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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/05/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5203/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
29.7.2024, assunto in decisione in data 5.5.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Teresa Devercelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Via Borgonovo n.
7/9;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a Vimercate (MB) il 3 giugno
2019 iscritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Vimercate, n. 50, parte II, serie C, anno 2019, in regime di separazione dei beni, alle seguenti, concordate,
CONDIZIONI
1. La figlia minore è affidata in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento paritetico. Per_1
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di maggior interesse della figlia, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di In Per_1 particolare, saranno sempre decise congiuntamente: le questioni di straordinaria amministrazione quali istruzione, educazione e salute, nonché, in generale, tutte le questioni di maggiore importanza per la vita della figlia.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva, nei periodi di permanenza della minore presso di sé, per le questioni quotidiane e ordinarie relative alla figlia.
2. I genitori terranno con sé secondo il seguente calendario, salvo diverso e migliore accordo tra le Per_1 parti.
pagina 2 di 7 3. I genitori, fermo quanto previsto al punto 2 che precede, concordano di trascorrere con i seguenti Per_1 periodi di vacanza:
- quanto alle vacanze scolastiche estive, la figlia minore trascorrerà 4 settimane non consecutive con la NO
e 4 settimane non consecutive con il SI . I genitori concorderanno, in base alle Pt_2 Parte_1 reciproche esigenze, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, i periodi di rispettiva spettanza;
- quanto alle vacanze scolastiche natalizie, trascorrerà dal mattino del 23 dicembre al 31 dicembre Per_1 pomeriggio con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio, pernottamento compreso, con l'altro genitore e così in via alternata di anno in anno. Ferma la suddivisione dei tempi sopra specificata, la NO Pt_2 trascorrerà con la cena della Vigilia, mentre il SI trascorrerà il pranzo di Natale con la Per_1 Pt_1 minore;
- quanto alle vacanze scolastiche di carnevale, l'intero periodo sarà di competenza di un genitore e l'anno successivo dell'altro e così di anno in anno;
- quanto alle vacanze scolastiche pasquali, l'intero periodo sarà di competenza del genitore che non trascorrerà con la figlia le vacanze scolastiche di carnevale;
- quanto ai c.d. “ponti infrannuali” (es. 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno,
Ognissanti, ponte dell'Immacolata concezione etc.) saranno di competenza in via alternata tra i genitori.
Il genitore che non ha con sé potrà sentirla telefonicamente, una volta al giorno, dalle ore 19:00 alle Per_1 ore 20:00.
e danno atto che, ove possibile, trascorrerà con ciascuno genitore il Parte_2 Parte_1 Per_1 giorno del loro compleanno (8 agosto), rispettivamente con la madre il pranzo e con il padre la cena.
pagina 3 di 7 I coniugi danno atto che starà con la madre in occasione dei compleanni dei parenti del ramo Per_1 materno e con il padre in occasione dei compleanni dei parenti del ramo paterno.
4. Sul presupposto che la NO dovrà sostenere nell'immediato i costi dell'appartamento nel quale Pt_2 si trasferirà a vivere, nell'interesse della figlia, si impegna a versare alla madre, a titolo di Parte_1 contributo alle spese abitative dell'appartamento nel quale la figlia si trasferirà a vivere nei tempi di collocamento presso la madre, l'importo di € 400,00 mensili.
Tale contributo viene concordato tra i coniugi sui seguenti presupposti:
* che, a oggi, il pagamento del mutuo gravante sulla casa familiare è interamente corrisposto dai genitori di
; Parte_1
* che l'immobile di proprietà della NO è attualmente locato a terzi;
Pt_2
*che al momento il reddito da lavoro della NO è inferiore a quello del SI;
Pt_2 Pt_1
*che, come sopra anticipato, la madre deve provvedere al pagamento dell'appartamento nel quale si trasferirà
a vivere unitamente alla figlia, nel momento in cui lascerà la casa coniugale.
Le parti concordano espressamente che la corresponsione dell'importo di cui sopra verrà meno a far data dal mese successivo a quello in cui la NO sottoscriverà un contratto di lavoro a tempo Pt_2 indeterminato.
La NO , entro 10 giorni dall'avveramento di tale condizione, si impegna a darne formale Pt_2 comunicazione a . Parte_1
In ogni caso, ove detta condizione non si avverasse prima, la corresponsione del contributo alle spese abitative di cui sopra si interromperà con la mensilità di luglio 2028.
5. Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto della figlia nei periodi di rispettiva spettanza.
Inoltre i genitori divideranno nella misura del 50 % ciascuno le spese straordinarie della figlia secondo quanto previsto dalle disposizioni del Tribunale di Monza concernenti le spese straordinarie per i figli del 7 maggio
2018 (Doc. 5).
6. e si danno atto che la gestione del cane di proprietà del padre, sarà Parte_1 Parte_2 CP_1 equamente ripartita tra gli stessi.
Le sue spese ordinarie (alimentazione, giochi, collari, guinzagli) saranno sostenute direttamente da entrambi i coniugi, mentre le spese veterinarie, da concordarsi previamente tra le parti, saranno ripartite al 50 % tra gli stessi. Il calendario di frequentazione del cane seguirà il calendario di frequentazione della figlia con i CP_1 genitori.
Laddove la NO reperisca un immobile in cui non sono ammessi animali, il SI Pt_2 Parte_1 si rende disponibile a lasciare il cane nella disponibilità della NO ogni qualvolta lo desideri, Pt_2 purché ciò gli sia comunicato almeno quattro giorni prima tramite messaggio Whatsapp.
pagina 4 di 7 7. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento vantando redditi e mezzi adeguati.
8. I genitori si danno sin d'ora reciproco assenso per la richiesta e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, propri e della figlia minore.
9. Ciascuno dei coniugi terrà a suo carico, nella misura del 50%, le spese del legale.
pagina 5 di 7 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 3.6.2019 a Vimercate;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione è nata in data [...]. Per_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza non definitiva pubblicata in data 7.10.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (30.9.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (Ginevra, 28.10.2019) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
, con ricorso depositato in data 29.7.2024, così provvede:
[...]
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in Vimercate in data 3.6.2019 (Atto n. 50, Parte II, Serie C del registro degli atti di matrimonio del
Comune di Vimercate), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vimercate, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
pagina 6 di 7 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 8.5.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
29.7.2024, assunto in decisione in data 5.5.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Teresa Devercelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Via Borgonovo n.
7/9;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a Vimercate (MB) il 3 giugno
2019 iscritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Vimercate, n. 50, parte II, serie C, anno 2019, in regime di separazione dei beni, alle seguenti, concordate,
CONDIZIONI
1. La figlia minore è affidata in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento paritetico. Per_1
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di maggior interesse della figlia, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di In Per_1 particolare, saranno sempre decise congiuntamente: le questioni di straordinaria amministrazione quali istruzione, educazione e salute, nonché, in generale, tutte le questioni di maggiore importanza per la vita della figlia.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva, nei periodi di permanenza della minore presso di sé, per le questioni quotidiane e ordinarie relative alla figlia.
2. I genitori terranno con sé secondo il seguente calendario, salvo diverso e migliore accordo tra le Per_1 parti.
pagina 2 di 7 3. I genitori, fermo quanto previsto al punto 2 che precede, concordano di trascorrere con i seguenti Per_1 periodi di vacanza:
- quanto alle vacanze scolastiche estive, la figlia minore trascorrerà 4 settimane non consecutive con la NO
e 4 settimane non consecutive con il SI . I genitori concorderanno, in base alle Pt_2 Parte_1 reciproche esigenze, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, i periodi di rispettiva spettanza;
- quanto alle vacanze scolastiche natalizie, trascorrerà dal mattino del 23 dicembre al 31 dicembre Per_1 pomeriggio con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio, pernottamento compreso, con l'altro genitore e così in via alternata di anno in anno. Ferma la suddivisione dei tempi sopra specificata, la NO Pt_2 trascorrerà con la cena della Vigilia, mentre il SI trascorrerà il pranzo di Natale con la Per_1 Pt_1 minore;
- quanto alle vacanze scolastiche di carnevale, l'intero periodo sarà di competenza di un genitore e l'anno successivo dell'altro e così di anno in anno;
- quanto alle vacanze scolastiche pasquali, l'intero periodo sarà di competenza del genitore che non trascorrerà con la figlia le vacanze scolastiche di carnevale;
- quanto ai c.d. “ponti infrannuali” (es. 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno,
Ognissanti, ponte dell'Immacolata concezione etc.) saranno di competenza in via alternata tra i genitori.
Il genitore che non ha con sé potrà sentirla telefonicamente, una volta al giorno, dalle ore 19:00 alle Per_1 ore 20:00.
e danno atto che, ove possibile, trascorrerà con ciascuno genitore il Parte_2 Parte_1 Per_1 giorno del loro compleanno (8 agosto), rispettivamente con la madre il pranzo e con il padre la cena.
pagina 3 di 7 I coniugi danno atto che starà con la madre in occasione dei compleanni dei parenti del ramo Per_1 materno e con il padre in occasione dei compleanni dei parenti del ramo paterno.
4. Sul presupposto che la NO dovrà sostenere nell'immediato i costi dell'appartamento nel quale Pt_2 si trasferirà a vivere, nell'interesse della figlia, si impegna a versare alla madre, a titolo di Parte_1 contributo alle spese abitative dell'appartamento nel quale la figlia si trasferirà a vivere nei tempi di collocamento presso la madre, l'importo di € 400,00 mensili.
Tale contributo viene concordato tra i coniugi sui seguenti presupposti:
* che, a oggi, il pagamento del mutuo gravante sulla casa familiare è interamente corrisposto dai genitori di
; Parte_1
* che l'immobile di proprietà della NO è attualmente locato a terzi;
Pt_2
*che al momento il reddito da lavoro della NO è inferiore a quello del SI;
Pt_2 Pt_1
*che, come sopra anticipato, la madre deve provvedere al pagamento dell'appartamento nel quale si trasferirà
a vivere unitamente alla figlia, nel momento in cui lascerà la casa coniugale.
Le parti concordano espressamente che la corresponsione dell'importo di cui sopra verrà meno a far data dal mese successivo a quello in cui la NO sottoscriverà un contratto di lavoro a tempo Pt_2 indeterminato.
La NO , entro 10 giorni dall'avveramento di tale condizione, si impegna a darne formale Pt_2 comunicazione a . Parte_1
In ogni caso, ove detta condizione non si avverasse prima, la corresponsione del contributo alle spese abitative di cui sopra si interromperà con la mensilità di luglio 2028.
5. Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto della figlia nei periodi di rispettiva spettanza.
Inoltre i genitori divideranno nella misura del 50 % ciascuno le spese straordinarie della figlia secondo quanto previsto dalle disposizioni del Tribunale di Monza concernenti le spese straordinarie per i figli del 7 maggio
2018 (Doc. 5).
6. e si danno atto che la gestione del cane di proprietà del padre, sarà Parte_1 Parte_2 CP_1 equamente ripartita tra gli stessi.
Le sue spese ordinarie (alimentazione, giochi, collari, guinzagli) saranno sostenute direttamente da entrambi i coniugi, mentre le spese veterinarie, da concordarsi previamente tra le parti, saranno ripartite al 50 % tra gli stessi. Il calendario di frequentazione del cane seguirà il calendario di frequentazione della figlia con i CP_1 genitori.
Laddove la NO reperisca un immobile in cui non sono ammessi animali, il SI Pt_2 Parte_1 si rende disponibile a lasciare il cane nella disponibilità della NO ogni qualvolta lo desideri, Pt_2 purché ciò gli sia comunicato almeno quattro giorni prima tramite messaggio Whatsapp.
pagina 4 di 7 7. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento vantando redditi e mezzi adeguati.
8. I genitori si danno sin d'ora reciproco assenso per la richiesta e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, propri e della figlia minore.
9. Ciascuno dei coniugi terrà a suo carico, nella misura del 50%, le spese del legale.
pagina 5 di 7 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 3.6.2019 a Vimercate;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione è nata in data [...]. Per_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza non definitiva pubblicata in data 7.10.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (30.9.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (Ginevra, 28.10.2019) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
, con ricorso depositato in data 29.7.2024, così provvede:
[...]
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in Vimercate in data 3.6.2019 (Atto n. 50, Parte II, Serie C del registro degli atti di matrimonio del
Comune di Vimercate), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vimercate, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
pagina 6 di 7 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 8.5.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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