Sentenza 10 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 10/06/2022, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2022
N. 00975/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00863/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 863 del 2018, proposto da
Morfini S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizio Lofoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Autorità Marittima Guardia Costiera di AR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
nei confronti
Anchor Shipping Agents S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Crucioli e Luca Di Marco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
dell’autorizzazione n. ITTAR_0000258/2018 datata 29.4.2018, con la quale l’Autorità Marittima di AR - Guardia Costiera ha autorizzato il Comandante della M/n HU NG HA, battente bandiera di Hong Kong, a lasciare il Porto di AR, in deroga all’obbligo di cui al D. Lgs. n. 182/2003;
di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei Trasporti - Autorità Marittima Guardia Costiera AR e di Anchor Shipping Agents S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. F. Lofoco per la parte ricorrente e avv. L. Di Marco per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Morfini S.p.A., in proprio e quale mandataria del R.T.I. Morfini S.p.A. - Hidrochemical Service S.r.l., è concessionaria, in virtù di contratto Rep. n.4/2015 del 10 settembre 2015, del servizio di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti presenti a bordo delle navi che giungono nel porto di AR.
Con il ricorso all’esame, agisce per l’annullamento dell’autorizzazione datata 29 aprile 2018, con la quale la Capitaneria di Porto di AR, quale Autorità Marittima portuale, ha autorizzato il Comandante della motonave HU NG HA a lasciare il Porto di AR, in deroga all’obbligo di cui al D. Lgs. n. 182/2003, nonché per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del mancato ritiro, trasporto e smaltimento delle acque di sentina oleosa e dei residui oleosi presenti a bordo della predetta motonave.
A sostegno del ricorso proposto, la Morfini S.p.A. ha dedotto i seguenti motivi: Violazione e falsa applicazione della Convenzione Internazionale Marpol, della Direttiva 2000/59/CE. Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 182/2003. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 1 e 3 della L. 241/1990). Violazione della Circolare del Ministero dell’Ambiente RAM/582/2/2008 dell’11 febbraio 2008. Violazione e falsa applicazione degli artt. 97, 10 e 117 Costituzione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, nonché per travisamento. Eccesso di potere per omesso ed erroneo apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto. Ingiustizia manifesta. Sviamento .
Parte ricorrente lamenta che, nel corso del rapporto concessorio, l’Autorità Marittima abbia trasformato la deroga al conferimento dei rifiuti da eccezione a regola, consentendo alle agenzie marittime raccomandatarie di agire per conto dei comandanti delle navi, senza operare alcun controllo sulla veridicità dei dati e delle informazioni da queste immesse nel sistema di trasmissione della modulistica prevista dal D. Lgs. n. 182/2003, e ciò sebbene un preciso monito sulle connesse responsabilità a carico dell’Amministrazione fosse già presente nella sentenza del TAR Lecce n. 368/2018 (resa nell’ambito del giudizio proposto dalla Morfini S.p.A. contro l’Autorità Marittima per l’annullamento dell’Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 234/2018).
Nella prospettazione attorea, emblematica di tale stato di cose sarebbe la vicenda della motonave HU NG HA, giunta presso il porto di AR il 10.4.2018 ed autorizzata dalla locale Autorità Marittima, in data 29.4.2018, a lasciare il menzionato porto di AR senza conferire i rifiuti prodotti dalla nave, nonostante che il modulo di notifica dei rifiuti (c.d. Allegato III), redatto dal Comandante della nave, avesse subito delle manipolazioni in fase di inserimento nel sistema telematico di trasmissione (PMIS) da parte dell’Agenzia Marittima ( con l ’ inserimento a penna del porto di Gibilterra, quale porto successivo di scalo, e con la riduzione dei rifiuti da produrre sino al porto successivo ).
La società ricorrente si duole del fatto che l’Autorità Marittima di AR, invece di procedere alle dovute verifiche – chiedendo al Comandante della Nave il modulo “Annex” originariamente predisposto – abbia recepito de plano l’informazione inserita dall’Agenzia Marittima e abbia conseguentemente concesso la deroga all’obbligo del conferimento dei rifiuti prodotti dalla motonave HU NG HA, in tal modo determinando un mancato introito per essa concessionaria.
Con riferimento, poi, alla domanda di risarcimento dal danno proposta con il ricorso, la Morfini S.p.a. ha argomentato che i danni subiti consistono nel mancato ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti a bordo della motonave HU NG HA, oltreché nell’‘ effetto valanga ’ prodotto sul proprio fatturato, nel danno derivante dalle maggiori esposizioni debitorie patite a seguito della mancata commessa e nel danno curriculare patito per il mancato servizio prestato.
Si è costituta in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo la reiezione del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita anche la controinteressata Anchor Shipping Agents S.r.l., nel frattempo incorporata per fusione nella Campostano Anchor S.r.l., instando anch’essa per il rigetto del ricorso e per la refusione delle spese e competenze di giudizio.
Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 10 maggio 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
1. Con il primo motivo di gravame, la Società ricorrente contesta il contenuto del provvedimento impugnato nella parte in cui la motonave HU NG HA è stata autorizzata a lasciare il porto di AR, in deroga all’obbligo di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 182/2003, senza conferire i rifiuti dalla stessa prodotti ( ossia acque di sentina oleosa e i residui oleosi )
A tal riguardo, la difesa attorea censura la determinazione assunta dalla P.A., perché asseritamente adottata in violazione della Direttiva 2000/59/CE (per come recepita nel D. Lgs. n. 183/2003) e della Convenzione Marpol; ad avviso della concessionaria, l’Autorità Marittima di AR, a fronte delle manomissioni presenti nel modulo di dichiarazione (nello specifico riguardanti il successivo porto di scalo e le quantità dei rifiuti da produrre sino al nuovo approdo), non avrebbe dovuto consentire che la nave partisse dal porto di AR senza il dovuto conferimento dei rifiuti e dei residui di carico nell’impianto portuale di raccolta dell’ATI Morfini-Hidrochemical.
In particolare, si assume che l’Autorità Marittima avrebbe errato nel ritenere valido il modello inserito a sistema dall’Agente raccomandatario e nel concedere alla nave, sulla base del medesimo modello, la deroga all’obbligo del conferimento dei rifiuti nel porto di AR, permettendo all’imbarcazione di lasciare il porto in assenza di tale conferimento, con lesione dell’interesse pubblico alla prevenzione dell’inquinamento del mare e degli interessi patrimoniali della ricorrente.
2. Le doglianze, così compendiate, non sono meritevoli di positivo apprezzamento.
Premette il Collegio che l’art. 7 del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 182, ratione temporis vigente, prescrive al comma 1– per quel che qui interessa – che “Il comandante della nave, ogniqualvolta lascia il porto di approdo, conferisce i rifiuti prodotti dalla nave all ’ impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto” , mentre al secondo comma introduce la possibilità di deroga all’obbligo di conferimento, consentendo che “la nave può proseguire verso il successivo porto di scalo […] previa autorizzazione dell ’ Autorità marittima, che avvalendosi dell ’ Autorità sanitaria marittima e del chimico del porto, ove presenti, ha accertato, sulla base delle informazioni fornite a norma dell ’ articolo 6 e dell ’ Allegato III, che la stessa nave ha una capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti e accumulati e per quelli che saranno prodotti fino al momento dell ’ arrivo presso il successivo porto di conferimento. L ’ Autorità competente, qualora ritiene che nel porto di conferimento previsto non sono disponibili impianti adeguati o nel caso in cui detto porto non è conosciuto e sussiste il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare, richiede alla nave di conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare il port o ” .
A sua volta il precedente art. 6 disciplina gli obblighi di notifica di cui agli articoli 11, comma 3, 12 e 15, comma 1, del Decreto Legislativo n. 22 del 1997 da effettuarsi, da parte del comandante della nave, con la compilazione del modulo di cui all’Allegato III e con la trasmissione delle informazioni in esso riportate all’Autorità marittima.
Con particolare riguardo alla prevista possibilità di deroga al conferimento dei rifiuti di carico di cui al citato art. 7 del Decreto Legislativo n. 182/2003, la condivisibile giurisprudenza amministrativa ha, peraltro, osservato come tale deroga si configuri quale atto di mero accertamento della sussistenza della condizioni di fatto per lo stoccaggio a bordo dei rifiuti stessi, che avviene sulla base dei dati contenuti negli appositi moduli compilati dal comandante della nave, e che tale atto, con il quale si accerta la capacità di stoccaggio alla stregua dei richiamati elementi documentali, è un atto dovuto, privo di discrezionalità (cfr. T.A.R Veneto, Sez. I, 6 novembre 2012, n. 1346; T.A.R. Lecce, Sez. III, 5 marzo 2018, n. 368).
L’obbligo di conferimento dei rifiuti, disciplinato dall’art. 7 del D. Lgs. n. 182/2003, può essere derogato in presenza di determinate condizioni, previa autorizzazione dell’Autorità marittima, mentre l’obbligo di conferimento dei residui del carico, disciplinato dall’art. 10 del più volte menzionato D. Lgs. 182/2003, non può essere derogato, salva la possibilità di scarico in mare ai sensi della Convenzione Marpol oppure qualora gli impianti e servizi del porto addetti al ricevimento dei predetti materiali (sia rifiuti che residui del carico) non siano ritenuti adeguati dall’autorità competente, ex art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 182/2003.
3. Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, osserva il Collegio che le allegazioni di parte ricorrente risultano indimostrate e, comunque, infondate in punto di fatto, giacché dalla produzione documentale acquisita in atti non emerge affatto che l’allegato III al D. Lgs. n. 182/2003 sia stato manipolato e modificato dalla società Campostano Anchor prima che fosse inserito nel sistema informatico in uso all’Autorità Marittima.
Tale modello, in realtà, è stato dapprima compilato e poi rettificato - una volta conosciuto il porto di sbarco successivo a quello di AR (ossia quello di Gibilterra) - dallo stesso Comandante della motonave “HU NG HA”, come dimostrato dalla e-mail intercorsa con l’Agente raccomandatario in data 30 marzo 2018 delle ore 16:30 (All. n. 6 produzione documentale del controinteressato).
Peraltro, le informazioni contenute nel predetto Allegato III – per come rettificate con l’indicazione del porto di Gibilterra e della capacità di stoccaggio a bordo della nave per ogni singola tipologia di rifiuto – sono le stesse riportate negli allegati all’istanza di deroga presentata dalla controinteressata per conto dell’armatore in data 29 aprile 2018 (All. n. 7 produzione documentale controinteressato), nei quali il Comandante, in data 28 aprile 2018, confermava quanto dallo stesso precedentemente indicato nell’annesso inviato all’Agente raccomandatario il 30 marzo 2018 e, cioè, che il successivo porto di approdo della nave sarebbe stato appunto quello di Gibilterra.
4. La Capitaneria di Porto di AR, quindi, presa visione dell’Allegato III compilato dal Comandante prima dell’arrivo della nave a AR e dell’ulteriore documentazione fornita dall’Agente marittimo al momento della presentazione dell’istanza di deroga in data 29 aprile 2018, ha legittimamente ritenuto, sulla base delle valutazioni tecniche del caso e dei dati a propria disposizione, di concedere la deroga, permettendo alla nave di partire da AR e di conferire alcuni dei propri rifiuti presenti a bordo nel successivo porto di Gibilterra, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 182/2003.
A tale riguardo, significativo appare il contenuto della nota del 18 maggio 2018, indirizzata dalla Capitaneria di Porto di AR al Ministero dell’Ambiente (All. n. 7 della produzione documentale dell’Autorità Marittima - Guardia Costiera di AR), nella quale è chiarito che, prima di decidere di rilasciare la deroga oggetto del presente giudizio, la P.A. ha compiuto le valutazioni di competenza.
In particolare, dalla suddetta nota informativa emerge che la Capitaneria di Porto di AR aveva individuato, sulla base della documentazione compilata dal Comandante, il successivo porto di destinazione della nave HU NG HA, ossia - come detto - quello di Gibilterra; aveva altresì verificato che detto porto era fornito di port facilities (cioè delle strutture atte a smaltire i rifiuti prodotti dalle navi); inoltre, con riferimento alle acque di sentina ( bilge ) e ai fanghi ( sludge ), aveva esaminato l’“ Oil Record book ” (ossia il libro registro olii) della nave, facendo le pertinenti valutazioni e, infine, aveva ritenuto che la capacità delle casse fosse sufficiente allo stoccaggio dei rifiuti già prodotti e da produrre sino al successivo porto di destinazione.
