Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/03/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 19/03/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 1210 2023 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. PETINO ANTONIO FEDERICO che discute la causa riportandosi alle difese di cui al ricorso ed alle note autorizzate e chiede l'accoglimento del ricorso
Per l' è presente l'Avv. Elena Amato in sostituzione dell'Avv. Marcedone che si riporta CP_1
alle note autorizzate del 7.3.2025.
Per è presente l'Avv. Perrotta in sostituzione dell'Avv. Caruso che discute la causa CP_2
riportandosi agli atti di causa
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 19/03/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 1210/2023
promossa da
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Federico Petino giusta procura in atti;
- opponente
persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procura in atti.
- opposto persona del legale rappresentante p.tempore- Controparte_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetta Caruso giusta procura in atti
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 20.04.2023, innanzi all'intestato Tribunale, l'istante proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29820229006717441000 notificata all'opponente il 7.4.2023 con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di euro
13.463,28 limitatamente agli avvisi di addebito afferenti contributi previdenziali;
CP_1
esponeva che “gli avvisi di addebito n. 59820180002213074000 e n. 59820190002142091000 erano stati annullati con sentenza del Tribunale di Siracusa, sezione lavoro n.26/2022 che li ha annullati unitamente a un ulteriore avviso di addebito non menzionato nella intimazione
CP_ di pagamento e l' non aveva dato comunicazione, per sua colpa, all' Controparte_5
CP_ ; che il credito portato dall'avviso di addebito n.598 2016 0001872753000
[...]
notificato il 23/11/2016 era estinto per prescrizione quinquennale, alla data del 23.11.2021 la prescrizione era già decorsa anche ove si applicassero le sospensioni covid 19 della durata massima di 361 giorni, si giungerebbe al 19.11.2022. In ogni caso, tale credito risultava essere stato saldato, come risulta definitivamente accertato dalla sentenza n.26 del 2002 la quale in parte motiva statuisce che “Il pagamento del credito portato dal successivo avviso di addebito n. 59820160001872753000 pertanto ha saldato l'intero debito contestato allo per l'intero periodo per il quale è avvenuta l'iscrizione d'ufficio alla gestione Pt_1 commercianti”; che gli avvisi di addebito n°598 2018 000471045000 asseritamente notificato il 02.07.2018 e n°598 2019 0000779948000 asseritamente notificato il 26.7.2019, non soltanto non erano stati mai notificati ma, ove afferenti alla gestione commercianti alla quale illegittimamente era stato iscritto il ricorrente, essi erano venuti meno per effetto sia dalla cancellazione d'ufficio del ricorrente dalla gestione commercianti comunicata con raccomandata n.65032863824-4 con effetto dal 15.6.2011 (allegato 3), sia dalla citata sentenza n.26/2022 che ha riconosciuto l'illegittimità della iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti e la illegittimità della conseguente pretesa contributiva dal
15.6.2011”. Pertanto insisteva nell'accoglimento del ricorso. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava l'assunto attoreo assumeva la legittimità dell'operato dell'istituto, “confermava la circostanza, dedotta da controparte, secondo cui agli avvisi 59820180002213074000 e 59820190002142091000 risultano annullati con sentenza n. 26/2022 del Tribunale di Siracusa;
confermava inoltre che la sentenza n. 26/2022 aveva accertato l'avvenuto al pagamento dell'avviso di addebito n.
59820160001872753000 notificato il 23/11/16, non opposto, che riguardava la prima e la seconda rata dell'emissione 2015 (anni dal 2010 al 2011). Tuttavia, si era evidenziato in sede di gravame che tale pagamento non risultava essere pienamente satisfattivo poiché gli oneri contributivi dovuti fino al giugno 2011, periodo peraltro ammesso e mai contestato dall'odierno appellato, non erano stati integralmente saldati, risultando ancora dovute la 3°
e 4° rata dell'emissione multipla 2015/01 (contributi fissi da 2010 al 2011) nonché la 1° e 2° rata dell'emissione multipla 2016/01 (residuo dei contributi fissi per l'anno 2011); inoltre evidenziava che l'intimazione di pagamento opposta conteneva altri due avvisi, i quali erano stati validamente notificati e, non essendo mai stati opposti, erano divenuti definitivi. Il relativo credito era, dunque, valido ed efficace e ne è stato correttamente intimato il pagamento per mezzo dell'atto opposto che in ogni caso non era maturata la prescrizione”; insisteva per il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva, altresì, il concessionario che eccepiva il difetto di legittimazione passiva e sulla presunta mancata notifica degli avvisi di addebito deduceva che controparte sosteneva erroneamente che gli avvisi di addebito non fossero stati notificati al contribuente. Sul punto, precisava che gli avvisi di addebito erano atti dell' , e nelle parti in cui il ricorso non CP_1
censurava la regolarità e /o la validità degli atti esecutivi (vizi propri della cartella esattoriale), andava rilevato il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente della riscossione;
che erano stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione e che in ogni caso l'intevenuta normativa emergenziale codiv aveva sospeso i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, chiedeva il rigetto del ricorso.
Con ordinanza resa il 05.07.2023, veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata.
Istruita la causa a mezzo i documenti prodotti dalle parti, autorizzato il deposito di note conclusive, all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni. Motivi della Decisione
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione, infatti si osserva che l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento emessa e notificata da
[...]
va qualificata come opposizione all'esecuzione, qualora si intenda far Controparte_4
valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatesi successivamente alla notificazione della cartella di pagamento.
Nella fattispecie, il ricorrente ha fatto valere un atto estintivo successivo alla notifica del titolo, consistente nella sopravvenuta prescrizione del credito, pertanto l'opposizione proposta deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione investendo l'an dell'azione esecutiva, cioè il diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata.
Pertanto, non essendo previsto un termine perentorio per l'opposizione all'esecuzione (ex art. 615 co.1°), essa è tempestiva.
Ciò posto in punto di diritto il decidente osserva:
E' pacifico e non contestato fra le parti che gli avvisi di addebito 59820180002213074000 e n. 59820190002142091000 sono stati annullati con sentenza resa dal Tribunale di Siracusa
n.26/2022 e nelle more del presente giudizio è stata confermata dalla sentenza di appello n.644/2024.
In ordine all'avviso di addebito n°5982016000187253000 del 23/11/2016, è stato accertato con sentenza n.644/2024 della Corte di Appello di Catania, passata in giudicato, l'avvenuto pagamento ove si legge “...l'appellato ha provveduto al pagamento di altro avviso di addebito,
n. 59820160001872753, non opposto, concernente la prima e la seconda rata dell'emissione
2015 (anni dal 2010 al 2011)….”
Nel corso del presente giudizio sono intervenute le sentenze rese dalla Corte di Appello di
Catania, n. 644/2024 e 122/2025, tra le stesse parti, e avente a oggetto la pretesa dell' al CP_1
versamento dei contributi alla gestione commercianti per il periodo dal 2011 al 2019 che hanno stabilito l'opponente “ nei periodi per cui è causa (2010-2019), in cui ha svolto attività di lavoro dipendente, non ha rivestito la carica di amministratore di alcuna delle società che (…) non sussistono elementi per il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato svolti dall'appellato, posto che nei periodi in questione altro soggetto è stato amministratore delle società in esame (…) Nel giudizio definito con la sentenza n. 644/2024, passata in giudicato la Corte ha accertato che era lavoratore subordinato e conseguentemente Parte_1 la pretesa dell' avente a oggetto i contributi alla gestione commercianti era infondata”. CP_1
La Corte di Appello stabilisce, con la sentenza n. 644/2024, “l'odierno appellato nei periodi per cui è causa (2010-2019), in cui ha svolto attività di lavoro dipendente, non ha rivestito la carica di amministratore” (…) e che “con provvedimento del 30 luglio 2015 lo stesso
è stato cancellato quale titolare di impresa dalla Gestione Commercianti, con Pt_2 effetto dal 15.06.2011”.
Ancora, la sentenza n. 122/2025 resa dalla Corte stabilisce ed accerta che “…La situazione accertata nella citata sentenza non appare modificata nel periodo successivo fino al dicembre
2020, oggetto del presente giudizio, considerato che l'appellato ha assunto la carica di amministratore unico della società dal 7.1.2021” Parte_3
Alla luce delle richiamate pronunce l'intimazione di pagamento non doveva essere notificata posto che in capo all'opponente, per effetto delle intervenute sentenze confermate anche in grado di appello, non sussistevano le condizioni per l'iscrizione alla gestione commercianti nel periodo dedotto in giudizio tant'è che esso era stato cancellato con effetto dal 15.6.2011 e, dunque, i contributi previdenziali non erano dovuti.
La sentenza n.122/2025 della Corte di Appello Catania ha accertato e statuito, inoltre,
l'intervenuto giudicato della sentenza n.644/2024 e ha ribadito i principi statuiti dalla
Cassazione in merito al fatto che l'accertamento circa la nullità dell'iscrizione alla gestione commercianti, copre il dedotto e il deducibile.
Infatti, nella sentenza n.122/2025, la Corte di Appello ha richiamato espressamente il principio della S.C secondo cui “In ordine alla efficacia del giudicato nei rapporti di durata il collegio richiama i principi affermati dalla Corte di cassazione nella sentenza delle Sezioni
Unite della Cassazione civile del 16/6/2006, n. 13916 con la quale la Corte ha esaminato la questione, in materia tributaria, della efficacia di giudicato esterno dell'accertamento definitivo contenuto in una decisione resa tra le stesse parti ma relativa ad annualità diverse dello stesso tributo o a tributi diversi pur in presenza dei medesimi presupposti di fatto. Le
Sezioni Unite hanno richiamato l'orientamento espresso dalla sezione lavoro (Cassazione civile, sez. lav., 16/10/2003, n. 15497) secondo cui “In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo” e hanno ritenuto che il medesimo principio trovi applicazione in materia tributaria non trovando ostacolo nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta”. Il principio è stato confermato dalla giurisprudenza più recente: “si è affermato che, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (v. Cass. 20765 del
2018)” (Cassazione civile, sez. VI 29/11/2021 n. 37269; cfr ex multis Cass. 8379/2009)”,( cfr.
Corte di Appello di Catania n. 122/2025).
Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione merita accoglimento e l'intimazione di pagamento deve essere annullata limitatamente ai sottesi avvisi di addebito . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta da distrarsi in favore dell'Avv.
Antonio Federico Petino
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Accoglie, il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n.
29820229006717441000 relativamente ai sottesi avvisi di addebito;
CP_1
Condanna l' in persona del legale rappresentante Controparte_6
p.tempore e in persona del legale rappresentante Controparte_7
p. tempore, in solido, al pagamento in favore dell'opponente delle spese del giudizio che liquida in €. 2.697,00 oltre €. 43,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Federico Petino.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 19.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna