Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 14/04/2026, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00656/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00807/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 807 del 2022, proposto da
ES SE, NA SE e RL SE, rappresentati e difesi dagli avvocati RL Castelli e Francesco Castelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tortolì, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Paolo Satta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna:
del Comune di Tortolì alla restituzione e/o rilascio e, quindi, alla consegna dell’immobile occupato a favore dei ricorrenti e/o della comunione, previa riduzione in pristino stato dei fondi e libero da persone e cose;
in via subordinata, per l’accertamento:
dell’obbligo, per il Comune di Tortolì, di sanare la situazione di illecito venutasi a creare, in via alternativa: a) attraverso la restituzione del terreno, previa riduzione dello stesso in pristino e corresponsione del risarcimento del danno anche per il periodo di illegittima occupazione o b) tramite l'emanazione di un decreto di acquisizione sanante ex art. 42- bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; per la condanna;
per l’effetto, per la condanna:
del Comune di Tortolì a sanare la situazione di illecito venutasi a creare, in via alternativa, o attraverso la restituzione del terreno, previa riduzione dello stesso in pristino e corresponsione del risarcimento del danno anche per il periodo di illegittima occupazione o tramite l'emanazione di un decreto di acquisizione sanante ex art. 42- bis , d.p.r. 327/2001;
in via di ulteriore subordine, per la condanna:
del Comune di Tortolì a sanare la situazione di illecito venutasi a creare tramite l'emanazione di un decreto di acquisizione sanante ex art. 42- bis , d.p.r. 327/2001;
in via di ulteriore subordine, per la condanna:
del Comune di Tortolì al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori, ciascuno per la quota di sua spettanza, per la perdita della proprietà dell’immobile o, comunque, per l’impossibilità di procedere alla restituzione, nella misura pari all’indennità che sarebbe dovuta ex art. 42- bis , d.p.r. 327/2001, ovvero nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e maggior danno ex art. 1224 c.c. e per l’illegittima occupazione del fondo a far data dal 10 dicembre 2002 (data di effettiva occupazione) e, comunque, dalla data che verrà accertata nel corso del giudizio, fino alla effettiva restituzione o in via subordinata sino all’acquisizione del bene in capo al Comune, nella misura del 5% del valore venale del bene per ogni anno di occupazione o, in quell’altra maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi;
per la condanna:
del Comune di Tortolì al pagamento dell’indennità di occupazione d’urgenza ai sensi dell’art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e degli artt. 22- bis e 50, d.p.r. 327/2001, nella misura di un dodicesimo dell’indennità che sarebbe dovuta in caso di espropriazione e quindi, di un dodicesimo del valore venale del bene occupato o, in quell’altra maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi;
in via di ulteriore subordine, con richiesta di indicazione, ai sensi dell'art. 34 c. 4, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dei criteri in base ai quali il Comune di Tortolì dovrà proporre il pagamento di una somma per la perdita della proprietà o, comunque, per la impossibilità di procedere alla restituzione, nonché per la occupazione del fondo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Tortolì;
Visto l'art. 35, c. 1, lett. c), cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. IO OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Considerato;
- che il Comune di Tortolì, con decreto n. 11159 del 26 marzo 2026, ha disposto l’acquisizione al patrimonio indisponibile, ai sensi dell’art. 42- bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, del bene immobile oggetto di controversia, quantificando il relativo indennizzo in Euro 69.782,14, accettato dai ricorrenti;
- che all’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 i ricorrenti hanno chiesto la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, con vittoria delle spese di lite, mentre l’amministrazione, pur concordando sulla sopravventa carenza di interesse, ha chiesto la compensazione delle spese del giudizio;
Ritenuto di provvedere alla dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse in conformità alla richiesta delle parti, con compensazione delle spese del giudizio anche alla luce del comportamento tenuto dall’amministrazione comunale per la composizione bonaria della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla decisione.
Spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
Andrea Gana, Referendario
IO OS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO OS | IT AR |
IL SEGRETARIO