Nel caso di specie, dunque, il provvedimento è stato adottato in presenza dei presupposti normativamente previsti per rilasciare l’autorizzazione alla deroga al conferimento dei rifiuti nel porto di scalo della nave.
Per di più, l’allegazione di parte ricorrente secondo cui la nave di che trattasi, dopo aver lasciato AR, non si sarebbe diretta a Gibilterra, bensì in Guinea, oltre ad essere irrilevante ai fini della decisione ( non essendo evidentemente compito dell ’ Agente marittimo o della Capitaneria di Porto di verificare le rotte delle navi una volta che queste lasciano il porto di AR ), non è stata dimostrata dalla Morfini S.p.a., la quale si è limitata a richiamare in ricorso l’esistenza di documenti a supporto della propria tesi, senza tuttavia produrli in giudizio.
In definitiva, partendo da tali evidenze processuali, ritiene il Collegio che non sia predicabile nella vicenda all’esame la dedotta violazione dell’art. 7 del D. Lgs. 182/2003, essendo rinvenibili, al contrario, le condizioni per la deroga al conferimento, stabilite dal comma 2 del menzionato articolo; né, per quanto sopra esposto, si può ritenere che il provvedimento gravato sia affetto da illogicità, oppure da carente istruttoria e motivazione
5. Con ulteriore profilo di censura, la società ricorrente censura il provvedimento impugnato, stigmatizzando la circostanza che l’Autorità marittima non avrebbe effettuato la prescritta ispezione a bordo della motonave, sì da impedire che la nave lasciasse il porto di AR senza conferire i rifiuti a bordo.
A tal riguardo, si deve premettere che l’art. 11 del D. Lgs. n. 182/2003 stabilisce quanto segue:
”1. L ’ Autorità marittima esegue le ispezioni ai fini della verifica dell ’ osservanza degli articoli 7 e 10, anche applicando le disposizioni di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 432 del Ministro dei trasporti e della navigazione, ed assicurando il rispetto della percentuale minima delle ispezioni da effettuare prevista nello stesso decreto. 2. Nella scelta delle navi da ispezionare, l ’ Autorità marittima si interessa in particolare: a) della nave che non ha adempiuto agli obblighi di notifica di cui all ’ articolo 6; b) della nave per la quale le informazioni fornite dal comandante, ai sensi dell ’ articolo 6, possano far ritenere l ’ inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 10. 3. L ’ Autorità marittima che accerti la violazione degli articoli 7 e 10 provvede affinché la nave non lasci il porto fino al conferimento dei rifiuti e dei residui del carico all ’ impianto di raccolta, in misura tale da ottemperare ai citati articoli […] ”.
Dalla piana lettura delle sopra trascritte disposizioni normative, è possibile evincere che le ispezioni dell’Autorità marittima non vanno espletate per ogni nave che approda al porto, ma solo per una percentuale delle stesse, e per di più prediligendo nella scelta i casi, individuati dalla legge, che siano “sintomatici” della necessità di effettuare l’accertamento ispettivo.
Dunque, l’azione dell’Amministrazione, con riguardo alla motonave HU NG HA, non può ritenersi ex se illegittima per la mancata effettuazione dell’ispezione, in quanto l’art. 11 del D. Lgs. n. 182/2003 - nel disciplinare l’attività ispettiva di competenza dell’Autorità Marittima - stabilisce che essa non costituisce atto obbligatorio su ogni singola nave, ma consiste in una verifica a campione, ossia in una percentuale minima di controlli, che devono coinvolgere in via prioritaria le navi che non hanno adempiuto agli obblighi di notifica e quelle che hanno fornito informazioni rivelatrici della possibile inosservanza delle disposizioni in materia di deroga al conferimento dei rifiuti.
Senonché - come sopra evidenziato - nessuna delle suddette ipotesi ricorre nel caso di specie.
6. Dalle suddette considerazioni discende, quale naturale precipitato logico-giuridico, l’infondatezza della richiesta di risarcimento del danno avanzata da parte ricorrente, giacché il provvedimento impugnato si appalesa legittimo e, pertanto, non può dare luogo ad alcun danno ingiusto nei confronti del ricorrente.
7. Per le ragioni suesposte, il ricorso va respinto, in quanto infondato.
8. Attesa la novità e la peculiarità delle questioni trattate, reputa il Collegio che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO