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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/04/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 812/2024 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale dei coniugi” promossa da nata in [...] il [...], c.f. , residente a Parte_1 C.F._1
Vicenza, via Riello 32, rappresentata e difesa dall'avv. Susi Capuzzo del Foro di Padova ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto difensore in Stanghella (PD) via Nazionale
154, giusta procura allegata al ricorso
Ricorrente
contro
nato in [...] il [...], c.f. contumace CP_1 C.F._2
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
***
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE
All'udienza del 13.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la ricorrente ha concluso chiedendo di dichiararsi la separazione giudiziale tra i coniugi alle seguenti condizioni: “I figli nato il [...] a [...] c.f. , Persona_1 C.F._3 Persona_2
nata il [...] a [...] c.f. nato
[...] C.F._4 Persona_3
il 07.05.2014 a Vicenza c.f. verranno affidati in via esclusiva alla madre con la C.F._5
quale abiteranno stabilmente e prevalentemente con la madre presso la casa famigliare sita in
Vicenza via Riello 32, che, in ragione della prevalenza di abitazione, a lei viene assegnata completa di suppellettili e arredo;
L'affido esclusivo venga esteso alla possibilità di assumere ogni decisione per i figli anche con riferimento alla scuola e alla salute degli stessi, considerando l'assoluto disinteresse del convenuto
e la sua mancata comunicazione della dimora ove ora abita
1. Salvi accordi tra i genitori più favorevoli ai minori questi ultimi abiteranno con la madre e staranno con il padre secondo un piano di visite che dovranno essere tenute in ambiente protetto e condivise con i servizi sociali del Comune di residenza dei minori. In subordine si preveda una frequentazione di un giorno a settimana con il padre dall'uscita di scuola fino a dopo cena (rientro ore 21.00 durante ei periodi scolastici o 22.30 durante le ferie) previo avviso alla madre con almeno
48 ore, con esclusione delle notti.
2. Contributo al mantenimento della prole
Si determini un contributo di mantenimento a favore dei figli a carico del signor per la CP_1
somma complessiva di euro 600,00 in ragione di 200,00 a figlio, da corrispondersi alla signora entro il giorno 10 di ogni mese oltre al 100% dell'assegno unico di ciascun Parte_1
figlio.
Tale contributo decorra dalla domanda.
L'assegno sarà rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat come per legge di anno in anno con decorrenza dai dodici mesi successivi al deposito del presente ricorso.
L'assegno unico dovuto per i figli verrà percepito al 100%, a titolo di mantenimento, integralmente dalla madre signora Parte_1
Inoltre i genitori contribuiranno al 50% ciascuno ad ogni spesa straordinaria per i figli, precisandosi che il rimborso di esse avverrà previa esibizione delle pezze giustificative come previste dal protocollo del Tribunale di Vicenza e di seguito indicate:
-) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convezione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire fra i genitori;
d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari;
che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
-) spese scolastiche
Che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-) spese extrascolastiche: che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzatture;
b) viaggi e vacanze (non quelle con il genitore che vengono disciplinate nei tempi di permanenza del minore); c) spese di custodia, baby sitter;
Le spese straordinarie saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate previa esibizione della documentazione fiscale pertinente e giustificante al massimo entro il giorno 15 del mese successivo, sempre che vengano richieste e prodotti i documenti entro la fine del mese di assolvimento della spesa.
Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie della minore saranno ripartite in egual misura all'effettivo pagamento.
3. Si determini a favore della signora un mantenimento a carico del sig. Parte_1 CP_1
pari ad euro 150,00 mensili con rivalutazione annua decorrente dall'anno successivo alla
[...]
presentazione del presente ricorso.
4. Si ordini l'annotazione dell'emananda sentenza presso il Comune ove il matrimonio risulta trascritto”
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, depositato in data 27.02.2024, Parte_1
esponeva: di aver contratto matrimonio civile con in Vicenza il giorno
[...] CP_1
28.02.2009, con atto regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 28 parte I anno 2009; che dalla loro unione erano nati tre figli, in data 20.02.2010, Persona_1
in data 09.02.2012 e in data 07.05.2014; che il rapporto Persona_2 Persona_3
matrimoniale si era irrimediabilmente incrinato a causa dei comportamenti fedigrafi del marito, il quale, colto nel 2019 in atteggiamenti intimi con un'altra donna all'interno della casa familiare, aveva successivamente intrattenuto diverse relazioni extraconiugali, facendo mancare qualsiasi forma di affetto ed omettendo di contribuire, anche sul piano economico, ai bisogni della famiglia;
che il consorte era solito destinare i suoi risparmi al soddisfacimento di esigenze proprie o delle amanti e si limitava a pagare, con ritardo, il canone di locazione relativo all'abitazione familiare, su cui pendeva la disdetta del locatore per fatto e colpa del resistente;
tanto premesso, chiedeva che questo Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, disponendo: I) l'affido condiviso dei tre figli minori , e Persona_1 Persona_2 Per_3
ad entrambi genitori, con collocamento prevalente presso la madre a cui assegnare la
[...]
casa familiare;
II) la regolamentazione del diritto di visita del padre senza previsione di pernottamento dei minori;
III) l'obbligo del sig. di corrispondere, a titolo di contribuzione al CP_1
mantenimento ordinario della prole, la somma mensile di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat famiglie, nonché di concorrere, nella misura del
50%, al pagamento delle spese straordinarie affrontate nell'interesse dei minori, con percezione, da parte della madre, dell'assegno unico universale nella sua interezza;
IV) l'obbligo del marito di versare un assegno di mantenimento anche in proprio favore, da determinarsi in euro 150,00 mensili.
Il resistente non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 23.05.2024 il Giudice relatore sentiva la ricorrente che compariva personalmente per confermare la volontà di separarsi e, con successivo provvedimento del 10.06.2024, adottava le statuizioni temporanee ed urgenti nell'interesse dei figli minori, stabilendo il loro affidamento condiviso ad entrambi i genitori, il collocamento presso la madre con visite del padre secondo il calendario proposto dalla ricorrente e, sotto il profilo economico, un assegno di mantenimento per i figli di complessivi euro 600,00 posto a carico del resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vicenza.
All'udienza del 17.10.2024, in cui la ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda di addebito della separazione al solo fine di rendere più celere la definizione del giudizio, su richiesta della difesa attorea veniva disposto un ordine di esibizione documentale ex art.210 c.p.c. nei confronti dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate, finalizzato all'accertamento dei redditi percepiti dal resistente nell'ultimo triennio.
Acquisita la documentazione richiesta ed autorizzato il deposito di quella aggiornata relativa alle condizioni economico-reddituali della sig.ra la causa era rimessa al Parte_1
Collegio ex art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c. per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente con le note sostitutive dell'udienza del 13.02.2025, previa trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero per la formulazione delle conclusioni di competenza.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta. Sussistono, infatti, i presupposti normativi di cui all'art. 151 c.c, stante l'irreversibilità della crisi matrimoniale comprovata dalla stessa condotta del sig. , il quale, pur se a conoscenza della pendenza CP_1
del presente procedimento, non ha inteso costituirsi al fine di contrastare la domanda di separazione ed, anzi, ha già provveduto a rilasciare la casa familiare attualmente oggetto di procedura di sfratto per finita locazione.
Nulla deve statuirsi in punto di domanda di addebito a cui la ricorrente vi ha espressamente rinunciato, come da dichiarazione resa all'udienza del 17.10.2024.
In merito alle richieste inerenti alla prole, ritiene il Collegio che non ricorrano i presupposti per derogare alla regola ordinaria di affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, come stabilito nei provvedimenti provvisori del Giudice relatore in adesione alle originarie domande di parte ricorrente.
Sul punto va osservato che, in sede di ricorso, la stessa si era espressa Parte_1
favorevolmente, facendone specifica richiesta, al regime ordinario di affido congiunto dei tre figli
, e , evidentemente ritenendolo conforme agli Persona_1 Persona_2 Persona_3
interessi dei medesimi. Solo nelle conclusioni finali la ricorrente ha mutato la sua domanda, formulando una richiesta di affidamento super-esclusivo, motivata dal disinteresse del sig. CP_1
sia in punto di condivisione dei compiti di educazione e cura dei figli, sia in punto di mantenimento che avrebbe ottenuto solo a seguito di istanza di pagamento diretto al datore di lavoro.
Relativamente al mancato spontaneo pagamento dell'assegno di mantenimento di euro 600,00, disposto in corso di giudizio, rileva il Tribunale che tale circostanza potrebbe rilevare solo in presenza di ulteriori elementi che dimostrino carenze di attitudini genitoriali in capo al genitore da escludere (cfr., tra le tante, Cass. Civ. 17 maggio 2022 n. 15815). Nessuna prova in tal senso è stata, tuttavia, fornita dalla ricorrente, non avendo allegato alla sua diversa domanda né dimostrato situazioni sopravvenute che possano portare a ritenere pregiudizievoli per i minori l'affidamento condiviso originariamente richiesto.
D'altro canto, le stesse prospettazioni operate in ricorso, relative alla mancata collaborazione del resistente nella gestione dei minori e all'omessa contribuzione per far fronte alle spese della famiglia, appaiono strumentali alla domanda di addebito della separazione, poi rinunciata, e non invece dirette a far emergere profili di inidoneità genitoriale così gravi da escludere il padre dalle decisioni riguardanti la vita dei figli minori sotto il profilo della salute, dell'istruzione e dell'educazione. Né è stata data prova della mancanza di qualsiasi impegno diretto del padre a soddisfare le esigenze dei figli e, quindi, della carenza di responsabilità nei loro confronti, con inidoneità del suddetto a contribuire a creare per i minori quel clima di serenità familiare necessario per una sana ed equilibrata crescita. In particolare, quanto al procedimento di sfratto, non ancora conclusosi, relativo all'immobile ove risiede il nucleo familiare, dalla documentazione in atti si ricava che, contrariamente a quanto affermato da , il locatore non Parte_1
ha intimato lo sfratto per morosità, ma per finita locazione e, pertanto, nulla può essere imputato al sig. in ordine al pericolo di perdita dell'alloggio. CP_1
Nemmeno può rilevare, ai fini dell'invocata pronuncia di affidamento super-esclusivo, il disinteresse manifestato dal resistente per il presente procedimento, nel quale non ha inteso costituirsi, ben potendo tale scelta processuale essere interpretata come volontà del sig. di CP_1
non opporsi alla separazione e alle connesse domande che prevedevano l'affido condiviso.
Naturalmente va disposto che i tre figli minori abbiano collocamento prevalente e residenza anagrafica presso il genitore di riferimento, ovvero la madre, a cui va pertanto assegnata la casa familiare nell'interesse della prole.
Evidenzia il Collegio che la ricorrente ha modificato le sue domande anche in punto di diritto di visita del padre, chiedendo che gli incontri avvengano in forma protetta tramite l'intervento dei
Servizi Sociali del Comune di residenza dei minori, senza tuttavia motivare tale diversa richiesta se non con il rilievo di non conoscere l'attuale dimora del sig. , da poco allontanatosi dalla casa CP_1
familiare. Pertanto, in assenza di allegazioni sull'esistenza di una effettiva situazione pregiudizievole per i minori, tale da giustificare una compressione del diritto di visita del padre, va disposto che possa incontrare i figli con le modalità stabilite nei provvedimenti CP_1
provvisori che recepiscono il calendario di visite proposto dalla madre, di seguito indicato: - ogni settimana, il sabato o la domenica, dalla mattina alle ore 9.30 alla sera fino alle ore 21.00
(durante i periodi scolastici) e alle ore 22.30 (durante le vacanze scolastiche), con esclusione delle notti;
-un giorno a settimana dall'uscita di scuola fino a dopo cena (con rientro alle ore 21.00 durante i periodi scolastici o alle ore 22.30 durante le ferie), con avviso alla madre almeno 48 ore prima.
- le vacanze verranno ripartite tra i genitori come segue: durante il periodo di Natale: 3 giorni con il papà (dalla mattina ore 9.30 alla sera rientro ore 22.30) ed i restanti con la mamma comprendendosi ad anni alterni il Natale o il Capodanno;
vacanze pasquali: due giorni (dalla mattina ore 9.30 alla sera rientro ore 22.30) con il papà ed i restanti con la mamma, alternando la Pasqua e il lunedì in albis con ciascuno dei genitori di anno in anno;
vacanze estive: due settimane (estensibili a tre su accordo), che potranno anche essere suddivise in periodi di una settimana ciascuna, da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno;
- le festività che cadano infrasettimanalmente verranno ripartite equamente tra i genitori e alternate di anno in anno;
- i genitori trascorreranno con i figli il giorno del compleanno del genitore ed entrambi trascorreranno con i figli il giorno del loro compleanno, suddividendo pranzo o cena o congiuntamente.
Restano da esaminare gli aspetti di natura economica e, tale riguardo, emerge dalla documentazione acquisita che ha dichiarato un reddito annuo di euro 20.953,00 nel CP_1
2021, di euro 21.397,00 nel 2022 e di euro 22.164,00 nel 2023 (v. nota di deposito dell'Agenzia delle Entrate di Vicenza). La ricorrente ha prodotto il riscontro all'istanza di accesso agli atti presentata a che attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato Parte_2
stipulato dal resistente con la società C.T.V. di Grisignano di Zocco (VI), con decorrenza dall'1.11.2024.
Per quanto concerne, invece, la posizione della sig.ra la stessa ha Parte_1
dichiarato in udienza di aver percepito nel 2024 un reddito da lavoro dipendente (presso un'impresa di pulizie) di circa 800,00 euro mensili e ciò trova puntuale riscontro nelle buste paga dimesse in atti (doc. 2 di cui alla nota di deposito autorizzata). Tale reddito esiguo si pone sostanzialmente in linea con quello dichiarato negli anni precedenti (reddito annuo di euro
8.318,00 nel 2021, di euro 8.219,00 nel 2022, di euro 7.935,00 nel 2023). Attualmente, però, la ricorrente è in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento e sta percependo la SP (doc.ti
3 e 4 di cui alla nota di deposito autorizzata).
Alla luce di tali emergenze processuali, ritiene il Collegio che, fermo quanto già previsto in sede di statuizioni provvisorie, il contributo da porre a carico del resistente per il mantenimento dei tre figli minori debba essere confermato nell'importo complessivo di euro 600,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), con i successivi aggiornamenti ISTAT, facendo obbligo al sig. di CP_1
concorrere, nella quota del 50%, al pagamento delle spese straordinarie relative ai minori, secondo il vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza. La misura di detto contributo costituisce il minimo sufficiente, nelle attuali condizioni del costo della vita, ad assicurare agli stessi il soddisfacimento delle elementari e primarie esigenze di vita, tenuto conto anche delle esigue capacità economiche della madre a cui va riconosciuto, altresì, il diritto di percepire per intero l'assegno unico familiare erogato per i figli, quale genitore collocatario che provvede ai bisogni e alle esigenze immediate dei medesimi (Cass. Civ. Sez. I ordinanza 22 febbraio 2025 n. 4672).
Infine, quanto alla domanda di mantenimento avanzata da si ritiene Parte_1
equo, stante il significativo divario economico tra i coniugi, accogliere integralmente la sua richiesta di mantenimento nella misura di € 150,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Le spese di lite possono essere compensate nella misura di un terzo a fronte dell'accoglimento solo parziale delle domande di parte ricorrente, ponendosi i residui due terzi a carico del resistente prevalentemente soccombente, nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. con applicazione dei valori medi per le fasi studio ed introduttiva e dei valori minimi per le fasi di trattazione-istruttoria e decisoria, in riferimento alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in data 28.02.2009 a Vicenza;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vicenza l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto presso il predetto Comune nel relativo registro dell'anno 2009, numero 28, parte I;
3) affida i figli minori , e , in via Persona_1 Persona_2 CP_1 Persona_3 condivisa, ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse per i figli e disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
4) assegna la casa familiare, sita a Vicenza in via Riello n. 32, alla madre;
5) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori:
- ogni settimana, il sabato o la domenica, dalla mattina alle ore 9.30 alla sera fino alle ore 21.00
(durante i periodi scolastici) e alle ore 22.30 (durante le vacanze scolastiche), con esclusione dei pernotti;
-un giorno a settimana dall'uscita di scuola fino a dopo cena (con rientro alle ore 21.00 durante i periodi scolastici o alle ore 22.30 durante le ferie), con avviso alla madre almeno 48 ore prima;
- durante le vacanze natalizie tre giorni (dalla mattina ore 9.30 alla sera rientro ore 22.30) ed i restanti con la mamma, comprendendosi ad anni alterni il Natale o il Capodanno;
nelle vacanze pasquali, due giorni (dalla mattina ore 9.30 alla sera rientro ore 22.30) ed i restanti con la mamma, alternando la Pasqua e il lunedì in albis con ciascuno dei genitori di anno in anno;
durante le vacanze estive, due settimane (estensibili a tre su accordo), che potranno anche essere suddivise in periodi di una settimana ciascuna, da concordarsi tra i genitori entro il 15 giugno di ogni anno;
- le festività che cadano infrasettimanalmente verranno ripartite equamente tra i genitori e alternate di anno in anno;
- i genitori trascorreranno con i figli il giorno del compleanno del genitore ed entrambi trascorreranno con i figli il giorno del loro compleanno, suddividendo pranzo o cena o congiuntamente.
6) fa obbligo ad di contribuire al mantenimento ordinario dei tre figli minori CP_1 Per_1
, e , mediante versamento alla madre della somma
[...] Persona_2 Persona_3
mensile di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, da corrispondersi entro il decimo giorno di ogni mese, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario, da regolarsi secondo il vigente
Protocollo del Tribunale di Vicenza;
7) dispone che l'assegno unico universale sia percepito per intero da;
Parte_1
8) fa obbligo al resistente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, di contribuire al mantenimento della moglie mediante versamento in favore Parte_1
di quest'ultima, entro il giorno dieci di ogni mese, della somma di € 150,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
9) compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna il resistente alla rifusione in favore di controparte dei residui due terzi delle spese processuali, liquidate per intero in complessivi euro
5.261,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 3/04/2025.
IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 812/2024 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale dei coniugi” promossa da nata in [...] il [...], c.f. , residente a Parte_1 C.F._1
Vicenza, via Riello 32, rappresentata e difesa dall'avv. Susi Capuzzo del Foro di Padova ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto difensore in Stanghella (PD) via Nazionale
154, giusta procura allegata al ricorso
Ricorrente
contro
nato in [...] il [...], c.f. contumace CP_1 C.F._2
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
***
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE
All'udienza del 13.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la ricorrente ha concluso chiedendo di dichiararsi la separazione giudiziale tra i coniugi alle seguenti condizioni: “I figli nato il [...] a [...] c.f. , Persona_1 C.F._3 Persona_2
nata il [...] a [...] c.f. nato
[...] C.F._4 Persona_3
il 07.05.2014 a Vicenza c.f. verranno affidati in via esclusiva alla madre con la C.F._5
quale abiteranno stabilmente e prevalentemente con la madre presso la casa famigliare sita in
Vicenza via Riello 32, che, in ragione della prevalenza di abitazione, a lei viene assegnata completa di suppellettili e arredo;
L'affido esclusivo venga esteso alla possibilità di assumere ogni decisione per i figli anche con riferimento alla scuola e alla salute degli stessi, considerando l'assoluto disinteresse del convenuto
e la sua mancata comunicazione della dimora ove ora abita
1. Salvi accordi tra i genitori più favorevoli ai minori questi ultimi abiteranno con la madre e staranno con il padre secondo un piano di visite che dovranno essere tenute in ambiente protetto e condivise con i servizi sociali del Comune di residenza dei minori. In subordine si preveda una frequentazione di un giorno a settimana con il padre dall'uscita di scuola fino a dopo cena (rientro ore 21.00 durante ei periodi scolastici o 22.30 durante le ferie) previo avviso alla madre con almeno
48 ore, con esclusione delle notti.
2. Contributo al mantenimento della prole
Si determini un contributo di mantenimento a favore dei figli a carico del signor per la CP_1
somma complessiva di euro 600,00 in ragione di 200,00 a figlio, da corrispondersi alla signora entro il giorno 10 di ogni mese oltre al 100% dell'assegno unico di ciascun Parte_1
figlio.
Tale contributo decorra dalla domanda.
L'assegno sarà rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat come per legge di anno in anno con decorrenza dai dodici mesi successivi al deposito del presente ricorso.
L'assegno unico dovuto per i figli verrà percepito al 100%, a titolo di mantenimento, integralmente dalla madre signora Parte_1
Inoltre i genitori contribuiranno al 50% ciascuno ad ogni spesa straordinaria per i figli, precisandosi che il rimborso di esse avverrà previa esibizione delle pezze giustificative come previste dal protocollo del Tribunale di Vicenza e di seguito indicate:
-) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convezione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire fra i genitori;
d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari;
che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
-) spese scolastiche
Che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-) spese extrascolastiche: che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzatture;
b) viaggi e vacanze (non quelle con il genitore che vengono disciplinate nei tempi di permanenza del minore); c) spese di custodia, baby sitter;
Le spese straordinarie saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate previa esibizione della documentazione fiscale pertinente e giustificante al massimo entro il giorno 15 del mese successivo, sempre che vengano richieste e prodotti i documenti entro la fine del mese di assolvimento della spesa.
Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie della minore saranno ripartite in egual misura all'effettivo pagamento.
3. Si determini a favore della signora un mantenimento a carico del sig. Parte_1 CP_1
pari ad euro 150,00 mensili con rivalutazione annua decorrente dall'anno successivo alla
[...]
presentazione del presente ricorso.
4. Si ordini l'annotazione dell'emananda sentenza presso il Comune ove il matrimonio risulta trascritto”
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, depositato in data 27.02.2024, Parte_1
esponeva: di aver contratto matrimonio civile con in Vicenza il giorno
[...] CP_1
28.02.2009, con atto regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 28 parte I anno 2009; che dalla loro unione erano nati tre figli, in data 20.02.2010, Persona_1
in data 09.02.2012 e in data 07.05.2014; che il rapporto Persona_2 Persona_3
matrimoniale si era irrimediabilmente incrinato a causa dei comportamenti fedigrafi del marito, il quale, colto nel 2019 in atteggiamenti intimi con un'altra donna all'interno della casa familiare, aveva successivamente intrattenuto diverse relazioni extraconiugali, facendo mancare qualsiasi forma di affetto ed omettendo di contribuire, anche sul piano economico, ai bisogni della famiglia;
che il consorte era solito destinare i suoi risparmi al soddisfacimento di esigenze proprie o delle amanti e si limitava a pagare, con ritardo, il canone di locazione relativo all'abitazione familiare, su cui pendeva la disdetta del locatore per fatto e colpa del resistente;
tanto premesso, chiedeva che questo Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, disponendo: I) l'affido condiviso dei tre figli minori , e Persona_1 Persona_2 Per_3
ad entrambi genitori, con collocamento prevalente presso la madre a cui assegnare la
[...]
casa familiare;
II) la regolamentazione del diritto di visita del padre senza previsione di pernottamento dei minori;
III) l'obbligo del sig. di corrispondere, a titolo di contribuzione al CP_1
mantenimento ordinario della prole, la somma mensile di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat famiglie, nonché di concorrere, nella misura del
50%, al pagamento delle spese straordinarie affrontate nell'interesse dei minori, con percezione, da parte della madre, dell'assegno unico universale nella sua interezza;
IV) l'obbligo del marito di versare un assegno di mantenimento anche in proprio favore, da determinarsi in euro 150,00 mensili.
Il resistente non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 23.05.2024 il Giudice relatore sentiva la ricorrente che compariva personalmente per confermare la volontà di separarsi e, con successivo provvedimento del 10.06.2024, adottava le statuizioni temporanee ed urgenti nell'interesse dei figli minori, stabilendo il loro affidamento condiviso ad entrambi i genitori, il collocamento presso la madre con visite del padre secondo il calendario proposto dalla ricorrente e, sotto il profilo economico, un assegno di mantenimento per i figli di complessivi euro 600,00 posto a carico del resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vicenza.
All'udienza del 17.10.2024, in cui la ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda di addebito della separazione al solo fine di rendere più celere la definizione del giudizio, su richiesta della difesa attorea veniva disposto un ordine di esibizione documentale ex art.210 c.p.c. nei confronti dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate, finalizzato all'accertamento dei redditi percepiti dal resistente nell'ultimo triennio.
Acquisita la documentazione richiesta ed autorizzato il deposito di quella aggiornata relativa alle condizioni economico-reddituali della sig.ra la causa era rimessa al Parte_1
Collegio ex art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c. per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente con le note sostitutive dell'udienza del 13.02.2025, previa trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero per la formulazione delle conclusioni di competenza.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta. Sussistono, infatti, i presupposti normativi di cui all'art. 151 c.c, stante l'irreversibilità della crisi matrimoniale comprovata dalla stessa condotta del sig. , il quale, pur se a conoscenza della pendenza CP_1
del presente procedimento, non ha inteso costituirsi al fine di contrastare la domanda di separazione ed, anzi, ha già provveduto a rilasciare la casa familiare attualmente oggetto di procedura di sfratto per finita locazione.
Nulla deve statuirsi in punto di domanda di addebito a cui la ricorrente vi ha espressamente rinunciato, come da dichiarazione resa all'udienza del 17.10.2024.
In merito alle richieste inerenti alla prole, ritiene il Collegio che non ricorrano i presupposti per derogare alla regola ordinaria di affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, come stabilito nei provvedimenti provvisori del Giudice relatore in adesione alle originarie domande di parte ricorrente.
Sul punto va osservato che, in sede di ricorso, la stessa si era espressa Parte_1
favorevolmente, facendone specifica richiesta, al regime ordinario di affido congiunto dei tre figli
, e , evidentemente ritenendolo conforme agli Persona_1 Persona_2 Persona_3
interessi dei medesimi. Solo nelle conclusioni finali la ricorrente ha mutato la sua domanda, formulando una richiesta di affidamento super-esclusivo, motivata dal disinteresse del sig. CP_1
sia in punto di condivisione dei compiti di educazione e cura dei figli, sia in punto di mantenimento che avrebbe ottenuto solo a seguito di istanza di pagamento diretto al datore di lavoro.
Relativamente al mancato spontaneo pagamento dell'assegno di mantenimento di euro 600,00, disposto in corso di giudizio, rileva il Tribunale che tale circostanza potrebbe rilevare solo in presenza di ulteriori elementi che dimostrino carenze di attitudini genitoriali in capo al genitore da escludere (cfr., tra le tante, Cass. Civ. 17 maggio 2022 n. 15815). Nessuna prova in tal senso è stata, tuttavia, fornita dalla ricorrente, non avendo allegato alla sua diversa domanda né dimostrato situazioni sopravvenute che possano portare a ritenere pregiudizievoli per i minori l'affidamento condiviso originariamente richiesto.
D'altro canto, le stesse prospettazioni operate in ricorso, relative alla mancata collaborazione del resistente nella gestione dei minori e all'omessa contribuzione per far fronte alle spese della famiglia, appaiono strumentali alla domanda di addebito della separazione, poi rinunciata, e non invece dirette a far emergere profili di inidoneità genitoriale così gravi da escludere il padre dalle decisioni riguardanti la vita dei figli minori sotto il profilo della salute, dell'istruzione e dell'educazione. Né è stata data prova della mancanza di qualsiasi impegno diretto del padre a soddisfare le esigenze dei figli e, quindi, della carenza di responsabilità nei loro confronti, con inidoneità del suddetto a contribuire a creare per i minori quel clima di serenità familiare necessario per una sana ed equilibrata crescita. In particolare, quanto al procedimento di sfratto, non ancora conclusosi, relativo all'immobile ove risiede il nucleo familiare, dalla documentazione in atti si ricava che, contrariamente a quanto affermato da , il locatore non Parte_1
ha intimato lo sfratto per morosità, ma per finita locazione e, pertanto, nulla può essere imputato al sig. in ordine al pericolo di perdita dell'alloggio. CP_1
Nemmeno può rilevare, ai fini dell'invocata pronuncia di affidamento super-esclusivo, il disinteresse manifestato dal resistente per il presente procedimento, nel quale non ha inteso costituirsi, ben potendo tale scelta processuale essere interpretata come volontà del sig. di CP_1
non opporsi alla separazione e alle connesse domande che prevedevano l'affido condiviso.
Naturalmente va disposto che i tre figli minori abbiano collocamento prevalente e residenza anagrafica presso il genitore di riferimento, ovvero la madre, a cui va pertanto assegnata la casa familiare nell'interesse della prole.
Evidenzia il Collegio che la ricorrente ha modificato le sue domande anche in punto di diritto di visita del padre, chiedendo che gli incontri avvengano in forma protetta tramite l'intervento dei
Servizi Sociali del Comune di residenza dei minori, senza tuttavia motivare tale diversa richiesta se non con il rilievo di non conoscere l'attuale dimora del sig. , da poco allontanatosi dalla casa CP_1
familiare. Pertanto, in assenza di allegazioni sull'esistenza di una effettiva situazione pregiudizievole per i minori, tale da giustificare una compressione del diritto di visita del padre, va disposto che possa incontrare i figli con le modalità stabilite nei provvedimenti CP_1
provvisori che recepiscono il calendario di visite proposto dalla madre, di seguito indicato: - ogni settimana, il sabato o la domenica, dalla mattina alle ore 9.30 alla sera fino alle ore 21.00
(durante i periodi scolastici) e alle ore 22.30 (durante le vacanze scolastiche), con esclusione delle notti;
-un giorno a settimana dall'uscita di scuola fino a dopo cena (con rientro alle ore 21.00 durante i periodi scolastici o alle ore 22.30 durante le ferie), con avviso alla madre almeno 48 ore prima.
- le vacanze verranno ripartite tra i genitori come segue: durante il periodo di Natale: 3 giorni con il papà (dalla mattina ore 9.30 alla sera rientro ore 22.30) ed i restanti con la mamma comprendendosi ad anni alterni il Natale o il Capodanno;
vacanze pasquali: due giorni (dalla mattina ore 9.30 alla sera rientro ore 22.30) con il papà ed i restanti con la mamma, alternando la Pasqua e il lunedì in albis con ciascuno dei genitori di anno in anno;
vacanze estive: due settimane (estensibili a tre su accordo), che potranno anche essere suddivise in periodi di una settimana ciascuna, da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno;
- le festività che cadano infrasettimanalmente verranno ripartite equamente tra i genitori e alternate di anno in anno;
- i genitori trascorreranno con i figli il giorno del compleanno del genitore ed entrambi trascorreranno con i figli il giorno del loro compleanno, suddividendo pranzo o cena o congiuntamente.
Restano da esaminare gli aspetti di natura economica e, tale riguardo, emerge dalla documentazione acquisita che ha dichiarato un reddito annuo di euro 20.953,00 nel CP_1
2021, di euro 21.397,00 nel 2022 e di euro 22.164,00 nel 2023 (v. nota di deposito dell'Agenzia delle Entrate di Vicenza). La ricorrente ha prodotto il riscontro all'istanza di accesso agli atti presentata a che attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato Parte_2
stipulato dal resistente con la società C.T.V. di Grisignano di Zocco (VI), con decorrenza dall'1.11.2024.
Per quanto concerne, invece, la posizione della sig.ra la stessa ha Parte_1
dichiarato in udienza di aver percepito nel 2024 un reddito da lavoro dipendente (presso un'impresa di pulizie) di circa 800,00 euro mensili e ciò trova puntuale riscontro nelle buste paga dimesse in atti (doc. 2 di cui alla nota di deposito autorizzata). Tale reddito esiguo si pone sostanzialmente in linea con quello dichiarato negli anni precedenti (reddito annuo di euro
8.318,00 nel 2021, di euro 8.219,00 nel 2022, di euro 7.935,00 nel 2023). Attualmente, però, la ricorrente è in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento e sta percependo la SP (doc.ti
3 e 4 di cui alla nota di deposito autorizzata).
Alla luce di tali emergenze processuali, ritiene il Collegio che, fermo quanto già previsto in sede di statuizioni provvisorie, il contributo da porre a carico del resistente per il mantenimento dei tre figli minori debba essere confermato nell'importo complessivo di euro 600,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), con i successivi aggiornamenti ISTAT, facendo obbligo al sig. di CP_1
concorrere, nella quota del 50%, al pagamento delle spese straordinarie relative ai minori, secondo il vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza. La misura di detto contributo costituisce il minimo sufficiente, nelle attuali condizioni del costo della vita, ad assicurare agli stessi il soddisfacimento delle elementari e primarie esigenze di vita, tenuto conto anche delle esigue capacità economiche della madre a cui va riconosciuto, altresì, il diritto di percepire per intero l'assegno unico familiare erogato per i figli, quale genitore collocatario che provvede ai bisogni e alle esigenze immediate dei medesimi (Cass. Civ. Sez. I ordinanza 22 febbraio 2025 n. 4672).
Infine, quanto alla domanda di mantenimento avanzata da si ritiene Parte_1
equo, stante il significativo divario economico tra i coniugi, accogliere integralmente la sua richiesta di mantenimento nella misura di € 150,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Le spese di lite possono essere compensate nella misura di un terzo a fronte dell'accoglimento solo parziale delle domande di parte ricorrente, ponendosi i residui due terzi a carico del resistente prevalentemente soccombente, nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. con applicazione dei valori medi per le fasi studio ed introduttiva e dei valori minimi per le fasi di trattazione-istruttoria e decisoria, in riferimento alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in data 28.02.2009 a Vicenza;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vicenza l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto presso il predetto Comune nel relativo registro dell'anno 2009, numero 28, parte I;
3) affida i figli minori , e , in via Persona_1 Persona_2 CP_1 Persona_3 condivisa, ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse per i figli e disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
4) assegna la casa familiare, sita a Vicenza in via Riello n. 32, alla madre;
5) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori:
- ogni settimana, il sabato o la domenica, dalla mattina alle ore 9.30 alla sera fino alle ore 21.00
(durante i periodi scolastici) e alle ore 22.30 (durante le vacanze scolastiche), con esclusione dei pernotti;
-un giorno a settimana dall'uscita di scuola fino a dopo cena (con rientro alle ore 21.00 durante i periodi scolastici o alle ore 22.30 durante le ferie), con avviso alla madre almeno 48 ore prima;
- durante le vacanze natalizie tre giorni (dalla mattina ore 9.30 alla sera rientro ore 22.30) ed i restanti con la mamma, comprendendosi ad anni alterni il Natale o il Capodanno;
nelle vacanze pasquali, due giorni (dalla mattina ore 9.30 alla sera rientro ore 22.30) ed i restanti con la mamma, alternando la Pasqua e il lunedì in albis con ciascuno dei genitori di anno in anno;
durante le vacanze estive, due settimane (estensibili a tre su accordo), che potranno anche essere suddivise in periodi di una settimana ciascuna, da concordarsi tra i genitori entro il 15 giugno di ogni anno;
- le festività che cadano infrasettimanalmente verranno ripartite equamente tra i genitori e alternate di anno in anno;
- i genitori trascorreranno con i figli il giorno del compleanno del genitore ed entrambi trascorreranno con i figli il giorno del loro compleanno, suddividendo pranzo o cena o congiuntamente.
6) fa obbligo ad di contribuire al mantenimento ordinario dei tre figli minori CP_1 Per_1
, e , mediante versamento alla madre della somma
[...] Persona_2 Persona_3
mensile di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, da corrispondersi entro il decimo giorno di ogni mese, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario, da regolarsi secondo il vigente
Protocollo del Tribunale di Vicenza;
7) dispone che l'assegno unico universale sia percepito per intero da;
Parte_1
8) fa obbligo al resistente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, di contribuire al mantenimento della moglie mediante versamento in favore Parte_1
di quest'ultima, entro il giorno dieci di ogni mese, della somma di € 150,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
9) compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna il resistente alla rifusione in favore di controparte dei residui due terzi delle spese processuali, liquidate per intero in complessivi euro
5.261,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 3/04/2025.
IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo