Decreto 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, decreto 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli,
- letto il ricorso iscritto al n. 4152 R.G. 2025 e ritenuta la propria competenza;
- esaminata l'esibita documentazione;
- ritenuta fondata la domanda;
- rilevato che ricorrono le condizioni di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c.;
- ritenuto, quanto alla richiesta di provvisoria esecuzione, che non ne ricorrono i presupposti ex art. 642 c.p.c.;
INGIUNGE
a - in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore di pagare in favore della parte istante la somma di euro 11.565,33 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del credito e dovuti fino al soddisfo e di rifondere in distrazione le spese della procedura liquidate in euro 567,00 oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge e contributo unificato (ove effettivamente versato).
Fissa alla parte debitrice il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso e del decreto per proporre l'eventuale opposizione, con l'espresso avvertimento che, in mancanza del pagamento o dell'opposizione nel suddetto termine, si potrà procedere ad esecuzione forzata in suo danno.
Bari, 04/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Maria Procoli