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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/03/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 8461/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 8461/2017 R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2335/17 emesso dal Tribunale di Salerno, vertente
TRA
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 generale alle liti per notaio del 2.2.2018, rep. n. 26327, racc. n. 3427, dall'avv. Lucia Persona_1
Fiorillo, elettivamente domiciliata in , alla via Nizza n. 146, Pt_1
OPPONENTE
E
“ , in persona del legale rappresentante p.t., subentrata alla , a Controparte_1 Controparte_2
seguito di fusione per incorporazione per atto del notar (rep. n. 18455, racc. n. 8411), Per_2
rappresentata difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato, ma congiunto, al ricorso monitorio, dall'avv. Vincenzo Macchia, presso il cui studio elettivamente domicilia in alla via Pt_1
Lungomare Trieste n. 84;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 20.11.2024, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'opponente la nota del 12.11.2024, per la parte opposta la nota del 15.10.2024) da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ” proponeva opposizione avverso il Parte_2
decreto ingiuntivo n. 2335/2017, emesso dal Tribunale di Salerno in data 19.6.2017 e notificato in data 14.7.2017, con cui veniva ingiunto all'odierna opponente di pagare, in favore della CP
, la somma di € 70.663,58, oltre interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002 e spese della procedura
[...]
monitoria, a titolo di saldo (10%) del corrispettivo maturato per le prestazioni di laboratorio effettuate tra i mesi di aprile-settembre del 2016 in favore degli assistiti del S.S.N.
Ed invero, l'odierna opponente deduceva che il credito non era dovuto, giacché la documentazione posta a base della richiesta monitoria non appariva idonea a riscontrare l'avversa pretesa.
Più in particolare, rilevava che all'esito dei controlli di regolarità delle prestazioni erogate, preliminari rispetto alla corresponsione del restante saldo dovuto del 10%, emergevano diverse irregolarità ed incongruenze relative alle modalità di prescrizione ed erogazione delle prestazioni contrassegnate con la lettera “R”, così come segnalato dalla relazione prot. N. 5671, del Responsabile del distretto sanitario n.62, del 30.11.2016.
Sicché, in conformità alle previsioni dell'art. 7, V comma, del contratto ex art. 8quinquies, II comma,
d.lgs. 502/92 stipulato dal centro opposto con l' quest'ultima richiedeva, Parte_1 infruttuosamente, l'emissione di apposite note di credito per l'importo corrispondente al valore delle irregolarità accertate pari ad € 98.271,41, per cui nulla era dovuto alla società opposta.
Contestava, infine, l'esigibilità degli interessi ingiunti, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 7, VI comma, del richiamato contratto stipulato tra le parti, il quale stabilisce che il pagamento degli interessi avrebbe potuto essere corrisposto a seguito di emissione da parte del creditore di apposita fattura, che non era stata inoltrata nei confronti dell'ente opponente.
Tanto premesso, instava per la declaratoria di insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e ss.
c.p.c. e, per l'effetto, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, per l'accoglimento della proposta opposizione e, per l'effetto, per la revoca del decreto opposto. In via subordinata, chiedeva che nell'ipotesi di rigetto dell'opposizione venissero dichiarati dovuti gli interessi previa emissione di fattura, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.5.2018, si costituiva in giudizio la , riscontrando l'idoneità della documentazione prodotta in Controparte_2
sede di ricorso monitorio a fondare il diritto fatto valere a fondamento della richiesta di ingiunzione, essendo stati allegati al fascicolo del monitorio sia le fatture relative alle prestazioni rese, nonché, il contratto stipulato dalle parti.
Con specifico riferimento all'eccezione dell'opponente di inesigibilità del credito ingiunto, evidenziava, anzitutto, che la nota istruttoria (prot. 5671 del 30.11.2016), fosse priva di valore probatorio, in quanto priva di adeguata motivazione.
Deduceva, inoltre, che l'analisi del cariotipo, in ossequio alle linee guida doveva essere CP_3
eseguita su almeno due colture primarie, così evidenziandosi la correttezza delle prestazioni a tal uopo eseguite. Inoltre, evidenziava che gli esami effettuati non richiedevano affatto la prescrizione
Part del genetista, oggetto di contestazione da parte dell' giacché tali prescrizioni potevano pure essere effettuate dal medico specialista nella patologia oggetto di studio, come avvenuto per le ricette contestate. Inoltre, si evidenziava che nemmeno era imposto l'obbligo per il prescrittore, di annotare il codice nota di fianco alla prestazione o al quesito diagnostico.
Sottolineando l'applicabilità, al caso di specie, della disciplina di cui al d.lgs. 231/2002 in materia di interessi moratori e la correttezza del proprio operato, concludeva pertanto per il rigetto
Part dell'opposizione, e per l'effetto per la condanna dell' al pagamento della somma ingiunta di €
70.663,58, con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., e disposta una consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.11.2024; disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza, la causa veniva assegnata a sentenza con ordinanza del 23.11.2024 con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Part L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione;
cionondimeno, l' va condannata al pagamento, in favore della società opposta, dell'importo di € 65.322,40, oltre interessi moratori, al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002, decorrenti dal dì della scadenza delle singole fatture e sino al saldo.
In linea del tutto preliminare va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità con riguardo alla natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, da ultimo ribadito da Cass. Civ., SS.UU., 13.1.2022, n. 927, secondo cui l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non
è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore, anche se eventuale, del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 3.3.2009, n. 5071).
Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i. – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa (ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. III, 10.10.2003, n. 15186).
Ed invero, la valutazione della fondatezza della domanda deve essere compiuta con riguardo alla situazione esistente al momento della decisione e non a quella, anteriore, della domanda o dell'emissione del decreto opposto.
Tanto premesso, risulta in atti il contratto stipulato ai sensi dell'art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992 in data 23.2.2017 tra l' e la , avente ad oggetto la “fissazione dei volumi e Parte_1 Controparte_4
delle tipologie delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca di
Laboratorio analisi, da erogarsi nell'anno 2016”.
In quella sede era convenuta la quantità delle prestazioni che sarebbero state acquistate dall'ente opposto ed era precisato il limite di spesa specificamente rilevante in tal senso;
la remunerazione sarebbe avvenuta sulla scorta delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario, al netto dei ticket e della quota ricetta nazionale e regionale Part Inoltre, si precisava che l' avrebbe comunicato a ciascun centro privato, nei termini pattuiti, la percentuale consuntiva di consumo entro i limiti di spesa stabiliti;
la data prevedibile di raggiungimento del consumo del limite di spesa, prevedendosi a tal uopo il meccanismo di cui all'art. 5, III comma della pattuizione.
Occorre altresì evidenziare che, dall'esame complessivo dell'originaria domanda monitoria della parte opposta, la stessa avesse agito in giudizio per conseguire il pagamento del saldo del corrispettivo maturato in relazione alle prestazioni erogate con riguardo al mese tra aprile e settembre del 2016, alla stregua delle fatture prodotte in sede di fascicolo monitorio (n. 8/E del 12.5.2016 di € 131.803,85;
10/E del 15.6.2016, di € 121.971,87; n. 13/E del 19.7.2016, di € 120.946,51; n. 16/E, dell'11.8.2016, di € 113.094,34; n. 22/E del 15.9.2016, di € 76.220,34; n. 24/E del 19.10.2016, di € 142.598,00).
Tutte tali fatture risultano inoltrate all' , come risulta dalle relative ricevute riferibili Parte_1 all' (cfr. produzione del fascicolo monitorio), nonché dalla nota prot. n. 5671 del Parte_1
30.11.2016, emessa dall' (cfr. doc. n. 14 allegato alla memoria ex art. 183, VI comma n. Parte_1
2) c.p.c. di parte opposta).
Sotto tale specifico profilo, deve rilevarsi come alcuna specifica contestazione veniva sollevata
Part dall' n merito all'effettiva esecuzione delle prestazioni per cui è causa, nonché con riguardo alla rispondenza delle stesse alle tariffe applicabili nel caso di specie;
tanto, nonostante le puntuali allegazioni dedotte da parte della società opposta in merito al numero di prestazioni effettuate nel corrispondente periodo di riferimento.
Più in particolare, l'odierna opponente deduceva l'irregolarità di talune prestazioni, in ragione delle incongruenze delle modalità di prescrizione ed erogazione delle prestazioni contrassegnate con la lettera “R”: ne seguiva, pertanto, l'inoltro di corrispondenti note da parte dell' , aventi ad Parte_1
oggetto la quantificazione degli importi non dovuti, che sarebbero stati decurtati proprio in fase di liquidazione del saldo delle fatture oggetto di contestazione in questa sede (cfr. docc. nn. 8-12-bis allegati alla seconda memoria istruttoria di parte opposta). Tanto premesso, occorre a questo punto soffermarsi sulle risultanze dell'elaborato peritale, che veniva disposto al fine di verificare se, tenuto conto delle linee-guida vigenti in materia, nonché della normativa di settore, anche regionale, con particolare riguardo al decreto del Commissario ad acta della Regione Campania n. 40 del 13.7.2010 e del relativo disciplinare allegato, fossero riscontrate le incongruenze oggetto di contestazione da parte dell' con riguardo all'erogazione da parte Parte_1 dell'ente opposto delle prestazioni contrassegnate dalla lettera “R” come risultanti dalle fatture prodotte in atti. Era richiesto anche di accertare se le analisi praticate da parte dell'ente opposto venissero effettuate anche praticando una terza cultura a carico del S.S.R. e se tale prassi fosse conforme alla disciplina di cui al quesito n.1); veniva infine richiesto di accertare se le prescrizioni sottese alle prestazioni così erogate fossero conformi alla disciplina vigente in maniera. In caso di accertamento positivo delle incongruità veniva richiesto di rideterminare il credito di parte opposta, scomputando dal calcolo finale gli importi attinenti alle prestazioni rese in violazione di tale disciplina.
L'ausiliario del giudice, previo esame della documentazione in atti, rilevava anzitutto che talune delle impegnative attinenti alle fatture oggetto di causa non erano state versate in atti (cfr. pag. 2 dell'elaborato peritale).
Inoltre, la disciplina volta a regolare le modalità di erogazione delle prestazioni oggetto di contestazione era rappresentata dal Decreto Commissariale della Regione Campania n. 40 del
13.7.2010, oltre al D.M. del 9.12.2015. Part Anzitutto, evidenziava il C.T.U. che la contestazione dedotta dall' con riguardo a talune impegnative in atti relativa al fatto che venivano effettuate “due colture e non tre per cariotipo da sangue periferico” era fondata, giacché “le linee Guida della Società Italiana di Genetica Umana, non prevedevano, in merito, una terza coltura”. Sicché, le prestazioni corrispondenti non potevano essere remunerate.
Contrariamente a dirsi con riguardo al fatto che con riguardo a talune prestazioni venivano effettuate tre colture e non due “per cariotipo da liquido amniotico”: le predette Linee guida, infatti, raccomandavano di effettuare tale terza coltura.
Parimenti infondata doveva ritenersi la contestazione attinente all'effettuazione del “PCR su liquido amniotico”. L'esame così effettuato doveva ritenersi senz'altro pertinente e serviva a “dare rapidamente una risposta in donne a rischio per comosomopatie fetali nell'arco di circa 72 ore permettendo di prendere una decisione in tempi brevi senza attendere le colture cellulari”. Tra l'altro, tale prestazione era pure conforme rispetto a quanto previsto dal predetto D.M. del 9.12.2015.
Analogamente infondata era la contestazione attinente ai “codici diversi utilizzati per la trombofilia”: all'epoca, infatti, non risultava ancora disciplinata l'esatta modalità di prescrizione di ogni test genetico, tra cui quello per la trombofilia, così dovendosi ritenere legittima la condotta dell'ente accreditato in parte qua.
Era pure infondata la contestazione attinente ai “test molecolari per Epatite e HPV”, giacché i codici applicati dovevano ritenersi corretti, ad eccezione delle impegnative recanti codice 91.12.1, “in quanto tale codice deve rispondere alla nota a) del decreto n.40”: tale presupposto non risultava riscontrato nel caso di specie.
Part Apparivano invece fondati i rilievi dell' con riguardo ai “test molecolari per la frammentazione del DNA spermatica e a HLA-G”, trattandosi di analisi che non presentavano utilità pratica, così come per quanto riguardava l'ipotesi della “doppia estrazione del DNA”, che non appariva utile nel caso di specie, oltre che con riguardo ad altre impegnative non chiare quanto all'indicazione della diagnosi, ovvero per la mancata indicazione del test da effettuare, ovvero per assenza del codice dello specialista richiedente (cfr. pag. 5 dell'elaborato peritale).
Erano invece corretti i “test molecolari per spondilite/artrite/celiachia”, che erano consentiti alla stregua del D.M. del 9.12.2015, oltre che il test “microdelezione cromosoma Y”.
Le conclusioni dell'ausiliario del giudice, congruamente motivate e metodologicamente corrette, risultano pienamente condivisibili e vanno recepite in questa sede, salvo quanto si dirà in merito al computo complessivo degli importi dovuti;
né le osservazioni contrarie dedotte per conto di parte opposta appaiono idonee a neutralizzarne l'attendibilità complessiva, così dovendosi richiamare integralmente le repliche dedotte da parte del C.T.U. in parte qua (cfr. pag. 5 e ss. dell'elaborato peritale).
Seguiva pertanto la rielaborazione complessiva delle plurime impegnative attinenti alle prestazioni oggetto di contestazione in questa sede (cfr. pagg. 6 e ss. dell'elaborato peritale), nonché il ricalcolo dei corrispettivi dovuti con riferimento alle singole mensilità oggetto di causa.
Pertanto, con riferimento all'intero periodo oggetto di causa, non risultava dovuto il complessivo importo pari ad € 53.411,88, a fronte dell'importo complessivamente quantificato in € 116.594,63 da parte dell' . Tale somma, secondo quanto dedotto nelle singole note inoltrate per conto Parte_2 dell'ente opponente, avrebbe dovuto essere decurtato dal saldo attinente ai primi tre trimestri relativi al periodo di contestazione.
Pertanto, tenuto conto del fatto che il complessivo importo relativo alle prestazioni complessivamente rese, come quantificate da parte dell'ente opposto, ammontava ad € 706.635,91 (pari alla somma dei corrispettivi attinenti alle prestazioni delle singole mensilità oggetto di causa, pari rispettivamente ad
€ 131.804,85 + 121.971,87 + 120.946,51 + 113.094,34 + 76.220,34 + 142.598,00, cfr. pag. 2 del ricorso monitorio), da tale somma dovrà scomputarsi l'importo delle prestazioni non dovute, pari ad
€ 53.411,88. Ne consegue, pertanto, il corrispettivo complessivo pari ad € 653.224,03; sicché, avuto riguardo al fatto che in questa sede veniva richiesto il solo saldo dei corrispettivi dovuti, pari alla percentuale del dieci percento, il credito complessivamente rideterminato ammonta ad € 65.322,40 e non già all'importo di € 63.182,75 indicato da parte dell'ausiliario del giudice.
Sicché gli importi complessivi attinenti alle singole fatture devono così rideterminarsi: € 126.911,42 per la mensilità di AP (pari alla differenza tra la somma di € 131.804,85 e quella di € 4.898,43 non dovuta); € 109.663,97 per la mensilità di GI (pari alla differenza tra la somma di € 121.971,87
e l'importo non dovuto di € 12.307,90); € 100.685,39 per la mensilità di IU (pari alla differenza tra la somma di € 120.946,51 e l'importo non dovuto di € 20.261,12); € 106.379,57 per la mensilità di IO (pari alla differenza tra € 113.094,34 ed l'importo non dovuto di € 6.714,77); € 66.985,68 per la mensilità di GO (pari alla differenza tra € 76.220,34 e l'importo non dovuto di € 9.234,66). Part Alcuna contestazione veniva sollevata dall' con riguardo alle prestazioni attinenti alla mensilità del Settembre del 2016.
Sicché, tenuto conto dei predetti scomputi, i corrispettivi dovuti a titolo di saldo con riguardo alle singole mensilità oggetto di causa devono così rideterminarsi: € 12.691,10 per la mensilità di AP
(pari al 10% di € 126.911,42); € 10.966,39 di GG (pari al 10% di € 109.663,97); € 10.068,53 per la mensilità di NO (pari al 10% di € 100.685,39); € 10.637,95 per la mensilità di IO (pari al
10% di € 106.379,57); € 6.698,56 per la mensilità di GO (pari al 10% di 66.985,68); € 14.259,80 per la mensilità di Settembre.
Infine, del tutto inconferente risulta il precedente citato da parte opposta in sede di comparsa conclusionale, non essendo dato in alcun modo rilevare come e per quali termini, per contro, lo stesso avrebbe dovuto ritenersi rilevante rispetto alla fattispecie oggetto di accertamento in questa sede. Né,
a fronte delle condivisibili deduzioni del C.T.U., come detto, veniva in alcun modo meglio precisato come e per quali termini, per contro, le sue conclusioni dovessero ritenersi infondate.
Sugli importi così rideterminati per ciascuna mensilità, andranno inoltre riconosciuti gli interessi al tasso previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 231/2002, come richiesto da parte opposta, dal dì delle scadenze delle singole fatture e sino al saldo. Sotto tale profilo, alcun dubbio può porsi in merito al fatto che l'odierno opposto avesse inteso riferirsi proprio a tali interessi moratori in sede di ricorso monitorio, avuto riguardo, tra l'altro, al riferimento alla propria natura di “imprenditore commerciale”, come puntualmente esplicato successivamente in sede di comparsa di costituzione.
Peraltro, tale tasso di interesse era specificamente convenuto ai sensi dell'art. 7 del contratto stipulato tra le parti: veniva pattuito che la decorrenza degli interessi fosse automatica, così risultando del tutto infondata la doglianza articolata al riguardo da parte dell'ente opponente in merito all'esigibilità di tali interessi. Non resta che disciplinare le spese di lite.
Sotto tale profilo, il limitato accoglimento delle doglianze dell'odierna opponente giustifica la compensazione per un quarto delle spese di lite;
per la restante quota dei tre quarti, le spese di lite
Part sono poste a carico dell' pponente, e si liquidano come in dispositivo, per intero, secondo valori inferiori minimi dello scaglione corrispondente al valore della presente causa del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (da € 52.001,00 ad € 260.000,00), tenuto conto della natura delle questioni giuridiche prospettate dalle parti, con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Macchia (arg. da Cass. Civ.,
Sez. VI, 27.8.2020, n. 17854).
Per analoghe ragioni, le spese di C.T.U. a definitivo carico dell' per la quota dei tre quarti, Parte_1 nonché della per la restante quota di un quarto. Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio recante R.G. n. 8461/2017, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2335/2017 emesso dal Tribunale di Salerno in data 19.6.2017 e condanna l' al Parte_2 pagamento, in favore della , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 subentrata nella posizione processuale della , a seguito di fusione per Controparte_2 incorporazione, dell'importo di € 65.322,40, oltre interessi moratori, al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002, decorrenti dal dì della scadenza delle singole fatture e sino al saldo;
2) compensa per un quarto le spese di lite del presente giudizio e condanna l' Parte_2 alla refusione della restante quota dei tre quarti delle spese di lite in favore della
[...]
, che si liquidano per intero in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre CP_5
rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Macchia;
3) spese di C.T.U. a definitivo carico dell' per la quota dei tre quarti, nonché della Parte_1
per la restante quota di un quarto. Controparte_5
Così deciso in Salerno, il 14.3.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 8461/2017 R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2335/17 emesso dal Tribunale di Salerno, vertente
TRA
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 generale alle liti per notaio del 2.2.2018, rep. n. 26327, racc. n. 3427, dall'avv. Lucia Persona_1
Fiorillo, elettivamente domiciliata in , alla via Nizza n. 146, Pt_1
OPPONENTE
E
“ , in persona del legale rappresentante p.t., subentrata alla , a Controparte_1 Controparte_2
seguito di fusione per incorporazione per atto del notar (rep. n. 18455, racc. n. 8411), Per_2
rappresentata difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato, ma congiunto, al ricorso monitorio, dall'avv. Vincenzo Macchia, presso il cui studio elettivamente domicilia in alla via Pt_1
Lungomare Trieste n. 84;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 20.11.2024, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'opponente la nota del 12.11.2024, per la parte opposta la nota del 15.10.2024) da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ” proponeva opposizione avverso il Parte_2
decreto ingiuntivo n. 2335/2017, emesso dal Tribunale di Salerno in data 19.6.2017 e notificato in data 14.7.2017, con cui veniva ingiunto all'odierna opponente di pagare, in favore della CP
, la somma di € 70.663,58, oltre interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002 e spese della procedura
[...]
monitoria, a titolo di saldo (10%) del corrispettivo maturato per le prestazioni di laboratorio effettuate tra i mesi di aprile-settembre del 2016 in favore degli assistiti del S.S.N.
Ed invero, l'odierna opponente deduceva che il credito non era dovuto, giacché la documentazione posta a base della richiesta monitoria non appariva idonea a riscontrare l'avversa pretesa.
Più in particolare, rilevava che all'esito dei controlli di regolarità delle prestazioni erogate, preliminari rispetto alla corresponsione del restante saldo dovuto del 10%, emergevano diverse irregolarità ed incongruenze relative alle modalità di prescrizione ed erogazione delle prestazioni contrassegnate con la lettera “R”, così come segnalato dalla relazione prot. N. 5671, del Responsabile del distretto sanitario n.62, del 30.11.2016.
Sicché, in conformità alle previsioni dell'art. 7, V comma, del contratto ex art. 8quinquies, II comma,
d.lgs. 502/92 stipulato dal centro opposto con l' quest'ultima richiedeva, Parte_1 infruttuosamente, l'emissione di apposite note di credito per l'importo corrispondente al valore delle irregolarità accertate pari ad € 98.271,41, per cui nulla era dovuto alla società opposta.
Contestava, infine, l'esigibilità degli interessi ingiunti, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 7, VI comma, del richiamato contratto stipulato tra le parti, il quale stabilisce che il pagamento degli interessi avrebbe potuto essere corrisposto a seguito di emissione da parte del creditore di apposita fattura, che non era stata inoltrata nei confronti dell'ente opponente.
Tanto premesso, instava per la declaratoria di insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e ss.
c.p.c. e, per l'effetto, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, per l'accoglimento della proposta opposizione e, per l'effetto, per la revoca del decreto opposto. In via subordinata, chiedeva che nell'ipotesi di rigetto dell'opposizione venissero dichiarati dovuti gli interessi previa emissione di fattura, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.5.2018, si costituiva in giudizio la , riscontrando l'idoneità della documentazione prodotta in Controparte_2
sede di ricorso monitorio a fondare il diritto fatto valere a fondamento della richiesta di ingiunzione, essendo stati allegati al fascicolo del monitorio sia le fatture relative alle prestazioni rese, nonché, il contratto stipulato dalle parti.
Con specifico riferimento all'eccezione dell'opponente di inesigibilità del credito ingiunto, evidenziava, anzitutto, che la nota istruttoria (prot. 5671 del 30.11.2016), fosse priva di valore probatorio, in quanto priva di adeguata motivazione.
Deduceva, inoltre, che l'analisi del cariotipo, in ossequio alle linee guida doveva essere CP_3
eseguita su almeno due colture primarie, così evidenziandosi la correttezza delle prestazioni a tal uopo eseguite. Inoltre, evidenziava che gli esami effettuati non richiedevano affatto la prescrizione
Part del genetista, oggetto di contestazione da parte dell' giacché tali prescrizioni potevano pure essere effettuate dal medico specialista nella patologia oggetto di studio, come avvenuto per le ricette contestate. Inoltre, si evidenziava che nemmeno era imposto l'obbligo per il prescrittore, di annotare il codice nota di fianco alla prestazione o al quesito diagnostico.
Sottolineando l'applicabilità, al caso di specie, della disciplina di cui al d.lgs. 231/2002 in materia di interessi moratori e la correttezza del proprio operato, concludeva pertanto per il rigetto
Part dell'opposizione, e per l'effetto per la condanna dell' al pagamento della somma ingiunta di €
70.663,58, con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., e disposta una consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.11.2024; disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza, la causa veniva assegnata a sentenza con ordinanza del 23.11.2024 con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Part L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione;
cionondimeno, l' va condannata al pagamento, in favore della società opposta, dell'importo di € 65.322,40, oltre interessi moratori, al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002, decorrenti dal dì della scadenza delle singole fatture e sino al saldo.
In linea del tutto preliminare va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità con riguardo alla natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, da ultimo ribadito da Cass. Civ., SS.UU., 13.1.2022, n. 927, secondo cui l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non
è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore, anche se eventuale, del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 3.3.2009, n. 5071).
Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i. – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa (ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. III, 10.10.2003, n. 15186).
Ed invero, la valutazione della fondatezza della domanda deve essere compiuta con riguardo alla situazione esistente al momento della decisione e non a quella, anteriore, della domanda o dell'emissione del decreto opposto.
Tanto premesso, risulta in atti il contratto stipulato ai sensi dell'art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992 in data 23.2.2017 tra l' e la , avente ad oggetto la “fissazione dei volumi e Parte_1 Controparte_4
delle tipologie delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca di
Laboratorio analisi, da erogarsi nell'anno 2016”.
In quella sede era convenuta la quantità delle prestazioni che sarebbero state acquistate dall'ente opposto ed era precisato il limite di spesa specificamente rilevante in tal senso;
la remunerazione sarebbe avvenuta sulla scorta delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario, al netto dei ticket e della quota ricetta nazionale e regionale Part Inoltre, si precisava che l' avrebbe comunicato a ciascun centro privato, nei termini pattuiti, la percentuale consuntiva di consumo entro i limiti di spesa stabiliti;
la data prevedibile di raggiungimento del consumo del limite di spesa, prevedendosi a tal uopo il meccanismo di cui all'art. 5, III comma della pattuizione.
Occorre altresì evidenziare che, dall'esame complessivo dell'originaria domanda monitoria della parte opposta, la stessa avesse agito in giudizio per conseguire il pagamento del saldo del corrispettivo maturato in relazione alle prestazioni erogate con riguardo al mese tra aprile e settembre del 2016, alla stregua delle fatture prodotte in sede di fascicolo monitorio (n. 8/E del 12.5.2016 di € 131.803,85;
10/E del 15.6.2016, di € 121.971,87; n. 13/E del 19.7.2016, di € 120.946,51; n. 16/E, dell'11.8.2016, di € 113.094,34; n. 22/E del 15.9.2016, di € 76.220,34; n. 24/E del 19.10.2016, di € 142.598,00).
Tutte tali fatture risultano inoltrate all' , come risulta dalle relative ricevute riferibili Parte_1 all' (cfr. produzione del fascicolo monitorio), nonché dalla nota prot. n. 5671 del Parte_1
30.11.2016, emessa dall' (cfr. doc. n. 14 allegato alla memoria ex art. 183, VI comma n. Parte_1
2) c.p.c. di parte opposta).
Sotto tale specifico profilo, deve rilevarsi come alcuna specifica contestazione veniva sollevata
Part dall' n merito all'effettiva esecuzione delle prestazioni per cui è causa, nonché con riguardo alla rispondenza delle stesse alle tariffe applicabili nel caso di specie;
tanto, nonostante le puntuali allegazioni dedotte da parte della società opposta in merito al numero di prestazioni effettuate nel corrispondente periodo di riferimento.
Più in particolare, l'odierna opponente deduceva l'irregolarità di talune prestazioni, in ragione delle incongruenze delle modalità di prescrizione ed erogazione delle prestazioni contrassegnate con la lettera “R”: ne seguiva, pertanto, l'inoltro di corrispondenti note da parte dell' , aventi ad Parte_1
oggetto la quantificazione degli importi non dovuti, che sarebbero stati decurtati proprio in fase di liquidazione del saldo delle fatture oggetto di contestazione in questa sede (cfr. docc. nn. 8-12-bis allegati alla seconda memoria istruttoria di parte opposta). Tanto premesso, occorre a questo punto soffermarsi sulle risultanze dell'elaborato peritale, che veniva disposto al fine di verificare se, tenuto conto delle linee-guida vigenti in materia, nonché della normativa di settore, anche regionale, con particolare riguardo al decreto del Commissario ad acta della Regione Campania n. 40 del 13.7.2010 e del relativo disciplinare allegato, fossero riscontrate le incongruenze oggetto di contestazione da parte dell' con riguardo all'erogazione da parte Parte_1 dell'ente opposto delle prestazioni contrassegnate dalla lettera “R” come risultanti dalle fatture prodotte in atti. Era richiesto anche di accertare se le analisi praticate da parte dell'ente opposto venissero effettuate anche praticando una terza cultura a carico del S.S.R. e se tale prassi fosse conforme alla disciplina di cui al quesito n.1); veniva infine richiesto di accertare se le prescrizioni sottese alle prestazioni così erogate fossero conformi alla disciplina vigente in maniera. In caso di accertamento positivo delle incongruità veniva richiesto di rideterminare il credito di parte opposta, scomputando dal calcolo finale gli importi attinenti alle prestazioni rese in violazione di tale disciplina.
L'ausiliario del giudice, previo esame della documentazione in atti, rilevava anzitutto che talune delle impegnative attinenti alle fatture oggetto di causa non erano state versate in atti (cfr. pag. 2 dell'elaborato peritale).
Inoltre, la disciplina volta a regolare le modalità di erogazione delle prestazioni oggetto di contestazione era rappresentata dal Decreto Commissariale della Regione Campania n. 40 del
13.7.2010, oltre al D.M. del 9.12.2015. Part Anzitutto, evidenziava il C.T.U. che la contestazione dedotta dall' con riguardo a talune impegnative in atti relativa al fatto che venivano effettuate “due colture e non tre per cariotipo da sangue periferico” era fondata, giacché “le linee Guida della Società Italiana di Genetica Umana, non prevedevano, in merito, una terza coltura”. Sicché, le prestazioni corrispondenti non potevano essere remunerate.
Contrariamente a dirsi con riguardo al fatto che con riguardo a talune prestazioni venivano effettuate tre colture e non due “per cariotipo da liquido amniotico”: le predette Linee guida, infatti, raccomandavano di effettuare tale terza coltura.
Parimenti infondata doveva ritenersi la contestazione attinente all'effettuazione del “PCR su liquido amniotico”. L'esame così effettuato doveva ritenersi senz'altro pertinente e serviva a “dare rapidamente una risposta in donne a rischio per comosomopatie fetali nell'arco di circa 72 ore permettendo di prendere una decisione in tempi brevi senza attendere le colture cellulari”. Tra l'altro, tale prestazione era pure conforme rispetto a quanto previsto dal predetto D.M. del 9.12.2015.
Analogamente infondata era la contestazione attinente ai “codici diversi utilizzati per la trombofilia”: all'epoca, infatti, non risultava ancora disciplinata l'esatta modalità di prescrizione di ogni test genetico, tra cui quello per la trombofilia, così dovendosi ritenere legittima la condotta dell'ente accreditato in parte qua.
Era pure infondata la contestazione attinente ai “test molecolari per Epatite e HPV”, giacché i codici applicati dovevano ritenersi corretti, ad eccezione delle impegnative recanti codice 91.12.1, “in quanto tale codice deve rispondere alla nota a) del decreto n.40”: tale presupposto non risultava riscontrato nel caso di specie.
Part Apparivano invece fondati i rilievi dell' con riguardo ai “test molecolari per la frammentazione del DNA spermatica e a HLA-G”, trattandosi di analisi che non presentavano utilità pratica, così come per quanto riguardava l'ipotesi della “doppia estrazione del DNA”, che non appariva utile nel caso di specie, oltre che con riguardo ad altre impegnative non chiare quanto all'indicazione della diagnosi, ovvero per la mancata indicazione del test da effettuare, ovvero per assenza del codice dello specialista richiedente (cfr. pag. 5 dell'elaborato peritale).
Erano invece corretti i “test molecolari per spondilite/artrite/celiachia”, che erano consentiti alla stregua del D.M. del 9.12.2015, oltre che il test “microdelezione cromosoma Y”.
Le conclusioni dell'ausiliario del giudice, congruamente motivate e metodologicamente corrette, risultano pienamente condivisibili e vanno recepite in questa sede, salvo quanto si dirà in merito al computo complessivo degli importi dovuti;
né le osservazioni contrarie dedotte per conto di parte opposta appaiono idonee a neutralizzarne l'attendibilità complessiva, così dovendosi richiamare integralmente le repliche dedotte da parte del C.T.U. in parte qua (cfr. pag. 5 e ss. dell'elaborato peritale).
Seguiva pertanto la rielaborazione complessiva delle plurime impegnative attinenti alle prestazioni oggetto di contestazione in questa sede (cfr. pagg. 6 e ss. dell'elaborato peritale), nonché il ricalcolo dei corrispettivi dovuti con riferimento alle singole mensilità oggetto di causa.
Pertanto, con riferimento all'intero periodo oggetto di causa, non risultava dovuto il complessivo importo pari ad € 53.411,88, a fronte dell'importo complessivamente quantificato in € 116.594,63 da parte dell' . Tale somma, secondo quanto dedotto nelle singole note inoltrate per conto Parte_2 dell'ente opponente, avrebbe dovuto essere decurtato dal saldo attinente ai primi tre trimestri relativi al periodo di contestazione.
Pertanto, tenuto conto del fatto che il complessivo importo relativo alle prestazioni complessivamente rese, come quantificate da parte dell'ente opposto, ammontava ad € 706.635,91 (pari alla somma dei corrispettivi attinenti alle prestazioni delle singole mensilità oggetto di causa, pari rispettivamente ad
€ 131.804,85 + 121.971,87 + 120.946,51 + 113.094,34 + 76.220,34 + 142.598,00, cfr. pag. 2 del ricorso monitorio), da tale somma dovrà scomputarsi l'importo delle prestazioni non dovute, pari ad
€ 53.411,88. Ne consegue, pertanto, il corrispettivo complessivo pari ad € 653.224,03; sicché, avuto riguardo al fatto che in questa sede veniva richiesto il solo saldo dei corrispettivi dovuti, pari alla percentuale del dieci percento, il credito complessivamente rideterminato ammonta ad € 65.322,40 e non già all'importo di € 63.182,75 indicato da parte dell'ausiliario del giudice.
Sicché gli importi complessivi attinenti alle singole fatture devono così rideterminarsi: € 126.911,42 per la mensilità di AP (pari alla differenza tra la somma di € 131.804,85 e quella di € 4.898,43 non dovuta); € 109.663,97 per la mensilità di GI (pari alla differenza tra la somma di € 121.971,87
e l'importo non dovuto di € 12.307,90); € 100.685,39 per la mensilità di IU (pari alla differenza tra la somma di € 120.946,51 e l'importo non dovuto di € 20.261,12); € 106.379,57 per la mensilità di IO (pari alla differenza tra € 113.094,34 ed l'importo non dovuto di € 6.714,77); € 66.985,68 per la mensilità di GO (pari alla differenza tra € 76.220,34 e l'importo non dovuto di € 9.234,66). Part Alcuna contestazione veniva sollevata dall' con riguardo alle prestazioni attinenti alla mensilità del Settembre del 2016.
Sicché, tenuto conto dei predetti scomputi, i corrispettivi dovuti a titolo di saldo con riguardo alle singole mensilità oggetto di causa devono così rideterminarsi: € 12.691,10 per la mensilità di AP
(pari al 10% di € 126.911,42); € 10.966,39 di GG (pari al 10% di € 109.663,97); € 10.068,53 per la mensilità di NO (pari al 10% di € 100.685,39); € 10.637,95 per la mensilità di IO (pari al
10% di € 106.379,57); € 6.698,56 per la mensilità di GO (pari al 10% di 66.985,68); € 14.259,80 per la mensilità di Settembre.
Infine, del tutto inconferente risulta il precedente citato da parte opposta in sede di comparsa conclusionale, non essendo dato in alcun modo rilevare come e per quali termini, per contro, lo stesso avrebbe dovuto ritenersi rilevante rispetto alla fattispecie oggetto di accertamento in questa sede. Né,
a fronte delle condivisibili deduzioni del C.T.U., come detto, veniva in alcun modo meglio precisato come e per quali termini, per contro, le sue conclusioni dovessero ritenersi infondate.
Sugli importi così rideterminati per ciascuna mensilità, andranno inoltre riconosciuti gli interessi al tasso previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 231/2002, come richiesto da parte opposta, dal dì delle scadenze delle singole fatture e sino al saldo. Sotto tale profilo, alcun dubbio può porsi in merito al fatto che l'odierno opposto avesse inteso riferirsi proprio a tali interessi moratori in sede di ricorso monitorio, avuto riguardo, tra l'altro, al riferimento alla propria natura di “imprenditore commerciale”, come puntualmente esplicato successivamente in sede di comparsa di costituzione.
Peraltro, tale tasso di interesse era specificamente convenuto ai sensi dell'art. 7 del contratto stipulato tra le parti: veniva pattuito che la decorrenza degli interessi fosse automatica, così risultando del tutto infondata la doglianza articolata al riguardo da parte dell'ente opponente in merito all'esigibilità di tali interessi. Non resta che disciplinare le spese di lite.
Sotto tale profilo, il limitato accoglimento delle doglianze dell'odierna opponente giustifica la compensazione per un quarto delle spese di lite;
per la restante quota dei tre quarti, le spese di lite
Part sono poste a carico dell' pponente, e si liquidano come in dispositivo, per intero, secondo valori inferiori minimi dello scaglione corrispondente al valore della presente causa del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (da € 52.001,00 ad € 260.000,00), tenuto conto della natura delle questioni giuridiche prospettate dalle parti, con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Macchia (arg. da Cass. Civ.,
Sez. VI, 27.8.2020, n. 17854).
Per analoghe ragioni, le spese di C.T.U. a definitivo carico dell' per la quota dei tre quarti, Parte_1 nonché della per la restante quota di un quarto. Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio recante R.G. n. 8461/2017, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2335/2017 emesso dal Tribunale di Salerno in data 19.6.2017 e condanna l' al Parte_2 pagamento, in favore della , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 subentrata nella posizione processuale della , a seguito di fusione per Controparte_2 incorporazione, dell'importo di € 65.322,40, oltre interessi moratori, al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002, decorrenti dal dì della scadenza delle singole fatture e sino al saldo;
2) compensa per un quarto le spese di lite del presente giudizio e condanna l' Parte_2 alla refusione della restante quota dei tre quarti delle spese di lite in favore della
[...]
, che si liquidano per intero in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre CP_5
rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Macchia;
3) spese di C.T.U. a definitivo carico dell' per la quota dei tre quarti, nonché della Parte_1
per la restante quota di un quarto. Controparte_5
Così deciso in Salerno, il 14.3.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato