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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile – Sezione Specializzata in materia di imprese
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 432 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA on gli avv.ti proff. Guido Corso, Stefano Sablone e Mario Serio Parte_1
appellante
CONTRO
con gli avv.ti Riccardo Rotigliano, Roberta Controparte_1
Candia e Luigi Miconi appellato
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante: « “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa e respinta, in accoglimento del presente appello: a) in via preliminare, alla luce delle motivazioni del presente appello, così come dedotte ed articolate, dichiarare lo stesso ammissibile ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., sussistendo ragionevoli probabilità di accoglimento del gravame proposto;
b) in via principale, riformare la sentenza n. 5324/2018 del Tribunale di Palermo, pubblicata il 4.12.2018 e notificata il 15.2.2019, per i motivi svolti nel presente atto e nelle parti censurate in questi ultimi, e, per l'effetto, accogliere le seguenti Part domande della 1. accertare l'inadempimento del alle obbligazioni di cui ai contratti in atti per la Parte_1 realizzazione dell'Autostrada Messina Palermo, così come meglio descritto in narrativa, e, per l'effetto, condannare il medesimo in persona del legale rappresentante pro tempore: a) al Controparte_1 pagamento, per tutti i titoli meglio dedotti nella narrativa stessa, dell'importo di € 25.290.084,04 o di quel diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre imposte, contributo previdenziale e accessori di legge;
b) al pagamento degli interessi al tasso convenzionale, se previsto, o ad altro tasso ritenuto di giustizia, da ogni singola scadenza sino al saldo;
c) al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c. nella misura che sarà determinata in corso di giudizio o ritenuta, comunque di giustizia, anche in via equitativa;
2. accertare Part l'inadempimento del alle obbligazioni di cui ai contratti in atti relativi all' , così Parte_3 come meglio descritto in narrativa, e, per l'effetto, condannare il medesimo in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore: a) al pagamento, per tutti i titoli meglio dedotti nella narrativa stessa, dell'importo di € 53.885.283,35 o di quel diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre imposte, contributo previdenziale e accessori di legge;
b) al pagamento degli interessi al tasso convenzionale, ove previsto, o ad altro tasso ritenuto di giustizia, da ogni singola scadenza sino al saldo;
c) al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c. nella misura che sarà determinata in corso di giudizio o ritenuta, comunque di giustizia, Part anche in via equitativa;
3. accertare l'inadempimento del alle obbligazioni di cui ai contratti relativi alla Direzione dei Lavori per la realizzazione dell' e agli altri servizi ivi previsti, così come Parte_3 meglio descritto in narrativa, e, per l'effetto, condannare il medesimo in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore: a) al pagamento, per tutti i titoli meglio dedotti nella narrativa stessa, dell'importo di € 10.874.779,23 o di quel diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre imposte, contributo previdenziale e accessori di legge;
b) al pagamento degli interessi al tasso convenzionale, se previsto, o ad altro tasso ritenuto di giustizia, da ogni singola scadenza sino al saldo;
c) al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c. nella misura che sarà determinata in corso di giudizio o ritenuta, comunque di giustizia, anche in via equitativa;
4. sempre per l'effetto dell'accertamento dell'inadempimento di cui alle precedenti domande 2, 3 e 4, ivi compresa la violazione dei principî di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1453 c.c. nella misura di € 44.258.970,31 o nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di giudizio o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
5. in via estremamente gradata, nella denegata ipotesi di accertamento della nullità e/o inefficacia e/o impossibilità, totale o parziale, originaria o sopravvenuta, dei contratti vigenti tra la e il CAS versati in atti, per le Parte_1 ragioni meglio esposte in narrativa, condannare il CAS in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli importi indicati ai precedenti punti 2, 3 e 4, o a quelli diversi, maggiori o minori, ritenuti di giustizia;
o, in ulteriore subordine, dell'art. 2041 c.c., avendo riguardo, nel caso, solo alle prestazioni rese nel periodo di accertata invalidità e/o inefficacia e/o impossibilità di tutti o parte dei contratti anzidetti;
6. in ogni caso, con rifusione integrale delle spese, anche di consulenza di parte e d'ufficio, competenze ed anticipazioni dell'accertamento tecnico preventivo e del compenso professionale del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, anche a forfait, e agli accessori di legge”. In via subordinata all'accoglimento delle dette conclusioni, la chiede accogliere tutte le richieste istruttorie già formulate nelle memorie ex art. 183, Parte_1 comma 6, c.p.c. del 28.9.2017, del 25.10.2017 e del 16.11.2017 da intendersi qui per intero trascritte. »
Conclusioni per l'appellato: «Voglia la Corte di Appello di Palermo confermare la sentenza impugnata, ovvero, in ogni caso, con qualunque altra statuizione, anche di rito, in accoglimento delle eccezioni e difese già svolte in prime cure e qui riproposte, rigettare integralmente le domande dell'appellante. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.»
2 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione del 30 settembre 2015, ha citato in giudizio il Parte_1
il , il Controparte_2 Controparte_3 [...]
e l davanti al Tribunale di Roma, Sezione Controparte_4 CP_5
Specializzata in materia di impresa, chiedendo di: Dichiarare la validità del rapporto concessorio della Convenzione del 27 novembre 2000. Accertare l'inadempimento del CAS nei contratti di progettazione e direzione lavori per l'autostrada Messina-Palermo e condannare il CAS al pagamento di € 1.627.304,83, più imposte, contributi e interessi.
Accertare l'inadempimento del CAS nei contratti di progettazione dell'autostrada Parte_3
e condannare il CAS al pagamento di € 56.083.591,85, più imposte, contributi e
[...]
Parte interessi. Accertare l'inadempimento del nei contratti di direzione lavori per
Parte l'autostrada Siracusa-Gela e condannare il al pagamento di € 3.935.623,18, più
Parte imposte, contributi e interessi. Condannare il al risarcimento del danno per violazione dei principi di buona fede e correttezza. Determinare le modalità del passaggio di consegne
Parte tra e In subordine, in caso di accertamento di nullità o inefficacia dei Parte_1
Parte contratti, condannare e/o i e/o al pagamento degli importi dovuti e a CP_6 CP_5 rifondere integralmente le spese di giudizio.
Costituite tutte le parti convenute, con sentenza n. 22863/2016 del 9.12.2016, il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, individuando il Tribunale di
Palermo come competente.
Con atto di citazione del 19 dicembre 2016, ha citato il Parte_1 [...] davanti al Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata in Controparte_2 materia di impresa, richiedendo di: Accertare l'inadempimento del CAS nei contratti di progettazione e direzione lavori per l'autostrada Messina-Palermo, e condannare il CAS al pagamento di € 24.512.978,82, più imposte, contributi e interessi, nonché al risarcimento del danno ex art. 1224 c.c. Accertare l'inadempimento del CAS nei contratti di
3 progettazione per l'autostrada Siracusa-Gela, e condannare il CAS al pagamento di €
56.135.073,50, più imposte, contributi e interessi, nonché al risarcimento del danno ex art. 1224 c.c. Accertare l'inadempimento del CAS nei contratti di direzione lavori per l'autostrada Siracusa-Gela, e condannare il CAS al pagamento di € 10.264.342,15, più imposte, contributi e interessi, nonché al risarcimento del danno ex art. 1224 c.c.
Condannare il CAS al risarcimento del danno per violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., nella misura di €
44.258.970,31. In subordine, in caso di nullità o inefficacia dei contratti, condannare il Parte Parte al pagamento degli importi dovuti per le prestazioni rese. Condannare il a rifondere integralmente le spese di giudizio, inclusi consulenze e accertamenti tecnici
Con comparsa del 21 aprile 2017, il CAS si è costituito in giudizio chiedendo, in via preliminare, di integrare il contraddittorio nei confronti dei e di o, CP_6 CP_5 in caso di giudizio autonomo, dichiarare la litispendenza e cancellare il processo. Nel merito, ha chiesto di rigettare tutte le domande perché infondate.
Con la sentenza n. 5324/2018 del 4 dicembre 2018, il Tribunale di Palermo ha rigettato le eccezioni preliminari del CAS ma ha accolto l'eccezione di nullità dei contratti intercorsi con per contrasto con l'art. 2 della legge 1815/1939, respingendo pertanto le Parte_1 domande di e compensando le spese di lite. Parte_1
In motivazione, il Tribunale ha spiegato che riteneva fondata la prima eccezione sollevata dalla parte convenuta, relativa alla nullità delle convenzioni stipulate tra le parti per la progettazione e la direzione dei lavori nei tratti autostradali GE (convenzioni del
28 ottobre 1965, 20 aprile 1967, 20 aprile 1970 e 21 aprile 1971) e SS
(convenzione del 20 settembre 1983). Tale nullità discendeva, a parere del Tribunale, dalla violazione dell'art. 2 della legge n. 1815/39, che proibiva l'esercizio di professioni cosiddette protette, come quella di ingegnere o architetto, da parte di società di persone o di capitali, in quanto la norma consentiva l'esercizio in comune di tali professioni esclusivamente attraverso studi associati, considerati gli unici strumenti compatibili con il rapporto
4 fiduciario tra professionista e cliente, basato sul principio dell'intuitus personae. Come affermato nella sentenza, la ratio del divieto, come ripetutamente affermato dalla Corte di
Cassazione, risiedeva nell'evitare che le professioni protette ex art. 2229 c.c. venissero esercitate in forma anonima, modalità ritenuta incompatibile con la natura personale e fiduciaria della prestazione d'opera professionale (art. 2232 c.c.). Inoltre, tale esercizio risultava contrario alla funzione pubblica di controllo sull'idoneità professionale e sull'iscrizione agli albi professionali, requisiti imposti da norme imperative.
Con atto di citazione del 19 febbraio 2019, ha proposto appello avverso la Parte_1 predetta sentenza n. 5234/2018 del 4 dicembre 2018 del Tribunale di Palermo.
Nel relativo giudizio si è costituito il CAS con comparsa del 30 maggio 2019, ribadendo le deduzioni già svolte in primo grado e chiedendo il rigetto del gravame.
All'udienza del 21 giugno 2019 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni dapprima all'udienza del 25 giugno 2021 e poi, infine, all'udienza (con trattazione cartolare) del 24 novembre 2023.
Con ordinanza del 22 dicembre 2023, la causa è stata posta in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione di legge e, in particolare, degli artt. 2229, 2230 e 2231 c.c. e dell'art. 1655 c.c., nonché la contraddittoria ed erronea motivazione. L'appellante sostiene che la sentenza impugnata sia viziata da travisamento della disciplina applicabile alle Convenzioni tra e il Parte_1 [...]
Sostiene l'appellante che il Tribunale ha correttamente Controparte_2 qualificato tali Convenzioni come appalti di servizi, salvo poi disciplinarle in base agli articoli 2229 e seguenti del codice civile, trattandole come contratti relativi all'esercizio di professioni intellettuali (ingegneri e architetti), anziché come appalti regolati dagli articoli
1655 e seguenti del codice civile. Pertanto, l'erronea applicazione della disciplina prevista per le professioni intellettuali avrebbe inficiato l'intera decisione, compromettendone il fondamento giuridico e logico.
5 Il motivo è fondato.
Esiste una profonda differenza tra il contratto d'opera professionale e l'appalto di servizi.
Nel contratto d'opera professionale, il prestatore d'opera si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere un'opera o un servizio in favore di un'altra parte (il committente), utilizzando prevalentemente il proprio lavoro o quello dei propri familiari, senza vincolo di subordinazione. In questo caso, il lavoro è svolto principalmente dal prestatore d'opera stesso e la prestazione è di natura intellettuale, non richiedendo una complessa organizzazione di mezzi.
Nell'appalto di servizi, invece, l'appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, l'obbligo di compiere un'opera o un servizio in favore di un'altra parte (il committente), verso un corrispettivo in denaro. L'appaltatore è un imprenditore che utilizza una struttura organizzativa complessa per eseguire il servizio.
Come affermato dalla Cassazione la differenza tra i due negozi consiste nel fatto che, nell'appalto, l'esecuzione avviene mediante un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, mentre nel contratto d'opera il lavoro prevalente è dell'obbligato, pur se coadiuvato dai componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modello della piccola impresa, desumibile dall'art. 2803 c.c. (Cass. 78606/1999; n.
5451/1999; n. 9237/1997).
Nel caso di specie, per la tipologia ed entità delle prestazioni oggetto delle convenzioni intercorse tra le parti ed eseguite dalla per la progettazione e la direzione dei lavori Parte_1 di due autostrade, protrattesi nel corso di decenni, non si può qualificare il contratto come contratto d'opera professionale, ma come contratto di appalto.
È da aggiungere che le convenzioni che affidavano questi servizi alla non potevano Parte_1 ritenersi soggette alle procedure di evidenza pubblica, in quanto negli anni '60, '70 e '80
(epoca delle convenzioni), l'affidamento diretto di servizi, inclusi quelli di ingegneria, era legittimo, poiché le normative di evidenza pubblica nelle procedure di appalto pubblico non erano ancora in vigore. Pertanto, le amministrazioni pubbliche potevano affidare
6 direttamente i servizi a società senza dovere seguire le procedure di gara pubblica che sono divenute obbligatorie solo negli anni successivi.
Infatti, le istituzioni europee hanno disciplinato l'approvvigionamento di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione inizialmente per gli appalti di lavori pubblici (direttiva del Consiglio 71/305 del 1971), poi per i contratti di fornitura (direttiva 77/62 del 1977) e solo nel 1992 è stata approvata una direttiva sull'appalto di servizi (direttiva 92/50 EEC del
18 giugno 1992). Questa direttiva è stata trasposta nell'ordinamento italiano con il d.lgs. n.
157/1995.
Pertanto, considerando che tutte le convenzioni fra e il sono precedenti Parte_1 CP_1
a quella data, ne consegue che le stesse rimangono valide.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'omessa ed erronea valutazione delle risultanze processuali, nonché la violazione e falsa applicazione di diverse norme, tra cui l'art. 2 della
L. 1815/1939, gli artt. 7 della L. 24.6.1923, n. 1395, e 51, 52 e 53 del Regio regolamento del 23.10.1926, n. 2537, e gli artt. 2697 c.c. e 112, 115, 116, 183, comma 7, 277 c.p.c.
Inoltre, contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2229, 2230, 1655 e 1657 c.c., nonché degli artt. 1322 e 1323 c.c. e della disciplina sull'interpretazione dei contratti con riferimento agli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 c.c., anche in relazione alla negata ricorrenza di contratti di engineering nella fattispecie in esame. Secondo l'appellante, è erroneo l'accertamento svolto dal Tribunale, che ha ritenuto vi fosse totale identità tra le prestazioni previste nelle Convenzioni e quelle considerate dal Regio Regolamento del
23.10.1926, n. 2537, richiamato dall'art. 7 della L. 1395/1923. L'appellante sostiene che il
Tribunale non ha considerato che i contratti stipulati tra le parti erano contratti di appalto e non incarichi a professionisti, e che le prestazioni degli appalti stipulati tra e il Parte_1
Parte non coincidevano con quelle dello specifico mandato professionale ad un ingegnere.
Anche questo motivo è fondato.
La legge 23 novembre 1939, n. 1815, disciplinava gli studi di assistenza e consulenza.
L'articolo 2 prevedeva che fosse "vietato costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma
7 diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria". La "forma" unica prevista dall'art. 1 della legge n. 1815/1939 era descritta come segue: "Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di 'studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario', seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati".
Questa disposizione è stata successivamente abrogata da altri interventi normativi (Leggi
183/1976, 92/1979, 17/1983) che hanno riconosciuto la possibilità di costituire società di ingegneria nelle forme del “commercial engineering” e dell'“engineering consulting”, con conseguente validità dei contratti stipulati, quando si trattava di attività a struttura complessa in cui la prestazione dell'ingegnere o dell'architetto rappresentava solo una parte dell'opus assicurato, interferendo con prestazioni diverse da quelle professionalmente protette, come consulenza commerciale, organizzativa, cessione tecnologica, iniziativa imprenditoriale, ecc. Questa impostazione ha trovato ampio riscontro giurisprudenziale (ex multis, Cass. 5468/1994; 10872/1999; 9507/1999).
Agli interventi legislativi citati, modificativi della legge del 1939, si sono aggiunte le leggi
109/1994 (“legge Merloni”) e 415/1998 (“legge Merloni ter”), che hanno previsto la possibilità di costituire società di capitali per lo svolgimento dell'attività di ingegneria, limitatamente agli appalti pubblici. L'art. 24 della Legge 266/1997 (“legge Bersani”), ha poi definitivamente abrogato l'art. 2 della Legge 23 novembre 1939 n° 1815 anche per gli appalti privati.
La giurisprudenza di legittimità, chiamata a giudicare su incarichi affidati in periodo antecedente all'entrata in vigore della legge 109/1994, ha affermato che “Le disposizioni
8 degli articoli 13 della legge n. 183 del 1976, 1 della legge n. 92 del 1979, 11 della legge n.
17 del 1981, che consentono la costituzione di società di ingegneria (nelle due forme del
"commercial" e del "consultino engineering"), hanno parzialmente abrogato il divieto, di cui all'art. 2 della legge n. 1815 del 1939, di esercizio in forma anonima di attività ingegneristica per l'ipotesi in cui l'apporto intellettuale dell'ingegnere sia uno dei vari fattori del più complesso risultato promesso, ma non per quella in cui l'attività oggetto del contratto tra committente e società consista, secondo l'accertamento del giudice di merito, in un'opera di progettazione interamente rientrante nell'attività professionale tipica dell'ingegnere e dell'architetto e non in un'attività preparatoria e accessoria rispetto all'indicata progettazione;
conseguentemente, è nullo il contratto che affida ad una società
l'esecuzione di incarichi rientranti totalmente nell'ordinaria attività del libero professionista.
(Fattispecie sottratta all'applicazione della nuova disciplina di cui alla legge n. 109 del 1994
e n. 266 del 1997). (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24922 del 29/11/2007).
La Cassazione ha anche chiarito che “Le società delle quali, a norma dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939 n. 1815 è vietata la costituzione, sono soltanto quelle la cui attività corrisponda alle prestazioni che possono essere fornite individualmente o congiuntamente da uno o più esercenti le professioni intellettuali per le quali è richiesta la iscrizione in appositi albi o elenchi sulla base di titoli di abilitazione o di altri requisiti legali di regola accertati da ordini, collegi od associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato (art. 2229 cod. civ.), con la conseguenza che devono ritenersi, invece, non comprese nel detto divieto le attività ausiliarie di informazione, consulenza ed assistenza le quali per natura, caratteristiche e finalità non si risolvono nell'esercizio delle sopraindicate professioni intellettuali, risultando un prodotto (od una nuova utilità) della cosiddetta impresa di servizio. (nella specie, in applicazione del su riportato principio, la Corte suprema ha ritenuto corretta la decisione di appello che aveva escluso la nullità del contratto con cui una società americana si era obbligata a fornire a un committente italiano un servizio di tipo imprenditoriale, in cui l'opera intellettuale dei professionisti, architetti e ingegneri, non costituiva l'oggetto del contratto stesso, ma si presentava come un apporto concorrente alla
9 prestazione del detto servizio). (Cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 566 del 30/01/1985; conforme Cass. Sez. L, Sentenza n. 4870 del 29/07/1986).
Nel caso di specie, dall'esame del contenuto delle Convenzioni si comprende che il loro oggetto non era costituito da una mera opera di progettazione di ingegneria interamente compresa, senza residui, nell'attività dell'ingegnere e dell'architetto, ma riguardava lo svolgimento di un'attività interdisciplinare come tale integrativa di un contratto di engineering complesso.
Infatti, nella Convenzione Principale del 28.10.1965 ( Siracusa-Gela), si Parte_3 evidenziano le seguenti prestazioni:
1. Studi preliminari (art. 1 e 3): ricerca di tracciati ottimali sotto vari aspetti (geografico, orografico, economico) e stime preliminari dei costi.
2. Compilazione di capitolati e contratti (art. 5): inclusi preventivi, analisi e stime per espropri, non riservate agli ingegneri o architetti.
3. Altri incarichi tecnici (art. 6): come la predisposizione di piani finanziari, allestimento di laboratori e stime immobiliari.
4. Attività materiali (art. 9): esecuzione di lavori di livellazione e muratura, nonché predisposizione di monografie dei caposaldi.
5. Indagini e prospezioni geotecniche (art. 10): studi eseguiti con l'assistenza tecnica della società.
La Convenzione Suppletiva ampliava gli incarichi già previsti nella Convenzione Principale, prevedendo ulteriori prestazioni. Infatti, veniva affidata a la revisione delle Parte_1 previsioni di spesa e piani finanziari (art. 5), un'attività di analisi economica e pianificazione finanziaria distinta dalle competenze protette. Inoltre, doveva elaborare un elenco Parte_1 di imprese qualificate, valutandone requisiti tecnici, organizzativi e reputazionali, e garantendo la loro idoneità. Questa attività, di natura amministrativo-tecnica, richiedeva una struttura imprenditoriale organizzata, non assimilabile a quella di un singolo
10 professionista. aveva l'incarico di selezionare le imprese ed anche di garantirne le Parte_1 prestazioni, assumendosi responsabilità dirette. Questa funzione è estranea alle professioni protette ed implica una capacità organizzative e di gestione proprie di un'impresa strutturata. Inoltre, l'art. 9 prevedeva che assistesse la Direzione Lavori del Parte_1
, inclusa l'interazione con enti internazionali come la BEI. L'art. 11 estendeva CP_1
ulteriormente gli incarichi, includendo l'acquisizione e l'analisi di dati socioeconomici e territoriali, finalizzati alla programmazione e pianificazione dei lavori, nonché esami e collaudi tecnici, come la classificazione di terre, il controllo di materiali e gli esami di laboratorio. L'art. 12 introduceva ulteriori studi geologici e geotecnici approfonditi, mentre l'art. 13 prevedeva consulenze tecniche continuative, anche tramite esperti di chiara fama.
Convenzione del 21.4.1971
L'art. 2 della Convenzione, riguardante l'"occupazione provvisoria dei terreni", stabiliva quanto segue:
- **Adempimenti relativi all'occupazione provvisoria**: La Società è obbligata a occuparsi degli adempimenti necessari per l'occupazione provvisoria e l'immissione in possesso dei terreni destinati all'esproprio.
- **Personale per il servizio espropri**: Deve mettere a disposizione un dirigente da incaricare del servizio espropri, se richiesto dal . CP_1
- **Perimetrazione dell'autostrada**: La Società si impegna a eseguire tutte le operazioni tecniche necessarie, come la delimitazione dell'area autostradale, la posa dei cippi e la redazione degli schemi catastali per le particelle da acquistare o espropriare.
L'art. 3 prosegue specificando che la Società è responsabile delle operazioni di tracciamento e picchettazione dell'asse autostradale, nonché del rilievo delle sezioni e dei profili necessari per la realizzazione dell'opera.
11 L'art. 7, dedicato al "Servizio ispettivo lavori", prevede che venga istituito un servizio ispettivo con personale altamente qualificato nel settore della contabilità delle opere autostradali, messo a disposizione dalla Società, in collaborazione con il . CP_1
L'art. 9 riguarda "Saggi, sondaggi e prove penetrometriche" e stabilisce che la Società si impegna a eseguire tali attività secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale
d'Appalto adottato dal per l'autostrada Messina-Patti. Anche queste prestazioni CP_1 sono estranee a quelle professionali protette e rientrano nel contesto di un appalto tecnico.
Il contenuto dell'art. 14 si distingue ulteriormente per l'affidamento alla Società di incarichi chiaramente al di fuori delle competenze professionali riservate:
- **Costruzione di un complesso di servizio**: La Società è tenuta a costruire, a proprie spese, un complesso situato vicino ad un'area di servizio autostradale, che includerà anche locali destinati agli uffici di Presidenza del , con condizioni di locazione da CP_1
concordare.
- **Cessione o utilizzo del complesso**: Una volta terminati i lavori, se richiesto, la Società dovrà cedere il complesso al al costo dell'opera, al netto degli ammortamenti. Se CP_1 la richiesta non fossa arrivata, la Società economici>.
Gli Allegati A e B della Convenzione elencano dettagli sulle prestazioni e condizioni che non fanno alcun riferimento alle prestazioni protette dalla legge.
Le Convenzioni relative all comprendono un serie di prestazioni, Parte_4 che esulano dalle competenze professionali riservate e costituenti parte integrante dell'appalto, come la gestione dei terreni, le prove geotecniche e la costruzione di infrastrutture per il Consorzio.
L'insieme di queste prestazioni costituisce un unico contratto di appalto di servizi, che richiede una struttura imprenditoriale adeguata alla sua esecuzione.
Convenzione Novativa del 20.9.1983 Autostrada Messina-Palermo
12 Un'analisi simile può essere fatta per l'ultima convenzione riguardante l'Autostrada
Messina-Palermo. In particolare, l'art. 4 stabilisce chiaramente che:
“Il affida alla insieme alla Direzione dei Lavori, i seguenti ulteriori CP_1 Parte_1 incarichi:
- **Laboratorio terre e materiali**: Il si impegna a realizzare un laboratorio CP_1 completo per la prova, il collaudo e l'accettazione delle terre e dei materiali, che sarà gestito a cura e spese della Quest'ultima assume la responsabilità di garantire Parte_1
l'espletamento delle seguenti operazioni tramite proprio personale: esame e classificazione delle terre utilizzate nella costruzione dell'autostrada; esame tecnologico delle cave di prestito proposte dalle imprese;
formulazione delle prescrizioni per l'uso delle terre;
esami di laboratorio sui campioni di terra prelevati;
esame tecnologico degli inerti e dei bitumi, delle cave degli inerti e dei leganti, e dei materiali metallici utilizzati (acciai, ecc.).”
Dalla superiore disamina emerge che le Convenzioni per la realizzazione delle autostrade
Messina-Palermo e Siracusa-Gela costituiscono appalti di servizi complessi, che prevedevano prestazioni estese e diversificate, che evidenziano un contratto di engineering complesso, che coinvolge attività amministrative, organizzative e tecniche che non rientrano nelle competenze esclusive delle professioni regolamentate e richiedono una struttura imprenditoriale.
Il Tribunale ha quindi errato nel non considerare il contenuto effettivo delle Convenzioni, non riconoscendo la natura imprenditoriale delle prestazioni di che erano ben più Parte_1 ampie rispetto a quelle previste dal Regio regolamento del 1926.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione della normativa sopravvenuta in tema di società di ingegneria, oltre a una motivazione erronea sul punto.
Lamenta che il Tribunale, nella sentenza impugnata, abbia erroneamente ignorato la normativa sopravvenuta, inclusa l'inapplicabilità del divieto alle società per azioni coinvolte in attività di studi e progettazioni che richiedono competenze tecniche e scientifiche, come
13 la progettazione di impianti industriali, quando queste attività sono svolte tramite una complessa organizzazione tecnico-amministrativa.
Anche questo motivo è fondato.
Come affermato dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 10872 del 01/10/1999), le leggi che consentono la costituzione di società di ingegneria hanno parzialmente abrogato il divieto di esercizio anonimo di attività ingegneristica, limitatamente ai casi in cui l'apporto dell'ingegnere è parte di un risultato complesso, e non quando l'attività rientra interamente nelle tipiche competenze professionali degli ingegneri e architetti.
Nel caso di specie, è stato accertato che ha svolto numerose prestazioni che non Parte_1 rientrano nelle ordinarie attività professionali di ingegneri e architetti, ma in un contesto più ampio di gestione e organizzazione di tipo imprenditoriale.
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta la violazione degli articoli 2229, 2230, 1655 e
1657 c.c., nonché 1322, 1323 e 1346 c.c., e dell'interpretazione dei contratti ai sensi degli articoli 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 c.c. Lamenta che il Tribunale abbia attribuito un valore errato al richiamo delle tariffe degli Ingegneri e degli Architetti contenute nelle convenzioni per determinare i compensi degli appalti a favore di Parte_1
Anche questo motivo è fondato.
Il Tribunale ha erroneamente dedotto che, essendo i compensi determinati in base alla tariffa professionale, le prestazioni rientrassero tipicamente nelle attività professionali.
Tuttavia, la tariffa professionale degli ingegneri e architetti (legge n. 143 del 1949) non è applicabile automaticamente ad altri soggetti, salvo diverso accordo tra le parti.
In questo caso, le parti hanno definito i compensi percentuali basandosi sulla legge n. 143 del 1949 con alcune variazioni, ma ciò non significa che le prestazioni svolte avessero il carattere di tipicità e vincolatività per le professioni protette.
14 Inoltre, le tariffe non sono l'unico criterio per determinare i compensi;
ad esempio, per analisi e prove tecniche, il corrispettivo doveva essere determinato nella misura praticata dall maggiorata del 20%. CP_5
Infine, l'art. 13 della Convenzione del 28.10.1965 prevedeva che l'onorario per la compilazione dei progetti e per gli altri incarichi venisse calcolato percentualmente a consuntivo, riconoscendo esplicitamente sia prestazioni protette che altre diverse.
Con il quinto motivo di gravame, l'appellante lamenta l'incompatibilità con la Costituzione della legge 23 novembre 1939 n. 1815, che dovrebbe ricevere una lettura costituzionalmente orientata. Con il sesto motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n. 1815/1939 e un difetto di motivazione.
Questi motivi di appello risultano assorbiti dall'accoglimento dei precedenti motivi di appello, con il riconoscimento dell'abrogazione delle norme che vietavano la costituzione di società di ingegneria.
Con il settimo motivo di appello, la società appellante contesta la decisione del Tribunale riguardo alla nullità delle convenzioni del 1998. Secondo l'appellante, il Tribunale di
Palermo ha erroneamente affermato che l'invalidità colpisce l'accordo del 17 marzo 1998 tra e il CAS, poiché stipulato in violazione delle regole di evidenza pubblica. Parte_1
Anche questo motivo è fondato.
Il CAS, con delibera del 18 marzo 1998, ha aggiornato gli incarichi alla relativi Parte_1 alla progettazione, direzione lavori, assistenza al collaudo e liquidazione finale, riducendo concordemente i compensi per l senza modificare la convenzione Parte_4 originaria. Poiché la convenzione originaria è stata stipulata prima dell'entrata in vigore delle Parte norme sull'evidenza pubblica e il ha modificato solo i corrispettivi, senza alterare sostanzialmente l'oggetto del contratto, le norme riguardanti l'evidenza pubblica non risultano violate.
15 L'ottavo, il nono, il decimo e l'undicesimo motivi di appello, riguardanti il rigetto della domanda subordinata di restituzione delle prestazioni rese per i contratti dichiarati invalidi e la mancata ammissione di mezzi istruttori risultano assorbiti dall'accoglimento dei precedenti motivi di appello.
Con il XII motivo, l'appellante richiede il rigetto delle eccezioni riproposte dal
[...]
il quale, in primo grado, ha contestato la validità delle Controparte_2
Convenzioni sollevando tre principali obiezioni: Indeterminatezza dell'oggetto; Mancanza di un termine di durata;
Assenza di copertura finanziaria.
Tali eccezioni risultano infondate per i seguenti motivi:
L'oggetto delle Convenzioni è chiaramente determinato e specificato nei vari articoli che ne compongono il contenuto. In particolare: Convenzione originaria del 28 ottobre 1965: Artt.
1-10; Convenzione suppletiva del 20 aprile 1967: Artt.
2-3 e 5-6; Convenzione integrativa del 20 aprile 1970: Artt. 2-4; Seconda convenzione integrativa del 20 aprile 1970: Artt. 2-
7; Convenzione del 21 aprile 1971 per la Direzione Lavori: Artt. 2-6.
Le prestazioni sono state tutte eseguite e portate a termine e ciò contrasta con una asserita indeterminatezza dell'oggetto dei contratti.
L'asserita mancanza di termini è smentita dai seguenti riferimenti contrattuali: convenzione originaria del 28 ottobre 1965: Artt. 11 e 12 prevedono otto mesi dalla stipula per la presentazione del progetto di massima e dodici mesi dall'approvazione tecnica da parte dell per i lotti esecutivi;
Convenzione suppletiva del 20 aprile 1967: Art. 7 stabilisce CP_5 un termine di 90 giorni;
Convenzione del 21 aprile 1971: Art. 10 prevede un termine di quattro anni per la Direzione Lavori.
Le Convenzioni disponevano di adeguata copertura finanziaria, come dimostrato dai seguenti atti: Art. 13 della L.R. n. 4/1965, che destina fondi della Regione Siciliana all'autostrada Siracusa-Gela attraverso il Fondo di Solidarietà Nazionale;
Delibere CIPE n.
16 74/1997, 187/1997, 175/1997, 68/03 e 108/04, che confermano ulteriori fonti di finanziamento.
Parte Il ha sollevato inoltre tre obiezioni riguardo alla quantificazione del credito vantato da
Errata applicazione della percentuale del 3,14785% per determinare il Parte_1 corrispettivo dovuto per le variazioni progettuali;
erronea contabilizzazione del compenso per lo considerato che si tratterebbe di una prestazione Parte_5 aggiuntiva non prevista dalle Convenzioni che avrebbe richiesto un incarico specifico ulteriore e, dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n. 163/2006, sarebbe stata necessaria una procedura di gara pubblica;
illegittimo computo dell'adeguamento delle tariffe per la progettazione e la direzione lavori della tratta Siracusa-Gela.
Queste contestazioni risultano infondate per diverse ragioni:
I crediti vantati da sono stati formalmente certificati dal Responsabile Unico del Parte_1
Procedimento (RUP). Questa certificazione costituisce un riconoscimento formale sia degli importi sia della loro esigibilità, oltre a confermare la regolarità delle prestazioni.
I crediti relativi alla Direzione Lavori si basano sugli Stati di Avanzamento dei Lavori
(SAL), documenti che sono stati utilizzati anche per liquidare le imprese appaltatrici.
Il RUP, in virtù degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 554/1999 e degli articoli 9 e 10 del D.P.R.
n. 207/2010, è obbligato a vigilare sulla conformità delle prestazioni contrattuali e a validare i compensi richiesti.
Parte Nel caso specifico, il RUP, in qualità di dirigente del ha verificato l'effettiva esecuzione dei lavori, il rispetto dei tempi previsti e la corrispondenza tra le fatture emesse e le attività svolte.
In data 10 aprile 2013, il RUP ha confermato che il ha un debito verso CP_1 Parte_1 di circa 36,8 milioni di euro. In tale occasione, è stata proposta al Commissario Parte Straordinario una rateizzazione del debito, che il ha accettato ma poi non ha rispettato.
17 I compensi richiesti da sono stati calcolati in conformità alle Convenzioni, che Parte_1 richiamano la tariffa professionale degli ingegneri e architetti prevista dalla legge n.
143/1949, con le maggiorazioni indicate nei contratti. La percentuale del 3,14785% applicata non è arbitraria, ma deriva direttamente dalle disposizioni contrattuali e dall'applicazione della tariffa professionale.
Gli adeguamenti dei compensi per progettazione e direzione lavori, basati sulle variazioni introdotte dal D.M. 4 aprile 2001, sono pienamente legittimi. Le Convenzioni collegano espressamente i compensi alla tariffa professionale, prevedendo anche l'applicazione di eventuali aggiornamenti.
Lo avviato il 10 ottobre 1998 e approvato nel 2001 su Parte_5
Parte richiesta del rientrava tra le attività previste a carico della appellante e non necessitava di un ulteriore affidamento né di una gara pubblica, essendo già compreso tra le obbligazioni contrattuali assunte da Parte_1
Parte L'eccezione di prescrizione riproposta dal è priva di fondamento. ha Parte_1 reiteratamente avanzato richieste di pagamento, compiendo atti interruttivi della prescrizione e mantenendo così intatti i propri diritti di credito.
L'appello proposto da deve essere quindi accolto. Parte_1
In conseguenza di ciò, in riforma della sentenza n. 5324/2018 del Tribunale di Palermo, pubblicata il 4 dicembre 2018, e accertato l'inadempimento contrattuale del
[...]
quest'ultimo va condannato: Controparte_2
a) al pagamento dell'importo di € 25.290.084,04 per le prestazioni relative alla progettazione e alla direzione dei lavori dell'Autostrada Messina-Palermo;
b) al pagamento dell'importo di € 53.885.283,35 per la progettazione dell
[...]
; Parte_4
c) al pagamento dell'importo di € 10.874.779,23 per le prestazioni relative alla direzione dei lavori dell Parte_4
18 d) al pagamento degli interessi ai sensi del D.lgs. n. 231/2002, calcolati dalle singole scadenze fino al saldo effettivo.
La domanda di risarcimento danni avanzata da ai sensi dell'art. 1224 del Parte_1
Codice civile va invece respinta, in quanto priva di prova adeguata.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, in conformità ai parametri stabiliti dal D.M. n. 147/2022, in € 130.000,00 per il primo grado di giudizio e in € 99.000,00 per il grado di appello, oltre spese generali nella misura del 15%, contributo previdenziale (C.P.A.) e IVA, come previsto dalla legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori delle parti, dispone:
1. In accoglimento dell'appello proposto da e, in riforma della sentenza n. Parte_1
Parte 5324/2018 del 4.12.2018 resa dal Tribunale di Palermo, accerta l'inadempimento del e lo condanna al pagamento dell'importo complessivo di € 90.050.146,62, oltre agli interessi previsti dal D.lgs. n. 231/2002, calcolati dalle singole scadenze fino al saldo effettivo.
Parte
2. Condanna il al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 130.000,00 per il primo grado e in € 99.000,00 per il grado di appello, oltre spese generali al 15%, contributo previdenziale (C.P.A.) e IVA nella misura di legge.
Così deciso in Palermo, il 26 settembre 2024.
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Alida Marinuzzi Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento è redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle disposizioni dell'art. 4 del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24, nonché del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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