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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/03/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3417/2023
TRA
, nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
Rossano (CS), area urbana Rossano, in via Porta Cappuccini n. 23 (C.F. C.F._1
), elett.te dom.ta in Rossano, Viale Michelangelo 55, presso lo Studio dell'avv. Marco
[...]
Naccarato, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale e Umberto Ferrato, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 2.10.2023 parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_2
avverso gli avvisi di addebito n. 33420230001531523000, n. 33420230001531725000, e n.
33420230001531624000, notificati in data 13.9.2023 con cui veniva contestato alla ricorrente il pagamento da parte dell'istituto di somme indebite sulla gestione prestazioni temporanee lavoratori dipendenti a seguito della revoca della disoccupazione agricola per gli anni 2008,
2009 e 2010 per accertamenti ispettivi e con i quali l'istituto della previdenza sociale le aveva intimato il pagamento complessivo di € 11.179,32.
In particolare, parte ricorrente evidenziava il difetto di motivazione dell'atto impugnato e che doveva ritenersi prescritto il diritto dell' di procedere alla riscossione della somma CP_2
intimata, stante il decorso del termine decennale previsto per il recupero degli indebiti.
Si costituiva in giudizio l' , contestando con varie argomentazioni la domanda del CP_2
ricorrente.
In particolare, evidenziava che non poteva ritenersi maturato il termine di prescrizione. La causa non veniva istruita, essendo di natura documentale, e veniva decisa all'odierna udienza.
***
Il ricorso è solo parzialmente fondato, per le motivazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, nel caso di specie, tempestiva è l'opposizione inerente al merito della pretesa contributiva, siccome proposta nel rispetto del termine perentorio di 40 giorni dalla notifica (in data 13.9.2023) dell'avviso di addebito, stante il deposito del ricorso in data
2.10.2023 entro il quarantesimo giorno.
Infondato si rivela l'eccepito difetto di motivazione essendo gli avvisi di addebito conformi al modello legale quale delineato dall'art. 30, comma 2, d.l. n. 78/2020.
Del tutto conforme al dettato normativo risulta essere anche la notifica dei predetti avvisi di addebito.
Priva di fondamento la contestazione della conformità all'originale della documentazione prodotta in copia dal resistente e dunque anche delle relate di notifica, come rilevato anche con ordinanza emessa in data 17.6.2024 in corso di procedimento.
Osserva allora il giudicante come le copie fotostatiche ben possono tenere luogo dell'originale e parte ricorrente si è limitata a contestarne la conformità per il solo fatto che si tratta di fotocopie senza allegare nulla che possa orientare la decisione nel senso della difformità tra i due atti. Parte ricorrente, infatti, non ha dedotto alcun particolare vizio dei modelli utilizzati per la redazione delle relate di notifica, non ha dedotto la presenza di abrasioni o cancellature né la erroneità di dati in esse indicati.
Rileva, su questo punto, il giudicante come la Corte di Cassazione abbia stabilito che l'art. 2719 cod. civ. (che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche) è applicabile tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione. Nel silenzio della norma citata in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la duplice conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosca in modo formale e, quindi, specifico e non equivoco, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, e che il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche "aliunde" (ex multis Cass., 25 febbraio
2009, n. 4476, RV. 606996). In definitiva, dunque, in assenza di specifiche eccezioni sulla conformità e tenuto conto della completezza delle relate di notifica, non vi sono elementi per ritenere che l'originale contenga dati diversi da quelli ivi riportati.
Nel merito, va premesso che, nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito;
qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall'interessato, il termine della prescrizione decorre dalla data della comunicazione.
E' opportuno precisare che la domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui essa si riferisce, ai sensi dell'art. 6, c. 29, del d.l. 536/1987 (conv. in l. 48/1988) e dell'art. 7, c. 4, del d.l. 338/1989 (conv. in l.
389/1989).
Deve dunque evidenziarsi che le prestazioni che al ricorrente si addebitano di aver percepito indebitamente per gli anni 2008 e 2009 siano state da lei richieste entro il 31 marzo dell'anno successivo e liquidati successivamente a tale data, nel termine di 120 giorni di cui l CP_1 dispone ai sensi dell'art. 7 della l. n. 533/1973 (Corte d'Appello di Catanzaro sent. n.
761/2023).
Nel caso di specie, non vi è prova della data di pagamento della prestazione.
Tuttavia, è opportuno precisare che la domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui essa si riferisce, ai sensi dell'art. 6, c. 29, del d.l. 536/1987 (conv. in l. 48/1988) e dell'art. 7, c. 4, del d.l. 338/1989
(conv. in l. 389/1989).
Deve dunque presumersi che le prestazioni che alla ricorrente si addebitano di aver percepito indebitamente negli anni 2008 e 2009 siano state da lei richieste entro il 31 marzo degli anni rispettivamente successivi e liquidati successivamente a tale data, nel termine di 120 giorni di cui l' dispone ai sensi dell'art. 7 della l. n. 533/1973 (Corte d'Appello di Catanzaro CP_1
sent. n. 761/2023).
Sicché la richiesta di restituzione che l' le ha recapitato in data 10.5.2019 ha interrotto CP_2
il termine di prescrizione che nella specie è applicabile.
Un diverso computo del termine prescrizionale, del resto, è precluso dal mancato assolvimento, da parte dell'eccipiente, dell'onere di allegare e provare il fatto che determina l'esordio in altra data dello stesso termine.
Ha fatto seguito a tale avviso, successivi all'interruzione dei termini prescrizionali mediante le richiamate comunicazioni di debito, l'avviso di addebito opposto in questa sede, anch'esso rispettoso del termine prescrizionale previsto. A ciò si aggiunga che con sentenza n. 771/2020 il Tribunale di Castrovillari ha rigettato il ricorso proposto dalla ricorrente con riferimento all'indebito comunicatole per l'anno 2008.
Alcuna prescrizione, pertanto, può essere invocata rispetto alle prestazioni erogate dall' CP_2
per gli anni 2008 e 2009.
Diverso discorso deve essere fatto con riferimento all'indebito relativo all'annualità 2010, per la quale l' non ha prodotto alcuna comunicazione di interruzione dei termini di CP_2
prescrizione o precedente.
Deve rilevarsi, pertanto, che tra la data di erogazione delle somme per prestazioni rese del
2010 (anno 2011 per il medesimo ragionamento di cui sopra) e la data di notifica dell'avviso di addebito, avvenuta in data 13.9.2023, sia decorso il termine prescrizionale decennale.
In conseguenza di ciò, il ricorso deve essere accolto solo limitatamente all'avviso di addebito n. 33420230001531624000, mentre deve essere rigettato nel resto.
In considerazione del parziale accoglimento del ricorso, le spese vengono compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara non dovute dalla ricorrente le somme contenute nell'avviso di addebito n.
33420230001531624000;
- Rigetta nel resto il ricorso;
- Spese compensate.
Castrovillari, 12-3-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3417/2023
TRA
, nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
Rossano (CS), area urbana Rossano, in via Porta Cappuccini n. 23 (C.F. C.F._1
), elett.te dom.ta in Rossano, Viale Michelangelo 55, presso lo Studio dell'avv. Marco
[...]
Naccarato, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale e Umberto Ferrato, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 2.10.2023 parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_2
avverso gli avvisi di addebito n. 33420230001531523000, n. 33420230001531725000, e n.
33420230001531624000, notificati in data 13.9.2023 con cui veniva contestato alla ricorrente il pagamento da parte dell'istituto di somme indebite sulla gestione prestazioni temporanee lavoratori dipendenti a seguito della revoca della disoccupazione agricola per gli anni 2008,
2009 e 2010 per accertamenti ispettivi e con i quali l'istituto della previdenza sociale le aveva intimato il pagamento complessivo di € 11.179,32.
In particolare, parte ricorrente evidenziava il difetto di motivazione dell'atto impugnato e che doveva ritenersi prescritto il diritto dell' di procedere alla riscossione della somma CP_2
intimata, stante il decorso del termine decennale previsto per il recupero degli indebiti.
Si costituiva in giudizio l' , contestando con varie argomentazioni la domanda del CP_2
ricorrente.
In particolare, evidenziava che non poteva ritenersi maturato il termine di prescrizione. La causa non veniva istruita, essendo di natura documentale, e veniva decisa all'odierna udienza.
***
Il ricorso è solo parzialmente fondato, per le motivazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, nel caso di specie, tempestiva è l'opposizione inerente al merito della pretesa contributiva, siccome proposta nel rispetto del termine perentorio di 40 giorni dalla notifica (in data 13.9.2023) dell'avviso di addebito, stante il deposito del ricorso in data
2.10.2023 entro il quarantesimo giorno.
Infondato si rivela l'eccepito difetto di motivazione essendo gli avvisi di addebito conformi al modello legale quale delineato dall'art. 30, comma 2, d.l. n. 78/2020.
Del tutto conforme al dettato normativo risulta essere anche la notifica dei predetti avvisi di addebito.
Priva di fondamento la contestazione della conformità all'originale della documentazione prodotta in copia dal resistente e dunque anche delle relate di notifica, come rilevato anche con ordinanza emessa in data 17.6.2024 in corso di procedimento.
Osserva allora il giudicante come le copie fotostatiche ben possono tenere luogo dell'originale e parte ricorrente si è limitata a contestarne la conformità per il solo fatto che si tratta di fotocopie senza allegare nulla che possa orientare la decisione nel senso della difformità tra i due atti. Parte ricorrente, infatti, non ha dedotto alcun particolare vizio dei modelli utilizzati per la redazione delle relate di notifica, non ha dedotto la presenza di abrasioni o cancellature né la erroneità di dati in esse indicati.
Rileva, su questo punto, il giudicante come la Corte di Cassazione abbia stabilito che l'art. 2719 cod. civ. (che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche) è applicabile tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione. Nel silenzio della norma citata in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la duplice conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosca in modo formale e, quindi, specifico e non equivoco, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, e che il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche "aliunde" (ex multis Cass., 25 febbraio
2009, n. 4476, RV. 606996). In definitiva, dunque, in assenza di specifiche eccezioni sulla conformità e tenuto conto della completezza delle relate di notifica, non vi sono elementi per ritenere che l'originale contenga dati diversi da quelli ivi riportati.
Nel merito, va premesso che, nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito;
qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall'interessato, il termine della prescrizione decorre dalla data della comunicazione.
E' opportuno precisare che la domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui essa si riferisce, ai sensi dell'art. 6, c. 29, del d.l. 536/1987 (conv. in l. 48/1988) e dell'art. 7, c. 4, del d.l. 338/1989 (conv. in l.
389/1989).
Deve dunque evidenziarsi che le prestazioni che al ricorrente si addebitano di aver percepito indebitamente per gli anni 2008 e 2009 siano state da lei richieste entro il 31 marzo dell'anno successivo e liquidati successivamente a tale data, nel termine di 120 giorni di cui l CP_1 dispone ai sensi dell'art. 7 della l. n. 533/1973 (Corte d'Appello di Catanzaro sent. n.
761/2023).
Nel caso di specie, non vi è prova della data di pagamento della prestazione.
Tuttavia, è opportuno precisare che la domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui essa si riferisce, ai sensi dell'art. 6, c. 29, del d.l. 536/1987 (conv. in l. 48/1988) e dell'art. 7, c. 4, del d.l. 338/1989
(conv. in l. 389/1989).
Deve dunque presumersi che le prestazioni che alla ricorrente si addebitano di aver percepito indebitamente negli anni 2008 e 2009 siano state da lei richieste entro il 31 marzo degli anni rispettivamente successivi e liquidati successivamente a tale data, nel termine di 120 giorni di cui l' dispone ai sensi dell'art. 7 della l. n. 533/1973 (Corte d'Appello di Catanzaro CP_1
sent. n. 761/2023).
Sicché la richiesta di restituzione che l' le ha recapitato in data 10.5.2019 ha interrotto CP_2
il termine di prescrizione che nella specie è applicabile.
Un diverso computo del termine prescrizionale, del resto, è precluso dal mancato assolvimento, da parte dell'eccipiente, dell'onere di allegare e provare il fatto che determina l'esordio in altra data dello stesso termine.
Ha fatto seguito a tale avviso, successivi all'interruzione dei termini prescrizionali mediante le richiamate comunicazioni di debito, l'avviso di addebito opposto in questa sede, anch'esso rispettoso del termine prescrizionale previsto. A ciò si aggiunga che con sentenza n. 771/2020 il Tribunale di Castrovillari ha rigettato il ricorso proposto dalla ricorrente con riferimento all'indebito comunicatole per l'anno 2008.
Alcuna prescrizione, pertanto, può essere invocata rispetto alle prestazioni erogate dall' CP_2
per gli anni 2008 e 2009.
Diverso discorso deve essere fatto con riferimento all'indebito relativo all'annualità 2010, per la quale l' non ha prodotto alcuna comunicazione di interruzione dei termini di CP_2
prescrizione o precedente.
Deve rilevarsi, pertanto, che tra la data di erogazione delle somme per prestazioni rese del
2010 (anno 2011 per il medesimo ragionamento di cui sopra) e la data di notifica dell'avviso di addebito, avvenuta in data 13.9.2023, sia decorso il termine prescrizionale decennale.
In conseguenza di ciò, il ricorso deve essere accolto solo limitatamente all'avviso di addebito n. 33420230001531624000, mentre deve essere rigettato nel resto.
In considerazione del parziale accoglimento del ricorso, le spese vengono compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara non dovute dalla ricorrente le somme contenute nell'avviso di addebito n.
33420230001531624000;
- Rigetta nel resto il ricorso;
- Spese compensate.
Castrovillari, 12-3-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone