Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2165/2021 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Sciacca n. 462/2021 del 25 novembre 2021
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
), anche nella qualità di erede di nato a [...]- C.F._1 Persona_1
ciana il 5 settembre 1931 e ivi deceduto il 6 giugno 2017;
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2 C.F._2
);
[...]
nato a [...] il [...] (C.F.: Persona_1 C.F._3
);
[...]
residenti a Cianciana in via Giusti ed elettivamente domiciliati in San Giovanni
Gemini presso lo studio dell'avv. Rosalinda Mangiapane che li rappresenta e difende per mandato in calce all'atto introduttivo di questo grado del giudizio
APPELLANTI
CONTRO
(P.I.: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, quale mandataria italiana della
[...]
[...
(Willi-Hussong-Strasse 2 - 96442 , con Controparte_2 CP_2
sede a Bologna in via Stalingrado n. 45 ed elettivamente domiciliata in Palermo
presso lo studio dell'avv. Santo Spagnolo che la rappresenta e difende per man-
dato conferito con procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado del giudizio
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti
Riformare l'impugnata sentenza di primo grado n. 462/2021 del 25 no-
vembre 2021 e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della somma complessiva di €2.540.000,00 quale risarcimento danno iure hereditatis ed iure
proprio spettante agli odierni attori, quali congiunti dei sig.ri Persona_2
, e , oltre interessi e rivalutazione
[...] CP_3 Persona_3
dalla data di sinistro fino al soddisfo. Segnatamente €471.000,00 quale somma spettante, a titolo di risarcimento, al sig. (classe 1931) poi- Persona_1
ché genitore di e nonno;
la somma di Persona_4 Persona_3
€471.000,00 quale somma spettante, a titolo di risarcimento alla sig.ra
[...]
quale genitore e nonna Parte_3 Persona_4 Persona_5
[... ; la somma di €799.000,00 quale somma spettante, a titolo di risarcimento,
al sig. (classe 1989), poiché figlio di e Persona_1 CP_3 [...]
e fratello;
la somma di €799.000,00 Controparte_4 Persona_3
quale somma spettante, a titolo di risarcimento, al sig. , poi- Parte_2
ché figlio di e e fratello CP_3 Controparte_5 Persona_6
;
[...]
disporre l'ammissione della chiesta consulenza tecnica d'ufficio per
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2 tutte le argomentazioni in narrativa, nonché la traduzione degli atti e dei docu-
menti prodotti in lingua tedesca;
condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e compensi professionali, oltre Iva e Cpa, come per legge.
In subordine:
condannare la convenuta Compagnia Assicurativa a quella somma mag-
giore o minore che si terrà di giustizia;
condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e compensi professionali, oltre Iva e Cpa, come per legge.
Per l'appellata
Ove non ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'ap-
pellante ex art. 348-bis Cpc, contrariis reiectis, così statuire:
in via preliminare:
dichiarare l'inammissibilità e/o nullità e/o infondatezza della domanda formulata da nella qualità di pretesa erede di Parte_1 Per_1
;
[...]
nel merito:
ritenere e dichiarare infondata la domanda avanzata dagli appellanti e statuire come per legge;
in subordine, ridurla nei limiti di quanto rigorosamente dedotto e pro-
vato;
in ogni caso, ritenere e dichiarare la nullità della domanda di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 27 febbraio 2017, Parte_1
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3 del 1931, e del 1989 Persona_1 Parte_2 Persona_1
convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Sciacca, quale CP_1
mandataria italiana della , espo- Controparte_2
nendo:
- che il 5 giugno 2014, intorno alle ore 23,40, mentre Persona_2
, e si trovavano
[...] Parte_4 Persona_3 Parte_2
a bordo del loro autoveicolo su territorio tedesco, venivano tamponati da altro veicolo;
- che , e Controparte_5 Parte_4 Controparte_6
cedevano a causa dell'impatto;
- che riportava gravi lesioni per le quali riceveva Parte_2
risarcimento;
- che con sentenza penale emessa dal Tribunale tedesco veniva accertata la responsabilità del conducente dell'altro veicolo;
- che né né gli altri eredi delle vittime, allora attori, Parte_2
avevano ricevuto alcun ristoro per il danno indiretto o quali vittime secondarie.
Chiesero, quindi, la condanna di al risarcimento dei danni CP_1
sofferti in conseguenza di quel sinistro.
1.1. Con la sentenza n. 462/2021 del 25 novembre 2021, l'adito giudice respinse la domanda.
1.2. Per la riforma della sentenza hanno proposto appello Parte_5
in proprio e nella dichiarata qualità di erede di del
[...] Persona_1
1931, e del 1989. Dal canto suo, Parte_2 Persona_1 [...]
ha eccepito, innanzi tutto, l'inammissibilità del gravame ex art. 348-bis CP_7
Cpc; ha altresì dedotto che non v'è prova del decesso di del Persona_1
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4 1931 né della qualità di unica erede della Nel merito, ha chiesto il Pt_1
rigetto dell'impugnazione.
1.3. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 10 gennaio 2025 sono stati concessi termini di venticinque giorni e di altri venti giorni per il deposito, ri-
spettivamente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. Ciò posto, quanto alla questione relativa all'inammissibilità del gra-
vame ex art. 348-bis Cpc, si osserva che la stessa è stata ritenuta implicitamente infondata allorché, con ordinanza del 3 giugno 2022, resa all'esito della prima udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la Corte rinviò per la pre-
cisazione delle conclusioni a una successiva udienza, nulla osservando sulla
(in)sussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame. In
ogni caso, la questione non può più esaminarsi in questa sede, essendosi ormai superata la fase prevista dall'art. 350 Cpc (si veda, al riguardo, il 1° comma dell'art. 348-ter dello stesso codice) ed essendo il giudizio pervenuto al mo-
mento conclusivo di cui al 1° comma dell'art. 352 del codice di rito (nella for-
mulazione ancora applicabile, ratione temporis, alla presente controversia): si confronti Cass. 10422/2019, per la quale, allorché il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non rav-
visare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi del richiamato art. 348-bis, la deci-
sione sull'ammissibilità non è ulteriormente sindacabile davanti allo stesso giu-
dice dell'appello e/o al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione.
2.1. Ancora in limine litis va disattesa l'eccezione di inammissibilità
della domanda avanzata dalla «nella qualità di pretesa erede di Pt_1 [...]
»: la infatti, ha prodotto un certificato il quale attesta Persona_7 Pt_1
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5 sia che il medesimo è deceduto il 6 giugno 2017 sia che quegli era Per_1
coniugato con la stessa Pt_1
In base al contenuto di quel certificato deve, quindi, affermarsi la legit-
timazione della ad agire (anche) iure hereditario, essendo, al ri- Pt_1
guardo, sufficiente richiamare la massima ufficiale di Cass. 390/2025: «La
parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, […] gravando su chi contesta la qualità di erede l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede».
3. Può, dunque, passarsi all'esame del merito dell'appello, con il cui primo motivo gli appellanti si dolgono che il Tribunale abbia escluso il loro diritto al risarcimento del danno sul presupposto che non fosse stato provato un danno da perdita del rapporto parentale.
Sul punto, gli appellanti premettono che il pregiudizio da tale perdita rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, il quale «riassume in sé i caratteri del danno esistenziale, in quanto afferente alla sfera dinamico-
relazionale del soggetto interessato, più quelli propri del danno morale, inteso come sofferenza intima del superstite»; quindi, aggiungono: «Quanto al riparto
dell'onere probatorio, è insegnamento costante della Suprema Corte che il
danno da perdita del rapporto parentale – quando si tratti del coniuge, del
genitore, dei figli o dei fratelli – non necessiti di specifica prova da parte dei
danneggiati, dovendo la liquidazione avvenire in base a valutazione equita-
tiva».
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6 UnipolSai così replica: «Il rigetto è stato disposto poiché parte attrice,
nel corso del giudizio di prime cure, non solo non ha provato l'esistenza e l'am-
montare dei pregiudizi lamentati, ma non si è neppure curata di descriverli e,
quindi, allegarli.
Quanto sostenuto dalla controparte – ossia che tale danno sarebbe so-
stanzialmente in re ipsa – non è condivisibile, ed anzi smentito dalla costante
giurisprudenza sul punto».
3.1. Così riassunte le posizioni delle parti, e premesso che non è conte-
stato il fatto storico (id est, l'incidente nel quale persero la vita i congiunti degli appellanti), si osserva che sulla questione al vaglio di questo collegio si è anche recentemente pronunciato il giudice di legittimità, nella cui ordinanza
5769/2024 si legge quanto segue: «Questa Corte ha affermato – e reiterata-
mente ribadito – il principio secondo il quale la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 Cc, una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare “successiva” (co-
niuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia “originaria” (geni-
tori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convives-
sero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimo-
niali di sorta al secondo (Cass. 15 febbraio 2018, n. 3767; Cass. 15 luglio 2022,
n. 22397; v. anche Cass. 30 agosto 2022, n. 25541 e, già, Cass. 16 marzo 2012,
n. 4253);
dando continuità a questo principio – e portandolo alle sue ulteriori
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7 specificazioni, avuto riguardo ai due distinti profili delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili della lesione di interessi costituzionalmente protetti
(Cass. 17 gennaio 2018, n. 901) – può osservarsi che la presunzione iuris tan-
tum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o,
persino, dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. soffe-
renza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liqui-
dazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'inten-
sità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza –
o, all'opposto, dalla distanza – da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva».
Anche nell'ordinanza n. 23300/2024 la Corte Suprema ha ribadito quanto precede: «La lesione del rapporto parentale – al pari della definitiva perdita dello stesso – può produrre (anzi, di regola produce, secondo l'id quod
plerumque accidit, e fatta salva la prova contraria) delle ripercussioni nel “vis-
suto” del congiunto che, sebbene non assurgono a vera e propria compromis-
sione della sua integrità fisiopsichica, meritano egualmente ristoro, perché ap-
prezzabili come “sofferenza eventualmente patita, sul piano morale sogget-
tivo”, ovvero “in termini dinamico-relazionali”, per l'incidenza che quella le-
sione ha avuto “sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto” interessato
(così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28989, Rv.
656223- 01).
Ciascuno di tali danni è, peraltro, solo impropriamente definito “ri-
flesso”, enfatizzandosi la circostanza che esso risulta “subito per una lesione
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8 inferta non a sé stessi, ma ad altri”, mentre, in realtà, esso è pur sempre “la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente di-
rette”, ragion per cui non “v'è motivo di ritenere questi pregiudizi soggetti ad una prova più rigorosa degli altri, e dunque insuscettibili di essere dimostrati per presunzioni” (cfr., sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 7748 del 2020).
Si tratta, dunque, di danni che “possono essere dimostrati per presun-
zioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità so-
ciale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo con-
giunto” (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13540 del 2023),
sicché è proprio “in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza, il signi-
ficato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprez-
zare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio,
genitore, sorella, fratello, IP, ascendente, zio, cugino)” (così, in motiva-
zione, Cass. Sez. 3, sent. n. 28989 del 2019, cit.)».
3.2. Orbene, alla luce di quanto precede, ed evidenziato che non v'è
prova – per usare le espressioni della Cassazione – che le vittime e i loro super-
stiti (gli attori in primo grado) fossero tra loro indifferenti o addirittura in odio,
né, quindi, che la morte delle prime non abbia provocato ai secondi alcun tipo di pregiudizio non patrimoniale, deve dunque passarsi all'esame delle singole posizioni, dando senz'altro rilievo per tutti alla sofferenza morale (conseguente alla perdita del rapporto parentale), e, per le ragioni che verranno esposte, rite-
nendo sussistente il danno dinamico-relazionale solo per . Parte_2
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9 Parte_1
è madre di , nato il 27 giugno
[...] Controparte_5
1962, e nonna di , nato il [...]. Persona_3
Non risulta che ella fosse convivente con l'uno e/o con l'altro.
Di conseguenza, in applicazione dei criteri elaborati nel 2024 dal Tri-
bunale di Milano per il risarcimento, appunto, del danno da perdita del rapporto parentale, nel quale vengono in considerazione il rapporto di parentela vittima-
superstite, l'età dei due, il numero dei familiari superstiti, alla vanno Pt_1
riconosciuti:
- €152.529,00 in relazione al decesso del figlio;
Controparte_5
- €68.826,00 in relazione al decesso del IP . Persona_3
quale erede di del 1931 Parte_1 Persona_1
A quest'ultimo, in ragione dell'età che aveva al momento dei fatti, an-
davano riconosciuti (e oggi liquidati alla iure hereditario): Pt_1
- €136.885,00 in relazione al decesso del figlio;
Controparte_5
- €56.034,00 in relazione al decesso del IP . Persona_3
del 1989 Persona_1
Questi è figlio di e di nonché fra- Controparte_5 CP_3
tello di . Persona_3
Non risulta che egli fosse convivente con i parenti deceduti.
In applicazione dei richiamati parametri (rapporto di parentela vittima-
superstite, età dei due, numero dei familiari superstiti e intensità della relazione affettiva), a del 1989 vanno riconosciuti: Persona_1
- €219.016,00 in relazione al decesso del padre;
Controparte_5
- €226.838,00 in relazione al decesso della madre;
CP_3
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
10 - €88.296,00 in relazione al decesso del fratello . Persona_3
Parte_2
Questi è figlio di e di nonché fra- Controparte_5 CP_3
tello di . Persona_3
Applicando ancora una volta i richiamati parametri [rapporto di paren-
tela vittima-superstite, età dei due, numero dei familiari superstiti, ma anche intensità della relazione affettiva (che per i rapporti in questione deve ritenersi intensa, tenuto conto dell'età del superstite, che all'epoca dei fatti aveva appena compiuto 21 anni, e dunque della verosimile convivenza con le vittime)], a
[...]
vanno riconosciuti: Parte_6
- €340.257,00 in relazione al decesso del padre;
Controparte_5
- €348.079,00 in relazione al decesso della madre;
CP_3
- €147.726,00 in relazione al decesso del fratello . Persona_3
3.3. Su tutti gli importi spettano rivalutazione e interessi.
Al riguardo, premesso che non sussiste incompatibilità tra la valuta-
zione all'attualità del danno e il riconoscimento degli interessi compensativi,
deve quindi evidenziarsi che, in applicazione dei criteri dettati dalla sentenza della Corte Suprema n. 1712/1995 (e poi richiamati, fra le altre, da Cass.
2745/1997, 4677/1998, 2796/2000, 7692/2001 e 19510/2005), tali interessi de-
vono essere calcolati dal giorno dell'insorto credito nella sua originale consi-
stenza e via via sulla somma progressivamente incrementata per effetto della rivalutazione;
ciò impone, quindi, una “devalutazione” nominale dell'importo liquidato in valuta attuale, rapportandolo all'equivalente alla data di insorgenza del danno e, poi, una successiva rivalutazione dello stesso, applicando gli inte-
ressi alle somme man mano incrementate per effetto della rivalutazione.
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11 Questo criterio si impone perché – come si legge nella richiamata sen-
tenza della Corte Suprema – «quel che deve escludersi è che la base di calcolo dei suddetti interessi possa essere quella della somma rivalutata al momento della liquidazione, se gli interessi vengono fatti decorrere – come consente il sistema – dal momento del fatto illecito, perché con tali modalità si attribui-
rebbe al creditore un valore a cui egli non ha diritto;
invero, gli interessi non costituiscono un debito di valore, ma un criterio di commisurazione del danno da ritardato conseguimento di una somma di denaro che, all'epoca del fatto, era
– per definizione – non rivalutata».
3.3.1. Di conseguenza, facendo applicazione dei principi sin qui esposti,
si ha dunque che agli appellanti spettano le seguenti somme:
a) a €221.355,00 (€152.529,00 + €68.826,00), da Parte_1
devalutarsi dalla data della pubblicazione della presente sentenza al 5 giugno
2014, giorno dell'evento, e quindi da maggiorarsi degli interessi al tasso legale sull'importo annualmente via via rivalutato secondo gli indici Istat sino alla suindicata data;
sul quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex
art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
b) alla stessa quale erede di del Parte_1 Persona_1
1931, €192.919,00 (€136.885,00 + €56.034,00), da devalutarsi e poi maggio-
rarsi secondo i criteri appena esposti;
c) a del 1989 €534.150,00 (€219.016,00 + Persona_1
€226.838,00 + €88.296,00), da devalutarsi e poi maggiorarsi secondo i criteri esposti sub a);
d) a €836.062,00 (€340.257,00 + €348.079,00 + Parte_2
€147.726,00), da devalutarsi e poi maggiorarsi secondo i criteri esposti sub a).
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12 4. Tale conclusione determina l'assorbimento del secondo motivo di impugnazione, con il quale gli appellanti si dolgono che il Tribunale non abbia disposto la traduzione in italiano della documentazione redatta in lingua tede-
sca, da loro prodotta al fine di rassegnare al giudice «un ulteriore elemento va-
lutativo nella pronuncia della sentenza».
5. Alla soccombenza, infine, segue la condanna dell'appellata, nella qualità, al rimborso, agli appellanti, delle spese dei due gradi del giudizio, come liquidate in dispositivo.
5.1. In particolare, quanto a quelle del primo grado, si rileva che i me-
desimi appellanti, allora attori, furono ammessi al patrocinio a spese dello
Stato; ne consegue che, ai sensi dell'art. 133 del Dpr 115/2002, deve disporsi che il pagamento delle spese di quel grado sia eseguita a favore dello Stato.
5.2. Quanto, poi, alle spese di questo grado del giudizio, il pagamento va disposto in favore degli appellanti (e non dell'Erario), e ciò dal momento che, essendo stati costoro soccombenti in primo grado, l'ammissione in quel grado non spiegava effetti in questa sede (è noto che l'art. 120 Dpr 115/2002
dispone che la parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell'am-
missione per proporre impugnazione;
tant'è che gli appellanti hanno pagato l'importo dovuto a titolo di contributo unificato per presentare gravame, e a ciò
non sarebbero stati tenuti ove, invece, di detta ammissione si fossero potuti va-
lere anche in questo grado)
5.3. In ragione della soccombenza, infine, sull'appellata dovranno es-
sere poste le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in primo grado.
P. Q. M.
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13 La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da in proprio e nella qualità di erede Parte_1
di del 1931, e del Persona_1 Parte_2 Persona_1
1989 avverso la sentenza del Tribunale di Sciacca n. 462/2021 del 25 novembre
2021, così provvede:
1) dichiara il diritto di in proprio e nella detta qua- Parte_1
lità, e del 1989 di ottenere da Parte_2 Persona_1 [...]
, nella qualità, al risarcimento dei danni conseguenti al de- Controparte_1
cesso dei loro congiunti in conseguenza del sinistro stradale del 5 giugno 2014;
2) condanna, di conseguenza, , in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, nella detta qualità, al pagamento dei seguenti importi:
2a) a €221.355,00, da devalutarsi dalla data della Parte_1
pubblicazione della presente sentenza al 5 giugno 2014, e quindi da maggiorarsi degli interessi al tasso legale sull'importo annualmente via via rivalutato se-
condo gli indici Istat sino alla suindicata data;
sul quantum così complessiva-
mente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
2b) alla stessa quale erede di Parte_1 Persona_1
del 1931, €192.919,00, da devalutarsi e poi maggiorarsi secondo i criteri esposti sub 2a);
2c) a del 1989 €534.150,00, da devalutarsi e poi Persona_1
maggiorarsi secondo i criteri esposti sub 2a);
2d) a €836.062,00, da devalutarsi e poi maggiorarsi Parte_2
secondo i criteri esposti sub 2a);
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14 3) condanna , in persona del suo legale rap- Controparte_1
presentante pro tempore, nella detta qualità, al rimborso, agli appellanti, delle spese del primo grado del giudizio, che liquida in €36.145,00 per compensi,
oltre spese generali e accessori di legge, e, visto l'art. 133 e Dpr 115/2002,
dispone che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato;
4) pone a carico le spese per la consulenza Controparte_1
tecnica d'ufficio, liquidate in primo grado;
5) condanna , in persona del suo legale rap- Controparte_1
presentante pro tempore, nella detta qualità, al rimborso, agli appellanti, delle spese di questo grado del giudizio, che liquida in complessivi €26.620,00, di cui €2.556,00 per spese vive ed €24.064,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 26 febbraio 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo
2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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