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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 03/04/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 13 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente
Dott.ssa Maria Carla Corvetta Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
nel procedimento iscritto al n. r.g. 13/2025 promosso da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Adriana Tempesta e dall'avv. Marina CodiceFiscale_2
Cucchiarini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che, con ricorso depositato in data 03.02.2025, Parte_1 Parte_2
hanno chiesto, ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;
rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 66 CCII, così come modificato dal DLgs n. 136/2024,
“I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell'articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo”; rilevato che l'istanza è stata legittimamente presentata in modo congiunto da Parte_1
nella loro qualità di familiari (coniugi) conviventi;
Parte_2 considerato che, in via generale, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; rilevato che dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17); ritenuto che tale soluzione possa ritenersi applicabile anche alla liquidazione controllata;
ritenuto che
, nel caso di specie, non essendo individuabili specifici contraddittori, possa essere omessa la fissazione dell'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art 27 commi 2 e 3 CCII, avendo i ricorrenti la propria residenza nel circondario di Rimini;
considerato che
, in forza della già affermata applicabilità, nei limiti di compatibilità, della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2 CCII;
ritenuto che
il vaglio di compatibilità induca alla conclusione secondo cui la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett.
b), CCII); ritenuto che la necessità di questo corredo documentale si giustifichi anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII nell'ipotesi di liquidazione richiesta dal debitore;
considerato che
la relazione dell'OCC allegata al ricorso risulta adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti, oltre che rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2,
CCII, esponendo una valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
ritenuto che
, sulla base della documentazione depositata, sussista la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) CCII in quanto sia il patrimonio del - costituito da un immobile oggetto di esecuzione immobiliare (valore di stima Pt_1
euro 201.900,00), terreni, di cui alcuni in comproprietà con la (valore di stima euro Pt_2
2.500,00), due autovetture, di cui una da rottamare, e dal reddito da lavoro subordinato - sia il patrimonio della - costituito da due autovetture, di cui una sottoposta a fermo Pt_2
amministrativo, dai terreni in comproprietà con il e dal reddito da lavoro subordinato - non Pt_1
consentono la soddisfazione delle obbligazioni assunte pari, rispettivamente, ad euro 462.039,78 ed euro 101.916,16, per complessivi euro 563.952,94; considerato, quindi, che possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
ritenuto peraltro che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCII, dovranno essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro ricorrente); inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombenti di cui agli artt. 272 e seguenti CCII: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che - in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, etc.; di conseguenza le masse attive e passive delle due procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale;
ritenuto, quanto alla durata della procedura, che questa debba necessariamente dipendere dal tempo occorrente per la liquidazione dei beni rientranti nell'attivo;
considerato che
, tuttavia, poiché a norma dell'art 282 CCII l'esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto decorsi tre anni dalla apertura della liquidazione controllata - a meno che non ricorrano le condizioni previste dall'art 280 CCII o nel caso in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode -, la liquidazione non potrà proseguire oltre i tre anni per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, potendo invece procedersi alle operazioni di liquidazione dei beni già presenti nel patrimonio alla data di apertura, fino ad esaurimento (in applicazione analogica dell'art 281 CCII ed in conformità alle disposizioni comunitarie da cui la normativa deriva); precisato che non è possibile per il debitore escludere taluni beni (es. veicoli di scarso valore) dalla liquidazione, essendovi soltanto la possibilità che sia il liquidatore, ove accerti che il presumibile valore di realizzo sia superiore ai costi di vendita, a rinunciarvi;
rilevato che i debitori chiedono di non includere nella liquidazione le proprie autovetture in quanto necessarie per potersi recare al lavoro, precisando che “L'unica autovettura che metterebbero in liquidazione è quella di proprietà della sig.ra , attualmente sottoposta a fermo Pt_2 amministrativo”; ricordato che l'art. 270 co. 2 lett. e) consente solo un'autorizzazione all'utilizzo di alcuni beni (sino al termine della procedura liquidatoria) ma non consente l'esclusione degli stessi dall'attività liquidatoria, consistendo la procedura in questione in una dismissione dell'intero patrimonio del debitore senza soluzioni selettive;
ritenuto che
nel concetto di “liquidazione dei beni” si debba ricomprendere anche la apprensione dei redditi e delle pensioni del debitore, secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della L 3/2012; rilevato che a norma dell'art 268 comma 4 lett a) i “crediti impignorabili ai sensi dell'art 545
c.p.c.” non sono compresi nella liquidazione, e quindi - a differenza che nel fallimento, per il quale dispone l'art. 46 LF, oggi nella Liquidazione giudiziale l'art 146 CCII - non sono destinabili alla soddisfazione dei creditori della procedura liquidatoria, dovendo di conseguenza essere lasciati nella disponibilità del debitore;
a norma del comma 4 dell'art 545 c.p.c., i quattro quinti degli stipendi o salari non sono pignorabili;
a norma del comma 5, in caso di simultaneo concorso di crediti di diverso tipo (alimentari, comuni ed erariali), è impignorabile la metà: dette frazioni degli stipendi e salari non possono, quindi, essere comprese nella liquidazione;
ritenuto, inoltre, che l'ipotesi prevista nella lett b) della medesima norma, che esclude dalla liquidazione “i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni e salari
e ciò che il debitore guadagna con la sua attività , nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo
e della famiglia”, non sia alternativa alla ipotesi della lettera a) , ma cumulativa, e dunque vada interpretata nel senso che l'”occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia”, che va lasciato nella sua disponibilità, non può in nessun caso violare i sopra indicati limiti di impignorabilità, ma può essere determinato in misura soltanto pari o superiore agli stessi (dunque, pari o superiore ai quattro quinti o alla metà dello stipendio); rilevato che, ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art 268 comma 4 lett b CCII - la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del Giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie, dal momento che l'art 270 CCII impone al Tribunale di ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione - va considerato che le cessioni e i pignoramenti del quinto dello stipendio sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura;
ritenuto, in particolare, che la comune natura concorsuale della liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata, giustifichi l'estensione analogica di alcuni principi elaborati in materia fallimentare, e segnatamente del principio di inopponibilità della cessione di crediti futuri coniato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all'art. 42 l.f.; considerato che, secondo questo formante giurisprudenziale, la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria;
pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n. 2 c.c., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione (cfr., per tutte, Cass., 31 agosto 2005, n. 17590); ritenuto, dunque, che la stessa soluzione debba operare nel caso di cessione di crediti futuri che vengano ad esistenza dopo l'apertura della liquidazione controllata, trattandosi di procedura caratterizzata, alla stessa stregua della liquidazione giudiziale, dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, talché l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima;
ritenuto che
ad analoghe conclusioni debba pervenirsi in relazione alla assegnazione di crediti stipendiali (o da pensione) futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente all'apertura della liquidazione controllata, ritenendo pertanto che le quote di stipendio o pensione oggetto di assegnazione ma maturate dopo l'apertura della liquidazione debbano essere incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, in quanto costituenti attivo sopravvenuto;
rilevato che, nel caso di specie, il reddito netto mensile medio del ammonta a circa euro Pt_1
2.000,00 (al lordo delle imposte da versare in Italia in quanto lavoratore frontaliero), mentre il reddito netto mensile medio della è pari a circa 1.900,00 (al lordo delle imposte da versare Pt_2
in Italia in quanto lavoratore frontaliero); ritenuto che, alla luce di quanto indicato dai ricorrenti e valutato dall'OCC, la somma necessaria a ciascun ricorrente per il proprio mantenimento e per quello della sua famiglia può essere indicata in euro 1.250,00 mensili (euro 2.500,00 complessivi) - cifra che non viola i limiti di impignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. - mentre il residuo sarà appreso alla procedura;
ritenuto opportuno disporre che l'intera somma mensilmente percepita a titolo di reddito dai ricorrenti venga appresa dal Liquidatore, con onere di quest'ultimo di versare al debitore il solo importo stabilito dal Tribunale (o dal Giudice Delegato nel corso della procedura); considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;
ritenuto di poter nominare Liquidatore il Gestore della Crisi, Dott. Persona_1
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura, poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;
visto l'art 270 CCII
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di (C.F. Parte_1
e (C.F. ) C.F._1 Parte_2 C.F._3
NOMINA
Giudice Delegato la Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti;
NOMINA
Liquidatore il Dott. Persona_1
ORDINA ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 90 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con autorizzazione, per il all'utilizzo del veicolo Audi tg ED127HP e, per la , all'utilizzo del veicolo Pt_1 Pt_2
Land Rover tg ZA349NP sino alla loro liquidazione;
FISSA per e , in euro 1.250 ciascuno per dodici mensilità, la Parte_1 Parte_2 somma necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia ai sensi dell'art. 268, comma 4,
CCII;
DISPONE che il Liquidatore
- Notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270 co. 4 CCII, indicando un indirizzo pec al quale inoltrare le domande;
- Esegua l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Rimini e la trascrizione presso i pubblici uffici competenti;
- Aggiorni entro giorni trenta dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni dei debitori e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, comma 2 CCII, che dovrà essere depositato in Cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- Scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, co 1 CCII, e lo comunichi agli interessati;
- Ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- Due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta ai debitori ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII;
esami e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- Provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275 co. 3
CCII e a domandare la liquidazione del compenso;
- Chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276
CCII.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 6 marzo 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente
Dott.ssa Maria Carla Corvetta Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
nel procedimento iscritto al n. r.g. 13/2025 promosso da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Adriana Tempesta e dall'avv. Marina CodiceFiscale_2
Cucchiarini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che, con ricorso depositato in data 03.02.2025, Parte_1 Parte_2
hanno chiesto, ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;
rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 66 CCII, così come modificato dal DLgs n. 136/2024,
“I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell'articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo”; rilevato che l'istanza è stata legittimamente presentata in modo congiunto da Parte_1
nella loro qualità di familiari (coniugi) conviventi;
Parte_2 considerato che, in via generale, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; rilevato che dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17); ritenuto che tale soluzione possa ritenersi applicabile anche alla liquidazione controllata;
ritenuto che
, nel caso di specie, non essendo individuabili specifici contraddittori, possa essere omessa la fissazione dell'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art 27 commi 2 e 3 CCII, avendo i ricorrenti la propria residenza nel circondario di Rimini;
considerato che
, in forza della già affermata applicabilità, nei limiti di compatibilità, della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2 CCII;
ritenuto che
il vaglio di compatibilità induca alla conclusione secondo cui la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett.
b), CCII); ritenuto che la necessità di questo corredo documentale si giustifichi anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII nell'ipotesi di liquidazione richiesta dal debitore;
considerato che
la relazione dell'OCC allegata al ricorso risulta adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti, oltre che rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2,
CCII, esponendo una valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
ritenuto che
, sulla base della documentazione depositata, sussista la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) CCII in quanto sia il patrimonio del - costituito da un immobile oggetto di esecuzione immobiliare (valore di stima Pt_1
euro 201.900,00), terreni, di cui alcuni in comproprietà con la (valore di stima euro Pt_2
2.500,00), due autovetture, di cui una da rottamare, e dal reddito da lavoro subordinato - sia il patrimonio della - costituito da due autovetture, di cui una sottoposta a fermo Pt_2
amministrativo, dai terreni in comproprietà con il e dal reddito da lavoro subordinato - non Pt_1
consentono la soddisfazione delle obbligazioni assunte pari, rispettivamente, ad euro 462.039,78 ed euro 101.916,16, per complessivi euro 563.952,94; considerato, quindi, che possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
ritenuto peraltro che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCII, dovranno essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro ricorrente); inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombenti di cui agli artt. 272 e seguenti CCII: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che - in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, etc.; di conseguenza le masse attive e passive delle due procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale;
ritenuto, quanto alla durata della procedura, che questa debba necessariamente dipendere dal tempo occorrente per la liquidazione dei beni rientranti nell'attivo;
considerato che
, tuttavia, poiché a norma dell'art 282 CCII l'esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto decorsi tre anni dalla apertura della liquidazione controllata - a meno che non ricorrano le condizioni previste dall'art 280 CCII o nel caso in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode -, la liquidazione non potrà proseguire oltre i tre anni per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, potendo invece procedersi alle operazioni di liquidazione dei beni già presenti nel patrimonio alla data di apertura, fino ad esaurimento (in applicazione analogica dell'art 281 CCII ed in conformità alle disposizioni comunitarie da cui la normativa deriva); precisato che non è possibile per il debitore escludere taluni beni (es. veicoli di scarso valore) dalla liquidazione, essendovi soltanto la possibilità che sia il liquidatore, ove accerti che il presumibile valore di realizzo sia superiore ai costi di vendita, a rinunciarvi;
rilevato che i debitori chiedono di non includere nella liquidazione le proprie autovetture in quanto necessarie per potersi recare al lavoro, precisando che “L'unica autovettura che metterebbero in liquidazione è quella di proprietà della sig.ra , attualmente sottoposta a fermo Pt_2 amministrativo”; ricordato che l'art. 270 co. 2 lett. e) consente solo un'autorizzazione all'utilizzo di alcuni beni (sino al termine della procedura liquidatoria) ma non consente l'esclusione degli stessi dall'attività liquidatoria, consistendo la procedura in questione in una dismissione dell'intero patrimonio del debitore senza soluzioni selettive;
ritenuto che
nel concetto di “liquidazione dei beni” si debba ricomprendere anche la apprensione dei redditi e delle pensioni del debitore, secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della L 3/2012; rilevato che a norma dell'art 268 comma 4 lett a) i “crediti impignorabili ai sensi dell'art 545
c.p.c.” non sono compresi nella liquidazione, e quindi - a differenza che nel fallimento, per il quale dispone l'art. 46 LF, oggi nella Liquidazione giudiziale l'art 146 CCII - non sono destinabili alla soddisfazione dei creditori della procedura liquidatoria, dovendo di conseguenza essere lasciati nella disponibilità del debitore;
a norma del comma 4 dell'art 545 c.p.c., i quattro quinti degli stipendi o salari non sono pignorabili;
a norma del comma 5, in caso di simultaneo concorso di crediti di diverso tipo (alimentari, comuni ed erariali), è impignorabile la metà: dette frazioni degli stipendi e salari non possono, quindi, essere comprese nella liquidazione;
ritenuto, inoltre, che l'ipotesi prevista nella lett b) della medesima norma, che esclude dalla liquidazione “i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni e salari
e ciò che il debitore guadagna con la sua attività , nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo
e della famiglia”, non sia alternativa alla ipotesi della lettera a) , ma cumulativa, e dunque vada interpretata nel senso che l'”occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia”, che va lasciato nella sua disponibilità, non può in nessun caso violare i sopra indicati limiti di impignorabilità, ma può essere determinato in misura soltanto pari o superiore agli stessi (dunque, pari o superiore ai quattro quinti o alla metà dello stipendio); rilevato che, ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art 268 comma 4 lett b CCII - la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del Giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie, dal momento che l'art 270 CCII impone al Tribunale di ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione - va considerato che le cessioni e i pignoramenti del quinto dello stipendio sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura;
ritenuto, in particolare, che la comune natura concorsuale della liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata, giustifichi l'estensione analogica di alcuni principi elaborati in materia fallimentare, e segnatamente del principio di inopponibilità della cessione di crediti futuri coniato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all'art. 42 l.f.; considerato che, secondo questo formante giurisprudenziale, la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria;
pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n. 2 c.c., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione (cfr., per tutte, Cass., 31 agosto 2005, n. 17590); ritenuto, dunque, che la stessa soluzione debba operare nel caso di cessione di crediti futuri che vengano ad esistenza dopo l'apertura della liquidazione controllata, trattandosi di procedura caratterizzata, alla stessa stregua della liquidazione giudiziale, dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, talché l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima;
ritenuto che
ad analoghe conclusioni debba pervenirsi in relazione alla assegnazione di crediti stipendiali (o da pensione) futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente all'apertura della liquidazione controllata, ritenendo pertanto che le quote di stipendio o pensione oggetto di assegnazione ma maturate dopo l'apertura della liquidazione debbano essere incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, in quanto costituenti attivo sopravvenuto;
rilevato che, nel caso di specie, il reddito netto mensile medio del ammonta a circa euro Pt_1
2.000,00 (al lordo delle imposte da versare in Italia in quanto lavoratore frontaliero), mentre il reddito netto mensile medio della è pari a circa 1.900,00 (al lordo delle imposte da versare Pt_2
in Italia in quanto lavoratore frontaliero); ritenuto che, alla luce di quanto indicato dai ricorrenti e valutato dall'OCC, la somma necessaria a ciascun ricorrente per il proprio mantenimento e per quello della sua famiglia può essere indicata in euro 1.250,00 mensili (euro 2.500,00 complessivi) - cifra che non viola i limiti di impignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. - mentre il residuo sarà appreso alla procedura;
ritenuto opportuno disporre che l'intera somma mensilmente percepita a titolo di reddito dai ricorrenti venga appresa dal Liquidatore, con onere di quest'ultimo di versare al debitore il solo importo stabilito dal Tribunale (o dal Giudice Delegato nel corso della procedura); considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;
ritenuto di poter nominare Liquidatore il Gestore della Crisi, Dott. Persona_1
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura, poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;
visto l'art 270 CCII
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di (C.F. Parte_1
e (C.F. ) C.F._1 Parte_2 C.F._3
NOMINA
Giudice Delegato la Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti;
NOMINA
Liquidatore il Dott. Persona_1
ORDINA ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 90 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con autorizzazione, per il all'utilizzo del veicolo Audi tg ED127HP e, per la , all'utilizzo del veicolo Pt_1 Pt_2
Land Rover tg ZA349NP sino alla loro liquidazione;
FISSA per e , in euro 1.250 ciascuno per dodici mensilità, la Parte_1 Parte_2 somma necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia ai sensi dell'art. 268, comma 4,
CCII;
DISPONE che il Liquidatore
- Notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270 co. 4 CCII, indicando un indirizzo pec al quale inoltrare le domande;
- Esegua l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Rimini e la trascrizione presso i pubblici uffici competenti;
- Aggiorni entro giorni trenta dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni dei debitori e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, comma 2 CCII, che dovrà essere depositato in Cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- Scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, co 1 CCII, e lo comunichi agli interessati;
- Ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- Due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta ai debitori ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII;
esami e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- Provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275 co. 3
CCII e a domandare la liquidazione del compenso;
- Chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276
CCII.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 6 marzo 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi