Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 12/06/2025, n. 4429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4429 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 04429/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02008/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2008 del 2022, proposto da
EG De IC, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lorenzo Bruno Molinaro in Barano D'Ischia, piazza San Rocco n.26;
contro
Comune di Casoria, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza del 12 ottobre 2021 n. 18 del Comune di Casoria;
- dell’ordinanza del 7 ottobre 2021 del Comune di Casoria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio il Sig. De IC ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza del 12 ottobre 2021 nr. 18 con la quale il Comune di Casoria ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale “dell’unità immobiliare sita in Casoria alla via Cavour, Vico 1°, n. 4”, nonché della precedente ordinanza del 7 ottobre 2021 con la quale l’ente ha applicato nei confronti del ricorrente la sanzione pecuniaria di € 14.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/01; di seguito i motivi di censura proposti in ricorso:
1) in primo luogo, si lamenta che non sarebbe stato notificato al ricorrente alcun formale atto di accertamento di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 8 del 19 maggio 2021, al quale soltanto potrebbe collegarsi l’effetto traslativo/acquisitivo in favore dell’amministrazione;
2) difetterebbe, inoltre, la quantificazione e l’esatta perimetrazione dell'area sottratta al privato;
3) sia il provvedimento di acquisizione che quello applicativo della sanzione pecuniaria sarebbero, poi, illegittimi anche perché rivolti al ricorrente pur essendo lo stesso completamente estraneo, sotto il profilo morale e materiale, alla realizzazione delle opere; l’impugnato provvedimento si porrebbe, dunque, in contrasto con il divieto di responsabilità per fatto altrui;
4) infine, non sarebbe stata effettuata alcuna comunicazione di avvio del procedimento.
Il Comune di Casoria non si è costituito in giudizio.
All’udienza pubblica del 30 aprile 2025, nessuno essendo comparso per le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Si controverte circa la legittimità dei provvedimenti con i quali il Comune di Casoria ha sanzionato la mancata rimozione delle opere abusive realizzate presso la proprietà del ricorrente.
In particolare, dagli atti esaminati emerge quanto segue: in data 6 maggio 2021 è stata accertata la realizzazione senza titolo in Casoria, alla via Cavour, Vico 1°, n. 4, dei seguenti interventi: “ modifica della facciata attraverso la realizzazione di un nuovo vano finestra posto al di sopra di quello già presente delle dimensioni di 1,20*1,60 circa, nonché la presenza di un soppalco all’interno del locale delle dimensioni presumibilmente di circa 35 mq occupante l’intera superficie dei locali e accessibile per mezzo di una scala interna in acciaio, il tutto realizzato con struttura metallica in acciaio ancorata alle pareti laterali con soprastante pavimentazione in tavolato in legno » (cfr. provvedimento di acquisizione impugnato in allegato al ricorso).
Il ricorrente deduce che, con successiva ordinanza n. 8 del 2021, gli è stata ingiunta la demolizione delle opere in precedenza descritte ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/01; dal provvedimento contestato risulta, inoltre, che in data 5.10.2021 la P.M. accertava l’inottemperanza a detto ordine: giova, in proposito, rimarcare che il ricorrente non contesta che la demolizione sia rimasta, di fatto, inattuata.
2. Da quanto precede discende l’infondatezza del ricorso, per le ragioni che si passa ad esplicitare.
Con il primo motivo si lamenta che non sarebbe stato notificato al ricorrente alcun formale atto di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 8 del 19 maggio 2021, in epoca previa rispetto alla notifica dell’atto di acquisizione in questa sede impugnato: la circostanza è del tutto ininfluente, avuto anche riguardo a quanto ha avuto modo di chiarire l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nel noto arresto nr. 13/2023, in relazione all’effetto acquisitivo, ex lege , derivante dalla mancata ottemperanza all’ordine di demolizione nei termini di legge e al carattere meramente ricognitivo del provvedimento della competente autorità amministrativa.
In termini: “ La mancata ottemperanza — anche da parte del nudo proprietario — alla ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall'art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, impone l'emanazione dell'atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l'istanza prevista dall'art. 36 del medesimo d.P.R. o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell'inottemperanza ” (cfr. Consiglio di Stato ad. plen., 11/10/2023, n. 13).
Rispetto a tale provvedimento, che costituisce l’unico atto impugnabile, il verbale della P.M. ha carattere di mero atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività, sicché nessuna conseguenza, in punto di legittimità del provvedimento acquisitivo, può farsi discendere dalla mancata notifica del verbale di accertamento della P.M. in favore del destinatario dell’ordine di demolizione
E’ stato, in partoicolare, osservato che il verbale di accertamento della inottemperanza all'ordinanza di demolizione ha valore di atto endoprocedimentale, strumentale alle successive determinazioni dell'ente comunale, ed ha efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla Polizia Municipale, alla quale non è attribuita la competenza all'adozione di atti di amministrazione attiva, all'uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa faccia proprio l'esito delle predette operazioni attraverso un formale atto di accertamento; ne discende che, in quanto tale, detto verbale non assume quella portata lesiva in grado di attualizzare l'interesse alla tutela giurisdizionale, portata lesiva invece ravvisabile soltanto nell'atto formale di accertamento ex art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001 con cui l'autorità amministrativa recepisce gli esiti dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale e forma il titolo ricognitivo idoneo all'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale.
Quanto poi alla mancata esatta identificazione dell’area sottratta al privato, non pare sussistere alcun dubbio obiettivo in proposito, avuto riguardo al contenuto del provvedimento gravato “ ORDINA: L'acquisizione al Patrimonio di questo Comune della unità immobiliare sita in Casoria alla Via Cavour vico I n.4 in catasto al foglio di mappa n. 17 p.lla 383 sub 11, come da planimetria e visura
catastale allegate con relativo diritto di accesso alta stessa struttura ”.
E’ il caso di osservare sul punto che la parte ricorrente non ha svolto alcuna censura in relazione alla legittimità di tale individuazione dell’area acquisenda, essendosi invece limitata a osservare che la perimetrazione/quantificazione di essa sarebbe mancata.
Ancora, nessun rilievo può essere accordato alla dedotta circostanza relativa all’estraneità del ricorrente alla commissione dell’abuso, avuto riguardo al fatto che, come evidente, ciò che i provvedimenti gravati sanzionano non è la commissione dell’abuso ma la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione impartito. Sul punto: “ La mancata ottemperanza all'ordine di demolizione entro il termine da esso fissato comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dal precedente ‘primo' illecito — avente anche rilevanza penale — commesso con la realizzazione delle opere abusive ” (cfr. Consiglio di Stato ad. plen., 11/10/2023, n.13).
Infine, occorre evidenziare che nel caso in esame non occorreva, per consolidato orientamento di giurisprudenza, alcuna previa comunicazione di avvio del procedimento: “ L'effetto acquisitivo dell'immobile abusivo che si produce ipso iure nel termine di novanta giorni indicato nell'ordinanza di demolizione si sostanzia in una misura di carattere sanzionatorio che discende automaticamente dall'inottemperanza dell'ordine di demolizione, con la conseguenza che l'atto di acquisizione ha natura meramente dichiarativa, non implicando alcuna valutazione discrezionale, e non deve di regola essere preceduto da una comunicazione di avvio perché il carattere rigidamente vincolato dello stesso non richiede alcun apporto partecipativo del privato ” (cfr. Consiglio di Stato , sez. II , 11/03/2024 , n. 2329).
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
La mancata costituzione in giudizio del Comune di Casoria esclude la necessità di procedere al regolamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO