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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/10/2025, n. 8186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8186 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41225/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 41225/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 29 ottobre 2025 ad ore 12.23 innanzi al dott. Serena Nicotra, sono comparsi:
Per 'avv. LIOTTA MARIAGRAZIA Parte_1
Per l'avv. CADALETA NICOLA Controparte_1
E' presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Per_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni richiamando quelli di cui ai rispettivi atti introduttivi,
Si procede alla discussione orale.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, alle ore 1545, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dando atto che le parti non sono presenti alla lettura.
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41225/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIOTTA MARIAGRAZIA, Parte_1 P.IVA_1 con studio in PIAZZA FOGLIA 1 Pt_1
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CADALETA NICOLA, Controparte_1 C.F._1 con studio in VIA VALLE SAN MARTINO 12 VIGEVANO presso il difensore avv. CADALETA NICOLA
APPELLATO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il ha chiesto l'integrale Parte_1 riforma della sentenza n. 6035/2024 depositata dal Giudice di Pace di Milano il 16 ottobre 2024 e notificata in data 17 ottobre 2024, con cui è stata accolta l'opposizione svolta da avverso il verbale di Controparte_1 accertamento e contestazione n. 037292 emesso dal in data 3 agosto 2023 relativo alla Parte_1 contestazione della violazione dell'art. 213 comma 8 cds.
L'appellante ha dedotto:
-che nel giudizio di primo grado aveva impugnato sia il verbale di sequestro n. 233039 del Controparte_1
2023, emesso per la violazione dell'art. 213 comma 5 del codice della strada, in quanto all'atto del controllo eseguito sul veicolo condotto dal , era emersa la mancanza di copertura assicurativa, sia il verbale di CP_1 accertamento della violazione dell'art. 218 comma 8 cds, emesso a distanza di 20 minuti dal primo, in quanto il
, anziché interrompere immediatamente la circolazione, aveva continuato a guidare l'autovettura in CP_1 sequestro;
pagina 2 di 5 -che il giudice di pace aveva accolto l'opposizione svolta dal rilevando che nel primo verbale non CP_1 sarebbe stato esplicitato l'obbligo di cessare immediatamente la circolazione e che il comportamento del ricorrente era da ritenersi conforme a buona fede, in quanto era stato nuovamente fermato mentre si recava presso la propria residenza, ove avrebbe custodito il veicolo, come indicato nel verbale di contestazione;
-che tale sentenza era erronea per violazione di legge, in quanto l'art. 193 del codice della strada prevedeva che il sequestro del veicolo in caso di circolazione senza copertura assicurativa e la possibilità per la forza pubblica di disporre il prelevamento, trasporto e deposito del veicolo in un luogo non aperto alla circolazione;
-che in base a tale disposizione, il proprietario del veicolo avrebbe dovuto affidare l'auto ad un carro attrezzi per disporne il trasporto in condizioni di sicurezza;
-che gli agenti avvisato il di tale circostanza, come confermato dalla relazione redatta dagli agenti autori CP_1 della prima contestazione.
Si è costituito l'appellato che ha chiesto il rigetto dell'appello, rilevando la correttezza Controparte_1 della valutazione compiuta nella sentenza di primo grado sulla scusabilità dell'errore della parte e sulla sua buona fede, in considerazione delle circostanze di tempo in cui lo stesso era stato fermato e di quanto indicato nel primo verbale di contestazione.
Inoltre, l'appellato ha richiamato le deduzioni svolte nel ricorso di primo grado sull'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente, per il difetto di proporzionalità della stessa rispetto al fatto ascritto al trasgressore e in considerazione dell'assenza di motivazione sul punto.
All'esito della prima udienza e dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa all'udienza indicata in epigrafe.
L'appello merita rigetto per le ragioni che seguono
Va premesso che il ricorso di primo grado proposto da ha ad oggetto esclusivamente il verbale Controparte_1 di contestazione n. 037292 del 3 agosto 2023, relativo alla violazione dell'art. 218 comma 8 cds, il verbale di sequestro amministrativo del mezzo ed i correlati provvedimenti.
Il Giudice di primo grado, nella sentenza impugnata, il giudice di primo grado ha ritenuto insussistente la violazione riconoscendo la buona fede del , sul presupposto che, secondo quanto indicato nel primo CP_1 verbale di contestazione, il trasgressore era stato autorizzato a trasportare il veicolo nel luogo privato di custodia, indicato come il box di sua proprietà.
Orbene, si ritiene, alla luce delle risultanze istruttorie, che la statuizione resa dal giudice di pace sia affetta dal vizio di violazione di legge denunciato dal . Parte_1
In via generale, l'art. 3 della L. 689/81 pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, onerando l'autore della violazione della prova di avere agito senza colpa, attraverso la dimostrazione della sussistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e dell'avere il trasgressore fatto tutto quanto possibile per confermarsi al precetto di legge (cfr. Cass 23019/2009, Cass. 11977/2020).
Nel caso in esame, si ritiene che non ricorrano i presupposti delineati dalla richiamata giurisprudenza. pagina 3 di 5 Invero, occorre considerare che, secondo quanto emerge dal primo verbale di contestazione, relativo alla violazione dell'art. 193 cds, per avere il trasgressore circolato con un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, è stato nominato come custode del veicolo, con l'impegno a trasportare il mezzo Controparte_1 nel box privato sito a Gravellona Lomellina.
Nel contestuale verbale di sequestro del mezzo viene indicato il come custode e risulta barrata la casella CP_1 indicante che la persona indicata si impegna a trasportare, depositare e custodire il mezzo presso il luogo di custodia. Inoltre, in detto verbale, nell'ultimo capoverso, risulta barrata sia la casella relativa al ritiro dei documenti di circolazione del veicolo, sia la casella prevedente che il veicolo deve cessare immediatamente la circolazione in luogo di quella relativa alla possibilità di condurre il veicolo fino al luogo di custodia per la via più breve.
Ne deriva che le indicazioni contenute nel primo verbale di sequestro, firmato dallo stesso trasgressore, escludono che il , seppure nominato custode, fosse stato autorizzato a circolare con il veicolo per portarlo CP_1 nel luogo di custodia, rendendo, al contrario, percepibile l'obbligo di interrompere la circolazione e di provvedere al trasporto del mezzo presso il luogo di custodia in altro modo.
Peraltro, le citate risultanze del verbale portano a ritenere credibile quanto menzionato dagli agenti di polizia locale nella relazione di servizio del 9 agosto 2023 in ordine alle informazioni fornite al sull'obbligo di CP_1 interrompere immediatamente la circolazione.
In questo quadro, non si ritiene provata la sussistenza di oggettivi elementi che possano fondare la dedotta convinzione del di poter lecitamente circolare con il veicolo sequestrato. CP_1
Inoltre, lo stato di buona fede dell'appellato risulta ulteriormente contraddetto dal fatto che, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente nella memoria di costituzione redatta dal difensore, il , nell'iniziale CP_1 ricorso depositato personalmente, aveva allegato di essere in procinto di recarsi non presso la propria abitazione, indicata come luogo di custodia, ma presso la sede dell'Humanitas, dove era stata trasportata la madre per problemi di salute.
Alla luce di tali rilievi, non si ritiene corretta la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo contestato relativo alla violazione dell'art. 213 comma 5 cds.
Per quanto riguarda i rilievi della difesa relativi all'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente, si osserva che tali rilievi riguardano un provvedimento che esula dal perimetro del presente giudizio,
Invero, come risulta dagli atti, la Polizia Locale del ha trasmesso il verbale di accertamento della Pt_1 violazione dell'art. 213 comma 8 alla per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza in tema di CP_2 revoca della patente.
Nel caso in esame non vi è una specifica impugnazione del provvedimento del Prefetto, né vi è evidenza dell'effettiva emissione di tale provvedimento e del suo contenuto.
pagina 4 di 5 Se è vero quindi che, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 246/2022, nel caso di violazione dell'art. 213 comma 8 la revoca non è automatica, è pur vero che, in assenza della prova dell'emissione del provvedimento prefettizio ed a fronte dell'impugnazione da parte del ricorrente del verbale di accertamento della violazione e del verbale di sequestro, non è possibile estendere la cognizione al provvedimento di revoca, non essendo certa né la sua esistenza né essendo verificabile la motivazione del provvedimento stesso.
Ne deriva quindi che, in accoglimento dell'appello del , va rigettato il ricorso svolto da Controparte_3
avverso il verbale di accertamento n.037292 emesso dal in data 3 agosto Controparte_1 Parte_1
2023 ed il correlato verbale di sequestro.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei compensi del
DM 147/2022, considerato il valore del giudizio sulla base della sanzione pecuniaria irrogata, con riduzione dei compensi rispetto ai valori medi, data la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello proposto dal e, in riforma della sentenza n. 6035/2024 depositata dal Parte_1
Giudice di Pace di Milano il 16 ottobre 2024, rigetta il ricorso svolto da avverso il verbale di Controparte_1 accertamento n.037292 emesso dal in data 3 agosto 2023 ed il correlato verbale di Parte_1 sequestro;
- condanna l'appellato alla rifusione in favore del delle spese di lite che liquida in Parte_1
€1276,00 per compensi, oltre a spese generali, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Milano, 29 ottobre 2025
Il Giudice dott. Serena Nicotra
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 41225/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 29 ottobre 2025 ad ore 12.23 innanzi al dott. Serena Nicotra, sono comparsi:
Per 'avv. LIOTTA MARIAGRAZIA Parte_1
Per l'avv. CADALETA NICOLA Controparte_1
E' presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Per_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni richiamando quelli di cui ai rispettivi atti introduttivi,
Si procede alla discussione orale.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, alle ore 1545, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dando atto che le parti non sono presenti alla lettura.
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41225/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIOTTA MARIAGRAZIA, Parte_1 P.IVA_1 con studio in PIAZZA FOGLIA 1 Pt_1
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CADALETA NICOLA, Controparte_1 C.F._1 con studio in VIA VALLE SAN MARTINO 12 VIGEVANO presso il difensore avv. CADALETA NICOLA
APPELLATO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il ha chiesto l'integrale Parte_1 riforma della sentenza n. 6035/2024 depositata dal Giudice di Pace di Milano il 16 ottobre 2024 e notificata in data 17 ottobre 2024, con cui è stata accolta l'opposizione svolta da avverso il verbale di Controparte_1 accertamento e contestazione n. 037292 emesso dal in data 3 agosto 2023 relativo alla Parte_1 contestazione della violazione dell'art. 213 comma 8 cds.
L'appellante ha dedotto:
-che nel giudizio di primo grado aveva impugnato sia il verbale di sequestro n. 233039 del Controparte_1
2023, emesso per la violazione dell'art. 213 comma 5 del codice della strada, in quanto all'atto del controllo eseguito sul veicolo condotto dal , era emersa la mancanza di copertura assicurativa, sia il verbale di CP_1 accertamento della violazione dell'art. 218 comma 8 cds, emesso a distanza di 20 minuti dal primo, in quanto il
, anziché interrompere immediatamente la circolazione, aveva continuato a guidare l'autovettura in CP_1 sequestro;
pagina 2 di 5 -che il giudice di pace aveva accolto l'opposizione svolta dal rilevando che nel primo verbale non CP_1 sarebbe stato esplicitato l'obbligo di cessare immediatamente la circolazione e che il comportamento del ricorrente era da ritenersi conforme a buona fede, in quanto era stato nuovamente fermato mentre si recava presso la propria residenza, ove avrebbe custodito il veicolo, come indicato nel verbale di contestazione;
-che tale sentenza era erronea per violazione di legge, in quanto l'art. 193 del codice della strada prevedeva che il sequestro del veicolo in caso di circolazione senza copertura assicurativa e la possibilità per la forza pubblica di disporre il prelevamento, trasporto e deposito del veicolo in un luogo non aperto alla circolazione;
-che in base a tale disposizione, il proprietario del veicolo avrebbe dovuto affidare l'auto ad un carro attrezzi per disporne il trasporto in condizioni di sicurezza;
-che gli agenti avvisato il di tale circostanza, come confermato dalla relazione redatta dagli agenti autori CP_1 della prima contestazione.
Si è costituito l'appellato che ha chiesto il rigetto dell'appello, rilevando la correttezza Controparte_1 della valutazione compiuta nella sentenza di primo grado sulla scusabilità dell'errore della parte e sulla sua buona fede, in considerazione delle circostanze di tempo in cui lo stesso era stato fermato e di quanto indicato nel primo verbale di contestazione.
Inoltre, l'appellato ha richiamato le deduzioni svolte nel ricorso di primo grado sull'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente, per il difetto di proporzionalità della stessa rispetto al fatto ascritto al trasgressore e in considerazione dell'assenza di motivazione sul punto.
All'esito della prima udienza e dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa all'udienza indicata in epigrafe.
L'appello merita rigetto per le ragioni che seguono
Va premesso che il ricorso di primo grado proposto da ha ad oggetto esclusivamente il verbale Controparte_1 di contestazione n. 037292 del 3 agosto 2023, relativo alla violazione dell'art. 218 comma 8 cds, il verbale di sequestro amministrativo del mezzo ed i correlati provvedimenti.
Il Giudice di primo grado, nella sentenza impugnata, il giudice di primo grado ha ritenuto insussistente la violazione riconoscendo la buona fede del , sul presupposto che, secondo quanto indicato nel primo CP_1 verbale di contestazione, il trasgressore era stato autorizzato a trasportare il veicolo nel luogo privato di custodia, indicato come il box di sua proprietà.
Orbene, si ritiene, alla luce delle risultanze istruttorie, che la statuizione resa dal giudice di pace sia affetta dal vizio di violazione di legge denunciato dal . Parte_1
In via generale, l'art. 3 della L. 689/81 pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, onerando l'autore della violazione della prova di avere agito senza colpa, attraverso la dimostrazione della sussistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e dell'avere il trasgressore fatto tutto quanto possibile per confermarsi al precetto di legge (cfr. Cass 23019/2009, Cass. 11977/2020).
Nel caso in esame, si ritiene che non ricorrano i presupposti delineati dalla richiamata giurisprudenza. pagina 3 di 5 Invero, occorre considerare che, secondo quanto emerge dal primo verbale di contestazione, relativo alla violazione dell'art. 193 cds, per avere il trasgressore circolato con un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, è stato nominato come custode del veicolo, con l'impegno a trasportare il mezzo Controparte_1 nel box privato sito a Gravellona Lomellina.
Nel contestuale verbale di sequestro del mezzo viene indicato il come custode e risulta barrata la casella CP_1 indicante che la persona indicata si impegna a trasportare, depositare e custodire il mezzo presso il luogo di custodia. Inoltre, in detto verbale, nell'ultimo capoverso, risulta barrata sia la casella relativa al ritiro dei documenti di circolazione del veicolo, sia la casella prevedente che il veicolo deve cessare immediatamente la circolazione in luogo di quella relativa alla possibilità di condurre il veicolo fino al luogo di custodia per la via più breve.
Ne deriva che le indicazioni contenute nel primo verbale di sequestro, firmato dallo stesso trasgressore, escludono che il , seppure nominato custode, fosse stato autorizzato a circolare con il veicolo per portarlo CP_1 nel luogo di custodia, rendendo, al contrario, percepibile l'obbligo di interrompere la circolazione e di provvedere al trasporto del mezzo presso il luogo di custodia in altro modo.
Peraltro, le citate risultanze del verbale portano a ritenere credibile quanto menzionato dagli agenti di polizia locale nella relazione di servizio del 9 agosto 2023 in ordine alle informazioni fornite al sull'obbligo di CP_1 interrompere immediatamente la circolazione.
In questo quadro, non si ritiene provata la sussistenza di oggettivi elementi che possano fondare la dedotta convinzione del di poter lecitamente circolare con il veicolo sequestrato. CP_1
Inoltre, lo stato di buona fede dell'appellato risulta ulteriormente contraddetto dal fatto che, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente nella memoria di costituzione redatta dal difensore, il , nell'iniziale CP_1 ricorso depositato personalmente, aveva allegato di essere in procinto di recarsi non presso la propria abitazione, indicata come luogo di custodia, ma presso la sede dell'Humanitas, dove era stata trasportata la madre per problemi di salute.
Alla luce di tali rilievi, non si ritiene corretta la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo contestato relativo alla violazione dell'art. 213 comma 5 cds.
Per quanto riguarda i rilievi della difesa relativi all'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente, si osserva che tali rilievi riguardano un provvedimento che esula dal perimetro del presente giudizio,
Invero, come risulta dagli atti, la Polizia Locale del ha trasmesso il verbale di accertamento della Pt_1 violazione dell'art. 213 comma 8 alla per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza in tema di CP_2 revoca della patente.
Nel caso in esame non vi è una specifica impugnazione del provvedimento del Prefetto, né vi è evidenza dell'effettiva emissione di tale provvedimento e del suo contenuto.
pagina 4 di 5 Se è vero quindi che, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 246/2022, nel caso di violazione dell'art. 213 comma 8 la revoca non è automatica, è pur vero che, in assenza della prova dell'emissione del provvedimento prefettizio ed a fronte dell'impugnazione da parte del ricorrente del verbale di accertamento della violazione e del verbale di sequestro, non è possibile estendere la cognizione al provvedimento di revoca, non essendo certa né la sua esistenza né essendo verificabile la motivazione del provvedimento stesso.
Ne deriva quindi che, in accoglimento dell'appello del , va rigettato il ricorso svolto da Controparte_3
avverso il verbale di accertamento n.037292 emesso dal in data 3 agosto Controparte_1 Parte_1
2023 ed il correlato verbale di sequestro.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei compensi del
DM 147/2022, considerato il valore del giudizio sulla base della sanzione pecuniaria irrogata, con riduzione dei compensi rispetto ai valori medi, data la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello proposto dal e, in riforma della sentenza n. 6035/2024 depositata dal Parte_1
Giudice di Pace di Milano il 16 ottobre 2024, rigetta il ricorso svolto da avverso il verbale di Controparte_1 accertamento n.037292 emesso dal in data 3 agosto 2023 ed il correlato verbale di Parte_1 sequestro;
- condanna l'appellato alla rifusione in favore del delle spese di lite che liquida in Parte_1
€1276,00 per compensi, oltre a spese generali, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Milano, 29 ottobre 2025
Il Giudice dott. Serena Nicotra
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