Articolo 11 della Legge 31 luglio 1956, n. 991
Articolo 10Articolo 12
Versione
22 settembre 1956
Art. 11.
L' art. 36 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , prende il numero 35 ed e' sostituito dal testo seguente:
"Nel caso in cui l'iscritto abbia provveduto a versamenti volontari a norma della prima parte dell'art. 27, l'ammontare della pensione e' integrato con l'annualita' risultante dall'applicazione dei coefficienti indicati nella tabella E allegata alla presente legge, da applicarsi al capitale versato maggiorato con gli interessi composti, salvo modifica di tali coefficienti dopo il primo bilancio tecnico in relazione al caso di riversibilita'".
L'art. 35 della legge predetta prende il n. 36 ed e' sostituito dal testo seguente:
"In sostituzione della pensione diretta l'iscritto ha facolta' di optare per la liquidazione in contanti del proprio conto secondo la tabella D allegata alla presente legge con l'aggiunta delle quote di ripartizione indicate nell'art. 51 e dei versamenti volontari, e dei relativi interessi composti".
Entrata in vigore il 22 settembre 1956