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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 04/04/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 736 /2025 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Giusy Ciampa GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 736/2025 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], CP_1 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. PEIRONE GIOVANNI che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: modifica congiunta delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “a modifica delle condizioni stabilite con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 11/07/2024, voglia definitivamente revocare l'assegno di mantenimento della IA a Per_1 carico del sig. e da corrispondersi in favore della sig.ra in ragione del venir Parte_1 CP_1 meno dei relativi presupposti giustificativi.”
Per il P.M.: si accolga. pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 17/03/2025 le parti hanno depositato ricorso congiunto, sottoscritto per accettazione anche dalla IA , per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 179/2024 emessa Persona_2 dall'intestato Tribunale in data 11/07/2024, chiedendo, in particolare, la revoca dell'assegno di mantenimento concordato per la IA ormai economicamente indipendente. Per_1
Il Presidente ha designato il Giudice relatore che, acquisito il parere del PM, ha riferito in camera di consiglio in conformità alla previsione dell'art. 473 bis.51 comma quinto c.p.c.
Il Collegio ritiene che nulla osti all'emissione della pronuncia richiesta, posto che vi è accordo tra le parti con riferimento alla revoca del mantenimento della IA maggiorenne ed oramai Persona_2
eonomicamente autosufficiente.
Nulla per le spese stante la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.; visto il conforme parere del P.M.; in parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 179/2024, emessa dall'intestato Tribunale, pubblicata in data 11/07/2024.
- dispone, in conformità alla condizione di cui al ricorso congiunto, la revoca dell'assegno di mantenimento della IA a carico del sig. e da corrispondersi in favore della Per_1 Parte_1
sig.ra in ragione del venir meno dei relativi presupposti giustificativi;
CP_1
- fermo il resto;
- nulla per le spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 27/03/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Giusy Ciampa
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Giusy Ciampa GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 736/2025 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], CP_1 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. PEIRONE GIOVANNI che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: modifica congiunta delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “a modifica delle condizioni stabilite con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 11/07/2024, voglia definitivamente revocare l'assegno di mantenimento della IA a Per_1 carico del sig. e da corrispondersi in favore della sig.ra in ragione del venir Parte_1 CP_1 meno dei relativi presupposti giustificativi.”
Per il P.M.: si accolga. pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 17/03/2025 le parti hanno depositato ricorso congiunto, sottoscritto per accettazione anche dalla IA , per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 179/2024 emessa Persona_2 dall'intestato Tribunale in data 11/07/2024, chiedendo, in particolare, la revoca dell'assegno di mantenimento concordato per la IA ormai economicamente indipendente. Per_1
Il Presidente ha designato il Giudice relatore che, acquisito il parere del PM, ha riferito in camera di consiglio in conformità alla previsione dell'art. 473 bis.51 comma quinto c.p.c.
Il Collegio ritiene che nulla osti all'emissione della pronuncia richiesta, posto che vi è accordo tra le parti con riferimento alla revoca del mantenimento della IA maggiorenne ed oramai Persona_2
eonomicamente autosufficiente.
Nulla per le spese stante la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.; visto il conforme parere del P.M.; in parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 179/2024, emessa dall'intestato Tribunale, pubblicata in data 11/07/2024.
- dispone, in conformità alla condizione di cui al ricorso congiunto, la revoca dell'assegno di mantenimento della IA a carico del sig. e da corrispondersi in favore della Per_1 Parte_1
sig.ra in ragione del venir meno dei relativi presupposti giustificativi;
CP_1
- fermo il resto;
- nulla per le spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 27/03/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Giusy Ciampa
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 2 di 2