta nel resto il ricorso proposto da Ricorrente_1 s.r.l.; - condanna Ricorrente_1 s.r.l. a pagare all'Agenzia delle Entrate - SC le spese di lite, liquidate in 4.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.
Così deciso a Salerno nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
il giudice estensore il presidente
(NI EC) (SE ZZ)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PEZZA SERGIO, Presidente
MUSUMECI EUGENIO, AT
FERRARA VINCENZO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2367/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Salerno - Via San Leonardo 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 12082025 IVA-ALTRO 2019
contro
Ag.entrate - SC - Salerno - Via San Leonardo 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220015122773000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240010801572000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240018514815000 CRED.IMPOSTA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M100152 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 421/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistente: conforme a quelle della memoria depositata il 10 luglio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato lunedì 7 aprile 2025 all'Agenzia delle Entrate – SC (in sigla: AdER), nonché depositato presso questa Corte il 7 del mese successivo, Ricorrente_1 s.r.l. (d'ora in poi: la società) ha impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria n° 100 76 2025 00000043000. A detrimento di quest'ultimo l'odierna ricorrente ha eccepito l'omessa indicazione riguardo all'immobile sul quale sarebbe stata eseguita la preannunciata iscrizione ipotecaria, l'omessa e comunque indimostrata notificazione delle cartelle di pagamento sottese al preavviso stesso, l'omessa notificazione di una previa intimazione ad adempiere,
l'eccesso di potere dell'AdER nel caso di specie, la violazione del decreto legislativo n° 159/2015 in tema di calcolo degli interessi.
Perciò la società ha domandato l'annullamento del preavviso impugnato.
2. Con memoria depositata il 10 luglio 2025 si è costituita l'AdER, ricapitolando i diversi atti sottesi al preavviso in questione, nonché eccependo la propria carenza di legittimazione riguardo al merito di quei medesimi atti: in relazione ai quali, perciò, sarebbe stato necessario notificare il ricorso all'Agenzia delle Entrate ed all'INAIL. Inoltre l'AdER ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario: perché i due avvisi di addebito sottesi al preavviso impugnato avevano ad oggetto crediti previdenziali, mentre una delle quattro cartelle concerneva una sanzione da violazione stradale.
Nel merito l'AdER ha evidenziato che erano stati validamente notificati gli atti prodromici al preavviso oggetto del contendere;
ed inoltre ha resistito anche alle altre doglianze attoree.
3. Nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, nella parte in cui il preavviso impugnato è scaturito dalla cartella di pagamento n° 100 2024 00281171 62000, la quale risulta avere ad oggetto tanto crediti previdenziali vantati dall'INAIL quanto una contravvenzione da violazione stradale;
ed altresì nella parte in cui quel medesimo preavviso è promanato da due avvisi di addebito, anch'essi aventi ad oggetto crediti previdenziali dell'INPS.
5. Ancora in via preliminare va rilevato come, dalla lettura del ricorso, il thema decidendum devoluto a questa Corte abbia ad oggetto esclusivamente le tre "... cartelle esattoriali [asseritamente] mai notificate alla [società] ricorrente" (pag. 1): venendo a tal proposito lamentata la "omessa prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento oggetto ..." del preavviso impugnato (pag. 3) e la circostanza che la società stessa non abbia
"... mai ricevuto le cartelle esattoriali poste ad oggetto ..." di quel medesimo preavviso (pag. 4).
Quindi esula dall'odierna cognizione il ruolo in materia di IRAP, IRES ed IVA, per l'annualità 2019, scaturito dall'avviso di accertamento n° TF903M100152/2024: perché quest'ultimo non viene menzionato affatto nel ricorso introduttivo, sebbene costituisca la magna pars del preavviso per cui è lite.
6. Venendo al merito, da intendersi perciò circoscritto alle tre cartelle di pagamento n° 100 2022 00151227
73000 in materia di IVA per l'annualità 2017, n° 100 2024 00108015 72000 in materia di tassa automobilistica e n° 100 2024 00185148 15000 in materia di credito d'imposta per l'annualità 2020, l'AdER ha dimostrato che esse erano state validamente notificate all'indirizzo di posta elettronica Email_4 presso cui sarebbe poi pervenuto anche il preavviso qui impugnato. Esattamente, infatti, tali notificazioni risultano esser state eseguite:
- il 9 novembre 2022, riguardo alla cartella n° 100 2022 00151227 73000;
- il 15 marzo 2024, riguardo alla cartella n° 100 2024 00108015 72000;
- il 27 marzo 2024, riguardo alla cartella n° 100 2024 00185148 15000.
7. Infine il comma 2-bis dell'art. 77 del D.P.R. n° 602/1973, laddove addossa al concessionario della riscossione l'onere della comunicazione preventiva riguardo all'iscrizione d'ipoteca, riguardo al concreto oggetto di tale garanzia si limita a rinviare al comma 1: cioè, del tutto genericamente, agli "... immobili del debitore ...". Perciò, in quel preavviso, non v'è necessità di chiarire quale specifico immobile verrebbe assoggettato ad ipoteca, ove perduri l'inadempimento.
Va da sé, peraltro, come il preavviso stesso assorba l'intimazione ad adempiere, altrimenti prevista dall'art. 50 del D.P.R. n° 602/1973 qualora l'esecuzione forzata non venga "... iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento": fermo restando che, nel caso di specie, le due cartelle più recenti sono state notificate alla società meno di un anno prima rispetto alla data del 5 febbraio 2025 in cui le è pervenuto il preavviso in questione.
8. La fin qui evidenziata totale infondatezza del ricorso trae con sé la condanna della società a pagare all'AdER le spese di lite: le quali, alla luce dell'assai rilevante ammontare del preavviso impugnato, vanno liquidate in 4.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario riguardo al preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato, nella parte in cui quest'ultimo è scaturito dalla cartella di pagamento n° 100 2024 00281171
62000 e dagli avvisi di addebito n° 400 2016 0008782908000 e n° 400 2022 0000789141000, ed indica a tal proposito quale giudice munito di giurisdizione quello ordinario;
- rigetta nel resto il ricorso proposto da Ricorrente_1 s.r.l.; - condanna Ricorrente_1 s.r.l. a pagare all'Agenzia delle Entrate - SC le spese di lite, liquidate in 4.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.
Così deciso a Salerno nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
il giudice estensore il presidente
(NI EC) (SE ZZ)