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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/10/2025, n. 7584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7584 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
. 9593/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato GRAVAGNA Parte_1 C.F._1
OR VI RI con studio in VIALE LEONARDO DA VINCI, 90 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPOSNABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Rassegnate all'udienza ex art. 473 bis. 22 cpc del 07.10.2025 Per parte attrice: concludo come da memorie e insisto nelle domande formulate nel ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che: le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale, il 14.3.2012, è nato Per_1 riconosciuto da entrambi i genitori Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 13.03.2025 ha chiesto la Parte_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni del minore e al suo mantenimento, come dettagliate nell'atto introduttivo;
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc celebrata in data 07.10.2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale notifica CP_1 del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, non si era costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia. Sentita dal giudice, parte attrice ha dichiarato: il padre ha trovato un'altra ragazza ed è sparito, se n'è andato quando aveva quasi tre Per_1 anni. Per i primi tre anni, vedeva il bambino più o meno una volta al mese, anche se abitava a 1 km da noi. Quando ho bisogno di documenti o autorizzazioni non posso chiederli, perché il padre non si presenta e non firma. Fino ad ora per la tessera sanitaria, il pediatra, i vaccini, l'iscrizione scolastica ho fatto tutto senza di lui. Ma adesso per chiedere la 104 per i problemi di salute di mio figlio ho bisogno dell'autorizzazione del padre, che non dà il consenso. ADR: Al mese guadagno circa 1.500 euro netti per 14 mensilità. ADR: Il sig. quando viveva in Italia lavorava come metalmeccanico in fabbrica e CP_1 guadagnava circa 1.100-1.200 euro. Adesso in Romania non so che lavoro faccia. ADR: Sostengo un mutuo, per il quale pago circa 620-650 euro al mese, il mutuo è cointestato a me e al mio compagno. Percepisco l'assegno unico per e per il mio secondo figlio, ammonta a Per_1 circa 420 Euro per entrambi. Invitato dal giudice ad interloquire in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti, il difensore di parte attrice ha dichiarato: non ho formulato istanze istruttorie. Anche la richiesta di mantenimento è una richiesta formale, perché sappiamo che non arriverà mai nulla. L'interesse principale della signora è ottenere l'affidamento esclusivo per poter fare i documenti. Anche la richiesta di visite due volte a settimana è una domanda volta solo a coprire l'eventualità della costituzione e dell'interessamento del padre. Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei nell'interesse della prole minorenne tenuto conto dell'assenza di urgenza valutata alla luce della situazione del nucleo nell'attualità così come descritta dalla donna e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio. Ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di assumere prove, il Giudice delegato ha invitato il difensore a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione dorale della causa. il difensore ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione e discussa alla camera di consiglio del 08.10.2025.
******* Ritenuto: Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale Il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale. L'uomo infatti ormai 9 anni fa ha abbandonato il nucleo familiare, interrompendo ogni contatto con il figlio minore e non provvedendo al di lui mantenimento, in tal modo di fatto abdicando al proprio ruolo genitoriale.
Come noto, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;). Quando un genitore resosi irreperibile/ con condotte pretestuose ed oppositive abbia precluso l'adozione di decisioni celeri nell'interesse del figlio pregiudicato nella sua quotidianità da stalli decisionali importanti e dall'immobilismo conseguente;
In applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo del figlio minore alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale.
Invero, le condizioni sopra indicate e in particolare il sostanziale e fattivo disinteresse paterno per tutto quanto concerne gli aspetti salienti della vita del minore/ impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte attrice, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
Quanto alla frequentazione tra il figlio e il padre nella sostanziale irreperibilità e comunque inaffidabilità paterna deve essere rimesso alla affidataria esclusiva il compito di individuare, se e quando l'umo ne farà richiesta, le migliori modalità e tempistiche di incontro con la figlia tutelando il suo interesse e raccolti comunque i suoi desideri
Alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione del minore deve ritenersi superflua.
Con riferimento al mantenimento della prole che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre. svolge la professione di OSS per la quale percepisce una retribuzione netta mensile di circa € 1.500 per 14 mensilità. Vive insieme a al nuovo compagno e al figlio avuto dalla coppia in un immobile gravato da Per_1 mutuo che porta rata mensile di circa € 620,00 complessivi, cointestato con il compagno. Percepisce per i figli, a titolo di assegno unico universale, la somma complessiva di € 420 mensili . Il padre: classe 1979, l'uomo, da quanto riferito dalla ex compagna, in corso di convivenza lavorava come metalmeccanico e guadagnava circa 1.100-1.200 euro mensili;
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un bambino di 13 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
La valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in 300,00 al mese importo da versarsi in vi anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Somma da intendersi comprensiva delle spese straordinarie ad eccezione delle spese extra assegno obbligatorie mediche e di istruzione scolastica che saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ;
L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di marzo 2025 posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 473 bis e ss cpc ,38 CP_1 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
nato il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, Persona_2 anche ai fini della residenza anagrafica, che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Rimette alla affidataria esclusiva la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre/ figlio ferma la tutela dell'interesse del minore e nel rispetto dei suoi tempi e della sua volontà, anche tenuto conto dell'età dello stesso
Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di marzo CP_1
2025 , nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di
€ 300,00 mensili oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT.
Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Dichiara irripetibili le spese di lite Si comunichi. Così deciso in Milano, il 08.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Laura Cosmai
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato GRAVAGNA Parte_1 C.F._1
OR VI RI con studio in VIALE LEONARDO DA VINCI, 90 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPOSNABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Rassegnate all'udienza ex art. 473 bis. 22 cpc del 07.10.2025 Per parte attrice: concludo come da memorie e insisto nelle domande formulate nel ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che: le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale, il 14.3.2012, è nato Per_1 riconosciuto da entrambi i genitori Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 13.03.2025 ha chiesto la Parte_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni del minore e al suo mantenimento, come dettagliate nell'atto introduttivo;
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc celebrata in data 07.10.2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale notifica CP_1 del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, non si era costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia. Sentita dal giudice, parte attrice ha dichiarato: il padre ha trovato un'altra ragazza ed è sparito, se n'è andato quando aveva quasi tre Per_1 anni. Per i primi tre anni, vedeva il bambino più o meno una volta al mese, anche se abitava a 1 km da noi. Quando ho bisogno di documenti o autorizzazioni non posso chiederli, perché il padre non si presenta e non firma. Fino ad ora per la tessera sanitaria, il pediatra, i vaccini, l'iscrizione scolastica ho fatto tutto senza di lui. Ma adesso per chiedere la 104 per i problemi di salute di mio figlio ho bisogno dell'autorizzazione del padre, che non dà il consenso. ADR: Al mese guadagno circa 1.500 euro netti per 14 mensilità. ADR: Il sig. quando viveva in Italia lavorava come metalmeccanico in fabbrica e CP_1 guadagnava circa 1.100-1.200 euro. Adesso in Romania non so che lavoro faccia. ADR: Sostengo un mutuo, per il quale pago circa 620-650 euro al mese, il mutuo è cointestato a me e al mio compagno. Percepisco l'assegno unico per e per il mio secondo figlio, ammonta a Per_1 circa 420 Euro per entrambi. Invitato dal giudice ad interloquire in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti, il difensore di parte attrice ha dichiarato: non ho formulato istanze istruttorie. Anche la richiesta di mantenimento è una richiesta formale, perché sappiamo che non arriverà mai nulla. L'interesse principale della signora è ottenere l'affidamento esclusivo per poter fare i documenti. Anche la richiesta di visite due volte a settimana è una domanda volta solo a coprire l'eventualità della costituzione e dell'interessamento del padre. Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei nell'interesse della prole minorenne tenuto conto dell'assenza di urgenza valutata alla luce della situazione del nucleo nell'attualità così come descritta dalla donna e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio. Ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di assumere prove, il Giudice delegato ha invitato il difensore a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione dorale della causa. il difensore ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione e discussa alla camera di consiglio del 08.10.2025.
******* Ritenuto: Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale Il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale. L'uomo infatti ormai 9 anni fa ha abbandonato il nucleo familiare, interrompendo ogni contatto con il figlio minore e non provvedendo al di lui mantenimento, in tal modo di fatto abdicando al proprio ruolo genitoriale.
Come noto, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;). Quando un genitore resosi irreperibile/ con condotte pretestuose ed oppositive abbia precluso l'adozione di decisioni celeri nell'interesse del figlio pregiudicato nella sua quotidianità da stalli decisionali importanti e dall'immobilismo conseguente;
In applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo del figlio minore alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale.
Invero, le condizioni sopra indicate e in particolare il sostanziale e fattivo disinteresse paterno per tutto quanto concerne gli aspetti salienti della vita del minore/ impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte attrice, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
Quanto alla frequentazione tra il figlio e il padre nella sostanziale irreperibilità e comunque inaffidabilità paterna deve essere rimesso alla affidataria esclusiva il compito di individuare, se e quando l'umo ne farà richiesta, le migliori modalità e tempistiche di incontro con la figlia tutelando il suo interesse e raccolti comunque i suoi desideri
Alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione del minore deve ritenersi superflua.
Con riferimento al mantenimento della prole che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre. svolge la professione di OSS per la quale percepisce una retribuzione netta mensile di circa € 1.500 per 14 mensilità. Vive insieme a al nuovo compagno e al figlio avuto dalla coppia in un immobile gravato da Per_1 mutuo che porta rata mensile di circa € 620,00 complessivi, cointestato con il compagno. Percepisce per i figli, a titolo di assegno unico universale, la somma complessiva di € 420 mensili . Il padre: classe 1979, l'uomo, da quanto riferito dalla ex compagna, in corso di convivenza lavorava come metalmeccanico e guadagnava circa 1.100-1.200 euro mensili;
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un bambino di 13 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
La valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in 300,00 al mese importo da versarsi in vi anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Somma da intendersi comprensiva delle spese straordinarie ad eccezione delle spese extra assegno obbligatorie mediche e di istruzione scolastica che saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ;
L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di marzo 2025 posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 473 bis e ss cpc ,38 CP_1 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
nato il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, Persona_2 anche ai fini della residenza anagrafica, che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Rimette alla affidataria esclusiva la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre/ figlio ferma la tutela dell'interesse del minore e nel rispetto dei suoi tempi e della sua volontà, anche tenuto conto dell'età dello stesso
Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di marzo CP_1
2025 , nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di
€ 300,00 mensili oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT.
Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Dichiara irripetibili le spese di lite Si comunichi. Così deciso in Milano, il 08.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Laura Cosmai